Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 08
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Legge 11 dicembre 2000, n. 365
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonche a favore di zone colpite da calamita naturali..
Art. 1.
Interventi per le aree a rischio idrogeologico
e in materia di protezione
civile
1. Le misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato definite nellatto di indirizzo e coordinamento emanato per lindividuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui allarticolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato: decreto-legge n. 180 del 1998", si applicano, qualora non siano in vigore misure di salvaguardia adottate ai sensi dellarticolo 17, comma 6-bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e sino allapprovazione dei piani stralcio per lassetto idrogeologico di cui al decreto-legge n. 180 del 1998 o al compimento della perimetrazione prevista dallarticolo 1, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge, con riferimento alle tipologie di dissesto idrogeologico presenti in ciascuna area:
a) alle aree ricomprese nel limite di 150 metri dalle ripe o dalle opere di difesa idraulica dei laghi, fiumi ed altri corsi dacqua, situati nei territori dei comuni per i quali lo stato di emergenza, dichiarato ai sensi dellarticolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e stato determinato da fenomeni di inondazione, nonche dei comuni o delle localita indicate come ad alto rischio idrogeologico nei piani straordinari di cui allarticolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 180 del 1998, indicati nelle tabelle A e B, allegate al presente decreto. Per i corsi dacqua la cui larghezza, fissata dai paramenti interni degli argini o dalle ripe naturali, risulti inferiore a 150 metri, le aree sono quelle comprese nel limite pari, per ciascun lato, alla larghezza;
b) nelle aree con probabilita di inondazione corrispondente alla piena con tempo di ritorno massimo di 200 anni, come definite nellatto di indirizzo e coordinamento di cui al presente comma e identificate con delibera dei comitati istituzionali delle Autorita di bacino di rilievo nazionale e interregionale o dalle regioni per i restanti bacini idrografici, e che non siano gia ricomprese in bacini per i quali siano approvati piani stralcio di tutela di fasce fluviali o di riassetto idrogeologico o di sicurezza idraulica, ai sensi dellarticolo 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.
2. Le tabelle di cui alla lettera a) del comma 1 sono aggiornate, sentite le regioni e le province autonome interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui allarticolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e sono integrate con i comuni interessati dagli eventi dellottobre e del novembre 2000, non appena saranno disponibili gli elenchi a tal fine predisposti dal Dipartimento della protezione civile.
3. (Soppresso).
4. La disposizione di cui al comma 4 dellarticolo 1 del decreto-legge n. 180 del 1998 si applica anche alle aree di cui al comma 1 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, per le nuove aree individuate ai sensi del comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di aggiornamento delle tabelle, di cui al comma 2. Ai piani di emergenza di cui al presente comma e data adeguata informazione e pubblicita alla popolazione residente.
5. Per lattuazione degli interventi di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998 e delle misure di salvaguardia di cui allarticolo 1, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge, e con le procedure ivi previste, e autorizzata la spesa di lire 110.000 milioni per lanno 2000, da iscriversi nellapposita unita previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dellambiente. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, quanto a lire 38.000 milioni, nellambito dellunita previsionale di base di parte corrente fondo speciale e, quanto a lire 72.000 milioni, nellambito dellunita previsionale di base di parte capitale fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per lanno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dellambiente.
6. Per lattuazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico elaborato ai sensi dellarticolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 180 del 1998, sono adottate le ordinanze di cui allarticolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tale fine e autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per lanno 2000 da iscriversi nellunita previsionale di base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nellambito dellunita previsionale di base di parte corrente fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero dellambiente.
7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale per le ricerche, in collaborazione con lAgenzia nazionale per la protezione dellambiente (ANPA), con il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, nonche con il Comitato tecnico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1999, predispone, sentite le regioni e le province autonome, un programma per assicurare unadeguata copertura di radar meteorologici del territorio nazionale. Il programma e attuato nel limite di spesa complessivo di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, comprensivo del costo di funzionamento e gestione del sistema per 24 mesi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2001 e 2002, dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile. A decorrere dallanno 2003, agli oneri relativi al costo di funzionamento e gestione del programma di cui al presente comma si provvede a carico dei fondi volti ad assicurare il funzionamento del servizio meteorologico nazionale distribuito, istituito dallarticolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 1-bis.
Procedura per ladozione dei progetti di piani stralcio
1. I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui allarticolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 1998, sono adottati entro il termine perentorio del 30 aprile 2001, per i bacini di rilievo nazionale con le modalita di cui allarticolo 18, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per i restanti bacini con le modalita di cui allarticolo 20 della medesima legge, e successive modificazioni.
2. Ladozione dei piani stralcio per lassetto idrogeologico e effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano, ovvero entro e non oltre il termine perentorio del 30 aprile 2001 per i progetti di piano adottati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Ai fini delladozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alle quali partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dellAutorita di bacino.
4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche. Il parere tiene luogo di quello di cui allarticolo 18, comma 9, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Il comitato istituzionale, di cui allarticolo 12, comma 2, lettera a), della legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla base dellunitarieta della pianificazione di bacino, tiene conto delle determinazioni della conferenza, in sede di adozione del piano.
5. Le determinazioni assunte in sede di comitato istituzionale, a seguito di esame nella conferenza programmatica, costituiscono variante agli strumenti urbanistici.
Art. 2.
Attivita straordinaria di polizia idraulica
e di controllo sul
territorio
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 provvedono ad effettuare, nellambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, una attivita straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi dacqua e le relative pertinenze, nonche nelle aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati a rilevare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, incombente e potenziale, per le persone e le cose ed a identificare gli interventi di manutenzione piu urgenti.
2. Le attivita di cui al comma 1 ricomprendono quelle gia svolte negli ultimi tre anni in base ad ordinanze ai sensi dellarticolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sono effettuate ponendo particolare attenzione su:
a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;
b) gli invasi artificiali, in base ai dati resi disponibili dal servizio dighe;
c) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere esistenti;
d) le situazioni dimpedimento al regolare deflusso delle acque, con particolare riferimento allaccumulo di inerti e relative opere di dragaggio, anche lungo lotti diversi;
e) lapertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;
f) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;
g) lefficienza e la funzionalita delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di conservazione;
h) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme.
3. I soggetti di cui al comma 4 provvedono ad effettuare, entro la data di cui al comma 1, nellambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, una ricognizione sullo stato di conservazione delle opere eseguite per la sistemazione dei versanti, indicando le esigenze di carattere manutentorio finalizzate a costruire un difusso sistema di protezione idrogeologica, con conseguente miglioramento generalizzato delle condizioni di rischio soprattutto a beneficio dei territori di pianura.
4. Alle attivita di cui ai commi 1 e 2 provvedono le regioni, dintesa con le province, con la collaborazione degli uffici dei provveditorati alle opere pubbliche, del Corpo forestale dello Stato, dei comuni, degli uffici tecnici erariali, degli altri uffici regionali aventi competenza nel settore idrogeologico, delle comunita montane, dei consorzi di bonifica e di irrigazione, delle strutture dei commissari straordinari per gli interventi di sistemazione idrogeologica e per lemergenza rifiuti. Il coordinamento delle attivita e svolto dallAutorita di bacino competente, che assicura anche il necessario raccordo con le iniziative in corso e con quelle previste dagli strumenti di pianificazione vigenti o adottati, provvede a definire i compiti e i settori di intervento delle singole strutture coinvolte, stabilisce la suddivisione delle risorse di cui al comma 8.
5. Sulla base della documentazione acquisita le Autorita di bacino verificano, entro i trenta giorni successivi alla scadenza di cui al comma 1, che i piani stralcio adottati o approvati contengano le misure idonee per prevenire e contrastare le situazioni di rischio di cui al comma 2 e provvedono, se necessario, a realizzare le opportune correzioni e integrazioni, informando di tale decisione il Comitato dei Ministri di cui allarticolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
6. Sulla base della documentazione di cui al comma 5 e delle conoscenze comunque disponibili, le Autorita di bacino, entro novanta giorni dalla scadenza di cui al comma 1, per ciascuno dei comuni compresi nel territorio di competenza, predispongono e trasmettono al sindaco interessato un documento di sintesi che descriva la situazione del rischio idrogeologico che caratterizza il territorio comunale.
7. Le attivita di cui ai commi 1 e 2 sono realizzate nelle zone interessate, nei limiti delle dotazioni di bilancio, ogni qual volta si verifichino eventi alluvionali e dissesti idrogeologici per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della normativa vigente, al fine di predisporre un piano di interventi straordinari per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la sistemazione e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi dacqua e per la stabilizzazione dei versanti.
8. Nelle situazioni di carenza accertata di personale tecnico, le regioni possono ricorrere a forme di consulenza libero-professionale, da retribuire a vacazione ai sensi dellarticolo 32 della legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni. A tal fine e autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per lanno 2000, da iscrivere allunita previsionale di base 4.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, che provvede al riparto fra le regioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nellambito dellunita previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 2000, allo scopo parzialmente utlizzando laccantonamento relativo al Ministero dellambiente.
Art. 3.
(Sostituito dallarticolo 2)
Art. 3-bis.
Realizzazione della cartografia geologica
1. Il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e, dalla data di effettiva operativita delle disposizioni di cui allarticolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, lAgenzia per la protezione dellambiente e per i servizi tecnici, sono autorizzati a trasferire ai bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per la realizzazione della cartografia geologica e geotematica del territorio nazionale, le somme non ancora erogate nellambito delle convenzioni e degli accordi di programma gia stipulati e quelle previste dai programmi approvati dal Servizio geologico nazionale. In caso di grave inadempimento da parte di ciascun soggetto realizzatore il Ministro dellambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, procede alla nomina di un commissario ad acta. Al fine di assicurare, tra il Servizio geologico nazionale e, dalla data di cui al primo periodo, lAgenzia per la protezione dellambiente e per i servizi tecnici da un lato, e le corrispondenti strutture tecniche delle regioni e delle province autonome dallaltro, il coordinamento e larmonizzazione dei programmi di rispettiva competenza, e istituito un comitato composto dai responsabili delle predette strutture, alla cui organizzazione si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dellambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 3-ter.
Compatibilita della ricostruzione
1. Nelle zone danneggiate da calamita idrogeologiche, la ricostruzione di unita immobiliari, impianti ed infrastrutture puo essere consentita solo al di fuori delle aree di cui al comma 1 dellarticolo 1 e comunque previo accertamento della compatibilita nei confronti degli strumenti della pianificazione di bacino adottati ed in via di adozione.
2. La verifica di compatibilita e effettuata dalle regioni e dallAutorita di bacino, ciascuna per le rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa richiesta da parte dei soggetti interessati.
Art. 4.
Interventi urgenti a favore delle zone della regione
Calabria danneggiate
dalle calamita idrogeologiche
di settembre ed ottobre 2000.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dellinterno delegato per il coordinamento della protezione civile individua i comuni della regione Calabria interessati dalle calamita idrogeologiche del settembre e ottobre 2000.
2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 10, ai soggetti residenti nella regione Calabria proprietari, alla data delle calamita di cui al comma 1, di unita immobiliari ad uso di abitazione principale, distrutte o non ripristinabili a causa delle stesse calamita, e assegnato un contributo a fondo perduto proporzionale alla spesa per la demolizione, per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per lacquisto nello stesso comune o in un comune limitrofo di un alloggio di civile abitazione, di superficie utile abitabile corrispondente a quella dellunita immobiliare andata distrutta o non ripristinabile, fino ad un limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalla regione ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni. I relitti delle unita immobiliari non ricostruite nel medesimo sito sono demoliti a cura del proprietario e larea di risulta e acquisita al patrimonio indisponibile del comune. Per ogni altra unita immobiliare ad uso abitativo distrutta e non recuperabile e assegnato un contributo fino al 75 per cento della spesa.
3. Ai soggetti proprietari di unita immobiliari gravemente danneggiati dalle calamita di cui al comma 1, ma ripristinabili, e assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti per le abitazioni principali e fino al 50 per cento dei danni subiti per le altre unita immobiliari ad uso abitativo al fine del recupero delle medesime unita immobiliari.
4. Alle imprese industriali, artigiane, agro-industriali, agricole, alberghiere, commerciali e di servizi, alle agenzie di viaggi, ai pubblici esercizi, agli studi professionali, alle societa sportive facenti parte di federazioni o di enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che hanno subito, in conseguenza delle calamita di cui al comma 1, gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprieta, ivi comprese le scorte, e assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 300 milioni per ciascuna impresa.
5. Alle imprese di cui al comma 4 sono concessi, altresi, finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 35 per cento del valore dei danni subiti, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore all1,5 per cento della rata di ammortamento. Al fine di agevolare laccesso al credito la regione puo erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi gia esistenti ed operanti nel territorio regionale.
5-bis. Alle imprese artigiane ed a tutte le altre imprese fino a venti dipendenti e concesso, a loro richiesta ed in alternativa ai benefici di cui ai commi 4 e 5, un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 500 milioni per ciascuna impresa. I contributi di cui al comma 4 ed al primo periodo del presente comma non concorrono alla formazione del reddito di impresa ai fini dellassoggettabilita alle imposte previste.
6. Ai soggetti che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati di loro proprieta in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, e assegnato un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento del valore dei danni subiti, accertato con le modalita di cui al comma 9, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel casi in cui le unita immobiliari sono state realizzate in difformita o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge.
8. Le provvidenze concesse, per le calamita di cui al comma 1, con ordinanze del Ministro dellinterno delegato per il coordinamento della protezione civile costituiscono anticipazione dei benefici di cui al presente articolo.
9. Per la concessione dei benefici di cui ai commi da 1 a 8, si applicano le disposizioni previste dallarticolo 3 dellordinanza del Ministro dellinterno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000. Il Dipartimento della protezione civile, dintesa con le regioni interessate, emana disposizioni per assicurare lomogeneita degli interventi.
9-bis. I contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale a quelli di cui allarticolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, siti nei comuni di cui al comma 1 e che devono essere temporaneamente liberati per ragioni connesse alleffettuazione di interventi strutturali sulledificio di cui fanno parte, conseguente agli avvenimenti di cui al comma 1, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dellagibilita delledificio, salvo disdetta da parte del conduttore medesimo. Il periodo di inagibilita non e computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione puo essere rivalutato ad un tasso non superiore allinteresse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotti le indennita e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite. Laumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta e stata fatta entro trenta giorni dalla stessa data; in caso diverso decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.
10. Allonere per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 5-bis e 6 si provvede a carico delle disponibilita di cui allordinanza del Ministro dellinterno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000. Il fondo assegnato ai prefetti dallarticolo 1 della citata ordinanza e a valere sulle risorse di cui allarticolo 3 della medesima ordinanza, secondo una ripartizione stabilita dal Dipartimento della protezione civile in rapporto alle esigenze.
10-bis. Le domande di contributo per gli interventi di ricostruzione, di recupero o di indennizzo degli immobili distrutti o danneggiati sono esenti dallimposta di bollo.
Art. 4-bis.
Interventi urgenti a favore delle zone danneggiate
dalle calamita
idrogeologiche dellottobre
e del novembre 2000
1. Ai soggetti privati e alle imprese gravemente danneggiati dalle calamita idrogeologiche dei mesi di ottobre e novembre 2000 nei territori per i quali e intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano i benefici e le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9-bis e 10-bis dellarticolo 4.
2. Per la concessione dei benefici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dallarticolo 3, comma 6, dellordinanza del Ministro dellinterno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000.
3. Alle attivita produttive, che hanno subito una riduzione del volume di affari di almeno il trenta per cento rispetto allequivalente periodo dellanno precedente per effetto della interruzione delle comunicazioni protrattasi per oltre trenta giorni in conseguenza alle calamita di cui al comma 1, sono concessi contributi a fondo perduto al 75 per cento dei minori introiti. A fine di assicurare omogeneita per la concessione dei benefici di cui al presente comma, il Dipartimento della protezione civile emana apposita direttiva.
4. Ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali, gia danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, e assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento della spesa necessaria per la riparazione dei danni alle abitazioni principali e fino al 60 per cento per ogni altra unita immobiliare ad uso abitativo. La spesa ammissibile non puo superare limporto determinato secondo i criteri di cui al comma 2, primo periodo, dellarticolo 4.
5. Alle imprese, ai soggetti che esercitano libera attivita professionale, alle organizzazioni di volontariato e del terzo settore, gia danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, e assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento dellentita dei danni subiti. Le imprese, beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, danneggiate nuovamente dallevento alluvionale del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8 dellarticolo 4, possono estinguere il mutuo contratto ai sensi del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, con oneri a carico e nei limiti delle disponibilita residue del medesimo decreto.
6. Allonere per gli interventi di cui al presente articolo si provvede a carico delle disponibilita di cui allarticolo 7 dellordinanza del Ministro dellinterno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000.
Art. 4-ter.
Studio preliminare agli interventi
sul collegamento ferroviario
Aosta-Chivasso
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dei trasporti e della navigazione, dintesa con le Ferrovie dello Stato S.p.a., predispone uno studio preliminare di comparazione tra i costi e i tempi necessari al ripristino del collegamento ferroviario Aosta-Chivasso, nel tracciato in essere alla data delle calamita idrogeologiche dellottobre 2000, e quelli conseguenti allammodernamento della linea con rettificazione di tracciato, elettrificazione e raddoppio della medesima.
Art. 5.
Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone
della regione
Calabria interessate dagli eventi
calamitosi del settembre e dellottobre
2000;
sospensione di termini fiscali, e previdenziali
1. I soggetti residenti alla data delle calamita di cui allarticolo 4, comma 1, nei comuni della regione Calabria individuati ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, interessati al servizio militare per gli anni 2000 e 2001, sono utilizzati a domanda, anche se gia incorporati o in servizio, come coadiutori del personale dello Stato, delle regioni o degli enti locali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare le conseguenze dellemergenza; quelli interessati per gli stessi anni ai servizio civile, sono assegnati con priorita agli enti convenzionati per limpiego degli obiettori di coscienza di cui al comma 3 o, se gia in servizio, trasferiti a domanda agli stessi enti per far fronte alle medesime esigenze.
2. I soggetti interessati al servizio militare che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se gia alle armi, ai rispettivi comandi di corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni o dagli enti locali, assegnano, previa convenzione, i predetti soggetti, tenendo conto delle professionalita e delle attitudini individuali. Per il vitto e lalloggio di tali soggetti si provvede tenendo conto della ricettivita delle caserme e della disponibilita dei comuni, nonche autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. Lassegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato una convenzione avverra entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile attiva, con procedura durgenza, le convenzioni relative ai servizio civile per lutilizzazione degli obiettori di coscienza da parte delle amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubbliche e private di cui allarticolo 8, comma 2, della legge 8 luglio l998, n. 230, operanti nei territori interessati dallemergenza, che hanno gia presentato o presentino domanda, nonche ad effettuare le relative assegnazioni.
4. I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni principali sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilita parziale o totale, vengono, a domanda, dispensati dal servizio di leva o dal servizio civile e, se gia in servizio, collocati in congedo anticipato. Salvo quanto previsto dallarticolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Ministro dellinterno delegato per il coordinamento della protezione civile, con ordinanza di protezione civile, ai sensi dellarticolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dintesa con i Ministri competenti, misure ed agevolazioni in materia fiscale e previdenziale a favore dei soggetti danneggiati, con oneri nei limiti delle disponibilita di cui allarticolo 3, comma 5, dellordinanza del Ministro dellinterno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000.
4-bis. Nelle zone colpite dalle calamita naturali di cui al comma 1, le disposizioni previste dallarticolo 48-ter dellordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dallarticolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, divengono efficaci dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 5-bis.
Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone
delle regioni
interessate dagli eventi calamitosi
dellottobre e del novembre 2000; sospensione
o
proroga di termini fiscali, e previdenziali,
giudiziari e di controllo
1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, primo periodo, dellarticolo 5, si applicano anche ai soggetti residenti, alla data della calamita, nei comuni gravemente danneggiati dai fenomeni alluvionali dellottobre e del novembre 2000 individuati con decreto del Ministro dellinterno delegato per il coordinamento della protezione civile.
2. Le domande dei soggetti di cui al comma 1 presentate ai sensi del comma 1 dellarticolo 5 sono accolte sino alla concorrenza delle richieste di personale avanzate dagli organi di Stato, dalle regioni e dagli enti impegnati a fronteggiare le conseguenze dei fenomeni alluvionali.
3. In conseguenza delle calamita idrogeologiche dei mesi di ottobre e di novembre 2000, per le regioni Valle dAosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e per la provincia autonoma di Trento, il termine del 31 dicembre 2000, previsto dallarticolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001. Allonere per gli interventi di cui al presente comma, si provvede a carico delle disponibilita di cui allarticolo 7 dellordinanza del Ministro dellinterno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000.
Art. 6.
Modifiche al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito, con
modificazioni, dalla legge
3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni
1. Allarticolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 180 del 1998 le parole: due anni sono sostituite dalle seguenti: non superiore a quattro anni.
2. Allonere derivante dallapplicazione del comma 1, valutato in lire 600 milioni annui a decorrere dallanno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nellambito dellunita previsionale di base di parte corrente fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per lanno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero dellambiente.
Art. 6-bis.
Misure per la stabilizzazione del personale assunto
a tempo
determinato dalle Autorita di bacino
di rilievo nazionale,
ai sensi del
decreto-legge n. 180 del 1998
1. Le Autorita di bacino di rilievo nazionale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzano personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto, previo superamento di prove selettive, ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998, possono procedere alla trasformazione, immediata e diretta, del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui allarticolo 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, modificando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale.
Art. 6-ter.
Disposizioni per le regioni e gli enti locali colpiti
dalla
crisi sismica del 27 settembre 1997
1. Le regioni e gli enti locali colpiti dalla crisi sismica del 27 settembre 1997, che hanno provveduto ad assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dellarticolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, sono autorizzati, in deroga alle vigenti normative in materia di reclutamento, a trasformare i rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato mediante indizione di appositi concorsi riservati al personale assunto con le predette modalita, in servizio alla data di indizione dei bandi stessi, per la copertura di posti di pianta organica di categoria corrispondente a quella di assunzione.
2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dallattuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 provvedono mediante lutilizzo dei fondi previsti dal citato articolo 14, comma 14, fin quando disponibili.
Art. 6-quater.
Disponibilita di dati ambientali e territoriali
1. I dati ambientali e territoriali di interesse per le politiche e le attivita relative allassetto del territorio e alla difesa del suolo, in possesso di ciascuna amministrazione pubblica nazionale, regionale e locale, sono acquisiti e resi disponibili a tutte le amministrazioni, a cura del Ministero dellambiente, senza oneri ed in forma riproducibile, secondo gli standard definiti nellambito del sistema cartografico di riferimento, realizzato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 6-quinquies.
Modifiche al decreto-legge n. 6 del 1998,
convertito con
modificazioni,
dalla legge n. 61 del 1998
1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) allarticolo 2, comma 3, lettera e), secondo periodo, dopo le parole: anche le opere sono inserite le seguenti: per il recupero funzionale degli edifici, nonche quelle;
b) allarticolo 3, comma 6, dopo le parole: si sostituiscono ai proprietari sono inserite le seguenti: e, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai consorzi inadempienti;
c) allarticolo 4, comma 5, e aggiunto il seguente periodo: Per gli enti religiosi e morali senza fini di lucro il contributo e fissato nella misura del 50 per cento del costo predetto, indipendentemente dal reddito dichiarato;
d) allarticolo 4 e aggiunto in fine il seguente comma:
7-ter. In caso di inadempienza dei comuni per gli interventi di cui al comma 7-bis del presente articolo e al comma 6 dellarticolo 3, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il predetto termine, la regione si sostituisce al comune inadempiente, nominando un commissario ad acta;
e) allarticolo 15, dopo il comma 6 e inserito il seguente:
6-bis. Nelle more dei trasferimenti alle regioni Umbria e Marche delle risorse di cui al comma 3, lettera a), i presidenti delle regioni che operano in qualita di funzionari delegati, possono anticipare alle regioni stesse i fondi necessari per lerogazione delle risorse ai soggetti attuatori, utilizzando le disponibilita esistenti nella contabilita speciale di cui al comma 5. Le somme anticipate sono reintegrate dalle regioni ad avvenuta erogazione delle risorse dellUnione europea e delle correlate risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale.
Art. 7.
Interventi in materia di protezione civile
1. I contratti a tempo determinato degli esperti tecnico-amministrativi, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati fino allavvio del funzionamento dellAgenzia di protezione civile, istituita dal capo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al relativo onere, valutato in lire 6.000 milioni in ragione danno, a decorrere dallanno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile.
1-bis. LAgenzia di protezione civile, allavvio del proprio funzionamento provvede, nei limiti del 70 per cento dei posti che si renderanno disponibili nella pianta organica e con onere a carico del proprio bilancio, allinquadramento del personale di cui al comma 1, previa selezione e nel rispetto della normativa relativa alla programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego.
1-ter. La proroga dei contratti a tempo determinato, di cui al comma 1 del presente articolo, si applica agli esperti tecnico-amministrativi assunti ai sensi dellarticolo 2-bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, del comma 16 dellarticolo 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e ai sensi delle seguenti disposizioni delle ordinanze del Ministro dellinterno delegato per il coordinamento della protezione civile: articolo 12, comma 1, dellordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 1998; articolo 6, comma 4, dellordinanza n. 2863 dell8 ottobre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1998; articolo 8, comma 2, dellordinanza n. 2947 del 24 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999; articolo 7, comma 2, dellordinanza n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999.
1-quater. Per favorire una rapida attuazione degli interventi connessi al ripristino delle infrastrutture e dei beni immobili danneggiati dallalluvione che ha colpito nei mesi di settembre e ottobre 2000 ampie zone della Calabria, la regione e gli enti locali sono autorizzati ad assumere, con contratto a tempo determinato, personale tecnico ed informatico, con priorita per il personale utilizzato nella rilevazione di vulnerabilita sismica dei progetti dei lavori socialmente utili promossi dal Dipartimento della protezione civile. Al relativo onere si provvede nel limite del 2 per cento delle disponibilita di cui allarticolo 3 dellordinanza del Ministro dellinterno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000.
1-quinquies. Per la previsione e la prevenzione dei rischi, per gli interventi di emergenza, e per tutte le funzioni di cui allarticolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, per la organizzazione della protezione civile nella regione, e per la proroga dei contratti in essere a tempo determinato con il personale tecnico ed amministrativo ex Italter e Sirap e con lavoratori socialmente utili gia formati dal Dipartimento della protezione civile, la Regione siciliana e autorizzata ad utilizzare, nei limiti del 4 per cento, e per un periodo di tre anni rinnovabile, i fondi ad essa assegnati dallarticolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433.
Art. 7-bis.
Ulteriori misure urgenti per gli interventi
di superamento dellemergenza
nelle regioni del nord
Italia interessate dagli eventi alluvionali
del
novembre 1994, nonche per la rilocalizzazione
delle attivita produttive
ubicate
in zone a rischio di esondazione
1. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attivita produttive ubicate in aree a rischio di cui allarticolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, e prorogato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, al 31 dicembre 2001.
2. Per le finalita di cui allarticolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dellarticolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e incrementato dellimporto di 100 miliardi di lire per lanno 2001 a valere sulle disponibilita giacenti presso lo stesso Mediocredito centrale S.p.a. di cui allarticolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 35 del 1995, la cui autorizzazione di spesa si intende conseguentemente ridotta del medesimo importo.
3. Fino alla completa attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000, e comunque entro il 31 dicembre 2002, per le attivita connesse agli interventi agevolativi finalizzati alla rilocalizzazione di attivita produttive ubicate in aree a rischio di cui allarticolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, la gestione del Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dellarticolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, resta incardinata a livello centrale ed indistinto presso il medesimo Mediocredito centale S.p.a., che svolge le funzioni di concessione in garanzia di cui al presente comma mediante un ulteriore riparto tra le regioni delle risorse trasferite.
4. Ai contratti di finanziamento agevolato previsti dallarticolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, nei limiti delle residue disponibilita, si applicano i benefici di cui allarticolo 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. Alle imprese che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno gia stipulato il finanziamento di cui al citato articolo 4-quinquies, e riconosciuto, a decorrere dalla medesima data, il tasso agevolato dell1,5 per cento; la durata del finanziamento, che non puo superare i dieci anni, ricomprendera un periodo massimo di preammortamento di tre anni a decorrere dalla data della prima erogazione nei limiti delle residue disponibilita.
5. Nei limiti delle risorse assegnate e disponibili, i finanziamenti di cui allarticolo 4-quinquies, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, ricomprendono anche gli oneri di trasferimento delle scorte.
6. Le imprese locatarie degli insediamenti ubicati nelle aree di cui allarticolo 1 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, adottato in attuazione del disposto dellarticolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, anche provvisoriamente rilocalizzatesi, possono accedere ai finanziamenti di cui al medesimo articolo 4-quinquies, nei limiti delle risorse assegnate e disponibili, anche per lacquisto o la realizzazione del nuovo insediamento.
7. Nei casi di immobili destinati ad uso di civile abitazione e interessati da eventi calamitosi avvenuti in conseguenza dellalluvione del novembre 1994, la regione Piemonte puo concedere ai proprietari contributi al fine di consentire la ricostruzione in altro sito o lacquisto di abitazioni sostitutive. Allonere relativo, stimato in lire 2 miliardi, si provvede utilizzando le residue disponibilita di cui allarticolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, presenti, per lanno 2000, sui capitoli di bilancio dei comuni interessati e la regione Piemonte e autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi dasta, fino alla concorrenza di 2 miliardi di lire, relativi allesecuzione degli interventi infrastrutturali di cui allarticolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni. I comuni interessati sono autorizzati a versare le predette disponibilita allentrata del bilancio regionale perche siano riassegnate allo scopo. Per le aree su cui insistono gli immobili da demolire, lonere della demolizione e posto a carico dei bilanci comunali e le aree sono acquisite al patrimonio indisponibile dei comuni medesimi.
8. I professionisti che risultavano iscritti negli appositi albi, collegi o ordini professionali alla data del 20 luglio 1997, possono, nei limiti delle risorse disponibili, accedere ai finanziamenti di cui allarticolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni.
Art. 7-ter.
Competenze della regione Valle dAosta
e delle province autonome
di Trento e di Bolzano
1. Lattuazione del presente decreto avviene nel rispetto delle competenze previste dallo statuto della regione Valle dAosta, dalle relative norme di attuazione e dallarticolo 16 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche nel rispetto di quanto stabilito in materia dagli statuti speciali delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalle relative norme di attuazione.
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara presentato alle Camere per la conversione in legge.