Bollettino Ufficiale n. 09 del 28 / 02 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 12 febbraio 2001, n. 2-2195

Attivita’ amministrativa connessa alla redazione del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Direttive editoriali

A relazione del Presidente Ghigo:

Premesso che con D.G.R. 31 gennaio 2000, n. 13-29232, la Giunta Regionale provvedeva ad impartire nuove direttive editoriali per la gestione del Bollettino Ufficiale, affermando la centralità del Bollettino nel sistema di pubblicità degli atti della Regione, per agevolare l’effettiva e completa conoscenza dell’attività amministrativa da parte dei cittadini, nel pieno rispetto del principio di trasparenza amministrativa di cui all’art. 8 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51;

considerato che appare opportuno disporre che la diffusione sul sito Internet della Regione Piemonte di atti amministrativi e bandi destinati alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale venga effettuata in coincidenza con la pubblicazione medesima, fatte salve eccezioni motivate da esigenze informative particolari concordate con la Direzione del Bollettino, al fine di evitare ai cittadini interessati eventuali fraintendimenti in riferimento alle date di scadenza o di vigenza delle disposizioni contenute negli atti amministrativi, dal momento che la legislazione vigente alla data di approvazione della presente Deliberazione attribuisce carattere di ufficialità agli atti normativi e amministrativi pubblicati esclusivamente su supporti cartacei, quali la Gazzetta Ufficiale e i Bollettini Ufficiali delle Regioni;

considerato che, per quanto riguarda le condizioni tariffarie, al fine di poter garantire agli abbonati una gamma completa di strumenti informativi, alla luce della rapida diffusione della tecnologia nel settore della comunicazione, si ritiene opportuno permettere, a chiunque sottoscriva un abbonamento al Bollettino Ufficiale in edizione cartacea, l’accesso gratuito all’intero contenuto del Bollettino Ufficiale diffuso in Internet, relativamente alle parti tuttora a pagamento (parti I e II, Atti della Regione e dello Stato; la parte III, concorsi, appalti e annunci legali, è già accessibile gratuitamente alla generalità dei cittadini);

considerato che, in un’ottica di completa collaborazione con gli Enti infraregionali, appare opportuno corrispondere ai Comuni che lo richiedano, e che abbiano istituito un Ufficio “Informalavoro” e/o “Informagiovani”, un abbonamento in omaggio destinato a tali uffici, in aggiunta all’abbonamento in omaggio già previsto per ciascun Comune del Piemonte, al fine di agevolare per quanto di competenza tali uffici nell’adempimento delle loro funzioni istituzionali a beneficio dei cittadini;

considerato che, in analogia a quanto disposto per le pubblicazioni in parte III di atti amministrativi riguardanti gli eventi alluvionali del novembre 1994, si ritiene opportuno disporre che la pubblicazione nella parte III del Bollettino di atti amministrativi riguardanti gli eventi alluvionali dell’ottobre 2000 sia esentata dalla corresponsione della tariffa vigente;

considerato che, eccettuato quanto disposto dalla presente Deliberazione, si intendono confermate, anche per l’anno 2001, le condizioni di abbonamento e vendita del Bollettino Ufficiale previste dalla Deliberazione di Giunta Regionale 31 gennaio 2000, n. 13-29232, anche con riferimento all’elenco delle categorie di soggetti aventi diritto all’abbonamento in omaggio, e si intendono altresì confermate le condizioni tariffarie praticate per gli atti da pubblicare;

dato atto che, coinvolgendo la crescente complessità del quadro normativo vigente in materia di innovazione della Pubblica Amministrazione anche la fase di pubblicazione degli atti, è necessario che in sede di pubblicazione del Bollettino Ufficiale, in collaborazione con gli uffici regionali competenti, si ponga particolare attenzione alla corrispondenza del contenuto degli atti pubblicandi con le più recenti riforme in materia di procedimento amministrativo, con particolare riferimento alle normative in materia di semplificazione amministrativa e di tutela della riservatezza, anche a fini di valorizzazione dell’immagine dell’Amministrazione Regionale del Piemonte all’esterno;

considerato che, anche alla luce di quanto espresso al punto precedente, la sempre maggiore complessità dei procedimenti ed il costante aumento del numero di pagine pubblicate fa sorgere l’esigenza di regolare con strumenti normativi chiari le molteplici attività connesse alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale, quali ad esempio i rapporti con gli Enti inserzionisti e con gli abbonati e la tempistica delle pubblicazioni, appare opportuno affidare alla Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega la stesura di un Regolamento per la pubblicità degli atti (emanato ai sensi dell’art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1) che disciplini in modo perentorio e stabile le attività di impostazione e pubblicazione degli atti, regionali ed esterni, e la gestione ordinaria nel suo complesso;

tutto quanto sopra premesso, la Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

1. Chiunque sottoscriva un abbonamento a pagamento al Bollettino Ufficiale comprensivo delle parti I e II ha diritto alla consultazione gratuita dell’intero contenuto del Bollettino Ufficiale diffuso in Internet;

2. A richiesta del Comune interessato, è concessa ai Comuni del Piemonte la possibilità di beneficiare di un abbonamento gratuito in aggiunta a quello già corrisposto, destinato agli Uffici “Informalavoro” o “Informagiovani” eventualmente istituiti;

3. Le pubblicazioni, inserite nella parte III del Bollettino Ufficiale, riguardanti atti amministrativi relativi all’evento alluvionale dell’ottobre 2000, sono effettuate gratuitamente;

4. Si intendono confermate, nelle parti non modificate dalla presente Deliberazione, le disposizioni in materia di gestione del Bollettino Ufficiale, condizioni di abbonamento e vendita approvate con D.G.R. 31 gennaio 2000, n. 13-29232;

5. La diffusione sul sito Internet dell’Amministrazione Regionale del Piemonte di atti amministrativi e bandi dell’Ente deve essere contestuale alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, fatte salve eccezioni motivate da esigenze informative particolari, concordate con la Direzione del Bollettino;

6. Si affida alla Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega la stesura di un Regolamento per la pubblicità degli atti, che verrà emanato ai sensi dell’art.121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

7. Delle innovazioni sopra deliberate verrà data idonea e tempestiva informazione al pubblico, anche mediante annunci sul Bollettino Ufficiale.

(omissis)