Bollettino Ufficiale n. 10 del 7 / 03 / 2001

Torna al Sommario Annunci

 

ANNUNCI

 

Comune di Ferrere (Asti)

Statuto comunale

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Il Comune di Ferrere quale ente autonomo

Art. 2 Finalità

Art. 3 Programmazione e cooperazione

Art. 4 Territorio e sede comunale

Art. 5 Stemma e gonfalone

Art. 6 Albo pretorio

Art. 7 Consiglio comunale dei ragazzi

TITOLO II ORGANI POLITICI

Capo I Il Consiglio comunale

Art. 8 Funzionamento: principi e competenze

Art. 9 Composizione ed elezione

Art. 10 Presidenza del Consiglio

Art. 11 Consiglieri comunali

Art. 12 Gruppi consiliari

Art. 13 Sessioni consiliari ed attività

Art. 14 Convocazione del Consiglio per la convalida degli eletti

Art. 15 Linee programmatiche di governo

Art. 16 Decadenza dalla carica di consigliere comunale

Capo II La Giunta comunale

Art. 17 Natura e composizione

Art. 18 Attività

Art. 19 Funzionamento della Giunta

Capo III Il Sindaco

Art. 20 Attribuzioni

Art. 21 Il vicesindaco

Art. 22 Dimissioni, rimozione, decadenza, impedimento permanente o decesso del Sindaco

Art. 23 Mozione di sfiducia

TITOLO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 24 Il segretario comunale

Art. 25 Struttura amministrativa

TITOLO IV SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 26 Definizione

Capo I Forme di gestione

Art. 27 L’azienda speciale

Art. 28 Struttura dell’azienda speciale

Art. 29 L’istituzione

Art. 30 Il Consiglio d’amministrazione dell’istituzione

Art. 31 Il Presidente dell’istituzione

Art. 32 Il direttore dell’istituzione

Art. 33 Società per azioni ovvero a responsabilità limitata

Capo II Forme associative e di cooperazione

Art. 34 Collaborazione tra Enti

Art. 35 Consorzi

Art. 36 Accordi di programma

TITOLO V CONTROLLO INTERNO

Art. 37 Unione di Comuni

Art. 38 Principi e criteri

Art. 39 Revisore del conto

Art. 40 Controllo di gestione

TITOLO VI ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 41 Associazionismo e volontariato

TITOLO VII PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Capo I Procedimento amministrativo e accesso ai documenti amministrativi

Art. 42 Il procedimento amministrativo

Art. 43 Interventi nel procedimento amministrativo

Art. 44 Diritto di accesso ai documenti amministrativi

Capo II Partecipazione popolare e modalità di partecipazione

Art. 45 Definizione

Art. 46 Istanze

Art. 47 Diritto di petizione

Art. 48 Diritto di iniziativa

Art. 49 Referendum

Art. 50 Effetti del referendum

TITOLO VIII DISPOSIZIONE FINALE

Art. 51 Entrata in vigore dello statuto

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
IL COMUNE DI FERRERE
QUALE ENTE AUTONOMO

Comma 1

Il Comune di Ferrere è ente autonomo che, nell’ambito dei principi stabiliti dalle Leggi, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Comma 2

Il Comune:

a) è ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà;

b) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo decentrato e solidale;

c) esercita uno specifico ruolo nell’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse e nella gestione delle risorse economiche locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

d) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali.

Art. 2
FINALITA’

Comma 1

Il Comune nell’esercizio delle proprie competenze tutela e sviluppa le risorse naturali, ambientali, economiche e sociali presenti nel suo territorio per assicurare alla propria collettività la felicità, ispirandosi ai principi di libertà e di rispetto dell’individuo.

Comma 2

Il Comune afferma inoltre la volontà di conservare e valorizzare la propria realtà socio-culturale, le tradizioni locali, il proprio territorio, e la propria autonomia decisionale.

Comma 3

Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche alla vita pubblica e alla realizzazione del bene comune.

Comma 4

Il Comune determina una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio, garantendo la difesa del suolo, la prevenzione e l’eliminazione di particolari fattori di inquinamento, a salvaguardia e protezione della salute pubblica e della natura.

Comma 5

Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna al fine di promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché negli enti, aziende, istituzioni da esso dipendenti, qualora la professionalità e la disponibilità lo consentano.

Art. 3
PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

Comma 1

Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione e trasparenza avvalendosi altresì dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

Comma 2

Il Comune favorisce forme di collaborazione e cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Asti, con la regione Piemonte e con gli altri enti locali in genere.

Art. 4
TERRITORIO E SEDE COMUNALE

Comma 1

Il Comune esercita l’attività nel proprio ambito territoriale e le circoscrizioni del Comune di Ferrere sono costituite dal capoluogo e dalle seguenti frazioni: Sant’Antonio, San Secondo, San Giuseppe, Gherba, San Defendente, San Grato, San Rocco.

Comma 2

Il territorio del Comune si estende per kmq 13,93 e confina con i Comuni di: Valfenera, Cantarana, San Damiano, Cisterna, Montà d’Alba.

Comma 3

La sede del Comune è situata nel Palazzo Civico in piazza Roma n. 1.

Comma 4

Le riunioni degli organi collegiali si tengono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

Comma 5

Il Comune recupera e valorizza le denominazioni storiche delle varie località.

Art. 5
STEMMA E GONFALONE

Comma 1

Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Ferrere e con lo stemma tradizionale del simbolo araldico, a scacchiera di sedici caselle nei colori alternati rosso e bianco, sormontato da una corona a cinque torri.

Comma 2

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

Comma 3

Per l’uso dello stemma comunale per fini diversi da quello istituzionale è necessaria l’autorizzazione dalla Giunta comunale.

Art. 6
ALBO PRETORIO

Comma 1

Nella sede comunale è individuato apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Comma 2

La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

Comma 3

Il segretario comunale o suo delegato dispone l’affissione degli atti di cui al comma 1 e ne certifica l’avvenuta pubblicazione su attestazione del messo comunale.

Art. 7
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Comma 1

Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.

Comma 2

Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’UNICEF.

Comma 3

Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

TITOLO II
ORGANI POLITICI

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8
FUNZIONAMENTO: PRINCIPI E COMPETENZE

Comma 1

Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

Comma 2

Esercita le competenze previste dalla legge e dal presente statuto.

Comma 3

Definisce, per la durata del mandato gli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.

Comma 4

Il Consiglio comunale conforma l’azione dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza, solidarietà e legalità ai fini di assicurare l’imparzialità e la corretta gestione amministrativa. I suoi atti devono contenere l’individuazione degli obiettivi nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti.

Comma 5

Ha autonomia organizzativa e funzionale secondo quanto previsto dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Comma 6

Può istituire, nel rispetto del criterio proporzionale, commissioni permanenti con funzioni consultive, composte da consiglieri comunali, per esaminare in via preliminare le proposte deliberative del Consiglio comunale al fine di favorirne il miglior esercizio delle funzioni, secondo quanto stabilito dal regolamento.

Comma 7

Può istituire, nel rispetto del criterio proporzionale, commissioni di garanzia e commissioni di controllo, composte da consiglieri comunali, deputate all’esame di specifici argomenti relativi a questioni di carattere particolare o generale, individuati dal Consiglio comunale, con le modalità stabilite dal regolamento. La presidenza di queste commissioni è attribuita ai consiglieri di minoranza.

Art. 9
COMPOSIZIONE ED ELEZIONE.

Comma 1

L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

Art. 10
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Comma 1

Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, che stabilisce l’ordine del giorno e ne dirige i lavori secondo le modalità del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Comma 2

In caso di assenza, sospensione dalle funzioni ovvero impedimento temporaneo del Sindaco, il Consiglio comunale è presieduto, rispettivamente, dal vicesindaco, dal consigliere anziano e, in caso di impossibilità di quest’ultimo, dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.

Comma 3

Agli effetti del comma 2 è consigliere anziano chi ha conseguito la maggior cifra individuale di voti, conteggiati unitamente a quelli di lista.

Comma 4

Il Sindaco, nella veste di Presidente del Consiglio comunale, assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Art. 11
CONSIGLIERI COMUNALI

Comma 1

I consiglieri rappresentano l’intera comunità locale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

Comma 2

I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.

Comma 3

I consiglieri singolarmente od in gruppo, hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio, nonché di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, emendamenti ed ordini del giorno.

Comma 4

Essi hanno diritto di chiedere la convocazione del Consiglio comunale con le modalità stabilite dalla legge, indicando gli argomenti, corredati dalla proposta di deliberazione, che il Sindaco, nella veste di Presidente, deve inserire all’ordine del giorno.

Comma 5

Ogni consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, le informazioni utili all’espletamento del mandato, secondo le modalità previste dal regolamento comunale sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Comma 6

Per l’esecuzione delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni, sono attribuiti ai consiglieri i compensi ed i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento.

Comma 7

Ciascun consigliere comunale deve eleggere domicilio nel territorio comunale.

Comma 8

I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza, maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’Art 7 della Legge 241/90, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore ai venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine il Consiglio delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 12
GRUPPI CONSILIARI

Comma 1

I consiglieri possono costituirsi in gruppi, presieduti dai rispettivi capigruppo, secondo le disposizioni del regolamento del Consiglio comunale, che ne stabilisce e determina le modalità di funzionamento.

Comma 2

Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste presentate alle elezioni, e i relativi capigruppo, per le liste di minoranza, nel consigliere candidato a Sindaco della rispettiva lista, e per la lista di maggioranza, nel consigliere, non appartenente alla Giunta, che ha riportato il maggior numero di voti.

Art. 13
SESSIONI CONSILIARI ED ATTIVITA’

Comma 1

Il Consiglio comunale è riunito in sessione ordinaria per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Comma 2

In tutti gli altri casi il Consiglio è riunito in sessione straordinaria.

Comma 3

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento del Consiglio comunale.

Comma 4

Tutti gli atti relativi ai punti posti all’ordine del giorno del Consiglio comunale devono essere a disposizione dei consiglieri, presso l’ufficio segreteria, durante l’orario di apertura al pubblico, almeno quarantotto ore prima della seduta consiliare.

Comma 5

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco, salvo che la legge non prescriva un quorum diverso.

Comma 6

Gli astenuti presenti in aula sono computati al fine della determinazione e mantenimento del quorum.

Comma 7

Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, si svolgono a scrutinio segreto quelle concernenti persone.

Comma 8

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge e lo statuto richiedano un quorum diverso.

Comma 9

In caso di parità di voti l’argomento può essere riproposto in una seduta successiva.

Comma 10

I verbali delle sedute del Consiglio sono redatti dal segretario comunale che li sottoscrive unitamente al Sindaco nella sua veste di Presidente.

Art. 14
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
PER LA CONVALIDA DEGLI ELETTI

Comma 1

La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 15
LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO

Comma 1

Entro centottanta giorni dalla data di insediamento, il Sindaco sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, e le sottopone all’approvazione del Consiglio comunale.

Comma 2

Ciascun consigliere comunale può proporre integrazioni e modifiche mediante presentazione di emendamenti.

Comma 3

Il Consiglio comunale verifica annualmente, entro il 31 dicembre, l’attuazione delle linee programmatiche di mandato.

Comma 4

Il Consiglio comunale può adeguare e/o modificare le linee programmatiche sulla base di sopravvenute esigenze.

Comma 5

Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consigliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 16
DECADENZA DALLA CARICA
DI CONSIGLIERE COMUNALE

Comma 1

Il Sindaco, nella veste di Presidente del Consiglio comunale, a seguito dell’avvenuto accertamento d’ufficio, ovvero su segnalazione, dell’assenza del consigliere per tutte le sedute di un anno solare avvia, previa deliberazione del Consiglio comunale, il procedimento di decadenza con la richiesta all’interessato di fornire cause giustificative delle assenze.

Comma 2

Il consigliere è tenuto a fornire le giustificazioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione.

Comma 3

Decorso tale termine, il Consiglio comunale delibera in merito.

Comma 4

Il Sindaco, nella veste di Presidente del Consiglio comunale, a seguito dell’avvenuto accertamento d’ufficio, ovvero su segnalazione, della incompatibilità di cariche esterne con quella elettiva di consigliere comunale avvia, previa deliberazione del Consiglio comunale, il procedimento di decadenza con la richiesta all’interessato di fornire cause giustificative in merito.

CAPO II
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 17
NATURA E COMPOSIZIONE

Comma 1

La Giunta è l’organo esecutivo, di impulso e gestione amministrativa.

Comma 2

E composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non inferiore a due e non superiore a quattro, a scelta e nomina del Sindaco, tra i quali viene designato il vicesindaco.

Comma 3

Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri, possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, in numero non superiore a due, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

Comma 4

Il Sindaco nomina e revoca gli assessori, dandone comunicazione al Consiglio in occasione della prima seduta utile.

Comma 5

Le modalità di nomina, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti la Giunta sono regolati dalla legge.

Comma 6

Possono essere nominati assessori anche i cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti per rivestire la carica di consiglieri comunali, con eccezione del vicesindaco che deve essere nominato tra i componenti del Consiglio comunale.

Art. 18
ATTIVITA’

Comma 1

La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, del Sindaco, del segretario comunale o dei Responsabili dei servizi.

Comma 2

La Giunta opera in modo collegiale, attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 19
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

Comma 1

La Giunta è convocata informalmente dal Sindaco che stabilisce l’ordine del giorno e la presiede stabilendone il funzionamento. Delibera a maggioranza dei componenti.

Comma 2

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Comma 3

Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve recare i pareri e le attestazioni previste dalla legge.

Comma 4

I verbali delle sedute sono redatti a cura del segretario comunale che li sottoscrive insieme al Sindaco.

CAPO III
IL SINDACO

Art. 20
ATTRIBUZIONI

Comma 1

Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione. Esercita i poteri attribuitigli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite all’Ente.

Comma 2

Il Sindaco, proclamato eletto, presta giuramento dinanzi al Consiglio comunale nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione italiana, secondo i principi di cui agli artt. 91 e 93 della Costituzione.

Comma 3

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica italiana e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Comma 4

Il Sindaco in particolare:

- convoca e presiede il Consiglio comunale;

- può delegare l’esercizio di funzioni agli assessori;

- nomina il vicesindaco e due assessori esterni;

- provvede alla designazione, alla nomina e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, che si identificano con quelli ultimi espressi da tale organo nel caso il Consiglio comunale non sia intervenuto in tempo utile con una nuova formulazione, e nei termini stabiliti dal comma 5 bis dell’Art. 36 della Legge 142 dell’8.6.90;

- nomina il segretario comunale, conferisce e revoca al medesimo, se lo ritiene opportuno, previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale, nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;

- nomina i Responsabili dei servizi, ed attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili;

- adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al Consiglio, alla Giunta, al segretario comunale ed ai responsabili dei Servizi;

- promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che i servizi comunali, le aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune e consorzi svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale. A tal fine acquisisce direttamente presso gli uffici le informazioni e gli atti, anche riservati;

- convoca il Consiglio comunale entro un termine non superiore ai venti giorni quando viene richiesto da un quinto dei consiglieri;

Art. 21
IL VICE SINDACO

Comma 1

Il vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di dimissioni, nonché in caso di sospensione dall’incarico della funzione adottata.

Comma 2

Il vicesindaco in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, svolge le funzioni di Sindaco fino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Art. 22
DIMISSIONI, RIMOZIONE, DECADENZA, IMPEDIMENTO PERMANENTE O DECESSO DEL SINDACO.

Comma 1

Le dimissioni, la decadenza, l’impedimento permanente, la rimozione o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

Comma 2

La Giunta ed il Consiglio rimangono in carica fino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Comma 3

L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione all’uopo nominata dalla Giunta, composta da tre soggetti estranei al Consiglio, esperti in ordine allo specifico motivo dell’impedimento.

Comma 4

La commissione di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla nomina, trasmette alla Giunta relazione sulle ragioni dell’impedimento.

Comma 5

La Giunta comunale sottopone la relazione al Consiglio comunale entro dieci giorni dal ricevimento. La pronuncia di impedimento permanente da parte del Consiglio comunale, riunito in seduta pubblica, determina lo scioglimento del Consiglio comunale e la decadenza della Giunta comunale.

Art. 23
MOZIONE DI SFIDUCIA

Comma 1

Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Comma 2

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO III
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 24
IL SEGRETARIO COMUNALE

Comma 1

Il segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente. La legge ed i regolamenti ne disciplinano la nomina e le competenze.

Comma 2

L’Ente può convenzionarsi con altri Comuni per la gestione associata dell’ufficio di segreteria.

Comma 3

Al segretario comunale può essere attribuita la funzione di direttore generale ai sensi dell’Art. 51-bis della L. 142/90.

Art. 25
STRUTTURA AMMINISTRATIVA

Comma 1

La struttura dell’Ente è articolata in servizi, al cui vertice è posto un responsabile. I servizi sono divisi in uffici.

Comma 2

L’organizzazione della struttura e il suo funzionamento sono disciplinati dal regolamento sull’ordinamento dei servizi.

Comma 3

L’attività della struttura amministrativa deve svolgersi nel rispetto dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa, efficacia, efficienza, economicità della gestione, funzionalità, autonomia operativa, professionalità, collaborazione, semplificazione e trasparenza.

TITOLO IV
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 26
DEFINIZIONE

Comma 1

Il Consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzioni, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, Unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

CAPO I
FORME DI GESTIONE

Art. 27
L’AZIENDA SPECIALE

Comma 1

Il Consiglio comunale può costituire aziende speciali per la gestione di servizi di rilevanza economica e imprenditoriale.

Comma 2

L’azienda speciale è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

Comma 3

L’attività si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e pareggio finanziario ed economico.

Comma 4

I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitate anche al di fuori del territorio comunale previa stipula di accordi volti a garantire economicità e qualità.

Art. 28
STRUTTURA DELL’AZIENDA SPECIALE

Comma 1

La struttura, il funzionamento e l’attività dell’azienda speciale sono disciplinati da apposito statuto, approvato dal Consiglio comunale.

Comma 2

Gli organi dell’azienda speciale sono: il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il direttore ed il collegio di revisione.

Comma 3

Il Presidente e gli altri componenti il Consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco fra coloro in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e dotati di competenze specialistiche. Il direttore è assunto per pubblico concorso ovvero, nei casi di cui al T.U. 2578/25, mediante chiamata diretta. Il collegio di revisione è nominato dal Consiglio comunale.

Comma 4

Il Consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione, determina gli indirizzi e le finalità dell’azienda, i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sull’attività.

Comma 5

Gli amministratori sono revocati per gravi violazioni di leggi, inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell’amministrazione.

Art. 29
L’ISTITUZIONE

Comma 1

L’esercizio di servizi senza rilevanza imprenditoriale può avvenire a mezzo di istituzioni, organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotati di autonomia gestionale.

Comma 2

Sono organi dell’istituzione il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore.

Comma 3

Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’istituzione, i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sull’attività.

Art. 30
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’ISTITUZIONE

Comma 1

Il Consiglio di amministrazione dell’istituzione è composto da n. 5 componenti.

Comma 2

Il componenti del Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell’istituzione sono nominati dal Sindaco tra quanti hanno i requisiti per l’elezione a consigliere comunale ed esperienza specifica.

Comma 3

Il Consiglio provvede all’adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti da apposito regolamento, all’uopo deliberato dal Consiglio comunale, che può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione ed al controllo.

Art. 31
IL PRESIDENTE DELL’ISTITUZIONE

Comma 1

Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull’esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

Art. 32
IL DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE

Comma 1

Il direttore dell’istituzione è nominato dalla Giunta comunale con le modalità previste dal regolamento.

Comma 2

Dirige tutta l’attività dell’istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 33
SOCIETA’ PER AZIONI OVVERO
A RESPONSABILITA’ LIMITATA

Comma 1

Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’Ente a società per azioni ovvero a responsabilità limitata, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

Comma 2

Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere maggioritaria.

Comma 3

L’atto costitutivo, lo statuto ovvero l’acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale. Deve essere garantita negli organi di amministrazione la rappresentatività dei soggetti pubblici.

Comma 4

Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza.

Comma 5

I consiglieri comunali e gli assessori non possono essere nominati componenti dei Consigli di amministrazione.

Comma 6

Il Sindaco, ovvero un suo delegato, partecipa all’Assemblea dei soci in rappresentanza dell’Ente.

Comma 7

Il Consiglio comunale verifica annualmente l’andamento della società e controlla che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata.

CAPO II
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 34
COLLABORAZIONE TRA ENTI

Comma 1

Il Comune persegue lo sviluppo di rapporti con gli altri Enti ovvero privati per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Comma 2

Il Consiglio comunale può adottare apposite convenzioni al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

Comma 3

Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione dei contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 35
CONSORZI

Comma 1

Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Enti locali, ovvero aderirvi, per la gestione associata di servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto applicabili.

Comma 2

Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

Comma 3

La convenzione disciplina la modalità di trasmissione al Comune, da parte del consorzio, degli atti fondamentali a cui deve essere data pubblicità.

Comma 4

Il Sindaco, ovvero un suo delegato, partecipa all’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione prevista della convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 36
ACCORDI DI PROGRAMMA

Comma 1

Il Sindaco, per la definizione e l’attuazione di opere, interventi ovvero programmi di intervento che richiedono l’azione coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi, può promuovere la conclusione di un accordo di programma al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

Comma 2

L’accordo viene definito ed approvato in apposita conferenza;

Comma 3

Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Comune deve essere ratificata entro trenta giorni dal Consiglio comunale, pena decadenza.

Art. 37
UNIONE DI COMUNI

Comma 1

In attuazione del principio dell’organizzazione sovracomunale e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, potrà costituire, nelle forme e con le finalità previste dalla legge una Unione di Comuni con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

TITOLO V
CONTROLLO INTERNO

Art. 38
PRINCIPI E CRITERI

Comma 1

Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune.

Comma 2

L’attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell’Ente. E facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Comma 3

Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell’ufficio di revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l’osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

Comma 4

Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell’Ente.

Art. 39
REVISORE DEL CONTO

Comma 1

Il revisore del conto è eletto dal Consiglio comunale e oltre a possedere i requisiti prescritti dalla legge deve possedere quelli di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e non deve essere parente o affine, entro il 4° grado, dei componenti della Giunta.

Comma 2

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla surrogazione.

Comma 3

Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo, secondo quanto stabilito dalla legge. A tal fine ha facoltà di partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio, anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della Giunta comunale, se richiesti.

Comma 4

Nell’esercizio della funzione di controllo e di vigilanza nella regolarità contabile e finanziaria della gestione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente ed ai relativi uffici facendone richiesta al segretario comunale e dandone comunicazione al Sindaco.

Art. 40
CONTROLLO DI GESTIONE

Comma 1

Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell’Ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Comma 2

La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta.

d) l’accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

TITOLO V

Art. 41
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Comma 1

Il Comune riconosce e promuove ogni forma apolitica di associazionismo presenti sul proprio territorio

Comma 2

A tal fine la Giunta comunale, su istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

Comma 3

Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in Comune copia dello statuto, redatto con atto pubblico, regolarmente approvato dall’assemblea dei soci e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

Comma 4

Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o non compatibili con gli indirizzi espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

Comma 5

Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

Comma 6

Ogni associazione può essere consultata dal Comune per le iniziative del settore in cui opera.

Comma 7

Il Comune può eventualmente erogare alle sole associazioni registrate, apolitiche, contributi economici, nel rispetto della par condicio, tenuto conto delle diverse tipologie delle attività, per lo svolgimento del fine associativo e mettere a disposizione strutture, beni e servizi.

TITOLO VI
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

CAPO I
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 42
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Comma 1

Il procedimento amministrativo è regolato dalla L. 241/90, dal presente statuto nonché dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso, al quale per quanto di specifico si rimanda.

Art. 43
INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

Comma 1

I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

Comma 2

La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia di soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi diffusi.

Comma 3

Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.

Comma 4

Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

Art. 44
DIRITTO DI ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Comma 1

Ai cittadini singoli od associati è garantita la libertà di accesso agli atti amministrativi e ai soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

Comma 2

Sono sottratti al diritto di accesso solo quegli atti che disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

Comma 3

Il regolamento, oltre che a enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Comma 4

La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

Comma 5

Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall’Art. 26, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE E
MODALITA DI PARTECIPAZIONE

Art. 45
DEFINIZIONE

Comma 1

Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’attività dell’Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

Art. 46
ISTANZE

Comma 1

I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’amministrazione.

Comma 2

La risposta viene fornita entro un termine massimo di trenta giorni dal Sindaco, o dal segretario comunale o dal dipendente responsabile, a seconda della natura politica o gestionale dell’aspetto sollevato.

Comma 3

Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal regolamento, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell’istanza.

Art. 47
DIRITTO DI PETIZIONE

Comma 1

Chiunque può rivolgere petizioni al Comune per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

Comma 2

La Petizione è inoltrata al Sindaco che entro dieci giorni la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.

Comma 3

Se la Petizione è sottoscritta da almeno cento persone l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro sessanta giorni dal ricevimento.

Art. 48
DIRITTO DI INIZIATIVA

Comma 1

L’iniziativa popolare per la formulazione di regolamenti comunali o di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in schemi di deliberazione.

Comma 2

La proposta deve essere sottoscritta da almeno il venti per cento dei cittadini elettori al trentuno di dicembre dell’anno precedente.

Comma 3

Sono escluse dall’esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

a) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, le dotazioni organiche e le relative variazioni;

b) piani territoriali ed urbanistici, piano per la loro attuazione (e relative variazioni);

c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

d) bilancio e contabilità finanziaria;

e) espropriazione per pubblica utilità;

f) designazione e nomine dei rappresentanti del Comune.

Comma 4

Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l’autentica delle firme dei sottoscrittori.

Comma 5

Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l’esercizio del diritto di iniziativa.

Art. 49
REFERENDUM

Comma 1

Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale.

Comma 2

Sono soggetti promotori del referendum:

a) il trentacinque per cento dei cittadini elettori risultanti al trentuno dicembre dell’anno precedente;

b) il Consiglio comunale con la deliberazione adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.

Comma 3

Non possono proporsi referendum nelle materia di:

a) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, le dotazioni organiche e le relative variazioni;

b) piani territoriali ed urbanistici, piano per la loro attuazione (e relative variazioni);

c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

d) bilancio e contabilità finanziaria;

e) espropriazione per pubblica utilità;

f) designazione e nomine dei rappresentanti del Comune.

Comma 4

I requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione sono previste nel regolamento comunale su deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 50
EFFETTI DEL REFERENDUM

Comma 1

Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

Comma 2

Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguata motivazione, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONE FINALE

Art. 51
ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

Comma 1

Lo statuto comunale, adottato ai sensi di legge, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio.