Bollettino Ufficiale n. 08 del 21 / 02 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2001, n. 3-2133

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Boves (CN). Variante al Piano Regolatore Generale vigente, denominata “Variante strutturale n. 1/99". Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante strutturale n. 1/99 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente del Comune di Boves (CN) e dallo stesso adottata con deliberazione consiliare n. 79 in data 27.9.1999, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati della Variante in argomento, delle modificazioni riportate nell’allegato documento “A” in data 9.1.2001, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione relativa alla Variante strutturale n. 1/99 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente del Comune di Boves e dallo stesso predisposta, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazione consiliare n. 79 in data 27.9.1999, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Relazione illustrativa

- Elab. - Norme di Attuazione

- Elab. - Relazione Geologico-Tecnica

- Tav. 1L.1/99 - Assetto generale del territorio comunale, in scala 1:10.000

- Tav. 1L.2/99 - Concentrico, in scala 1:2.000.

(omissis)

Allegato (Fare riferimento al file PDF)

Elenco delle modifiche introdotte “ex officio”

Modifiche normative:

Art. 36 - Interventi edilizi ammessi per ambiti normativi.

punto 1f: al termine del testo, dopo le parole “____ collocazione definitiva del verde privato ad uso pubblico”, si intendono aggiunte di seguito le parole “la cui dimensione dovrà comunque essere quantificata e garantita in relazione alle effettive specifiche destinazioni d’uso previste nel rispetto dei corrispondenti standard minimi di legge”;

successivamente, al termine del testo del punto, si intende aggiunto un nuovo ultimo comma che recita “Si richiama integralmente la norma di cui al successivo art. 43, comma 2a.1 relativa all’ambito E.1a - area archeologica.”