Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09

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Comune di Chieri (Torino)

Statuto comunale (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 7.11.2000)

INDICE

TITOLO I - IL COMUNE

Preambolo

Art. 1 - Denominazione e natura giuridica del Comune

Art. 2 - Il territorio, la sede, lo stemma, il gonfalone, il bollo, la rappresentanza legale

Art. 3 - Albo pretorio

Art. 4 - Principi, finalità e compiti

Art. 5 - Consiglio Comunale dei ragazzi

Art. 6 - Programmazione e forme di cooperazione

TITOLO II - GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 7 - Organi istituzionali

Art. 8 - Norma generale - Obbligo di astensione

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9 - Il Consiglio Comunale

Art. 10 - Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 11 - Gruppi consiliari

Art. 12 - Conferenza dei capigruppo

Art. 13 - Commissioni consiliari

Art. 14 - Presidente del Consiglio

Art. 15 - Convocazione e presidenza del Consiglio Comunale

Art. 16 - Riunioni del Consiglio e decadenza dei Consiglieri

CAPO II - IL SINDACO

Art. 17 - Il Sindaco

Art. 18 - Le attribuzioni di vigilanza del Sindaco

Art. 19 - Le attribuzioni di organizzazione del Sindaco

Art. 20 - Linee programmatiche

CAPO III - GIUNTA COMUNALE

Art. 21 - La Giunta

Art. 22 - Composizione e nomina della Giunta Comunale

Art. 23 - Competenze della Giunta Comunale

Art. 24 - Funzionamento della Giunta

Art. 25 - Revoca degli Assessori

Art. 26 - Vicesindaco

Art. 27 - Mozione di sfiducia

Art. 28 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

TITOLO III - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 29 - Principi e criteri fondamentali di gestione

CAPO I - SEGRETARIO GENERALE

Art. 30 - Il Segretario generale

CAPO II - UFFICI

Art. 31 - Il Vicesegretario generale

Art. 32 - Il Direttore generale

Art. 33 - I Dirigenti

Art. 34 - Organizzazione strutturale

CAPO III - SERVIZI

Art. 35 - Il piano generale dei servizi

Art. 36 - I servizi pubblici locali

TITOLO IV - PARTE FINANZIARIA - CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

Art. 37 - I controlli interni di gestione

TITOLO V - PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI CITTADINI

CAPO I - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 38 - Valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione

Art. 39 - Le associazioni

Art. 40 - Le consulte

Art. 41 - Istanze

Art. 42 - I referendum consultivi e propositivi

Art. 43 - Il procedimento amministrativo

CAPO II - IL DIFENSORE CIVICO

Art. 44 - Il difensore civico

TITOLO VI - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 45 - I regolamenti

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 46 - Norme transitorie e finali

Art. 47 - Revisione dello Statuto

TITOLO I
IL COMUNE

Preambolo

La Città di Chieri raccoglie la continuità storica della Carreum Potentia sorta in epoca romana, e del libero Comune medievale di Cherium, costituito nel 1191 e formalmente riconosciuto nel 1212 dall’Imperatore OTTONE IV. Dopo il 1630 assunse quale patrona la Beata Vergine delle Grazie. Rispettosa della propria tradizione culturale fondata sugli ideali di libertà, di giustizia e di democrazia, fedele ai principi costituzionali della Repubblica Italiana, si dà il seguente Statuto.

Art. 1
Denominazione e natura giuridica del Comune

1. Il Comune di Chieri è Ente locale, territoriale, autonomo nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, della Regione e dal presente Statuto.

2. Il Comune ha potestà regolamentare che esercita secondo le leggi e le previsioni del presente Statuto.

3. Il Comune ha autonomia finanziaria nell’ambito delle leggi della finanza pubblica.

Art. 2
Il territorio, la sede, lo stemma, il gonfalone, il bollo, la rappresentanza legale

1. Il territorio del Comune di Chieri si estende per kmq. 54,31; è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali dal n. 1 al n. 93 compresi in conservazione presso l’ufficio tecnico erariale di Torino, confinanti con i Comuni di Pavarolo, Montaldo Torinese, Andezeno, Arignano, Riva presso Chieri, Poirino, Santena, Cambiano, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Baldissero Torinese.

2. La sede del Comune è fissata nel palazzo civico di Chieri; presso di essa si riuniscono gli organi del Comune; per esigenze particolari, gli stessi si possono riunire in altri luoghi secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti.

3. Lo stemma del Comune è composto da uno scudo inquartato con la croce rossa in campo bianco in alto a sinistra ed in basso a destra e il leone d’oro, illeopardito, in campo rosso, passante a sinistra, con la zampa anteriore destra alzata e il capo volto a destra, in alto a destra ed in basso a sinistra. Sormonta lo scudo la testina del Genio Alato sostenente la corona comitale.

4. L’uso del gonfalone e la riproduzione dello stemma sono riservati all’amministrazione comunale.

5. Il bollo è il timbro che reca lo stemma del Comune, ne identifica atti e documenti e rende i medesimi legali ad ogni effetto.

6. In tutte le occasioni, previste dalle leggi e dall’Amministrazione Comunale, accanto alla bandiera nazionale e a quella del Comune saranno esposte, in tutti gli edifici comunali e pubblici, le bandiere del Piemonte “Drapò” e dell’Europa.

7. La rappresentanza legale del Comune, anche in giudizio, fatte salve le specifiche attribuzioni previste dalla legge, spetta in via generale al Sindaco, a meno che il Consiglio o la Giunta Comunale secondo le rispettive competenze, la attribuiscano per singoli atti o specifiche materie, ivi compresa la rappresentanza in giudizio, ad amministratori o dirigenti dell’ente, stabilendo modalità e condizioni di esercizio della stessa.

Art. 3
Albo pretorio

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto dei principi della pubblicità, della trasparenza, della massima conoscibilità e diffusione.

2. La Giunta individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo pretorio per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonché altri opportuni strumenti per la corretta ed ampia informazione della comunità locale, anche tramite i gruppi consiliari.

3. La comunicazione e la pubblicazione devono garantire l’accessibilità, l’integrità e la facilità di lettura ad ogni cittadino, anche se disabile.

4. Il Segretario generale cura l’affissione degli atti di cui al comma 1 e ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 4
Principi, finalità e compiti

1. Il Comune rappresenta la popolazione residente sul territorio; si impegna a promuovere lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e della Carta Costituzionale, avversando ogni forma di totalitarismo politico, morale, economico e religioso, nel riconoscimento del valore storico da attribuirsi alla Resistenza.

2. Il Comune salvaguarda l’ambiente, valorizza e tutela le risorse naturali e paesaggistiche, economiche, sociali, culturali, storiche, archeologiche ed artistiche della città, perseguendo tramite la loro armonizzazione il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile.

3. Il Comune concorre a garantire la tutela della salute dei cittadini attraverso la promozione di efficienti Servizi Sanitari e Sociali centrati sulla prevenzione, sulla programmazione integrata degli interventi con particolare riguardo alle fasce più deboli della popolazione, alla lotta alla droga e ad ogni forma di dipendenza, alla piena integrazione sociale delle persone disabili. Riconosce il valore del volontariato come impegno civile sui bisogni sociali e ne promuove lo sviluppo, il sostegno, anche economico, la collaborazione.

4. Il Comune favorisce un’organizzazione della vita sul suo territorio per meglio rispondere alle esigenze delle famiglie e dei cittadini. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze dei suoi cittadini; agisce per salvaguardare il diritto di tutti all’accessibilità della città con particolare riguardo alle fasce più deboli e alle persone disabili.

5. Il Comune rappresenta gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni nel territorio comunale.

6. Il Comune promuove la solidarietà della comunità locale e, nell’ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni, si impegna a superare, anche con specifiche azioni positive, le discriminazioni di fatto esistenti fra i cittadini, secondo il dettato dell’art. 3 della Costituzione, promuovendo condizioni di pari opportunità e tutelando, in particolare, i diritti dei soggetti più deboli della popolazione; in tale ambito il Comune riconosce la famiglia come fondamento della società civile, promuove la tutela della vita umana e delle persone, la valorizzazione della maternità e della paternità e si impegna a sostenere la famiglia nei compiti di accoglienza, educazione, assistenza, promozione e valorizzazione delle persone nelle diverse fasi della vita.

7. Il Comune promuove e garantisce i diritti dell’infanzia attraverso programmi operativi integrati; favorisce la comunicazione e la relazione intergenerazionale; sostiene l’azione educativa delle istituzioni scolastiche con particolare riguardo allo sviluppo di pedagogie centrate sulla cultura della pace, della solidarietà, della giustizia, della responsabilità, garantisce pari opportunità a tutti i cittadini per la formazione scolastica, culturale e professionale; considera specifica, in quanto vitale per il suo futuro, la questione giovanile. Si impegna a promuovere lo sviluppo di una politica giovanile in cui si integrino tutte le iniziative nel campo della scuola, del tempo libero, delle opportunità di socializzazione, della prevenzione del disagio, dell’inserimento lavorativo ai fini di fornire ai giovani adeguati percorsi di crescita.

8. Il Comune riconosce nell’attività culturale, nella pratica sportiva, nel proficuo impiego del tempo libero momenti essenziali ed autonomi della formazione della persona e li favorisce promuovendo iniziative specifiche in collaborazione con l’Associazionismo locale.

9. Il Comune si propone di favorire i processi di integrazione politico-istituzionale della Comunità europea e della Organizzazione delle nazioni unite, la cultura della pace, della cooperazione tra i popoli e concorre attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni allo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.

Art. 5
Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune, al fine di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita della comunità chierese, promuove la costituzione del Consiglio comunale dei ragazzi il quale decide, in sede consultiva, nelle materie relative allo sport, cultura, tempo libero, associazionismo, istruzione, assistenza ai giovani ed anziani.

2. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi son stabilite con relativo regolamento formato con la partecipazione dei ragazzi.

Art. 6
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune:

a) opera per conseguire le proprie finalità assicurando la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche e all’attività amministrativa;

b) impronta la propria azione al metodo della pianificazione e della programmazione e ai principi della efficienza, dell’efficacia, della economicità, della pubblicità e della flessibilità dell’organizzazione della struttura, della separazione fra politica e gestione e favorisce forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati;

c) ricerca la collaborazione e cooperazione con i comuni vicini, soprattutto con quelli del chierese, con l’area metropolitana, con la provincia di Torino, con la regione Piemonte, per realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile;

d) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione;

e) promuove e sostiene il confronto e la cooperazione tra lavoratori ed imprenditori.

TITOLO II
GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 7
Organi istituzionali

1. Gli organi istituzionali del Comune sono: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.

Art. 8
Norma generale - Obbligo di astensione

1. I componenti di tutti gli organi comunali, ivi comprese le commissioni e gli enti dipendenti dal Comune, devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri o del coniuge o dei loro parenti o affini sino al quarto grado.

2. Il divieto di cui al comma 1 comporta per il componente dell’organo comunale anche l’obbligo di allontanarsi dalla sede delle adunanze durante la discussione relativa, dichiarando di essere interessato al provvedimento.

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9
Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale:

a) rappresenta la collettività comunale;

b) determina l’indirizzo politico e amministrativo del Comune e ne controlla l’attuazione;

c) ha competenza limitatamente agli atti fondamentali ad esso assegnati dalla legge;

d) ha autonomia organizzativa e funzionale ed esercita le potestà ad esso conferite dalla Costituzione e dalle leggi;

e) esercita il potere di auto organizzazione secondo le modalità determinate dal regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari, che viene adottato con le stesse modalità dello Statuto.

2. L’elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio sono regolate per legge.

3. I candidati e i rappresentanti di lista devono depositare, insieme agli altri documenti previsti per legge, apposita dichiarazione circa le spese che, singolarmente e collegialmente, intendono affrontare nella campagna elettorale ed entro un mese ne presentano rendiconto.

Art. 10
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio ed esercitano azione di controllo e di impulso sull’attività della Giunta.

2. I Consiglieri esplicano le loro funzioni secondo quanto stabilito dal Regolamento del Consiglio che deve prevedere strumenti di garanzia per l’esercizio dei diritti attribuiti ai consiglieri dalla legge e dal presente Statuto.

3. I Consiglieri, secondo le modalità previste dal regolamento, possono compiere accertamenti su atti riguardanti i servizi e l’attività degli uffici del Comune, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli enti dipendenti, per verificare l’andamento dei servizi stessi e la loro corrispondenza agli orientamenti forniti dal Consiglio Comunale.

4. Il regolamento disciplina le forme e i modi per la formazione e l’aggiornamento dei Consiglieri.

5. Ogni Consigliere ha diritto ad essere inserito almeno in una delle Commissioni Consiliari permanenti istituite secondo il successivo art. 13.

Art. 11
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari secondo quanto previsto dal regolamento e ne danno comunicazione al Segretario generale.

2. Devono essere messi a disposizione dei gruppi una sede e gli strumenti di lavoro necessari al loro funzionamento secondo quanto indicato nel regolamento.

Art. 12
Conferenza dei capigruppo

1. E’ istituita la Conferenza dei Capigruppo composta dai Capigruppo consiliari e presieduta dal Presidente del Consiglio.

2. Alle Conferenze dei Capigruppo partecipa di diritto il Sindaco o un suo delegato.

3. La Conferenza dei Capigruppo esercita le funzioni attribuitele dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 13
Commissioni consiliari

1. Per lo svolgimento dei propri compiti il Consiglio istituisce Commissioni Consiliari permanenti.

2. Il Consiglio può istituire Commissioni Consiliari temporanee o permanenti per fini di controllo o di garanzia o per l’esame di materie relative a questioni di carattere particolare. Per le commissioni di controllo e garanzia la Presidenza viene attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

3. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 14
Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio elegge nel suo seno, nella sua prima seduta, il Presidente del Consiglio Comunale ed il Vicepresidente. Tali incarichi sono conferiti per un periodo pari alla metà della durata del mandato del Consiglio, e sono rinnovabili.

2. Il Presidente del Consiglio riceve tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

3. Il Presidente del Consiglio ed il Vicepresidente possono esser revocati con mozione di sfiducia presentata da un terzo dei Consiglieri assegnati e votata con le stesse modalità utilizzate per l’elezione.

4. Il Presidente del Consiglio Comunale viene sostituito dal Vicepresidente nell’ipotesi di assenza o impedimento temporaneo e, prima dell’elezione di un nuovo Presidente, in caso di dimissioni o decesso dello stesso.

Art. 15
Convocazione e presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco convoca la prima riunione del Consiglio Comunale che viene presieduta dal Consigliere anziano fino alla nomina del Presidente; il Presidente del Consiglio Comunale convoca e presiede tutte le altre sedute.

Art. 16
Riunioni del Consiglio e decadenza dei Consiglieri

1. Le sessioni del Consiglio Comunale corrispondono ai periodi gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre.

2. Sono considerate sedute straordinarie quelle convocate con procedura d’urgenza.

3. I Consiglieri comunali sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari (permanenti e temporanee) di cui fanno parte.

4. Il Presidente, in caso di mancata partecipazione di un Consigliere a un’intera sessione di sedute ordinarie, senza comunicazione motivata in forma scritta:

a) avvia la procedura di decadenza chiedendo all’interessato motivazione dell’assenza;

b) in caso di risposta inadeguata propone, sentita la Conferenza dei Capigruppo, la decadenza del Consigliere al Consiglio Comunale che decide a maggioranza.

CAPO II
IL SINDACO

Art. 17
Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale; nella seduta di insediamento egli presta, davanti al Consiglio Comunale, giuramento di osservare lealmente la Costituzione.

2. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza dell’ente;

b) può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri, nei limiti previsti dalla legge;

c) è il responsabile dell’amministrazione del Comune;

d) dirige e coordina l’attività politica ed amministrativa del comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori; sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali; impartisce direttive al Segretario generale, al Direttore generale ed ai Dirigenti di servizio in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti;

e) nomina e revoca il Segretario generale secondo le disposizioni di legge;

f) conferisce e revoca la carica di Direttore generale previa delibera di Giunta;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base alle esigenze effettive e verificabili;

h) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune;

i) nomina, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, e revoca i rappresentanti del comune presso enti, aziende istituzioni e partecipate dal Comune;

l) è competente, sulla base degli indirizzi del Consiglio, a coordinare, sentite le categorie interessate, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

m) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

n) convoca i comizi per i referendum previsti dalla legge;

o) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

p) ha competenze di organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all’ufficio;

q) esercita attività ispettiva, di verifica, e controllo tramite il servizio di controllo interno che da lui funzionalmente dipende ed assume le conseguenti azioni correttive;

r) promuove, in attuazione della legge 10.4.1991 n. 125, la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte, negli organi collegiali del Comune, negli Enti, Aziende ed Istituzioni ad essi dipendenti.

Art. 18
Le attribuzioni di vigilanza del Sindaco

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi atti e informazioni;

b) promuove indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso ogni Ente od organismo di cui il Comune fa parte, tramite i rappresentanti legali degli stessi e ne informa il Consiglio Comunale;

e) collabora con i revisori dei conti del Comune per favorire il loro compito istituzionale;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società di cui il Comune fa parte, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 19
Le attribuzioni di organizzazione del Sindaco

1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle riunioni della Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

b) esercita poteri di polizia nelle adunanze degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) delega la sottoscrizione di specifici atti, non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori, al Segretario generale, al Direttore generale, ai Dirigenti e ai Dipendenti comunali.

Art. 20
Linee programmatiche

1. Entro 120 giorni, dal suo insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, le linee programmatiche relative ai progetti da realizzare durante il mandato.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, mediante presentazione di emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale. Al termine del dibattito il programma viene approvato mediante votazione palese.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in apposita sessione, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, entro il 30 settembre di ogni anno.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche che sono sottoposte all’approvazione del Consiglio.

CAPO III
GIUNTA COMUNALE

Art. 21
La Giunta

1. La Giunta è l’organo che collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera per deliberazioni collegiali.

2. La Giunta persegue gli obiettivi e le finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare la Giunta esercita le funzioni di indirizzo adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulle sue attività o quando lo richiedano almeno 2/5 dei Consiglieri Comunali, per non più di 2 volte l’anno.

Art. 22
Composizione e nomina della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore a otto.

2. Il Sindaco nomina gli Assessori, tra cui un Vice Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, purché in possesso dei requisiti richiesti per la carica di Consigliere comunale.

3. Il Sindaco comunica al Consiglio, nella prima seduta successiva all’elezione, la composizione della Giunta.

4. Qualora un Consigliere assuma la carica di Assessore cessa dalla carica di Consigliere all’atto dell’accettazione della nomina.

5. Gli Assessori partecipano alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, senza diritto di voto.

Art. 23
Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta:

a) compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze del Sindaco, previste dalle leggi e dallo Statuto;

b) collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;

c) riferisce al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 24
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta Comunale si riunisce su convocazione del Sindaco.

2. Nel caso di assenza del Sindaco, la Giunta è convocata e presieduta dal Vicesindaco o, in sua assenza, dall’Assessore anziano.

3. La Giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti in carica e delibera a maggioranza semplice dei membri assegnati.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare esperti, tecnici e funzionari invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi.

5. Contestualmente all’invio ai capigruppo delle copie dei provvedimenti adottati dalla Giunta, le stesse vengono trasmesse ai Consiglieri mediante deposito presso la sede dei gruppi.

Art. 25
Revoca degli Assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione agli interessati e al Consiglio Comunale e procedere alla loro sostituzione.

Art. 26
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l’Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l’esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione adottata ai sensi della legge vigente.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo quanto stabilito dal Sindaco stesso.

Art. 27
Mozione di sfiducia

1. E’ diritto dei Consiglieri presentare mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco; per essere ammessa la mozione, motivata, deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati

2. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al Segretario generale.

3. La mozione di sfiducia viene votata per appello nominale ed è approvata se ottiene il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

4. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta la cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta, lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

5. Il voto del Consiglio contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni, ma impegna il Sindaco ad una verifica del programma, in Consiglio Comunale, relativamente a quell’atto.

Art. 28
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza,
sospensione o decesso del Sindaco

1. La legge indica le procedure da seguire in caso di dimissioni, di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

TITOLO III
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 29
Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L’attività delle strutture organizzative comunali deve svolgersi per programmi e progetti finalizzati, anche di tipo intersettoriale.

2. L’attività amministrativa deve essere improntata ai principi della divisione fra politica e gestione, della democrazia organizzativa e tendere al superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e alla massima flessibilità delle strutture e del personale, al fine di valorizzare la qualità e l’efficacia delle strutture organizzative, la capacità lavorativa, l’autonomia, la responsabilità professionale dei dipendenti comunali e di sviluppare la partecipazione e il controllo dei cittadini nell’esercizio dei poteri decisionali del Comune.

CAPO I
SEGRETARIO GENERALE

Art. 30
Il Segretario Generale

1. Il Segretario generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva

3. Il Consiglio Comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell’ufficio del Segretario generale.

4. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, nei confronti degli organi dell’ente, dei singoli Consiglieri e degli uffici; assiste alla Conferenza dei Capigruppo e ne cura i verbali.

5. Il Segretario generale riceve, per i successivi adempimenti:

a) la costituzione dei gruppi consiliari e le relative modifiche di composizione;

b) il rendiconto delle spese elettorali;

c) le dimissioni del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri comunali;

d) le mozioni di sfiducia;

e) le richieste scritte e motivate di controllo delle deliberazioni da parte dei Consiglieri comunali.

6. Il Segretario generale può essere nominato Direttore generale.

CAPO II
UFFICI

Art. 31
Il Vicesegretario generale

1. L’organico del Comune comprende un Vicesegretario generale con le attribuzioni stabilite dal regolamento sull’organizzazione.

Art. 32
Il Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.

2. Il Direttore Generale sovrintende la gestione dell’ente, per un migliore utilizzo delle risorse umane del Comune, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi e delle attività dell’Amministrazione ed è responsabile della congruenza dell’attività dei Dirigenti, rispetto agli indirizzi e agli obiettivi individuati dagli organi di governo del Comune.

3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco il quale può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale, nel caso in cui il Direttore generale non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee politiche dell’amministrazione, nonché in altro caso di opportunità.

4. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente secondo le direttive che gli impartisce il Sindaco attraverso l’emanazione di ordini organizzativi.

Art. 33
I dirigenti

1. L’attribuzione ai Dirigenti di responsabilità in ordine alle competenze di programmazione e gestione degli interventi per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell’Ente viene disciplinata dal regolamento sull’organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi.

2. I Dirigenti:

a) coadiuvano, nell’ambito delle rispettive competenze, il Sindaco e gli Assessori nella determinazione degli obiettivi e provvedono alla successiva attuazione delle scelte adottate, assumendo la responsabilità della correttezza amministrativa, dell’efficienza della gestione e dei relativi risultati;

b) organizzano e dirigono l’attività delle unità organizzative cui sono preposti sulla base del principio di autonomia;

c) dispongono delle risorse assegnate;

d) assegnano i compiti e le mansioni al personale tenendo conto di capacità ed attitudini professionali;

e) promuovono la mobilità interna ed esercitano tutte le altre funzioni che ad essi attribuisce il regolamento.

Art. 34
Organizzazione strutturale

1. Il regolamento di organizzazione disciplina in particolare, oltre le altre materie previste dalla legge:

a) l’assetto organizzativo dell’ente;

b) l’articolazione della struttura comunale in unità organizzative e le loro aggregazioni, con riferimento alle funzioni istituzionali del Comune ed ai suoi programmi;

c) i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse alle varie unità organizzative.

CAPO III
SERVIZI

Art. 35
Il piano generale dei servizi

1. Il piano generale dei servizi pubblici svolti dal Comune, approvato dal Consiglio Comunale, indica l’oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi, il piano finanziario di investimento e di gestione. Il piano dei servizi costituisce un allegato alla relazione previsionale e programmatica.

Art. 36
I servizi pubblici locali

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici o privati. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge. La gestione dei servizi può avvenire con le seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio, deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge.

3. Nell’organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e controllo degli utenti, ovvero modalità di autogestione da parte di comunità di utenti.

4. Il Comune ricerca la collaborazione e cooperazione con i Comuni vicini, soprattutto con quelli del chierese, con l’area metropolitana, con la Provincia di Torino, con la Regione Piemonte, per promuovere le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV
PARTE FINANZIARIA
CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

Art. 37
I controlli interni di gestione

1. La Giunta Comunale trasmette semestralmente ai Consiglieri comunali ed ai revisori del conto una situazione aggiornata del bilancio, con l’indicazione delle variazioni intervenute nella parte entrata e nella parte spesa, degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza che in conto residui.

2. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni all’Ente il regolamento può individuare metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e ai costi sostenuti.

3. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta;

d) l’accertamento di eventuali scarti negativi tra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

TITOLO V
PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI CITTADINI

CAPO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 38
Valorizzazione delle forme associative
e organi di partecipazione

1. Il Comune garantisce, favorisce e valorizza la partecipazione di tutti i cittadini residenti, singoli o associati, all’attività amministrativa, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini singoli o associati nei modi e con gli strumenti previsti negli articoli seguenti e nel regolamento per la partecipazione.

Art. 39
Le associazioni

1. Il Comune riconosce nell’associazionismo e nel volontariato un’importante risorsa per la comunità.

2. Nel regolamento verranno stabilite modalità per assicurare la partecipazione dei cittadini, tramite le diverse forme associative, anche eventualmente mediante la costituzione di consulte.

Art. 40
Le consulte

1. Il Consiglio Comunale determina nel regolamento per la partecipazione:

a) i settori di attività e di interesse per i quali ritiene di istituire una consulta;

b) le modalità di funzionamento delle consulte, gli obiettivi, gli obblighi e i diritti dei partecipanti;

c) le modalità per chiedere audizioni e indirizzare comunicazioni, interrogazioni, istanze, petizioni, proposte di deliberazione al Sindaco, alla Giunta, alla commissione consiliare e al Consiglio Comunale sui problemi attinenti l’attività amministrativa e rientranti nelle materie di loro interesse;

d) i tempi e le forme con cui gli organi devono rispondere.

Art. 41
Istanze

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare agli organi comunali, secondo le modalità indicate nel regolamento per la partecipazione: istanze, petizioni e proposte di deliberazione su argomenti attinenti all’attività amministrativa comunale.

Art. 42
I referendum consultivi e propositivi

1. Per consentire l’effettiva partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa è prevista l’indizione e l’attuazione di referendum consultivi e propositivi tra la popolazione comunale, in materia di esclusiva competenza locale. Sono escluse dal referendum le materie concernenti:

a) tributi locali, rette, tariffe;

b) atti del bilancio;

c) provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;

d) provvedimenti concernenti il personale comunale, delle istituzioni o delle aziende speciali;

e) norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l’Ente;

f) per cinque anni le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.

2. L’iniziativa del referendum può essere presa:

a) dal Consiglio comunale con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;

b) da almeno un quindicesimo dei cittadini elettori del Comune.

3. Presso il Consiglio comunale agirà un’apposita commissione, disciplinata dal regolamento, cui viene affidato, prima della raccolta delle firme, il giudizio tecnico sull’ammissibilità dei referendum proposti; procede successivamente alla verifica della regolarità delle firme. Entro trenta giorni, dalla verifica delle firme, la commissione presenta una relazione al Consiglio comunale.

4. Il Consiglio, ove nulla osti, indirà il referendum rimettendo gli atti alla Giunta comunale per la fissazione della data.

5. Il regolamento indica le modalità operative per lo svolgimento del referendum, per l’informazione dei cittadini sul referendum stesso e per la partecipazione dei partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria.

6. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende l’attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che con deliberazione approvata dai due terzi dei consiglieri assegnati, il Consiglio riconosca che sussistono condizioni di particolari necessità e urgenza.

7. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il cinquanta per cento degli aventi diritto.

8. In caso di validità del referendum gli organi competenti del Comune debbono deliberare sull’oggetto del referendum entro un mese dal suo svolgimento.

9. Qualora vengano proposti più referendum questi vengono accorpati in un’unica tornata annuale.

10. I referendum possono essere revocati o sospesi previo parere dell’apposita commissione e con motivata deliberazione del Consiglio comunale quando l’oggetto del loro quesito non abbia più ragione d’essere o sussistano degli impedimenti temporanei.

Art. 43
Il procedimento amministrativo

1. Per assicurare i principi dell’attualità e della trasparenza è assicurata la libera circolazione delle informazioni ed è riconosciuto a tutti i cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune, delle aziende ed istituzioni comunali, dei concessionari di pubblici servizi, secondo quanto previsto dal regolamento della partecipazione.

2. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati o di interessi diffusi, cui possa derivare un pregiudizio, hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo, tranne per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

3. La rappresentanza degli interessi può avvenire ad opera dei soggetti singoli o associati, dotati o meno di personalità giuridica.

4. Il regolamento assicura la visione degli atti agli interessati, la partecipazione degli stessi al procedimento, le comunicazioni agli interessati, termini certi entro cui il procedimento deve essere ultimato.

CAPO II
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 44
Il difensore civico

1. Per il miglioramento dell’azione amministrativa dell’Ente e della sua efficacia può essere istituito il difensore civico, il quale svolge, oltre le attività previste per legge, un ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini, oltre le attività previste per legge.

2. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale con la maggioranza prevista per l’approvazione dello Statuto.

3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione professionale ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;

b) i Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle Comunità montane e delle Unità sanitarie locali;

c) gli amministratori ed i dipendenti di Enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di Enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale;

d) chi ha ascendenti o discendenti o parenti o affini fino al quarto grado di amministratori, segretario generale, Direttore generale, dirigenti o dipendenti del Comune oltre la cat. D.

4. Il difensore civico resta in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto ed è immediatamente rieleggibile.

5. Prima del suo insediamento presta giuramento di fronte al Sindaco di osservare le leggi dello Stato e di adempiere alle sue funzioni al solo scopo del pubblico bene.

6. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle cause indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di almeno un quinto dei Consiglieri comunali. Può essere revocato d’ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri d’ufficio.

7. Il difensore civico che, nell’esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l’obbligo di farne rapporto all’autorità giudiziaria.

TITOLO VI
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 45
I regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservate dalla legge generale sugli Enti locali la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, secondo la disciplina prevista dal regolamento della partecipazione.

4. I regolamenti del Comune vigenti restano in vigore, in quanto compatibili con le norme statutarie, fino all’approvazione dei nuovi regolamenti, che deve avvenire entro 180 giorni dal momento dell’entrata in vigore dello Statuto, secondo i principi dello stesso.

5. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno dopo la ripubblicazione degli stessi all’Albo Pretorio per 15 giorni successivamente alla esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 46
Norme transitorie e finali

1. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Comunale promuove una seduta straordinaria del Consiglio stesso per la verifica della sua attuazione, predisponendo adeguate forme di consultazione di associazioni, organizzazione ed Enti ed assicurando la massima informazione dei cittadini sul procedimento di verifica e sulle sue conclusioni.

2. Le eventuali modificazioni dello Statuto a seguito della verifica di cui al comma precedente, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dalla legge per l’approvazione dello Statuto.

Art. 47
Revisione dello Statuto

1. Le norme contenute nel presente Statuto si intendono abrogate con l’entrata in vigore di leggi che enuncino espressamente principi inderogabili, che rendano le norme stesse con essi incompatibili.

2. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L’effetto abrogativo dello Statuto decorre dall’entrata in vigore del nuovo.

Note all’art. 28 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali - art. 53 “1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente. 2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione ai sensi dell’art. 59. 3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario. 4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte.”