Bollettino Ufficiale n. 09 del 28 / 02 / 2001

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Codice 24
D.D. 28 novembre 2000, n. 621

Comune di Arona (NO). Ridefinizione delle aree di salvaguardia del pozzo Salvarà e delle sorgenti Vevera e Dagnente dell’acquedotto comunale. Articolo 21 del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

L’area di salvaguardia del pozzo Salvarà e delle sorgenti Vevera e Dagnente dell’acquedotto comunale di Arona, distinte in zona di tutela assoluta e zone di rispetto ristretta ed allargata per il pozzo Salvarà e la sorgente Dagnente e in zona di tutela assoluta e zona di rispetto per la sorgente Vevera, sono ridefinite come risulta nelle Tavole 7, 8 e 9, in scala 1:1500, allegate alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all’art. 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

La ridefinizione dell’area di salvaguardia del pozzo Salvarà è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 5 l/s.

A norma dell’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:

- all’interno delle aree di salvaguardia è vietato l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti i Comuni di Arona, Oleggio Castello e Meina dovranno adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stesse;

- all’interno delle zone di rispetto ristretta del pozzo Salvarà e della sorgente Dagnante, nonchè nella zona di rispetto della sorgente Vevera è vietato l’insediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igenico sanitario, fermi restando i divieti di cui all’articolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- all’interno delle zone di rispetto allargata del pozzo Salvarà e della sorgente Dagnente è consentita la realizzazione di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;

- all’interno della zona di rispetto allargata del pozzo Salvarà e della sorgente Dagnante le attività agricole possono essere consentite purchè siano praticate in conformità del codice di buona pratica agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999.

In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e ai comuni competenti per territorio, il programma di rotazione agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi nel rispetto del codice di buona pratica agricola.

I comuni territorialmente interessati, in attesa dell’adeguamento della normativa tecnica di attuazione degli strumenti urbanistici, dovranno emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata.

Il Comune di Arona, d’intesa con il competente Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dai pozzi dovrà:

- provvedere alla sistemazione delle zone di tutela assoluta, in conformità alle disposizioni dell’articolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;

- procedere all’interno delle aree di salvaguardia alla verifica degli scarichi delle acque reflue domestiche, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, disponendone ove possibile l’allacciamento dalla rete fognaria, ai sensi dell’articolo 8 della medesima legge regionale;

- nell’ambito dei controlli analitici di cui al D.P.R. n. 236/1988, effettuare anche una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo al pozzo e alle sorgenti;

- verificare che le attività agricole interessanti le aree di salvaguardia siano condotte in conformità al codice di buona pratica agricola;

In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/1998, lo stesso comune di Arona è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

Copia del presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti uffici dell’Amministrazione provinciale di Novara per gli adempimenti in ordine alla concessione d’uso delle acque.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio