Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 08

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Codice 25.6
D.D. 6 novembre 2000, n. 1157

Regione Piemonte - Direzione Economia Montana e Foreste - Settore Economia Montana - Cuneo. Autorizzazione idraulica n. 3850 per la costruzione di un muro a difesa del vivaio forestale regionale “Gambarello” in Comune di Chiusa Pesio lungo il T. Pesio

In data 9/10/00 la Regione Piemonte - Direzione Economia Montana e Foreste - Settore Economia Montana - Cuneo - Corso Nizza n. 72, hanno presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione idraulica per la realizzazione di opere consistenti nella costruzione di un muretto di recinzione a tergo di un muro di difesa spondale esistente lungo il T. Pesio in Comune di Chiusa Pesio.

All’istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal Settore Economia Montana di Cuneo e costituiti da una relazione tecnica e da un elaborato costituito da planimetria e sezione del muretto.

E’ stata effettuata visita in sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell’esame degli atti progettuali, la realizzazione dell’opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l’osservanza della seguente prescrizione:

- il muretto di recinzione in progetto venga realizzato a tergo del muro di difesa spondale e con altezza non superiore al muro, con sovrastante recinzione già esistente.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;

- visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;

- visto l’art. 2 del D.P.R. n. 8172

- visti gli artt. 89 e 90 del D.P.R. 616/77;

- vista la Deliberazione n. 9/1995 dell’Autorità di Bacino del fiume Po di approvazione del piano stralcio 45;

- Vista la L.R. N. 40/98

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici la Regione Piemonte - Direzione Economia Montana e Foreste - Settore Economia Montana - Cuneo - Corso Nizza n. 72, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, di cui al richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d’acqua;

- la presente autorizzazione ha validità per anni uno e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.

E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, le date di inizio e di ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.

Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazione del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse sia in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 4589 - vincolo idrogeologico, autorizzazione di cui al T.U. N. 1775/1933).

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R..

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo