Bollettino Ufficiale n. 08 del 21 / 02 / 2001
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Codice 16.4
Art. 10 l.r. 40 del 14 dicembre 1998. Progetto da non sottoporre alla fase
di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale relativo allistanza
della Società Calce Piasco S.p.A. per la prosecuzione della coltivazione
di una cava di calcare per la produzione di calce e pietrisco denominata
Rivasse - Tarditi, sita in località Fornaci Vecchie del Comune di Rossana
(CN)
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1. Per le motivazioni espresse in premessa il progetto di cava in località
Fornaci Vecchie del Comune di Rossana (CN), presentato ai sensi dellarticolo
10 l.r. 40/1998 dalla Società Calce Piasco S.p.A. con sede legale in Via
Venasca n. 38 del Comune di Piasco (CN) risulta escluso dalla fase di verifica
ex art. 10 l.r. 40/1998 limitatamente allo stato finale già autorizzato
fino ad ottobre 2001 ai sensi delle ll.rr. 69/1978, 45/1985 e del D.Lgs.
n. 490/1999.
2. Per le motivazioni espresse in premessa lampliamento previsto in progetto
deve essere sottoposto alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità
ambientale ai sensi dellart. 12 l.r. 40/1998;
3. Vengono demandate alla fase autorizzativa di rinnovo ex ll.rr. 69/1978,
45/1985 e D.Lgs. 490/1999 la disamina delle possibili criticità ambientali
segnalate nellambito dellistruttoria, relativa allistanza in oggetto,
e le misure atte a garantire la tutela degli elementi sensibili, pertanto
il progetto esecutivo, relativo allistanza in oggetto, presentata ai sensi
delle ll.rr. 69/1978, 45/1989 e D.Lgs. 490/1999 deve tenere conto necessariamente
delle seguenti indicazioni:
a) La presenza dellecosistema delle Grotte delle Fornaci, biotopo scientificamente
importante e ad elevata sensibilità ambientale, impone la salvaguardia
delle grotte stesse che si dovrà garantire nei modi da stabilire a seguito
di uno studio atto ad approfondirne il grado di conoscenza;
b) lo stato attuale della qualità dellaria sia caratterizzata per la definizione
degli impatti determinati dal proseguimento dellattività estrattiva, in
particolare per quanto riguarda la produzione delle polveri e la dispersione
delle stesse nellambiente durante le fasi di abbattimento e di trasporto
del materiale fino allimpianto di trattamento situato in Piasco.
Eventualmente siano predisposte adeguate misure di mitigazione;
c) la reimmissione nel circuito idrico naturale delle acque ruscellanti
nelle aree di cantiere e delle acque impiegate per le operazioni di cava
e/o pretrattamento del tout-venant avvenga nel pieno rispetto dellimpatto
sul corpo idrico del rio Torto predisponendo adeguati accorgimenti tecnologici
atti a mitigarne gli effetti;
d) Sia prodotta una valutazione adeguata per determinare quali operazioni
di ripristino ambientale possano essere condotte e con quali margini di
successo per la restituzione del sito allambiente circostante;
4. La presente determinazione verrà inviata ai soggetti interessati di
cui allart. 9 della l.r. 40/1998.
5. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti
leggitimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni
dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo
le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi
del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.
Il Direttore regionale
D.D. 9 gennaio 2001, n. 2
Vito Valsania