Bollettino Ufficiale n. 09 del 28 / 02 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 19 febbraio 2001, n. 6 - 2258

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Carignano (TO). Variante al Piano Regolatore Generale vigente, di adeguamento al P.T.O. del Po. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Carignano (TO), di adeguamento al P.T.O. del Po, adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 70 in data 11.10.1996, n. 35 in data 15.3.1997, n. 18 in data 31.3.2000 e n. 30 in data 15.5.2000, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati della variante, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell’allegato documento “A” in data 21.1.2001, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione relativa alla variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Carignano, di adeguamento al P.T.O. del Po, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazione consiliare n. 70 in data 11.10.1996, rettificata con deliberazione consiliare n. 35 in data 15.3.1997, entrambe esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Relazione

- Elab. - Integrazione alle Norme tecniche di Attuazione

- Tav. 2V - Ambiti di pianificazione territoriale, in scala 1:10.000

- Tav. 3V/1 - Viabilità e azzonamento. Stralcio della Tav.3. Garavella, in scala 1:2.000

- Tav. 3V/2 - Viabilità e azzonamento. Stralcio della Tav.3. Torre Valsorda, in scala 1:2.000

- Tav. 4V - Viabilità e azzonamento. Stralcio della Tav.4a 4b. Gorra, Ceretto, Campagnino, in scala 1:2.000

- Tav. 4Vbis - Viabilità e azzonamento. Tetti Faule, in scala 1:1.500

- Elab. - Controdeduzioni alle osservazioni e proposte sul progetto preliminare

- Elab. All. G - Approfondimento dell’indagine idrogeologica a corredo della variante di P.R.G. in adeguamento al PTO del PO

- deliberazione consiliare n. 18 in data 31.3.2000, rettificata con deliberazione consiliare n. 30 in data 15.5.2000, entrambe esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Controdeduzioni alle osservazioni della Regione Piemonte al progetto di variante al PRGC in adeguamento al PTO del PO

- Tav. 2V - Ambiti di pianificazione territoriale, in scala 1:10.000

- Tav. 3bis V/2 - Schema di assetto ambientale: viabilità, parcheggi e verde di arredo dell’area Ic (Torre Valsorda), in scala 1:2.000.

(omissis)

Allegato

Elenco modifiche introdotte “ex officio” ai sensi dell’11º comma dell’art. 15 della L.R. 56/77, per le motivazioni espresse nella relazione d’esame in data 21.1.2001.

Norme tecniche di attuazione

Art. 16 - Aree di completamento  RC

- punto 5.6 (pag. 5): la dizione incompleta riportata in parentesi deve essere così riproposta: “(U5. 7 di P.T.O.)”.

- si intende aggiunto al termine dell’articolo il seguente comma: “Per le aree ricadenti nel P. di A. si richiama le norme di cui all’art. 35 - Prescrizioni di pianificazione territoriale - lettera f).”.

Art. 18 - Aree destinate ad impianti produttivi e commerciali di completamente IC

- 17º comma. Aggiungere dopo “____ di accessibilità” (SA)." La seguente frase “e percorso storico accertato” con una fascia di rispetto inedificabile di m. 50 dal ciglio al di fuori del centro edificato." ai sensi dell’art. 3.7.4 comma 2 delle N.T.A. del P.T.O..

- 18º comma: sostituire “In particolare all’esterno” con la seguente precisazione: “In particolare all’interno di tale area per una profondità di almeno 20 metri”;

- stralciare “all’uopo individuata nella Tav. 3 bis/V2".

- dopo “____ alla formazione di scarpate prative adeguatamente cespugliate” si intende aggiunto “e alberate”.

- dopo “____ il contenuto della tav. 3bis V/2" stralciare la seguente frase ”ivi compresa la fascia di raccordo ambientale".

- al termine dell’articolo si intende aggiunta la seguente prescrizione: “Nell’area IC di Torre Valsorda dovrà essere redatto un piano direttore generale della viabilità, con natura e contenuto di Piano Tecnico delle OOPP e coerente con le indicazioni dello ”schema progettuale" sopra citato, al quale dovranno adeguarsi i singoli progetti al fine di garantire un coordinamento dell’armatura infrastrutturale ed una coerente dismissione delle aree pubbliche e di raccordo ambientale";

- si intende aggiunta inoltre la seguente prescrizione: “In sede attuativa dovranno essere condotte le indagini ai sensi del D.M 11.3.1988, al fine di una verifica delle modalità realizzative delle opere edilizie, ed estese ad ambiti per i quali risultino necessari interventi infrastrutturali indispensabili per la messa in sicurezza dei siti.”.

Art. 23 - Aree per la viabilità

- sostituire l’ultimo comma “Per i percorsi ____ omissis ____ agricola e turistica” con il seguente “In merito ai percorsi di fruizione, storici ed ecologici, indipendentemente da quanto riportato nella tav. 2V di controdeduzioni si dovranno rispettare le indicazioni delle tavole e della normativa del P.T.O., anche riguardo alla definizione dimensionale delle relative fasce di rispetto. Per i percorsi storici e di fruizione la fascia di rispetto, ai sensi dell’art. 3.7.4 commi 2 e 3 delle N.T.A. del P.T.O. del Po, é fissata in 50 m.

In merito ai percorsi sopracitati ma previsti dal P. di A., pur in assenza di una loro specifica individuazione sulla tavola 2V di controdeduzioni, si dovranno rispettare le indicazioni delle tav. 6, 7, 8 e della normativa all’art. 3.7.4. commi 2 e 3 del P. di A.".

- Al termine dell’articolo aggiungere la seguente precisazione: “Anche se non riportato graficamente sulle tavole di piano deve intendersi operante il percorso storico accertato individuato dal P.T.O. lungo il tracciato della statale n. 20 e della S.P. per Lombriasco.

In conformità con quanto previsto dall’art. 3.7.4, commi 2 e 3 delle N. di A. del P.T.O./Po, al di fuori del Centro edificato, le aree comprese nella fascia di rispetto di 50 m. dei percorsi storici devono essere considerate inedificabili. Il vincolo di inedificabilità é operante sul lato del percorso dove insiste l’ambito di operatività diretta del P.T.O.".

Art. 28 - Corsi d’acqua, ambiti protetti e fasce di rispetto

- 11º comma: aggiungere dopo “____ a fogliame non caduco.” la seguente precisazione:

“L’ammissione delle recinzioni e delle siepi sopra descritte sono subordinate alle prescrizioni dell’art. 3.3, comma 2 delle N. di A. del P.T.O. del Po”.

- 11º comma: dopo la frase “e parte all’esterno del Piano d’area” aggiungere la seguente precisazione: “Per quanto riguarda i corridoi ecologici interni al P. di A. cfr art. 34 - Prescrizioni di pianificazione territoriale - lettera f)”.

- 16º comma: stralciare le parole “la prima, cioè”.

- al 21º comma, dopo le parole “disposizioni:” il testo dell’articolo viene integralmente sostituito dalle seguenti prescrizioni:

- per i territori interessati dalle fasce A e/o B che ricadono all’interno del “centro edificato” si applicano i disposti del PRG vigente, previa valutazione, da condursi d’intesa con l’Autorità di Bacino, volta a verificare che tali disposti siano compatibili con le condizioni di rischio e provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare le condizioni di rischio accertate.

In assenza di tale valutazione ed intesa con l’autorità di Bacino - nelle more dell’adeguamento del PRG al PSFF - si applicano le prescrizioni di cui all’art. 6, comma 2, lettere a) e b); art. 7, comma 2; art. 15, art. 16, comma 1-2-3-4-5-6 del PSFF, a meno di eventuali prescrizioni più restrittive dettate dal P. di A..

- per i territori interessati dalle fasce A e/o B che ricadono all’esterno del “centro edificato”, nelle more dell’adeguamento del PRG al PSFF - si applicano le prescrizioni immediatamente vincolanti di cui all’art. 4 comma 3 del PSFF a meno di eventuali prescrizioni più restrittive dettate dal P. di A, con la specificazione che, per le Società che svolgono attività di carattere sportivo e ricreativo di interesse pubblico, sono realizzabili, nel rispetto delle prescrizioni del PSF, gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.

In sede di adeguamento del PRG al PSFF, per le Società sportive suddette potrà essere verificata ai sensi dell’art. 15 delle N. di A. del PSFF, la possibilità di realizzare ampliamenti secondo i parametri di cui dell’art. 29, comma 1, lettera f) delle N. di A. del PRG, così come modificati dal presente provvedimento, conformemente alle prescrizioni dell’art. 15 del PSFF e le disposizioni di cui alla Deliberazione del 11.5.99 dell’Autorità di Bacino del fiume Po “Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B.”.

In sede di adeguamento del PRG alle previsioni del PSFF dovranno inoltre essere rispettati gli indirizzi di cui al 6º comma dell’art. 16 delle N. di A.  del PSFF, nei termini previsti all’art. 4, comma 3 delle norme medesime. In particolare, ai sensi dell’art. 15, comma 1 delle N. di A. del PSFF, gli interventi ed i relativi studi idraulici sono sottoposti all’autorità idraulica competente ai fini dell’espressione del parere di compatibilità rispetto al Piano di Bacino o ai suoi stralci.

- Per i territori interessati dalla fascia “C” potranno essere realizzati gli interventi previsti dalla normativa del PRG vigente, con le limitazioni e le cautele di cui al successivo comma.

Gli interventi comportanti aumento del carico insediativo sono subordinati alla verifica delle condizioni di rischio e della compatibilità idrogeologica da condurre in coerenza con le metodologie ed i contenuti di cui alla Circolare 7/LAP/96, per la redazione della “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e della idoneità alla utilizzazione urbanistica”. Le indagini dovranno interessare le aree oggetto di intervento ed essere estese ad ambiti territoriali morfologicamente significativi.

Art. 29 - Insediamenti esistenti in contrasto con le caratteristiche ed i vincoli di area

- Al comma 1, lett. f), secondo capoverso: dopo le parole “indici e parametri:”, le prescrizioni da “- superficie copribile ____” a “____ due piani fuori terra” sono sostituite con le seguenti:

“- Superficie copribile ”Sc) da impianti e strutture coperte: max 10% della Superficie fondiaria (Sf);

- Superficie lorda di pavimento utile (SP): max 25% della SP esistente alla data di adozione delle presenti norme, da utilizzare per i soli locali d’uso prolungato, indipendentemente da una aggiuntiva ed eventuale quantità di SP per attrezzature, disimpegni, corridoi e simili a servizio degli impianti sportivi nella misura max del 5% della superficie occupata da questi ultimi;

- Superficie utilizzabile con impianti sportivi scoperti: max 45% della Superficie fondiaria (Sf);

Parcheggi privati min. 15% di Sf (1)

Verde privato piantumato min. 20% di Sf (1)

Altezza massima dei fabbricati m. 7,50 e 2 piani ft. (1)

(1) NB La prescrizione non si applica nei confronti dell’impianto pubblico Polisportivo Comunale “Garavella”.

Gli impianti e le strutture coperte non specificatamente destinate all’attività sportiva debbono essere realizzati con manufatti tipologicamente assimilabili alle “baracche fluviali tradizionali”, mentre per la realizzazione degli impianti sportivi si possono utilizzare materiali e introdurre strutture tipologicamente moderne (ivi comprese le recinzioni che dovranno essere a giorno) nonché sistemi di illuminazione purchè, sia gli uni che gli altri, risultino in sintonia con l’ambiente fluviale circostante.

Per le attività ricadenti nelle fasce fluviali A e/o B - nelle more di adeguamento del P.R.G. al P.S.F.F. “le prescrizioni di cui al punto precedente costituiscono norme di indirizzo e dovranno essere verificate in sede di adeguamento, del P.R.G.C. al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, eventualmente in applicazione dell’art. 15 del P.S.F.E.”.

- Al comma 1 lett. g) aggiungere alla fine dell’ultimo comma la seguente frase: “Al termine delle attività di estrazione esistenti valgono le Norme delle zone A.1 di P.T.O. del Po”.

Art. 31 (articolo non modificato nella variante in oggetto)

- in riferimento alle modifiche “ex officio” introdotte in sede di approvazione della Variante n. 2, stralciare l’ultimo comma.

Art. 35 - Prescrizioni di pianificazione territoriale

- integrare l’articolo con le seguenti specificazioni:

“Tutti gli elementi grafici e normativi dettati dal P.T.O. del Po, anche qualora non riportati in cartografia, si intendono integralmente recepiti”.

“Per tutti gli ambiti territoriali individuati dal P.T.O. del Po e dal P. di A., nel rilascio dei singoli provvedimenti autorizzativi si dovranno rispettare le indicazioni di cui all’art. 2.8 delle Norme di Attuazione di tali strumenti relativamente agli usi, alle attività ammesse e alle rispettiva modalità di intervento.”.