Bollettino Ufficiale n. 09 del 28 / 02 / 2001

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Comunicato della Direzione Regionale Opere Pubbliche

Articolo 7 bis della legge n. 365/2000 (Ulteriori misure urgenti per gli interventi di superamento dell’emergenza nelle regioni del nord Italia interessate dagli eventi alluvionali del novembre 1994)

L’articolo 7 bis della legge 11 dicembre 2000, n. 365 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore della Regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre e ottobre 2000) detta, tra l’altro, ulteriori misure urgenti per gli interventi di superamento dell’emergenza nelle regioni del nord Italia interessate dagli eventi alluvionali del novembre 1994.

Il comma 7 dell’articolo citato prevede, in particolare, che nei casi di immobili destinati ad uso di civile abitazione e interessati da eventi calamitosi avvenuti in conseguenza dell’alluvione del novembre 1994, la Regione Piemonte può concedere contributi ai proprietari al fine di consentire la ricostruzione in altro sito o l’acquisto di abitazioni sostitutive, autorizzando a tale scopo la spesa massima di lire 2 miliardi, da reperire utilizzando le eventuali somme residue di cui all’articolo 1, comma 4 del d.l. n. 691/1994 presenti sui capitoli del bilancio 2000 dei comuni interessati e le economie derivanti dai ribassi d’asta relativi all’esecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all’articolo 2 del d.l. n. 646/1994.

Si tratta, come è chiaro, di una forma di provvidenza finalizzata alla definizione di particolari casi derivanti da situazioni di dissesto grave che risultano dal verificarsi di eventi calamitosi succedutisi in conseguenza dell’alluvione del novembre 1994.

Al fine di poter accedere al contributo in parola è pertanto condizione imprenscindibile che la necessità di ricostruire in altro sito (o, in alternativa, di acquistare abitazioni sostitutive) sia indirettamente riconducibile agli eventi del novembre 1994; la situazione che legittima la richiesta di contributo, inoltre, deve aver già trovato riscontro in atti e documenti tecnici ed amministrativi, portati a conoscenza della Regione Piemonte.

I Comuni interessati da tali situazioni dovranno comunicare entro il 31 marzo 2001 alla Regione Piemonte le eventuali disponibilità sui capitoli del bilancio 2000 di somme residue di cui all’articolo 1, comma 4 del d.l. n. 691/1994, per le quali verrà poi richiesto il versamento all’entrata del bilancio regionale.

Contemporaneamente alla suddetta comunicazione, i Comuni interessati dovranno presentare le richieste di contributo prodotte dai proprietari degli immobili da ricostruire, corredate da idonea documentazione tecnica al fine di consentire le opportune valutazioni tecnico-economiche e i successivi supplementi di istruttoria.

Le comunicazioni dovranno essere inviate alla Regione Piemonte, Direzione Opere pubbliche, C.so Bolzano 44 - Torino.

Il Direttore
Beniamino Napoli