PROTEZIONE CIVILE

Circolare del Presidente della Giunta regionale 31 gennaio 2001, n. 1/LAP

Alluvione Ottobre - Novembre 2000 - Direttiva del Ministro dell’Interno per l’applicazione dei benefici previsti dall’art.4 bis della legge 365/2000. Circolare regionale.

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile

Direttiva 30 gennaio 2001. Applicazione dei benefici previsti dall’art. 4-bis della legge 11 dicembre 2000, n. 365.              

Legge 11 dicembre 2000, n. 365

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonche’ a favore di zone colpite da calamita’ naturali.”.





Parte I
ATTI DELLA REGIONE


CIRCOLARI / DIRETTIVE

Circolare del Presidente della Giunta regionale 31 gennaio 2001, n. 1/LAP

Alluvione Ottobre - Novembre 2000 - Direttiva del Ministro dell’Interno per l’applicazione dei benefici previsti dall’art.4 bis della legge 365/2000. Circolare regionale

Ai Sindaci dei Comuni danneggiati
Ai Presidenti delle Province
Ai Presidenti delle Comunità Montane
Ai Prefetti
Alle C.C.I.A.A.
Alle Associazioni di categoria
Agli Ordini professionali

della Regione Piemonte

Loro Sedi

Il Ministro dell’Interno ha emanato in data 30 gennaio 2001 la direttiva per l’applicazione dei benefici previsti dall’art. 4 bis della L. 11 dicembre 2000, n. 365 relativi ai danni dovuti all’alluvione dell’autunno 2000.

La direttiva citata prevede la concessione di benefici a soggetti privati proprietari di immobili, beni mobili e beni mobili registrati, alle imprese industriali, artigiane, agro-industriali, agricole, alberghiere, commerciali e di servizi, agenzie di viaggi, pubblici esercizi , studi professionali, società sportive danneggiati dagli eventi alluvionali dell’autunno 2000 fornendo dettagliatamente le informazioni necessarie.

Si forniscono di seguito le prime indicazioni necessarie ad attivare le procedure di ottenimento dei benefici di cui sopra.

CONCESSIONE DEI BENEFICI AI PRIVATI
Modalità operative inerenti il punto l.
della direttiva

1) La domanda di contributo (modulo allegato A + eventualmente allegato B della Direttiva) deve essere presentata al Comune nel cui territorio si sono verificati i danni entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

2) La perizia asseverata deve contenere i dati del soggetto richiedente, la localizzazione dei beni danneggiati, l’elencazione, suddivisa per tipologia di bene, dei danni subiti a causa dell’evento alluvionale dell’autunno 2000; deve esserci perfetta corrispondenza tra il contenuto della domanda e il contenuto della perizia per ciò che concerne l’elencazione dei beni danneggiati e gli importi dei danni subiti.

3) Il Comune deve accertare la completezza delle domande, operare gli opportuni controlli di merito, predisporre il riepilogo esclusivamente sul modello regionale alla presente allegato e inviarlo a:

Regione Piemonte
Direzione Opere pubbliche -
Ufficio danni alluvionali ai privati
C.so Bolzano 44
10122 Torino

4) I riepiloghi potranno essere trasmessi in più fasi purché entro i tre mesi successivi al termine ultimo di 60 gg. (di cui al punto 1).

L’erogazione dei contributi sarà correlata al trasferimento da parte dello Stato delle risorse finanziarie. Tutte le disposizioni (ivi comprese la direttiva e la presente circolare e la relativa modulistica) sono disponibili sul sito Internet www.regione.piemonte.it

Numeri utili: 011/432.4023 - 011/432.4216 - Fax 011/432.3880

CONCESSIONE DEI BENEFICI
ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

(imprese industriali, artigiane, agro-industriali, agricole, alberghiere, commerciali e di servizi, agenzie di viaggi, pubblici esercizi, studi professionali,
società sportive)
Modalità operative inerenti il punto 2.
della direttiva

1) la domanda di contributo (modulo allegato C + eventualmente modulo allegato D alla Direttiva) deve essere inoltrata, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, esclusivamente a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, a:

Regione Piemonte
Ufficio danni alluvionali Imprese
Via XX Settembre, 88
10122 Torino

2) Le imprese agricole devono invece presentare le domande alle:

- comunità montane per i territori in esse ricompresi, oppure

- province per tutte le altre zone.

Ai fini dell’individuazione della competenza territoriale per la presentazione della domanda, fa fede il comune ove trovasi il centro aziendale.

3) la documentazione da allegare alla domanda è elencata al punto 2.4, lettera b) della direttiva e si precisa al riguardo che:

- la perizia asseverata deve contenere i dati del soggetto richiedente, il luogo danneggiato, l’elencazione, suddivisa per tipologia di bene, dei danni subiti a causa dell’evento alluvionale dell’autunno 2000.

- deve esserci perfetta corrispondenza tra il contenuto della domanda e il contenuto della perizia per ciò che concerne l’elencazione dei beni danneggiati e gli importi dei danni subiti.

- l’autorizzazione del soggetto proprietario del bene danneggiato, detenuto ai sensi dell’ultimo punto della lettera b) del paragrafo 2.4 della direttiva, deve contenere espressa dichiarazione di rinuncia a richiedere il contributo per il medesimo bene.

4) risarcimenti assicurativi, si precisa che le eventuali somme spettanti allo stesso titolo da compagnie assicurative vengono detratte dall’importo dei danni dichiarati e ammissibili al contributo. La liquidazione dei contributi sarà correlata al trasferimento delle risorse finanziarie stanziate dallo Stato e rese disponibili.

Tutte le disposizioni (ivi comprese la direttiva e la presente circolare) e la relativa modulistica sono disponibili sul sito Internet www.regione.piemonte.it

Numeri utili: Numero verde per tutte le attività produttive (escluso il settore agricolo) 800236527 (attivo nei giorni feriali dalle ore 9.00 - 12.30) - Numero fax 011.432.5160

Per il settore agricolo i riferimenti telefonici sono: 011.432.4380 - 011.432.3672 - 011.432.4317

Con successivi provvedimenti amministrativi saranno stabilite, ove necessario, ulteriori condizioni, criteri e modalità per la gestione degli interventi agevolativi.

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
William Casoni

Visto: L’Assessore
Ugo Cavallera

Modello riepilogativo





Parte II
ATTI DELLO STATO


ALTRI PROVVEDIMENTI

La direttiva riportata di seguito è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2001, n. 35, serie generale (Ndr)



Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile

Direttiva 30 gennaio 2001. Applicazione dei benefici previsti dall’art. 4-bis della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

Ai Presidenti
della Regione Autonoma Valle d’Aosta
della Regione Piemonte
della Regione Liguria
della Regione Lombardia
della Regione Veneto
della Regione Toscana
della Regione Emilia Romagna
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
della Regione Puglia

Ai Presidenti
della Provincia Autonoma di Trento
della Provincia Autonoma di Bolzano

1. Criteri e modalità per la concessione dei benefici ai soggetti privati proprietari di immobili, beni mobili e beni mobili registrati danneggiati dagli eventi calamitosi dell’autunno 2000.

Per la concessione dei benefici, previsti dall’art. 4-bis della legge 11 dicembre 2000, n.365 (d’ora in poi indicata, semplicemente, come “legge”), a favore di privati proprietari di unità immobiliari destinate ad uso abitativo distrutte o non ripristinabili o gravemente danneggiati, ed ai soggetti che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o mobili registrati di loro proprietà in conseguenza delle calamità idrogeologiche dell’autunno 2000 nei territori per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, le Regioni in indirizzo si atterranno alle seguenti direttive attuative. Per le Regioni e le Province Autonome la presente direttiva, ai sensi dell’articolo 7-ter della legge, trova applicazione compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi Statuti e dalle relative norme di attuazione. Le Regioni e le Province Autonome sono tenute a comunicare (entro 7 giorni dalla data di pubblicazione della presente direttiva sulla Gazzetta Ufficiale) al Dipartimento della Protezione Civile e al Presidente della Conferenza Permanente dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome le eventuali modifiche apportate alle disposizioni della presente direttiva in funzione della valutazione di compatibilità di cui sopra. Per le Province Autonome di Trento e Bolzano la valutazione di compatibilità tiene conto, inoltre, di quanto stabilito dall’articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n.386.

1.1. Benefici finanziari

I benefici finanziari, secondo le modalità e le entità previste dall’art. 4-bis della legge, sono concessi per:

* unità immobiliari ad uso di abitazione principale ubicate nelle regioni interessate;

* unità immobiliari ad uso abitativo ma non di abitazione principale ubicate nelle regioni interessate;

* beni mobili o beni mobili registrati; il contributo è concesso in relazione al nucleo familiare.

I benefici finanziari relativi ai beni immobili possono essere richiesti una sola volta o dai proprietari o dai titolari di diritti reali e di godimento.

1.2. Spese ammissibili

I contributi possono essere richiesti relativamente a :

* lavori di demolizione di unità immobiliari distrutte o non ripristinabili;

* ricostruzione, nuova costruzione o acquisto nello stesso comune o in un comune limitrofo di un alloggio di civile abitazione, di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell’unità immobiliare andata distrutta o non ripristinabile, fino ad un limite massimo di 200 mq. e con valore a mq. non superiore a quello previsto per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata;

* ripristino di unità immobiliari che hanno subito danni;

* redazione della perizia asseverata sui danni subiti;

* spese conseguenti alla distruzione o al danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati.

Per il rispetto dei limiti massimali, nell’ambito delle spese ammissibili suindicate, sono da calcolare i relativi oneri fiscali.

Eventuali somme spettanti allo stesso titolo da compagnie assicurative devono essere dichiarate, con autocertificazione, a pena di decadenza dal contributo, e vengono dedotte dall’importo della spesa ammissibile.

Le provvidenze concesse in base alle ordinanza 3090/2000 e successive modifiche ed integrazioni costituiscono anticipazione dei benefici di cui all’articolo 4-bis della legge e vengono dedotte dal contributo spettante, fatta eccezione per il contributo per l’autonoma sistemazione di cui all’art. 3, comma 2, dell’Ordinanza summenzionata.

Ai fini della concessione dei benefici, riferiti ai beni sia immobili che mobili (con esclusione dei beni mobili registrati), la dichiarazione di non trovarsi in situazione di difformità o assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge (prevista dal comma 7 dell’art. 4 della legge) deve essere intesa in relazione a variazioni essenziali ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive modifiche ed integrazioni, e relative al complesso dell’unità immobiliare.

1.3. Entità e tipologia dei benefici concedibili

Le regioni, provvedono a disciplinare la concessione dei benefici previsti a favore dei soggetti privati dall’art. 4-bis della legge per il tramite dei comuni (a cui trasferiscono le risorse finanziarie relative), secondo le seguenti entità e tipologie di finanziamento.

a) unità immobiliari ad uso di abitazione principale distrutte o non ripristinabili (primecase).

Spetta un contributo a fondo perduto per le spese di demolizione e proporzionale alla spesa complessiva sostenuta per l’acquisto (comprensivo dell’eventuale ristrutturazione), la ricostruzione o la nuova costruzione di un’unità abitativa di superficie utile abitabile non superiore a quella dell’immobile distrutto o non più ripristinabile e, comunque, non superiore a 200 mq e per un valore a mq non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalle Regioni ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

Per la determinazione della superficie utile abitabile, si fa riferimento all’art.6 , lettera A) del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 5 agosto 1994 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 1994.

b) unità immobiliari ad uso abitativo non adibite ad abitazione principale distrutte o non ripristinabili (seconde case).

Spetta un contributo fino al 75% della spesa sostenuta per la demolizione, ricostruzione, nuova costruzione o per l’acquisto (comprensivo dell’eventuale ristrutturazione) nello stesso comune o in un comune limitrofo di un alloggio di civile abitazione di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell’unità immobiliare andata distrutta o non ripristinabile nei limiti e secondo le modalità di cui alla precedente lettera a).

c) unità immobiliari ad uso di abitazione principale, gravemente danneggiate, ma ripristinabili (prime case).  

Spetta un contributo a fondo perduto, ai fini del recupero delle medesime unità immobiliari, fino al 75% del valore dei danni subiti.

d) unità immobiliari ad uso abitativo non adibite ad abitazione principale gravemente danneggiate ma ripristinabili (seconde case).

Spetta un contributo a fondo perduto, al fine del recupero delle medesime unità immobiliari, fino al 50% del valore dei danni subiti.

e) parti ad uso comune di un condominio gravemente danneggiato ma ripristinabile

Nel caso in cui all’interno del condominio vi sia almeno un’unità abitativa destinata ad uso di abitazione principale (prima casa) per le parti comuni spetta un contributo a fondo perduto fino al 75% del valore dei danni subiti. Detto contributo può essere richiesto dall’amministratore condominiale o dal soggetto all’uopo delegato dai condomini.

Nel caso in cui all’interno del condominio non vi sia alcuna unità abitativa destinata ad uso di abitazione principale, il contributo spetta nel limite del 50% del valore dei danni subiti.

f) beni mobili o beni mobili registrati distrutti o gravemente danneggiati.

Al proprietario dei beni spetta un contributo a fondo perduto fino al 60% del valore dei danni subiti, nel limite massimo di £. 50.000.000 per ciascun nucleo familiare.

Fermo restando il limite complessivo di cui sopra, il contributo per i beni mobili, ove non altrimenti documentabile con atti probatori sul valore dei predetti beni, è così determinato:

* in ragione di £. 6.000.000 per ogni vano catastale danneggiato dagli eventi alluvionali;

* in ragione di £. 100.000 a mq. per locali adibiti a garage, box o cantina danneggiati dagli eventi alluvionali.

Fermo restando il limite complessivo di cui sopra, il contributo per i beni mobili registrati è stabilito in £ 30.000.000.

g) unità immobiliari residenziali danneggiate sia dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte che dagli eventi calamitosi dell’autunno 2000.

Per tali unità immobiliari è assegnato un contributo fino al 100% della spesa necessaria per la riparazione dei danni alle abitazioni principali (prime case) e fino al 60% per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo (seconde case). La spesa ammissibile non può superare l’importo determinato secondo i criteri di cui alla lettera a) del presente paragrafo della direttiva.

1.4. Modalità di concessione ed erogazione dei benefici.

Le regioni provvedono a disciplinare la concessione, per il tramite dei comuni, dei benefici elencati al precedente paragrafo 1.3 attenendosi alle seguenti disposizioni:

a) Presentazione delle domande.

La domanda di contributo (unica per tutte le tipologie di finanziamento previste), in carta semplice secondo il modello allegato (allegato “A”), sottoscritta dal proprietario o dal titolare del diritto reale (nel caso dei beni immobili), deve essere presentata, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale, presso il Comune in cui è sito l’immobile del soggetto richiedente oppure ove si trovava il bene mobile registrato durante l’evento calamitoso. La domanda in allegato “A” deve essere compilata integralmente.

b) Documentazione.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

* fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della stessa;

* perizia asseverata del valore dei beni e dei danni subiti complessivamente, redatta da un professionista iscritto al relativo albo professionale, qualora la richiesta di contributo sia superiore a lire 30 milioni;

* eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo già percepito;

* solo per i soggetti “bi-alluvionati” beneficio di cui alla lettera g) del paragrafo 1.3 autocertificazione con la quale il soggetto richiedente dichiari, sotto la propria responsabilità, di essere stato danneggiato dagli eventi alluvionali del 1994 e del 2000, nonché copia del documento attestante il percepimento del contributo postalluvione 1994 (non rileva l’entità del contributo percepito, ma è sufficiente attestare l’effettivo percepimento dello stesso).

c) Istruttoria, concessione ed erogazione dei benefici.

Il comune, accertata la completezza delle domande ricevute, provvede al calcolo del contributo ed alla definizione del beneficio spettante, comunicandolo alla regione e all’interessato. La liquidazione del contributo può avvenire per erogazioni successive.

E’ consentita l’erogazione di un’anticipazione al soggetto beneficiario non superiore al 60% del contributo spettante. L’erogazione del saldo del contributo è consentita a seguito dell’invio da parte dell’interessato di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, presentata ai sensi della legge n.15 del 1968 e successive modifiche ed integrazioni, redatta secondo il modello allegato (allegato “B”); qualora detta dichiarazione sia allegata alla domanda, il contributo può essere erogato in un’unica soluzione. Si confermano e sono fatte salve le disposizioni relative alla documentazione della spesa di cui all’ordinanza ministeriale 3090/2000 e relativa direttiva applicativa del 23.10.2000.

1.5. Controlli.

Le regioni disciplinano secondo i propri ordinamenti le modalità operative dei controlli da svolgere per garantire il pieno conseguimento degli obiettivi della legge, assicurandone la massima trasparenza. Tali controlli, ove verifichino inadempienze sostanziali, possono portare alla revoca totale o parziale del contributo.

Semestralmente, ed ogni qualvolta il Dipartimento di Protezione civile lo richieda, le regioni trasmettono una relazione analitica sullo stato di attuazione degli interventi a favore dei soggetti privati danneggiati.

2. Criteri e modalità per la concessione dei benefici alle imprese industriali, artigiane, agro-industriali, agricole, alberghiere, commerciali e di servizi, agenzie di viaggi, pubblici esercizi, studi professionali, società sportive danneggiati dagli eventi alluvionali dell’autunno 2000.

Per la concessione dei benefici, previsti dall’art. 4-bis della legge, a favore delle imprese che hanno subito gravi danni a beni immobili, beni mobili e scorte a causa delle calamità idrogeologiche dei mesi dell’autunno 2000 e site nei territori per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, le Regioni e le Province Autonome in indirizzo si atterranno alle seguenti direttive attuative. Per le Regioni e le Province Autonome la presente direttiva, ai sensi dell’articolo 7-ter della legge, trova applicazione compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi Statuti e dalle relative norme di attuazione. Le Regioni e le Province Autonome sono tenute a comunicare (entro 7 giorni dalla data di pubblicazione della presente direttiva sulla Gazzetta Ufficiale) al Dipartimento della Protezione Civile e al Presidente della Conferenza Permanente dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome le eventuali modifiche apportate alle disposizioni della presente direttiva in funzione della valutazione di compatibilità di cui sopra. Per le Province Autonome di Trento e Bolzano la valutazione di compatibilità tiene conto, inoltre, di quanto stabilito dall’articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n.386.

2.1. Benefici finanziari

I benefici finanziari, secondo le modalità e le entità previste dall’art. 4-bis della legge, sono concessi ai seguenti soggetti aventi sede o unità produttive nei territori delle regioni interessate o ai soggetti delle sottoelencate categorie che, pur non avendo la sede nei territori colpiti dalle calamità idrogeologiche hanno comunque riportato danni alla loro attività per effetto dei medesimi eventi:

* imprese industriali, artigiane, agro-industriali, agricole, alberghiere, commerciali, di servizi alla produzione e alla persona, agenzie di viaggi, pubblici esercizi;

* studi professionali;

* società sportive facenti parte di federazioni o di enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

* persone fisiche proprietarie degli immobili destinati all’esercizio di impresa ubicati nei territori danneggiati;

* organizzazioni di volontariato e del terzo settore già danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte.

2.2. Entità e tipologia dei benefici concedibili.

Le regioni, direttamente o per il tramite di soggetti pubblici, enti e società a partecipazione regionale o istituti di credito a cui trasferiscono eventualmente le risorse finanziarie necessarie, provvedono a disciplinare la concessione dei benefici previsti dall’art. 4-bis della legge ai soggetti indicati al precedente punto 2.1, secondo le seguenti entità e tipologie di finanziamento:

a) Imprese con più di 20 dipendenti, studi professionali e società sportive.

A questi soggetti spettano:

a.1) un contributo a fondo perduto fino al 40% dei danni subiti, nel limite massimo di lire 300 milioni per ciascun soggetto;

a.2) un finanziamento in conto interessi che copra la concorrenza del danno fino al 75% del valore dei danni subiti (detratto il contributo a fondo perduto effettivamente percepito), con un onere a carico del beneficiario non inferiore all’1,5% della rata di ammortamento.

b) Imprese artigiane e imprese di altro genere fino a 20 dipendenti;

a queste imprese è assegnato, a loro richiesta ed in alternativa ai benefici di cui al precedente punto a), un contributo a fondo perduto fino al 75% del valore dei danni subiti, nel limite massimo di lire 500 milioni.

c) Attività produttive con riduzione del volume di affari;

a queste imprese è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75% dei minori introiti qualora ricorrano ambedue le seguenti condizioni:

* riduzione del volume di affari (ricavabile dalle dichiarazioni IVA) di almeno il 30% rispetto all’equivalente periodo dell’anno precedente;

* impossibilità di accesso per interruzione delle vie di comunicazione stradale protrattasi per oltre 30 giorni in conseguenza degli eventi calamitosi.

d) Imprese, studi professionali, organizzazioni di volontariato e del terzo settore, già danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte:

a questi soggetti è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100% dell’entità dei danni subiti.. Le imprese possono inoltre estinguere il finanziamento agevolato contratto ai sensi della legge 16 febbraio 1995, n.35, con oneri a carico delle disponibilità finanziarie della medesima legge.

Per l’ottenimento dei benefici suddetti occorre che i soggetti richiedenti siano stati danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 e nuovamente colpiti dagli eventi calamitosi dell’autunno 2000. Tuttavia, tenuto conto delle modificazioni che possono essere intervenute dal 1994 ad oggi nella ragione sociale e nella titolarità di alcune persone giuridiche, possono inoltre accedere ai benefici di cui sopra:

* le imprese che hanno cambiato titolarità per successione mortis causa o per atto tra vivi purché, in questo secondo caso, l’avente causa sia legato al dante causa da rapporto di coniugio o di parentela fino al quarto grado;

* le imprese che hanno cambiato titolarità per atto tra vivi qualora l’avente causa, non essendo legato al dante causa da alcun rapporto di parentela come alla precedente lettera a), sia comunque subentrato nel finanziamento contratto dal dante causa ai sensi della L. 35/95;

* le imprese che hanno modificato la ragione o denominazione sociale a condizione che la titolarità dell’impresa stessa o le quote di maggioranza siano detenute dal medesimo soggetto che è stato danneggiato nel 1994 e nel 2000.

Le suddette modificazioni devono essere avvenute entro la data del 11 dicembre 2000, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 11 dicembre 2000, n.365.

e) Disposizioni comuni alle precedenti lettere a), b), c) e d):

* i contributi a fondo perduto e in conto interessi non concorrono alla formazione del reddito di impresa ai fini dell’assoggettabilità alle imposte previste;

* per “dipendenti”, ai fini della diversa tipologia del finanziamento previsto, si intendono i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che part-time;

* i benefici di cui alle lettere precedenti non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni o benefici pubblici ricevuti per lo stesso titolo;

* dai contributi concessi viene detratto l’acconto eventualmente percepito ai sensi dell’Ordinanza 3090/2000;

* eventuali somme spettanti allo stesso titolo da compagnie assicurative devono essere dichiarate, con autocertificazione, a pena di decadenza dal contributo, e vengono detratte dall’importo della spesa ammissibile a contributo.

f) persone fisiche proprietarie di immobili destinati all’esercizio di impresa.

A questi soggetti spetta il contributo a fondo perduto fino al 75% del valore dei danni subiti, nel limite massimo di £. 500.000.000. Il contributo è fino al 100% dei danni subiti se l’immobile interessato è già stato danneggiato dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte (soggetti “bi-alluvionati”).

2.3. Interventi ammissibili

Tenuto conto che la finalità dell’intervento pubblico è strettamente legata alla ripresa delle attività produttive nell’area colpita, i contributi di cui al punto 2.2 devono essere impiegati per le seguenti finalità:

* lavori per sgombero macerie o materiale alluvionale;

* lavori per il ripristino di opere di difesa preesistenti e di ripristino dei fabbricati, nonché degli edifici adibiti ad uso ufficio o laboratorio, compresi gli impianti fissi in genere;

* ripristino, mediante riparazione o riacquisto, di attrezzature, macchinari, automezzi;

* ricostituzione delle scorte danneggiate (materie prime, prodotti finiti, semilavorati);

* per i lavori in economia, spese connesse all’acquisto dei materiali impiegati e alle ore di lavoro straordinario prestate dai dipendenti nei 30 giorni successivi all’evento calamitoso;

* lavori di ripristino della coltivabilità dei terreni agricoli ovvero, qualora non ripristinabili per totale asportazione o erosione, per lavori o acquisti inerenti le finalità di cui al presente punto;

* ripristino dei beni danneggiati di proprietà di terzi, detenuti a titolo di noleggio, leasing, comodato, o di contratto di riparazione, revisione o di altro titolo legittimo di possesso;

* perizia asseverata dei danni subiti.

Le spese sostenute dai soggetti di cui al punto 2.2, lettere a), b), c) e d) si intendono al netto degli oneri fiscali. Per i soggetti di cui al punto 2.2, lettera f) sono invece da calcolare i relativi oneri fiscali.

Ai fini della concessione dei benefici suindicati la dichiarazione di non trovarsi in situazione di difformità o assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge (prevista dal comma 7 dell’art. 4 della legge) deve essere intesa in relazione a variazioni essenziali ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive modifiche e integrazioni e relative al complesso dell’unità immobiliare sede dell’attività produttiva.

2.4. Modalità di concessione ed erogazione dei benefici

Le regioni provvedono a disciplinare la concessione, direttamente o per il tramite di soggetti pubblici, enti o società a partecipazione regionale o di istituti di credito, dei benefici elencati al precedente paragrafo 2.2, attenendosi alle seguenti modalità.

a) Presentazione delle domande.

La domanda di contributo (unica per tutte le tipologie di finanziamento previste), in carta semplice secondo il modello allegato (allegato “C”), sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o dello studio professionale o della società sportiva o dell’organizzazione di volontariato, deve essere presentata, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente direttiva sulla Gazzetta Ufficiale, presso la regione in cui ha sede il soggetto richiedente oppure ove il soggetto si trovava per ragioni inerenti la propria attività durante l’evento calamitoso. La domanda, secondo il modello allegato, deve essere compilata integralmente in ogni sua parte.

b) Documentazione allegata alla domanda.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

* fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della stessa;

* perizia asseverata dei danni subiti, redatta da un professionista iscritto al relativo albo professionale, qualora la richiesta di contributo sia superiore a lire 30 milioni;

* eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo già percepito;

* solo per la concessione del beneficio di cui alla lettera c) del paragrafo 2.2, copia delle dichiarazioni IVA da cui si ricavi la riduzione del volume d’affari e attestazione del Sindaco dalla quale emerga l’interruzione delle comunicazioni stradali per più di 30 giorni;

* solo per i soggetti “bi-alluvionati” -beneficio di cui alla lettera d) del paragrafo 2.2- autocertificazione con la quale il soggetto richiedente dichiari, sotto la propria responsabilità, di essere stato danneggiato dagli eventi alluvionali del 1994 e del 2000, dichiari eventualmente le cause che hanno prodotto una modifica della titolarità o della ragione/denominazione sociale o della natura giuridica dell’impresa stessa, nonché copia dell’eventuale contratto di finanziamento o di documento attestante il percepimento del contributo a fondo perduto ai sensi della legge 16 febbraio 1995, n.35;

* solo per i soggetti che effettuino interventi di ripristino di beni danneggiati di proprietà di terzi, detenuti a titolo di noleggio, leasing, comodato, o di contratto di riparazione, revisione o di altro titolo legittimo di possesso, l’autorizzazione, in carta semplice, del soggetto proprietario del bene e la fotocopia del documento di identità del medesimo soggetto (o, in caso di beni di proprietà di persone giuridiche, fotocopia di documento attestante la proprietà del bene).

c) Istruttoria, concessione ed erogazione dei benefici.

Ciascuna regione disciplina i criteri e le modalità organizzative per accertare la completezza delle domande ricevute e provvedere alla definizione e alla concessione dei benefici spettanti. Tale disciplina deve attenersi alle seguenti direttive:

* l’erogazione del contributo a fondo perduto e la concessione del finanziamento in conto interessi avvengono di norma, nei limiti previsti, in un’unica soluzione;

* la durata del finanziamento in conto interessi non può superare i dieci anni; l’onere a carico del soggetto richiedente non può essere inferiore al 1,5% della rata di ammortamento; ai fini dell’erogazione dei finanziamenti le regioni, o gli enti esterni incaricati, stipulano apposite convenzioni con gli istituti di credito nelle quali vengono disciplinate tutte le modalità relative alla gestione dei contratti di finanziamento;

* entro 12 mesi dalla concessione dei benefici i soggetti richiedenti devono presentare alla regione apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo il modello allegato (allegato “D”), oltre a relazione analitica contenente la descrizione degli interventi effettuati ai sensi del precedente punto 2.3.

2.5 Controlli.

Le regioni disciplinano secondo i propri ordinamenti le modalità operative dei controlli da svolgere per garantire il pieno conseguimento degli obiettivi della legge, assicurandone la massima trasparenza. Tali controlli, ove verifichino inadempienze sostanziali, possono portare alla revoca totale o parziale del contributo. Semestralmente, ed ogni qualvolta il Dipartimento della Protezione Civile lo richieda, le regioni trasmettono una relazione analitica sullo stato di attuazione degli interventi a favore dei soggetti danneggiati.

2.6 Garanzie.

Al fine di agevolare l’accesso ai finanziamenti in conto interessi le regioni, anche per il tramite di società finanziarie a partecipazione regionale, possono erogare appositi contributi, anche destinando parte delle risorse ad esse assegnate, alle strutture di garanzia fidi già esistenti ed operanti nel territorio regionale. A tale scopo le regioni, anche al fine di garantire omogeneità degli interventi tra i diversi settori produttivi, possono utilizzare, ove presenti, strumenti legislativi propri diretti al sostegno e promozione creditizia attraverso il concorso al fondo rischi delle strutture di garanzia stesse, eventualmente anche in deroga alle disposizioni medesime ove risultino restrittive circa l’ambito operativo assegnato, limitatamente a quest’ultimo.

2.7 Estinzione dei mutui contratti ai sensi della legge 16 febbraio 1995, n.35.

Le imprese, i soggetti che esercitano libera attività professionale, le organizzazioni di volontariato e del terzo settore, riconosciute “bi-alluvionate”, ottenuta la concessione del beneficio ad esse spettante, possono chiedere l’estinzione del precedente finanziamento contratto ex legge 16 febbraio 1995, n.35. L’estinzione copre la quota capitale residua, compresa la quota per interessi, calcolata alla data di concessione del beneficio da parte delle regioni, nonché gli oneri relativi alle penali per rimborso anticipato del finanziamento, queste ultime nei limiti del danno effettivamente subito e documentato dalla banca creditrice. Al riguardo gli aventi diritto dovranno compilare le sezioni relative nella domanda allegata"C" e allegare un’apposita autocertificazione.

2.8 Interventi specifici nel settore agricolo.

Per gli interventi nel settore agricolo, in aggiunta alle disposizioni generali contenute nei precedenti paragrafi della presente direttiva (e recepite nella modulistica allegata) deve ritenersi applicabile la legislazione di settore disciplinata con legge 14 febbraio 1992, n.185, limitatamente alle tipologie di interventi non disciplinati dalla legge 11 dicembre 2000, n.365, e precisamente:

a) i danni alle colture in campo (art. 3, comma 2, lett. b/c/d/f)*

b) i danni alle infrastrutture interaziendali (art. 3, comma 3, lett. a)*

c) i danni ad opere di bonifica/bonifica montana (art. 3, comma 3, lett. b)*

* gli articoli citati si riferiscono alla legge 14 febbraio 1992, n.185.

Per le sopra nominate tipologie si opererà ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n.185, secondo i tempi, le modalità e la modulistica vigenti. I soggetti interessati dovranno attestare, sotto la propria responsabilità, nella domanda allegata “C”, di non richiedere i contributi ordinariamente previsti dalla legge n.185/1992 per le tipologie disciplinate dalla legge n.365/2000, elencate al precedente paragrafo 2.2.

2.9 Norma di rinvio.

Le regioni interessate, con propri provvedimenti amministrativi, stabiliscono, ove necessario, ulteriori condizioni, criteri e modalità per la gestione degli interventi agevolativi a favore dei soggetti danneggiati dall’evento calamitoso dei mesi dell’autunno 2000.

Roma, 30 gennaio 2001

Il Ministro dell’Interno
Delegato per il Coordinamento
della Protezione Civile
Bianco


(Fare riferimento al file PDF)












LEGGI DELLO STATO

Si riporta di seguito, per completezza di informazione, il testo della Legge 11 dicembre 2000, n. 365, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del’11 dicembre 2000, n. 288, serie generale (Ndr).



Legge 11 dicembre 2000, n. 365

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonche’ a favore di zone colpite da calamita’ naturali.”.

Art. 1.
Interventi per le aree a rischio idrogeologico
e in materia di protezione civile

1. Le misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato definite nell’atto di indirizzo e coordinamento emanato per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato: “decreto-legge n. 180 del 1998", si applicano, qualora non siano in vigore misure di salvaguardia adottate ai sensi dell’articolo 17, comma 6-bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e sino all’approvazione dei piani stralcio per l’assetto idrogeologico di cui al decreto-legge n. 180 del 1998 o al compimento della perimetrazione prevista dall’articolo 1, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge, con riferimento alle tipologie di dissesto idrogeologico presenti in ciascuna area:

a) alle aree ricomprese nel limite di 150 metri dalle ripe o dalle opere di difesa idraulica dei laghi, fiumi ed altri corsi d’acqua, situati nei territori dei comuni per i quali lo stato di emergenza, dichiarato ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e’ stato determinato da fenomeni di inondazione, nonche’ dei comuni o delle localita’ indicate come ad alto rischio idrogeologico nei piani straordinari di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 180 del 1998, indicati nelle tabelle A e B, allegate al presente decreto. Per i corsi d’acqua la cui larghezza, fissata dai paramenti interni degli argini o dalle ripe naturali, risulti inferiore a 150 metri, le aree sono quelle comprese nel limite pari, per ciascun lato, alla larghezza;

b) nelle aree con probabilita’ di inondazione corrispondente alla piena con tempo di ritorno massimo di 200 anni, come definite nell’atto di indirizzo e coordinamento di cui al presente comma e identificate con delibera dei comitati istituzionali delle Autorita’ di bacino di rilievo nazionale e interregionale o dalle regioni per i restanti bacini idrografici, e che non siano gia’ ricomprese in bacini per i quali siano approvati piani stralcio di tutela di fasce fluviali o di riassetto idrogeologico o di sicurezza idraulica, ai sensi dell’articolo 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.

2. Le tabelle di cui alla lettera a) del comma 1 sono aggiornate, sentite le regioni e le province autonome interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all’articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e sono integrate con i comuni interessati dagli eventi dell’ottobre e del novembre 2000, non appena saranno disponibili gli elenchi a tal fine predisposti dal Dipartimento della protezione civile.

3. (Soppresso).

4. La disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 1998 si applica anche alle aree di cui al comma 1 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, per le nuove aree individuate ai sensi del comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di aggiornamento delle tabelle, di cui al comma 2. Ai piani di emergenza di cui al presente comma e’ data adeguata informazione e pubblicita’ alla popolazione residente.

5. Per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998 e delle misure di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge, e con le procedure ivi previste, e’ autorizzata la spesa di lire 110.000 milioni per l’anno 2000, da iscriversi nell’apposita unita’ previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, quanto a lire 38.000 milioni, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “fondo speciale” e, quanto a lire 72.000 milioni, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte capitale “fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell’ambiente.

6. Per l’attuazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico elaborato ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 180 del 1998, sono adottate le ordinanze di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tale fine e’ autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l’anno 2000 da iscriversi nell’unita’ previsionale di base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale per le ricerche, in collaborazione con l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA), con il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, nonche’ con il Comitato tecnico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1999, predispone, sentite le regioni e le province autonome, un programma per assicurare un’adeguata copertura di radar meteorologici del territorio nazionale. Il programma e’ attuato nel limite di spesa complessivo di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, comprensivo del costo di funzionamento e gestione del sistema per 24 mesi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2001 e 2002, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi’ come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile. A decorrere dall’anno 2003, agli oneri relativi al costo di funzionamento e gestione del programma di cui al presente comma si provvede a carico dei fondi volti ad assicurare il funzionamento del servizio meteorologico nazionale distribuito, istituito dall’articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 1-bis.
Procedura per l’adozione dei progetti di piani stralcio

1. I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 1998, sono adottati entro il termine perentorio del 30 aprile 2001, per i bacini di rilievo nazionale con le modalita’ di cui all’articolo 18, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per i restanti bacini con le modalita’ di cui all’articolo 20 della medesima legge, e successive modificazioni.

2. L’adozione dei piani stralcio per l’assetto idrogeologico e’ effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano, ovvero entro e non oltre il termine perentorio del 30 aprile 2001 per i progetti di piano adottati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai fini dell’adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alle quali partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell’Autorita’ di bacino.

4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche. Il parere tiene luogo di quello di cui all’articolo 18, comma 9, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Il comitato istituzionale, di cui all’articolo 12, comma 2, lettera a), della legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla base dell’unitarieta’ della pianificazione di bacino, tiene conto delle determinazioni della conferenza, in sede di adozione del piano.

5. Le determinazioni assunte in sede di comitato istituzionale, a seguito di esame nella conferenza programmatica, costituiscono variante agli strumenti urbanistici.

Art. 2.
Attivita’ straordinaria di polizia idraulica
e di controllo sul territorio

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 provvedono ad effettuare, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, una attivita’ straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d’acqua e le relative pertinenze, nonche’ nelle aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose ed a identificare gli interventi di manutenzione piu’ urgenti.

2. Le attivita’ di cui al comma 1 ricomprendono quelle gia’ svolte negli ultimi tre anni in base ad ordinanze ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sono effettuate ponendo particolare attenzione su:

a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;

b) gli invasi artificiali, in base ai dati resi disponibili dal servizio dighe;

c) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;

d) le situazioni d’impedimento al regolare deflusso delle acque, con particolare riferimento all’accumulo di inerti e relative opere di dragaggio, anche lungo lotti diversi;

e) l’apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;

f) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;

g) l’efficienza e la funzionalita’ delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;

h) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme.

3. I soggetti di cui al comma 4 provvedono ad effettuare, entro la data di cui al comma 1, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, una ricognizione sullo stato di conservazione delle opere eseguite per la sistemazione dei versanti, indicando le esigenze di carattere manutentorio finalizzate a costruire un difusso sistema di protezione idrogeologica, con conseguente miglioramento generalizzato delle condizioni di rischio soprattutto a beneficio dei territori di pianura.

4. Alle attivita’ di cui ai commi 1 e 2 provvedono le regioni, d’intesa con le province, con la collaborazione degli uffici dei provveditorati alle opere pubbliche, del Corpo forestale dello Stato, dei comuni, degli uffici tecnici erariali, degli altri uffici regionali aventi competenza nel settore idrogeologico, delle comunita’ montane, dei consorzi di bonifica e di irrigazione, delle strutture dei commissari straordinari per gli interventi di sistemazione idrogeologica e per l’emergenza rifiuti. Il coordinamento delle attivita’ e’ svolto dall’Autorita’ di bacino competente, che assicura anche il necessario raccordo con le iniziative in corso e con quelle previste dagli strumenti di pianificazione vigenti o adottati, provvede a definire i compiti e i settori di intervento delle singole strutture coinvolte, stabilisce la suddivisione delle risorse di cui al comma 8.

5. Sulla base della documentazione acquisita le Autorita’ di bacino verificano, entro i trenta giorni successivi alla scadenza di cui al comma 1, che i piani stralcio adottati o approvati contengano le misure idonee per prevenire e contrastare le situazioni di rischio di cui al comma 2 e provvedono, se necessario, a realizzare le opportune correzioni e integrazioni, informando di tale decisione il Comitato dei Ministri di cui all’articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

6. Sulla base della documentazione di cui al comma 5 e delle conoscenze comunque disponibili, le Autorita’ di bacino, entro novanta giorni dalla scadenza di cui al comma 1, per ciascuno dei comuni compresi nel territorio di competenza, predispongono e trasmettono al sindaco interessato un documento di sintesi che descriva la situazione del rischio idrogeologico che caratterizza il territorio comunale.

7. Le attivita’ di cui ai commi 1 e 2 sono realizzate nelle zone interessate, nei limiti delle dotazioni di bilancio, ogni qual volta si verifichino eventi alluvionali e dissesti idrogeologici per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della normativa vigente, al fine di predisporre un piano di interventi straordinari per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la sistemazione e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d’acqua e per la stabilizzazione dei versanti.

8. Nelle situazioni di carenza accertata di personale tecnico, le regioni possono ricorrere a forme di consulenza libero-professionale, da retribuire a vacazione ai sensi dell’articolo 32 della legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni. A tal fine e’ autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l’anno 2000, da iscrivere all’unita’ previsionale di base 4.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, che provvede al riparto fra le regioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utlizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

Art. 3.
(Sostituito dall’articolo 2)

Art. 3-bis.
Realizzazione della cartografia geologica

1. Il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e, dalla data di effettiva operativita’ delle disposizioni di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, sono autorizzati a trasferire ai bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per la realizzazione della cartografia geologica e geotematica del territorio nazionale, le somme non ancora erogate nell’ambito delle convenzioni e degli accordi di programma gia’ stipulati e quelle previste dai programmi approvati dal Servizio geologico nazionale. In caso di grave inadempimento da parte di ciascun soggetto realizzatore il Ministro dell’ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, procede alla nomina di un commissario ad acta. Al fine di assicurare, tra il Servizio geologico nazionale e, dalla data di cui al primo periodo, l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici da un lato, e le corrispondenti strutture tecniche delle regioni e delle province autonome dall’altro, il coordinamento e l’armonizzazione dei programmi di rispettiva competenza, e’ istituito un comitato composto dai responsabili delle predette strutture, alla cui organizzazione si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell’ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 3-ter.
Compatibilita’ della ricostruzione

1. Nelle zone danneggiate da calamita’ idrogeologiche, la ricostruzione di unita’ immobiliari, impianti ed infrastrutture puo’ essere consentita solo al di fuori delle aree di cui al comma 1 dell’articolo 1 e comunque previo accertamento della compatibilita’ nei confronti degli strumenti della pianificazione di bacino adottati ed in via di adozione.

2. La verifica di compatibilita’ e’ effettuata dalle regioni e dall’Autorita’ di bacino, ciascuna per le rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa richiesta da parte dei soggetti interessati.

Art. 4.
Interventi urgenti a favore delle zone della regione
Calabria danneggiate dalle calamita’ idrogeologiche
di settembre ed ottobre 2000.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile individua i comuni della regione Calabria interessati dalle calamita’ idrogeologiche del settembre e ottobre 2000.

2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 10, ai soggetti residenti nella regione Calabria proprietari, alla data delle calamita’ di cui al comma 1, di unita’ immobiliari ad uso di abitazione principale, distrutte o non ripristinabili a causa delle stesse calamita’, e’ assegnato un contributo a fondo perduto proporzionale alla spesa per la demolizione, per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l’acquisto nello stesso comune o in un comune limitrofo di un alloggio di civile abitazione, di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell’unita’ immobiliare andata distrutta o non ripristinabile, fino ad un limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalla regione ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni. I relitti delle unita’ immobiliari non ricostruite nel medesimo sito sono demoliti a cura del proprietario e l’area di risulta e’ acquisita al patrimonio indisponibile del comune. Per ogni altra unita’ immobiliare ad uso abitativo distrutta e non recuperabile e’ assegnato un contributo fino al 75 per cento della spesa.

3. Ai soggetti proprietari di unita’ immobiliari gravemente danneggiati dalle calamita’ di cui al comma 1, ma ripristinabili, e’ assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti per le abitazioni principali e fino al 50 per cento dei danni subiti per le altre unita’ immobiliari ad uso abitativo al fine del recupero delle medesime unita’ immobiliari.

4. Alle imprese industriali, artigiane, agro-industriali, agricole, alberghiere, commerciali e di servizi, alle agenzie di viaggi, ai pubblici esercizi, agli studi professionali, alle societa’ sportive facenti parte di federazioni o di enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che hanno subito, in conseguenza delle calamita’ di cui al comma 1, gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprieta’, ivi comprese le scorte, e’ assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 300 milioni per ciascuna impresa.

5. Alle imprese di cui al comma 4 sono concessi, altresi’, finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 35 per cento del valore dei danni subiti, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore all’1,5 per cento della rata di ammortamento. Al fine di agevolare l’accesso al credito la regione puo’ erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi gia’ esistenti ed operanti nel territorio regionale.

5-bis. Alle imprese artigiane ed a tutte le altre imprese fino a venti dipendenti e’ concesso, a loro richiesta ed in alternativa ai benefici di cui ai commi 4 e 5, un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 500 milioni per ciascuna impresa. I contributi di cui al comma 4 ed al primo periodo del presente comma non concorrono alla formazione del reddito di impresa ai fini dell’assoggettabilita’ alle imposte previste.

6. Ai soggetti che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati di loro proprieta’ in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, e’ assegnato un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento del valore dei danni subiti, accertato con le modalita’ di cui al comma 9, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel casi in cui le unita’ immobiliari sono state realizzate in difformita’ o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge.

8. Le provvidenze concesse, per le calamita’ di cui al comma 1, con ordinanze del Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile costituiscono anticipazione dei benefici di cui al presente articolo.

9. Per la concessione dei benefici di cui ai commi da 1 a 8, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 3 dell’ordinanza del Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000. Il Dipartimento della protezione civile, d’intesa con le regioni interessate, emana disposizioni per assicurare l’omogeneita’ degli interventi.

9-bis. I contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale a quelli di cui all’articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, siti nei comuni di cui al comma 1 e che devono essere temporaneamente liberati per ragioni connesse all’effettuazione di interventi strutturali sull’edificio di cui fanno parte, conseguente agli avvenimenti di cui al comma 1, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell’agibilita’ dell’edificio, salvo disdetta da parte del conduttore medesimo. Il periodo di inagibilita’ non e’ computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione puo’ essere rivalutato ad un tasso non superiore all’interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotti le indennita’ e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite. L’aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta e’ stata fatta entro trenta giorni dalla stessa data; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.

10. All’onere per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 5-bis e 6 si provvede a carico delle disponibilita’ di cui all’ordinanza del Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000. Il fondo assegnato ai prefetti dall’articolo 1 della citata ordinanza e’ a valere sulle risorse di cui all’articolo 3 della medesima ordinanza, secondo una ripartizione stabilita dal Dipartimento della protezione civile in rapporto alle esigenze.

10-bis. Le domande di contributo per gli interventi di ricostruzione, di recupero o di indennizzo degli immobili distrutti o danneggiati sono esenti dall’imposta di bollo.

Art. 4-bis.
Interventi urgenti a favore delle zone danneggiate
dalle calamita’ idrogeologiche dell’ottobre
e del novembre 2000

1. Ai soggetti privati e alle imprese gravemente danneggiati dalle calamita’ idrogeologiche dei mesi di ottobre e novembre 2000 nei territori per i quali e’ intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano i benefici e le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9-bis e 10-bis dell’articolo 4.

2. Per la concessione dei benefici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall’articolo 3, comma 6, dell’ordinanza del Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000.

3. Alle attivita’ produttive, che hanno subito una riduzione del volume di affari di almeno il trenta per cento rispetto all’equivalente periodo dell’anno precedente per effetto della interruzione delle comunicazioni protrattasi per oltre trenta giorni in conseguenza alle calamita’ di cui al comma 1, sono concessi contributi a fondo perduto al 75 per cento dei minori introiti. A fine di assicurare omogeneita’ per la concessione dei benefici di cui al presente comma, il Dipartimento della protezione civile emana apposita direttiva.

4. Ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali, gia’ danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, e’ assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento della spesa necessaria per la riparazione dei danni alle abitazioni principali e fino al 60 per cento per ogni altra unita’ immobiliare ad uso abitativo. La spesa ammissibile non puo’ superare l’importo determinato secondo i criteri di cui al comma 2, primo periodo, dell’articolo 4.

5. Alle imprese, ai soggetti che esercitano libera attivita’ professionale, alle organizzazioni di volontariato e del terzo settore, gia’ danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, e’ assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento dell’entita’ dei danni subiti. Le imprese, beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, danneggiate nuovamente dall’evento alluvionale del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8 dell’articolo 4, possono estinguere il mutuo contratto ai sensi del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, con oneri a carico e nei limiti delle disponibilita’ residue del medesimo decreto.

6. All’onere per gli interventi di cui al presente articolo si provvede a carico delle disponibilita’ di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000.

Art. 4-ter.
Studio preliminare agli interventi
sul collegamento ferroviario Aosta-Chivasso

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dei trasporti e della navigazione, d’intesa con le Ferrovie dello Stato S.p.a., predispone uno studio preliminare di comparazione tra i costi e i tempi necessari al ripristino del collegamento ferroviario Aosta-Chivasso, nel tracciato in essere alla data delle calamita’ idrogeologiche dell’ottobre 2000, e quelli conseguenti all’ammodernamento della linea con rettificazione di tracciato, elettrificazione e raddoppio della medesima.

Art. 5.
Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone
della regione Calabria interessate dagli eventi
calamitosi del settembre e dell’ottobre 2000;
sospensione di termini fiscali, e previdenziali

1. I soggetti residenti alla data delle calamita’ di cui all’articolo 4, comma 1, nei comuni della regione Calabria individuati ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, interessati al servizio militare per gli anni 2000 e 2001, sono utilizzati a domanda, anche se gia’ incorporati o in servizio, come coadiutori del personale dello Stato, delle regioni o degli enti locali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare le conseguenze dell’emergenza; quelli interessati per gli stessi anni ai servizio civile, sono assegnati con priorita’ agli enti convenzionati per l’impiego degli obiettori di coscienza di cui al comma 3 o, se gia’ in servizio, trasferiti a domanda agli stessi enti per far fronte alle medesime esigenze.

2. I soggetti interessati al servizio militare che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se gia’ alle armi, ai rispettivi comandi di corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni o dagli enti locali, assegnano, previa convenzione, i predetti soggetti, tenendo conto delle professionalita’ e delle attitudini individuali. Per il vitto e l’alloggio di tali soggetti si provvede tenendo conto della ricettivita’ delle caserme e della disponibilita’ dei comuni, nonche’ autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L’assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato una convenzione avverra’ entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile attiva, con procedura d’urgenza, le convenzioni relative ai servizio civile per l’utilizzazione degli obiettori di coscienza da parte delle amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubbliche e private di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 8 luglio l998, n. 230, operanti nei territori interessati dall’emergenza, che hanno gia’ presentato o presentino domanda, nonche’ ad effettuare le relative assegnazioni.

4. I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni principali sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilita’ parziale o totale, vengono, a domanda, dispensati dal servizio di leva o dal servizio civile e, se gia’ in servizio, collocati in congedo anticipato. Salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile, con ordinanza di protezione civile, ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d’intesa con i Ministri competenti, misure ed agevolazioni in materia fiscale e previdenziale a favore dei soggetti danneggiati, con oneri nei limiti delle disponibilita’ di cui all’articolo 3, comma 5, dell’ordinanza del Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000.

4-bis. Nelle zone colpite dalle calamita’ naturali di cui al comma 1, le disposizioni previste dall’articolo 48-ter dell’ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall’articolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, divengono efficaci dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 5-bis.
Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone
delle regioni interessate dagli eventi calamitosi
dell’ottobre e del novembre 2000; sospensione
o proroga di termini fiscali, e previdenziali,
giudiziari e di controllo

1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, primo periodo, dell’articolo 5, si applicano anche ai soggetti residenti, alla data della calamita’, nei comuni gravemente danneggiati dai fenomeni alluvionali dell’ottobre e del novembre 2000 individuati con decreto del Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile.

2. Le domande dei soggetti di cui al comma 1 presentate ai sensi del comma 1 dell’articolo 5 sono accolte sino alla concorrenza delle richieste di personale avanzate dagli organi di Stato, dalle regioni e dagli enti impegnati a fronteggiare le conseguenze dei fenomeni alluvionali.

3. In conseguenza delle calamita’ idrogeologiche dei mesi di ottobre e di novembre 2000, per le regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e per la provincia autonoma di Trento, il termine del 31 dicembre 2000, previsto dall’articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e’ ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001. All’onere per gli interventi di cui al presente comma, si provvede a carico delle disponibilita’ di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000.

Art. 6.
Modifiche al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni

1. All’articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 180 del 1998 le parole: “due anni” sono sostituite dalle seguenti: “non superiore a quattro anni”.

2. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, valutato in lire 600 milioni annui a decorrere dall’anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

Art. 6-bis.
Misure per la stabilizzazione del personale assunto
a tempo determinato dalle Autorita’ di bacino
di rilievo nazionale,
ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998

1. Le Autorita’ di bacino di rilievo nazionale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzano personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto, previo superamento di prove selettive, ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998, possono procedere alla trasformazione, immediata e diretta, del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, modificando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale.

Art. 6-ter.
Disposizioni per le regioni e gli enti locali colpiti
dalla crisi sismica del 27 settembre 1997

1. Le regioni e gli enti locali colpiti dalla crisi sismica del 27 settembre 1997, che hanno provveduto ad assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell’articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, sono autorizzati, in deroga alle vigenti normative in materia di reclutamento, a trasformare i rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato mediante indizione di appositi concorsi riservati al personale assunto con le predette modalita’, in servizio alla data di indizione dei bandi stessi, per la copertura di posti di pianta organica di categoria corrispondente a quella di assunzione.

2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 provvedono mediante l’utilizzo dei fondi previsti dal citato articolo 14, comma 14, fin quando disponibili.

Art. 6-quater.
Disponibilita’ di dati ambientali e territoriali

1. I dati ambientali e territoriali di interesse per le politiche e le attivita’ relative all’assetto del territorio e alla difesa del suolo, in possesso di ciascuna amministrazione pubblica nazionale, regionale e locale, sono acquisiti e resi disponibili a tutte le amministrazioni, a cura del Ministero dell’ambiente, senza oneri ed in forma riproducibile, secondo gli standard definiti nell’ambito del sistema cartografico di riferimento, realizzato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 6-quinquies.
Modifiche al decreto-legge n. 6 del 1998,
convertito con modificazioni,
dalla legge n. 61 del 1998

1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 2, comma 3, lettera e), secondo periodo, dopo le parole: “anche le opere” sono inserite le seguenti: “per il recupero funzionale degli edifici, nonche’ quelle”;

b) all’articolo 3, comma 6, dopo le parole: “si sostituiscono ai proprietari” sono inserite le seguenti: “e, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai consorzi inadempienti”;

c) all’articolo 4, comma 5, e’ aggiunto il seguente periodo: “Per gli enti religiosi e morali senza fini di lucro il contributo e’ fissato nella misura del 50 per cento del costo predetto, indipendentemente dal reddito dichiarato”;

d) all’articolo 4 e’ aggiunto in fine il seguente comma:

“7-ter. In caso di inadempienza dei comuni per gli interventi di cui al comma 7-bis del presente articolo e al comma 6 dell’articolo 3, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il predetto termine, la regione si sostituisce al comune inadempiente, nominando un commissario ad acta”;

e) all’articolo 15, dopo il comma 6 e’ inserito il seguente:

“6-bis. Nelle more dei trasferimenti alle regioni Umbria e Marche delle risorse di cui al comma 3, lettera a), i presidenti delle regioni che operano in qualita’ di funzionari delegati, possono anticipare alle regioni stesse i fondi necessari per l’erogazione delle risorse ai soggetti attuatori, utilizzando le disponibilita’ esistenti nella contabilita’ speciale di cui al comma 5. Le somme anticipate sono reintegrate dalle regioni ad avvenuta erogazione delle risorse dell’Unione europea e delle correlate risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale”.

Art. 7.
Interventi in materia di protezione civile

1. I contratti a tempo determinato degli esperti tecnico-amministrativi, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati fino all’avvio del funzionamento dell’Agenzia di protezione civile, istituita dal capo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al relativo onere, valutato in lire 6.000 milioni in ragione d’anno, a decorrere dall’anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile.

“1-bis. L’Agenzia di protezione civile, all’avvio del proprio funzionamento provvede, nei limiti del 70 per cento dei posti che si renderanno disponibili nella pianta organica e con onere a carico del proprio bilancio, all’inquadramento del personale di cui al comma 1, previa selezione e nel rispetto della normativa relativa alla programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego.

1-ter. La proroga dei contratti a tempo determinato, di cui al comma 1 del presente articolo, si applica agli esperti tecnico-amministrativi assunti ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, del comma 16 dell’articolo 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e ai sensi delle seguenti disposizioni delle ordinanze del Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile: articolo 12, comma 1, dell’ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 1998; articolo 6, comma 4, dell’ordinanza n. 2863 dell’8 ottobre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1998; articolo 8, comma 2, dell’ordinanza n. 2947 del 24 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999; articolo 7, comma 2, dell’ordinanza n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999.

1-quater. Per favorire una rapida attuazione degli interventi connessi al ripristino delle infrastrutture e dei beni immobili danneggiati dall’alluvione che ha colpito nei mesi di settembre e ottobre 2000 ampie zone della Calabria, la regione e gli enti locali sono autorizzati ad assumere, con contratto a tempo determinato, personale tecnico ed informatico, con priorita’ per il personale utilizzato nella rilevazione di vulnerabilita’ sismica dei progetti dei lavori socialmente utili promossi dal Dipartimento della protezione civile. Al relativo onere si provvede nel limite del 2 per cento delle disponibilita’ di cui all’articolo 3 dell’ordinanza del Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000.

1-quinquies. Per la previsione e la prevenzione dei rischi, per gli interventi di emergenza, e per tutte le funzioni di cui all’articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, per la organizzazione della protezione civile nella regione, e per la proroga dei contratti in essere a tempo determinato con il personale tecnico ed amministrativo ex Italter e Sirap e con lavoratori socialmente utili gia’ formati dal Dipartimento della protezione civile, la Regione siciliana e’ autorizzata ad utilizzare, nei limiti del 4 per cento, e per un periodo di tre anni rinnovabile, i fondi ad essa assegnati dall’articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433.

Art. 7-bis.
Ulteriori misure urgenti per gli interventi
di superamento dell’emergenza nelle regioni del nord
Italia interessate dagli eventi alluvionali
del novembre 1994, nonche’ per la rilocalizzazione
delle attivita’ produttive ubicate
in zone a rischio di esondazione

1. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attivita’ produttive ubicate in aree a rischio di cui all’articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, e’ prorogato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, al 31 dicembre 2001.

2. Per le finalita’ di cui all’articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell’articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e’ incrementato dell’importo di 100 miliardi di lire per l’anno 2001 a valere sulle disponibilita’ giacenti presso lo stesso Mediocredito centrale S.p.a. di cui all’articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 35 del 1995, la cui autorizzazione di spesa si intende conseguentemente ridotta del medesimo importo.

3. Fino alla completa attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000, e comunque entro il 31 dicembre 2002, per le attivita’ connesse agli interventi agevolativi finalizzati alla rilocalizzazione di attivita’ produttive ubicate in aree a rischio di cui all’articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, la gestione del Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell’articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, resta incardinata a livello centrale ed indistinto presso il medesimo Mediocredito centale S.p.a., che svolge le funzioni di concessione in garanzia di cui al presente comma mediante un ulteriore riparto tra le regioni delle risorse trasferite.

4. Ai contratti di finanziamento agevolato previsti dall’articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, nei limiti delle residue disponibilita’, si applicano i benefici di cui all’articolo 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. Alle imprese che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno gia’ stipulato il finanziamento di cui al citato articolo 4-quinquies, e’ riconosciuto, a decorrere dalla medesima data, il tasso agevolato dell’1,5 per cento; la durata del finanziamento, che non puo’ superare i dieci anni, ricomprendera’ un periodo massimo di preammortamento di tre anni a decorrere dalla data della prima erogazione nei limiti delle residue disponibilita’.

5. Nei limiti delle risorse assegnate e disponibili, i finanziamenti di cui all’articolo 4-quinquies, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, ricomprendono anche gli oneri di trasferimento delle scorte.

6. Le imprese locatarie degli insediamenti ubicati nelle aree di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, adottato in attuazione del disposto dell’articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, anche provvisoriamente rilocalizzatesi, possono accedere ai finanziamenti di cui al medesimo articolo 4-quinquies, nei limiti delle risorse assegnate e disponibili, anche per l’acquisto o la realizzazione del nuovo insediamento.

7. Nei casi di immobili destinati ad uso di civile abitazione e interessati da eventi calamitosi avvenuti in conseguenza dell’alluvione del novembre 1994, la regione Piemonte puo’ concedere ai proprietari contributi al fine di consentire la ricostruzione in altro sito o l’acquisto di abitazioni sostitutive. All’onere relativo, stimato in lire 2 miliardi, si provvede utilizzando le residue disponibilita’ di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, presenti, per l’anno 2000, sui capitoli di bilancio dei comuni interessati e la regione Piemonte e’ autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi d’asta, fino alla concorrenza di 2 miliardi di lire, relativi all’esecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all’articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni. I comuni interessati sono autorizzati a versare le predette disponibilita’ all’entrata del bilancio regionale perche’ siano riassegnate allo scopo. Per le aree su cui insistono gli immobili da demolire, l’onere della demolizione e’ posto a carico dei bilanci comunali e le aree sono acquisite al patrimonio indisponibile dei comuni medesimi.

8. I professionisti che risultavano iscritti negli appositi albi, collegi o ordini professionali alla data del 20 luglio 1997, possono, nei limiti delle risorse disponibili, accedere ai finanziamenti di cui all’articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni.

Art. 7-ter.
Competenze della regione Valle d’Aosta
e delle province autonome di Trento e di Bolzano

1. L’attuazione del presente decreto avviene nel rispetto delle competenze previste dallo statuto della regione Valle d’Aosta, dalle relative norme di attuazione e dall’articolo 16 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche’ nel rispetto di quanto stabilito in materia dagli statuti speciali delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalle relative norme di attuazione.

Art. 8.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.