Bollettino Ufficiale n. 09 del 28 / 02 / 2001
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Codice 22.4
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 artt. 6, 15, 7 e 8 - Autorizzazione per le
emissioni in atmosfera provenienti da impianti nuovi, da modificare o da
trasferire. Schede dal n. 476/1 al n. 476/8
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- Di autorizzare, ai sensi degli artt. 6, 15 e 7 del D.P.R. n. 203/1988,
fatto salvo ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto
dalla normativa vigente, le emissioni in atmosfera derivanti dallattività
degli Enti o Imprese di cui allallegato A;
- di vincolare lautorizzazione al rispetto dei limiti di emissione e delle
prescrizioni aggiuntive indicate nellallegato B (schede dal n. 476/1 al
n. 476/8);
- di stabilire quale termine per la messa a regime degli impianti quello
riportato nellallegato B (schede dal n. 476/1 al n. 476/8);
- di indicare, per i controlli da effettuarsi a cura dellEnte o Impresa,
la periodicità e le modalità riportate nellallegato B (schede dal n. 476/1
al n. 476/8);
- di riservarsi di modificare la presente autorizzazione secondo quanto
disposto dal D.P.R. n. 203/1988;
- di fare salvi specifici e motivati interventi da parte dellAutorità
Sanitaria ai sensi dellart. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio
1934, n. 1265.
Gli Enti o Imprese di cui allAllegato A dovranno presentare apposita domanda
di autorizzazione ai sensi dellart. 15 del D.P.R. n. 203/1988 e ottenere
la preventiva autorizzazione qualora intendano effettuare:
a) la modifica sostanziale dellimpianto che comporti variazioni qualitative
e/o quantitative delle emissioni inquinanti;
b) il trasferimento dellimpianto in altra località.
Gli Enti o Imprese di cui allallegato A dovranno richiedere volturazione
della presente autorizzazione in caso di variazione di ragione sociale.
Gli Enti o Imprese di cui allallegato A dovranno comunicare alla Regione,
alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale o subprovinciale
dellARPA competenti per territorio la cessazione dellattività degli impianti
autorizzati e la data prevista per leventuale smantellamento degli stessi.
Gli Enti o Imprese di cui allallegato A, autorizzati con la presente determinazione
a trasferire gli impianti da altra località dovranno inviare alla Regione,
alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale o subprovinciale
dellARPA competenti per territorio relativamente alla precedente sede
di impianto:
- richiesta di chiusura della pratica ex D.P.R. n. 203/1988 nel caso in
cui il trasferimento autorizzato attenga a tutti gli impianti installati
nella precedente sede;
- nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga solo a parte degli
impianti installati nella precedente sede, elaborati tecnici aggiornati
relativi agli impianti rimasti nella stessa.
Ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60, le attività di vigilanza
e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni
autorizzatorie sono svolte dai Dipartimenti provinciali o subprovinciali
dellAgenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) competenti per
territorio;
Gli allegati A e B (schede dal n. 476/1 al n. 476/8) sono da considerarsi
parte integrante della presente determinazione.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte
entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, che avviene mediante
ritiro di copia del presente provvedimento presso gli uffici del Settore
Risanamento Acustico ed Atmosferico.
Il Dirigente responsabile
D.D. 5 dicembre 2000, n. 729
Carla Contardi