Bollettino Ufficiale n. 09 del 28 / 02 / 2001

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Codice 24
D.D. 28 novembre 2000, n. 619

Comune di Moretta (CN). Ridefinizione dell’area di salvaguardia del pozzo dell’acquedotto comunale. Articolo 21 del Decreto Legislativo n. 152/99 e successive modifiche e integrazioni

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

L’area di salvaguardia del pozzo dell’acquedotto comunale di Moretta, distinta in zona di tutela assoluta e zone di rispetto ristretta ed allargata, è ridefinita come risulta nella planimetria, in scala 1:1000, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all’art. 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni.

La ridefinizione dell’area di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 25 l/s.

A norma dell’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni:

- all’interno dell’area di salvaguardia è vietato l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di Moretta dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stesse;

- all’interno della zona di rispetto ristretta è vietato l’insediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igenico-sanitario fermi restando i divieti di cui all’articolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;

- all’interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;

- all’interno della zona di rispetto allargata le attività agricole possono essere consentite purchè siano praticate in conformità del codice di buona pratica agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999.

In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell’A.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Moretta, il programma di rotazione agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi nel rispetto del codice di buona pratica agricola.

Il Comune di Moretta, d’intesa con il competente Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dal pozzo dovrà:

- provvedere alla sistemazione della zona di tutela assoluta, in conformità alle disposizioni dell’articolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;

- procedere all’interno dell’area di salvaguardia alla verifica degli scarichi delle acque reflue domestiche, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, disponendone ove possibile l’allacciamento dalla rete fognaria, ai sensi dell’articolo 8 della medesima legge regionale;

- verificare lo stato di consistenza della rete fognaria esistente all’interno delle zone di rispetto per accertarne le condizioni di tenuta;

- nell’ambito dei controlli analitici di cui al D.P.R. n. 236/1988, effettuare anche una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo ai pozzi;

- verificare che eventuali attività agricole interessanti l’area di salvaguardia siano condotte in conformità al codice di buona pratica agricola;

- in attesa dell’adeguamento della normativa tecnica di attuazione dello strumento urbanistico, emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata;

- nell’ambito della riorganizzazione dei servizi idrici integrati di cui alla L.R. n. 13/1997 accertare la conformità del pozzo in oggetto alle disposizioni previste all’art. 11 della L.R. n. 22/1996 o in alternativa verificare la possibilità di utilizzare approvvigionamenti idrici alternativi;

In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/1998, lo stesso Comune di Moretta è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

Copia del presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti uffici dell’Amministrazione provinciale di Cuneo per gli adempimenti in ordine alla concessione d’uso delle acque.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio