Bollettino Ufficiale n. 10 del 7 / 03 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2001, n. 44 - 2346
Istruzioni per il riconoscimento dei Centri autorizzati al controllo funzionale
e alla taratura delle macchine distributrici di prodotti chimici sulle
colture agricole
A relazione dell Assessore Scanderebech :
Considerata limportanza di promuovere ladozione di tecniche che permettano
alle aziende agricole di condurre la loro attività produttiva nel rispetto
dellambiente e di ottenere nel contempo prodotti di qualità elevata;
considerato che le tecnica di difesa fitosanitaria delle colture costituisce
un elemento di importanza strategica per il conseguimento degli obiettivi
di cui al punto precedente;
considerato, in particolare, che una corretta distribuzione dei fitofarmaci
può aumentare sensibilmente lefficacia dei prodotti e, permettendo limpiego
di quantità inferiori degli stessi, ridurre la quantità immessa nellambiente
di inquinanti oltre ad influire positivamente sul contenimento dei costi
di produzione e sulla salute degli operatori;
considerato che in Piemonte i risultati ottenuti attraverso i programmi
per la diffusione di tecniche produttive ecocompatibili, quali il Piano
Regionale di Difesa Integrata delle Colture (P.R.D.I.C.) od il Programma
di attuazione del Regolamento CEE 2078/92, hanno dimostrato che lintroduzione
delle innovazioni in ambito agroambientale costituisce una risorsa fondamentale
per lo sviluppo dell agricoltura;
visto il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte approvato
con D.G.R. n. 118-704 del 31 luglio 2000 ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1257/1999 ed in particolare le azioni F1) Applicazione delle tecniche
di produzione integrata ed F2) Applicazione delle tecniche di produzione
biologica inserite nella Misura F Misure Agroambientali;
considerato che tra le condizioni di ammissibilità previste dalle azioni
F1) ed F2) vi è lobbligo di sottoporre almeno una volta nel quinquennio,
secondo la tempistica che sarà definita dalla Regione, le attrezzature
aziendali per la distribuzione dei fitofarmaci a verifica e taratura presso
Centri autorizzati dalla Regione;
vista la DGR n. 32-10373 del 9 luglio 1996 che ha approvato il Progetto
Sperimentale per il controllo funzionale e la taratura delle macchine distributrici
di prodotti chimici sulle colture agricole;
visto che lattuazione su base sperimentale di tale Progetto è giunta a
termine consentendo di stabilire una metodologia di riferimento nonché
lattivazione di alcuni Centri per il controllo funzionale e la taratura
delle macchine irroratrici, di seguito denominati Centri, che hanno operato
fin dal 1998 fornendo utili indicazioni per limpostazione definitiva del
servizio;
vista la metodologia predisposta nellambito del Programma interregionale
Agricoltura e Qualità - Misura 4 Verifica dellefficienza distributiva
delle macchine irroratrici, approvato dal Comitato Permanente delle Politiche
Agricole, agroalimentari e forestali il 22 maggio 1997;
vista la necessità di stabilire le istruzioni a cui i Centri attualmente
operativi e quelli che verranno attivati in futuro dovranno attenersi per
essere autorizzati dalla Regione a svolgere lattività a cui sono preposti;
ritenuto pertanto di procedere allapprovazione delle istruzioni contenute
nellAllegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
di approvare le Istruzioni per il riconoscimento dei Centri autorizzati
al controllo funzionale e taratura delle macchine distributrici di prodotti
chimici sulle colture agricole contenute nellAllegato alla presente deliberazione
per farne parte integrante.
(omissis)
REGIONE PIEMONTE
ISTRUZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CENTRI AUTORIZZATI AL CONTROLLO FUNZIONALE
E TARATURA DELLE MACCHINE DISTRIBUTRICI DI PRODOTTI CHIMICI SULLE COLTURE
AGRICOLE
INDICE
0. Premessa
1. Presentazione ed istruttoria delle domande di autorizzazione dei Centri
1.1 Presentazione delle domande
1.2 Istruttoria
1.3 Procedura semplificata
2. Controllo dellattività svolta dai Centri
3. Revoca o sospensione dellautorizzazione
4. Formazione, abilitazione ed aggiornamento del personale addetto ai controlli
4.1 Requisiti
4.2 Certificato di Abilitazione
4.3 Corsi di formazione ed aggiornamento
4.4 Domande di partecipazione ai corsi di formazione
4.5 Revoca, sospensione o decadenza dellabilitazione
5. Controllo delle irroratrici e rilascio del Certificato di Conformità
5.1 Modalità di controllo
5.2 Supporto informatico e Certificato di Conformità
6. Costi del servizio
7. Disposizioni Operative
0. Premessa
In agricoltura la corretta distribuzione dei fitofarmaci può influire in
modo determinante sui risultati del processo produttivo migliorando lefficacia
dei trattamenti fitosanitari e abbassandone i costi, riducendo limpatto
ambientale degli stessi trattamenti e salvaguardando la salute di operatori
e consumatori.
Presupposto fondamentale per ottenere questi risultati è luso di macchine
irroratrici efficienti che consentano di stabilire a priori e con precisione
la quantità di miscela da impiegare e garantiscano nel contempo ununiforme
distribuzione del principio attivo sulla superficie trattata.
Appare quindi necessario fornire agli agricoltori un servizio di controllo
e taratura delle attrezzature che basi il proprio operato su di una prassi
efficace e standardizzata.
Per garantire tutto ciò la Regione Piemonte provvederà ad approvare la
metodologia di riferimento e ad autorizzare dei centri di controllo che
siano dotati di personale tecnico appositamente formato e di attrezzature
idonee a rilevare i parametri di verifica.
Destinatari del servizio sono quindi gli utilizzatori di macchine distributrici
di fitofarmaci che operano sul territorio regionale.
I Centri interessati ad ottenere il riconoscimento dovranno possedere i
seguenti requisiti:
- disporre di almeno un tecnico abilitato al controllo per ognuna delle
categorie di macchine controllate (barre o atomizzatori)
- disporre delle attrezzature necessarie a determinare tutti i parametri
previsti dalla metodologia che verrà approvata dalla Regione secondo gli
standard dalla stessa definiti;
- disporre dei supporti informatici necessari per lutilizzo del software
di archiviazione dei dati riportati sulle Schede di Controllo e per il
trasferimento degli stessi agli uffici regionali e provinciali;
1. Presentazione ed istruttoria delle domande di autorizzazione dei Centri
1.1 Presentazione delle domande.
I Centri interessati ad ottenere lautorizzazione presentano domanda alla
Regione, tra il 1 gennaio ed il 31 marzo di ogni anno, utilizzando il modello
che verrà predisposto dalla Direzione competente debitamente sottoscritto
dal legale rappresentante.
I Centri dovranno impegnarsi a:
- rispettare la metodologia per il controllo e la taratura delle macchine
distributrici di prodotti chimici sulle colture agricole stabilita dalla
Regione;
- redigere in ogni loro parte le apposite Schede di Controllo e conservarne
copia presso la sede del Centro unitamente ai Certificati di Conformità
rilasciati;
- imputare tramite lapposito software i dati relativi alle verifiche effettuate
e a trasmetterli agli Enti interessati secondo quanto stabilito dalla Regione;
- effettuare i controlli delle attrezzature delle aziende richiedenti senza
alcuna discriminazione;
- sottoporsi ai controlli presso la sede del Centro o durante le sessioni
di controllo disposti dalla Regione al fine di accertare il rispetto delle
Istruzioni;
- comunicare preventivamente alla Regione le variazioni di sede, dellattrezzatura
utilizzata e del personale preposto alla realizzazione del servizio;
- comunicare alla Regione le tariffe applicate per lerogazione del servizio;
- rispettare i costi massimi stabiliti annualmente dalla Regione per la
realizzazione delle verifiche;
Potranno presentare la domanda nei termini previsti anche i Centri che
non dispongono di tecnici abilitati ma che hanno richiesto la formazione
del personale necessario secondo quanto stabilito al punto 4.4.
In questi casi listruttoria dellistanza verrà completata nel momento
in cui il Centro comunicherà per iscritto di avere a disposizione il personale
richiesto. In mancanza di tale comunicazione, al termine dellanno di presentazione,
la domanda si considererà decaduta.
1.2 Istruttoria.
La Regione provvederà ad istruire le domande di riconoscimento, presentate
ai sensi della presente Deliberazione, entro 120 giorni dal ricevimento.
Relativamente alle istanze che presentano i requisiti richiesti dalle Istruzioni
verrà rilasciata apposita autorizzazione mediante atto del dirigente responsabile,
previo accertamento delle capacità operative del Centro.
Per la valutazione delle attrezzature possedute e della capacità dei Centri
ad operare secondo la metodologia di riferimento la Regione potrà avvalersi
della consulenza di enti qualificati individuati nel rispetto della normativa
che disciplina la materia.
Qualora si verifichino variazioni inerenti attrezzatura e personale il
Centro dovrà preventivamente comunicarle alla Regione che provvederà ad
eventuali adeguamenti dellautorizzazione rilasciata.
1.3 Procedura semplificata.
I Centri che hanno già operato con la metodologia stabilita nellambito
del Progetto Sperimentale per il controllo funzionale e la taratura delle
macchine distributrici di prodotti chimici sulle colture agricole di seguito
denominato Progetto Sperimentale (approvato mediante DGR n. 32-10373
del 9 luglio 1996), dovranno presentare domanda di riconoscimento entro
60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Tuttavia, potendosi
ritenere soddisfatti i requisiti tecnico-operativi stabiliti dalle Istruzioni,
lautorizzazione verrà automaticamente concessa basandosi sulle dichiarazioni
contenute in domanda.
2. Controllo dellattività svolta dai Centri
La Regione, anche avvalendosi della consulenza di enti qualificati individuati
nel rispetto della normativa che disciplina la materia, disporrà dei controlli
finalizzati a verificare il rispetto delle presenti Istruzioni da parte
dei Centri riconosciuti.
3. Revoca o sospensione dellautorizzazione
La Regione dispone la sospensione dellautorizzazione per un periodo di
tre mesi qualora si rilevino le seguenti inadempienze:
- mancato rispetto della metodologia di controllo approvata dalla Regione;
- mancata archiviazione delle Schede di Controllo o dei Certificati di
Conformità;
- errata o parziale compilazione delle Schede di Controllo;
- rifiuto o discriminazione nellerogazione del servizio non motivato da
precise ragioni tecniche od operative;
- inadeguato stato di efficienza delle attrezzature di controllo;
- mancato rispetto dei tempi di trasmissione alla Regione o ad altro Ente
interessato dei dati relativi ai controlli effettuati;
- mancata comunicazione alla Regione delle tariffe applicate per lerogazione
del servizio;
- applicazione di tariffe superiori a quelle stabilite dalla Regione per
la realizzazione delle verifiche;
Il Centro, al termine del periodo di sospensione, può riprendere normalmente
lattività.
Due sospensioni nellarco temporale di due anni comportano la revoca dellautorizzazione.
La revoca comporta limpossibilità per il Centro di operare per un periodo
di due anni. Trascorso questo periodo il Centro interessato a riprendere
lattività dovrà comunque ripresentare domanda di autorizzazione.
4. Formazione, abilitazione ed aggiornamento del personale addetto ai controlli
4.1 Requisiti.
I tecnici preposti alla realizzazione del servizio di controllo funzionale
dovranno:
a) possedere uno dei seguenti titoli di studio: Laurea in Scienze Agrarie
o Forestali, diploma di Perito Agrario, diploma di Agrotecnico, diploma
universitario in Produzioni Vegetali - indirizzo difesa, diploma di Perito
meccanico, Laurea in Ingegneria Meccanica o titoli equipollenti;
b) partecipare ad un corso teorico pratico di durata pari a 5 giorni sul
tema del controllo funzionale e la taratura delle macchine distributrici
di fitofarmaci;
c) superare un apposito esame di abilitazione che consisterà nella verifica
completa di una macchina per ognuna delle categorie di attrezzature (atomizzatori
o barre irroratrici) per cui si richiede labilitazione;
Lesame di abilitazione sarà tenuto da una Commissione composta da due
funzionari della Direzione Regionale (12) e da due esperti in materia di
controllo irroratrici in servizio presso unistituzione pubblica operante
in Piemonte. Alla nomina dei membri della Commissione provvederà la Direzione
Regionale (12).
4.2. Certificato di Abilitazione.
Ai tecnici in possesso dei requisiti di cui al punto 4.1 verrà rilasciato
dalla Regione un Certificato di Abilitazione per la realizzazione del servizio
di controllo e taratura.
Il Certificato di Abilitazione verrà automaticamente rilasciato a coloro
che hanno già operato nellambito del Progetto Sperimentale conseguendo
labilitazione prevista nellambito del progetto stesso, a condizione che
ne facciano richiesta alla Regione entro 60 giorni dalla pubblicazione
del presente provvedimento.
Qualora labilitazione conseguita nellambito del Progetto Sperimentale
riguardi una sola tipologia di macchine irroratrici (atomizzatori o barre),
il tecnico potrà chiedere di sostenere lesame di abilitazione al fine
di estendere la stessa anche alla tipologia mancante senza dover seguire
il corso di cui al punto 4.1 b).
Tuttavia linteressato dovrà dimostrare di aver partecipato alle verifiche
condotte da un tecnico già abilitato di almeno 15 macchine appartenenti
alla categoria per la quale richiede lestensione dellabilitazione.
4.3 Corsi di formazione ed aggiornamento.
I corsi citati al punto 4.1 b) nonché quelli di aggiornamento dei tecnici
già abilitati verranno svolti nellambito della misura 9.C Formazione
del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 ai sensi del Regolamento (CE) n.
1257/99.
Il numero delle sessioni verrà determinato sulla base delle domande di
partecipazione presentate alla Regione nei termini stabiliti.
Gli Enti di formazione interessati alla realizzazione dei corsi dovranno:
- dimostrare di possedere la necessaria esperienza in ambito formativo;
- disporre di docenti con un curriculum da cui si evinca un approfondita
conoscenza teorico-pratica degli argomenti oggetto delle lezioni;
- disporre dellattrezzatura necessaria per svolgere una parte di esercitazione
pratica inerente il controllo funzionale e la taratura delle macchine irroratrici.
Gli stessi Enti dovranno inoltre garantire il libero accesso ai corsi dei
tecnici interessati senza discriminazione alcuna.
4.4 Domande di partecipazione ai corsi di formazione.
La domanda di partecipazione ai corsi dovrà essere presentata alla Regione
che provvederà a definire gli elenchi dei partecipanti alle diverse sessioni
in programma.
Le domande di partecipazione ai corsi che si terranno nel corrente anno
dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2001.
Per gli anni successivi la Regione provvederà a stabilire i termini di
presentazione in relazione alla necessità di programmazione dellattività
di formazione e aggiornamento.
Qualora le domande superino le disponibilità formative verrà accordata
priorità ai Centri che non dispongono di tecnici abilitati o ne dispongono
in minor numero rispetto ai banchi prova posseduti.
4.5 Revoca, sospensione o decadenza dellabilitazione.
La Regione dispone la revoca dellabilitazione qualora il tecnico si renda
direttamente responsabile del mancato rispetto della metodologia di controllo
in vigore.
La revoca comporta limpossibilità per il tecnico ad operare per due anni.
Trascorso questo periodo il tecnico interessato a riprendere lattività
dovrà partecipare ad un corso di formazione e superare lesame di abilitazione
come previsto al punto 4.1 delle presenti Istruzioni.
La Regione dispone la sospensione dellabilitazione per un periodo di tre
mesi qualora il tecnico si renda direttamente responsabile dei seguenti
inadempimenti:
- compilazione scorretta o parziale delle Schede di Controllo
- mancata archiviazione delle Schede di Controllo o dei Certificati di
Conformità;
- rifiuto o discriminazione nellerogazione del servizio non motivato da
precise ragioni tecniche od operative;
Il tecnico, al termine del periodo di sospensione, può riprendere normalmente
lattività.
Due sospensioni nellarco temporale di due anni comportano la revoca dellabilitazione.
I tecnici abilitati saranno inoltre tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento
che la Regione riterrà necessario prevedere. La mancata partecipazione
nei tempi previsti comporterà lautomatica sospensione dellabilitazione
e, trascorso un anno dal termine stabilito, alla revoca definitiva.
Labilitazione decade qualora il tecnico non eserciti lattività per cui
è stato abilitato per un periodo continuativo superiore a due anni.
Per i tecnici che hanno già ottenuto labilitazione nellambito del Progetto
Sperimentale ed hanno richiesto il Certificato di Abilitazione nei tempi
previsti al punto 4.2 secondo paragrafo, il periodo dei due anni decorre
dalla data del presente provvedimento.
Il tecnico in possesso di unabilitazione decaduta, se interessato a riprendere
lattività, dovrà partecipare ad un corso di formazione e superare lesame
di abilitazione come previsto al punto 4.1 delle presenti Istruzioni.
5. Controllo delle irroratrici e rilascio del Certificato di Conformità
5.1 Modalità di controllo.
Al fine di attestare la rispondenza delle irroratrici ai parametri individuati
dalla Regione i Centri in possesso dellautorizzazione dovranno sottoporle
ai controlli previsti dalla metodologia che verrà approvata dalla Direzione
Regionale (12) Sviluppo dellAgricoltura.
I parametri rilevati dovranno essere riportati sulle apposite Schede di
Controllo.
5.2 Supporto informatico e certificato di conformità.
La Regione provvederà a fornire gratuitamente ai Centri autorizzati il
software per il trattamento informatico dei parametri rilevati.
I tecnici preposti al controllo saranno tenuti ad imputare, mediante tale
programma informatico, tutti i dati riportati sulle Schede di Controllo.
Una volta completato linserimento dei dati, se questi rientreranno nei
limiti previsti dalla metodologia di riferimento, sarà possibile stampare
il Certificato di Conformità che verrà rilasciato al fruitore del servizio
ed attesterà che lirroratrice è stata sottoposta a controllo con esito
positivo.
Contestualmente al Certificato di Conformità si prevede di rilasciare un
bollino adesivo da applicare sulla macchina controllata. Alla riproduzione
dei bollini provvederà la Regione che li distribuirà ai Centri in relazione
al numero di verifiche effettuate.
Ogni mese il Centro dovrà trasmettere su supporto informatico alla Regione
o ad altro Ente interessato tutti i dati rilevati nel corso delle verifiche
e relativi ai Certificati di Conformità emessi.
6. Costi del servizio
La Regione stabilisce annualmente il costo massimo che i Centri sono tenuti
a rispettare per lerogazione del servizio di controllo funzionale e taratura.
Per lanno 2001 tale costo massimo è pari a Lire 250.000 (IVA esclusa)
per macchina controllata.
7. Disposizioni operative
La Direzione Regionale (12) Sviluppo dellAgricoltura è incaricata a svolgere
le funzioni che le presenti Istruzioni attribuiscono alla Regione ed in
particolare a:
- emanare le disposizioni di dettaglio ritenute necessarie per lapplicazione
delle Istruzioni nellambito dei principi fissati dalle stesse;
- approvare la metodologia di riferimento per il controllo e la taratura
delle macchine distributrici di prodotti chimici sulle colture agricole;
- predisporre la modulistica che i centri dovranno utilizzare per il rilevamento
dei parametri sottoposti a verifica (Schede di Controllo);
- predisporre i modelli per la presentazione delle istanze previste dalle
Istruzioni.
ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA