Bollettino Ufficiale n. 09 del 28 / 02 / 2001
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Codice 24
Comune di Arona (NO). Ridefinizione delle aree di salvaguardia del pozzo
Salvarà e delle sorgenti Vevera e Dagnente dellacquedotto comunale. Articolo
21 del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Larea di salvaguardia del pozzo Salvarà e delle sorgenti Vevera e Dagnente
dellacquedotto comunale di Arona, distinte in zona di tutela assoluta
e zone di rispetto ristretta ed allargata per il pozzo Salvarà e la sorgente
Dagnente e in zona di tutela assoluta e zona di rispetto per la sorgente
Vevera, sono ridefinite come risulta nelle Tavole 7, 8 e 9, in scala 1:1500,
allegate alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti
e le attività di cui allart. 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive
modifiche ed integrazioni.
La ridefinizione dellarea di salvaguardia del pozzo Salvarà è strettamente
dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone,
pari a 5 l/s.
A norma dellart. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche
ed integrazioni, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:
- allinterno delle aree di salvaguardia è vietato linsediamento di nuove
attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti
i Comuni di Arona, Oleggio Castello e Meina dovranno adeguare il proprio
strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica di attuazione
che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la
riduzione del potenziale carico inquinante nonchè agevolare, ove possibile,
la graduale rilocalizzazione delle attività stesse;
- allinterno delle zone di rispetto ristretta del pozzo Salvarà e della
sorgente Dagnante, nonchè nella zona di rispetto della sorgente Vevera
è vietato linsediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati;
sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni
urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica di attuazione
potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di
adeguamento igenico sanitario, fermi restando i divieti di cui allarticolo
21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- allinterno delle zone di rispetto allargata del pozzo Salvarà e della
sorgente Dagnente è consentita la realizzazione di fognature a condizione
che vengano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione
nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria;
le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con lAgenzia
Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;
- allinterno della zona di rispetto allargata del pozzo Salvarà e della
sorgente Dagnante le attività agricole possono essere consentite purchè
siano praticate in conformità del codice di buona pratica agricola, approvato
con il D.M. 19 aprile 1999.
In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dellAgenzia
Regionale per la Protezione Ambientale e ai comuni competenti per territorio,
il programma di rotazione agraria indicando le colture che ogni anno dovranno
succedersi nel rispetto del codice di buona pratica agricola.
I comuni territorialmente interessati, in attesa delladeguamento della
normativa tecnica di attuazione degli strumenti urbanistici, dovranno emanare
apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai
fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti allinterno delle
zone di rispetto ristretta ed allargata.
Il Comune di Arona, dintesa con il competente Dipartimento dellAgenzia
Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione
dellAzienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi
di compromissione delle risorse idriche captate dai pozzi dovrà:
- provvedere alla sistemazione delle zone di tutela assoluta, in conformità
alle disposizioni dellarticolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive
modifiche e integrazioni;
- procedere allinterno delle aree di salvaguardia alla verifica degli
scarichi delle acque reflue domestiche, o a questi assimilabili, a norma
delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, disponendone
ove possibile lallacciamento dalla rete fognaria, ai sensi dellarticolo
8 della medesima legge regionale;
- nellambito dei controlli analitici di cui al D.P.R. n. 236/1988, effettuare
anche una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo
al pozzo e alle sorgenti;
- verificare che le attività agricole interessanti le aree di salvaguardia
siano condotte in conformità al codice di buona pratica agricola;
In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi
ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/1998, lo
stesso comune di Arona è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti
per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela
della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.
Copia del presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti uffici dellAmministrazione
provinciale di Novara per gli adempimenti in ordine alla concessione duso
delle acque.
Il Direttore regionale
D.D. 28 novembre 2000, n. 621
Salvatore De Giorgio