Bollettino Ufficiale n. 10 del 7 / 03 / 2001

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Comunita’ Collinare Collina Torinese - Pino Torinese (Torino)

Statuto

INDICE

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Finalità

Art. 2 Programmazione, cooperazione e coordinamento

Art. 3 Sede dell’Unione

Art. 4 Stemma e gonfalone

Art. 5 Scioglimento dell’Unione

Art. 6 Recesso dall’Unione

Art. 7 Attività regolamentare

Art. 8 Partecipazione finanziaria dei Comuni aderenti

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 9 Organi politici dell’Unione

CAPO I Il Consiglio della Comunità

Art. 10 Composizione e nomina

Art. 11 Il Presidente del Consiglio della Comunità: elezione e competenze

Art. 12 Competenze del Consiglio della Comunità

Art. 13 Diritti dei componenti il Consiglio della Comunità

Art. 14 Durata in carica dei Consiglieri della Comunità

Art. 15 Decadenza dei Consiglieri della Comunità

Art. 16 Sedute consiliari

CAPO II Il Presidente della Comunità

Art. 17 Entrata in carica

Art. 18 Competenze

Art. 19 Il Vicepresidente della Comunità

CAPO III L’Esecutivo della Comunità

Art. 20 Composizione e nomina

Art. 21 Competenze

Art. 22 Funzionamento

TITOLO III L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E L’ORGANIZZAZIONE DELL’UNIONE

CAPO I La gestione dell’Unione

Art. 23 Principi e criteri di gestione

Art. 24 Personale

CAPO II Organi burocratici

Art. 25 Il Direttore - Funzioni e nomina

Art. 26 Il Segretario - Funzioni e nomina

CAPO III Il Revisore dei conti

Art. 27 Costituzione

Art. 28 Competenze

TITOLO IV PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 29 Associazionismo e partecipazione

Art. 30 Istanze, petizioni e proposte

Art. 31 Accesso agli atti amministrativi

Art. 32 Partecipazione al procedimento

TITOLO V DISPOSIZIONE FINALE

Art. 33 Modifiche dello Statuto

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI E
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Finalità

1. L’Unione dei Comuni della Comunità collinare denominata “Collina Torinese”, nel prosieguo indicata come “Unione”, è costituita per libera adesione dei Comuni partecipanti espressa dai relativi Consigli comunali, in attuazione dell’art. 32 del D.Lgs. 267/2000, e con riferimento alle LL.RR. n. 16/2000 e n. 44/2000, al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati, favorire il superamento dei limiti e degli squilibri economico-sociali, ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.

2. L’Unione esercita in forma associata le funzioni e gestisce i servizi pubblici, a valenza intercomunale, che i Comuni, con la sottoscrizione dell’Atto costitutivo, delegano all’Unione, e di seguito elencati:

a) realizzazione di opere pubbliche di interesse collettivo, con salvaguardia del contesto naturale, storico ed architettonico;

b) coordinamento del servizio di polizia urbana e rurale;

c) gestione del servizio di protezione civile;

d) valorizzazione e tutela dell’organizzazione scolastica locale, con scambi interdisciplinari tra Comuni;

e) promozione e realizzazione di strutture di servizi sociali per anziani per corrispondere alle necessità della popolazione locale e favorirne la permanenza delle strutture;

f) promozione e realizzazione di strutture sociali di orientamento all’istruzione, lavoro e formazione professionale per i giovani;

g) promozione dell’attività ricettivo-turistica, attraverso la valorizzazione delle potenzialità ricreative e culturali dell’ambiente rurale e naturale, e delle tradizioni popolari;

h) salvaguardia, promozione e valorizzazione dei prodotti tipici e delle arti;

i) consulenza nella gestione di funzioni e servizi amministrativi, legali, finanziari, tecnici ed alla collettività;

j) organizzazione di interventi di ripristino e recupero ambientale;

k) formazione ed aggiornamento del personale dipendente e degli amministratori dei Comuni partecipanti.

3. L’Unione è Ente locale ed è pertanto dotata di autonoma soggettività giuridica, nell’ambito dei principi della Costituzione e della legge, nonché delle norme del presente Statuto.

4. All’Unione possono essere attribuiti ulteriori servizi e funzioni con deliberazione modificativa del presente Statuto da adottarsi da tutti i Consigli dei Comuni aderenti.

5. L’Unione assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi ed alle regole della sussidiarietà, della trasparenza, dell’efficienza e dell’economicità.

6. L’Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.

Art. 2
Programmazione, cooperazione e coordinamento

1. L’Unione adegua la propria azione ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri enti nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.

