Bollettino Ufficiale n. 08 del 21 / 02 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2001, n. 1-2008

Criteri e modalita’ per la ripartizione dei fondi di cui all’art. 31, comma 2, della L. 104/92 - D.M. 391 del 27.04.98, D.M. 269 e 270 del 27.07.99 destinati alla concessione dei contributi pubblici per soddisfare le esigenze abitative di persone portatrici di handicap

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) di approvare l’allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) di assegnare il termine di 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della determina dirigenziale di approvazione della modulistica regionale, per permettere agli enti attuatori di produrre gli atti necessari alla formazione della graduatoria;

3) di non ripartire i fondi di edilizia agevolata corrispondenti ad un importo di lire 25.132.240 in quanto l’esiguità degli stessi, non determinerebbe una efficace ed efficiente modalità programmatoria in rapporto all’entità delle risorse assegnate con il già sopracitato D.M. 391 del 27 aprile 1998; conseguentemente l’accesso ai contributi potrà avvenire solo da parte dei Comuni e delle Agenzie Territoriali per la Casa trattandosi di fondi destinati a tali categorie.

(omissis)

Allegato 1 alla deliberazione avente per oggetto: “Ripartizione dei fondi di cui all’art. 31, comma 2, della L. 104/92 - D.M. 391 del 27.04.98, D.M.269 e 270 del 27.07.99 destinati alla concessione dei contributi pubblici per soddisfare le esigenze abitative di persone portatrici di handicap. Proposta al Consiglio Regionale”.

EDILIZIA SOVVENZIONATA

1) I soggetti destinatari del contributo.

Ai Comuni e alle A.T.C. (ex IACP) sono concessi contributi in conto capitale per provvedere all’adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata in base alle esigenze di assegnatari handicappati con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità di persone portatrici di handicap e di nuclei familiari tra i cui componenti figurino persone handicappate in situazioni di gravità o con ridotte od impedite capacità motorie (art. 3, lettera r - bis, della legge n. 457/78).

2) I requisiti dei soggetti portatori di handicap ai quali adattare l’alloggio di edilizia sovvenzionata con i contributi erogati dal Ministero.

Nella selezione dei soggetti richiedenti per l’erogazione dei contributi al fine di soddisfare le esigenze abitative di persone handicappate, siano esse assegnatari o componenti di nuclei familiari, saranno considerate le seguenti condizioni :

- A) percentuale di invalidità;

- B) numero dei componenti del nucleo familiare;

- C) reddito annuo complessivo del nucleo familiare;

A) Percentuale di invalidità: si considera il grado di gravità dell’handicap dando la precedenza ai portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti Aziende Sanitarie Locali. Alle domande ovvero alle comunicazioni al sindaco relative alla realizzazione di interventi di cui ai D.M. 391/98, 269/99 e 270/99, l’avente diritto deve allegare un certificato medico in carta libera attestante l’handicap e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino l’ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso.

Ai fini della concessione del contributo i soggetti portatori di handicap sono stati suddivisi in quattro fasce di appartenenza ad ognuna delle quali vengono attribuiti i seguenti punteggi ( in base alla gravità dell’handicap con i codici riferiti al modello n. 4097/ML del Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte - Servizio di Medicina Legale - Commissione di prima istanza per l’accertamento degli stati di invalidità civile).

punti 20:

per portatore di handicap a cui, a seguito dell’accertamento dello stato di invalidità sia stata certificata la necessità di :

a) indennità di accompagnamento per invalidi civili

 (non deambulanti e/o non autosufficienti ) art. 1 L. 18/1980 (codice 05 e/o codice 06)

 oppure

b) indennità di accompagnamento per ciechi totali

art. 1 L. 508/1988 (codice 09)

 oppure

c) indennità di accompagnamento + cieco parziale (codice 06 + codice 08);

punti 15 per:

- invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa 100%

art. 12 L. 118/1971 (codice 04);

punti 11 per:

a) invalido civile con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74% (fino al 99% incluso)

art. 13 L. 118/1971 (codice03)

oppure

b) sordomuto 80%

art. 14 septies L. 33/1980 (codice 10)

oppure

c) - cieco parziale ventesimista (pari o superiore a 80% fino al 100% incluso) con residuo visivo in entrambi gli occhi pari o inferiore a 1/20 con correzione

art. 3 L. 508/1988 (codice 08)

oppure

d) minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età

art. 1 L. 289/1990 (codice 07);

punti 7 per:

- invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore a 1/3 e inferiore ai 2/3 (pari o superiore al 34% fino al 73% incluso)

art. 2 L. 118/1971 (codice 02)

B) Numero dei componenti del nucleo familiare: si considera la composizione numerica della famiglia e si attribuisce il seguente punteggio:

punto 1    1 unità
punti 2    2 unità
punti 4    3 unità
punti 5    4 unità
punti 6    5 unità
punti 7    6 unità ed oltre

Per nucleo familiare si intende:

- il richiedente, il coniuge non legalmente separato, i figli non sposati conviventi;

- se il richiedente non è coniugato e non ha figli, si considerano i genitori e i fratelli non coniugati, conviventi;

- se il richiedente non è coniugato ed ha figli, si considerano i figli non coniugati conviventi.

C) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare: si considera il reddito annuo complessivo fiscalmente imponibile desumibile dall’ultima dichiarazione dei redditi come indicato all’art. 2, comma 1, lett. e della L.R. n. 46 del 28.03.1995 secondo le tabelle dell’allegato B ed aggiornate con la D.G.R. n. 16 - 25712 del 26 ottobre1998 con le allegate tabelle che in parte si riportano di seguito:










- REDDITO LAVORO DIPENDENTE O PENSIONE:

compon.conv. famiglia    limite di accesso    punti 3    punti 2    punti 1
fino a 2    lire 31.326.600    lire 9.397.980    lire 15.663.300    lire 21.928.620
2,5    lire 34.772.526    lire 10.431.758    lire 17.386.263    lire 24.340.768
3    lire 38.218.452    lire 11.465.536    lire 19.109.226    lire 26.752.916
3,5    lire 41.351.112    lire 12.405.334    lire 20.675.556    lire 28.945.778
4    lire 44.483.772    lire 13.345.132    lire 22.241.886    lire 31.138.640
4,5    lire 47.303.166    lire 14.190.950    lire 23.651.583    lire 33.112.216
oltre 4,5    lire 50.122.560    lire 15.036.768    lire 25.061.280    lire 35.085.792


- REDDITO CONVENZIONALE:

compon.conv. famiglia    limite di accesso    punti 3    punti 2    punti 1
fino a 2    lire 18.796.000    lire 5.638.800    lire 9.398.000    lire 13.157.200
2,5    lire 20.863.560    lire 6.259.068    lire 10.431.780    lire 14.604.492
3    lire 22.931.120    lire 6.879.336    lire 11.465.560    lire 16.051.784
3,5    lire 24.810.720    lire 7.443.216    lire 12.405.360    lire 17.367.504
4    lire 26.690.320    lire 8.007.096    lire 13.345.160    lire 18.683.224
4,5    lire 28.381.960    lire 8.514.588    lire 14.190.980    lire 19.867.372
oltre 4,5    lire 30.073.600    lire 9.022.080    lire 15.036.800    lire 21.051.520


Ai richiedenti dovrà essere applicato il punteggio previsto dall’art. 10, comma 1 lett. e della L.R. 28.03.1995, n. 46 modificata dalla L.R. 29.07.1996, n. 51.

Per reddito complessivo si intende la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare quale risulta dalla voce “imponibile” dalle singole dichiarazioni dei redditi.

Ai fini dell’acquisizione dei benefici permessi dalle vigenti leggi il reddito così ottenuto è diminuito di L. 1.000.000 per ogni figlio che risulti essere a carico.

Agli stessi fini il reddito da lavoro dipendente, dopo la detrazione della quota per ogni figlio a carico, è calcolato nella misura del 60%. Il reddito del lavoro autonomo è invece calcolato nella misura del 100%.

Si precisa che il reddito da pensione è considerato come reddito da lavoro dipendente.

Inoltre, ai fini della formazione della graduatoria regionale, i soggetti richiedenti non potranno essere selezionati qualora abbiano già usufruito di altre agevolazioni pubbliche per la realizzazione delle opere per le quali viene richiesto il contributo.

3) Le caratteristiche degli interventi ammissibili a finanziamento.

Il Comune o l’Agenzia Territoriale per la Casa a seguito dell’accertamento sull’ammissibilità della domanda allegato A1, subordinata alla presenza di tutte le indicazioni e documentazioni necessarie oltreché alla sussistenza di tutti i requisiti soggettivi necessari alla concessione del contributo in conto capitale e alla verifica di congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare, dovrà considerare che gli interventi siano ammissibili alle agevolazioni, se ricorrono le seguenti condizioni:

a) opere di adattamento con caratteristiche compatibili con la natura dell’handicap del richiedente e destinatario finale delle stesse;

b) opere per le quali è richiesta l’agevolazione conformi alle prescrizioni tecniche di cui al D.M. 14 giugno 1989, n. 236;

c) costo indicato per le opere di cui alla lettera precedente non superiore al valore determinato in base all’elenco prezzi approvato dalla Regione.

4) L’ammontare complessivo del contributo: modalità per la relativa quantificazione.

Per l’ammontare complessivo del contributo da concedere ai soggetti destinatari senza superare l’importo attribuito dal Ministero alla Regione, la Giunta Regionale, a seguito delle richieste ammissibili a finanziamento inoltrate dai Comuni e dalle A.T.C. del Piemonte, i quali svolgeranno istruttoria in merito comunicando i relativi punteggi da attribuire, determinerà il contributo che sarà concesso ad ogni beneficiario, nel modo sotto indicato:

1) per le opere di costo complessivamente non superiore a lire 15 milion,i il contributo sarà determinato in misura pari alla spesa effettiva;

2) per le opere il cui costo supera lire 15 milioni, il contributo sarà eventualmente aumentato sulla base delle disponibilità finanziarie residue, proporzionalmente all’entità delle singole richieste di finanziamento pervenute da parte dei Comuni e delle A.T.C. e fino alla concorrenza di lire. 40 milioni.

5) Modalità per l’assegnazione dei finanziamenti e l’attuazione degli interventi.

Al fine di predisporre la graduatoria regionale per il riparto del contributo, i Comuni o le Agenzie Territoriali per la Casa dovranno trasmettere agli uffici regionali le richieste di finanziamento approvate, con il relativo punteggio, con deliberazione dell’organo competente e con le modalità indicate nel facsimile dell’allegato A 2.

La scheda dell’allegato A 2 dovrà essere compilata in ogni parte e dovranno essere indicati i seguenti dati:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza del soggetto; nel caso in cui il beneficiario non coincida con il portatore di handicap, dovranno essere comunicati anche cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale di quest’ultimo;

- descrizione sintetica delle opere ammesse ad agevolazione;

- importo delle spese ritenute ammissibili ad agevolazione, calcolato applicando i criteri sopra illustrati;

- importo complessivo del contributo, comprensivo di I.V.A..

Inoltre, nella suddetta deliberazione gli enti dovranno attestare la sussistenza dei requisiti soggettivi del portatore di handicap necessari alla concessione del contributo in conto capitale e la congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare per l’adattamento dell’alloggio in base alle esigenze abitative della persona handicappata, entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. del presente bando, pena la inammissibilità delle domande presentate.

Pertanto il Comune o l’Agenzia Territoriale per la Casa, per l’approvazione delle domande di finanziamento, oltre alla documentazione relativa al reddito annuo complessivo del nucleo familiare e del numero dei componenti familiari, dovrà richiedere ai soggetti portatori di handicap :

1) certificato medico in carta libera attestante l’handicap;

2) dichiarazione sostitutiva di atto notorio (All. B);

3) certificato del Servizio Sanitario Nazionale (o fotocopia autenticata) attestante il grado di invalidità con difficoltà di deambulazione.

Tutta la documentazione necessaria al Comune o all’Agenzia Territoriale per la Casa per attribuire il punteggio secondo le modalità indicate al punto 2 del presente allegato e corrispondente alle caratteristiche della persona che fa la richiesta, resterà depositata presso l’ente richiedente e non dovrà essere inviata agli uffici regionali.

Al fine della predisposizione del provvedimento per la concessione del contributo da parte del Segretariato Generale del C.E.R., la Giunta Regionale nella formazione della graduatoria da trasmettere al Ministero individuerà i soggetti con il punteggio più elevato. Nell’ipotesi in cui la spesa complessiva per le richieste di finanziamento inoltrate dagli enti sopra citati sia superiore alle disponibilità finanziarie regionali attribuite dal Ministero, a parità di punteggio verrà scelto l’avente diritto che anagraficamente ha una maggiore anzianità.

Gli interventi finanziati saranno attuati in conformità al Regolamento regionale di attuazione per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di cui al D.P.G.R. n. 1.522 del 14 aprile 1995, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 15 del 12 aprile 1995.

Il controllo sull’attuazione degli interventi finanziati sarà effettuato dalla Commissione Tecnica Consultiva (C.T.C.) istituita presso l’Agenzia Territoriale per la Casa (A.T.C.) competente per territorio, ai sensi dell’art. 21, commi 6 e 7, della Legge regionale 26 aprile 1993, n. 11.