Bollettino Ufficiale n. 09 del 28 / 02 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 12 febbraio 2001, n. 2-2195
Attivita amministrativa connessa alla redazione del Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte. Direttive editoriali
A relazione del Presidente Ghigo:
Premesso che con D.G.R. 31 gennaio 2000, n. 13-29232, la Giunta Regionale
provvedeva ad impartire nuove direttive editoriali per la gestione del
Bollettino Ufficiale, affermando la centralità del Bollettino nel sistema
di pubblicità degli atti della Regione, per agevolare leffettiva e completa
conoscenza dellattività amministrativa da parte dei cittadini, nel pieno
rispetto del principio di trasparenza amministrativa di cui allart. 8
della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51;
considerato che appare opportuno disporre che la diffusione sul sito Internet
della Regione Piemonte di atti amministrativi e bandi destinati alla pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale venga effettuata in coincidenza con la pubblicazione
medesima, fatte salve eccezioni motivate da esigenze informative particolari
concordate con la Direzione del Bollettino, al fine di evitare ai cittadini
interessati eventuali fraintendimenti in riferimento alle date di scadenza
o di vigenza delle disposizioni contenute negli atti amministrativi, dal
momento che la legislazione vigente alla data di approvazione della presente
Deliberazione attribuisce carattere di ufficialità agli atti normativi
e amministrativi pubblicati esclusivamente su supporti cartacei, quali
la Gazzetta Ufficiale e i Bollettini Ufficiali delle Regioni;
considerato che, per quanto riguarda le condizioni tariffarie, al fine
di poter garantire agli abbonati una gamma completa di strumenti informativi,
alla luce della rapida diffusione della tecnologia nel settore della comunicazione,
si ritiene opportuno permettere, a chiunque sottoscriva un abbonamento
al Bollettino Ufficiale in edizione cartacea, laccesso gratuito allintero
contenuto del Bollettino Ufficiale diffuso in Internet, relativamente alle
parti tuttora a pagamento (parti I e II, Atti della Regione e dello Stato;
la parte III, concorsi, appalti e annunci legali, è già accessibile gratuitamente
alla generalità dei cittadini);
considerato che, in unottica di completa collaborazione con gli Enti infraregionali,
appare opportuno corrispondere ai Comuni che lo richiedano, e che abbiano
istituito un Ufficio Informalavoro e/o Informagiovani, un abbonamento
in omaggio destinato a tali uffici, in aggiunta allabbonamento in omaggio
già previsto per ciascun Comune del Piemonte, al fine di agevolare per
quanto di competenza tali uffici nelladempimento delle loro funzioni istituzionali
a beneficio dei cittadini;
considerato che, in analogia a quanto disposto per le pubblicazioni in
parte III di atti amministrativi riguardanti gli eventi alluvionali del
novembre 1994, si ritiene opportuno disporre che la pubblicazione nella
parte III del Bollettino di atti amministrativi riguardanti gli eventi
alluvionali dellottobre 2000 sia esentata dalla corresponsione della tariffa
vigente;
considerato che, eccettuato quanto disposto dalla presente Deliberazione,
si intendono confermate, anche per lanno 2001, le condizioni di abbonamento
e vendita del Bollettino Ufficiale previste dalla Deliberazione di Giunta
Regionale 31 gennaio 2000, n. 13-29232, anche con riferimento allelenco
delle categorie di soggetti aventi diritto allabbonamento in omaggio,
e si intendono altresì confermate le condizioni tariffarie praticate per
gli atti da pubblicare;
dato atto che, coinvolgendo la crescente complessità del quadro normativo
vigente in materia di innovazione della Pubblica Amministrazione anche
la fase di pubblicazione degli atti, è necessario che in sede di pubblicazione
del Bollettino Ufficiale, in collaborazione con gli uffici regionali competenti,
si ponga particolare attenzione alla corrispondenza del contenuto degli
atti pubblicandi con le più recenti riforme in materia di procedimento
amministrativo, con particolare riferimento alle normative in materia di
semplificazione amministrativa e di tutela della riservatezza, anche a
fini di valorizzazione dellimmagine dellAmministrazione Regionale del
Piemonte allesterno;
considerato che, anche alla luce di quanto espresso al punto precedente,
la sempre maggiore complessità dei procedimenti ed il costante aumento
del numero di pagine pubblicate fa sorgere lesigenza di regolare con strumenti
normativi chiari le molteplici attività connesse alla pubblicazione del
Bollettino Ufficiale, quali ad esempio i rapporti con gli Enti inserzionisti
e con gli abbonati e la tempistica delle pubblicazioni, appare opportuno
affidare alla Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega la stesura
di un Regolamento per la pubblicità degli atti (emanato ai sensi dellart.
121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1) che disciplini in modo perentorio e stabile le attività di
impostazione e pubblicazione degli atti, regionali ed esterni, e la gestione
ordinaria nel suo complesso;
tutto quanto sopra premesso, la Giunta Regionale, con voti unanimi espressi
nelle forme di legge,
delibera
1. Chiunque sottoscriva un abbonamento a pagamento al Bollettino Ufficiale
comprensivo delle parti I e II ha diritto alla consultazione gratuita dellintero
contenuto del Bollettino Ufficiale diffuso in Internet;
2. A richiesta del Comune interessato, è concessa ai Comuni del Piemonte
la possibilità di beneficiare di un abbonamento gratuito in aggiunta a
quello già corrisposto, destinato agli Uffici Informalavoro o Informagiovani
eventualmente istituiti;
3. Le pubblicazioni, inserite nella parte III del Bollettino Ufficiale,
riguardanti atti amministrativi relativi allevento alluvionale dellottobre
2000, sono effettuate gratuitamente;
4. Si intendono confermate, nelle parti non modificate dalla presente Deliberazione,
le disposizioni in materia di gestione del Bollettino Ufficiale, condizioni
di abbonamento e vendita approvate con D.G.R. 31 gennaio 2000, n. 13-29232;
5. La diffusione sul sito Internet dellAmministrazione Regionale del Piemonte
di atti amministrativi e bandi dellEnte deve essere contestuale alla pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale, fatte salve eccezioni motivate da esigenze informative
particolari, concordate con la Direzione del Bollettino;
6. Si affida alla Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega la
stesura di un Regolamento per la pubblicità degli atti, che verrà emanato
ai sensi dellart.121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999, n. 1;
7. Delle innovazioni sopra deliberate verrà data idonea e tempestiva informazione
al pubblico, anche mediante annunci sul Bollettino Ufficiale.
(omissis)