Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09

Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

 

Comune di Castino (Cuneo)

Statuto comunale

INDICE

Titolo I - Principi Fondamentali

Art. 1 - Criteri ispiratori dello Statuto

Art 2 - Denominazione e natura giuridica

Art. 3 - Territorio e sede comunale

Art. 4 - Stemma e gonfalone

Titolo II - Ordinamento dell’Ente

Art. 5 - Finalità e compiti

Art. 6 - Programmazione e forme di cooperazione

Art. 7 - Albo pretorio

Art. 8 - Organi

Art. 9 - Il Consiglio Comunale

Art. 10 - Competenze e attribuzioni

Art. 11 - Convocazioni

Art. 12 - Sessioni

Art. 13 - Commissione

Art. 14 - Attribuzioni delle commissioni

Art. 15 - Consiglieri Comunali

Art. 16 - Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 17 - Gruppi consiliari

Art. 18 - La Giunta Comunale

Art. 19 - Funzionamento della Giunta

Art. 20 - Sindaco

Art. 21 - Attribuzioni di amministrazione

Art. 22 - Attribuzioni di vigilanza

Art. 23 - Attribuzioni di organizzazione

Art. 24 - Vicesindaco

Art. 25 - Mozioni di sfiducia

Art. 26 - Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

TITOLO III ORDINAMENTO UFFICI

Art. 27 - Il Segretario Comunale

Art. 28 - Attribuzioni gestionali

Art. 29 - Attribuzioni consultive

Art. 30 - Attribuzioni di sovrintendenza -

 Direzione - Coordinamento

Art. 31 - Attribuzioni di legalità e garanzia

Art. 32 - Principi strutturali ed organizzativi

Art. 33 - Struttura

Art. 34 - Personale

Art. 35 - Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 36 - Regolamento degli uffici e dei servizi

Art. 37 - Direttore Generale

Art. 38 - Responsabili degli uffici e servizi

Art. 39 - Incarichi esterni

Art. 40 - Forme di gestione dei servizi

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE

Art. 41 - Forme collaborative

Art. 42 - Collaborazione con la Comunità Montana

Art. 43 - Convenzioni

Art. 44 - Accordi di programma

Art. 45 - Gemellaggi e scambi

Art. 46 - Partecipazione popolare

Art. 47 - Associazionismo e volontariato

Art. 48 - Diritti delle associazioni

Art. 49 - Contributi alle associazioni

Art. 50 - Volontariato

Art. 51 - Consultazioni

Art. 52 - Petizioni

Art. 53 - Proposte

Art. 54 - Referendum

Art. 55 - Accesso agli atti

Art. 56 - Diritto di informazione

Art. 57 - Istanze

Art. 58 - Difensore civico

Art. 59 - Decadenza

Art. 60 - Funzioni

Art. 61 - Facoltà e prerogative

Art. 62 - Relazione annuale

Art. 63 - Indennità di funzione

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA’

Art. 64 - Principi e criteri

Art. 65 - Controllo economico

Art. 66 - Revisore dei conti

Art. 67 - Tesoreria

TITOLO VI - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 68 - Statuto

Art. 69 - Regolamenti

Art. 70 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Art. 71 - Ordinanze

Art. 72 - Norme transitorie e finali

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Criteri ispiratori dello Statuto

1. Lo Statuto s’ispira, quale termine di riferimento, alla tradizione storico-politica delle autonomie locali, tenendo conto delle peculiarità culturali e della specificità geografica, sociale ed economica del Comune.

Art. 2
Denominazione e natura giuridica

1. Il Comune di Castino, Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l’organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività, alle quali provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

Art. 3
Territorio e sede comunale

Il territorio del Comune di Castino si estende per 15,52 Kmq, confina con i Comuni di: Cortemilia-Perletto-Vesime-Mango-Rocchetta Belbo-Borgomale-Trezzo Tinella-Bosia.

La sede comunale è ubicata in Via Gino Negro n° 24.

Art. 4
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo s’identifica con il nome di Castino.

2. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso, concessi con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 ottobre 1987.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, qualora sia necessario ufficializzare la partecipazione del Comune, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

4. L’uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietati.

TITOLO II
ORDINAMENTO DELL’ENTE

CAPO I

Art. 5
Finalità e compiti

1. Il Comune rappresenta l’intera popolazione del suo territorio, ne cura gli interessi nel rispetto delle caratteristiche culturali, della storia e delle tradizioni, tutela i soggetti più deboli e favorisce il superamento degli squilibri economici e sociali.

2. Promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e favorisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all’attività amministrativa.

3. Nell’ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con gli altri Enti pubblici locali, attiva tutte le funzioni amministrative nell’ambito dei servizi sociali, dell’assetto e dell’utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico, con particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse umane, materiali e ambientali presenti nel territorio.

4. Il Comune valorizza la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, riconoscendo e favorendo la funzione dell’associazionismo volontario e di tutte e le manifestazioni di impegno civile.

5. Favorisce la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, storiche e culturali del proprio territorio e la salvaguardia dell’ambiente da ogni forma di inquinamento, sottolineando i valori ambientali nel miglioramento della qualità della vita.

6. L’attività politico amministrativa s’ispira ai principi costituzionali della parità di diritti e doveri dei cittadini e rispetta l’identità socio culturale, etnica, politica, religiosa dei singoli e dei gruppi, evitando differenziazioni a seconda del sesso e promuovendo le pari opportunità tra donna e uomo.

7. L’attività gestionale dell’Ente rispetta il principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa.

Art. 6
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo degli strumenti di programmazione della pubblicità e della trasparenza.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può avvalersi della collaborazione e la cooperazione di altri Enti pubblici e, principalmente della Comunità Montana di cui fa parte.

Art. 7
Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio” per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti,

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integrità e la facilità di lettura.

3. Il segretario comunale, cura l’affissione degli atti di cui al comma n° 1, avvalendosi di un’impiegato comunale e ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

CAPO II
ORGANI ELETTIVI

Art. 8
Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, Sindaco e la Giunta Comunale; le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge o dal presente statuto.

2. Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune, esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le Leggi dello Stato.

4. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell’azione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

Sono organi amministrativi, poiché emanano provvedimenti in cui si sostanzia la volontà del Comune all’esterno, il Segretario Comunale, il Direttore Generale ove nominato, i Responsabili dei servizi.

Art. 9
Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. La presidenza del Consiglio viene attribuita al Sindaco.

L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio sono regolati dalla Legge.

L’attività ed il funzionamento del Consiglio vengono disciplinati da apposito regolamento adottato ai sensi dell’art. n. 11 della Legge n. 265/1999.

Art. 10
Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla Legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alla norma ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalle Leggi.

Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare.

3. Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.

4. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

5. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

Art. 11
Convocazioni

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento.

Art. 12
Sessioni

1. Ai fini del presente Statuto le sedute consiliari si distinguono in: sessioni ordinarie, straordinarie ed urgenti - di prime, di seconda convocazione - pubbliche e segrete.

2. Sessioni ordinarie - sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all’ordine del giorno i seguenti argomenti: l’approvazione delle linee programmatiche del mandato, bilancio preventivo, riequilibrio di gestione, rendiconto di gestione, PRGC.

3. Sessioni straordinarie - sono straordinarie le riunioni per motivi diversi da quelli sopra elencati.

Art. 13
Commissione

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio.

2. Le commissioni saranno composte dai consiglieri, con criterio proporzionale alla rappresentanza consiliare.

3. Il funzionamento, la composizione, la durata, i poteri, l’oggetto delle commissioni verranno disciplinati con regolamento consiliare.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta queste lo richiedano.

Art. 14
Attribuzioni delle commissioni

1. Il compito principale delle commissioni permanenti è l’esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio, al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell’organo stesso.

2. Il Consiglio comunale può istituire commissioni temporanee o speciali al fine di esperire indagini conoscitive su particolari argomenti individuati dal Consiglio stesso con previsione di scioglimento automatico delle stesse alla presentazione della relazione conclusiva.

3. All’atto della loro istituzione il Consiglio ne definisce i tempi di operatività, gli ambiti e gli obiettivi.

4. Alle commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Art. 15
Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri rappresentano l’intera comunità alla quale essi rispondono. Lo status giuridico è regolato dalla Legge.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, a parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione consiliare. In proposito il Sindaco dovrà comunicare l’avvio del procedimento per la declaratoria di decadenza ai sensi dell’art. n. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Consigliere potrà far valere eventuali cause di giustificazione delle assenze e fornire documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione, termine non inferiore a 20 giorni dalla data del ricevimento. Scaduto tale termine il Consiglio esamina e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Sindaco. Sono immediatamente efficaci con la registrazione al protocollo. Il Sindaco convoca entro 10 giorni il Consiglio per la surroga.

Art. 16
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazioni.

2. I Consiglieri hanno diritto:

- di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende, istituzioni od enti dipendenti, tutte le notizie le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato;

- a visionare tutti gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente previsti dalla Legge;

- ad ottenere dal Sindaco un’adeguata informazione sulle questioni sottoposte all’esame dell’organo consiliare, anche attraverso la Conferenza dei Capigruppo;

3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 17
Gruppi consiliari

I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale unitamente all’indicazione del nome del Capogruppo.

L’attività ed il funzionamento dei gruppi consiliari sono disciplinati dal regolamento del Consiglio.

Qualora non venga esercitata tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi vengono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

I Consiglieri possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, a condizione che il gruppo risulti composto da almeno due membri.

Viene istituita la Conferenza dei capigruppo, a cui disciplina e funzionamento ed attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 18
La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è organo di impulso e gestione amministrativa, collabora col Sindaco nel governo della comunità, improntando la propria azione ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. Le competenze della giunta sono disciplinate dalla Legge.

3. La Giunta compie gli atti che non siano riservati al Consiglio o non rientrino nelle attribuzioni del Sindaco, del segretario Comunale, del Direttore Generale e dei responsabili dei Servizi.

4. Viene attribuita alla Giunta la competenza per l’affidamento di incarichi

professionali aventi carattere fiduciario e discrezionale e la decisione in ordine alla costituzione in giudizio quale attore o convenuto. In tali ipotesi spetta alla Giunta l’assunzione del relativo impegno di spesa.

5. Il Vicesindaco e gli Assessori sono nominati e revocati dal Sindaco con le modalità previste dalla Legge.

La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di quattro Assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

Gli Assessori sono scelti di norma tra i Consiglieri, possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere e di competenza ed esperienza tecnica, amministrativa, professionale. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire alla discussione senza diritto di voto.

Art. 19
Funzionamento della Giunta

Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni della Giunta sono assunte di regola con votazione palese; vengono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti le persone qualora venga esercitata una facoltà discrezionale dell’attività svolta.

La verbalizzazione degli atti e delle sedute della Giunta è curata dal Segretario Comunale.

Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute qualora versi in situazioni di incompatibilità; in tal caso viene sostituito in via temporanea dal membro più giovane di età, nominato dal Sindaco.

I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

Art. 20
Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza di sovraintendenza e di amministrazione. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell’attività degli Assessori e delle strutture gestionali - esecutive.

3. La Legge disciplina le modalità per l’elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di Legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

5. Il Sindaco adotta i poteri di propria competenza nelle forme del decreto, ove non siano previste forme speciali.

Art. 21
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell’Ente;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività politico-amministrativa del Comune;

c) coordina l’attività dei singoli Assessori,

d) può sospendere l’adozione di atti specifici concernenti l’attività amministrativa di singoli Assessori per sottoporli all’esame della Giunta;

e) impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti;

f) ha facoltà di delega;

g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge, sentita la Giunta Comunale;

h) convoca i comizi per i referendum consultivi;

i) adotta ordinanze ordinarie;

j) Il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

m) Nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell’apposito Albo;

n) Conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale;

o) emette provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza, espropri, che la Legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune avvalendosi del caso del Segretario Comunale;

p) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sentita la Giunta;

q) presiede la Giunta comunale;

r) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili;

s) adotta provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla Legge e dal Regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario comunale;

t) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali sentiti la Giunta e/o le istanze di partecipazione,

u) decide in ordine a controversie di competenza funzionali che sorgessero tra gli organi gestionali dell’Ente.

Autorizza ad introdurre o a resistere ad una azione giudiziaria qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello.

Nomina i componenti delle Commissioni d’appalto, quelle per l’appalto concorso ed i membri delle Commissioni di concorso nel rispetto di quanto previsto nel comma n° 3, lettera a) e b) dell’art. n° 51 della Legge 142/90 e avvalendosi di norma, delle professionalità presenti nella struttura dell’Ente.

Art. 22
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, o del direttore generale, se nominato, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diretti del Comune;

d) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;

e) collabora con il Revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, Aziende speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 23
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale, sentita la Giunta e lo presiede ai sensi del Regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle Leggi;

c) propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della Giunta e la presiede;

d) ha poteri di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;

e) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori al Segretario comunale;

f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;

Delle deleghe di cui alle lettere d) ed e) deve essere fatta comunicazione al Consiglio Comunale ed agli organi previsti dalla Legge.

Art. 24
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l’Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l’esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento;

2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l’ordine di anzianità, dato dall’età;

3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla Legge, inoltre verranno pubblicate all’Albo Pretorio e in appositi spazi a ciò destinati.

Art. 25
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle Leggi vigenti.

Art. 26
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

TITOLO III
ORDINAMENTO UFFICI

CAPO I

Art. 27
Il Segretario Comunale

1) Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2) Il sevizio di segreteria può essere gestito in forma associata con altri Comuni in forma di convenzione ai sensi della Legge n° 142/90 e secondo le disposizioni dell’ordinamento professionale.

3) Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario sono stabiliti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva.

4) Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza a tutti gli organi ed uffici dell’Ente, formulando pareri e valutazioni di ordine tecnico-giuridico.

Art. 28
Attribuzioni gestionali

1. Al Segretario comunale compete l’adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportino attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, o al Direttore generale, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:

a) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi qualora non attribuiti al Direttore generale;

b) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta;

c) presidenza delle Commissioni di concorso con l’assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l’osservanza dei criteri e principi procedimentali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell’Ente;

d) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

e) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni,

f) verifica dell’efficacia e dell’efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposti;

g) liquidazione dei compensi e dell’indennità al personale, ove siano già predeterminati per Legge o per Regolamento;

h) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali d’incasso.

Art. 29
Attribuzioni consultive

1. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a Commissioni di studio e di lavoro interne all’Ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri e agli Uffici.

Art. 30
Attribuzioni di sovrintendenza -
Direzione - Coordinamento

1. Qualora non attribuiti al Direttore generale il Segretario comunale esercita funzioni d’impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l’osservanza delle norme vigenti e del Regolamento.

3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l’osservanza delle modalità previste negli accordi in materia, sentito il Sindaco e la Giunta comunale.

4. Esercita il potere sostitutivo nei casi accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l’osservanza delle norme regolamentari.

Art. 31
Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle Commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla Legge.

2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggetta al controllo eventuale del Difensore civico.

3. Presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4. Riceve l’atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del Messo comunale, l’avvenuta pubblicazione all’Albo e l’esecutività di provvedimenti ed atti dell’Ente.

6. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l’Ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente.

CAPO II
UFFICI

Art. 32
Principi strutturali ed organizzativi

1. L’amministrazione del Comune si attua mediamente un’attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art. 33
Struttura

1. L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell’Ente secondo le norme del Regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 34
Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strutture, la formazione, l qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell’Ente che danno esecuzione alle Leggi ed allo Statuto.

Art. 35
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale e ai responsabili degli uffici e di servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 36
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce l norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

CAPO III

Art. 37
Direttore Generale

Il Sindaco può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dalla Legge e dai criteri previsti dal regolamento di organizzazione.

Il Sindaco può nominare quale Direttore Generale il Segretario Comunale con apposito decreto.

Compiti e funzioni del direttore generale sono disciplinati dalla Legge e dal regolamento di organizzazione.

Art. 38
Responsabili degli uffici e servizi

1. I responsabili degli uffici e servizi sono individuati nell’ambito della dotazione organica e nominati dal Sindaco con apposito decreto.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario o dal Direttore se nominato e secondo le direttive impartite dal Sindaco.

3. I responsabili, nell’ambito delle competenze loro attribuite, provvedono alla gestione dell’Ente e attuano gli indirizzi per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo adottando provvedimenti a rilevanza esterna quali:

-adozione determinazione a contrattare

-stipula dei contratti in rappresentanza dell’Ente

-approvazione ruoli tributi

-adozione dei procedimenti di appalto di opere e servizi

-adozione procedimenti concorsuali

-adozione degli atti di gestione finanziaria, compresa l’assunzione degli impegni di spesa

-rilascio di autorizzazioni e concessioni.

4. L’attività dei responsabili dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le direttive per il loro espletamento.

5. I responsabili degli uffici e servizi possono delegare le proprie funzioni al personale sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti a loro assegnati.

Art. 39
Incarichi esterni

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con le modalità ed i limiti previsti dalla Legge e dal Regolamento di organizzazione ha facoltà di:

- prevedere l’assunzione al di fuori della dotazione organica di personale di alta specializzazione, qualora tra i dipendenti dell’Ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. Il regolamento di organizzazione può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

3. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetto estranei all’amministrazione devono stabilire la durata, non superiore a quella del programma e i criteri per la determinazione del trattamento economico.

CAPO IV
SERVIZI

Art. 40
Forme di gestione dei servizi

L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopo di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di Legge.

La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge e dal presente Statuto.

Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di istituti, l’affidamento in appalto od in concessione, nonché tra la forma singola o associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.

Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
E FORME COLLABORATIVE

Art. 41
Forme collaborative

Il Comune promuove la gestione in forma associata di uffici e servizi sul territorio attraverso la collaborazione con altri Comuni e con Enti pubblici, in particolare modo con la Comunità Montana.

Art. 42
Collaborazione con la Comunità Montana

L’esercizio associato di funzioni e servizi con la Comunità Montana viene disciplinato dagli artt. n° 28 e n° 29 della Legge n° 142/90 nel testo vigente e dalla Legge regionale 7 Luglio 1999 n° 16.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l’esercizio di funzioni del Comune.

Il Comune in caso di delega si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

Art. 43
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o loro Enti strumentali.

2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla Legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 44
Accordi di programma

1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi, programmi previsti in Leggi speciali o settoriali, che necessitano dell’attivazione di un procedimento per il coordinamento e l’integrazione dell’attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L’accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere forme per l’attivazione dell’eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

a) coordinare le azioni e determinare tempi e modalità, necessari alla realizzazione dell’accordo;

b) individuare attraverso il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento, le relative regolazioni dei rapporti tra gli Enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco promuove, definisce e stipula l’accordo con l’osservanza delle altre formalità previste dalla Legge e nel rispetto delle funzioni attribuitegli dallo Statuto.

Art. 45
 Gemellaggi e scambi

1. Il Comune, al fine di valorizzare iniziative di tipo culturale, turistico e commerciale di interesse collettivo, assunte in proprio o da soggetti privati costituiti in associazione, promuove e valorizza gemellaggi con altri Enti locali nazionali ed esteri.

2. Il Comune promuove inoltre scambi culturali con altri Enti, in particolare a favore di gruppi giovanili, scuole ed associazioni.

3. La realizzazione delle iniziative di gemellaggio e di scambio è soggetta a deliberazione del Consiglio comunale, contenente, oltre alla definizione degli scopi e delle modalità anche la copertura finanziaria degli oneri spettanti dall’Ente.

4. A tale scopo, in sede di bilancio previsionale, viene istituito un apposito capitolo di spesa.

CAPO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 46
Partecipazione popolare

Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’Ente al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

La partecipazione ai procedimenti amministrativi di competenza del Comune viene disciplinata dalla Legge n° 241/90 e dal vigente regolamento comunale sul procedimento.

Art. 47
Associazionismo e volontariato

Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni rilevanza sovracomunale.

Alla scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

Art. 48
Diritti delle associazioni

1. Ciascun’associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell’Ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all’Ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono esser inferiori a 60 giorni.

Art. 49
Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi o di godimento in natura, strutture, beni o servizi dell’Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

3. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito albo regionale, l’erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

4. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall’Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che n’evidenzi l’impiego.

Art. 50
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell’Ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l’aspetto infortunistico.

Art. 51
Consultazioni

L’amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.

Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 52
Petizioni

Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.

La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 90 giorni, la assegna all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.

Se la petizione è sottoscritta da almeno 50 persone l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio Comunale, da convocarsi entro 90 giorni.

Art. 53
Proposte

Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 50 avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri dell’organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 60 giorni dal ricevimento.

L’organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 54
Referendum

Un numero di elettori residenti non inferiore al 40% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e

di tariffe, di attività amministrative vincolate da Leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) statuto comunale;

b) regolamento del Consiglio Comunale;

c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma n° 2.

Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 55
Accesso agli atti

Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’Amministrazione comunale e dei soggetti, pubblici e privati, che gestiscono sevizi pubblici.

Le modalità dell’accesso sono disciplinate dalla Legge n° 241/90 e dal vigente Regolamento comunale sull’accesso.

Art. 56
Diritto di informazione

Tutti gli atti dell’amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell’atrio del Palazzo Comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.

L’affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l’avvenuta pubblicazione.

Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.

Le ordinanze, i conferimenti di contributi ad enti ed associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

Art. 57
Istanze

Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall’interrogazione.

Art. 58
Difensore civico

A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’Amministrazione Comunale può essere istituito l’ufficio del Difensore Civico.

Le modalità di svolgimento di funzione del Difensore Civico sono stabilite da Regolamento.

Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni o con la Comunità Montana, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali assegnati.

Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all’amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio e equivalenti.

Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore.

Non può essere nominato Difensore Civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali , i membri dei consorzi tra i Comuni e delle Comunità Montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;

c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti istituiti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’amministrazione comunale;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il segretario comunale;

f) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’amministrazione comunale;

g) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.

Art. 59
Decadenza

Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l’amministrazione comunale.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell’incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.

Art. 60
Funzioni

Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l’osservanza del presente Statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la Legge, lo Statuto o il Regolamento.

Il Difensore Civico deve provvedere affinchè la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinchè la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di Legge.

Il Difensore Civico deve inoltre vigilare affinchè a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

Il Difensore Civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all’art. n° 17, comma n° 38 della Legge 15 maggio 1997 n° 127 secondo le modalità previste dall’art. n° 17, comma n° 39, dell’ultima Legge citata.

Art. 61
Facoltà e prerogative

L’ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell’Amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

Il Difensore Civico nell’esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell’Amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio.

Il Difensore Civico riferisce entro 30 giorni l’esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l’intervento e segnala agli organi comunali o alla Magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

Il Difensore Civico può altresì invitare l’organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

E’ facoltà del Difensore Civico, quale garante dell’imparzialità e del buon andamento delle attività della p.a. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

Art. 62
Relazione annuale

Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all’attività svolta nell’anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

Il Difensore Civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell’attività amministrativa e l’efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l’imparzialità delle decisioni.

La relazione deve essere affissa all’albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio Comunale.

Tutte le volte che ne ravvisa l’opportunità, il Difensore Civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinchè siano discussi nel Consiglio Comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

Art. 63
Indennità di funzione

Al Difensore Civico è corrisposta un’indennità il cui importo è determinato dal Consiglio Comunale.

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA’

Art. 64
Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinchè siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune.

2. L’attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell’Ente. E’ facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Art. 65
Controllo economico

I responsabili degli uffici e dei servizi possono eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e gli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

Art. 66
Revisore dei conti

Il Consiglio Comunale elegge, il Revisore dei Conti, secondo i criteri stabiliti dalla Legge.

Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Al Revisore dei Conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici dei servizi di cui all’Art. n° 20 del dlgs 3 febbraio 1993 n° 29.

Art. 67
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a) La riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini d’incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) La riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’Ente;

c) Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) Il pagamento anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate d’ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla Legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla Legge, dal Regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

TITOLO VI
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 68
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E’ ammessa l’iniziativa da parte di almeno 100 cittadini per proporre modificazioni dello Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte d’iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data d’esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.

Art. 69
Regolamenti

1. Il Comune emana Regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla Legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla Legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle Leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni

regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrenza-competenza nelle materie stesse.

4. L’iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall’art. n° 82 del presente Statuto.

5. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’Albo Pretorio: dopo l’adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione d’adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono essere in ogni modo sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

7. I Regolamenti possono essere sottoposti a referendum consultivo nei limiti e secondo la norma prescritta dal precedente art. 68.

Art. 70
Adeguamento delle fonti normative comunali
a Leggi sopravvenute

Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella Legge 8 giugno 1990, n° 142, ed in altre Leggi e nello Statuto stesso, le norme sopravvenute che incidono sullo Statuto entrano in vigore immediatamente.

Art. 71
Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario comunale può emanare, nell’ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di Legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio. Durante tale periodo , devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.

4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell’art. n° 38 della

Legge 8 giugno 1990, n° 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso d’assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l’ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al presente comma terzo.

Art. 72
Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di Legge. Da tale data cessa l’applicazione delle norme transitorie.

2. Il Consiglio approva entro un anno i Regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all’adozione dei suddetti Regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che siano compatibili con la Legge e lo Statuto.