Bollettino Ufficiale n. 10 del 7 / 03 / 2001

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ANNUNCI

 

Comunità Collinare Colli Tortonesi - Villaromagnano (Alessandria)

Statuto della Unione di Comuni Comunità Collinare Colli Tortonesi

Titolo 1
Elementi costitutivi e principi fondamentali

Art. 1
Oggetto

1. L’Unione dei Comuni della Comunità collinare “Colli Tortonesi”, nel prosieguo denominata “Unione”, è costituita per libera adesione dei Comuni partecipanti espressa dai rispettivi consigli comunali, in attuazione dell’art. 32 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e con riferimento agli artt. 3 e 8 della L.R. 28 febbraio 2000 n. 16 per l’esercizio associato di una pluralità di funzioni e di servizi, quali individuati nel presente statuto.

2. L’Unione è ente locale ed è pertanto dotata di autonoma soggettività giuridica, nell’ambito dei principi della Costituzione e della legge, nonché delle norme del presente Statuto.

3. Elementi costitutivi dell’Unione sono la popolazione ed il territorio dei Comuni partecipanti.

Art. 2
Finalità

1. L’Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita in forma associata, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, le seguenti funzioni e servizi:

a) promozione e gestione del territorio, con particolare attenzione alle attività agricole;

b) manutenzione della viabilità;

c) organizzazione di interventi di ripristino e recupero ambientale;

d) organizzazione e gestione del servizio di polizia urbana e rurale;

e) gestione del servizio di protezione civile;

f) valorizzazione e tutela dell’organizzazione scolastica locale;

g) organizzazione e gestione del servizio di trasporto locale ed in particolare del trasporto scolastico;

h) promozione dell’attività ricettivo turistica, attraverso la valorizzazione delle potenzialità ricreative e culturali per l’ambiente rurale e naturale;

i) salvaguardia e valorizzazione delle arti, tradizioni popolari e dei prodotti tipici;

j) promozione e realizzazione di strutture di servizi sociali per gli anziani per corrispondere ai bisogni della popolazione locale e favorirne la permanenza nonché gestione di altre attività assistenziali;

k) gestione di servizi amministrativi comunali, anche attraverso la realizzazione di un comune sistema informatico.

2. All’Unione possono essere attribuiti ulteriori servizi e funzioni con deliberazione modificativa del presente Statuto da adottarsi da tutti i consigli dei comuni aderenti.

3. L’Unione assicura la partecipazione delle comunità locali adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dell’efficienza e dell’economicità.

4. L’Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’attività amministrativa.

5. Sono obiettivi prioritari dell’Unione:

a) la promozione dello sviluppo socio-economico attraverso l’equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini;

b) l’armonizzazione dell’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;

c) la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio ambientale, linguistico, storico, artistico e culturale dei comuni partecipanti;

d) l’osservanza del principio di pari opportunità tra i due sessi, nell’ambito delle funzioni esercitate, sia all’interno dell’organizzazione dell’ente, sia nell’attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni;

e) lo sviluppo e la valorizzazione della pace, della tolleranza e della solidarietà;

f) l’adesione alle regole ed ai principi della Carta europea delle autonomie locali.

Art. 3
Programmazione e cooperazione

1. L’Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri livelli di governo, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio.

2. I rapporti con i Comuni, con la Provincia e con la Regione si uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.

Art. 4
Sede dell’Unione

1. L’Unione ha sede nel Comune di Villaromagnano in Piazza XXV Aprile 1

2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell’Unione.

3. I suoi organi ed uffici possono, rispettivamente, riunirsi e situarsi anche in sede diverse, purchè ricomprese nell’ambito del territorio dell’Unione.

4. Presso la sede dell’Unione è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.

Art. 5
Stemma e gonfalone

1. L’Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di “Comunità collinare Colli Tortonesi ” e con lo stemma deliberato dal Consiglio.

2. Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il gonfalone dell’Unione accompagnato dal Presidente o suo delegato.

3. L’utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali, sono vietati.

Art. 6
Adesioni all’Unione

1. Successivamente alla costituzione, il consiglio dell’Unione può accettare l’adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta a mezzo di deliberazione consiliare assunta con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, all’esame del Consiglio, che decide sulla sua ammissibilità, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. L’ammissione ha effetto dal 1º gennaio dell’anno successivo, a condizione che, entro lo stesso termine, i consigli comunali di tutti gli enti aderenti, compreso l’istante, approvino il nuovo statuto dell’Unione che preveda tra l’altro le necessarie modifiche al successivo art. 12 conseguenti alla nuova adesione.

4. E’ data facoltà agli altri Comuni, per gli eventuali conferimenti assegnati in dotazione all’Unione, di esigere dall’ente istante quote di partecipazione da definirsi con l’atto di ammissione di cui al comma 2 e secondo i criteri di cui all’art. 38 comma 1.

Art. 7
Scioglimento dell’Unione

1. L’Unione si scioglie quando la metà dei consigli dei comuni partecipanti, abbiano, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, deliberato di recedere dall’Unione stessa.

2. Nel caso di cui al comma precedente lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni originanti. Nel suddetto periodo, il consiglio dell’Unione ed i consigli dei Comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente il presidente protempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell’ente.

3. L’Unione si scioglie altresì ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall’articolo 141 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

4. Nei casi di scioglimento il personale dell’Unione viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei comuni partecipanti. In difetto di accordo provvede il Presidente liquidatore.

Art. 8
Recesso dall’Unione

1. Ogni Comune partecipante all’Unione può recedere unilateralmente con provvedimento consiliare adottato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Il Comune recedente deve darne comunicazione, entro il mese di giugno, al consiglio dell’Unione, che ne prende atto. Il recesso è efficace dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata data comunicazione.

3. Il recesso non deve recare nocumento all’Unione. All’uopo tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del comune recedente fino all’estinzione degli stessi.

4. E’ consentito al Comune recedente di affrancare i medesimi, in tutto o in parte, fatti salvi i diversi accordi conclusi con il consiglio dell’Unione.

5. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all’atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi.

Art. 9
Attività regolamentare

1. L’Unione disciplina la propria organizzazione ed attività attraverso appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dal presente statuto.

2. Entro sei mesi dalla costituzione dell’Unione, il consiglio approva il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti ed il regolamento per il funzionamento degli organi. Nelle more dell’approvazione si applicano le norme dettate nei corrispondenti regolamenti vigenti nel comune aderente con il maggior numero di abitanti.

Titolo II
Ordinamento Strutturale

Art. 10
Organi dell’unione

1. Sono organi dell’Unione:

- il consiglio

- il presidente

- la giunta

Capo I
Il Consiglio

Art. 11
Status degli amministratori dell’unione

1. Ai componenti il consiglio e la giunta, nonché al presidente dell’Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei consiglieri comunali, degli assessori e dei sindaci.

2. Agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Titolo III Capo II del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 12
Composizione, elezione e durata
del consiglio

1. Il consiglio dell’Unione è l’espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l’indirizzo politico dell’Unione stessa ed esercita il controllo politicoamministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i consigli comunali.

2. Il consiglio è composto dai Sindaci di tutti i comuni associati oltre a sei consiglieri eletti dalle minoranze, ove presenti, di ciascun Comune associato tra i componenti delle Giunte e dei Consigli della totalità dei Comuni medesimi per un numero complessivo di membri pari a ventuno.

3. L’elezione di cui al comma precedente deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell’Unione ed avviene in assemblea congiunta e a scrutinio segreto presso il Comune sede dell’Unione con l’assistenza del segretario del Comune medesimo che dovrà redigere verbale delle operazioni dell’assemblea.

4. I componenti il consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino all’assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del comune che avviene con le modalità stabilite ai commi precedenti.

5. Nel caso di rinnovo del Consiglio di uno dei Comuni partecipanti all’Unione, la cessazione dalla carica di consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica e dalle funzioni di consigliere dell’Unione.

6. Nei casi di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel consiglio dell’Unione con il sistema di cui ai commi 2 e 3, entro 20 giorni, a cura del Presidente dell’Unione, dovrà essere convocata l’assemblea dei rappresentanti di minoranza dei singoli comuni associati, che dovrà provvedere alla relativa sostituzione.

Art. 13
Consiglieri

1. Sono attribuiti ai consiglieri dell’Unione i diritti e i doveri stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali. In particolare hanno diritto di ottenere dagli uffici dell’Unione, nonché dai concessionari di servizi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa.

Inoltre, i consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del consiglio, nonché di interrogazione e mozione.

2. Per i consiglieri che non intervengono alle sedute per un anno intero, senza giustificati motivi, il presidente dell’Unione avvia, con contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.

3. Il consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva, il consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei consiglieri assegnati, decide se accogliere o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.

4. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, l’eccessiva distanza dalla sede dell’Unione per motivi contingenti, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del consigliere di portare a termine il mandato.

5. I consiglieri non residenti nell’Unione, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere domicilio presso la sede dell’Unione.

Art. 14
Organizzazione del consiglio

1. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente Statuto e dal Regolamento.

2. Il consiglio adotta il regolamento a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Con la stessa maggioranza il consiglio provvede alle eventuali modificazioni del regolamento stesso.

3. La presidenza del consiglio compete al Presidente dell’Unione e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci.

Art. 15
Competenze del consiglio

1. Il consiglio definisce l’indirizzo dell’unione, esercita il controllo politico sull’amministrazione e la gestione, anche indiretta, dell’Unione stessa e adotta, per l’esercizio delle funzioni e servizi di propria competenza, gli atti attribuiti dalla legge ai consigli comunali.

2. Nell’ambito dell’attività di indirizzo il consiglio approva direttive generali, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione alla propria attività istituzionale. Esso può impegnare la giunta a riferire sull’attuazione di specifici atti di indirizzo.

3. L’attività di controllo del Consiglio si realizza principalmente mediante l’esercizio dei diritti da parte dei singoli consiglieri, in conformità al presente statuto.

4. Il Consiglio, nella sua prima seduta, procede alla elezione del presidente dell’Unione, da scegliersi tra i componenti sindaci del consesso.

5. Nella seduta successiva, da tenersi entro quarantacinque giorni, il presidente, sentita la giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, e comunica l’elenco dei componenti la giunta dell’Unione.

6. Ai fini di cui al presente articolo, si intende per prima seduta quella convocata alla costituzione dell’Unione, nonché tutte quelle convocate per la necessaria elezione di un nuovo presidente, compresa quella immediatamente dopo la contemporanea scadenza di tutti i membri del consiglio.

7. La convocazione della prima seduta del consiglio è disposta dal presidente uscente ovvero, in sua assenza, dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, entro trenta giorni dalla cessazione del presidente in carica, ovvero entro 30 giorni dalla elezione del Consiglio ai sensi dell’art. 12.

8. Le sedute di cui al comma 6 sono presiedute dal sindaco del comune più popoloso.

Art. 16
Adunanze

1. Il presidente rappresenta, convoca e presiede il consiglio e ne formula l’ordine del giorno.

2. La convocazione può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica, nel qual caso il presidente è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste, purché, corredate da proposte di deliberazione.

3. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio, entro 48 ore, per la trattazione delle questioni urgenti.

4. Le sedute del consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

5. Il regolamento disciplina il quorum strutturale ed ogni altra modalità per la validità delle sedute, per l’adozione delle singole deliberazioni e per la partecipazione dei cittadini.

6. Il consiglio delibera con l’intervento della metà dei consiglieri assegnati ed a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto.

7. Le deliberazioni del consiglio sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

Capo II
Il Presidente

Art. 17
Elezione, cessazione

1. L’elezione del presidente avviene a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più giovane di età.

2. Il presidente dura in carica per il periodo corrispondente al proprio mandato di sindaco ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il presidente e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, contenere la proposta di un sindaco candidato alla presidenza, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. L’approvazione della mozione comporta la decadenza del presidente e della giunta in carica.

Art. 18
Competenza

1. Il presidente rappresenta l’Unione, convoca e presiede il consiglio e la giunta, sovrintende alla attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l’unità dell’attività politico amministrativa.

2. Il presidente, quale organo responsabile dell’amministrazione dell’Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell’Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al consiglio. Nell’esercizio delle proprie competenze, il presidente, in particolare:

a) coordina e stimola l’attività dei componenti della giunta e ne mantiene l’unità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;

b) nell’ambito della dotazione organica, attribuisce gli incarichi dirigenziali, tenuto conto delle professionalità esistenti nell’ente. Nei casi di vacanza dei posti in organico, per gli incarichi di direzione, la copertura dei posti può avvenire con contratti di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge sul pubblico impiego per l’accesso alla qualifica di dirigente;

c) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell’ente;

d) nomina il segretario dell’Unione;

e) affida gli incarichi fiduciari per consulenze esterne, ivi compresi gli incarichi professionali e quelli per assistenza legale, salvo che l’individuazione del professionista non sia il risultato di procedure selettive;

f) promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

g) promuove direttamente o avvalendosi del segretario, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività dell’Unione;

h) stabilisce gli argomenti da pone all’ordine del giorno del consiglio e della giunta;

i) ha facoltà di delegare ai componenti della giunta i poteri che la legge e lo statuto gli attribuiscono. In particolare il presidente può delegare ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L’attività di sovrintendenza si traduce in una articolata specificazione degli indirizzi e nell’esercizio del potere di controllo;

j) autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali e del segretario

k) può attribuire la rappresentanza dell’ente, compresa quella in giudizio, al segretario e a ciascun responsabile di servizio, in base ad apposito atto di delega rilasciato al soggetto individuato il quale promuove e resiste alle liti, adottando allo scopo apposita determinazione con la quale assegna l’incarico al patrocinatore dell’ente.

Art. 19
Vicepresidente

1. Il vicepresidente è il componente della giunta che a tale funzione viene designato dal presidente, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2. Quando il vicepresidente sia impedito, il presidente è sostituito dal componente della giunta più giovane.

Capo III
La Giunta

Art. 20
Composizione, nomina e cessazione

1. La giunta è composta dal presidente e da sei componenti.

2. I componenti sono nominati dal presidente, entro dieci giorni dall’elezione, tra i consiglieri dell’Unione.

3. Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate al presidente per iscritto e contestualmente comunicate al segretario dell’ente. Alla sostituzione dei componenti dimissionari o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede entro dieci giorni, il presidente, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.

4. Il presidente può revocare, con proprio motivato provvedimento, uno o più componenti, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.

5. I membri della giunta cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni, della notificazione dell’atto di revoca ed, in ogni caso, al venir meno della carica di consigliere dell’Unione.

6. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, la giunta decade. Sino all’elezione del nuovo presidente, la giunta rimane in carica e le funzioni del presidente sono svolte dal vice presidente.

Art. 21
Competenza

1. La giunta collabora con il presidente nel governo dell’Unione per l’attuazione del programma amministrativo, provvedendo attraverso deliberazioni collegiali:

a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo statuto;

b) a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentate al consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell’esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili di servizio;

c) ad adottare i regolamenti relativi all’ordinamento degli uffici e dei servizi e per l’accesso agli impieghi, oltre che i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, all’applicazione dei C.C.N.L. ed alla stipulazione dei contratti decentrati, alla determinazione degli obiettivi e dei “budget” di risorse da assegnare ai servizi;

d) a riferire al consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;

e) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi.

Art. 22
Funzionamento

1. La giunta provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell’ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla legge e dallo statuto.

2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.

3. Le adunanze non sono pubbliche.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

Titolo III
L’Ordinamento Amministrativo
e l’Organizzazione dell’Unione

Capo I
La Gestione dell’Unione

Art. 23
Principi e criteri di gestione

1. L’Unione ispira l’organizzazione degli uffici e del personale a criteri d’autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.

2. L’attività dell’amministrazione s’ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni d’indirizzo e di controllo politicoamministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell’ente, da quella di gestione che è svolta dal segretario e dai funzionari, nelle forme e secondo le regole dettate dal presente statuto e dai regolamenti.

3. La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

4. L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell’ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartamenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 24
Personale

1. L’Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l’ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

2. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l’uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.

3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell’ente ed alla contrattazione anche decentrata che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto. Il regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:

a) la struttura organizzativofunzionale;

b) la dotazione organica;

e) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

d) gli strumenti e le forme dell’attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.

4. I regolamenti stabiliscono, altresì, le regole per l’amministrazione dell’Unione, che deve essere improntata ai principi operativo funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa:

a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;

b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun unità dell’apparato, improntando l’organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

Capo II
Il Segretario ed i Funzionari

Art. 25
Il segretario

1. Il segretario è nominato dal presidente dal quale dipende funzionalmente, tra i segretari in servizio in almeno uno dei comuni aderenti, con contratto a tempo determinato.

2. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente. Sovrintende all’attività dei funzionari e ne coordina l’attività, con poteri di sostituzione in caso d’inerzia degli stessi. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l’adozione delle misure previste dall’ordinamento. Può rogare i contratti in forma pubblica in cui è parte l’Unione e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Unione.

3. Assolve, inoltre, a tutte le funzioni conferite dal presidente, fatte salve quelle gestionali assegnate al direttore generale, qualora nominato. Se le funzioni di direttore generale sono conferite al segretario, allo stesso compete un trattamento economico aggiuntivo, secondo la previsione della contrattazione collettiva di comparto.

Art. 26
Consulta dei responsabili di servizio

1. I responsabili di servizio sono riuniti in consulta per svolgere funzioni ausiliarie e consultive degli organi elettivi e degli organi di controllo interno in materia d’organizzazione e gestione amministrativa dell’ente.

2. La consulta è convocata e presieduta dal segretario. Alle riunioni della consulta possono partecipare il presidente e i componenti della giunta.

3. La consulta concorre all’attività di programmazione della gestione economica e finanziaria nonché all’organizzazione dell’ente formulando parere preventivo su:

a) bilancio e relative variazioni;

b) piano esecutivo di gestione e piano degli obiettivi;

c) dotazioni organiche;

d) ogni altra materia prevista dai regolamenti.

Art. 27
Responsabili di servizio

1. I responsabili dei servizi, con l’osservanza dei principi e criteri fissati dall’ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell’Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel regolamento.

2. Ai responsabili dei servizi è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l’attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorchè tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ad altri organi dell’ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.

3. I responsabili preposti ai singoli servizi dell’ente rispondono tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell’attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.

Art. 28
Incarichi di responsabile di servizio e
contratti a tempo determinato

1. Il presidente, su proposta del segretario e sentita la consulta dei responsabili di servizio, prepone ai singoli servizi dipendenti o funzionari della qualifica apicale, con incarico di direzione, revocabile in qualunque tempo. Gli incarichi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.

2. La copertura dei posti di responsabile di servizio con contenuti di alta specializzazione può avvenire, con nomina del presidente, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, di durata non superiore al mandato del presidente. In via eccezionale, e con provvedimento motivato, il contratto può essere di diritto privato.

Capo III
I Servizi

Art. 29
Gestione dei servizi

1. L’Unione gestisce i servizi in sintonia con i principi dettati dalla legge e dal presente statuto ed alle condizioni che assicurino la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva entro il quadro delle finalità sociali e territoriali che costituiscono obiettivo dell’Unione stessa.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge per gli enti locali.

3. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli enti.

Art. 30
Designazioni, durata in carica e
revoca di rappresentanti dell’Unione componenti
di altri organi

1. In esecuzione degli indirizzi dettati dal consiglio, il presidente nomina i rappresentanti dell’Unione in organi di società partecipate e di altri enti, i quali relazionano semestralmente al consiglio in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al rendiconto della gestione e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti.

2. I rappresentanti dell’Unione in società di capitali ed in altri enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del presidente che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori.

3. I suddetti rappresentanti, qualora non osservino gli indirizzi definiti dall’Unione o non adempiano ai propri doveri, possono essere revocati con provvedimento motivato dal presidente, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

4. Gli stessi rappresentanti sono dichiarati decaduti dall’incarico, da parte del presidente, quando siano intervenute, successivamente alla nomina, cause di ineleggibilità o sia stata accertata la mancanza di taluno dei requisiti soggettivi previsti per la nomina.

5. I rappresentanti stessi dovranno, altresì, essere dichiarati decaduti da parte del presidente, quando, verificata l’esistenza di cause di incompatibilità all’incarico, sia inutilmente trascorso il termine assegnato per rimuovere tali cause.

Capo IV
Il Collegio dei Revisori
dei Conti

Art. 31
Costituzione

1. Il collegio dei revisori dei Conti è eletto dal Consiglio dell’Unione.

2. Le modalità di elezione, la durata in carica, la revoca e decadenza e le competenze sono disciplinati dalle norme della Parte II Titolo VII del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Titolo IV
Partecipazione Popolare

Art. 32
Criteri generali

1. L’Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi.

2. Tutti gli atti dell’Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dallo specifico regolamento, da adottare, disciplinante anche il diritto di accesso agli atti amministrativi.

3. L’Unione promuove e valorizza le libere forme associative senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.

4. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano all’Unione.

Art. 33
Istanze, osservazioni, proposte

1. I cittadini gli organi dei Comuni componenti l’Unione e gli organi della provincia, le associazioni, le organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare all’unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell’unione stessa.

2. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all’organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di sessanta giorni.

Titolo V
Forme di collaborazione con
altri enti

Art. 34
Rapporto con i Comuni componenti l’unione

1. Per garantire l’informazione in merito all’attività dell’unione, a ciascun comune viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione del consiglio dell’unione, nonché dell’elenco delle deliberazioni adottate, che devono essere esposti all’albo pretorio di ciascun ente.

2. L’unione invita i Comuni componenti ad inviare copia degli avvisi di convocazione dei rispettivi consigli, con l’indicazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

3. Entro il 31 dicembre di ciascun anno e ogni qualvolta uno dei Comuni ne faccia richiesta, il presidente dell’Unione informa, mediante apposita relazione, i comuni componenti circa la situazione complessiva dell’unione, l’attuazione dei programmi e dei progetti, le linee di sviluppo individuate.

Art. 35
Convenzione

1. L’Unione può stipulare con la provincia, con i Comuni limitrofi e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.

2. Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti, nella quale devono essere indicati:

a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione;

b) i fini e la durata della convenzione;

c) le modalità di finanziamento;

d) le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproci, le forme di consultazione degli enti convenzionati.

3. Per l’espletamento dei fini propri l’unione può avvalersi, previa deliberazione del Consiglio e a seguito di accordi con gli enti interessati, degli uffici periferici della regione e di altri enti pubblici, degli uffici dei comuni componenti, nonché dell’operato di commissioni tecniche eventualmente istituite.

Art. 36
Accordi di programma

1. Per l’esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgano una pluralità di enti o livelli di governo, l’Unione può promuovere accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Titolo VI
Ordinamento Finanziario

Art. 37
Ordinamento

1. L’ordinamento finanziario è riservato alla legge, al presente statuto ed al regolamento di contabilità.

2. L’Unione, nell’ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.

3. L’unione è titolare di potestà impositiva in materia di tasse, tariffe e contributi, in relazione ai servizi dalla stessa gestiti, come disposto dalla legge.

Art. 38
Risorse finanziarie

1. La finanza dell’unione è costituita da:

a) contributi erogati dallo Stato e dalla regione;

b) eventuali contributi erogati dall’amministrazione provinciale;

c) trasferimenti operati dai Comuni componenti sulla base dei criteri di partecipazione alla spesa per il funzionamento dell’unione, basati su indicatori generali quali il territorio e la popolazione e su indicatori specifici stabiliti dal Consiglio dell’Unione;

d) tasse e diritti per servizi pubblici;

e) risorse per investimenti;

f) altre entrate.

2. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge, e sulla base degli indirizzi o delle apposite statuizioni dei Comuni aderenti, l’Unione istituisce con deliberazione consiliare, tributi, imposte, tasse, tariffe, adeguando queste ultime, per quanto possibile e con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi.

Art. 39
Bilancio

1. La gestione finanziaria dell’unione si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione deliberato dal Consiglio dell’Unione entro i termini stabiliti dalla legge.

2. Il bilancio annuale di previsione deve favorire una lettura per programmi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e la verifica dell’efficacia dell’azione dell’Unione.

3. L’Unione assicura a i cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

Art. 40
Rendiconto

1. I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio; il conto economico sarà allegato al rendiconto in base alle disposizioni di legge e di regolamento.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio dell’Unione con il voto favorevole della maggioranza dei votanti entro il termine fissato dalla legge.

3. Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio, nonché le procedure per il risanamento finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 41
Controllo interno

1. E’ facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.

2. Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnico contabile del responsabile del servizio finanziario ai semi dell’art. 49 del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 42
Controllo di gestione

1. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 43
Tesoreria

1. L’unione ha un servizio di tesoreria che comprende:

- la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell’unione, versate dai debitori in base a ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

- il pagamento delle spese ordinale mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

- il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui dei contributi previdenziali.

2. I rapporti dell’Unione con il tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

Titolo VII
Disposizioni transitorie e finali

Art. 44
Bilancio e programmazione finanziaria

1. Fino alla approvazione del primo bilancio di previsione, per la gestione dell’esercizio, il Consiglio dell’Unione approva un piano di previsione di spese da suddividere in capo ai Comuni sulla base dei criteri stabiliti al precedente art. 38.

Art. 45
Gestione del servizio di tesoreria

1. Nelle more dell’espletamento della gara per l’aggiudicazione del servizio di tesoreria, la movimentazione contabile sarà curata dal Comune sede dell’Unione.

2. Fino all’approvazione del regolamento di contabilità, l’organo di revisione economico finanziaria del Comune sede dell’Unione provvede alla verifica ordinaria di cassa, con cadenza trimestrale e la trasmette al Consiglio dell’Unione.

Art. 46
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo pretorio.

2. Esso viene pubblicato, unitamente all’atto costitutivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.


Atto costitutivo

dell’Unione dei Comuni della “Comunità Collinare Colli Tortonesi”, di Carbonara Scrivia, Cassano Spinola, Sardigliano, Gavazzana, Volpedo, Villalvernia, Carezzano, Sant’Agata Fossili, Villaromagnano, Spineto Scrivia, Paderna, Viguzzolo, Sarezzano, Castellar Guidobono, Casalnoceto.

Tra i Comuni di Carbonara Scrivia, Cassano Spinola, Sardigliano, Gavazzana, Volpedo, Villalvernia, Carezzano, Sant’Agata Fossili, Villaromagnano, Spineto Scrivia, Paderna, Viguzzolo, Sarezzano, Castellar Guidobono, Casalnoceto, rappresentati da:

- Gnudi Flaviano (omissis), Sindaco di Carbonara Scrivia autorizzato alla firma del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 adottata nella seduta del 22.12.2000.

- Traverso Marco Stefano (omissis), Sindaco di Cassano Spinola autorizzato alla firma del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 adottata nella seduta del 22.12.2000.

- Ciparelli Franco (omissis), Sindaco di Sardigliano autorizzato alla firma del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 adottata nella seduta del 19.12.2000.

- Timossi Angela (omissis), Sindaco di Gavazzana autorizzato alla firma del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 adottata nella seduta del 28.12.2000.

- Rosa Angelo (omissis), Sindaco di Volpedo autorizzato alla firma del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 adottata nella seduta del 21.12.2000.

- Carrea Giovanni (omissis), Sindaco di Villalvernia autorizzato alla firma del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 adottata nella seduta del 22.12.2000.

- Mobiglia Claudio (omissis), Sindaco di Carezzano autorizzato alla firma del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 adottata nella seduta del 21.12.2000.

- Rutallo Bruno (omissis), Sindaco di Sant’Agata Fossili autorizzato alla firma del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 adottata nella seduta del 21.12.2000

- Borasi Carlo (omissis), Sindaco di Villaromagnano autorizzato alla firma del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 adottata nella seduta del 22.12.2000.

- Roveta Silvana (omissis), Sindaco di Spineto Scrivia autorizzato alla firma del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 adottata nella seduta del 22.12.2000.

- Gatti Pier Giorgio (omissis), Sindaco di Paderna autorizzato alla firma del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 adottata nella seduta del 23.12.2000.

- Marini Mario (omissis), Sindaco di Viguzzolo autorizzato alla firma del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 adottata nella seduta del 28.12.2000.

- Mogni Mariella (omissis), Sindaco di Sarezzano autorizzato alla firma del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 adottata nella seduta del 27.12.2000.

- Stringa Maurizio (omissis), Sindaco di Castellar Guidobono autorizzato alla firma del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 adottata nella seduta del 21.12.2000.

- Gaggia Giuseppina (omissis), Sindaco di Casalnoceto autorizzato alla firma del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 adottata nella seduta del 27.12.2000.

è costituita, con il presente atto, l’unione dei Comuni della “Comunità collinare colli Tortonesi” di Carbonara Scrivia, Cassano Spinola, Sardigliano, Gavazzana, Volpedo, Villalvernia, Carezzano, Sant’Agata Fossili, Villaromagnano, Spineto Scrivia, Paderna, Viguzzolo, Sarezzano, Castellar Guidobono, Casalnoceto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del d.lgs. 267/2000 e con riferimento agli artt. 3 e 8 della L.R. 28.2.2000 n. 16.

L’unione ha personalità giuridica di diritto pubblico, è Ente Locale, fa parte del sistema italiano delle autonomie locali.

L’unione ha sede nel Comune di Villaromagnano, piazza XXV Aprile 1

L’unione è costituita per l’esercizio di funzioni e servizi propri dei comuni che la compongono, indicati nell’apposito Statuto.

Le funzioni, i servizi, le attività, l’organizzazione, il funzionamento, le finanze dell’unione ed i rapporti tra l’unione e i comuni che ne fanno parte sono disciplinati dallo Statuto dell’unione, che, unitamente al presente atto costitutivo, è approvato dai singoli consigli comunali con il voto favorevole dei due terzi delle / dei consiglieri assegnate/i.

Sono organi dell’unione il consiglio, la giunta e la/il presidente, eletti secondo le modalità stabilite dallo statuto.

Il Sindaco di Carbonara Scrivia
Il Sindaco di Cassano Spinola
Il Sindaco di Sardigliano
Il Sindaco di Gavazzana
Il Sindaco di Volpedo
Il Sindaco di Villalverna
Il Sindaco di Carezzano
Il Sindaco di Sant’Agata Fossili
Il Sindaco di Villaromagnano
Il Sindaco di Spineto Scrivia
Il Sindaco di Paderna
Il Sindaco di Viguzzolo
Il Sindaco di Sarezzano
Il Sindaco di Castellar Guidobono
Il Sindaco di Casalnoceto