Bollettino Ufficiale n. 08 del 21 / 02 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 12 febbraio 2001, n. 48 - 2240

Misure applicative del Regolamento (CE) n. 1493/99 e del Regolamento (CE) n. 1227/00 sull’Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Di approvare le misure applicative al Regolamento (CE) n.1493/99 e del Regolamento (CE) n.1227/00 sull’Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante.

La presente deliberazione, per le considerazioni espresse in premessa, viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 49 della L.62/53.

(omissis)

Allegato

REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

MISURE APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO (CE) N.1493/99 E DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1227/00 SULL’ORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO VITIVINICOLO

INDICE

TITOLO I Definizioni

Articolo 1 - Definizioni:

Anno d’impianto

Campagna viticola

Conduttore

Diritto di impianto

Diritto di reimpianto

Estirpazione

Fallanze

Impianto

Potenziale produttivo aziendale

Reimpianto anticipato

Ricomposizione fondiaria

Sovrainnesto

Superficie irrigua

Superficie vitata

Superficie vitata non in produzione

Unità vitata

Vigneto

TITOLO II - Riserva Regionale dei diritti

Articolo 2 - Istituzione della Riserva

Articolo 3 - Composizione della Riserva

Articolo 4 - Validità

Articolo 5 - Assegnazione

TITOLO III - Norme generali per impianti, reimpianti e sovrainnesto

Articolo 6 - Impianto o reimpianto di vigneti

Articolo 7 - Sovrainnesto

TITOLO IV - Diritti di nuovo impianto

Articolo 8 - Esproprio e ricomposizione fondiaria

Articolo 9 - Impianti destinati alla produzione di piante madri per marze

Articolo 10 - Validità

Articolo 11 - Presentazione della domanda

Articolo 12 - Modalità di autorizzazione all’impianto

Articolo 13 - Impianti per il consumo familiare

Articolo 14 - Finalità diversa dal consumo familiare

Articolo 15 - Divieti

Articolo 16 - Procedure per l’autorizzazione

Articolo 17 - Realizzazione di nuovi impianti

Articolo 18 - Avviso pubblico

TITOLO V - Diritti di reimpianto

Articolo 19 - Assegnazione

Articolo 20 - Modalità di esercizio

Articolo 21 - Estirpazione

Articolo 22 - Reimpianto

Articolo 23 - Procedure di reimpianto

Articolo 24 - Trasferimento del diritto di reimpianto

Articolo 25 - Procedure di trasferimento del diritto di reimpianto

Articolo 26 - Reimpianto anticipato

Articolo 27 - Presentazione della domanda - Istruttoria e controlli

TITOLO VI - Impianti sperimentali

Articolo 28 - Disposizioni di carattere generale

Articolo 29 - Accreditamento degli Enti e delle Istituzioni scientifiche

Articolo 30 - Richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un impianto viticolo sperimentale

Articolo 31 - Costituzione di un Gruppo di lavoro

Articolo 32 - Esame della domanda e concessione dell’autorizzazione

Articolo 33 - Obblighi conseguenti al rilascio dell’autorizzazione

Articolo 34 - Salvaguardia delle varietà autoctone a rischio di estinzione

Articolo 35 - Misure di armonizzazione

TITOLO VII - Vigneti irregolari

Articolo 36 - Regolarizzazione vigneti irregolari

Articolo 37 - Impianti o reimpianti irregolari realizzati entro il 1° settembre 1998, che non comportano aumento della superficie aziendale

Articolo 38 - Impianti o reimpianti irregolari realizzati entro il 1° settembre 1998, che hanno comportato aumento della superficie aziendale, e che non possono ricadere nella fattispecie descritta al precedente articolo

Articolo 39 - Procedure per la regolarizzazione dei vigneti

Articolo 40 - Mancata regolarizzazione

Articolo 41 - Impianti irregolari di vigneti realizzati dopo il 1° settembre 1998

Articolo 42 - Controlli

TITOLO VIII - Disposizioni generali

Articolo 43 - Comunicazioni

Articolo 44 - Competenze

Articolo 45 - Controlli

TITOLO I
Definizioni

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini dell’applicazione della presente normativa si intende per:

Anno d’impianto:

anno di messa a dimora delle barbatelle, inteso come anno di vegetazione delle stesse;

