Bollettino Ufficiale n. 08 del 21 / 02 / 2001

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2001, n. 62-2191

L.R. 28/99 - art. 18 - c. 1 lett. a). Programma per l’accesso al credito di enti locali e di piccole imprese commerciali, operanti attraverso interventi diretti alla realizzazione di progetti integrati. Esercizi finanziari 2001-2002-2003

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare il programma a valere per gli esercizi finanziari 2001-2002-2003, per l’accesso al credito di enti locali e di piccole imprese commerciali, operanti attraverso interventi diretti alla realizzazione di progetti integrati, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

(omissis)

Allegato (Fare riferimento al file PDF)

PROGRAMMA  PER L’ACCESSO AL CREDITO DI ENTI LOCALI E DI PICCOLE IMPRESE COMMERCIALI, OPERANTI ATTRAVERSO INTERVENTI DIRETTI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI INTEGRATI (L.R. 28/99 art. 18 comma 1 lett. a)

BENEFICIARI E OBIETTIVI DELLE AGEVOLAZIONI:

Possono ottenere le agevolazioni di cui al presente documento:

- gli enti locali piemontesi (secondo le modalità e i criteri previsti all’”Intervento A.1.”)

- le piccole imprese operanti nel settore del commercio,  con sede operativa nel territorio della Regione Piemonte, tramite iniziativa opportunamente intrapresa dall’ente locale promotore (secondo le modalità e i criteri previsti all’”Intervento A.2.”),

Detti beneficiari devono  partecipare alla realizzazione di progetti globali unitari, qualificantisi come progetti di qualificazione urbana e progetti integrati di rivitalizzazione delle realtà minori (di seguito denominati PQU/PIR), così come definiti agli articoli 18 e 19 della D.C.R. 29/10/99 n. 563-13414, recante “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d.lgs. 31/3/98, n. 114”, finalizzati a favorire la qualificazione del territorio, la valorizzazione del tessuto commerciale urbano e la rivitalizzazione delle realtà minori.

DOTAZIONE FINANZIARIA

Per gli anni 2001-2002-2003 gli stanziamenti a valere sui capitoli di spesa sotto indicati, eventualmente modificati dalle variazioni previste nel corso dei relativi esercizi finanziari:

Capitolo 25992 - per le agevolazioni a favore degli enti locali

Capitolo 26105 - per le agevolazioni a favore delle piccole imprese   commerciali

INTERVENTO A.1.

Natura degli interventi  ammissibili

Al fine di favorire la valorizzazione del tessuto commerciale urbano e la rivitalizzazione delle realtà minori, possono ottenere i benefici di cui al presente documento gli  interventi promossi su porzioni di tutto il territorio comunale, interessate dalla presenza di insediamenti commerciali che si inseriscono in:

- PQU, così come previsti dall’art. 18 della D.C.R. 29/10/99 n. 563-13414, recante “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d.lgs. 31/3/98, n. 114”

- PIR,  così come previsti dall’art. 19 della D.C.R. 29/10/99 n. 563-13414

Sono considerati ammissibili, purchè inseriti all’interno di tali progetti globali unitari, quei progetti che prevedono la realizzazione di due o più dei seguenti  interventi, volti a favorire l’immagine globale dell’area, secondo le priorità sotto elencate, valutate in relazione all’ambito territoriale di riferimento:

a) la risistemazione viaria finalizzata anche alla pedonalizzazione

b) la risistemazione di spazi pubblici da destinare ad aree mercatali per l’attività di commercio su area pubblica, con particolare riferimento alle opere di adeguamento igienico-sanitario ed alle infrastrutture idriche, elettriche e fognarie, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale  vigente e dell’Ordinanza del Ministero della Sanità del 2/3/2000.

c) il rifacimento della illuminazione pubblica

d) la realizzazione di arredi urbani e la sistemazione o creazione di aree da destinare a verde pubblico e ludico-ricreative

e) l’ampliamento, la ristrutturazione e la trasformazione di immobili pubblici di disponibilità comunale, da adibire/adibite ad attività commerciali, eventualmente potenziate con attività para-commerciali e/o di servizio (attivazione di presidi farmaceutici o medici, attivazione di sportelli decentrati del comune o sportelli bancari o sportelli postali, attivazione di sportelli di informazione turistica, attivazione di centri prenotazione o biglietterie). In tale caso il/i rimanente/i interventi di cui ai punti a), c) e d), oggetto della richiesta della agevolazione, devono ricadere nelle aree strettamente adiacenti a quella in esame

Beneficiari

Comuni,  consorzi tra comuni.

Domande

Devono essere presentate alla Direzione Regionale Commercio e Artigianato – Settore Tutela del consumatore, mercati all’ingrosso ed aree mercatali – Via XX Settembre 88, 10122 Torino, sulla base del fac-simile approvato con determinazione dirigenziale in attuazione del presente atto, entro il 12 giugno di ciascun esercizio finanziario di riferimento. Devono essere corredate dalla seguente documentazione:

1. una copia del PQU o PIR (corredati anche da opportuna planimetria dell’addensamento di riferimento), opportunamente approvati con deliberazione comunale in sede consiliare;

2. una relazione illustrativa dell’intervento o degli interventi proposti per l’agevolazione regionale, che ne specifichi finalità e caratteristiche generali;

3.  il progetto definitivo relativo a ciascun intervento per il quale si richiede l’agevolazione, redatto secondo le indicazioni fornite dal c. 4 art. 16 della L. 11/2/94 n. 109, così come modificata dalla L. 18/11/98, n. 415, recepito con provvedimento dell’Amministrazione comunale secondo la normativa vigente in materia;

4. la dichiarazione di titolarità di proprietà dell’area relativa agli interventi in oggetto;

5. la dichiarazione di inesistenza, sulle aree interessate, di vincoli di natura idrogeologica, storica, archeologica e paesaggistica;

6. eventuale documentazione relativa alle spese di cui alla successiva voce “Entità delle agevolazioni – punto B” del presente documento.

Entità delle agevolazioni

A. Per le opere  progettuali  ammissibili, indicate alle precedenti lettere a) – b) – c) – d) – e) ,  e’ previsto un contributo  nella misura massima del 100%, erogabile nella percentuale del  40% a fondo perduto  e del 60% a rimborso.

B. Per le spese di progettazione, gli studi di fattibilità, i piani di merchandising, le ricerche finalizzati alla predisposizione dei PQU/PIR e’ previsto un contributo  nella misura massima del 50%, erogabile interamente a  fondo perduto.

L’entità massima della agevolazione regionale non può superare, complessivamente, Lire 900.000.000, in riferimento a ciascun PQU o PIR predisposto dai Comuni interessati.

Modalità di erogazione

Ciascun contributo, comprensivo anche della quota a fondo perduto, viene erogato previa sottoscrizione della dichiarazione di accettazione delle condizioni stabilite dalla legge e di quelle stabilite con l’atto di concessione del contributo. In particolare, la quota a rimborso è erogata secondo le modalità definite con l’atto di concessione del contributo, e comunque successivamente alla stipula del contratto di appalto dei lavori e alla presentazione del verbale di inizio lavori; per la quota a fondo perduto l’erogazione è subordinata all’ultimazione dei lavori.

Inoltre, qualora il contributo assegnato copra solo parzialmente l’importo del progetto, la concessione del contributo resta subordinata alla presentazione, da parte del beneficiario, contestualmente al progetto esecutivo, della documentazione comprovante, con atti formali, la disponibilità effettiva delle somme residue, pena la revoca del contributo.

Modalità di rimborso

Le quote soggette a rimborso vengono restituite sulla base di piani di ammortamento decennali con rate annuali costanti a tasso zero. La restituzione avviene entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dal primo anno successivo a quello in cui è avvenuta la prima erogazione.

Si precisa inoltre che, qualora si verifichi una riduzione dell’investimento per minori opere realizzate, sulla quota eccedente il contributo effettivamente concedibile, saranno applicati gli interessi per il periodo che decorre dalla liquidazione del contributo alla restituzione della quota eccedente.

Tempi

Gli interventi devono essere ultimati entro 24 mesi dalla prima erogazione del contributo. I lavori non possono essere oggetto di appalto stipulato in data anteriore a quella di richiesta del contributo.

Criteri di selezione dei progetti e punteggio attribuibile

E’ prevista una selezione sulla base delle domande presentate da tutti i candidati, nei termini stabiliti con il presente documento, contestuale all’approvazione di una graduatoria, formulata sulla base dei punteggi sotto indicati. Tale graduatoria sarà approvata dall’Amministrazione regionale entro cinque mesi  dalla data di scadenza di  presentazione delle domande. Le domande sono ammesse a contributo nei limiti delle disponibilità dei fondi secondo l’ordine decrescente di punteggio ottenuto. In caso di parità di punteggio, prevale la data di presentazione della domanda.

Ai fini della formulazione della graduatoria, i punteggi attribuibili sono i seguenti:

1. punti da  0 a 20, in  relazione  al grado di completezza e unitarietà del PQU/PIR e dei relativi progetti, valutati in relazione al contesto territoriale di riferimento

2. punti 2 qualora i soggetti beneficiari, in possesso dei requisiti di ammissibilità, siano esclusi, per insufficienza di risorse finanziarie, dal programma di finanziamento, attuativo dell’art. 18, comma 1, lett. a) della L.R. 28/99, relativo all’anno precedente

3. punti 3   per la presentazione del progetto esecutivo, unitamente alla domanda

4. punti 1  per la presentazione del titolo di proprietà dell’area oggetto dell’intervento, unitamente alla domanda

In caso di rinuncia o revoca di uno o più soggetti beneficiari, è facoltà dell’Amministrazione regionale procedere allo slittamento della graduatoria, con inserimento al beneficio dei primi soggetti esclusi.

Revoche e monitoraggio degli interventi

L’Amministrazione regionale dispone, attraverso gli uffici competenti, le opportune verifiche ed i controlli atti ad accertare l’effettiva realizzazione delle opere previste nel PQU o PIR, con particolare attenzione a quelle ammesse alle agevolazioni. I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni e l’eventuale documentazione richiesta ai fini del controllo.

L’Amministrazione regionale può disporre  la revoca dei benefici qualora le opere previste nel PQU o PIR ed in particolare quelle ammesse alle agevolazioni non siano state realizzate nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti.

La revoca comporta la restituzione della somma ammessa a beneficio ed indebitamente fruita, maggiorata degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione dei benefici e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire.

L’Amministrazione regionale, attraverso gli uffici competenti, provvede al monitoraggio degli interventi, sulla base della relazione annuale a tale scopo trasmessa dai Comuni beneficiari agli uffici medesimi all’inizio dell’anno successivo a quello in esame, anche  al fine di verificare lo stato di attuazione del programma e la capacità di perseguirne gli obiettivi. Conseguentemente l’ Amministrazione regionale predispone annualmente una relazione sulla attività svolta indicante lo stato di attuazione finanziario; l’efficacia, in termini quantitativi, degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti; l’eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore; l’esistenza di nuovi interventi, tenuto conto degli obiettivi e dei possibili risultati conseguibili.

N.B. L’intervento contributivo regionale non è cumulabile con qualsiasi altro tipo di finanziamento o agevolazione.

INTERVENTO A.2.

Natura degli interventi  ammissibili

Possono ottenere i benefici di cui al presente documento gli interventi di operatori commerciali, direttamente correlati ai PQU o PIR di comuni e consorzi tra comuni ammissibili alle agevolazioni secondo i criteri e le modalità di cui all’Intervento A.1.

Sono considerati ammissibili i progetti di investimento che prevedono la realizzazione di almeno uno dei seguenti  interventi, volti a favorire l’immagine globale dell’area e finalizzati a garantire il recupero di immobili adibiti alle attività commerciali, così come sotto individuate, uniformando ed armonizzando l’ambiente in cui sono inserite:

- l’ illuminazione esterna e le insegne degli esercizi adibiti alle attività sotto individuate

- il rifacimento di facciate di immobili e/o di porticati (intonacatura e coloritura) per la/e porzione/i su cui si affacciano gli esercizi adibiti alle attività sotto individuate

- la sistemazione di vetrine

- la sistemazione di dehors

- la sistemazione dei chioschi delle edicole e dei bar

- la sostituzione delle tende dei banchi dei mercati e relative opere accessorie, purchè trattasi di interventi relativi a mercati adeguati o in via di adeguamento alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale  vigente e dall’Ordinanza del Ministero della Sanità del 2/3/2000.

Beneficiari

Le piccole imprese commerciali, così come definite dal Decreto 23/12/97 del Ministero del Commercio, dell’industria e dell’Artigianato, iscritte al Registro Imprese, aventi sede operativa nel territorio della Regione Piemonte e operanti nei seguenti settori:

1. commercio al dettaglio così come definito dall’art. 4 comma 1 lett. b) e dall’ art. 27 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/1998 n° 114

2. somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, così come disciplinata dalla Legge 25/8/91 n° 287

3. rivendita di giornali e riviste, così come disciplinata dall’art. 28 del D.P.R. 27/4/82 n° 268.

Sono escluse le imprese esercenti attività di commercio ex art. 4, c.2 del D.Lgs. 114/98.

Entità delle agevolazioni

E’ previsto un contributo  a fondo perduto nella misura massima del 50% delle spese ammissibili.

L’entità massima della agevolazione regionale non può superare Lire 20.000.000.

Ai fini del calcolo dei benefici concedibili, si applicano le modalità stabilite con il regime “de minimis”.

Procedure

Le domande devono essere presentate, in bollo,  dagli operatori ai comuni sede della iniziativa, sulla base del fac-simile approvato con determinazione dirigenziale in attuazione del presente atto. Devono essere sottoscritte, ai sensi e per gli effetti della L. 4/1/68, n. 15 e s.m.i.,  dal legale rappresentante dell’ impresa, attestanti il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l’accesso alle agevolazioni e essere corredate dalla seguente documentazione:

1. una relazione illustrativa dell’intervento proposto, che ne specifichi finalità e caratteristiche generali;

2. il piano di investimento, corredato dei relativi preventivi;

3. la dichiarazione attestante l’impegno a mantenere l’attività commerciale e la destinazione delle opere e/o dei beni ammessi, per cinque anni successivi alla realizzazione della iniziativa;

4. la dichiarazione attestante la inesistenza di qualsiasi altro tipo di finanziamento o agevolazione, a valere sull’intervento oggetto della agevolazione regionale.

La domanda può essere presentata al Comune interessato solo se l’intervento è inserito nell’ambito degli schemi tipologici relativi all’esteriorità degli esercizi commerciali contenuti nel PQU o PIR di riferimento.

I comuni forniscono, entro il 4 settembre di ciascun esercizio finanziario di riferimento la domanda contenente l’elenco, sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente, dei nominativi degli operatori aderenti all’iniziativa e, per ciascuno, l’importo della spesa ammissibile alla agevolazione regionale. Tale domanda deve essere predisposta sulla base del fac-simile approvato con determinazione dirigenziale in attuazione del presente atto.

L’operatore, entro trenta giorni dal termine della realizzazione dell’iniziativa, dovrà trasmettere al comune il rendiconto delle spese sostenute, una relazione conclusiva e, ove la tipologia degli investimenti lo consenta, una documentazione fotografica degli investimenti effettuati.

L’erogazione della agevolazione, da parte dell’Amministrazione regionale, ha luogo sulla base degli elenchi presentati trimestralmente dal comune agli uffici regionali competenti, attestanti la regolarità della documentazione giustificativa la realizzazione della iniziativa.

I soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste. In caso di insufficienti risorse, è facoltà dell’Amministrazione regionale procedere al riparto, con proporzionale riduzione del beneficio.

Tempi

Gli interventi devono essere ultimati entro 12 mesi dalla data di ammissibilità al beneficio, mediante provvedimento dell’Amministrazione regionale. I lavori devono aver avuto inizio dopo il  primo gennaio di ciascun esercizio finanziario di riferimento.

Revoche e monitoraggio degli interventi

I Comuni sono incaricati di effettuare i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà degli operatori commerciali secondo le modalità contenute nella determinazione dirigenziale regionale n. 386 del 20/12/2000 o, ove esistente, nel regolamento comunale attuativo del D.P.R. 20/10/98 n. 403.

L’Amministrazione regionale dispone, attraverso gli uffici competenti, le opportune verifiche ed i controlli atti ad accertare l’effettiva realizzazione delle opere ammesse alle agevolazioni. I soggetti beneficiari e i comuni che partecipano alla realizzazione dei progetti cui aderiscono gli operatori commerciali sono tenuti a fornire tutte le informazioni e l’eventuale documentazione richiesta ai fini del controllo.

L’Amministrazione regionale può disporre  la revoca dei benefici qualora:

- l’attività commerciale e la destinazione delle opere e/o dei beni ammessi non siano mantenuti  per cinque anni successivi alla realizzazione della iniziativa;

- la realizzazione dell’intervento non sia conforme al progetto ed alle dichiarazioni contenute nella domanda ammessa al beneficio;

- le opere ammesse alle agevolazioni non siano state realizzate nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti;

- si riscontrasse, in sede di verifica della documentazione prodotta, l’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili.

La revoca comporta la restituzione della somma ammessa a beneficio ed indebitamente fruita, maggiorata degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione dei benefici e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire.

L’Amministrazione regionale, attraverso gli uffici competenti, provvede al monitoraggio degli interventi, al fine di verificare lo stato di attuazione del programma e la capacità di perseguirne gli obiettivi. A tal fine, predispone annualmente una relazione sulla attività svolta indicante lo stato di attuazione finanziario; l’efficacia, in termini quantitativi, degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti; l’eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore; l’esistenza di nuovi interventi, tenuto conto degli obiettivi e dei possibili risultati conseguibili.

N.B. L’intervento contributivo regionale non è cumulabile con qualsiasi altro tipo di finanziamento o agevolazione.

La Determinazione dirigenziale 9 febbraio 2001, n. 27, codice 17.2, relativa alla D.G.R. sopra riportata è pubblicata sul presente Bollettino Ufficiale.(Ndr)