Bollettino Ufficiale n. 10 del 7 / 03 / 2001
Comunita Montana Valle Antrona - Viganella (Verbano Cusio Ossola)
Statuto
INDICE
TITOLO I PRINCIPI GENERALI
ART. 1 DENOMINAZIONE - NATURA GIURIDICA
ART. 2 SEGNI DISTINTIVI - SEDE
ART. 3 RUOLO E ATTRIBUZIONI GENERALI
ART. 4 FINALITA
ART. 5 PRINCIPI ISPIRATORI
TITOLO II ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE
SEZIONE I ORGANI ELETTIVI
ART. 6 ORGANI ELETTIVI
CAPO I IL CONSIGLIO
ART. 7 COMPOSIZIONE ED ELEZIONE
ART. 8 COMPETENZE
ART. 9 ORANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
ART. 10 STRUMENTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO
ART. 11 VOTAZIONI
ART. 12 COMMISSIONI CONSILIARI STRAORDINARIE, TEMPORANEE E SPECIALI
CAPO II LA GIUNTA
ART. 13 COMPOSIZIONE, ELEZIONE E CESSAZIONE
ART. 14 COMPETENZA
ART. 15 FUNZIONAMENTO
CAPO III IL PRESIDENTE
ART. 16 COMPETENZA
ART. 17 VICE PRESIDENTE
ART. 18 INCARICHI E DELEGHE
SEZIONE II ORDINAMENTO DEGLI UFFICICI E SERVIZI
CAPO I LORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
ART. 19 ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
ART. 20 INDIRIZZI E CRITERI DIRETTIVI
ART. 21 INCARICHI ED INDIRIZZI DI GESTIONE
ART. 22 DIRETTORE
CAPO II IL REVISORE DEI CONTI
ART. 23 RUOLO
ART. 24 REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
ART. 25 NOMINA, DURATA IN CARICA, CESSAZIONE. RINVIO
ART. 26 FUNZIONAMENTO
TITOLO III ATTIVITA SOCIO-ECONOMICA
ART. 27 PREMESSE METODOLOGICHE
ART. 28 SERVIZI PUBBLICI
ART. 29 RAPPORTI ISTITUZIONALI CON ENTI PUBBLICI
ART. 30 RAPPORTI CON I COMUNI E CON ALTRI ENTI PUBBLICI
ART. 31 GESTIONE DA PARTE DELLA COMUNITA MONTANA DI FUNZIONI PROPRIE DEI
COMUNI O AD ESSA DELEGATE, DA ESERCITARSI IN FORMA ASSOCIATA
ART. 32 ADESIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI
CAPO I SRUMENTI DI ATTUAZIONE
ART. 33 TIPOLOGIA
ART. 34 PIANO PLURIENNALE DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO
ART. 35 CARTA DI DESTINAZIONE DUSO DEL TERRITORIO
ART. 36 PROGRAMMI ANNUALI OPERATIVI
ART. 37 PROGETTI SPECIALI INTEGRATI
ART. 38 PIANI DI SETTORE
ART. 39 PROGETTI O PROGRAMMI SPECIFICI
ART. 40 REGOLAMENTI
TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
ART. 41 PRINCIPI GENERALI
ART. 42 ALBO PRETORIO
ART. 43 INFORMAZIONE
ART. 44 ACCESSO AGLI ATTI
ART. 45 RAPPORTI ECONOMICI CON I PRIVATI
CAPO I ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
ART. 46 ASSOCIAZIONI
ART. 47 CONSULTE
CAPO II ATTIVITA DI PARTECIPAZIONE
ART. 48 ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE
ART. 49 CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE
ART. 50 REFERENDUM CONSULTIVO
TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 51 ATTUAZIONE DELLO STATUTO
ART. 52 APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI
ART. 53 CRITERI INTERPRETATIVI
ART. 54 MODIFICHE STATUTARIE SUCCESSIVE
ART. 55 ENTRATA IN VIGORE
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Denominazione - natura giuridica
1. La Comunità Montana Valle Antrona è ununione montana, ente locale con autonomia statutaria, costituito tra i Comuni di Antrona Schieranco, Montescheno, Seppiana, Viganella, Villadossola, ricadenti nella zona omogenea montana N. 39, delimitata ai sensi dellart. 3 della L.R. 2 Luglio 1999, n. 16, in attuazione degli artt. n. 27 e seguenti del Decreto Leg.vo n. 267/2000, nel quadro delle finalità degli artt. 44 ultimo comma e 129 della Costituzione.
Art. 2
Segni distintivi - Sede
1. La Comunità Montana Valle Antrona si doterà di un proprio gonfalone e di un proprio stemma.
2. La sede legale è stabilita in Viganella, Via Municipio n. 6.
Art. 3
Ruolo e attribuzioni generali
1. La Comunità Montana si avvale della propria autonomia statutaria per il perseguimento dei fini istituzionali e per lorganizzazione e lo svolgimento della propria attività nel rispetto dei principi della Costituzione, delle Leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.
2. La Comunità Montana, attraverso lattuazione del piano di sviluppo, dei programmi annuali operativi e di progetti integrati di intervento speciale per la montagna e nel quadro della programmazione di sviluppo provinciale e regionale, in generale:
a) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio con particolare attenzione alle caratteristiche etniche e culturali.
b) promuove e favorisce lesercizio associato delle funzioni comunali;
c) coordina lunione di tutti o parte dei Comuni associati;
d) promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini e garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed allattività amministrativa.
3. La Comunità Montana per tali scopi:
a) esercita le funzioni attribuite dalla legge statale e regionale, nonché le funzioni ad essa delegate dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni appartenenti;
b) gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità economica europea o dalle leggi statali e regionali;
c) organizza e gestisce il servizio associato di funzioni e servizi propri dei Comuni o a questi delegati dalla Regione o da altri soggetti;
d) può delegare ad altri Enti o soggetti operanti nel territorio lesecuzione di determinate realizzazioni attinenti le loro specifiche funzioni;
e) può sostituire nellesecuzione di opere e nella predisposizione di servizi socio- economici gli enti e le persone fisiche e giuridiche inadempienti;
f) può acquistare, affittare, espropriare e gestire terreni compresi nei territori montani per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli, riserve naturali, o altro, creando un proprio demanio forestale.
