Bollettino Ufficiale n. 08 del 21 / 02 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2001, n. 1-2008
Criteri e modalita per la ripartizione dei fondi di cui allart. 31, comma
2, della L. 104/92 - D.M. 391 del 27.04.98, D.M. 269 e 270 del 27.07.99
destinati alla concessione dei contributi pubblici per soddisfare le esigenze
abitative di persone portatrici di handicap
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
1) di approvare lallegato 1 alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
2) di assegnare il termine di 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della determina dirigenziale di approvazione della modulistica
regionale, per permettere agli enti attuatori di produrre gli atti necessari
alla formazione della graduatoria;
3) di non ripartire i fondi di edilizia agevolata corrispondenti ad un
importo di lire 25.132.240 in quanto lesiguità degli stessi, non determinerebbe
una efficace ed efficiente modalità programmatoria in rapporto allentità
delle risorse assegnate con il già sopracitato D.M. 391 del 27 aprile 1998;
conseguentemente laccesso ai contributi potrà avvenire solo da parte dei
Comuni e delle Agenzie Territoriali per la Casa trattandosi di fondi destinati
a tali categorie.
(omissis)
Allegato 1 alla deliberazione avente per oggetto: Ripartizione dei fondi
di cui allart. 31, comma 2, della L. 104/92 - D.M. 391 del 27.04.98, D.M.269
e 270 del 27.07.99 destinati alla concessione dei contributi pubblici per
soddisfare le esigenze abitative di persone portatrici di handicap. Proposta
al Consiglio Regionale.
EDILIZIA SOVVENZIONATA
1) I soggetti destinatari del contributo.
Ai Comuni e alle A.T.C. (ex IACP) sono concessi contributi in conto capitale
per provvedere alladattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata in
base alle esigenze di assegnatari handicappati con menomazioni o limitazioni
funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla
deambulazione e alla mobilità di persone portatrici di handicap e di nuclei
familiari tra i cui componenti figurino persone handicappate in situazioni
di gravità o con ridotte od impedite capacità motorie (art. 3, lettera
r - bis, della legge n. 457/78).
2) I requisiti dei soggetti portatori di handicap ai quali adattare lalloggio
di edilizia sovvenzionata con i contributi erogati dal Ministero.
Nella selezione dei soggetti richiedenti per lerogazione dei contributi
al fine di soddisfare le esigenze abitative di persone handicappate, siano
esse assegnatari o componenti di nuclei familiari, saranno considerate
le seguenti condizioni :
- A) percentuale di invalidità;
- B) numero dei componenti del nucleo familiare;
- C) reddito annuo complessivo del nucleo familiare;
A) Percentuale di invalidità: si considera il grado di gravità dellhandicap
dando la precedenza ai portatori di handicap riconosciuti invalidi totali
con difficoltà di deambulazione dalle competenti Aziende Sanitarie Locali.
Alle domande ovvero alle comunicazioni al sindaco relative alla realizzazione
di interventi di cui ai D.M. 391/98, 269/99 e 270/99, lavente diritto
deve allegare un certificato medico in carta libera attestante lhandicap
e dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà, ai sensi dellart.
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino lubicazione
della propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso.
Ai fini della concessione del contributo i soggetti portatori di handicap
sono stati suddivisi in quattro fasce di appartenenza ad ognuna delle quali
vengono attribuiti i seguenti punteggi ( in base alla gravità dellhandicap
con i codici riferiti al modello n. 4097/ML del Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte - Servizio di Medicina Legale - Commissione di prima istanza
per laccertamento degli stati di invalidità civile).
punti 20:
per portatore di handicap a cui, a seguito dellaccertamento dello stato
di invalidità sia stata certificata la necessità di :
a) indennità di accompagnamento per invalidi civili
(non deambulanti e/o non autosufficienti ) art. 1 L. 18/1980 (codice 05
e/o codice 06)
oppure
b) indennità di accompagnamento per ciechi totali
art. 1 L. 508/1988 (codice 09)
oppure
c) indennità di accompagnamento + cieco parziale (codice 06 + codice 08);
punti 15 per:
- invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa 100%
art. 12 L. 118/1971 (codice 04);
punti 11 per:
a) invalido civile con riduzione della capacità lavorativa in misura pari
o superiore al 74% (fino al 99% incluso)
art. 13 L. 118/1971 (codice03)
oppure
b) sordomuto 80%
art. 14 septies L. 33/1980 (codice 10)
oppure
c) - cieco parziale ventesimista (pari o superiore a 80% fino al 100% incluso)
con residuo visivo in entrambi gli occhi pari o inferiore a 1/20 con correzione
art. 3 L. 508/1988 (codice 08)
oppure
d) minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni
proprie della sua età
art. 1 L. 289/1990 (codice 07);
punti 7 per:
- invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa in
misura superiore a 1/3 e inferiore ai 2/3 (pari o superiore al 34% fino
al 73% incluso)
art. 2 L. 118/1971 (codice 02)
B) Numero dei componenti del nucleo familiare: si considera la composizione
numerica della famiglia e si attribuisce il seguente punteggio:
punto 1 1 unità
Per nucleo familiare si intende:
- il richiedente, il coniuge non legalmente separato, i figli non sposati
conviventi;
- se il richiedente non è coniugato e non ha figli, si considerano i genitori
e i fratelli non coniugati, conviventi;
- se il richiedente non è coniugato ed ha figli, si considerano i figli
non coniugati conviventi.
C) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare: si considera il reddito
annuo complessivo fiscalmente imponibile desumibile dallultima dichiarazione
dei redditi come indicato allart. 2, comma 1, lett. e della L.R. n. 46
del 28.03.1995 secondo le tabelle dellallegato B ed aggiornate con la
D.G.R. n. 16 - 25712 del 26 ottobre1998 con le allegate tabelle che in
parte si riportano di seguito:
- REDDITO LAVORO DIPENDENTE O PENSIONE:
Ai richiedenti dovrà essere applicato il punteggio previsto dallart. 10,
comma 1 lett. e della L.R. 28.03.1995, n. 46 modificata dalla L.R. 29.07.1996,
n. 51.
Per reddito complessivo si intende la somma dei redditi di tutti i componenti
il nucleo familiare quale risulta dalla voce imponibile dalle singole
dichiarazioni dei redditi.
Ai fini dellacquisizione dei benefici permessi dalle vigenti leggi il
reddito così ottenuto è diminuito di L. 1.000.000 per ogni figlio che risulti
essere a carico.
Agli stessi fini il reddito da lavoro dipendente, dopo la detrazione della
quota per ogni figlio a carico, è calcolato nella misura del 60%. Il reddito
del lavoro autonomo è invece calcolato nella misura del 100%.
Si precisa che il reddito da pensione è considerato come reddito da lavoro
dipendente.
Inoltre, ai fini della formazione della graduatoria regionale, i soggetti
richiedenti non potranno essere selezionati qualora abbiano già usufruito
di altre agevolazioni pubbliche per la realizzazione delle opere per le
quali viene richiesto il contributo.
3) Le caratteristiche degli interventi ammissibili a finanziamento.
Il Comune o lAgenzia Territoriale per la Casa a seguito dellaccertamento
sullammissibilità della domanda allegato A1, subordinata alla presenza
di tutte le indicazioni e documentazioni necessarie oltreché alla sussistenza
di tutti i requisiti soggettivi necessari alla concessione del contributo
in conto capitale e alla verifica di congruità della spesa prevista rispetto
alle opere da realizzare, dovrà considerare che gli interventi siano ammissibili
alle agevolazioni, se ricorrono le seguenti condizioni:
a) opere di adattamento con caratteristiche compatibili con la natura dellhandicap
del richiedente e destinatario finale delle stesse;
b) opere per le quali è richiesta lagevolazione conformi alle prescrizioni
tecniche di cui al D.M. 14 giugno 1989, n. 236;
c) costo indicato per le opere di cui alla lettera precedente non superiore
al valore determinato in base allelenco prezzi approvato dalla Regione.
4) Lammontare complessivo del contributo: modalità per la relativa quantificazione.
Per lammontare complessivo del contributo da concedere ai soggetti destinatari
senza superare limporto attribuito dal Ministero alla Regione, la Giunta
Regionale, a seguito delle richieste ammissibili a finanziamento inoltrate
dai Comuni e dalle A.T.C. del Piemonte, i quali svolgeranno istruttoria
in merito comunicando i relativi punteggi da attribuire, determinerà il
contributo che sarà concesso ad ogni beneficiario, nel modo sotto indicato:
1) per le opere di costo complessivamente non superiore a lire 15 milion,i
il contributo sarà determinato in misura pari alla spesa effettiva;
2) per le opere il cui costo supera lire 15 milioni, il contributo sarà
eventualmente aumentato sulla base delle disponibilità finanziarie residue,
proporzionalmente allentità delle singole richieste di finanziamento pervenute
da parte dei Comuni e delle A.T.C. e fino alla concorrenza di lire. 40
milioni.
5) Modalità per lassegnazione dei finanziamenti e lattuazione degli interventi.
Al fine di predisporre la graduatoria regionale per il riparto del contributo,
i Comuni o le Agenzie Territoriali per la Casa dovranno trasmettere agli
uffici regionali le richieste di finanziamento approvate, con il relativo
punteggio, con deliberazione dellorgano competente e con le modalità indicate
nel facsimile dellallegato A 2.
La scheda dellallegato A 2 dovrà essere compilata in ogni parte e dovranno
essere indicati i seguenti dati:
- cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza del
soggetto; nel caso in cui il beneficiario non coincida con il portatore
di handicap, dovranno essere comunicati anche cognome, nome, luogo e data
di nascita e codice fiscale di questultimo;
- descrizione sintetica delle opere ammesse ad agevolazione;
- importo delle spese ritenute ammissibili ad agevolazione, calcolato applicando
i criteri sopra illustrati;
- importo complessivo del contributo, comprensivo di I.V.A..
Inoltre, nella suddetta deliberazione gli enti dovranno attestare la sussistenza
dei requisiti soggettivi del portatore di handicap necessari alla concessione
del contributo in conto capitale e la congruità della spesa prevista rispetto
alle opere da realizzare per ladattamento dellalloggio in base alle esigenze
abitative della persona handicappata, entro e non oltre 90 giorni dalla
pubblicazione sul B.U.R. del presente bando, pena la inammissibilità delle
domande presentate.
Pertanto il Comune o lAgenzia Territoriale per la Casa, per lapprovazione
delle domande di finanziamento, oltre alla documentazione relativa al reddito
annuo complessivo del nucleo familiare e del numero dei componenti familiari,
dovrà richiedere ai soggetti portatori di handicap :
1) certificato medico in carta libera attestante lhandicap;
2) dichiarazione sostitutiva di atto notorio (All. B);
3) certificato del Servizio Sanitario Nazionale (o fotocopia autenticata)
attestante il grado di invalidità con difficoltà di deambulazione.
Tutta la documentazione necessaria al Comune o allAgenzia Territoriale
per la Casa per attribuire il punteggio secondo le modalità indicate al
punto 2 del presente allegato e corrispondente alle caratteristiche della
persona che fa la richiesta, resterà depositata presso lente richiedente
e non dovrà essere inviata agli uffici regionali.
Al fine della predisposizione del provvedimento per la concessione del
contributo da parte del Segretariato Generale del C.E.R., la Giunta Regionale
nella formazione della graduatoria da trasmettere al Ministero individuerà
i soggetti con il punteggio più elevato. Nellipotesi in cui la spesa complessiva
per le richieste di finanziamento inoltrate dagli enti sopra citati sia
superiore alle disponibilità finanziarie regionali attribuite dal Ministero,
a parità di punteggio verrà scelto lavente diritto che anagraficamente
ha una maggiore anzianità.
Gli interventi finanziati saranno attuati in conformità al Regolamento
regionale di attuazione per gli interventi di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata di cui al D.P.G.R. n. 1.522 del 14 aprile 1995, pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 15 del 12 aprile 1995.
Il controllo sullattuazione degli interventi finanziati sarà effettuato
dalla Commissione Tecnica Consultiva (C.T.C.) istituita presso lAgenzia
Territoriale per la Casa (A.T.C.) competente per territorio, ai sensi dellart.
21, commi 6 e 7, della Legge regionale 26 aprile 1993, n. 11.
punti 2 2 unità
punti 4 3 unità
punti 5 4 unità
punti 6 5 unità
punti
7 6 unità ed oltre
compon.conv. famiglia limite di accesso punti
3 punti 2 punti 1
fino a 2 lire 31.326.600 lire 9.397.980 lire 15.663.300 lire
21.928.620
2,5 lire 34.772.526 lire 10.431.758 lire 17.386.263 lire 24.340.768
3 lire
38.218.452 lire 11.465.536 lire 19.109.226 lire 26.752.916
3,5 lire 41.351.112 lire
12.405.334 lire 20.675.556 lire 28.945.778
4 lire 44.483.772 lire 13.345.132 lire
22.241.886 lire 31.138.640
4,5 lire 47.303.166 lire 14.190.950 lire 23.651.583 lire
33.112.216
oltre 4,5 lire 50.122.560 lire 15.036.768 lire 25.061.280 lire 35.085.792
-
REDDITO CONVENZIONALE:
compon.conv. famiglia limite di accesso punti 3 punti
2 punti 1
fino a 2 lire 18.796.000 lire 5.638.800 lire 9.398.000 lire 13.157.200
2,5 lire
20.863.560 lire 6.259.068 lire 10.431.780 lire 14.604.492
3 lire 22.931.120 lire
6.879.336 lire 11.465.560 lire 16.051.784
3,5 lire 24.810.720 lire 7.443.216 lire
12.405.360 lire 17.367.504
4 lire 26.690.320 lire 8.007.096 lire 13.345.160 lire
18.683.224
4,5 lire 28.381.960 lire 8.514.588 lire 14.190.980 lire 19.867.372
oltre
4,5 lire 30.073.600 lire 9.022.080 lire 15.036.800 lire 21.051.520