Bollettino Ufficiale n. 08 del 21 / 02 / 2001

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Codice 20.5
D.D. 7 dicembre 2000, n. 182

Legge 9.07.1908 n. 445 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Legge 2.02.1974 n. 64 - art. 2. Lavori di costruzione Centrale Tecnologica sita in Via Brigate Garibaldine nel Comune di Costigliole d’Asti. Istanza dell’Associazione “Premio Grinzane Cavour”. Comune di Costigliole D’Asti (AT)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di Autorizzare

Ai sensi dell’art. 2 della L. 2.02.1974 n. 64, l’esecuzione dei lavori in oggetto specificati, fermo restando l’obbligo del rispetto delle vigenti leggi urbanistiche e delle seguenti condizioni.

1 - I lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte e, in corso d’opera, si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche se provvisori e di cantiere, in accordo coi disposti del D.M. 11.03.1988 n. 47.

Gli scavi dovranno essere opportunamente armati.

2 - Nel corso dei lavori si dovranno verificare gli assunti geotecnici al fine di adempiere al dettato del D. M. 11.03.1988 n. 47.

In particolare modo dovrà essere verificata la stabilità dell’insieme opera-terreno, nonchè effettuata la verifica al ribaltamento e allo scivolamento.

Tali verifiche ed il ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del progetto.

Nel caso di accertata instabilità, si dovranno progettare e realizzare idonee opere di consolidamento e/o sostegno.

3 - Si dovrà provvedere ad una corretta regimazione delle acque meteoriche e superficiali, al fine di impedire la loro permeazione nel terreno ed il formarsi di pericolosi ristagni ed il ruscellamento incontrollato delle stesse, nonchè prevedere idonee opere di drenaggio.

A lavori ultimati dovrà essere presentata dal Direttore dei lavori e dal costruttore una dichiarazione attestante la perfetta rispondenza dell’opera eseguita al progetto approvato.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti nella presente determinazione, si applicheranno le sanzioni previste dal titolo III della Legge n. 64/1974.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Lorenzo Masoero