Bollettino Ufficiale n. 10 del 7 / 03 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2001, n. 44 - 2346

Istruzioni per il riconoscimento dei Centri autorizzati al controllo funzionale e alla taratura delle macchine distributrici di prodotti chimici sulle colture agricole

A relazione dell’ Assessore Scanderebech :

Considerata l’importanza di promuovere l’adozione di tecniche che permettano alle aziende agricole di condurre la loro attività produttiva nel rispetto dell’ambiente e di ottenere nel contempo prodotti di qualità elevata;

considerato che le tecnica di difesa fitosanitaria delle colture costituisce un elemento di importanza strategica per il conseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente;

considerato, in particolare, che una corretta distribuzione dei fitofarmaci può aumentare sensibilmente l’efficacia dei prodotti e, permettendo l’impiego di quantità inferiori degli stessi, ridurre la quantità immessa nell’ambiente di inquinanti oltre ad influire positivamente sul contenimento dei costi di produzione e sulla salute degli operatori;

considerato che in Piemonte i risultati ottenuti attraverso i programmi per la diffusione di tecniche produttive ecocompatibili, quali il Piano Regionale di Difesa Integrata delle Colture (P.R.D.I.C.) od il Programma di attuazione del Regolamento CEE 2078/92, hanno dimostrato che l’introduzione delle innovazioni in ambito agroambientale costituisce una risorsa fondamentale per lo sviluppo dell’ agricoltura;

visto il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte approvato con D.G.R. n. 118-704 del 31 luglio 2000 ai sensi del Regolamento (CE) n. 1257/1999 ed in particolare le azioni F1) “Applicazione delle tecniche di produzione integrata” ed F2) “Applicazione delle tecniche di produzione biologica” inserite nella Misura F “Misure Agroambientali”;

considerato che tra le condizioni di ammissibilità previste dalle azioni F1) ed F2) vi è l’obbligo di “sottoporre almeno una volta nel quinquennio, secondo la tempistica che sarà definita dalla Regione, le attrezzature aziendali per la distribuzione dei fitofarmaci a verifica e taratura presso Centri autorizzati dalla Regione”;

vista la DGR n. 32-10373 del 9 luglio 1996 che ha approvato il “Progetto Sperimentale per il controllo funzionale e la taratura delle macchine distributrici di prodotti chimici sulle colture agricole”;

visto che l’attuazione su base sperimentale di tale Progetto è giunta a termine consentendo di stabilire una metodologia di riferimento nonché l’attivazione di alcuni “Centri per il controllo funzionale e la taratura delle macchine irroratrici”, di seguito denominati Centri, che hanno operato fin dal 1998 fornendo utili indicazioni per l’impostazione definitiva del servizio;

vista la metodologia predisposta nell’ambito del Programma interregionale “Agricoltura e Qualità” - Misura 4 “Verifica dell’efficienza distributiva delle macchine irroratrici”, approvato dal Comitato Permanente delle Politiche Agricole, agroalimentari e forestali il 22 maggio 1997;

vista la necessità di stabilire le istruzioni a cui i Centri attualmente operativi e quelli che verranno attivati in futuro dovranno attenersi per essere autorizzati dalla Regione a svolgere l’attività a cui sono preposti;

ritenuto pertanto di procedere all’approvazione delle istruzioni contenute nell’Allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di approvare le Istruzioni per il riconoscimento dei “Centri autorizzati al controllo funzionale e taratura delle macchine distributrici di prodotti chimici sulle colture agricole” contenute nell’Allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

(omissis)

allegato

REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

ISTRUZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEI “CENTRI AUTORIZZATI AL CONTROLLO FUNZIONALE E TARATURA DELLE MACCHINE DISTRIBUTRICI DI PRODOTTI CHIMICI SULLE COLTURE AGRICOLE”

INDICE

0. Premessa

1. Presentazione ed istruttoria delle domande di autorizzazione dei Centri

1.1 Presentazione delle domande

1.2 Istruttoria

1.3 Procedura semplificata

2. Controllo dell’attività svolta dai Centri

3. Revoca o sospensione dell’autorizzazione

4. Formazione, abilitazione ed aggiornamento del personale addetto ai controlli

4.1 Requisiti

4.2 Certificato di Abilitazione

4.3 Corsi di formazione ed aggiornamento

4.4 Domande di partecipazione ai corsi di formazione

4.5 Revoca, sospensione o decadenza dell’abilitazione

5. Controllo delle irroratrici e rilascio del Certificato di Conformità

5.1 Modalità di controllo

5.2 Supporto informatico e Certificato di Conformità

6. Costi del servizio

7. Disposizioni Operative

0. Premessa

In agricoltura la corretta distribuzione dei fitofarmaci può influire in modo determinante sui risultati del processo produttivo migliorando l’efficacia dei trattamenti fitosanitari e abbassandone i costi, riducendo l’impatto ambientale degli stessi trattamenti e salvaguardando la salute di operatori e consumatori.

Presupposto fondamentale per ottenere questi risultati è l’uso di macchine irroratrici efficienti che consentano di stabilire a priori e con precisione la quantità di miscela da impiegare e garantiscano nel contempo un’uniforme distribuzione del principio attivo sulla superficie trattata.

Appare quindi necessario fornire agli agricoltori un servizio di controllo e taratura delle attrezzature che basi il proprio operato su di una prassi efficace e standardizzata.

Per garantire tutto ciò la Regione Piemonte provvederà ad approvare la metodologia di riferimento e ad autorizzare dei centri di controllo che siano dotati di personale tecnico appositamente formato e di attrezzature idonee a rilevare i parametri di verifica.

Destinatari del servizio sono quindi gli utilizzatori di macchine distributrici di fitofarmaci che operano sul territorio regionale.

I Centri interessati ad ottenere il riconoscimento dovranno possedere i seguenti requisiti:

- disporre di almeno un tecnico abilitato al controllo per ognuna delle categorie di macchine controllate (barre o atomizzatori)

- disporre delle attrezzature necessarie a determinare tutti i parametri previsti dalla metodologia che verrà approvata dalla Regione secondo gli standard dalla stessa definiti;

- disporre dei supporti informatici necessari per l’utilizzo del software di archiviazione dei dati riportati sulle Schede di Controllo e per il trasferimento degli stessi agli uffici regionali e provinciali;

1. Presentazione ed istruttoria delle domande di autorizzazione dei Centri

1.1 Presentazione delle domande.

I Centri interessati ad ottenere l’autorizzazione presentano domanda alla Regione, tra il 1 gennaio ed il 31 marzo di ogni anno, utilizzando il modello che verrà predisposto dalla Direzione competente debitamente sottoscritto dal legale rappresentante.

I Centri dovranno impegnarsi a:

- rispettare la metodologia per il controllo e la taratura delle macchine distributrici di prodotti chimici sulle colture agricole stabilita dalla Regione;

- redigere in ogni loro parte le apposite Schede di Controllo e conservarne copia presso la sede del Centro unitamente ai Certificati di Conformità rilasciati;

- imputare tramite l’apposito software i dati relativi alle verifiche effettuate e a trasmetterli agli Enti interessati secondo quanto stabilito dalla Regione;

- effettuare i controlli delle attrezzature delle aziende richiedenti senza alcuna discriminazione;

- sottoporsi ai controlli presso la sede del Centro o durante le sessioni di controllo disposti dalla Regione al fine di accertare il rispetto delle Istruzioni;

- comunicare preventivamente alla Regione le variazioni di sede, dell’attrezzatura utilizzata e del personale preposto alla realizzazione del servizio;

- comunicare alla Regione le tariffe applicate per l’erogazione del servizio;

- rispettare i costi massimi stabiliti annualmente dalla Regione per la realizzazione delle verifiche;

Potranno presentare la domanda nei termini previsti anche i Centri che non dispongono di tecnici abilitati ma che hanno richiesto la formazione del personale necessario secondo quanto stabilito al punto 4.4.

In questi casi l’istruttoria dell’istanza verrà completata nel momento in cui il Centro comunicherà per iscritto di avere a disposizione il personale richiesto. In mancanza di tale comunicazione, al termine dell’anno di presentazione, la domanda si considererà decaduta.

1.2 Istruttoria.

La Regione provvederà ad istruire le domande di riconoscimento, presentate ai sensi della presente Deliberazione, entro 120 giorni dal ricevimento.

Relativamente alle istanze che presentano i requisiti richiesti dalle Istruzioni verrà rilasciata apposita autorizzazione mediante atto del dirigente responsabile, previo accertamento delle capacità operative del Centro.

Per la valutazione delle attrezzature possedute e della capacità dei Centri ad operare secondo la metodologia di riferimento la Regione potrà avvalersi della consulenza di enti qualificati individuati nel rispetto della normativa che disciplina la materia.

Qualora si verifichino variazioni inerenti attrezzatura e personale il Centro dovrà preventivamente comunicarle alla Regione che provvederà ad eventuali adeguamenti dell’autorizzazione rilasciata.

1.3 Procedura semplificata.

I Centri che hanno già operato con la metodologia stabilita nell’ambito del “Progetto Sperimentale per il controllo funzionale e la taratura delle macchine distributrici di prodotti chimici sulle colture agricole” di seguito denominato “Progetto Sperimentale” (approvato mediante DGR n. 32-10373 del 9 luglio 1996), dovranno presentare domanda di riconoscimento entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Tuttavia, potendosi ritenere soddisfatti i requisiti tecnico-operativi stabiliti dalle Istruzioni, l’autorizzazione verrà automaticamente concessa basandosi sulle dichiarazioni contenute in domanda.

2. Controllo dell’attività svolta dai Centri

La Regione, anche avvalendosi della consulenza di enti qualificati individuati nel rispetto della normativa che disciplina la materia, disporrà dei controlli finalizzati a verificare il rispetto delle presenti Istruzioni da parte dei Centri riconosciuti.

3. Revoca o sospensione dell’autorizzazione

La Regione dispone la sospensione dell’autorizzazione per un periodo di tre mesi qualora si rilevino le seguenti inadempienze:

- mancato rispetto della metodologia di controllo approvata dalla Regione;

- mancata archiviazione delle Schede di Controllo o dei Certificati di Conformità;

- errata o parziale compilazione delle Schede di Controllo;

- rifiuto o discriminazione nell’erogazione del servizio non motivato da precise ragioni tecniche od operative;

- inadeguato stato di efficienza delle attrezzature di controllo;

- mancato rispetto dei tempi di trasmissione alla Regione o ad altro Ente interessato dei dati relativi ai controlli effettuati;

- mancata comunicazione alla Regione delle tariffe applicate per l’erogazione del servizio;

- applicazione di tariffe superiori a quelle stabilite dalla Regione per la realizzazione delle verifiche;

Il Centro, al termine del periodo di sospensione, può riprendere normalmente l’attività.

Due sospensioni nell’arco temporale di due anni comportano la revoca dell’autorizzazione.

La revoca comporta l’impossibilità per il Centro di operare per un periodo di due anni. Trascorso questo periodo il Centro interessato a riprendere l’attività dovrà comunque ripresentare domanda di autorizzazione.

