Bollettino Ufficiale n. 08 del 21 / 02 / 2001

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Codice 16.4
D.D. 9 gennaio 2001, n. 2

Art. 10 l.r. 40 del 14 dicembre 1998. Progetto da non sottoporre alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale relativo all’istanza della Società Calce Piasco S.p.A. per la prosecuzione della coltivazione di una cava di calcare per la produzione di calce e pietrisco denominata Rivasse - Tarditi, sita in località Fornaci Vecchie del Comune di Rossana (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa il progetto di cava in località Fornaci Vecchie del Comune di Rossana (CN), presentato ai sensi dell’articolo 10 l.r. 40/1998 dalla Società Calce Piasco S.p.A. con sede legale in Via Venasca n. 38 del Comune di Piasco (CN) risulta escluso dalla fase di verifica ex art. 10 l.r. 40/1998 limitatamente allo stato finale già autorizzato fino ad ottobre 2001 ai sensi delle ll.rr. 69/1978, 45/1985 e del D.Lgs. n. 490/1999.

2. Per le motivazioni espresse in premessa l’ampliamento previsto in progetto deve essere sottoposto alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12 l.r. 40/1998;

3. Vengono demandate alla fase autorizzativa di rinnovo ex ll.rr. 69/1978, 45/1985 e D.Lgs. 490/1999 la disamina delle possibili criticità ambientali segnalate nell’ambito dell’istruttoria, relativa all’istanza in oggetto, e le misure atte a garantire la tutela degli elementi sensibili, pertanto il progetto esecutivo, relativo all’istanza in oggetto, presentata ai sensi delle ll.rr. 69/1978, 45/1989 e D.Lgs. 490/1999 deve tenere conto necessariamente delle seguenti indicazioni:

a) La presenza dell’ecosistema delle Grotte delle Fornaci, biotopo scientificamente importante e ad elevata sensibilità ambientale, impone la salvaguardia delle grotte stesse che si dovrà garantire nei modi da stabilire a seguito di uno studio atto ad approfondirne il grado di conoscenza;

b) lo stato attuale della qualità dell’aria sia caratterizzata per la definizione degli impatti determinati dal proseguimento dell’attività estrattiva, in particolare per quanto riguarda la produzione delle polveri e la dispersione delle stesse nell’ambiente durante le fasi di abbattimento e di trasporto del materiale fino all’impianto di trattamento situato in Piasco.

Eventualmente siano predisposte adeguate misure di mitigazione;

c) la reimmissione nel circuito idrico naturale delle acque ruscellanti nelle aree di cantiere e delle acque impiegate per le operazioni di cava e/o pretrattamento del tout-venant avvenga nel pieno rispetto dell’impatto sul corpo idrico del rio Torto predisponendo adeguati accorgimenti tecnologici atti a mitigarne gli effetti;

d) Sia prodotta una valutazione adeguata per determinare quali operazioni di ripristino ambientale possano essere condotte e con quali margini di successo per la restituzione del sito all’ambiente circostante;

4. La presente determinazione verrà inviata ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della l.r. 40/1998.

5. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti leggitimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Vito Valsania