Bollettino Ufficiale n. 09 del 28 / 02 / 2001
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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 febbraio 2001, n. 2/R.
Regolamento regionale dellattività di tassidermia e di imbalsamazione
e della detenzione e possesso di preparazioni tassidermiche e di trofei.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999, n. 1;
Visto larticolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
Visto larticolo 34 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 42-2122 del 29 gennaio
2001;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 54-2246 del 12 febbraio
2001;
Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto
EMANA
il seguente regolamento:
REGOLAMENTO DELLATTIVITÀ DI TASSIDERMIA
Art. 1.
(Oggetto del regolamento)
1. Il presente regolamento ha ad oggetto la disciplina dellattività di
tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso delle preparazioni
tassidermiche e dei trofei, in attuazione dellarticolo 6 della legge 11
febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio), nonché dellarticolo 34 della legge regionale
4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio).
Art. 2.
(Definizione dellattività di tassidermia)
1. Si definisce attività di tassidermia quella volta a conservare, in tutto
od in parte, la pelle o parti del corpo dei vertebrati, preservandone laspetto
esteriore, mediante limpiego di adeguate e specifiche tecniche, per finalità
scientifiche, didattiche, amatoriali.
2. Per imbalsamazione si intende il trattamento atto a conservare il corpo
degli animali, con limpiego di sostanze e di tecniche adeguate, evitandone
la decomposizione e la putrefazione.
3. Ai fini del presente regolamento, i termini tassidermia ed imbalsamazione
sono considerati equipollenti e ad essi viene equiparata lattività volta
alla preparazione e conservazione dei trofei.
Art. 3.
(Requisiti per lesercizio dellattività di tassidermia)
1. Lesercizio in forme professionali dellattività di tassidermia è subordinato
al rilascio di autorizzazione da parte della Provincia competente, previo
accertamento delle necessarie conoscenze teorico-pratiche mediante esame
da parte di apposita Commissione.
2. I tassidermisti autorizzati, che intendono esercitare la loro attività
in forma impreditoriale, debbono altresì essere iscritti al Registro delle
ditte o allAlbo delle imprese artigiane, in conformità alle norme vigenti
in materia. La richiesta di iscrizione devessere presentata entro trenta
giorni dallinizio dellattività.
Art. 4.
(Disposizioni particolari)
1. Viene rilasciata autorizzazione, senza necessità di esame, su richiesta
da presentarsi entro sei mesi dallentrata in vigore del presente regolamento,
a coloro i quali dimostrino di essere iscritti, alla data di entrata in
vigore della l.r. 70/1996, nellAlbo provinciale delle imprese artigiane
con la qualifica di tassidermista, o nel Registro delle ditte con oggetto
inerente allattività di tassidermia.
2. I tassidermisti, che svolgono la loro attività alle dipendenze o per
conto di enti ed istituzioni pubbliche, istituti universitari, musei di
storia o di scienze naturali e simili, anche in forma volontaria sono unicamente
soggetti allobbligo di segnalazione della loro attività alla Provincia,
ai fini della loro iscrizione in apposito elenco.
3. Lesercizio dellattività di tassidermia, svolta in forma amatoriale
da soggetti non cacciatori e senza fini di lucro, è soggetta alla prescritta
autorizzazione, ma non allobbligo di iscrizione al Registro delle ditte
o allAlbo provinciale delle imprese artigiane.
Art. 5.
(Procedure per lautorizzazione. Esame di idoneità)
1. Lautorizzazione è rilasciata dalla Provincia nel cui territorio il
richiedente intenda svolgere esclusivamente o prevalentemente lattività
di tassidermia.
2. Il rilascio dellautorizzazione è subordinato allaccertamento del possesso
di adeguate conoscenze tecniche, compiuto da apposita Commissione desame
nominata dalla Provincia, così composta:
a) un esperto in tecniche di tassidermia, con funzioni di Presidente;
b) un esperto di legislazione venatoria;
c) un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati
omeotermi;
d) un laureato in veterinaria;
e) un perito conciario.
3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario
della Provincia. Il segretario redige i verbali delle adunanze e ne cura
la conservazione.
4. Lesame, articolato in un colloquio ed in prove pratiche, avrà ad oggetto
laccertamento di adeguate conoscenze relativamente alle materie previste
dallarticolo 34, comma 4 della l.r. 70/1996.
5. La Commissione esprime giudizio di idoneità se lesito risulta favorevole
in tutte le materie sopra elencate.
Art. 6.
(Esemplari di cui è consentita la tassidermia
1. Ai sensi dellarticolo 6, comma 2 della l. 157/1992 e dellarticolo
34, commi 8 e 9 della l.r. 70/1996, è consentita la tassidermia e limbalsamazione
esclusivamente delle spoglie, o loro parti, di esemplari appartenenti alle
seguenti categorie:
a) fauna selvatica presente sul territorio italiano oggetto di caccia o
di abbattimento, purchè catturata nel rispetto delle norme venatorie vigenti,
ed ai vertebrati appartenenti alla fauna presente sul territorio italiano
che non siano protetti ai sensi della vigente normativa;
b) fauna esotica o comunque proveniente dallestero, purchè il possesso
della stessa sia accompagnato da documentazione attestante che labbattimento,
limportazione o comunque la detenzione siano conformi alla normativa vigente
in materia e non si tratti di specie protette nei paesi di origine in conformità
ad accordi internazionali cui abbia aderito anche lItalia o di specie
protette ai sensi della normativa comunitaria;
c) fauna domestica;
d) animali di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti conformi
alle disposizioni in materia e regolarmente autorizzati, quando unautorizzazione
sia richiesta, nei limiti in cui ne è consentito labbattimento;
e) animali rinvenuti morti o abbattuti per caso fortuito o forza maggiore,
previa autorizzazione della Provincia competente, secondo le procedure
stabilite dalla l.r. 70/1996.
Art. 7.
(Obblighi di documentazione, registrazione
1. Al momento della richiesta di preparazione tassidermica o di imbalsamazione,
il tassidermista deve compilare un modulo contenente le generalità del
richiedente, la descrizione dellesemplare, il luogo e la data della cattura.
2. I moduli vengono predisposti e distribuiti dalla Provincia competente
a tutti i preparatori autorizzati.
3. Al modulo devono essere allegati in copia i documenti attestanti la
legittimità della detenzione per gli esemplari appartenenti:
a) alla fauna esotica;
b) alla fauna selvatica non oggetto di caccia ai sensi della legislazione
regionale piemontese;
c) alla fauna protetta, legittimamente abbattuta o detenuta (ivi compresi
gli animali morti per cause accidentali o naturali);
d) alla fauna proveniente da allevamento.
4. In questi stessi casi, il tassidermista autorizzato deve trascrivere
i dati della richiesta su apposito registro, vidimato in ogni suo foglio
dal competente ufficio della Provincia.
5. Il tassidermista deve altresì apporre alle relative preparazioni il
contrassegno inamovibile, fornito dalla Provincia competente. Tale contrassegno
dovrà contenere i dati atti ad individuare il tassidermista ed il numero
corrispondente allannotazione sul registro.
6. I moduli delle richieste debbono essere conservati dal tassidermista
fino alla fine dellanno solare successivo a quello della presentazione.
7. Il registro delle preparazioni deve essere tenuto aggiornato e conservato
per cinque anni dallultima registrazione in esso contenuta, unitamente
alle copie dei documenti attestanti la legittimità della detenzione delle
spoglie degli esemplari, nei casi sopra indicati.
8. Il tassidermista è tenuto ad esibire, su richiesta degli agenti esercitanti
la vigilanza venatoria ai sensi dellarticolo 27 della l. 157/1992, la
documentazione di cui ha lobbligo di conservazione.
Art. 8.
(Obblighi di segnalazione)
1. Il tassidermista autorizzato deve segnalare alla Provincia competente
le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque
non cacciabili, ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili
avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio
per la caccia della specie in questione, trasmettendo i moduli delle relative
richieste.
2. Il tassidermista è inoltre tenuto a mettere a disposizione della Provincia
lesemplare di cui non è consentita la preparazione, ove ne abbia la disponibilità,
dandone alla stessa immediata comunicazione.
3. La Provincia competente, previo accertamento che si tratti di spoglie
di esemplari delle suddette categorie, impartisce disposizioni circa la
loro destinazione, e a tal fine può disporre che le stesse siano oggetto
di preparazione tassidermica e destinate a fini didattico-scientifici,
a musei, ad istituti universitari o agli enti di gestione delle aree protette.
4. La Provincia dà comunicazione al servizio certificazioni CITES del Corpo
Forestale dello Stato, ai fini e per le determinazioni di cui allarticolo
4, comma 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi
allapplicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale
delle specie animali e vegetali in via destinzione, firmata a Washington
il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento
(CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione
e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire
pericolo per la salute e lincolumità pubblica) nel caso di esemplari,
loro parti o prodotti derivati, appartenenti a specie animali in via di
estinzione.
Art. 9.
(Disciplina particolare dei musei)
1. Alle istituzioni scientifiche ed universitarie, ai musei di storia e
di scienze naturali, ed agli altri enti e soggetti assimilati, non si applicano
le disposizioni dellarticolo 8 del presente regolamento.
2. In aggiunta alla documentazione e catalogazione prevista dai rispettivi
ordinamenti, i soggetti di cui al precedente comma debbono tenere un registro,
sul quale annotare i dati essenziali delle spoglie preparate, la data di
preparazione, la provenienza dellanimale, il nominativo del soggetto preparatore,
ed al quale allegare la documentazione attestante la legittimità del possesso
o della detenzione.
3. Alle preparazioni destinate ai musei ed alle altre istituzioni sopra
indicate non si estende lobbligo del contrassegno.
Art. 10.
(Vigilanza e controlli)
1. La vigilanza sulla tenuta dei registri e della relativa documentazione
è affidata agli addetti alla vigilanza venatoria ai sensi dellarticolo
27 della l. 157/1992 e dellarticolo 51 della l.r. 70/1996.
2. Gli atti di ispezione, perquisizione, controllo dei locali ove viene
esercitata lattività di tassidermia e delle relative pertinenze, competono
esclusivamente ai soggetti preposti alla vigilanza che rivestano la qualità
di agenti od ufficiali di polizia giudiziaria.
Art. 11.
(Sanzioni)
1. Ai sensi dellarticolo 30 della l. 157/1992, la violazione della disciplina
relativa allattività di imbalsamazione e tassidermia, comporta lapplicazione
delle medesime sanzioni previste per labbattimento degli animali le cui
spoglie sono oggetto del trattamento descritto, sulla base delle diverse
fattispecie incriminatrici delineata al comma 1 dello stesso articolo.
2. Ai sensi dellarticolo 6, comma 2 della l. 157/1992, la violazione dellobbligo
di segnalazione delle richieste di imbalsamazione delle spoglie di specie
protette o comunque non cacciabili o di specie cacciabili avanzate in periodi
diversi da quelli consentiti dal calendario venatorio comporta la revoca
dellautorizzazione.
3. La sanzione della revoca si applica inoltre nei casi di imbalsamazione
di specie particolarmente protette di cui allarticolo 2, comma 1 della
l. 157/1992.
4. Nei casi di imbalsamazione di specie non consentite, diverse da quelle
indicate allarticolo 2 della l. 157/1992, lautorizzazione allesercizio
dellattività tassidermica viene sospesa per un periodo da uno a tre anni;
in caso di recidiva, per un periodo da due a cinque anni; in caso di ulteriore
recidiva, lautorizzazione viene revocata.
5. Per la violazione delle altre disposizioni del presente regolamento
concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, conservazione
di documenti giustificativi, si applica la sanzione della sospensione dellautorizzazione
fino ad un anno, elevabile in caso di recidiva fino a due anni; in caso
di ulteriore recidiva, lautorizzazione viene revocata.
Art. 12.
(Detenzione)
1. La detenzione di spoglie imbalsamate, di preparazioni tassidermiche
e di trofei è consentita negli stessi casi e con gli stessi limiti in cui
ne è consentita la preparazione.
2. I soggetti detentori di spoglie imbalsamate, preparazioni, trofei, già
regolarmente denunciati in base alla previgente normativa, ma privi del
contrassegno inamovibile, debbono fare richiesta dello stesso alla Provincia
competente.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 19 febbraio 2001
Enzo Ghigo
E DI IMBALSAMAZIONE E DELLA DETENZIONE
E
POSSESSO DI PREPARAZIONI
TASSIDERMICHE E DI TROFEI.
e limbalsamazione)
e conservazione)