Bollettino Ufficiale n. 10 del 7 / 03 / 2001
Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Avviso
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione risorse Idriche n. 134-121454 del 30.5.2000:
Il Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche
(omissis)
determina
1) E approvato il disciplinare suppletivo di concessione relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale;
2) I termini di scadenza della concessione rispettano quelli stabiliti nella D.G.R. n. 56/35878 del 6.3.1990, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nei disciplinari principale e suppletivo e previo pagamento anticipato e decorrente dal 6.3.1990 del canone annuo ai sensi delle leggi vigenti;
(omissis)
- Disciplinare suppletivo di concessione sottoscritto in data 2.12.1999:
(omissis)
- Disciplinare suppletivo di concessione sottoscritto in data 2.12.1999:
(omissis)
Art. 2 - Regolazione della portata
Il comma 2 dellart. 4 del disciplinare principale è così sostituito: La quota dellincile del canale derivatore dovrà essere pari a 484.01 m s.l.m., la quota di sfioro del primo sfioratore pari a 484.67 m s.l.m., la quota di sfioro del secondo sfioratore pari a 484.60 m s.l.m., la quota di base delle luci sottobattente per il rilascio del DMV pari a 483.51 m s.l.m..
Art. 3 - Garanzie da osservarsi
Lart. 7 del disciplinare principale, per quanto riguarda lobbligo del rilascio del Deflusso Minimo Vitale nel tratto dalveo sotteso dalla derivazione, è così sostituito: In merito a quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n. 74/45166 del 26.4.1995, il concessionario deve:
a) lasciare defluire liberamente a valle dellopera di presa, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze irrigue a valle della traversa, le portate istantanee minime (DMV) di seguito elencate:
- fino al 31.12.1999: 1400 l/s
- dal 1.1.2000 al 31.12.2004: 2099 l/s
- dal 1.1.2005: 2799 l/s
Lesercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati.
E facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli e, nel caso di accertata infrazione della presente clausola, applicare provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori a carico del titolare della concessione;
b) predisporre in corrispondenza dei punti di rilascio del DMV a valle della traversa apposite aste idrometriche sulle quali sia ben evidenziato il precedente valore di rilascio citato al punto a);
Il concessionario è inoltre tenuto, così come richiesto dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora nel corso della istruttoria, ad apportare eventuali modifiche al passaggio artificiale per littiofauna nel caso in cui lo stesso manifesti scarsa funzionalità di esercizio".
(omissis)
Art. 8 - Canone
Lart. 11 del disciplinare principale viene integrato come segue: A far tempo dal 6.3.1990, data della delibera di concessione, il concessionario deve corrispondere (ove non lo avesse già fatto) al Ministero delle Finanze, di anno in anno e anticipatamente, lannuo canone:
dal 6.3.1990 al 31.12.1990 L. 7.991.000 in ragione di L/kW 15.744 per kW medi 618 (ai sensi della L. 25.8.1991 n. 282);
dal 1.1.1991 al 31.12.1993 L. 29.190.000 in ragione di L/kW 15.744 per kW medi 618 (ai sensi della L. 25.8.1991 n. 282);
dal 1.1.1994 al 31.12.1996 L. 37.946.000 in ragione di L/kW 20.467 per kW medi 618 (ai sensi della L. 5.1.1994 n. 36);
dal 1.1.1997 al 31.12.1998 L. 25.956.000 in ragione di L/kW 21.000 per kW medi 618 (ai sensi del D.M. 25.2.1997 n. 90);
dal 1.1.1999 al 31.12.1999 L. 13.596.000 in ragione di L/kW 22.000 per kW medi 618 (ai sensi del D.M. 25.2.1997 n. 90)".
(omissis)".