Art. 4
Finalità
1. Nellambito delle attribuzioni generali, delle competenze, delle funzioni e del ruolo assegnati dalla legge, la Comunità Montana nel particolare si propone i seguenti fini:
A) predisporre ed aggiornare con forme di concreta partecipazione, il piano pluriennale di sviluppo economico - sociale della zona, al fine di concorrere alla realizzazione di una politica generale di riequilibrio economico e sociale tra le zone montane ed il resto del territorio provinciale e regionale, nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e del piano regionale di sviluppo concorrendo alla difesa del suolo ed alla protezione della natura, della fauna e della flora;
B) predisporre, coordinare ed attuare i programmi di intervento intesi a dotare il territorio, con lesecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità ed a costituire la base di un adeguato sviluppo;
C) individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi e supporti tecnici e nel quadro di una economia montana integrata, le iniziative di natura economica pubblica e privata idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale, nel rispetto delle compatibilità ecologiche ed ambientali;
D) fornire alle popolazioni che ancora effettivamente vivono ed operano nelle zone rurali, e, in particolare in quelle montane, anche solo per una parte significativa dellanno, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dallambiente e dallisolamento, al fine di favorire la permanenza di queste popolazioni e di evitare i fenomeni di disgregazione sociale ed economica, spesso conseguenti allo spopolamento. Si riconosce che il servizio da essa svolto di presidio e di manutenzione del territorio è di fondamentale importanza per la salvaguardia degli equilibri ecologici della montagna.
E) concorrere, dintesa con i Comuni membri e gli altri Enti, alla formazione di strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, idonei a favorire larmonizzazione degli interventi più significativi a livello sovracomunale, finalizzati alla salvaguardia dei terreni a vocazione agricola o forestale, e, alla tutela di quelli sottoposti a particolari vincoli territoriali ed ambientali, mediante una sistematica politica di recupero e di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e del territorio comunque già compromesso.
F) promuovere, nellambito delle proprie competenze e dintesa con i Comuni membri e gli altri Enti e Associazioni di volontariato operanti nel settore, ogni utile azione capace di eliminare od attenuare le cause di disagio sociale;
G) promuovere, attuare e partecipare ad ogni iniziativa atta a valorizzare ed a tutelare il patrimonio di cultura, di lingua e di tradizione, di usi e di consuetudini locali proprie delle popolazioni della Comunità, nellapplicazione concreta dellart.6 della Costituzione Repubblicana e degli articoli 5 e 7 dello Statuto Regionale;
H) favorire lelevazione culturale e professionale della popolazione, anche attraverso una adeguata formazione professionale che tenga conto, delle peculiarità della realtà montana;
I) riconoscere il diritto di tutti gli uomini ad insediarsi dove più lo ritengano opportuno garantendo loro ed alle loro famiglie di potere vivere in condizioni di sicurezza e di dignità economica e sociale. Nel rispetto delle leggi vigenti, la Comunità Montana collabora con i Comuni membri, con gli Enti e le Associazioni di volontariato affinché le persone che legittimamente si insediano sul territorio comunitario siano messe in condizioni di usufruire dei medesimi servizi e diritti riconosciuti alla popolazione autoctona, ivi compreso il diritto al rispetto della loro identità culturale e religiosa;
J) promuovere ogni utile forma di collaborazione con le altre Comunità Montane interessate a risolvere congiuntamente problemi di comune interesse e inoltre riconoscendo limportanza degli obiettivi di sviluppo economico-sociale e di protezione dellambiente montano e lacuale; favorire ogni utile forma di intesa, anche con i confinanti organismi pubblici e privati elvetici, per meglio utilizzare, o far utilizzare dai singoli operatori economici o dalle loro organizzazioni operanti allinterno del territorio montano, le opportunità messe a disposizione della Comunità per tali fini;
K) riconoscere nel Comune lEnte amministrativo storicamente più vicino alla gente e più consono a comprendere e recepire le istanze fondamentali della popolazione. In questa ottica e in relazione alle specifiche realtà dei singoli Comuni, la Comunità Montana favorisce lintroduzione di modalità organizzative e tecniche gestionali, atte a garantire livelli quantitativi e qualificativi di servizi omogenei in tutti i Comuni membri e ove ritenuto necessario dai Comuni, forme associate di gestione di uno o più dei servizi di competenza comunale;
L) valutare lopportunità, manifestandosene lesigenza e secondo le procedure previste dalla legge, di trasformarsi in unione di Comuni, senza che vengano meno le finalità perseguite e le funzioni esercitate in quanto Comunità Montana;
M) concorrere alla formazione del Piano territoriale di coordinamento prioritariamente della Provincia, attraverso le indicazioni urbanistiche contenute nel proprio Piano pluriennale di sviluppo socio economico.
Art. 5
Principi ispiratori
1. Per il perseguimento delle finalità prefissate, indicate nel precedente articolo 4, la Comunità Montana nellesercizio delle proprie attribuzioni si conforma ad alcuni fondamentali principi ispiratori:
a) Attività amministrativa e partecipazione popolare.
In ossequio allart.3 della Costituzione e del Decreto Leg.vo n. 267/2000, ispira letica della sua azione ai principi di efficacia, efficienza, equità, razionalità ed economicità di gestione, pubblicità e trasparenza, favorendo la partecipazione dei cittadini alle proprie attività e decisioni ed assicurando loro i diritti di accesso e di informazione nonchè gli strumenti a garanzia dellimparzialità e del buon andamento dellamministrazione.
b) Programmazione economico - sociale e territoriale.
La Comunità Montana assume il metodo e gli strumenti della Programmazione, come criterio ispiratore della propria Attività, nel quadro generale della programmazione dello Stato e di quella regionale, che concorre a determinare, di concerto con le altre Comunità Montane e con i Comuni di cui raccoglie e coordina le proposte e ad attuare, i programmi annuali operativi, i progetti speciali integrati, i piani settoriali anche con ladozione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, fondamentale strumento pianificatorio.
c) Gestione e cooperazione.
Nella gestione dei servizi e delle attività, si conferma la distinzione del ruolo di indirizzo, di controllo politico degli organi elettivi, dal ruolo di gestione degli Uffici; si afferma la cooperazione con Enti pubblici, anche appartenenti ad altri Stati, per lesercizio delle proprie funzioni mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria, nonché la cooperazione con i privati per lo svolgimento di attività economiche e sociali.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE
SEZIONE I
ORGANI ELETTIVI
Art. 6
Organi elettivi
1. Gli organi elettivi sono:
* il Consiglio
* la Giunta
* il Presidente.
2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo della Comunità Montana di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nellambito delle rispettive legittime competenze, i poteri di indirizzo di gestione, di rappresentanza, di controllo, su tutte le attività dellEnte.
3. Lelezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa, degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e la loro sostituzione sono regolate dalla legge, dalle norme del presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
4. Gli amministratori nellesercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e di buona amministrazione.
CAPO I
Il Consiglio
Art. 7
Composizione ed Elezione
1) Il Consiglio della Comunità Montana è costituito da tre rappresentanti per ciascuno dei Comuni che la compongono.
2) Sono rappresentanti del Comune in seno al Consiglio della Comunità Montana:
a) Il Sindaco o un Consigliere nominato dal Sindaco stesso;
b) Due consiglieri di cui uno della minoranza, ove presente. In caso di mancanza della minoranza, due Consiglieri di maggioranza.
Art. 8
Competenze
1. ll Consiglio è lorgano di indirizzo e di controllo politico amministrativo della Comunità Montana.
2. Il Consiglio ha competenza sui seguenti atti fondamentali:
a) Lo Statuto ed i regolamenti dellEnte.
b) Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la carta di destinazione duso del suolo, i programmi annuali operativi, i programmi di settore;
c) Laccettazione di deleghe connesse allesercizio di funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione;
d) La presa datto dellacquisizione dellesercizio di funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate dalla Regione;
e) I programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e lelenco annuale dei lavori pubblici;
f) I bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
g) I conti consuntivi;
h) La contrazione dei mutui e relativi piani finanziari, non previsti espressamente in altri atti e la emissione di prestiti obbligazionari;
i) I pareri da rendere in relazione agli atti suddetti;
j) La fissazione degli indirizzi generali in materia di Ordinamento degli uffici e dei servizi,
k) Le convenzioni con gli altri Enti locali, la costituzione e la modificazione di altre forme associative, compresi gli accordi di programma;
l) La costituzione di aziende speciali ed istituzioni, la fissazione dei loro compiti, lassunzione e la concessione di pubblici servizi, la partecipazione della Comunità Montana a società di capitali,
m) Le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo;
n) Gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permute;
o) Gli appalti e le concessioni di opere e di servizi che non siano previsti espressamente in altri atti fondamentali del Consiglio o che per la rilevanza e la particolarità non ne costituiscano mera esecuzione, e che comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta o dei funzionari;
p) La nomina, la designazione e la revoca di propri rappresentanti presso Enti, aziende, istituzioni, associazioni o altri soggetti;
q) I piani regolatori intercomunali e più in generale i pareri in materia urbanistica ove previsti, ai sensi delle vigenti leggi,
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al comma precedente non possono essere adottate in via durgenza da altri organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, pena la decadenza.
Art. 9
Organizzazione e funzionamento
Nel rispetto e in ossequio alla legge regionale, lorganizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati da apposito regolamento, nel quale in particolare sono normati:
1) i diritti ed i doveri dei Consiglieri
2) la eventuale costituzione dei gruppi consiliari
3) la designazione e le funzioni dei capigruppo
4) la conferenza dei capigruppo.
5) la costituzione, la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento delle Commissioni permanenti.
6) il funzionamento degli assessorati.
7) le attribuzioni ai Consiglieri incaricati.
8) Il funzionamento del Consiglio relativamente alle modalità di iniziativa delle deliberazioni di convocazione, di stesura dello.d.g., di svolgimento delladunanza, di elezioni e votazioni, di stesura del processo verbale della seduta e della sua approvazione.
Art. 10
Strumenti di indirizzo e controllo
1. Il Consiglio si può rivolgere alla Giunta e al Presidente, con mozioni, indirizzi, direttive, su temi specifici, impegnandoli a riferire sulla loro attuazione.
Art. 11
Votazioni
1. Le votazioni hanno luogo, di regola, con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.
Art. 12
Commissioni Consiliari Straordinarie, Temporanee e Speciali.
1. Oltre alle Commissioni permanenti di cui allart. 9, il Consiglio può istituire, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nellatto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria allespletamento del mandato.
2. I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione.
3. I lavori delle commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio entro il termine fissato di una relazione a cura del Presidente della Commissione.
4. E in facoltà dei commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della Commissione.
5. La relazione della commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte allesame del Consiglio per lassunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dellavvenuto deposito.
6. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
CAPO II
LA GIUNTA
Art. 13
Composizione, elezione e cessazione
1. La Giunta è lorgano di governo dellEnte, ispirata ad una visione unitaria degli interessi dei territori che costituiscono la Comunità Montana. E composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di componenti denominati Assessori non superiori a tre.
2. Il Presidente, il Vice Presidente e i componenti della Giunta debbono avere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge regionale, che ne disciplina la decadenza
3. La Giunta della Comunità Montana è eletta dal Consiglio con unica votazione nella prima adunanza subito dopo la convalida dei Consiglieri. Lelezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana, contenente la lista dei candidati alla carica di Presidente, di Vice Presidente, e di componenti della Giunta. Il documento è illustrato dal candidato alla carica di Presidente. Esso deve contenere, oltre a quanto previsto dalla Legge, lindicazione delle deleghe che il Presidente intende attribuire ai singoli componenti.
4. Lelezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei Consiglieri. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio è sciolto secondo le procedure previste dallart 39 della legge n.142/1990 e s.m.i. Analoga procedura si utilizza in caso di vacanza della carica di Presidente; in caso di dimissioni del Presidente decade lintera Giunta, ed i sessanta giorni decorrono dalla data di presentazione delle dimissioni. La surroga di uno o più componenti la Giunta avviene nella seduta del Consiglio immediatamente successiva al verificarsi della vacanza od alla presentazione delle dimissioni.
5. Possono essere eletti componenti della Giunta Sindaci, Assessori o Consiglieri Comunali dei Comuni facenti parte della Comunità Montana.
6. ll Presidente, il Vice Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità montana. Si applicano le norme contenute nellarticolo 52, comma 2, del Decreto Leg.vo n. 267/2000.
7. Alla sostituzione di singoli componenti della Giunta, revocati dal Consiglio su proposta del Presidente, provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Presidente.
Art. 14
Competenza
1. La Giunta organo di governo della Comunità Montana:
a) adotta tutti gli atti di amministrazione ordinaria;
b) adotta tutti gli atti che non siano riservati alla competenza del Consiglio o che non siano attribuiti o riservati dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti al Presidente, al Direttore o ai funzionari e ai responsabili;
c) adotta in via durgenza le deliberazioni di variazione al bilancio, comunque soggette a ratifica consiliare entro i termini previsti dalla legge
d) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio
e) da attuazione agli indirizzi del Consiglio.
f) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.
g) determina con atti generali criteri, obiettivi e mezzi per lattività di gestione di competenza dei funzionari dirigenti.
h) esercita tutte le funzioni assegnate dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e dai provvedimenti fondamentali del Consiglio.
i) Adotta i regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
j) Decide sugli appalti e le concessioni di opere e di servizi che siano stati previsti in altri atti fondamentali deliberati dal Consiglio;
k) Delibera la contrazione dei mutui previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio.
Art. 15
Funzionamento
1. La Giunta delibera con lintervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza di voti. Alle adunanze può partecipare chiunque venga invitato dal Presidente.
2. La Giunta provvede, con proprio provvedimento a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dellordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinati dalla legge regionale o dallo Statuto.
3. Contestualmente allaffissione allAlbo Pretorio, le deliberazioni adottate dalla Giunta della Comunità Montana sono trasmesse in elenco ai Capigruppo consiliari.
CAPO III
Il Presidente
Art. 16
Competenza
1. Il Presidente della Comunità Montana ha la legale rappresentanza della Comunità Montana, assicura lunità dellattività politico-amministrativa della medesima, anche tramite il coordinamento dellattività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché allesecuzione degli atti, sovrintende altresì allespletamento delle funzioni attribuitegli dalla legge regionale, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Nellesercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente della Comunità Montana, in particolare:
a) rappresenta la Comunità Montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
b) sottoscrive tutti gli atti nellinteresse della Comunità Montana per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto al Direttore o ai funzionari dirigenti;
c) convoca e presiede la Giunta, fissando lordine del giorno e distribuendo gli argomenti sui quali deve deliberare tra i componenti della medesima in armonia con gli incarichi eventualmente a questi rilasciate;
d) convoca e presiede il Consiglio, fissando lordine del giorno, salvi i casi in cui tale funzione è demandata dalla legge al Consigliere più anziano;
e) sottoscrive i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al Direttore - Segretario verbalizzante;
f) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative allindirizzo generale dellEnte e a specifiche deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché allattuazione delle leggi e delle direttive della Comunità Europea;
g) coordina e stimola lattività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sullindirizzo politico amministrativo dellEnte; può in ogni momento sospendere lesecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli allesame della Giunta;
h) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dellente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
i) promuove tramite il Direttore indagini e verifiche sullattività degli uffici e dei servizi;
j) può acquisire informazioni presso tutti gli uffici e servizi;
k) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni della Comunità Montana nonché consorzi o società di cui la Comunità Montana fa parte svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della Comunità stessa;
l) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;
m) indice i referendum, deliberati dal Consiglio su iniziativa popolare;
n) conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi delle disposizioni sul procedimento amministrativo, fatto salvo lintervento dellorgano competente alladozione del provvedimento stesso;
o) stipula gli accordi di programma, ferma restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo;
p) provvede alle nomine spettanti al Consiglio nel caso di inerzia di questo secondo le previsioni di legge.
Art. 17
Vice Presidente
1. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In questo caso competono al Vice Presidente tutte le attribuzioni di cui al precedente art. 16.
Art. 18
Incarichi e deleghe
Il Presidente può conferire deleghe amministrative al Vice Presidente ed agli assessori nelle materie omogenee definite dallapposito regolamento e, se del caso, su materie specifiche ai singoli Consiglieri.
SEZIONE II
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
CAPO I
Lorganizzazione amministrativa
Art. 19
Ordinamento degli uffici e dei servizi
1. Lorganizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso allimpiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
2. I regolamenti di cui al precedente comma, sullordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta della Comunità Montana, sulla scorta degli indirizzi generali approvati dal Consiglio della Comunità Montana.
3. Sono esclusi dalla competenza della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.
4. Lorganizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.
5. La struttura organizzativa si articola in unità operative.
6. La dotazione organica del personale è qualitativamente e quantitativamente dimensionata in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dalla Comunità Montana ed alle disponibilità finanziarie consolidate dellEnte.
7. Il regolamento sullordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per lesercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione degli eventuali dirigenti e le modalità di revoca dellincarico.
8. Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dellattività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo lobiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra i vari settori di attività dellEnte.
Art. 20
Indirizzi e criteri direttivi
1. Il Consiglio della Comunità Montana determina nellambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Nellesercizio di tale attribuzione in particolare il Consiglio provvede a:
a) Definire le linee essenziali dellorganizzazione dellEnte, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico - amministrativo;
b) Stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale;
c) Fissare i limiti del ricorso alla dirigenza esterna ed al personale a contratto;
d) Definire i criteri atti a garantire il coordinato svolgimento dellattività degli uffici posti alla diretta dipendenza del Presidente e degli Assessori, ove istituiti, per lesercizio della funzione di indirizzo e controllo spettante al Consiglio stesso.
Art. 21
Incarichi ed indirizzi di gestione
1. Gli organi istituzionali dellente uniformano la propria attività al principio dellattribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Stabiliscono in atti provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per lazione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per lesercizio delle attribuzioni.
3. Il Presidente definisce ed attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.
4. La direzione degli Uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Direttore della Comunità Montana o a Dirigenti funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe allinterno dellEnte, con le modalità e nei limiti previsti dai regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Presidente della Comunità Montana che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dellente.
6. Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il funzionario interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.
7. La Comunità Montana può associarsi con altri enti locali per lesercizio in comune di funzioni amministrative e per lespletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.
8. Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma da parte del Presidente.
9. In caso di inerzia o ritardo nella assunzione di atti dovuti, di competenza degli stessi o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il Presidente assegna ove possibile un termine per ladempimento e nomina un commissario ad acta ove linerzia permanga ulteriormente.
10. E in ogni caso fatta salva leventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Presidente di revocare lincarico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.
11. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il regolamento sullordinamento degli Uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia allazione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili dei servizi, per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.
Art. 22
Direttore
1. La Comunità Montana in aderenza ai contenuti del 2° comma dellart. 24 della L.R. 16/99 - si dota di un Direttore che svolge anche funzioni di Segretario.
2. ll Direttore è il garante della correttezza amministrativa sia per la preparazione sia per lattuazione delle decisioni degli organi della Comunità Montana, disponendo, dintesa con il Presidente a tal fine di poteri di propulsione, indirizzo, coordinamento e controllo.
3. Al Direttore della Comunità Montana compete ladozione degli atti previsti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, gli atti esecutivi, anche a rilevanza esterna, non espressamente attribuiti ad organi elettivi.
4. Il Direttore, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, da cui dipende funzionalmente, e oltre alle competenze di legge, in particolare:
* sovrintende, in qualità di dirigente del personale, allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti e ne coordina lattività, cura lattuazione dei provvedimenti, è responsabile dellistruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, per la redazione e sottoscrizione, tra laltro, dei relativi verbali di seduta;
* predispone i programmi di attuazione tecnico - amministrativa che gli competono in virtù di leggi, del presente statuto e del regolamento, secondo le direttive impartitegli dal Presidente, nonchè relazioni e progetti di carattere organizzativo, cura gli indirizzi esecutivi della volontà degli organi nellinteresse della Comunità Montana;
* organizza il personale ai sensi del regolamento e individua le risorse finanziarie e strumentali, messe a disposizione della Comunità Montana per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità fissate dagli organi dellente;
* presiede le commissioni di concorso per lassunzione del personale dipendente della Comunità Montana;
* sovrintende allacquisto di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazioni della Giunta o del Consiglio, secondo le modalità del regolamento;
* provvede, di concerto con il Presidente, con propria determinazione, alla liquidazione delle spese per acquisto di beni e servizi già predeterminati, relativi alla gestione corrente e liquida indennità, compensi, rimborsi ai dipendenti, previa attestazione di regolarità tecnica e contabile dei responsabili degli uffici e dei servizi, secondo le modalità del regolamento;
* provvede alla verifica di tutta la fase istruttoria degli adempimenti di legge e concorre allattuazione di tutti quegli atti, anche a rilevanza esterna, consequenziali allesecuzione delle deliberazioni degli organi;
* verifica la correttezza amministrativa e lefficienza di gestione sullattività degli uffici e dei servizi e coordina i responsabili degli stessi in base ai criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità;
* Esprime i pareri di cui allart. 49, comma 2°, del Decreto Leg.vo n. 267/2000; riferisce al Presidente su ogni situazione di irregolarità o di disfunzionalità inerente alle materie di competenza e propone ladozione di provvedimenti di natura organizzativa e gestionale, anche di valenza generale.
5. Il Direttore quale Segretario, se in possesso dei requisiti prescritti, può rogare nellinteresse della Comunità Montana gli atti, le scritture private e quanto ammesso dalla legge e dal regolamento.
CAPO II
IL REVISORE DEI CONTI
Art. 23
Ruolo
1. Il Revisore dei Conti è organo della Comunità Montana, equiordinato agli organi istituzionali e finalizzato a tutelare gli interessi pubblici dellEnte e della collettività amministrata.
Art. 24
Revisione economico-finanziaria
1. Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio della Comunità Montana, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione della Comunità Montana e delle istituzioni.
2. Il Revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.
3. La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorare lefficienza ed i risultati.
4. Nellesercizio delle sue attribuzioni il Revisore dei Conti ha accesso a tutti gli uffici della Comunità Montana per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per lespletamento dellincarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.
5. Il Regolamento di contabilità definisce le funzioni del Revisore dei Conti e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto allattività degli organi amministrativi dellente.
6. Il Regolamento di contabilità disciplina lorganizzazione ed il funzionamento dellorgano, le modalità di presentazione al Consiglio della Comunità Montana del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Revisore con gli organi elettivi e burocratici.
Art. 25
Nomina, durata in carica, cessazione. Rinvio
1. La nomina, la durata in carica e la cessazione del Revisore dei conti sono disciplinate dalla Legge.
Art. 26
Funzionamento
1. Lesercizio delle funzioni è previsto e disciplinato nel regolamento di contabilità, in apposito titolo, nel quale in particolare saranno specificati:
a) causa di ineleggibilità alla carica;
b) le modalità di corresponsione del compenso;
c) le modalità di accesso agli atti e ai documenti dellente;
d) le modalità di collaborazione con gli organi elettivi e burocratici dellente nellottica del miglioramento delleconomicità, dellefficienza, dellefficacia dellazione amministrativa;
e) la responsabilità nellespletamento della funzione;
f) le modalità di revoca in caso di inadempienza;
g) lorganizzazione razionale delle funzioni attribuite.
.TITOLO III
ATTIVITA SOCIO-ECONOMICA
Art. 27
Premesse metodologiche
1. Le forme di esercizio e gestione delle attività economico - sociali svolte dalla Comunità Montana sono determinate sulla base dei seguenti criteri:
a) raggiungimento delle dimensioni offerte idonee a garantire la qualità tecnica della risposta ai bisogni, la continuità dei servizi e la professionalità degli operatori sulla base delle conoscenze tecnico - scientifiche esistenti;
b) conseguimento dei livelli di costi complessivamente giudicati più convenienti e compatibili con il mantenimento di equilibri di gestione ottenibili da parte dello Stato, della Regione o di altri enti interessati al servizio.
c) realizzazione di opportunità per lo sviluppo delle iniziative economiche e imprenditoriali locali e per laumento delloccupazione locale.
d) mantenimento di unautonomia e di una flessibilità di scelta della Comunità Montana nel lungo periodo evitando il rischio della subordinazione a posizioni di monopoli esterni non controllabili.
Art. 28
Servizi Pubblici
1. La scelta fra le diverse forme di affidamento dei servizi pubblici spetta al Consiglio con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di apposite analisi e valutazioni attuate con i metodi suggeriti dalle discipline aziendali.
2. Nel regolamento di amministrazione e contabilità sono previste procedure di raccordo e di coordinamento tra i servizi gestiti nelle diverse forme e gli indirizzi e programmi generali di intervento della Comunità Montana in modo da realizzare una organica strategia complessiva di intervento del gruppo di aziende comunitarie.
3. La gestione dei servizi può avvenire nelle forme previste dallart. 113 del Decreto Leg.vo n. 267/2000.
Art. 29
Rapporti istituzionali con enti pubblici
1. La Comunità Montana, per il migliore perseguimento delle proprie finalità istituzionali, impronta la propria azione alla massima collaborazione con gli enti pubblici che hanno poteri di intervento in materie rilevanti per la collettività locale.
2. La collaborazione con gli enti pubblici può esplicarsi in tutte le possibili forme sia di diritto pubblico sia di diritto privato a condizione che alla Comunità Montana siano assicurati congrui strumenti di indirizzo, informazione e controllo sullattività interessata.
3. in particolare, la Comunità Montana può far ricorso alla convenzione, allaccordo di programma, alla conferenza di servizi, al consorzio, allunione di comuni, alla società di diritto privato, e con tali mezzi può svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, gestire in modo associato servizi , definire e attuare opere, interventi e programmi di interventi, avvalersi di uffici di altri enti e consentire a questi di avvalersi dei propri, istituire strutture per attività di comune interesse.
Art. 30
Rapporti con i Comuni e con altri enti pubblici
1. Lesercizio associato, da parte della Comunità Montana, di funzioni proprie dei Comuni o a questi delegate dalla Regione è disciplinato dalla Legge.
2. Lesercizio di altre funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione da parte della Comunità Montana presuppone un accordo tra la Comunità Montana e lente delegante. In tale accordo deve essere normalmente previsto limpegno dellente delegante a trasferire alla Comunità Montana le risorse finanziarie e organizzative necessarie per lesercizio della delega
3. La Comunità Montana può, delegare ad altri enti, di volta in volta le realizzazioni dei programmi di intervento attinenti alle loro specifiche funzioni nellambito della rispettiva competenza territoriale.
4. La Comunità Montana cura linformazione dei Comuni membri circa la propria attività.
5. Dintesa con i Comuni, la Comunità Montana promuove la costituzione della conferenza dei Sindaci quale organismo permanente di consultazione e di raccordo fra lattività dei Comuni e quella della Comunità stessa.
6. La Comunità Montana promuove lo sviluppo dei rapporti con le altre Comunità Montane, anche attraverso la costituzione della Consulta dei Presidenti delle Comunità Montane
Art. 31
Gestione da parte della Comunità montana di funzioni proprie dei
Comuni o ad essa delegate, da esercitarsi in forma associata
1. I Comuni di Antrona Schieranco, Montescheno, Seppiana. Viganella, Villadossola, o parte di essi organizzano eventualmente lesercizio associato di funzioni proprie e la gestione associata di servizi comunali, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
2. I Comuni di cui al comma 1 organizzano altresì, a livello di Comunità Montana, lesercizio associato di funzioni ad essi delegate.
3. La legge regionale indica le funzioni proprie dei Comuni, o ad essi delegate, che debbono essere esercitate in forma associata in attuazione dellart. 28, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ne definisce le procedure di attuazione.
4. Ai fini dellattuazione delle disposizioni di cui ai commi 1. e 2., i Consigli Comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla Comunità Montana dintesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dellimpegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità Montana.
5. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino lambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunità Montana può essere delegata da tutti o parte dei propri Comuni a far parte di Consorzi fra Enti Locali costituiti ai sensi del Decreto Leg.vo n. 267/2000, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità Montana, o suo delegato, fa parte dellAssemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti alla Comunità Montana.
6. La Comunità Montana non può partecipare a Consorzi qualora facciano parte dei medesimi tutti i Comuni che la costituiscono.
7. Ai sensi degli articoli 27 e 28 del Decreto Leg.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazione, la Comunità Montana, singolarmente o in consorzio con altri enti montani, esercita in forma associata le funzioni comunali, nonché la gestione associata di servizi pubblici spettanti ai Comuni.
8. I Comuni possono delegare alla Comunità Montana la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per lattuazione di interventi aventi carattere sovracomunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano pluriennale di sviluppo socio - economico.
Art. 32
Adesione ad Enti ed Associazioni
1. La Comunità Montana aderisce allUnione Nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani.
2. Essa può altresì aderire ad altri Enti, organismi ed associazioni che curano interessi attinenti ai suoi fini istituzionali.
CAPO I
STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Art. 33
Tipologia
1. Sono strumenti di attuazione delle attività socio - economiche territoriali:
a) il piano pluriennale di sviluppo socio - economico;
b) carta di destinazione duso del suolo;
c) i programmi annuali operativi
d) i progetti speciali integrati
e) i piani di settore
f) i programmi progetti specifici
g) i regolamenti attuativi di cui alle lettere a), b), c), d) e)
h) provvedimenti previsionali previsti dalla legge.
Art. 34
Piano pluriennale di sviluppo socio - economico
1. La Comunità Montana, in accordo con le previsioni e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo, adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e provvede agli aggiornamenti e alle eventuali variazioni dello stesso
nei termini e con le procedure previste dalla legge.
2. Il Piano pluriennale di sviluppo socio - economico ha durata quinquennale. Nel corso della sua validità, al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti.
3. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico, è predisposto dalla Giunta della Comunità Montana tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonché delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni interessati, ed è elaborato sulla base delle conoscenze aggiornate della realtà della zona.
4. Il Consiglio della Comunità Montana adotta il Piano pluriennale di sviluppo socio - economico e lo trasmette corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola che lo approva con deliberazione consiliare entro novanta giorni dal suo ricevimento.
Art. 35
Carta di destinazione duso del suolo
1. Il Piano pluriennale di sviluppo socio - economico è corredato da una tavola denominata carta di destinazione duso del suolo contenente gli indirizzi fondamentali dellorganizzazione territoriale nellarea di propria competenza, che ne costituisce parte integrante.
2. La carta di cui al comma precedente, elaborata in scala 1:25.000 individua le aree di prevalente interesse agro silvo - forestale e di particolare pregio ambientale e paesistico, le linee di uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico e la rete delle infrastrutture, aventi rilevanza territoriale.
3. La carta di cui ai commi precedenti concorre alla formazione del piano territoriale provinciale e del piano territoriale metropolitano ai sensi dellarticolo 9 ter, comma 2, lettera c) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del Suolo) e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 36
Programmi annuali operativi
1. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico viene realizzato mediante i programmi annuali operativi. Il programma annuale operativo integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunità Montana ed indica lutilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione.
2. Il programma annuale operativo è trasmesso alla Provincia ed alla Regione.
Art. 37
Progetti speciali integrati
1. Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, la Comunità Montana può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e ladozione di progetti speciali integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio - economico, assunti anche dintesa e con il concorso di altri enti pubblici e privati interessati alla promozione economico - sociale della zona montana.
2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge.
Art. 38
Piani di settore
1. Per lattuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana può dotarsi di piani e programmi di settore coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio - economico.
Art. 39
Progetti o programmi specifici
1. I progetti specifici (la più semplice unità di pianificazione), nellambito dei progetti speciali integrati, dei piani di settore, dei regolamenti, in coerenza col piano pluriennale di sviluppo socio - economico, costituiscono il provvedimento operativo concreto per la realizzazione di iniziative di attività.
Art. 40
Regolamenti
1. La Comunità Montana disciplina con regolamenti, oltre alle materie indicate dalla legge, tutte quelle indicate dalle norme statutarie. Il Consiglio adotta i regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti.
2. Prima della loro adozione gli schemi di regolamento verranno depositati per quindici giorni presso lufficio di Segreteria dellEnte e del deposito verrà dato congruo avviso al pubblico mediante pubblicazione allAlbo Pretorio ed in ogni altra forma utile, onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni e/o memorie in merito ed al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione.
3. Il Regolamento, con la relativa deliberazione consiliare dapprovazione, resterà pubblicato per 15 giorni allAlbo pretorio entrando in vigore il giorno successivo alla scadenza dei termini desecutività.
TITOLO IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 41
Principi generali
1. In attuazione del principio espresso nellart.1 della Costituzione, la Comunità Montana valorizza ogni libera forma associativa e promuove la partecipazione dei cittadini alla propria attività, in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.
2. Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, la Comunità Montana:
a) assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
b) attua i principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
c) persegue la massima chiarezza nelle scelte comportanti vantaggi economici per enti e privati;
d) favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli o associati, anche inferiori ai diciotto anni, e in particolare della associazioni di volontariato, ai servizi di interesse collettivo;
e) istituisce consulte, disciplinate nella delibera consiliare di costituzione circa la loro composizione e modalità di funzionamento, per promuovere la conoscenza dei problemi relativi a determinati settori di attività e per assicurare il confronto con quanti operano in essi;
f) individua forme e momenti di coordinamento costanti con i comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nellambito delle competenze sue proprie e con le altre Comunità Montane;
g) provvede alla consultazione della popolazione;
h) prevede il referendum consultivo;
i) può istituire il difensore civico.
Art. 42
Albo pretorio
1. La Comunità Montana, fermo restando quanto previsto dallart. 124 comma 2 del decreto Leg.vo 267/2000, ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Altre forme di pubblicazione per garantire la massima trasparenza potranno essere previste in apposito regolamento.
2. Il Direttore nella sua qualità di Segretario o un dipendente da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.
Art. 43
Informazione
1. la Comunità Montana informa la collettività circa la propria organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.
2. la Comunità Montana, nel rispetto del segreto dufficio, mette a disposizione di chi ne abbia interesse le informazioni di cui dispone relativamente allorganizzazione, allattività, alla popolazione e al territorio.
3. la Comunità Montana assicura agli interessati linformazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardino.
4. La Comunità Montana provvede a confermare lorganizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti.
Art. 44
Accesso agli atti
1. Tutti gli atti della Comunità Montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse vietano o consentono il differimento della divulgazione.
2. E garantito, nei casi previsti dalla legge, il diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi.
3. Il diritto di accesso ricomprende, di norma, la facoltà di prendere in visione il documento e di ottenerne copia.
4. Lesercizio dellaccesso è disciplinato dallapposito regolamento.
Art. 45
Rapporti economici con i privati
Un apposito regolamento stabilisce criteri per lerogazione di contributi, sussidi, e, in genere, benefici economici ad Enti, privati e ad altri soggetti.
CAPO I
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
Art. 46
Associazioni
1) La Comunità montana valorizza le libere associazioni, anche non personificate, diverse dai partiti politici, nonché le organizzazioni di volontariato, che perseguano interessi socialmente meritevoli e rilevanti per la propria azione, assicurandone la partecipazione attiva allazione stessa, autorizzando laccesso alle proprie strutture ed ai propri servizi ed, eventualmente, contribuendo alle loro esigenze funzionali.
2) Ai fini del precedente comma viene istituito un albo secondo le modalità stabilite dal regolamento, il quale disciplina appunto la concessione di contributi, sovvenzioni e ausili in genere, per agevolare il perseguimento degli scopi istituzionali di associazioni ed organizzazioni
Art. 47
Consulte
1. La Comunità Montana può istituire consulte relative a settori di particolare importanza per la propria azione.
2. Le consulte sono composte dai Rappresentanti delle forme associative portatrici degli interessi settoriali rilevanti e da Cittadini di particolare qualificazione ed esperienza nominati dal Consiglio.
3. Le consulte sono presiedute dal Presidente o dal componente della giunta incaricato per la materia e integrate da una rappresentanza della minoranza consiliare.
4. Le consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi politico-amministrativi del settore, che debbono obbligatoriamente essere esaminati dai competenti organi della Comunità Montana.
5. Listituzione, la composizione, il funzionamento ed il rapporto delle consulte con la Comunità Montana sono disciplinati da appositi provvedimenti.
CAPO II
ATTIVITA DI PARTECIPAZIONE
Art. 48
Istanze, petizioni e proposte
1. Ogni cittadino, individualmente o in forma associata. può rivolgere alla Comunità Montana istanze, petizioni, e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal Presidente allorgano competente.
2. Ai fini del presente statuto si intendono:
a) per istanza: la richiesta scritta presentata da cittadini singoli o associati per sollecitare, nellinteresse collettivo, il compimento di atti doverosi di competenza degli Organi della Comunità Montana;
b) per petizione: la richiesta scritta presentata dal Sindaco di un Comune della Comunità Montana o da un numero minimo di 40 Cittadini diretta a porre allattenzione dellamministrazione una questione di sua competenza e di interesse collettivo;
c) per proposta: la richiesta scritta presentata da un numero minimo di 120 cittadini, per ladozione di un atto di contenuto determinato, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del Consiglio e della Giunta.
3. Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in carta semplice sottoscritta per esteso dagli interessati, lesame delle stesse deve avvenire da parte degli organi competenti entro 60 giorni dalla data di presentazione.
Art. 49
Consultazione della popolazione
1. Il Consiglio può disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista delladozione di specifici provvedimenti e comunque su problemi di interesse comunitario.
2. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, sondaggi di opinioni, inchieste, raccolta di firme ed altri strumenti analoghi. Tali strumenti devono, comunque, garantire il massimo grado di obiettività e neutralità.
3. Lesito della consultazione non è vincolante per la Comunità Montana. Lorgano competente è però tenuto ad esprimere le ragioni delleventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.
Art. 50
Referendum consultivo
1. Il referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza della Comunità Montana e di rilevante interesse sociale. Nellambito di tali temi il referendum consultivo deve riguardare o la proposta di adozione di una deliberazione o la proposta di abrogazione di una deliberazione di competenza di Consiglio o della giunta.
2. Hanno diritto di votare tutti gli elettori dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana.
3. Il referendum consultivo può essere limitato al corpo elettorale ricompreso in una parte del territorio della Comunità Montana.
4. Non è ammesso il referendum consultivo in materia di bilanci, conti consuntivi, mutui, nomine dei rappresentanti della Comunità Montana presso Enti e aziende e su proposte che siano già state sottoposte a referendum nellultimo triennio.
5. il referendum consultivo è indetto dal Presidente su richiesta di almeno due quinti degli elettori dei Consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana.
6. Annualmente si può tenere una sola sessione referendaria, da svolgersi in una giornata domenicale nel periodo 1°Maggio 30 Giugno purchè non in concomitanza con altre elezioni o votazioni. In detta giornata hanno luogo le votazioni; le votazioni relative a tutte le richieste presentate dopo la scadenza di tali termini si tengono nella sessione dellanno successivo.
7. Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
8. Entro 90 giorni dalla proclamazione dellesito favorevole del referendum il Consiglio deve deliberare sulla proposta sottoposta a referendum. Il Consiglio può disattendere motivatamente il risultato referendario con deliberazione adottata con lintervento della maggioranza dei Consiglieri ed a maggioranza di voti.
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 51
Attuazione dello Statuto
1. Nelladeguamento di regolamenti, provvedimenti, procedure, programmi, piani, uffici, servizi, e quantaltro necessario per lattuazione delle norme statutarie, lEnte deve ispirarsi ai principi generali in materia di procedimento amministrativo, allo scopo di assicurare la concreta applicazione di quei criteri di economicità, efficienza, efficacia e produttività che devono reggere lespletamento di ogni attività amministrativa, garantendo nel contempo il rispetto di imparzialità, trasparenza, pubblicità di partecipazione, con riferimento al Decreto Leg.vo n. 267/2000 e agli articoli 2 e 3 della Costituzione.
Art. 52
Approvazione dei regolamenti
1. Entro 12 mesi dallentrata in vigore del presente Statuto, la Giunta presenta al Consiglio le proposte degli schemi dei regolamenti previsti dallo Statuto stesso e per leventuale adeguamento alle norme statutarie dei regolamenti già in vigore.
2. Sino allapprovazione dei nuovi regolamenti rimangono in vigore, per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i regolamenti già esistenti.
Art. 53
Criteri interpretativi
1. Per tutti i casi dubbi che dovessero presentarsi o verificarsi intorno alla interpretazione, comunque giustificata dalle parti, di norme statutarie o regolamentari, nelle quali lo stesso Direttore ammetta la possibilità e lesistenza di incertezza interpretativa, in caso di necessità ed urgenza decide il Presidente con dichiarazione motivata, salvo poi sottoporre la questione al Consiglio per ogni definitiva risoluzione, vigendo sino ad allora la determinazione del Presidente.
2. Negli altri casi la questione è sottoposta al Consiglio che, vagliate le diverse posizioni, decide con deliberazione adottata con lintervento della maggioranza dei Consiglieri ed a maggioranza di voti, motivando la propria determinazione.
3. Il definitivo pronunciamento del Consiglio rappresenterà un autorevole ed ufficiale riferimento normativo interno.
Art. 54
Modifiche statutarie successive
1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive sostitutive e labrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio con la procedura di cui allart. 12- comma 3 della legge Regionale 2 luglio 1999 n 16.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. Lapprovazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta lapprovazione del nuovo.
4. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio, non può essere rinnovata se non trascorso un anno.
Art. 55
Entrata in vigore
1. Lo Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
2. Le disposizioni dello Statuto che non richiedono norme regolamentari di attuazione sono immediatamente prevalenti su ogni altra disposizione e sono immediatamente applicabili.