Bollettino Ufficiale n. 09 del 28 / 02 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2001, n. 60-2189
Individuazione dei criteri, disciplina e svolgimento delle Conferenze Programmatiche
per lespressione del parere regionale sul progetto del Piano per lAssetto
Idrogeologico adottato dallAutorità di Bacino con Deliberazione n.1/99
dell11 maggio 1999
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
a) di approvare lallegato 1 Procedura di approvazione del Piano stralcio
per lassetto idrogeologico (PAI) che si articola nei sub allegati 1, 2,
3, 4, in premessa descritti, che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente atto deliberativo;
b) di definire:
- gli ambiti territoriali per i quali sono articolate le Conferenze Programmatiche,
ai sensi del comma 3, art. 1-bis, Decreto Legge 12 ottobre 2000, n. 279,
convertito nella Legge 11 dicembre 2000, n. 365, come da allegato n. 4;
- la disciplina per lo svolgimento e il termine di completamento delle
Conferenze Programmatiche di cui ai commi 3 e 4, art. 1-bis, Decreto Legge
12 ottobre 2000, n. 279, convertito nella Legge 11 dicembre 2000, n. 365,
come da allegato n. 4;
- di individuare nei Dirigenti regionali, indicati nellallegato 4, i Responsabili
del Procedimento, quali rappresentanti dellAmministrazione regionale nelle
Conferenze programmatiche. I Dirigenti regionali responsabili di Settore
con funzione di supporto tecnico al Responsabile del procedimento (indicati
nellallegato 4) potranno individuare i funzionari referenti per ogni Conferenza
(che sono indicativamente elencati nello stesso allegato);
c) di fornire alle Direzioni regionali interessate, i seguenti indirizzi
e criteri per giungere alle determinazioni delle Conferenze Programmatiche:
- individuazione di quei Piani Regolatori approvati con D.G.R., già redatti
sulla base di analisi geomorfologiche condotte secondo i disposti della
Circolare PGR 7/LAP/96, laddove non si sia modificato il quadro del dissesto;
condivisione del quadro urbanistico nelle Conferenze Programmatiche;
- modifica della normativa, attraverso lintroduzione di una norma transitoria,
al fine di prevedere un tempo congruo affinché i Comuni possano procedere
alla verifica di compatibilità con i dissesti ed i rischi esistenti sul
proprio territorio ed alle eventuali conseguenti varianti urbanistiche:
entro tale termine, le aree interessate dai dissesti, di cui allallegato
4 al Titolo I delle Norme di attuazione del PAI, non sono sottoposte a
misure di salvaguardia;
- trasmissione allAutorità di bacino di tutte le verifiche di compatibilità,
via via completate: tali analisi contribuiranno ad aggiornare e ad integrare
il quadro dei dissesti;
- integrazione del PAI con le perimetrazioni derivanti dal Piano Straordinario
redatto ed approvato ai sensi della legge 267/98, che saranno cartografate
alla scala 1:25000 con la sigla RME/267/99;
- perimetrazione di nuove aree a rischio molto elevato, secondo i criteri
della legge 267/98, che saranno cartografate alla scala 1:25000 con la
sigla RME/267/01, derivanti dallindividuazione di porzioni di aree alluvionate
dai recenti eventi o aree già individuate dal PAI e confermate quali aree
a rischio molto elevato;
- modifica della normativa (con la proposta di introduzione dellarticolo
9 bis), al fine di associare le aree di cui ai punti precedenti alle norme
duso dei suoli prescritte nellapparato normativo del Piano Straordinario
267;
d) di individuare le Comunità Montane tra gli enti chiamati a partecipare
alle Conferenze Programmatiche, oltre a quelli individuati dalla legge
365/00, allart. 1 bis, comma 3.
(omissis)