Bollettino Ufficiale n. 09 del 28 / 02 / 2001

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Provincia di Cuneo

Delibera G.P. n. 34 del 23 gennaio 2001 - L.R. 40/98 e s.m.i., artt. 12 e 13 - Progetto di impianto di termovalorizzazione di biomasse per produzione di energia da ubicarsi in Alba (CN), Piazzale Ferrero, 1 - Richiedente: Ferrero S.p.A. - Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

- Di prendere atto del giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso dalla conferenza dei servizi di cui all’art. 13 della L.R. n. 40/1998 e s.m.i., sul progetto di impianto di termovalorizzazione di biomasse per la produzione di energia, da ubicarsi in Alba, Piazzale Ferrero, 1, presentato dalla Ferrero S.p.A., con sede legale in Alba (CN), Piazzale Pietro Ferrero, 1, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni, dettagliatamente descritte nelle premesse:

1. l’invio alla termodistruzione delle sabbie di trattamento degli olii vegetali sia consentito soltanto sulla base di idonea documentata separazione degli olii, che possono essere trattati nel termodistruttore, e previa l’estensione dei controlli analitici alla presenza di modificazioni cristalline della silice nella polvere emessa in atmosfera (condizione ribadita e specificata in apposita prescrizione ex Decreto Ronchi);

2. in considerazione del fatto che nella tabella 4.2.6/1 a pag. 70 dello Studio di impatto ambientale si dichiara un valore di emissione di 8 mg/mc di TOC, deve essere definita la composizione chimica di tali sostanze mediante idonee analisi sulle emissioni in atmosfera da effettuare in fase di avvio dell’impianto. Sulla base di tali indagini potrà essere prescritta una determinata modalità temporale di controllo delle emissioni;

3. deve essere installata, a cura degli organismi competenti, per una più efficace azione di controllo della qualità complessiva dell’atmosfera, una stazione fissa di rilevamento degli inquinanti prodotti dalle fonti esistenti sul territorio, ed una centralina meteorologica per la rilevazione dei dati meteoclimatici da correlare;

Al fine di valutare le variazioni nello spazio e nel tempo degli inquinanti in organismi viventi nella zona interessata dall’impianto, deve essere promossa una campagna di biomonitoraggio da effettuarsi - secondo gli standards previsti dalle vigenti normative - previo accordo tra l’ARPA - Dipartimento di Cuneo, il Comune di Alba ed il proponente;

4. In riferimento al corretto avvio al recupero o smaltimento delle ceneri risultanti dalla combustione e delle polveri prodotte dal sistema di abbattimento fumi, il proponente deve provvedere - prima dell’avvio dell’impianto - ad inoltrare agli organismi tecnici competenti un piano comprensivo dell’indicazione dei soggetti destinatari finali.

- Di approvare, ai sensi della L.R. 59/95 e del D.Lgs. 22/97, il progetto presentato dall’Azienda succitata e di autorizzare l’istanza all’esercizio dell’impianto medesimo nel rispetto delle prescrizioni tutte contenute nell’atto autorizzatorio di cui all’allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

- di dare atto conseguentemente delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 17 ottobre 2000 e del 18 gennaio 2001, conservati agli atti dell’Ente;

- di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione formale delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio dell’opera;

(omissis)

Allegato A

(omissis)