Bollettino Ufficiale n. 10 del 7 / 03 / 2001

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ANNUNCI

 

Comune di Barolo (Cuneo)

Statuto comunale

INDICE

Titolo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1 Denominazione e natura giuridica del Comune

Art.2 Criteri ispiratori

Art.3 Finalità del Comune

Art.4 Territorio e sede comunale

Art.5 Nuclei abitati

Art.6 Gonfalone, stemma, festa patronale e bollo

Art.7 I castelli e il centro storico

Art.8 Ambiente e civiltà del vino

Art.9 Albo pretorio

Art.10 Archivio storico

Art.11 Toponomastica

Art.12 Cittadinanza onoraria

Art.13 Riconoscimenti civici

Art.14 Programmazione e cooperazione

Art.15 Ambiti sovracomunali, convenzioni, consorzi ed unione di comuni

Titolo II

L’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I

ORGANI DEL COMUNE

Art.16 Organi del Comune

Capo I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art.17 Presidenza del Consiglio

Art.18 Competenze e funzionamento

Art.19 Linee programmatiche di mandato

Art.20 Commissioni consiliari

Art.21 Commissioni paritetiche

Capo III

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art.22 Il Consigliere comunale

Art.23 Doveri del Consigliere

Art.24 Diritti del Consigliere

Art.25 Dimissioni del Consigliere

Art.26 Consigliere anziano

Art.27 Gruppi consiliari

Capo IV

IL SINDACO

Art.28 Elezione, insediamento e distintivo del Sindaco

Art.29 Funzioni quali Organo del Comune

Art.30 Funzioni quali Ufficiale del Governo

Art.31 Funzioni di vigilanza

Art.32 Attribuzioni di organizzazione

Art.33 Rappresentanza legale

Art.34 Sostituzione del Sindaco

Art.35 Nomine dei rappresentanti del Comune

Capo V

LA GIUNTA

Art.36 Composizione della Giunta

Art.37 Funzioni di competenza

Art.38 Nomina

Art.39 Mozione di sfiducia - Revoca della Giunta

Art.40 Delegati ed incaricati del Sindaco

Titolo III

UFFICI E PERSONALE

Art.41 Principi strutturali ed organizzaztivi

Art.42 Organizzazione degli uffici e del personale

Art.43 Regolamento degli uffici e dei servizi

Art.44 Segretario comunale

Art.45 Funzioni del Segretario comunale

Art.46 Direttore generale

Art.47 Personale

Art.48 Responsabile degli uffici e dei servizi

Art.49 Funzione dei responsabili degli uffici e dei servizi

Art.50 Stato giuridico e trattamento economico del personale

Art.51 Collaborazioni esterne

Titolo IV

SERVIZI

Art.52 Definizione e obiettivi

Art.53 Forme di gestione

Art.54 Gestione in economia

Art.55 Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Art.56 Criteri di base

Art.57 Protezione civile

Titolo V

FINANZA E CONTABILITA’

Art.58 Finanza locale - Revisore del Conto - Controllo di gestione

Art.59 Diritti del contribuente

Art.60 Tesoreria

Titolo VI

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art.61 Partecipazione

Art.62 Consultazioni

Art.63 Interventi nel procedimento amministrativo

Art.64 Difensore civico

Art.65 Pubblico Tutore dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Art.66 Istanza, petizioni e proposte

Art.67 Procedura per l’approvazione della proposta

Art.68 Volontariato

Art.69 Associazionismo

Art.70 Contributo alle associazioni

Art.71 Referendum

Art.72 Procedura e ammissibilità del referendum

Art.73 Diritti di accesso

Art.74 Informazione

Titolo VII

FUNZIONE NORMATIVA

Art.75 Regolamenti

Art.76 Modalità per la revisione dello Statuto

Art.77 Entrata in vigore dello Statuto

Il Comune di Barolo, luogo d’origine della casata marchionale Falletti di Barolo, luogo che ha dato il nome all’omonimo vino a docg, già sede dell’istituzione formativa Collegio Barolo (1875-1958), membro fondatore dell’Enoteca Regionale del Barolo e dell’Associazione Nazionale delle Città del Vino, titolare del nome “Barolo” assegnato all’asteroide n. 6590, adotta il presente

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Denominazione e natura giuridica del Comune

1. Il Comune di Barolo:

a) é Ente locale autonomo democratico che rappresenta la sua comunità, il suo territorio, la sua denominazione “Barolo” e la sua immagine;

b) è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato, inteso secondo il principio della sussidiarietà in base al quale la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente più vicina ai cittadini;

c) è dotato di autonomia statutaria e autonomia finanziaria nell’ambito delle leggi;

d) è titolare di funzioni proprie che esercita secondo le leggi dello Stato e della Regione Piemonte;

e) realizza l’autogoverno della comunità mediante gli organi comunali, secondo le attribuzioni stabilite dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 2
Criteri ispiratori

1. Lo Statuto:

a) si ispira ai principi della Costituzione repubblicana, nata dall’incontro tra i valori della resistenza e quelli della tradizione cristiana e liberale;

b) si richiama alla tradizione storico - politica delle autonomie locali, tenendo, altresì, conto delle peculiarità culturali e della specificità ambientale, sociale ed economica del Comune di Barolo.

Art. 3
Finalità del Comune

1. Il Comune di Barolo:

a) garantisce la partecipazione di tutti i cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche collettive;

b) promuove il progresso civile e sociale della comunità, sviluppando forme di aggregazione che rafforzino il senso di appartenenza;

c) tutela la persona nel rispetto delle diversità individuali, culturali, politiche, religiose, etniche e linguistiche, e tutela altresì la famiglia, riconoscendone il fondamentale ruolo sociale;

d) promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;

e) assicura nell’esercizio della pubblica amministrazione pari opportunità ad ogni singolo cittadino, unite a imparzialità e trasparenza;

f) attiva forme di partecipazione e di collaborazione con istituzioni, con enti locali e altri soggetti, pubblici e privati, al fine di migliorare il livello qualitativo dei servizi e della sicurezza sociale ai cittadini;

g) promuove la tutela e la conservazione delle risorse naturali, paesaggistiche, architettoniche ed artistiche, da coniugarsi alle esigenze di valorizzazione, di fruizione e di miglioramento delle condizioni di conoscenza e di pubblico godimento;

h) valorizza l’apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

i) favorisce l’iniziativa imprenditoriale privata, individuale o societaria o cooperativa, in specie nei settori enogastronomico e turistico, nel rispetto delle compatibilità ambientali, per la realizzazione del bene comune;

j) assicura condizioni di pari opportunità, tra uomo e donna, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nel rispetto delle direttive impartite dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte, negli organi collegiali del Comune nonchè negli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti; adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea.

k) esercita la tutela, da ogni uso improprio e indebito da parte di terzi, del nome di Barolo e della sua immagine, sinonimi di qualità totale, frutto della storia illustre e del secolare impegno, operoso ed illuminato, dei Barolesi.

Art. 4
Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Barolo è costituito dalla comunità residente nella parte di suolo comunale delimitata con il piano topografico, di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall’istituto di statistica.

2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

3. La sede del Comune è fissata con delibera del Consiglio comunale.

Si prende atto che attualmente la sede comunale è così articolata: presso il castello comunale Falletti, per quanto riguarda le sedute del Consiglio comunale - Sala degli Stemmi - e le funzioni di rappresentanza, e, presso il Municipio di Piazza Caduti per la Libertà, per quanto attiene le sedute della Giunta e delle Commissioni.

A fronte di esigenze particolari, tutti i vari organi possono riunirsi in altra sede.

Art. 5
Nuclei abitati

1. La popolazione di Barolo è insediata principalmente in due nuclei abitati, quello del capoluogo di Barolo e quello della frazione Vergne. Quest’ultima, posta sul confine occidentale, si estende oltre il territorio comunale di Barolo interessando altri comuni. 2. In relazione alla sua specifica condizione di entità sovracomunale, Vergne e la sua comunità necessitano di essere considerati nella loro intierezza e, pertanto, la predisposizione di programmi, di progetti, di interventi e di servizi pubblici deve essere possibilmente frutto di concertazione fra le diverse rappresentanze comunali interessate.

Art. 6
Gonfalone, stemma, festa patronale e bollo

1. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso.

2. Nelle cerimonie, nelle pubbliche ricorrenze e ogni volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone.

3. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune, per fini non istituzionali, qualora sussista un pubblico interesse.

4. In conformità alle disposizioni vigenti si riconosce come festività e solennità civile il giorno in concomitanza con la festa patronale di S. Luigi dei francesi.

Inoltre, si prende atto che da oltre trent’anni, ininterrottamente dal 1969, registra viva partecipazione popolare la seconda domenica di settembre, e i giorni adiacenti, in occasione dell’annuale Festa del Barolo.

5. Il bollo è il sigillo che reca lo stemma del Comune e ne identifica atti e documenti.

Art. 7
I castelli e il centro storico

1. Il Comune esercita una attenta funzione di tutela per quanto riguarda la conservazione, la fruizione, la destinazione e la valorizzazione di tutte le testimonianze architettoniche ed artistiche provenienti dal passato, in specie del centro storico di Barolo e dei due castelli appartenuti alla casata marchionale Falletti di Barolo, quello di “La Volta” e quello “comunale”. 2. Il Castello comunale Falletti, acquisito in proprietà dal Comune nel 1970 grazie ad una sottoscrizione popolare fra le famiglie e le imprese di Barolo e gli ex allievi del Collegio Barolo, è al centro della vita civile e sociale della comunità ed è punto di riferimento per la promozione e la formazione per tutto il territorio albese. 3. Il Comune valorizza l’intero centro storico, che si sviluppa intorno al complesso monumentale composto dal castello comunale, dalla confraternita S. Agostino e dalla parrocchiale di S. Donato, ne preserva gli elementi di tipicità - linee, forme, dimensioni, proporzioni, tecniche edilizie, materiali e colori - ne promuove condizioni di vivibilità per gli abitanti e per le imprese compatibili, ne studia e ne attua adeguatamente l’arredo urbano e la segnaletica, ne disciplina la circolazione veicolare e pedonale.

Art. 8
Ambiente e civiltà del vino

1. Il Comune è custode attivo della millenaria tradizione vitivinicola che a Barolo ha raggiunto un rilievo straordinario, permeandone essenza ed esistenza: storia, memoria, costume, cultura, ambiente, lavoro, esperienza, formazione, ricerca, qualità, impresa, eventi, turismo e sviluppo sono fattori interagenti di un’autentica civiltà del vino.

2. Il Comune sovrintende alla difesa dei suoli dal degrado, dal dissesto e da ogni tipo di inquinamento, tutela la variegata tipicità dei siti e l’integrità anche visiva del paesaggio vitato, concorre alla documentazione ed alla promozione della vite e del vino.

Art. 9
Albo pretorio

1. Il Comune ha un Albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti in genere che devono essere portati a conoscenza dei pubblico.

2. Il Segretario comunale è responsabile delle pubblicazioni e si avvale di un responsabile del procedimento individuato, di norma, nel Messo comunale.

3. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

Art. 10
Archivio storico

1. Il Comune ha un proprio archivio storico. Il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta, nell’ambito delle rispettive competenze, ne garantiscono la custodia e ne organizzano la consultazione da parte di studiosi e ricercatori specificatamente autorizzati.

Art. 11
Toponomastica

1. La denominazione di strade, aree, edifici, locali ed ambienti e altre strutture del Comune è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri.

2. Nell’adozione di nuove denominazioni, secondo le norme di legge, il Comune si caratterizza con la valorizzazione di nomi di persone, di luoghi e di beni che appartengono al patrimonio storico, culturale, sociale ed enoico della comunità locale.

Art. 12
Cittadinanza onoraria

1. Il Consiglio comunale può conferire la cittadinanza onoraria a personalità, italiane o straniere, non residenti a Barolo, con propria mozione motivata presentata o dal Sindaco o dalla Giunta o da almeno un quarto dei membri del Consiglio e approvata da almeno due terzi dei suoi componenti.

2. La consegna ufficiale dell’atto di conferimento, in quanto evento straordinario, deve aver luogo in un contesto di pubblico rilievo.

Art. 13
Riconoscimenti civici

1. Il Consiglio comunale può istituire riconoscimenti ufficiali da conferire a persone, residenti e non, che abbiano reso importanti servigi alla comunità barolese.

2. Sia l’istituzione sia i conferimenti individuali di tali riconoscimenti devono essere deliberati da almeno due terzi dei componenti il Consiglio.

3. Il Comune dovrà dare adeguata pubblicità dei riconoscimenti assegnati, iscrivendo il nominativo dei destinatari, e le rispettive motivazioni, in appositi registri ufficiali da custodire presso la sede comunale.

Art. 14
Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione economica, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, culturali e sportive operanti sul proprio territorio.

2. Il Comune, singolarmente o d’intesa con altri enti locali, può dare vita a soggetti diversi a capitale misto, pubblico e privato, per la realizzazione di beni e servizi. In ogni caso il Comune dovrà garantirsi strumenti e funzioni di indirizzo e di controllo.

3. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con tutti i Comuni vicini, in specie quelli appartenenti alla zona d’origine del vino Barolo, con la Provincia di Cuneo, con la Regione Piemonte e con altri Enti.

Art. 15
Ambiti sovracomunali, convenzioni, consorzi e unione di comuni

1. Il Comune di Barolo per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni, può costituire insieme ad altri enti locali uno o più consorzi, o convenzioni, secondo le disposizioni di legge.

2. Allo stesso modo può partecipare alla definizione e all’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro articolata compiutezza, l’azione integrata e coordinata di più comuni ed enti locali, aderendo ad accordi di programma di promozione regionale.

3. Un programma individuante ambiti per la gestione sovracomunale di una pluralità di funzioni e di servizi può essere realizzato anche attraverso un’unione di comuni o una comunità collinare o una diversa aggregazione altrimenti denominata.

4. Fatta salva la propria identità ed autonomia, il Comune di Barolo può dare vita, insieme ad altri comuni con caratteristiche di omogeneità, ad un’unione di comuni allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

5. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dal Consiglio comunale con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto dell’unione individua, ai sensi di legge, organi, risorse, funzioni e modalità operative dell’unione stessa.

TITOLO II
L’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I
ORGANI DEL COMUNE

Art. 16
Organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio, il Sindaco, la Giunta.

2. Il Consiglio è organo d’indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3. Il Sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell’Ente. E’ capo dell’amministrazione comunale, ufficiale di governo per i servizi di competenza statale.

4. La Giunta collabora col Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 17
Presidenza del Consiglio

1. La presidenza del Consiglio comunale spetta al Sindaco. In sua assenza si procede in base a quanto predisposto dal Regolamento del Consiglio stesso.

Art. 18
Competenze e funzionamento

1.Il Consiglio rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. Esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono validi limitatamente all’arco temporale del mandato dell’organo Consiliare.

3. La prima convocazione del Consiglio comunale, subito dopo l’elezione per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco, entro dieci giorni, dalla proclamazione degli eletti, e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

4. Le adunanze del Consiglio sono disciplinate da apposito regolamento, al quale si rinvia.

Art. 19
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato.

2. Con cadenza annuale, il Consiglio comunale provvede a verificare l’attuazione di tali linee sulla base di un’articolata relazione a cura del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E’ facoltà del Consiglio integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere.

3. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio il documento di rendicontazione del grado finale di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche, nonché dello stato generale finanziario e strutturale del Comune.

Art. 20
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di garanzia e di studio. Dette commissioni sono composte unicamente da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale e voto plurimo. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, ove costituite, la presidenza è attribuita a Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.

2. Inoltre, si debbono costituire le commissioni per gli affari istituzionali ed amministrativi, come previsto dalle leggi vigenti.

3. Possono partecipare, se richiesti, alle riunioni delle commissioni anche esperti esterni ed il revisore dei conti, senza diritto di voto. Allo stesso modo possono prendere parte il Sindaco e/o i rispettivi Assessori sia di propria iniziativa sia in adesione ad invito.

4. La composizione, l’organizzazione, i poteri e la durata delle varie commissioni verranno disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio nonché dalla deliberazione consiliare istitutiva.

5. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal citato regolamento.

Art. 21
Commissioni paritetiche

1. Il Consiglio comunale può, altresì, con apposita deliberazione, istituire commissioni tematiche paritetiche con funzione consultiva, composte oltre che da Consiglieri, da esperti e/o da rappresentanti delle Associazioni registrate ai sensi dell’art. 69 del presente Statuto, di enti ed organismi impegnati nella valorizzazione di Barolo con riferimento ai singoli ambiti di intervento per i quali vengono istituite.

2. La loro costituzione trova motivazione nell’opportunità e nella necessità di coinvolgere soggetti, competenti e disponibili, esterni all’Amministrazione comunale al fine di elaborare studi, proposte e programmi, in specie nei settori sociale, culturale, turistico, ambientale ed enogastronomico, nell’interesse generale.

3. Per quanto riguarda la presenza alle riunioni, il funzionamento, i poteri, la durata e la pubblicità delle sedute vale quanto rispettivamente indicato ai commi 3, 4 e 5 del precedente art. 20.

CAPO III
I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 22
Il Consigliere comunale

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l’intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni di natura politica ed amministrativa espresse.

2. La posizione giuridica e lo status di Consigliere sono regolati dalla legge.

Art. 23
Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti e speciali delle quali fanno parte.

2. I Consiglieri che non intervengano alla seduta, senza giustificato motivo - ininterrottamente per un periodo non inferiore ad un anno solare - sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata con deliberazione del Consiglio comunale - d’ufficio o su iniziativa scritta di qualunque elettore residente nel Comune - decorso il termine di venti giorni dalla notifica per iscritto all’interessato della proposta di decadenza e valutate le cause giustificative eventualmente pervenute al Sindaco da parte del Consigliere stesso.

4. Il Consigliere comunale è tenuto al segreto d’ufficio nei casi determinati dalla legge.

5. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 24
Diritti del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto di presentare proposte di deliberazione per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, mozioni e ordini del giorno.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed Enti ad esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del mandato.

3. Le forme ed i modi per l’esercizio del diritto di informazione sono disciplinati dal regolamento per l’accesso ai documenti.

Art. 25
Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio, entro dieci giorni, procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate votazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

 3. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 26
Consigliere anziano

1. E’ consigliere anziano, fra gli eletti contemporaneamente, colui che ha ottenuto il maggior numero individuale di voti ai sensi di legge, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

2. A parità di voti si ha per anziano il Consigliere di maggiore età e in caso di ulteriore parità per sorteggio.

Art. 27
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario comunale, unitamente all’indicazione del capogruppo.

2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati: per il gruppo che ha espresso il Sindaco, il Consigliere - non componente la Giunta - che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano d’età; per gli altri gruppi, il candidato alla carica di Sindaco e, qualora questi sia dimissionario o indisponibile, il Consigliere più votato e, a parità di voti, il più anziano d’età.

3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

CAPO IV
IL SINDACO

Art. 28
Elezione, insediamento e distintivo del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina, altresì, casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2 Il Sindaco presta davanti al Consiglio nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, con lo stemma della Repubblica, e lo stemma del Comune, da portare a tracolla.

Art. 29
Funzioni quale Organo del Comune

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale del Comune ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione.

2. Il Sindaco:

a) nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;

b) attribuisce le competenze agli Assessori, per settori organici e per progetti;

c) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;

d) può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione in Consiglio;

e) può affidare, e quindi revocare, incarichi specifici e mirati a singoli Consiglieri;

f) può prendere parte alle riunioni delle Commissioni istituite dal Comune e presenzia alla Conferenza dei Capigruppo consiliari, ove costituita;

g) sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

h) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

i) indice i referendum comunali e le consultazioni popolari;

j) adotta le ordinanze previste dalla legge;

k) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che Uffici, Servizi, Aziende, Enti, Istituzioni, Società e Consorzi dei quali fa parte il Comune, ed i concessionari dei servizi comunali, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale;

l) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici, con particolare attenzione alle esigenze delle diverse componenti della cittadinanza;

m) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali ed all’esecuzione degli atti, impartisce direttive al Segretario e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi funzionali e ai risultati da perseguire su tutta la gestione dell’intero apparato amministrativo del Comune;

n) attribuisce al Segretario comunale, se lo ritiene necessario, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore stesso;

o) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi interni e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;

p) provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Società, secondo quanto indicato all’art. 35 del presente Statuto;

q) risponde, direttamente o tramite un Assessore da lui delegato, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri;

r) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art. 30
Funzioni quale Ufficiale del Governo

1. Il Sindaco nei casi stabiliti dalla legge, sovrintende, emana direttive, esercita controlli relativamente ai servizi di competenza statale e adotta provvedimenti contingibili ed urgenti.

2. Egli può delegare le funzioni che svolge, quale Ufficiale di Governo, ai soggetti previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 31
Funzioni di vigilanza

1. Il Sindaco :

a) può acquisire presso tutti gli uffici e servizi informazioni anche riservate;

b) può promuovere indagini e verifiche amministrative;

c) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso Aziende, Enti, Istituzioni, Società e Consorzi dei quali fa parte il Comune e presso concessionari di servizi comunali.

Art. 32
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 33
Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale del Comune in giudizio spetta al Sindaco, il quale, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del presente Statuto, ha la rappresentanza generale dell’ente ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione.

2. Qualora la materia del contendere riguardi aspetti gestionali, la rappresentanza è attribuita al Responsabile del Servizio competente od, in alternativa, al Direttore Generale, se nominato.

Art. 34
Sostituzione del Sindaco

1. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché di sospensione per le cause previste dalla legge, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco che è l’Assessore con la delega generale di tutte le funzioni del Sindaco che lo ha nominato.

Art. 35
Nomine dei rappresentanti del Comune

1. Le nomine e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Società spettano al Sindaco, che provvede con l’osservanza degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale. Il Sindaco, nell’esercizio del proprio potere di nomina, deve tener conto delle disposizioni di legge per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Amministrazioni.

2. Sono riservati al Consiglio comunale i casi di nomina in cui la legge prevede che debba essere garantita l’espressione della minoranza consiliare.

3. L’esercizio del diritto di nomina e’ sempre subordinato al rispetto di criteri di trasparenza e pubblicità delle procedure, di competenza ed esperienza dei nominati, nonché di garanzia della rappresentanza degli interessi del Comune.

4. Il Consiglio comunale, anche tramite le Commissioni consiliari competenti, ove costituite, vigila sull’attività dei rappresentanti del Comune durante l’espletamento del mandato.

5. A tal fine, i nominati in Enti il cui Conto consuntivo non sia approvato dal Consiglio comunale inviano entro il 31 dicembre di ogni anno al Sindaco e al Consiglio Comunale una relazione sul loro operato e sul funzionamento dell’Ente in cui rappresentano il Comune. Tutti i rappresentanti del Comune sono inoltre convocabili, allo stesso scopo, da parte delle Commissioni consiliari.

6. Qualora il Comune aderisca ad associazioni senza fini di lucro o concorra ad istituirle, non costituisce causa di incompatibilità il conferimento, in connessione con il mandato elettivo, al Sindaco o agli Assessori, della carica di Presidente o Amministratore, purché non espressamente escluso dallo Statuto dell’associazione interessata.

CAPO V
LA GIUNTA

Art. 36
Composizione della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, e da due o quattro Assessori, a discrezione del Sindaco, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco, scelti anche fra cittadini non facenti parte del Consiglio purché aventi i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale.

2. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio ed intervengono nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 37
Funzioni di competenza

1. La Giunta è l’organo di impulso e di gestione amministrativa e collabora con il Sindaco al governo del Comune attraverso deliberazioni collegiali.

2. Adotta gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati, dell’attività amministrativa e della gestione, agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina l’attività degli Assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle sedute.

4. Rientrano nelle competenze della Giunta gli atti non riservati al Consiglio comunale, al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore, se nominato, ed ai Responsabili dei servizi comunali.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 38
Nomina

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta, nominati dal Sindaco, vengono presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori.

3. In caso di revoca o di dimissioni di uno o più Assessori, il Sindaco provvede in merito entro 15 giorni.

4. Il Sindaco segnala tempestivamente ai Capigruppo consiliari ogni avvenuta variazione nella composizione della Giunta, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

Art. 39
Mozione di sfiducia - Revoca della Giunta

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.

2. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

3. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. La mozione deve essere sottoscritta e motivata da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare il Sindaco.

5. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata in via amministrativa agli interessati.

6. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione e, se Consiglieri, alla votazione.

7. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 40
Delegati ed incaricati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate e ad attribuire incarichi specifici ai singoli Consiglieri.

2. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

3. Gli atti di delega e le eventuali modificazioni, di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

TITOLO III
UFFICI E PERSONALE

Art. 41
Principi strutturali ed organizzativi

1. L’amministrazione del Comune si attua mediante un’attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) un’organizzazione del lavoro non per singoli atti, bensì per obiettivi, programmi e progetti;

b) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

c) l’analisi della produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 42
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale, se nominato, al Segretario comunale ed ai Responsabili degli uffici e dei servizi ove siano individuati.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e all’economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 43
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’assetto strutturale e per il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore, se nominato, e gli organismi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento: al Direttore ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con gli scopi istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’organizzazione del Comune si articola in strutture operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, ed impostate sulla base di uno schema flessibile, costantemente adattabile sia alle mutevoli esigenze che derivano dai programmi dell’Amministrazione, sia al perseguimento di migliori livelli di efficienza e funzionalità.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti.

Art. 44
Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui funzionalmente dipende, ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione convenzionata dell’ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici.

Art. 45
Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco e può esercitare tutte le funzioni proprie del Direttore Generale e, qualora l’Ente ne sia privo, dei Responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giurdico al Consiglio ed alla Giunta, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

3. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni delle Giunta soggette ad eventuale controllo del Difensore Civico, se istituito.

4. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum, riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Roga i contratti del Comune, nei quali l’Ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Art. 46
Direttore generale

1. Il Comune, a fronte di una convenzione da stipularsi fra più Enti locali secondo gli indici fissati dalla legge, può avvalersi delle prestazioni di un Direttore generale, scelto al di fuori della dotazione organica, che sovrintenda alla gestione coordinata dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza.

2. Tale convenzione deve fissare con puntualità funzioni, obiettivi, emolumenti e scadenza del rapporto.

3. Quando non risulti stipulata la convenzione e in ogni altro caso in cui il Direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale.

Art. 47
Personale

1. Il personale è inquadrato in categorie professionali, in relazione al grado di complessità della funzione e dei requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli Enti locali.

Art. 48
Responsabile degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati dal Sindaco.

2. Essi provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale, se nominato, ovvero dal Segretario comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3, Nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’Ente, ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Segretario comunale, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 49
Funzione dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi, nei casi in cui le funzioni non vengano assegnate al Segretario comunale, stipulano in rappresentanza dell’Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti propongono alla Giunta la designazione di altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle riservate al Sindaco;

h) promuovono procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale ed alle direttive impartite dal Sindaco, dal Segretario comunale e dal Direttore generale;

j) forniscono al Direttore, nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Sindaco, dal Segretario comunale e dal Direttore generale;

l) concedono le licenze agli Obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

m) rispondono, nei confronti del Direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni suddette al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 50
Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dal “regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”.

2. Il regolamento di cui al precedente comma:

a) regolamenta la responsabilità, le sanzioni disciplinari e relativo procedimento, la destituzione d’ufficio e la riassunzione in servizio;

b) disciplina la struttura organizzativo-funzionale, la dotazione organica, le modalità di assunzione;

c) può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale, stabilendo la durata delle stesse, i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico e la natura privatistica del rapporto.

Art. 51
Collaborazioni esterne

1. Il Comune, nelle forme e con le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può al di fuori della dotazione organica e con contratti a tempo determinato:

a) assumere soggetti portatori di elevata specializzazione, professionalità ed esperienza;

b) conferire incarichi di consulenza e di collaborazione per incombenze particolari e per programmi mirati.

2. I relativi contratti, che devono stabilire le funzioni e i criteri afferenti il trattamento economico, come indicato al precedente art. 50, comma 2 lettera d), non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco. 3. Il Comune può inoltre fruire, in virtù di convenzioni o di disposizioni di legge, della collaborazione di Obiettori di coscienza, di militari di leva in distacco, di addetti ai lavori socialmente utili, di dipendenti in mobilità, di studenti in stage e di ogni altro soggetto esterno destinato presso l’Ente comunale a fini sociali, formativi e/o volti alla piena occupazione, fatta salva prioritariamente l’individuazione di specifiche esigenze ed attività di pubblico interesse a cui far fronte in modo compiuto e coordinato.

TITOLO IV
SERVIZI

Art. 52
Definizione e obiettivi

1. Qualunque attività, di cui al presente titolo, svolta dall’Ente locale va considerata servizio pubblico.

2. In particolare il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, provvede direttamente o indirettamente alla gestione dei servizi pubblici locali intesi come produzione di beni e di attività volti a realizzare:

a) fini e obiettivi sociali;

b) promozione e sviluppo civile;

c) promozione e sviluppo economico.

Art. 53
Forme di gestione

1. I servizi pubblici, a seconda della natura e della dimensione degli stessi possono essere gestiti:

a) in economia;

b) in concessione a terzi

c) a mezzo di azienda speciale

d) attraverso la costituzione di istituzioni

e) a mezzo di società per azioni

2. Restano, peraltro, utilizzabili sistemi quali l’appalto, l’affidamento, il convenzionamento, la delegazione intersoggettiva o altre strutture societarie oltre quelle per azioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni, comunità collinari, nonché ogni ulteriore forma consentita dalla legge.

3. La scelta delle forme di gestione verrà fatta dal Consiglio, che provvederà, altresì, a regolamentarle.

Art. 54
Gestione in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati dal regolamento di contabilità.

Art. 55
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione all’attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere nel quadro delle indicazione contenute agli artt. 14 e 15 del presente Statuto.

Art. 56
Criteri di base

1. I servizi pubblici, comunque promossi dal Comune, debbono essere concepiti obbedendo ai seguenti criteri:

a) al centro di ogni programmazione ed attuazione di servizi vi è l’utente, inteso come cittadino portatore di esigenze e di aspettative cui vanno assicurati rispetto e considerazione;

b) ogni servizio deve perseguire livelli di qualità soggettiva, per la soddisfazione del cittadino - utente, ed oggettiva, in quanto confrontabile con indici e parametri adottati in ambito nazionale ed europeo. Assume, inoltre, rilievo qualitativo la pluralità di servizi che il Comune è in grado di mettere a disposizione anche grazie alla tempestiva adozione dei sistemi informatici e tecnologici che via via si innovano;

c) nella definizione delle tariffe occorre garantire condizioni di equità alle diverse fasce d’utenza e raggiungere complessivamente l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione.

Art. 57
Protezione civile

1. Il Comune partecipa con gli altri Enti locali e con le organizzazioni e gli apparati preposti, in forma coordinata a livello zonale, provinciale e regionale, alle attività di programmazione e di prevenzione a tutela della popolazione ed a difesa del territorio.

2. Il Comune elabora, ed aggiorna, il piano comunale del servizio di protezione civile che:

a) individua i punti e le aree a rischio in relazione alla vulnerabilità dei suoli, all’instabilità dei versanti, alle condizioni di equilibrio idrogeologico;

b) stabilisce l’entità e la cadenza dei controlli e dei rilevamenti su tutto il territorio nonché delle prestazioni per una efficace regimazione delle acque meteoriche;

c) indica le modalità operative in caso di emergenza, di pronto intervento, di primo soccorso e di evacuazione;

d) fissa la dotazione di macchine, di attrezzi e di materiali necessari per la realtà barolese.

3. Il Comune attiva un gruppo comunale di protezione civile che, facendo riferimento sui dipendenti e sugli Obiettori di coscienza in servizio presso il Comune, coinvolge i volontari disponibili. Ne regola il funzionamento, le risorse, le responsabilità delegate e le garanzie assicurative per gli addetti.

4. I componenti il gruppo comunale:

a) partecipano a corsi di formazione ed a stages di addestramento;

b) svolgono esercitazioni e simulano interventi;

c) effettuano le attività di controllo, di monitoraggio e di prevenzione nell’ambito del Comune;

d) curano la manutenzione e la funzionalità delle attrezzature in dotazione;

e) collaborano nel mantenere in condizioni decorose gli spazi pubblici all’interno dei nuclei abitati, il verde pubblico, le aree ed i percorsi naturalistici del territorio;

f) cooperano nelle attività di controllo e di prevenzione per la sicurezza dei cittadini e per l’integrità del patrimonio artistico ed architettonico in occasione di manifestazioni ed eventi di interesse generale;

g) intervengono in caso di necessità, di emergenza, di pronto intervento e di primo soccorso all’interno del territorio comunale e, possibilmente, anche all’esterno, in spirito di collaborazione e solidarietà.

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA

Art. 58
Finanza locale - Revisore del conto -
Controllo di gestione

1. Nell’ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha, altresì, autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali ed ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.

3. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione erariale finalizzata all’erogazione degli altri, indispensabili servizi pubblici.

4. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

5. Nel caso in cui lo Stato o la Regione prevedano con leggi ipotesi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero determinino prezzi a tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

6. Per le acquisizioni immobiliari di pubblica utilità, per la conservazione ed il restauro dei beni di proprietà, per la realizzazione di opere, infrastrutture, impianti ed allestimenti museografici, per dotarsi di attrezzature e macchinari diversi, il Comune può contrarre finanziamenti e/o emettere prestiti obbligazionari. L’accensione di tali indebitamenti deve essere strettamente subordinata alle reali capacità di rimborso.

7. Apposito regolamento disciplina la collaborazione del revisore con il Consiglio e l’organizzazione degli uffici.

8. Con lo stesso regolamento è disciplinato il controllo economico interno della gestione.

Art. 59
Diritti del contribuente

1. Il Comune recepisce le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia di statuto dei diritti del contribuente e si dota di idonea regolamentazione per quanto di competenza.

2. Il Comune snellisce e semplifica le proprie procedure in ambito tributario ed assume adeguate iniziative volte ad informare il contribuente nei confronti del quale motiva ogni atto impositivo.

3. I rapporti fra il contribuente e l’ente comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

4. Il Comune, ove possibile, adotta l’istituto della compensazione fra i diversi tributi e può concorrere ad insediare, d’intesa con altri enti locali, l’ufficio del Garante. La relativa convenzione ne fisserà funzioni, competenze, autonomia e risorse.

Art. 60
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria affidato a soggetti abilitati dalla legge.

2. Il servizio consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge e dai regolamenti dell’ente stesso o da norme pattizie.

3. Il servizio, che viene affidato nel rispetto dei principi di concorrenza, è regolato da apposita convenzione.

TITOLO VI
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 61
Partecipazione

1. Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza nelle forme previste dalle leggi, dal presente Statuto e con le modalità fissate dai regolamenti.

Art. 62
Consultazioni

1. Il Consiglio comunale e la Giunta possono deliberare consultazioni dei cittadini, degli operatori economici, dei lavoratori, delle forze sociali e di altri organismi, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di interesse generale e/o settoriale.

2. Devono essere oggetto di consultazione popolare le alienazioni attinenti beni di particolare valore storico e/o artistico.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio comunale e della Giunta che ne fanno esplicito riferimento nelle inerenti deliberazioni.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

Art. 63
Interventi nel procedimento amministrativo

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione è disciplinata dalla legge, il Comune è tenuto a comunicare l’avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali l’atto finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. l soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti presso gli uffici comunali e di presentare memorie e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all’oggetto del procedimento medesimo.

Art. 64
Difensore Civico

1. Il Comune, in convenzionamento con altri Comuni, può istituire il difensore civico con compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, con il compito di segnalare, anche d’iniziativa propria, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi nei confronti dei cittadini.

2. Il difensore civico comunale, ove istituito, svolge inoltre un’azione di controllo nei confronti delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nei limiti delle illegittimità denunziate da Consiglieri comunali ai sensi di legge.

3. La convenzione intercomunale disciplina, nell’ambito della legislazione vigente, l’elezione, i requisiti, le funzioni, le prerogative, i mezzi e l’indennità di funzione, i suoi rapporti con il Consiglio comunale e le modalità di presentazione della relazione annuale.

Art. 65
Pubblico Tutore dei diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza

1. Il Comune può istituire, a mezzo di convenzione con altri comuni e/o con altri organismi competenti, il Pubblico Tutore dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

2. La convenzione fra i vari soggetti membri norma, nell’ambito delle leggi, la nomina, i requisiti, le indennità di funzione, le competenze, le modalità operative, le risorse e i mezzi per:

a) vigilare su ogni forma di sfruttamento, di prevaricazione e di violenza perpetrata ai danni della popolazione minorile locale;

b) cooperare con le autorità e con i servizi sociali preposti nelle attività di controllo, di prevenzione ed eventualmente di recupero e di reinserimento;

c) promuovere, qualora occorra, la realizzazione di aree attrezzate e la loro funzionalità in idoneo contesto ambientale per l’incontro e la socializzazione dei bambini e degli adolescenti;

d) concorrere ad assicurare ad ogni minore le opportunità e le condizioni essenziali per la sua formazione e la sua crescita umana e civile.

Art. 66
Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Sindaco sull’attività amministrativa con esclusione delle materie previste al comma 5 del presente articolo.

2. In merito alle istanze, alle petizioni ed alle proposte ricevute si provvede nel termine di novanta giorni.

3. Le proposte debbono essere sottoscritte da almeno il 15 % degli iscritti nelle liste elettorali.

4. L’autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del regolamento sul referendum.

5. Sono escluse dall’esercizio del diritto d’iniziativa le seguenti materie:

a) revisione dello Statuto;

b) tributi e bilancio;

c) espropriazione per pubblica utilità;

d) designazioni e nomine;

e) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, delle dotazioni organiche e le relative variazioni.

f) piani territoriali ed urbanistici; piani per la loro attuazione e relative variazioni,

6 Il Comune fornisce gli strumenti per l’esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

Art. 67
Procedura per l’approvazione della proposta

1. La commissione consiliare, alla quale il progetto d’iniziativa popolare viene assegnato e, in mancanza, la Giunta comunale, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio comunale, entro il termine di sessanta giorni.

2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro venti giorni dalla presentazione della relazione della commissione.

3. Ove il Consiglio non vi provveda, ciascun Consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale entro dieci giorni.

4. Scaduto quest’ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

Art. 68
Volontariato

1. I Barolesi hanno sempre manifestato nel tempo una spiccata attitudine a partecipare ad attività e servizi di pubblico interesse in campo sociale, culturale turistico, ricreativo e sportivo.

2. L’Amministrazione comunale, pertanto, favorisce le varie espressioni del volontariato, ne promuove l’aggregazione e l’organizzazione, ne sostiene l’iniziativa riconoscendogli un ruolo primario quale laboratorio di creatività, di formazione civile e di esperienza all’interno della comunità locale.

Art. 69
Associazionismo

1. Il Comune riconosce il libero formarsi delle associazioni sul proprio territorio.

2. La Giunta, ad istanza delle interessate, registra in apposito albo le associazioni locali, ivi comprese le sezioni di associazioni a rilevanza sovraccomunale, che intendono instaurare rapporti con l’Amministrazione comunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione comunichi al Sindaco la sede ed il nominativo del legale rappresentante e depositi in Municipio copia dello statuto che, tra l’altro, deve contenere norme che consentano la libera adesione ad ogni singolo cittadino che si impegni a rispettarne i principi fondanti e gli obiettivi.

4. Non è ammessa la registrazione di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle leggi vigenti o dallo Statuto comunale.

5. Le associazioni registrate devono presentare, se richiesti, il loro bilancio e una relazione annuale sulle attività svolte e sui programmi futuri.

6. Il Comune può promuovere ed istituire la Consulta delle associazioni.

Art. 70
Contributo alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni locali registrate, con esclusione dei partiti politici e dei sindacati, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2. Il Comune può, altresì, mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni locali registrate pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale: l’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno specificatamente convenute.

Art. 71
Referendum

1. Un numero di elettori residenti, non inferiore al 30% degli iscritti nelle liste elettorali, può chiedere che vengano indetti referendum consultivi o propositivi, di competenza comunale, per un numero massimo di due richieste da parte di uno stesso Comitato Promotore.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) Statuto comunale;

b) Regolamento del consiglio comunale;

c) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

d) Espropriazione per pubblica utilità;

e) Designazioni e nomine.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere, con atto formale, in merito all’oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni la metà più uno degli aventi diritto.

8. L’eventuale mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale o la Giunta devono uniformarvisi ove sia formalmente e tecnicamente possibile e, in ogni caso, non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 72
Procedura e ammissibilità del Referendum

1. Le consultazioni per i referendum devono avere per oggetto materia di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

2. La proposta di Referendum consultivo deve essere espressa in modo chiaro, univoco ed intelleggibile e deve contenere una sola domanda riferita alla materia oggetto del Referendum.

3. Nell’anno in cui il Consiglio comunale viene rinnovato in via ordinaria o straordinaria, non possono svolgersi consultazioni referendarie e, in caso di scioglimento anticipato, il Referendum già indetto su deliberazione del Consiglio decade di diritto, mentre il Referendum già indetto su iniziativa popolare é posposto all’anno successivo.

Art. 73
Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune secondo le modalità stabilite dalle leggi vigenti e dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio della copia degli atti e provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi. 3. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che, disposizioni legislative, dichiarano riservati o, sottoposti a limiti di divulgazione, nonché quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

Art. 74
Informazione

1. E’ affidato al Sindaco e alla Giunta l’impegno di informare con puntualità ed obiettività i cittadini sui provvedimenti, sulle procedure, sugli incontri, sugli eventi e sulle scadenze che interessano l’ente comunale e la comunità di Barolo e di Vergne.

2. Si dà atto della ininterrotta pubblicazione e distribuzione a tutte le famiglie barolesi residenti del periodico “Notiziario del Comune di Barolo”, sin dal 1975, anno della sua fondazione.

TITOLO VII
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 75
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla Legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta e a ciascun Consigliere.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

Art. 76
Modalità per la revisione dello Statuto

1. Le deliberazioni di revisione o di integrazione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui alle disposizione di legge, tempo per tempo vigenti.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata nell’ambito della stessa legislatura.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è proponibile se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto.

Art. 77
Entrata in vigore dello Statuto

Il presente Statuto entra in vigore dopo aver espletato quanto previsto dall’articolo 6 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. All’entrata in vigore del presente Statuto è abrogato quello approvato con deliberazione consiliare n.42 del 15.10.1991, esecutiva con provvedimento del CO.RE.CO. N. 5660.