Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 08

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Codice 22.4
D.D. 3 novembre 2000, n. 646

D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 art. 17 - Parere regionale per le autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio di impianti di competenza del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato. Fenice S.p.A. - Torino (TO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di inviare al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, al Ministero dell’Ambiente ed al Ministero della Sanità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, per l’autorizzazione richiesta dalla società Fenice S.p.A. per effettuare l’installazione, nel Comune di Torino (TO), di un turbogruppo a vapore avente una potenza elettrica pari a 10 MW per l’utilizzo del salto di pressione, da 30 a 2 bar, del vapore prodotto dalla esistente centrale termica, costituita da tre generatori di vapore alimentati a gas naturale aventi una potenza termica totale installata a 142 MW e un generatore di acqua surriscaldata da 96,2 MW termici, la presente determinazione, che riporta nel seguito le prescrizioni ritenute necessarie in caso di rilascio di autorizzazione;

1) I generatori di valore devono essere alimentati con gas naturale ed eserciti mantenendo in atto i sistemi per il contenimento delle emissioni di ossidi di azoto.

2) Gli effluenti derivanti da tre generatori di vapore, che hanno un consumo totale massimo di gas naturale pari a 15000 Nm3/h devono rispettare, in tutte le condizioni di funzionamento, i seguenti limiti di emissione in atmosfera, riferiti a gas secco, ad un tenore volumetrico di ossigeno pari a 3%, a OºC e 0,101 MPa:

Polveri totali 5 mg/m3

NOx (come NO2) 270 mg/m3

CO 100 mg/m3

3) L’esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti fissati.

4) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dei sistemi di contenimento delle emissioni, tali da non garantire il rispetto dei limiti fissati, comporta la sospensione dell’attività per il tempo necessario alla loro rimessa in efficienza.

5) Devono essere inoltre rilevate e registrate in continuo le concentrazioni di O2 libero, di CO, di NOx e la temperatura degli effluenti gassosi per ciascuno dei generatori di calore. I dati misurati devono essere conservati presso lo stabilimento e trasmessi all’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) competente per territorio secondo procedure e modalità stabilite dall’ARPA stessa.

6) La strumentazione di misura di cui al punto 5 deve essere tarata alla presenza e secondo le procedure che saranno stabilite dai tecnici del Dipartimento subprovinciale dell’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) competente per territorio.

7) I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.

Il Dirigente responsabile
Carla Contardi