Bollettino Ufficiale n. 08 del 21 / 02 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2001, n. 18-2148

L.R. n. 43/97 art. 2 - Integrazione alle DD.G.R. nn. 34-23400 del 9.12.1997, 6-24204 del 17.03.1998 e 29-26988 del 1.04.1999 - Ulteriori criteri per l’ assegnazione e la concessione dei contributi di cui alla L.R. n. 43/97 relativa al finanziamento di strutture semiresidenziali e residenziali per disabili

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di modificare ed integrare le DD.G.R. nn. 34-23400 del 9.12.1997, 6-24204 del 17.03.1998 e 29-26988 del 1.04.1999, per le considerazioni in premessa svolte, con le seguenti ulteriori disposizioni:

1. I soggetti assegnatari dei contributi, così come individuati nelle D.D. n. 237/30 del 7.05.1999 e n. 147/30 del 19.04.2000, che non hanno prodotto la documentazione prevista dall’art.6 della L.R. 43/97, per la formale concessione del contributo entro il termine stabilito di 120 gg. dalla richiesta, possono presentare gli atti nella loro interezza entro il termine del 2.07.2001.

2. Entro la stessa data, i soggetti assegnatari delle risorse che intendono utilizzare il contributo assegnato per realizzare interventi rispondenti alle finalità della L.R. n.43/97 ma diversamente localizzati rispetto alle previsioni originarie, possono procedere, fermo restando la presentazione della documentazione prevista dall’art.6 della L.R. 43/97, alle seguenti condizioni:

a) La tipologia del progetto finanziato deve rimanere invariata;

b) L’importo del contributo regionale non può in nessun caso essere aumentato;

c) L’Azienda Sanitaria Locale e l’Ente Gestore dei Servizi Sociali competenti per territorio devono esprimere parere favorevole sulla ricollocazione dell’intervento.

3. Entro la stessa data, i soggetti assegnatari delle risorse che hanno già avviato o concluso le opere possono presentare la documentazione amministrativa, tecnica e contabile riferita all’intervento. Ai fini della concessione ed erogazione del contributo, saranno effettuate le necessarie verifiche di conformità degli atti, adottando ove occorra, la procedura prevista dall’art.28 del Regolamento di Attuazione della Legge Regionale 21.03.1984, n.18, promulgato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 29.04.1985, n.3791 così come modificato dal Regolamento Regionale 20.01.1997, n.2;

4. La Direzione Politiche Sociali è altresì autorizzata ad assegnare le risorse al soggetto inserito dell’Allegato E, parte integrante e sostanziale della D.D. n. 147/30 del 19.04.2000, che ha comunicato in data 23.08.1999, la volontà di attuare l’intervento, rimediando alle carenze progettuali evidenziate in sede di istruttoria. Il medesimo dovrà produrre la documentazione prevista dall’art.6 della L.R. 43/97, per la formale concessione del contributo, entro il termine stabilito del 2.07.2001.

- La competente Direzione Politiche Sociali assumerà i provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, utilizzando le risorse finanziarie già assegnate e con le ulteriori risorse già prenotate e assegnate alla Direzione stessa con D.G.R. n. 52-1567 del 5.12.2000.

(omissis)