Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09
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Comune di Monteu Roero (Cuneo)
Statuto comunale (Approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 27.06.2000 esecutiva)
INDICE
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E COSTITUTIVI
Art. 1 - Autonomia statutaria
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Programmazione e cooperazione
Art. 4 - Territorio e sede comunale
Art. 5 - Stemma e gonfalone
TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
CAPO I
ORGANI ISTITUZIONALI
Art. 6 - Organi
Art. 7 - Deliberazioni degli organi collegiali
CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 8 - Consiglio Comunale
Art. 9 - Linee programmatiche dellazione di governo
Art. 10 - Commissioni consiliari
Art. 11 - Consiglieri
Art. 12 - Diritti e doveri dei Consiglieri
Art. 13 - Gruppi consiliari
CAPO III
IL SINDACO
Art. 14 - Sindaco
Art. 15 - Mozione di sfiducia
Art. 16 - Vice Sindaco
CAPO IV
LA GIUNTA
Art. 17 - Giunta comunale
Art. 18 - Funzionamento della Giunta
TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO I
PARTECIPAZIONE
Art. 19 - Partecipazione popolare
Art. 20 - Riunioni ed assemblee
CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
Art. 21 - Associazionismo
Art. 22 - Contributi alle Associazioni
Art. 23 - Volontariato
CAPO III
MODALITA DI PARTECIPAZIONE
Art. 24 - Istanze
Art. 25 - Proposte
Art. 26 - Petizioni
Art. 27 - Referendum Comunali
Art. 28 - Diritto di accesso
Art. 29 - Diritto di informazione
Art. 30 - Tutela dei dati personali
TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
CAPO I
UFFICI E PERSONALE
Art. 31 - Principi strutturali ed organizzativi
Art. 32 - Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 33 - Regolamento degli uffici e dei servizi
Art. 34 - Diritti e doveri dei dipendenti
CAPO II
IL SEGRETARIO COMUNALE
Art. 35 - Il Segretario Comunale
Art. 36 - Funzioni del Segretario Comunale
CAPO III
RESPONSABILITA
Art. 37 - Responsabilità
Art. 38 - Patrocinio legale
CAPO IV
FINANZA E CONTABILITA
Art. 39 - Ordinamento
Art. 40 - Beni comunali
Art. 41 - Beni demaniali
Art. 42 - Beni patrimoniali
Art. 43 - Inventario
Art. 44 - I contratti
Art. 45 - Ordinamento finanziario e contabile
Art. 46 - Revisione economico-finanziaria
TITOLO V
ATTIVITA AMMINISTRATIVA
Art. 47 - Servizi pubblici locali
Art. 48 - Aziende speciali
Art. 49 - Istituzione
Art. 50 - Gestione dei servizi
TITOLO VI
FUNZIONE NORMATIVA
Art. 51 - Statuto comunale
Art. 52 - Regolamenti
Art. 53 - Norme transitorie e finali
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E COSTITUTIVI
Art.1
Autonomia statutaria
1. Il Comune di Monteu Roero è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, culturale, sociale ed economico.
2. Il Comune per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e delle leggi generali dello Stato.
3. Lautogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti del presente Statuto.
Art.2
Finalità
1. Il Comune è un ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà.
2. Valorizza il volontariato e ogni forma di collaborazione e cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali allattività amministrativa.
3. In particolare ispira la sua azione ai seguenti principi:
a) rimozione, nei limiti delle proprie competenze, degli ostacoli che impediscono leffettivo sviluppo della persona e leguaglianza degli individui, superando ogni discriminazione e assicurando pari opportunità;
b) sviluppo di un equilibrato assetto del territorio assicurando, nellambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future;
c) promozione e valorizzazione delle attività sportive e del tempo libero con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
d) garanzia, nellambito delle proprie competenze, del diritto alla salute con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza, dellambiente e del diritto al posto di lavoro, alla tutela della maternità e dellinfanzia, dellanziano e dei portatori di handicap;
e) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali e paesaggistiche adottando misure necessarie a conservare e proteggere lambiente;
f) valorizzazione e sviluppo dellattività turistica;
g) tutela del patrimonio storico, architettonico garantendone la fruizione alla collettività;
h) promozione e sviluppo delle attività culturali, anche nelle espressioni di lingua, di costume e di recupero delle tradizioni locali.
Art.3
Programmazione e cooperazione
1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dellapporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio.
2. Favorisce altresì listituzione di organismi ed associazioni fornendo anche strutture idonee, servizi ed impianti.
3. I rapporti con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
Art.4
Territorio e sede comunale
1. Il Comune rappresenta la comunità di Monteu Roero nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la provincia di Cuneo e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nellambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.
2. Il territorio si estende per Kmq. 24,45 ed è confinante con i Comuni di Ceresole dAlba, Baldissero dAlba, Montaldo Roero, Vezza dAlba, Canale, S. Stefano Roero, Montà dAlba e Pralormo , e comprende i seguenti agglomerati: Capelli, Occhetti, S. Anna, Bricco Ferreri, S. Bernardo, S. Grato, S. Vincenzo, Rossino, Tre Rivi, Virani, Bordoni Alti, Bordoni Bassi, Canton Sandri, Oggera, Roreto, Vignano e Villa Superiore.
3. Il Palazzo civico, sede comunale, si trova in Piazza Roma n. 6.
4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente presso la sede Comunale; per esigenze particolari o per necessità esse possono tenersi in luoghi diversi ma sempre nel territorio comunale.
Art.5
Stemma e gonfalone
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Monteu Roero e lo stemma e il gonfalone sono quelli storicamente in uso, definiti con Decreto del Consiglio dei Ministri;
2. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze e tutte le volte che è necessario rendere ufficiale la partecipazione dellente, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma comunale.
3. La Giunta può autorizzare lutilizzo e la riproduzione dello stemma per fini non istituzionali soltanto dove sussiste un pubblico interesse.
TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
CAPO I
ORGANI ISTITUZIONALI
Art.6
Organi
1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta; le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
Art.7
Deliberazioni degli organi collegiali
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullapprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dellazione da questi svolta.
2. Listruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento del funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio (nellambito della maggioranza) o della Giunta nominato dal Sindaco, di norma il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute collegiali sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.
CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art.8
Consiglio comunale
1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta lintera comunità, delibera lindirizzo politico ed amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. La presidenza del Consiglio viene attribuita al Sindaco.
3. Lelezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio sono regolati dalla legge.
4. Lattività ed il funzionamento del Consiglio vengono disciplinati da apposito regolamento adottato ai sensi dellart. 11 della legge n. 265/1999.
Art.9
Linee programmatiche dellazione di governo
1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun Consigliere comunale ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio.
3. Con cadenza annuale , entro il 30 settembre , il Consiglio provvede a verificare lattuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta Comunale.
4. Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.
Art.10
Commissioni consiliari
1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio.
2. Le Commissioni saranno composte da Consiglieri, con criterio proporzionale alla rappresentanza consiliare.
3. La presidenza delle commissioni con funzione di garanzia e controllo viene attribuita ai Consiglieri appartenenti al gruppo di opposizione.
4. Il funzionamento, la composizione, la durata, i poteri, loggetto delle Commissioni verranno disciplinati da apposito regolamento.
Art.11
Consiglieri
1. I Consiglieri comunali rappresentano lintera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto più voti alle elezioni.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate per iscritto al Sindaco che deve includerle nellordine del giorno della prima seduta del Consiglio. Le dimissioni sono efficaci dalla loro presentazione e sono irrevocabili.
5. I Consiglieri comunali che non partecipano alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale.
6. Il Sindaco, a seguito dellavvenuto accertamento dellassenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede per scritto, ai sensi dellart. 7 della legge 7 agosto 1990 n.241, a comunicargli lavvio del procedimento amministrativo.
7. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che non può comunque essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento.
8. Scaduto questultimo termine, il Consiglio esamina e delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.
Art.12
Diritti e doveri dei Consiglieri
1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.
2. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione.
3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni utili allespletamento del proprio mandato. Hanno diritto nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dellattività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
Art.13
Gruppi consiliari
1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente al nome del capogruppo.
2. Qualora non si eserciti tale facoltà i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo fra i Consiglieri non appartenenti alla Giunta che ogni gruppo indicherà.
3. I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso lufficio protocollo del Comune ed hanno diritto ad ottenere gratuitamente copia della documentazione inerente gli atti utili allespletamento del proprio mandato.
CAPO III
IL SINDACO
Art.14
Sindaco
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dellEnte, può delegare le sue funzioni, o parte di esse, ai singoli Assessori o Consiglieri ed è lorgano responsabile dellamministrazione del Comune, e datore di lavoro.
2. In particolare competono al Sindaco:
a) La direzione ed il coordinamento dellattività politica ed amministrativa del comune, nonché dellattività della Giunta e dei singoli Assessori.
b) La promozione e ladozione delle iniziative per la conclusione degli accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalle legge.
c) La convocazione dei comizi per il referendum previsti dalla legge 142 /90.
d) Ladozione delle ordinanze contingibili ed urgenti.
e) La nomina e la revoca del Segretario Comunale.
f) Il conferimento e la revoca al Segretario Comunale delle funzioni di Direttore Generale, ai sensi del regolamento sullordinamento degli Uffici e servizi.
g) La nomina e la revoca dei responsabili dei servizi, lattribuzione di incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna, in base alle esigenze dellente.
h) La predisposizione dellordine del giorno delle sedute consiliari, la convocazione e la presidenza del Consiglio.
i) Lesercizio dei poteri di polizia nelle sedute consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare che presiede.
j) La convocazione, la presidenza e la proposta degli argomenti da trattare in giunta.
k) La ricezione delle interrogazioni e delle mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale .
3. I casi di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco sono disciplinati dalla legge.
Art.15
Mozione di sfiducia
1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione.
4. Se viene approvata, si procede immediatamente allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle vigenti leggi.
Art.16
Vice Sindaco
1 Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, ai sensi della legge.
2 .Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo lordine di anzianità, determinato dalletà.
3 Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori ed ai Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato allAlbo pretorio.
CAPO IV
LA GIUNTA
Art.17
Giunta comunale
1. La Giunta Comunale è organo di impulso e gestione amministrativa, collabora con il Sindaco nel governo della comunità, improntando la propria azione ai principi della trasparenza e dellefficienza.
2. Le competenze della Giunta sono disciplinate dalla legge.
3. La Giunta compie gli atti che non sono riservati al Consiglio e non rientrano nelle attribuzioni del Sindaco, del segretario Comunale, del Direttore Generale e dei responsabili dei servizi.
4. La Giunta conferisce incarichi progettuali ed altri incarichi professionali di natura fiduciaria sulle materie di propria competenza.
5. Il Vicesindaco e gli Assessori sono nominati e revocati dal Sindaco con le modalità previste dalla legge.
6. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di quattro Assessori di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.
7. Gli Assessori sono scelti di norma tra i Consiglieri, possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio (in numero massimo di due), purché in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere e di competenze ed esperienza tecnica, amministrativa e professionale. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire alla discussione senza diritto di voto.
Art.18
Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla lattività degli Assessori, e stabilisce lordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dagli Assessori.
2. Le sedute sono valide in presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
3. Le deliberazioni della Giunta sono assunte di regola con votazione palese; vengono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti le persone qualora venga esercitata una facoltà discrezionale, basata sullapprezzamento delle qualità soggettive o sulla valutazione dellattività svolta.
4. La verbalizzazione degli atti e delle sedute della Giunta è curata dal Segretario Comunale.
5. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute nelle situazioni di incompatibilità e in tal caso viene sostituito dal membro più giovane di età nominato dal Sindaco.
6. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.
TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
E DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO I
PARTECIPAZIONE
Art.19
Partecipazione popolare
1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione democratica dei cittadini, singoli o associati, allattività politico - amministrativa, culturale, economica e sociale della comunità, al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso lincentivazione delle forme associative e di volontariato.
3. LAmministrazione può attivare forme di consultazione dei cittadini per acquisire il parere su specifici problemi, assicurando la più ampia e libera partecipazione.
Art.20
Riunioni ed assemblee
1. Il diritto di indire riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della Costituzione.
2. LAmministrazione comunale facilita lesercizio del diritto di riunione mettendo a disposizione dei cittadini, associazioni, gruppi ed organismi culturali e sociali a carattere democratico che si ispirano ai principi della Costituzione, locali e strutture nei limiti delle effettive disponibilità.
CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
Art.21
Associazionismo
1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazione presenti sul proprio territorio. A tal fine, lAmministrazione registra le associazioni che operano sul territorio comunale.
2. Per ottenere la registrazione, è necessario che lassociazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
3. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
Art.22
Contributi alle Associazioni
1. Il Comune può erogare alle associazioni contributi economici da destinarsi allo svolgimento delle attività.
2. Le modalità di erogazione dei contributi sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
3. Le associazioni che intendano ricevere un contributo dal Comune devono presentare un programma delle attività che intendono svolgere.
4. Le associazioni che hanno ricevuto contributi dallente, devono redigere al termine di ogni anno un rendiconto che ne evidenzi limpiego ed una relazione sulle attività svolte.
Art.23
Volontariato
1. Il Comune promuove forme di volontariato per coinvolgere la popolazione ad attività indirizzate al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in modo particolare per le fasce di popolazione a rischio od emarginate.
2. Il Comune si impegna affinché le attività volontarie e gratuite nellinteresse collettivo abbiano a disposizione, nei limiti delle effettive disponibilità, i mezzi necessari per la loro realizzazione.
CAPO III
MODALITA DI PARTECIPAZIONE
Art.24
Istanze
1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi, possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali chiedono ragioni su specifici aspetti dellattività amministrativa.
2. La risposta allistanza viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dellaspetto sollevato.
Art.25
Proposte
1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 80 avanzi al Sindaco proposte per ladozione di atti amministrativi di competenza dellente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dellatto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri allorgano competente e ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento.
2. LOrgano competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente al primo firmatario della proposta.
Art.26
Petizioni
1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dellamministrazione per sollecitarne lintervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte allamministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 15 giorni, la assegna in esame allorgano competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale lorgano competente deve pronunciarsi in merito entro 60 giorni dal ricevimento.
4. Il contenuto della decisione dellorgano competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
Art.27
Referendum Comunali
1. Per consentire leffettiva partecipazione dei cittadini residenti ed elettori allattività amministrativa è prevista lindizione e lattuazione di referendum in materie di esclusiva competenza locale.
2. Sono escluse dai referendum consultivi le materie concernenti tributi locali e tariffe, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per il Comune e, per 5 anni, le materie già oggetto di precedenti referendum consultivi con esito negativo; sono in particolare escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a) lo Statuto comunale;
b) il regolamento del Consiglio Comunale
c) il Piano Regolatore comunale e gli strumenti urbanistici attuativi.
3. Liniziativa dei referendum viene determinata dal consiglio comunale o su proposta di un numero di elettori pari almeno al 30% degli iscritti alle apposite liste del comune. Le sottoscrizioni per i referendum consultivi devono essere autenticate nelle forme di legge.
4. Le modalità operative per i referendum devono formare oggetto di apposita normativa regolamentare che, approvata dal Consiglio Comunale, viene depositata presso la segreteria comunale a disposizione dei cittadini.
Art. 28
Diritto di accesso
1. A tutti i cittadini è garantita libertà di accesso agli atti dellamministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti ai limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre a enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile listituto dellaccesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
Art.29
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti dellamministrazione, sono pubblici, con le limitazioni del precedente articolo
2. La pubblicazione avviene oltre che tramite i sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione allAlbo Pretorio, anche tramite i mezzi di comunicazione ritenuti piu idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. Linformazione deve essere tempestiva e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire linformazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dallart. 26, legge 7 Agosto 1990, n. 241.
Art. 30
Tutela dei dati personali
Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 Dicembre 1996, n° 675, e successive modifiche ed integrazioni.
TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
CAPO I
UFFICI E PERSONALE
Art.31
Principi strutturali ed organizzativi
1. LAmministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere uniformata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza dellattività svolta da ciascun elemento dellapparato;
c) individuazione delle responsabilità strettamente collegata allambito dellautonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro;
e) conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
Art.32
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Il Comune disciplina con appositi atti , di competenza della Giunta comunale, la dotazione organica del personale, nellambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla capacità di bilancio.
2. Il Comune provvede allorganizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, alla Giunta, e al Sindaco e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario comunale, al direttore generale, ove nominato, e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
4. I servizi e gli uffici operano sulla base dellindividuazione delle esigenze dei cittadini , adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e leconomicità
Art.33
Regolamento degli uffici e dei servizi
1. Il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi viene approvato dalla Giunta comunale sulla base dei principi e dei criteri individuati dal Consiglio comunale.
2. Il Comune attraverso il regolamento suddetto stabilisce le norme generali per lorganizzazione ed il funzionamento degli uffici, in particolare le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale, se esistente, il Segretario e gli organi amministrativi..
3. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire obiettivi e finalità dellazione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Segretario, al direttore generale ove nominato, e ai responsabili dei servizi spetta la gestione amministrativa, contabile e tecnica secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. Lorganizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate secondo criteri di omogeneità e organizzate in modo da assicurare lesercizio più efficace delle funzioni loro assegnate.
5. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle leggi e delle norme contrattuali in vigore.
6. Il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, tra laltro, le modalità di nomina e le funzioni del Direttore Generale, dei responsabili degli uffici e dei servizi, gli incarichi di alta specializzazione, gli incarichi di consulenza e le collaborazioni esterne.
Art.34
Diritti e doveri dei dipendenti
1. I dipendenti comunali inquadrati nella dotazione organica secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dallordinamento professionale, svolgono la propria attività al servizio e nellinteresse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi degli uffici e servizi e nel rispetto delle relative competenze dei rispettivi ruoli a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Segretario comunale , il direttore generale, ove nominato, il responsabile degli uffici e dei servizi e lamministrazione , degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nellesercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove laggiornamento professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e lintegrità psicofisica e garantisce leffettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. Il regolamento sullorganizzazione degli uffici disciplina altresì i casi di incompatibilità, di cumulo di impieghi ed incarichi che possono essere svolti dai dipendenti .
CAPO II
Il SEGRETARIO COMUNALE
Art.35
Il Segretario comunale
1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nellapposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dellufficio del Segretario comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
Art.36
Funzioni del Segretario comunale
1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e di Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto.
2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne allente e con lautorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta , formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al Consiglio, alla Giunta, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.
3. Il Segretario riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale.
4. Egli riceve le dimissioni del Sindaco , degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, lavvenuta pubblicazione allAlbo pretorio e lesecutività dei provvedimenti ed atti dellEnte.
6. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali lEnte è parte , quando non sia necessaria lassistenza di un notaio , e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nellinteresse dellEnte, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento e conferitagli dal Sindaco.
CAPO III
RESPONSABILITA
Art. 37
Responsabilità
1. Per gli amministratori e per il personale comunale si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
Art. 38
Patrocinio legale
1. Il Comune, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi lapertura di un procedimento di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile nei confronti di un suo amministratore, del Segretario Comunale o di un dipendente, per fatti o atti direttamente connessi allespletamento delle funzioni del servizio ed alladempimento dei compiti dufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dallinizio del procedimento facendo assistere il medesimo da un legale di comune gradimento.
2. In caso di procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, lente chiederà la restituzione agli interessati di tutti gli oneri sostenuti per la difesa in ogni grado di giudizio.
CAPO IV
FINANZA E CONTABILITA
Art.39
Ordinamento
Finanza Locale
1. Nellambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune ha autonoma potestà impositiva per imposte, tasse e tariffe adeguandosi in tale azione ai precetti costituzionali e ai principi stabiliti dalle leggi tributarie.
3. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, ad integrazione della contribuzione erariale finalizzata. Risultano indispensabili per lo sviluppo della comunità, anche in deroga alla normativa sui servizi pubblici a domanda individuale, i servizi di qualificazione, valorizzazione e promozione della potenzialità turistica propria del comune.
4. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.
5. Il regolamento di contabilità definisce sulla base dei principi dellordinamento finanziario e contabile le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti preposti alla programmazione ed attuazione dei provvedimenti di gestione nonché tutte le modalità di organizzazione e di attuazione dei procedimenti di carattere finanziario e contabile.
6. Il regolamento di contabilità definisce le modalità di nomina del Collegio dei Revisori, le procedure di controllo di gestione e di revisione nonché ogni altra fattispecie connessa alla gestione finanziaria ed economica dellente.
Art. 40
Beni comunali
1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.
2. I beni comunali si distinguono in beni demanili e beni patrimoniali.
3. Per quanto concerne i beni soggetti agli usi civici, si fa riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
4. Apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dellart. 12 comma 2 della legge 15/5/1997 n. 127 disciplinerà le alienazioni patrimoniali, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.
Art.41
Beni demaniali
1. Sono demaniali quei beni, pertinenze e servitù, che appartengono alle fattispecie indicate negli art. 822 e 824 del Codice Civile. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito dalla legge.
2. Il consiglio comunale è competente per la loro classificazione.
Art.42
Beni patrimoniali
1. I beni non assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del comune.
2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico. Essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono unutilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.
Art.43
Inventario
1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario con le modalità previste dal regolamento di contabilità.
Art.44
I contratti
1. Nellambito dei principi di legge, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dallapposito regolamento per la disciplina dei contratti.
Art. 45
Ordinamento finanziario e contabile
1. Lordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto dallart. 108 del D.Lgs. 25/02/1995 n.77 e successive modifiche.
Art. 46
Revisione economico-finanziaria
1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento comunale di cui al comma 2 del precedente articolo 45, disciplinerà altresì la fattispecie relativa alla dotazione dei necessari mezzi per lo svolgimento dei compiti da parte del Revisore dei Conti.
TITOLO V
ATTIVITA AMMINISTRATIVA
Art.47
Servizi pubblici locali
1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile culturale ed economico della comunità locale.
2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia, imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.
3. Il Consiglio comunale individua la forma di gestione dei servizi ritenuta più idonea tra quelle consentite dalla legge , in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di efficienza organizzativa ed economicità.
4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri Enti pubblici.
5. I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte allapporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.
6. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per lerogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti , in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.
7. La compartecipazione alla spesa per lerogazione dei servizi a carattere sociale è determinata in considerazione delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.
8. Anche in tali ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.
Art. 48
Aziende speciali
1. LAzienda speciale è ente strumentale del Comune , dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio comunale.
2. Sono organi dellazienda il Presidente , il Consiglio di amministrazione ed il direttore , cui compete la responsabilità gestionale.
3. Il Presidente ed i componenti di amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica - amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di attività dellazienda.
4. Lo Statuto può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli amministratori , oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente Statuto.
5. Il Sindaco può revocare dallincarico il Presidente ed i componenti del Consiglio si amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.
6. La nomina , conferma e revoca del direttore competono al Consiglio damministrazione dellazienda.
7. Il Comune conferisce allazienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi , ne approva lo Statuto e gli atti fondamentali ; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. I revisori dei conti dellAzienda sono nominati dal Consiglio comunale con modalità che assicurino la presenza nel collegio di almeno un componente di designazione della minoranza.
Art.49
Istituzione
1. Listituzione è un organismo strumentale dellente per lesercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.
2. Sono organi dellistituzione il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il direttore.
3. Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, e restano in carica per lintero periodo di mandato amministrativo del Sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.
4. Il Consiglio comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dellistituzione, lordinamento interno, le prestazioni allutenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.
5. I bilanci preventivi e consuntivi dellistituzione sono allegati ai bilanci comunali.
6. Lorgano di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sullattività dellistituzione.
Art.50
Gestione dei servizi
1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di Comune interesse, con lobiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa , leconomicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
2. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali e a comuni confinanti lesercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente allapporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, unefficiente erogazione dei servizi.
3. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.
4. Per lesercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il Comune può partecipare a consorzi.
5. Nelle convenzioni e negli atti costituitivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.
6. Lapprovazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio comunale.
TITOLO VI
FUNZIONE NORMATIVA
Art.51
Statuto comunale
1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dellordinamento comunale, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e quelli amministrativi e di gestione.
2. Lo Statuto è adottato dal Consiglio comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.
3. Le modifiche dello Statuto sono precedute da idonee forme di consultazione; sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, e con la maggioranza prevista dallArt. 4, comma 3, legge n. 142/1990.
4. Le modifiche diniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.
5. E ammessa liniziativa da parte di almeno 300 cittadini elettori residenti per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per lammissione delle proposte di iniziativa popolare.
6. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione allAlbo pretorio successiva allesame dellOrgano di controllo.
7. Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la sede comunale.
Art.52
Regolamenti
1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie, nellambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
2. I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.
3. I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi locali e agli strumenti di pianificazione e le relative norme dattuazione ed in genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente allesecutività delle relative deliberazioni di approvazione.
4. Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso allAlbo pretorio.
5. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano leffettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art.53
Norme transitorie e finali
1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa lapplicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino alladozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.