Bollettino Ufficiale n. 10 del 7 / 03 / 2001

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ANNUNCI

 

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Avviso

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione risorse Idriche n. 134-121454 del 30.5.2000:

“Il Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) E’ approvato il disciplinare suppletivo di concessione relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

2) I termini di scadenza della concessione rispettano quelli stabiliti nella D.G.R. n. 56/35878 del 6.3.1990, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nei disciplinari principale e suppletivo e previo pagamento anticipato e decorrente dal 6.3.1990 del canone annuo ai sensi delle leggi vigenti;

(omissis)

- Disciplinare suppletivo di concessione sottoscritto in data 2.12.1999:

(omissis)

- Disciplinare suppletivo di concessione sottoscritto in data 2.12.1999:

“(omissis)

Art. 2 - Regolazione della portata

Il comma 2 dell’art. 4 del disciplinare principale è così sostituito: “La quota dell’incile del canale derivatore dovrà essere pari a 484.01 m s.l.m., la quota di sfioro del primo sfioratore pari a 484.67 m s.l.m., la quota di sfioro del secondo sfioratore pari a 484.60 m s.l.m., la quota di base delle luci sottobattente per il rilascio del DMV pari a 483.51 m s.l.m.”.

Art. 3 - Garanzie da osservarsi

L’art. 7 del disciplinare principale, per quanto riguarda l’obbligo del rilascio del Deflusso Minimo Vitale nel tratto d’alveo sotteso dalla derivazione, è così sostituito: “In merito a quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 74/45166 del 26.4.1995, il concessionario deve:

a) lasciare defluire liberamente a valle dell’opera di presa, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze irrigue a valle della traversa, le portate istantanee minime (DMV) di seguito elencate:

- fino al 31.12.1999: 1400 l/s

- dal 1.1.2000 al 31.12.2004: 2099 l/s

- dal 1.1.2005: 2799 l/s

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati.

E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli e, nel caso di accertata infrazione della presente clausola, applicare provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori a carico del titolare della concessione;

b) predisporre in corrispondenza dei punti di rilascio del DMV a valle della traversa apposite aste idrometriche sulle quali sia ben evidenziato il precedente valore di rilascio citato al punto a);

Il concessionario è inoltre tenuto, così come richiesto dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora nel corso della istruttoria, ad apportare eventuali modifiche al passaggio artificiale per l’ittiofauna nel caso in cui lo stesso manifesti scarsa funzionalità di esercizio".

(omissis)

Art. 8 - Canone

L’art. 11 del disciplinare principale viene integrato come segue: “A far tempo dal 6.3.1990, data della delibera di concessione, il concessionario deve corrispondere (ove non lo avesse già fatto) al Ministero delle Finanze, di anno in anno e anticipatamente, l’annuo canone:

dal 6.3.1990 al 31.12.1990 L. 7.991.000 in ragione di L/kW 15.744 per kW medi 618 (ai sensi della L. 25.8.1991 n. 282);

dal 1.1.1991 al 31.12.1993 L. 29.190.000 in ragione di L/kW 15.744 per kW medi 618 (ai sensi della L. 25.8.1991 n. 282);

dal 1.1.1994 al 31.12.1996 L. 37.946.000 in ragione di L/kW 20.467 per kW medi 618 (ai sensi della L. 5.1.1994 n. 36);

dal 1.1.1997 al 31.12.1998 L. 25.956.000 in ragione di L/kW 21.000 per kW medi 618 (ai sensi del D.M. 25.2.1997 n. 90);

dal 1.1.1999 al 31.12.1999 L. 13.596.000 in ragione di L/kW 22.000 per kW medi 618 (ai sensi del D.M. 25.2.1997 n. 90)".

(omissis)".