Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 09

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Deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2001 n. 51-2180

Piano Regionale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto (art. 10 della Legge 27.3.1992 n. 257)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

a) di approvare, in conformità a quanto previsto in premessa, il Piano regionale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);

b) di impegnare le Aziende Sanitarie Locali della Regione e l’ARPA a dare esecuzione al presente piano secondo le direttive, le priorità e le linee di intervento indicate nello stesso e secondo le scadenze contenute nel piano;

c) di stabilire che i corsi svolti da enti o aziende per operatori e dirigenti addetti alla bonifica ed allo smaltimento dell’amianto, prima della data dell’entrata in vigore del Piano amianto, sono validi se i contenuti e il numero delle ore sono conformi a quanto stabilito dal D.M. 8/8/94;

d) di dare atto che la Direzione Sanità Pubblica, in collaborazione con la Direzione Lavoro, Formazione e gli organismi previsti dall’art. 20 del D.Lgs. 626/94 provvederà direttamente alla formazione secondo quanto stabilito nel piano;

e) di dare atto che con deliberazione della Giunta Regionale n. 41-1755 del 18/12/2000 è stata accantonata complessivamente la somma di L. 6.434.568.600 sul capitolo 12183/2000 per l’attuazione di programmi di prevenzione primaria di cui L. 500.000.000 per la realizzazione di progetti mirati all’attivazione del piano amianto, impegnati con D.D. 569 del 21/12/2000;

f) di impegnare la Direzione Sanità Pubblica a presentare annualmente alla Giunta Regionale i risultati relativi alle azioni previste nel presente piano;

g) di dare mandato all’Assessore Regionale alla Sanità di trasmettere il Piano Regionale al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato nonché al Ministero della Sanità;

h) di dare mandato alla Direzione Sanità Pubblica di trasmettere il presente provvedimento alle competenti commissioni consiliari;

i) di pubblicare integralmente la presente deliberazione ed i suoi allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

(omissis)

Allegato (FARE RIFERIMENTO AL FILE PDF)