Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09

Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

 

Comune di Castagneto Po (Torino )

Statuto comunale

Indice

* TITOLO I

* ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 Principi fondamentali

Art. 2 Finalità

Art. 3 Territorio e sede comunale

Art. 4 Stemma e gonfalone

Art. 5 Albo Pretorio

Art. 6 Programmazione e forme di cooperazione

* TITOLO I

* ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO 1 - Organi e loro attribuzioni

Art. 7 Organi

Art. 8 Deliberazioni degli organi collegiali

Art. 9 Consiglio comunale

Art. 10 Linee programmatiche di mandato

Art. 11 Commissioni

Art. 12 Consiglieri

Art. 13 Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 14 Gruppi consiliari

Art. 15 Sindaco

Art. 16 Attribuzioni di Amministrazione

Art. 17 Attribuzioni di vigilanza

Art. 18 Attribuzioni di organizzazione

Art. 19 Vicesindaco - Assessori

Art. 20 Mozioni di sfiducia

Art. 21 Dimissioni del Sindaco

Art. 22 Giunta comunale

Art. 23 Composizione

Art. 24 Nomina

Art. 25 Funzionamento della Giunta

Art. 26 Competenze

* TITOLO II

* ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO 1 - Partecipazione e decentramento

Art. 27 Partecipazione popolare

CAPO 2 - Associazionismo e volontariato

Art. 28 Valorizzazione delle forme associative ed organi di partecipazione

CAPO 3 - Modalità di partecipazione

Art. 29 Consultazioni

Art. 30 Petizioni

Art. 31 Istanze e proposte

Art. 32 Referendum

Art. 33 Accesso agli atti

Art. 34 Difensore civico

* TITOLO IV

* ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

CAPO 1 - Azione amministrativa

Art. 35 Principi e criteri informatori dell’azione amministrativa

Art. 36 Organizzazione dell’azione amministrativa

Art. 37 Servizi pubblici comunali

Art. 38 Forme di gestione dei servizi pubblici

* TITOLO V

* UFFICI E PERSONALE

CAPO 1 - Uffici

Art. 39 Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 40 Regolamento degli uffici e dei servizi

CAPO 2 - Il segretario comunale

Art. 41 Segretario comunale

Art. 42 Vicesegretario comunale

* TITOLO VI

* PATRIMONIO FINANZA E CONTABILITA’

CAPO 1 - Patrimonio e contabilità

Art. 43 Demanio e patrimonio

Art. 44 Ordinamento finanziario e contabile

Art. 45 Revisione economico - finanziaria

* TITOLO VII

* DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 Entrata in vigore dello Statuto

Art. 47 Revisione dello Statuto

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
Principi fondamentali

1. Il Comune di Castagneto Po:

a) è Ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;

b) è Ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà;

c) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri Enti locali;

d) realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l’autogoverno della comunità;

e) imposta la sua attività e la sua organizzazione a criteri di democrazia, economicità efficacia, trasparenza e pubblicità.

2. Il presente Statuto, nell’ambito del riconoscimento costituzionale delle autonomie locali viene liberamente formato dal Consiglio comunale e costituisce fonte normativa primaria in applicazione delle leggi di principio emanate in riferimento all’art. 128 della Costituzione.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo ed il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.

2. Il Comune, inoltre, ispira la propria azione alle seguenti finalità:

a) dare pieno diritto all’effettiva partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Castagneto Po; a tal fine sostiene e valorizza l’apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;

c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio e sostegno delle iniziative connesse;

d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell’iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno della cura e dell’educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale per tutti, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

g) rispetto e tutela delle libertà etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;

h) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;

i) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi;

j) promozione di rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali anche di altre nazioni che si possono esprimere anche attraverso forme di gemellaggio.

3. Il Comune infine:

- concorre a garantire la tutela al diritto alla salute e dei diritti degli ammalati attraverso idonei interventi che lo rendono effettivo sul territorio e nei luoghi di lavoro;

- garantisce il diritto dei disabili alla fruizione delle strutture urbane e territoriali;

- garantisce i diritti di anziani e minori a concorrere all’attuazione delle iniziative mirate a salvaguardare la qualità della vita;

- attua tutte le misure necessarie per migliorare la qualità del tessuto urbano;

- ripudia la guerra e promuove i valori della pace e della solidarietà tra i popoli come sancito dalla Costituzione;

- favorisce la conoscenza della lingua piemontese ai sensi della legge regionale n. 26/1990.

Art. 3
Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per kmq. 11.55 confinante con i Comuni di: Casalborgone, Chivasso, San Sebastiano Po, San Raffaele e Rivalba.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo.

3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, Il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

4. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 4
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome “Comune di Castagneto Po” e con lo stemma concesso con D.P.C.M. 10 maggio 1956.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M. in data 10 maggio 1956.

3. L’uso e la riproduzione non autorizzata di tali simboli sono vietati.

4. Il regolamento disciplina le modalità di esibizione del gonfalone.

Art. 5
Albo Pretorio

1. L’attività del Comune è improntata al rispetto del principio della più ampia trasparenza ed effettiva conoscenza dei propri atti.

2. Nella sede comunale è previsto un apposito spazio destinato ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, provvedimenti, avvisi e quant’altro sia soggetto a forma di pubblicità in forza di Leggi, Statuto e Regolamenti.

3. L’affissione degli atti è assolta dal Segretario, avvalendosi degli uffici.

Art. 6
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, culturali e religiose operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune di Castagneto Po si avvale anche di apposite convenzioni stipulate con altri enti locali.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO 1
Organi e loro attribuzioni

Art. 7
Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell’Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita, inoltre, le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nell’amministrazione del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 8
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone fisiche e giuridiche, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persone o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2. L’istruttoria e la documentazione della proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, seconda le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario comunale non partecipa alla seduta quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario comunale.

Art. 9
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Sindaco. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vicesindaco ed ove anche questo sia assente od impedito, dagli altri Assessori, secondo l’ordine dato dall’età. In assenza del Sindaco e dei componenti della Giunta, la presidenza viene assunta dal Consigliere comunale più anziano per età.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale, nonché le competenze, sono stabiliti dalla legge.

3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzione conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzione e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare.

5. Il Consiglio comunale conforma l’adozione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta amministrazione.

6. L’attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria, straordinaria e d’urgenza, con le modalità previste nel regolamento del Consiglio comunale.

7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

8. In sede di approvazione del bilancio di previsione, vengono annualmente definite le risorse finanziarie destinate a favorire l’attività del Consiglio comunale.

Art. 10
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio comunale, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. E facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturale e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 11
Commissioni

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.

2. In caso di costituzione di commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita alle opposizioni.

3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinati con apposito regolamento.

4. La deliberazione di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 12
Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni, la decadenza e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

Art. 13
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio comunale.

3. I Consiglieri comunale hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalla aziende, istituzioni, od enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, secondo le modalità previste nel regolamento del Consiglio comunale.

5. I Consiglieri comunali che non intervengono alle adunanze per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che, comunque, non può essere inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 14
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale.

Art. 15
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è organo responsabile dell’Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici e servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull’attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Art. 16
Attribuzioni di Amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale del Comune; può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori; è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune; compie gli atti che la Legge, il presente Statuto ed i regolamenti gli attribuiscono ed, in particolare:

a) dirige e coordina l’attività politica ed amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 6 della legge n. 142/1990, e s.m.i.;

d) coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione, ove disciplinati in materia, e sentite le categorie interessate, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano;

e) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;

f) nomina gli Assessori comunali fra i quali il Vicesindaco;

g) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

h) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale;

i) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili, nonché la qualifica di messo notificatore ad uno o più dipendenti;

j) conferisce deleghe agli Assessori comunali in particolari settori;

k) conferisce incarichi specifici ai consiglieri comunali.

Art. 17
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, tramite i rappresentanti legali delle stesse.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 18
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 19
Vicesindaco - Assessori

1. Il Vicesindaco, nominato dal Sindaco, è l’Assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza od impedimento di quest’ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe, rilasciate agli Assessori, deve essere comunicato al Consiglio comunale.

Art. 20
Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 21
Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 22
Giunta comunale

1. La Giunta è l’organo politico esecutivo del comune con funzioni anche d’impulso nei confronti del Consiglio Comunale e dei dirigenti dell’ente; collabora col Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della democraticità, imparzialità, trasparenza ed efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune, nel quadro degli indirizzi ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo sulla base dei programmi espressi dal Consiglio comunale, definendo l’attuazione degli obiettivi e dei programmi stessi ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta, all’atto dell’approvazione del rendiconto di gestione, riferisce al Consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 23
Composizione

1. La Giunta è composta dal sindaco e da un numero compreso tra due e quattro Assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. Gli Assessori sono scelti tra i Consiglieri.

3. Il numero degli Assessori è fissato dal Sindaco.

Art. 24
Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla loro nomina.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli Assessori revocati o dimissionari. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno di proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 25
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli Assessori nonché stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti tre componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, con votazione palese, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 26
Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al direttore, se nominato, o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso e dei responsabili dei servizi.

3. Vengono attribuite, altresì, alla competenza della Giunta, in applicazione dell’art. 4, comma 2, della legge 142/1990 e s.m.i.:

a) l’autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di giudizio e le nomine legali relative;

b) in caso di mancata nomina ovvero assenza del direttore generale, l’approvazione dei verbali di gara e di concorso, proclamandone gli aggiudicatari e, rispettivamente, i candidati dichiarati idonei;

c) l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

d) la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone, nel rispetto dello specifico regolamento comunale e ad eccezione delle prestazioni dovute per legge a scopo assistenziale, le quali sono erogate dagli uffici amministrativi comunali;

e) la fissazione della data di convocazione dei comizi per i referendum e la costituzione dell’ufficio comunale per le operazioni referendarie, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

f) il conferimento di incarichi progettuali ed altri incarichi professionali di natura fiduciaria e discrezionale, salvo il caso in cui la scelta dell’incaricato debba per legge seguire un procedimento concorsuale e quindi la competenza all’individuazione ed al conferimento spetta al Responsabile del servizio interessato.

g) la nomina dei membri della Commissione per i concorsi pubblici su proposta del Responsabile del servizio e/o del Segretario comunale;

h) l’approvazione degli accordi di contrattazione decentrata.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI
DEI CITTADINI

CAPO 1
Partecipazione e decentramento

Art. 27
Partecipazione popolare

1. Viene garantita e promossa la partecipazione dei cittadini all’attività del Comune, per assicurare la corretta gestione, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, sono privilegiate le forme associative, cooperative e le organizzazioni di volontariato, incentivando l’accesso alle strutture ed ai servizi del Comune.

3. Ai cittadini sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. Il Comune può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere delle categorie produttive e delle rappresentanze sindacali.

CAPO 2
Associazionismo e volontariato

Art. 28
Valorizzazione delle forme associative
ed organi di partecipazione

1. L’Amministrazione comunale favorisce e promuove l’attività di interesse pubblico delle associazioni, dei comitati o degli enti operanti sul proprio territorio. In particolare sono valorizzate:

a) le associazioni e gli enti caritativi, assistenziali ed educativi a carattere volontario, di natura laica o religiosa, cui può venire affidata la gestione di funzioni comunali in sintonia con le loro finalità;

b) le associazioni sportive, ricreative e culturali, cui può, di preferenza, essere affidata la gestione di impianti e servizi o la realizzazione di progetti ed iniziative di interesse comunale;

c) i consorzi agricoli e le altre associazioni volte alla tutela ed al miglioramento del patrimonio agricolo e zootecnico;

d) le associazioni ed i gruppi di cittadini che si attivano spontaneamente per la tutela ambientale, la protezione civile;

e) le parrocchie e le altre comunità religiose locali, sia quali rappresentanti di interessi spirituali e di elementi di promozione umana, sia quali custodi degli edifici di culto e delle tradizioni religiose;

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti soggetti alla vita amministrativa del Comune, attraverso apporti consultivi agli organi comunali, l’accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3. L’Amministrazione comunale interviene con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o altri vantaggi economici a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al comma 1, in base ad appositi regolamenti. A tali organismi è data possibilità di utilizzare le strutture ed i servizi del Comune, a titolo di contributo promozionale non finanziario, anche in relazione a specifiche attività.

CAPO 3
Modalità di partecipazione

Art. 29
Consultazioni

1. Nelle materie di esclusiva competenza locale che l’Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, vengono avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

2. Le consultazioni, avviate dall’Amministrazione comunale, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, dell’interlocuzione attraverso questionari, del coinvolgimento nei lavori delle commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo. Le iniziative dovranno essere precedute dalla più ampia pubblicità.

3. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, singoli od associati, formano oggetto di attenzione da parte dell’Amministrazione, la quale dà, comunque, riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti.

4. Le consultazioni non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali.

Art. 30
Petizioni

1. Chiunque, in forma personale od associata, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi agli organi dell’Amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta, in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’Amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco che ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.

4. Il contenuto della decisione del soggetto competente, unitamente al testo della petizione, sono pubblicati mediante affissione negli appositi spazi, in modo tale da permetterne la conoscenza.

Art. 31
Istanze e proposte

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e proposte al Consiglio ed alla Giunta comunale relativamente a problemi di rilevanza cittadina.

2. Il Consiglio comunale o la Giunta, entro trenta giorni dal ricevimento, con apposita deliberazione, prenderà atto del ricevimento dell’istanza o proposta, assumendo eventuali determinazioni consequenziali.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno dal 35% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, con firme autenticate secondo la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

4. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo dell’istanza o della proposta, sono pubblicizzati mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

Art. 32
Referendum

1. Un numero di elettori residenti, non inferiore ad un terzo degli iscritti nelle liste elettorali, può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono, inoltre, escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) Statuto comunale;

b) regolamento del Consiglio comunale;

c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

d) espropriazioni per pubblica utilità.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di svolgimento di un referendum.

6. Le sottoscrizioni referendarie devono essere autenticate nelle forme di legge.

7. Il referendum non è valido se non abbia partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.

9. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

10. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali.

Art. 33
Accesso agli atti

1. Ai cittadini singoli od associati è garantita la libertà di accesso agli atti del Comune e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, ovvero l’intervento nei procedimenti amministrativi, secondo le modalità definite dal regolamento ed in osservanza dei principi stabiliti in materia dalle leggi dello Stato.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento disciplina, inoltre, i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta le norme di organizzazione per il rilascio di copie.

4. Nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, è riservato un apposito spazio destinato all’Albo Pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo Statuto ed i regolamenti prescrivono.

5. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.

6. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi spettanti al Comune. In caso di soccombenza, le spese processuali sono a carico dell’elettore, salvo che il Comune non aderisca al ricorso, costituendosi.

Art. 34
Difensore civico

1. A garanzia dell’imparzialità, del buon andamento della pubblica amministrazione ed al fine del controllo sulle deliberazioni, può essere istituito l’ufficio del difensore civico.

2. Il difensore civico può essere scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni, o con la Provincia di Torino.

3. Nel caso di istituzione, Il Regolamento disciplinerà le modalità di nomina, elezione, decadenza, revoca e surrogazione, le procedure di intervento del difensore civico, nonché l’indennità di funzione.

TITOLO IV
ATTIVITA AMMINISTRATIVA’

CAPO 1
Azione amministrativa

Art. 35
Principi e criteri informatori
dell’azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria azione amministrativa a principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento, di trasparenza e di imparzialità.

2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è fondata sull’autonomia, sulla funzionalità e sull’economicità di gestione, secondo i criteri di professionalità e di responsabilità, con separazione fra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi di governo ed i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti al Direttore Generale, se nominato, al Segretario Comunale ed ai dipendenti nominati responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 36
Organizzazione dell’azione amministrativa

1. L’amministrazione del Comune si attua mediante un’attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per progetti, per obiettivi e per programmi;

b) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale;

2. Nell’organizzazione della propria attività il Comune può avvalersi di strumenti operativi ed informatici ad alto contenuto tecnologico. In tali ambiti possono attivarsi forme di documentazione a supporto magnetico o di altro genere, in sostituzione della documentazione cartacea.

3. Il Comune riconosce valore ai documenti trasmessi con mezzi telematici di comunicazione.

4. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto e favorisce le forme di cooperazione con altri enti locali.

Art. 37
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 38
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare l’istituzione e la gestione dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia;

b) in concessione a terzi;

c) a mezzo di azienda speciale;

d) a mezzo di istituzione;

e) a mezzo di società per azioni od a responsabilità limitata;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge;

2. Il Comune può partecipare - istituire società di capitali pubblici o pubblici-privati per la gestione di servizi che la legge non riservi in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può, altresì, dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali, avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti della aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali, costituite o partecipate dal Comune.

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE

CAPO 1
Uffici

Art. 39
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina, con appositi atti, la documentazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta, e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, se nominato, ed ai responsabili degli uffici e dei servizi, tenuto anche presente i principi costituzionali della imparzialità, trasparenza, efficienza, buon andamento e semplificazione dell’azione amministrativa.

2. Il Comune, ai sensi dell’art. 51, comma 1, della legge 142/1990 e s.m.i., provvede alla determinazione della propria dotazione organica nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura, anche utilizzando le innovative forme di flessibilità del rapporto di lavoro.

4. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni nonché l’economicità.

Art. 40
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l’organizzazione de il funzionamento degli uffici ed , in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore, se nominato, e gli organi politici.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire, in piena autonomia, ai sensi dell’art. 128 della Costituzione della Repubblica Italiana , obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore, se nominato, ed ai funzionari responsabili spettano, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’organizzazione del Comune si articola in uffici che sono aggregati, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, cioè le aree, come disposto dall’apposito regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

5. Il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, tre l’altro, le modalità di nomina e le funzioni del direttore generale, dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché, nel rispetto dell’art. 25, comma 3, lettera F) del presente Statuto, gli incarichi di lata specializzazione, gli incarichi di consulenza e le collaborazioni esterne.

CAPO 2
Il Segretario comunale

Art. 41
Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell’ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale svolgi compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

5. Il Segretario sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività.

6. Svolge le funzioni previste dalla legge, dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dagli altri regolamenti, nonché tutti i compiti e le funzioni conferitegli dal Sindaco.

Art. 42
Vicesegretario comunale

1. Il Sindaco può assegnare le funzioni di Vicesegretario comunale, individuandolo in uno dei funzionari apicali del Comune che siano in possesso del titolo di studio “laurea”.

TITOLO VI
PATRIMONIO FINANZA E CONTABILITA

CAPO 1
Patrimonio e contabilità

Art. 43
Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 44
Ordinamento finanziario e contabile

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto dall’art. 108 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 45
Revisione economico - finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 43, disciplinerà, altresì, che l’organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46
Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all’albo pretorio, fatta salva la procedura prevista dall’art. 4 della Legge 142/1990 e S.M.I..

Art. 47
Revisione dello Statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge 142/1990 e s.m.i..

2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.