2. Ai fini della proposizione, organizzazione e gestione di progetti comuni ad altre Comunità Collinari ovvero ad altri Enti possono essere concordate iniziative e forme di coordinamento.

Art. 3
Sede dell’Unione

1. L’Unione ha sede nel Comune di Pino Torinese.

2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell’Unione.

3. Presso la sede dell’Unione è collocato l’albo pretorio dell’Unione.

Art. 4
Stemma e Gonfalone

1. L’Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di Comunità collinare “Collina Torinese” con il proprio stemma, deliberato dal Consiglio della Comunità.

2. Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il gonfalone dell’Unione accompagnato dal Presidente della Comunità o suo delegato.

3. L’utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali, devono essere espressamente autorizzati dal Presidente della Comunità.

Art. 5
Scioglimento dell’Unione

1. L’Unione si scioglie quando la metà dei Consigli comunali dei Comuni partecipanti abbiano, con le procedure e la maggioranza richieste per l’adozione dello Statuto, deliberato di recedere dall’Unione.

2. Lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi della condizione originante. Nel suddetto periodo, il Consiglio della Comunità ed i Consigli dei Comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente il Presidente assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell’ente.

3. Nei casi di scioglimento il personale dell’Unione viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti.

Art. 6
Recesso dall’Unione

1. Ogni Comune partecipante all’Unione può recedere unilateralmente con provvedimento consiliare adottato con le modalità e la maggioranza richieste per l’adozione dello Statuto.

2. Il recesso deve essere comunicato all’Unione entro il mese di giugno e ha efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo.

3. Il recesso non deve recare nocumento all’Unione. All’uopo tutti gli oneri pluriennali in corso, e non derivanti da oneri di esercizio correnti, continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente fino all’estinzione degli stessi. Al Comune recedente è consentito affrancare i medesimi, in tutto o in parte, fatti salvi i diversi accordi conclusi con il Consiglio della Comunità.

4. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti o future.

Art. 7
Attività regolamentare

1. L’Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti, anche finanziari, con i Comuni.

2. I regolamenti sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dal presente statuto.

3. Nelle more dell’adozione si applicano i corrispondenti regolamenti del Comune aderente di maggior dimensione demografica all’atto della costituzione.

Art. 8
Partecipazione finanziaria dei Comuni aderenti

1. I rapporti finanziari fra gli Enti aderenti sono determinati sulla base della popolazione di ciascun Comune al 30 settembre dell’anno precedente.

2. La partecipazione finanziaria è espressa in valori percentuali arrotondati per difetto o per eccesso all’unità.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 9
Organi politici dell’Unione

1. Sono organi dell’Unione:

- il Consiglio della Comunità

- il Presidente del Consiglio della Comunità

- il Presidente della Comunità

- l’Esecutivo della Comunità.

CAPO I
Il Consiglio della Comunità

Art. 10
Composizione e nomina

1. Il Consiglio della Comunità è composto dal Presidente della Comunità e da diciassette componenti.

2. Fanno parte del Consiglio della Comunità i Consiglieri di ciascun Comune partecipante secondo la seguente suddivisione:

* Pino Torinese n. 3

* Pecetto T.se n. 3

* Baldissero T.se n. 3

* Andezeno n. 2

* Marentino n. 2

* Montaldo T.se n. 2

* Pavarolo n. 2

3. E’ fatto obbligo ai Comuni di Pino T.se, Pecetto T.se e Baldissero T.se di individuare tra i propri Consiglieri un rappresentante della minoranza, se esistente.

4. La nomina deve essere effettuata da ciascun Sindaco entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell’Unione e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento del Sindaco.

Art. 11
Il Presidente del Consiglio della Comunità:
elezione e competenze

1. Il Consiglio della Comunità elegge nella prima seduta, a maggioranza assoluta, un Presidente fra i propri componenti.

2. Al Presidente del Consiglio della Comunità sono attribuiti i poteri di convocazione, direzione dei lavori e delle attività del Consiglio stesso.

3. La carica di Presidente del Consiglio della Comunità è incompatibile con quella di Presidente e Vicepresidente della Comunità, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 19 comma 3 del presente Statuto.

4. Il Presidente del Consiglio della Comunità resta in carica per la durata del proprio mandato presso l’Ente di appartenenza.

5. Il Consiglio della Comunità provvede all’elezione del nuovo Presidente entro quarantacinque giorni dalla cessazione dalla carica del precedente.

6. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio della Comunità sono svolte dal Consigliere della Comunità più anziano di età.

Art. 12
Competenze del Consiglio della Comunità

1. Il Consiglio della Comunità definisce l’indirizzo dell’Unione, esercita il controllo politico sull’amministrazione dell’Unione stessa e adotta gli atti attribuiti dalla legge ai Consigli comunali, in quanto compatibili.

2. Il Consiglio della Comunità ha autonomia organizzativa e funzionale secondo il proprio Regolamento adottato a maggioranza assoluta.

3. Al fine della prima convocazione del Consiglio della Comunità gli enti aderenti comunicano all’Ufficio di Segreteria del Comune con il maggior numero di abitanti i nominativi dei rispettivi Amministratori nominati a Consiglieri dell’Unione, entro dieci giorni dalla loro nomina.

4. La prima seduta del Consiglio della Comunità è convocata e presieduta, entro dieci giorni dalla data in cui sono state acquisite tutte le comunicazioni, dal Consigliere più anziano di età, assistito dal Segretario comunale del Comune con il maggior numero di abitanti.

5. Il Consiglio della Comunità opera con deliberazioni collegiali.

Art. 13
Diritti dei componenti il Consiglio della Comunità.

1. I Consiglieri rappresentano la Comunità senza vincolo di mandato.

2. A ciascun componente del Consiglio della Comunità è riconosciuto diritto di iniziativa nelle materie di competenza, nonché di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti secondo le modalità previste dal regolamento.

3. Ogni Consigliere ha diritto di ottenere dall’Unione le informazioni utili all’espletamento del mandato, secondo le modalità previste per il diritto di accesso sui documenti amministrativi.

Art. 14
Durata in carica dei Consiglieri della Comunità

1. I componenti il Consiglio della Comunità rimangono in carica per tutta la durata del proprio mandato in seno al Comune di appartenenza e cessano con il venir meno, per qualunque motivo, del medesimo.

2. Le dimissioni presentate dal Consigliere, indirizzate al Consiglio della Comunità, hanno efficacia immediata e non necessitano di presa d’atto.

3. In caso di dimissioni o cessazione per ogni altra causa di un Consigliere, il Sindaco del Comune interessato provvede entro venti giorni alla nomina del sostituto ed alla comunicazione, nei successivi dieci giorni, del nominativo, al Presidente del Consiglio della Comunità .

Art. 15
Decadenza dei Consiglieri della Comunità

1. Il Presidente del Consiglio della Comunità, a seguito di accertamento dell’assenza del Consigliere per tre sedute consecutive, ovvero per cinque sedute nell’ambito dell’anno solare, avvia il procedimento di decadenza con la richiesta all’interessato di fornire cause giustificative dell’assenza.

2. Il Consigliere è tenuto a fornire le giustificazioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. Decorso tale termine, anche in assenza delle giustificazioni, il Consiglio della Comunità delibera in merito.

Art. 16
Sedute consiliari

1. Le sedute consiliari sono convocate dal Presidente del Consiglio della Comunità, e in assenza, dal Consigliere anziano, di propria iniziativa o entro venti giorni dalla richiesta di un quinto dei consiglieri della Comunità, inserendo, in tal caso, all’ordine del giorno, le questioni richieste, formulate secondo quanto previsto per le proposte di deliberazione.

2. Le riunioni consiliari sono presiedute dal Presidente del Consiglio della Comunità ovvero, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.

3. Le sedute del Consiglio della Comunità sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal Regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

4. Il Regolamento disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute.

5. Le deliberazioni del Consiglio della Comunità sono sottoscritte dal Presidente del Consiglio della Comunità e dal Segretario.

CAPO II
Il Presidente della Comunità

Art. 17
Entrata in carica

1. Il Presidente della Comunità deve rivestire la carica di Sindaco di uno dei Comuni aderenti e dura in carica per il periodo corrispondente al proprio mandato.

2. Il Presidente della Comunità viene eletto dal Consiglio della Comunità a scrutinio segreto, e a maggioranza assoluta dei Consiglieri, nella prima seduta del Consiglio della Comunità e, in seguito, entro quarantacinque giorni dalla cessazione del mandato di Sindaco.

3. Cessa altresì in caso di approvazione di mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza dei componenti il Consiglio della Comunità. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. L’approvazione della mozione comporta la decadenza del Presidente della Comunità e una nuova elezione da tenersi entro quarantacinque giorni.

Art. 18
Competenze

1. Il Presidente della Comunità rappresenta l’Ente, ne garantisce l’unità e sovrintende all’attività politico-amministrativa, curandone l’attuazione.

2. Nell’esercizio delle proprie competenze, il Presidente della Comunità, in particolare:

a) nomina i componenti dell’Esecutivo della Comunità, fra cui un Vicepresidente della Comunità, dandone comunicazione al Consiglio della Comunità nella prima seduta utile;

b) revoca i componenti dell’Esecutivo della Comunità, dandone motivata comunicazione al Consiglio della Comunità;

c) convoca e presiede l’Esecutivo della Comunità;

d) nomina il Direttore ed il Segretario della Comunità;

e) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio della Comunità;

f) promuove indagini e verifiche amministrative sull’attività dell’Unione;

g) autorizza le missioni degli Amministratori, del Segretario e del Direttore;

h) promuove, assume e aderisce ad iniziative per concludere accordi di programma;

i) riferisce periodicamente al Consiglio della Comunità sull’attività dell’Unione.

Art. 19
Il Vicepresidente della Comunità

1. Il Vicepresidente della Comunità è il Sindaco nominato dal Presidente della Comunità.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e, in caso di cessazione dalla carica del Presidente della Comunità, sino all’elezione del nuovo.

3. In caso di un contemporaneo periodo di cessazione dalla carica del Presidente della Comunità e del Vicepresidente della Comunità, le funzioni vicarie sono svolte dal Presidente del Consiglio della Comunità.

CAPO III
L’Esecutivo della Comunità

Art. 20
Composizione e nomina.

1. L’Esecutivo della Comunità è composto dal Presidente della Comunità e da sei altri componenti, tra cui un Vicepresidente della Comunità, nominati dal Presidente della Comunità, tra i Sindaci dei Comuni aderenti.

2. La carica di componente dell’Esecutivo della Comunità è incompatibile con quella di componente del Consiglio della Comunità, ad esclusione del Presidente della Comunità.

3. La nomina a componente dell’Esecutivo deve essere effettuata entro venti giorni dalla data di elezione del Presidente della Comunità, e, successivamente, entro venti giorni dalla data di elezione del nuovo Sindaco del Comune aderente.

Art. 21
Competenze.

1. L’Esecutivo della Comunità collabora con il Presidente nel governo della Comunità. Interpreta ed esprime gli obiettivi di politica amministrativa dell’Unione sulla base degli atti programmatici e di indirizzo del Consiglio della Comunità.

2. In particolare:

- emana gli atti di carattere generale o specifico, indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri nell’esercizio delle funzioni da parte del Direttore;

- svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio della Comunità;

- adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio della Comunità;

- adotta altresì tutti gli altri atti che non sono attribuiti dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti ad altri organi di governo dell’Unione.

Art. 22
Funzionamento.

1. Le riunioni dell’Esecutivo non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

2. L’Esecutivo opera attraverso deliberazioni collegiali assunte a maggioranza dei presenti.

TITOLO III
L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
E L’ORGANIZZAZIONE DELL’UNIONE

CAPO I
La gestione dell’Unione

Art. 23
Principi e criteri di gestione

1. L’organizzazione strutturale è diretta a conseguire i fini istituzionali dell’Ente secondo le norme regolamentari di organizzazione ed è articolata in Uffici, della cui attuazione è responsabile il Direttore.

2. L’Unione ispira l’organizzazione degli uffici e del personale a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurarne efficienza ed efficacia.

3. L’attività dell’amministrazione è fondata sulla ripartizione tra funzioni d’indirizzo e controllo politico-amministrativo, esercitate dagli organi politici dell’ente, e funzioni di gestione, svolte dal Direttore, secondo quanto stabilito dal presente Statuto e dai Regolamenti.

4. La gestione sostanzia lo svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire, con l’esercizio di poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi ed all’utilizzo delle risorse disponibili.

5. Per quanto non previsto dallo Statuto o da altra fonte regolamentare si applicano le norme sull’ordinamento degli Enti locali.

Art. 24
Personale

1. La disciplina del personale è riservata agli atti regolamentari adottati dall’Esecutivo della Comunità ed alla contrattazione, anche decentrata, che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto. I Regolamenti di organizzazione, in particolare, disciplinano:

a) la struttura organizzativo-funzionale;

b) la dotazione organica;

c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

d) le forme di controllo interno e di gestione.

2. I Regolamenti si ispirano ai seguenti criteri:

- organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati;

- versatilità delle strutture per il raggiungimento degli obiettivi con efficacia, efficienza ed economicità;

- individuazione dei procedimenti e dei relativi responsabili.

3. Quando non sia possibile far fronte alle attività istituzionali con personale dell’Ente, potranno essere conferiti incarichi individuali ad esperti di provata competenza determinando preventivamente durata, oggetto e compenso della collaborazione.

CAPO II
Organi burocratici

Art. 25
Il Direttore
Funzioni e nomina

1. Al Direttore sono assegnati tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici, da perseguirsi secondo le modalità previste dalla Legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti, ovvero impartite dal Presidente della Comunità.

2. In particolare il Direttore ha la rappresentanza legale dell’Unione, la responsabilità degli uffici e compie tutti gli atti di gestione di qualunque natura, compresa l’adozione di atti che impegnano l’Unione verso l’esterno, con autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali, mediante l’emanazione di determinazioni.

3. Il Direttore esprime il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulle deliberazioni degli organi dell’Unione.

4. Il Direttore è nominato dal Presidente della Comunità con contratto a tempo determinato, di durata prestabilita, che ne disciplina anche lo status giuridico ed economico. L’incarico è conferito previo esame dei requisiti di esperienza e professionalità prodotti dagli aspiranti.

5. Il Presidente della Comunità può nominare Direttore il Segretario dell’Unione.

6. Il Direttore, qualora non individuato nel Segretario della Comunità, è inquadrato nella categoria D/3, posizione economica D3 ex CCNL Comparto EE.LL. Il relativo trattamento economico può essere integrato, con provvedimento del Presidente della Comunità, da una indennità ad personam, commisurata alla qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato, relative alla specifica competenza professionale.

Art. 26
Il Segretario
Funzioni e nomina

1. La funzione di Segretario dell’Unione è svolta da un Segretario comunale nominato dal Presidente della Comunità tra i Segretari comunali dei Comuni aderenti all’Unione.

2. Il Presidente della Comunità provvede alla nomina del Segretario entro dieci giorni dall’insediamento, con apposito decreto.

3. Il Segretario, in particolare:

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio della Comunità e dell’Esecutivo della Comunità e ne cura le verbalizzazioni;

- fornisce consulenza giuridico-amministrativa agli organi politici e burocratici dell’Unione;

- può rogare i contratti in forma pubblica in cui è parte l’Unione e autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Unione;

- esercita ogni altra funzione attribuitagli dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente della Comunità.

CAPO III
Il Revisore dei conti

Art. 27
Costituzione

1. Il Revisore dei conti è eletto dal Consiglio della Comunità.

2. Le modalità di elezione, la durata in carica, la revoca e la decadenza sono disciplinati dall’ordinamento degli Enti locali.

Art. 28
Competenze

1. Il Revisore dei conti collabora con il Consiglio della Comunità nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esprime pareri sulle proposte di bilancio preventivo e consuntivo e sulle relative variazioni, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, riferisce al Consiglio della Comunità su gravi irregolarità di gestione.

2. Esercita inoltre ogni altra attività attribuitagli dai Regolamenti, e all’uopo può accedere ad ogni atto connesso alle proprie competenze.

TITOLO IV
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 29
Associazionismo e partecipazione

1. L’Unione valorizza le libere forme associative senza finalità di lucro di cittadini e promuove gli organismi di partecipazione all’amministrazione locale previsti dalla legge.

2. L’Unione, nel procedimento relativo all’adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultarne le associazioni rappresentative, nonché i soggetti portatori di interessi diffusi relativi all’atto de quo.

Art. 30
Istanze, petizioni e proposte

1. Chiunque abbia interesse può rivolgere al Presidente della Comunità istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l’attività dell’amministrazione.

2. Gli organi competenti per materia si pronunciano entro centoventi giorni dal ricevimento e trasmettono l’esito al proponente ovvero primo firmatario. Il silenzio equivale a rigetto.

Art. 31
Accesso agli atti amministrativi

1. Ai fini di assicurare la trasparenza ed il buon andamento dell’azione amministrativa è riconosciuto a chiunque abbia interesse il diritto di accesso agli atti dell’Unione, nei limiti e con le modalità previsti dalla Legge.

2. Lo status di cittadino residente nel territorio dell’Unione costituisce titolarità di interesse giuridicamente rilevante.

Art. 32
Partecipazione al procedimento

1. L’Ente comunica l’avvio del procedimento amministrativo ai sensi di Legge.

2. I portatori di interessi cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento possono intervenire nel procedimento, secondo le modalità previste dal relativo regolamento.

3. Nello svolgimento della propria attività l’Unione utilizza ogni strumento di semplificazione previsto dalla Legge.

TITOLO V
DISPOSIZIONE FINALE

Art. 33
Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate con le maggioranze previste per l’adozione.