Bollettino Ufficiale n. 09 del 28 / 02 / 2001
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Comunicato della Direzione Regionale Opere Pubbliche
Articolo 7 bis della legge n. 365/2000 (Ulteriori misure urgenti per gli
interventi di superamento dellemergenza nelle regioni del nord Italia
interessate dagli eventi alluvionali del novembre 1994)
Larticolo 7 bis della legge 11 dicembre 2000, n. 365 (conversione in legge,
con modificazioni, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 recante interventi
urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia
di protezione civile, nonché a favore della Regione Calabria danneggiate
dalle calamità idrogeologiche di settembre e ottobre 2000) detta, tra laltro,
ulteriori misure urgenti per gli interventi di superamento dellemergenza
nelle regioni del nord Italia interessate dagli eventi alluvionali del
novembre 1994.
Il comma 7 dellarticolo citato prevede, in particolare, che nei casi di
immobili destinati ad uso di civile abitazione e interessati da eventi
calamitosi avvenuti in conseguenza dellalluvione del novembre 1994, la
Regione Piemonte può concedere contributi ai proprietari al fine di consentire
la ricostruzione in altro sito o lacquisto di abitazioni sostitutive,
autorizzando a tale scopo la spesa massima di lire 2 miliardi, da reperire
utilizzando le eventuali somme residue di cui allarticolo 1, comma 4 del
d.l. n. 691/1994 presenti sui capitoli del bilancio 2000 dei comuni interessati
e le economie derivanti dai ribassi dasta relativi allesecuzione degli
interventi infrastrutturali di cui allarticolo 2 del d.l. n. 646/1994.
Si tratta, come è chiaro, di una forma di provvidenza finalizzata alla
definizione di particolari casi derivanti da situazioni di dissesto grave
che risultano dal verificarsi di eventi calamitosi succedutisi in conseguenza
dellalluvione del novembre 1994.
Al fine di poter accedere al contributo in parola è pertanto condizione
imprenscindibile che la necessità di ricostruire in altro sito (o, in alternativa,
di acquistare abitazioni sostitutive) sia indirettamente riconducibile
agli eventi del novembre 1994; la situazione che legittima la richiesta
di contributo, inoltre, deve aver già trovato riscontro in atti e documenti
tecnici ed amministrativi, portati a conoscenza della Regione Piemonte.
I Comuni interessati da tali situazioni dovranno comunicare entro il 31
marzo 2001 alla Regione Piemonte le eventuali disponibilità sui capitoli
del bilancio 2000 di somme residue di cui allarticolo 1, comma 4 del d.l.
n. 691/1994, per le quali verrà poi richiesto il versamento allentrata
del bilancio regionale.
Contemporaneamente alla suddetta comunicazione, i Comuni interessati dovranno
presentare le richieste di contributo prodotte dai proprietari degli immobili
da ricostruire, corredate da idonea documentazione tecnica al fine di consentire
le opportune valutazioni tecnico-economiche e i successivi supplementi
di istruttoria.
Le comunicazioni dovranno essere inviate alla Regione Piemonte, Direzione
Opere pubbliche, C.so Bolzano 44 - Torino.
Il Direttore
Beniamino Napoli