4. Formazione, abilitazione ed aggiornamento del personale addetto ai controlli

4.1 Requisiti.

I tecnici preposti alla realizzazione del servizio di controllo funzionale dovranno:

a) possedere uno dei seguenti titoli di studio: Laurea in Scienze Agrarie o Forestali, diploma di Perito Agrario, diploma di Agrotecnico, diploma universitario in Produzioni Vegetali - indirizzo difesa, diploma di Perito meccanico, Laurea in Ingegneria Meccanica o titoli equipollenti;

b) partecipare ad un corso teorico pratico di durata pari a 5 giorni sul tema del controllo funzionale e la taratura delle macchine distributrici di fitofarmaci;

c) superare un apposito esame di abilitazione che consisterà nella verifica completa di una macchina per ognuna delle categorie di attrezzature (atomizzatori o barre irroratrici) per cui si richiede l’abilitazione;

L’esame di abilitazione sarà tenuto da una Commissione composta da due funzionari della Direzione Regionale (12) e da due esperti in materia di controllo irroratrici in servizio presso un’istituzione pubblica operante in Piemonte. Alla nomina dei membri della Commissione provvederà la Direzione Regionale (12).

4.2. Certificato di Abilitazione.

Ai tecnici in possesso dei requisiti di cui al punto 4.1 verrà rilasciato dalla Regione un Certificato di Abilitazione per la realizzazione del servizio di controllo e taratura.

Il Certificato di Abilitazione verrà automaticamente rilasciato a coloro che hanno già operato nell’ambito del “Progetto Sperimentale” conseguendo l’abilitazione prevista nell’ambito del progetto stesso, a condizione che ne facciano richiesta alla Regione entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Qualora l’abilitazione conseguita nell’ambito del “Progetto Sperimentale” riguardi una sola tipologia di macchine irroratrici (atomizzatori o barre), il tecnico potrà chiedere di sostenere l’esame di abilitazione al fine di estendere la stessa anche alla tipologia mancante senza dover seguire il corso di cui al punto 4.1 b).

Tuttavia l’interessato dovrà dimostrare di aver partecipato alle verifiche condotte da un tecnico già abilitato di almeno 15 macchine appartenenti alla categoria per la quale richiede l’estensione dell’abilitazione.

4.3 Corsi di formazione ed aggiornamento.

I corsi citati al punto 4.1 b) nonché quelli di aggiornamento dei tecnici già abilitati verranno svolti nell’ambito della misura 9.C “Formazione” del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 ai sensi del Regolamento (CE) n. 1257/99.

Il numero delle sessioni verrà determinato sulla base delle domande di partecipazione presentate alla Regione nei termini stabiliti.

Gli Enti di formazione interessati alla realizzazione dei corsi dovranno:

- dimostrare di possedere la necessaria esperienza in ambito formativo;

- disporre di docenti con un curriculum da cui si evinca un approfondita conoscenza teorico-pratica degli argomenti oggetto delle lezioni;

- disporre dell’attrezzatura necessaria per svolgere una parte di esercitazione pratica inerente il controllo funzionale e la taratura delle macchine irroratrici.

Gli stessi Enti dovranno inoltre garantire il libero accesso ai corsi dei tecnici interessati senza discriminazione alcuna.

4.4 Domande di partecipazione ai corsi di formazione.

La domanda di partecipazione ai corsi dovrà essere presentata alla Regione che provvederà a definire gli elenchi dei partecipanti alle diverse sessioni in programma.

Le domande di partecipazione ai corsi che si terranno nel corrente anno dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2001.

Per gli anni successivi la Regione provvederà a stabilire i termini di presentazione in relazione alla necessità di programmazione dell’attività di formazione e aggiornamento.

Qualora le domande superino le disponibilità formative verrà accordata priorità ai Centri che non dispongono di tecnici abilitati o ne dispongono in minor numero rispetto ai banchi prova posseduti.

4.5 Revoca, sospensione o decadenza dell’abilitazione.

La Regione dispone la revoca dell’abilitazione qualora il tecnico si renda direttamente responsabile del mancato rispetto della metodologia di controllo in vigore.

La revoca comporta l’impossibilità per il tecnico ad operare per due anni. Trascorso questo periodo il tecnico interessato a riprendere l’attività dovrà partecipare ad un corso di formazione e superare l’esame di abilitazione come previsto al punto 4.1 delle presenti Istruzioni.

La Regione dispone la sospensione dell’abilitazione per un periodo di tre mesi qualora il tecnico si renda direttamente responsabile dei seguenti inadempimenti:

- compilazione scorretta o parziale delle Schede di Controllo

- mancata archiviazione delle Schede di Controllo o dei Certificati di Conformità;

- rifiuto o discriminazione nell’erogazione del servizio non motivato da precise ragioni tecniche od operative;

Il tecnico, al termine del periodo di sospensione, può riprendere normalmente l’attività.

Due sospensioni nell’arco temporale di due anni comportano la revoca dell’abilitazione.

I tecnici abilitati saranno inoltre tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento che la Regione riterrà necessario prevedere. La mancata partecipazione nei tempi previsti comporterà l’automatica sospensione dell’abilitazione e, trascorso un anno dal termine stabilito, alla revoca definitiva.

L’abilitazione decade qualora il tecnico non eserciti l’attività per cui è stato abilitato per un periodo continuativo superiore a due anni.

Per i tecnici che hanno già ottenuto l’abilitazione nell’ambito del “Progetto Sperimentale” ed hanno richiesto il Certificato di Abilitazione nei tempi previsti al punto 4.2 secondo paragrafo, il periodo dei due anni decorre dalla data del presente provvedimento.

Il tecnico in possesso di un’abilitazione decaduta, se interessato a riprendere l’attività, dovrà partecipare ad un corso di formazione e superare l’esame di abilitazione come previsto al punto 4.1 delle presenti Istruzioni.

5. Controllo delle irroratrici e rilascio del Certificato di Conformità

5.1 Modalità di controllo.

Al fine di attestare la rispondenza delle irroratrici ai parametri individuati dalla Regione i Centri in possesso dell’autorizzazione dovranno sottoporle ai controlli previsti dalla metodologia che verrà approvata dalla Direzione Regionale (12) Sviluppo dell’Agricoltura.

I parametri rilevati dovranno essere riportati sulle apposite Schede di Controllo.

5.2 Supporto informatico e certificato di conformità.

La Regione provvederà a fornire gratuitamente ai Centri autorizzati il software per il trattamento informatico dei parametri rilevati.

I tecnici preposti al controllo saranno tenuti ad imputare, mediante tale programma informatico, tutti i dati riportati sulle Schede di Controllo.

Una volta completato l’inserimento dei dati, se questi rientreranno nei limiti previsti dalla metodologia di riferimento, sarà possibile stampare il Certificato di Conformità che verrà rilasciato al fruitore del servizio ed attesterà che l’irroratrice è stata sottoposta a controllo con esito positivo.

Contestualmente al Certificato di Conformità si prevede di rilasciare un bollino adesivo da applicare sulla macchina controllata. Alla riproduzione dei bollini provvederà la Regione che li distribuirà ai Centri in relazione al numero di verifiche effettuate.

Ogni mese il Centro dovrà trasmettere su supporto informatico alla Regione o ad altro Ente interessato tutti i dati rilevati nel corso delle verifiche e relativi ai Certificati di Conformità emessi.

6. Costi del servizio

La Regione stabilisce annualmente il costo massimo che i Centri sono tenuti a rispettare per l’erogazione del servizio di controllo funzionale e taratura.

Per l’anno 2001 tale costo massimo è pari a Lire 250.000 (IVA esclusa) per macchina controllata.

7. Disposizioni operative

La Direzione Regionale (12) Sviluppo dell’Agricoltura è incaricata a svolgere le funzioni che le presenti Istruzioni attribuiscono alla Regione ed in particolare a:

- emanare le disposizioni di dettaglio ritenute necessarie per l’applicazione delle Istruzioni nell’ambito dei principi fissati dalle stesse;

- approvare la metodologia di riferimento per il controllo e la taratura delle macchine distributrici di prodotti chimici sulle colture agricole;

- predisporre la modulistica che i centri dovranno utilizzare per il rilevamento dei parametri sottoposti a verifica (Schede di Controllo);

- predisporre i modelli per la presentazione delle istanze previste dalle Istruzioni.