Campagna viticola:

la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e termine il 31 luglio dell’anno successivo;

Conduttore:

la persona fisica o giuridica che, a qualunque titolo e secondo quanto previsto dal codice civile, conduce una superficie vitata. Il conduttore è il soggetto tenuto ad adempiere agli obblighi connessi alla presentazione della dichiarazione delle superfici vitate, delle eventuali misure di regolarizzazione richieste, delle domande di contributi e di tutte le variazioni del potenziale viticolo dell’azienda che conduce. Il conduttore è identificato attraverso il Codice Unico delle Aziende Agricole (CUAA), che deve essere sempre indicato in ogni richiesta o comunicazione effettuata. Il CUAA è il Codice Fiscale dell’impresa (che può coincidere con la Partita IVA) o, per le ditte individuali, il Codice Fiscale della persona.

Le Cantine Sociali possono identificarsi con il conduttore dell’azienda viticola nel solo caso in cui intendano acquisire diritti di reimpianto dai propri soci per trasferirli ad altri soci della stessa cooperativa, o per esercitare in proprio l’attività di conduzione dei vigneti;

Diritto di impianto:

il diritto di piantare viti in forza del diritto di nuovo impianto, del diritto di reimpianto, del diritto di impianto ottenuto da una riserva o di un diritto di impianto nuovamente creato.

Il diritto viene assegnato all’azienda rilasciando alla stessa l’autorizzazione all’impianto. Il diritto viene esercitato dall’azienda nel momento dell’impianto del vigneto;

Diritto di reimpianto:

il diritto di piantare viti a seguito di una estirpazione di una superficie vitata. Il possesso del diritto viene riconosciuto all’azienda tramite il rilascio alla stessa dell’attestazione di avvenuta estirpazione.

Il diritto è concesso anche nel caso in cui l’estirpazione riguardi una superficie vitata, eventualmente non in produzione: in questo caso il reimpianto è consentito solo in posizioni di particolare pregio;

Diritto di nuovo impianto:

il diritto di piantare viti, senza che ci sia una corrispondente estirpazione;

Estirpazione:

eliminazione totale dei ceppi che si trovano su terreno vitato mediante estirpazione alla radice;

Fallanze:

la sporadica assenza di viti all’interno del sesto di impianto di un vigneto;

Impianto:

la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite innestate o non innestate per la produzione di uve classificate per la produzione di vino, o per la coltura di piante madri per marze;

Potenziale produttivo aziendale:

le superfici vitate presenti nell’azienda, impiantate con varietà classificate per la produzione di uve da vino e i diritti di impianto e di reimpianto posseduti;

Reimpianto anticipato :

l’impianto di viti per una superficie equivalente, in coltura pura, a quella che sarà estirpata entro la fine della terza campagna successiva a quella della messa a dimora del materiale di moltiplicazione vegetale;

Ricomposizione fondiaria :

la riunione di più appezzamenti frammentati e polverizzati in un’unica unità colturale;

Sovrainnesto:

l’innesto di una vite già precedentemente innestata;

Superficie irrigua :

unità vitata sulla quale sia stato installato un impianto fisso di irrigazione; sono escluse le superfici in cui sono state eventualmente effettuate irrigazioni di soccorso;

Superficie vitata:

quella all’interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto ed in particolare:

a) superficie vitata ricadente su una intera particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è l’intera superficie catastale della particella;

b) superficie vitata ricadente solo su una parte della particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è quella all’interno del sesto d’impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, in misura del 50% del sesto d’impianto ovvero fino ad un massimo di 3 metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;

c) superficie vitata di filari singoli: in questo caso la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di 3 metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

Le eventuali fallanze all’interno della superficie vitata non comportano riduzione ai fini della misurazione delle medesime superfici vitate.

La superficie vitata va sempre definita per singola particella o parte di essa;

Superficie vitata non in produzione:

la superficie vitata ove sia individuabile il sesto di impianto e la presenza di viti o di ceppi di viti diffuse, per almeno il 50% della superficie totale dell’unità vitata oggetto della richiesta, iscritti all’Anagrafe Vitivinicola Regionale ai sensi della L.R. 39/80;

Unità vitata:

una superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per caratteristiche (tipo di possesso, sesto di impianto, destinazione produttiva, forma di allevamento, irrigazione, vitigno).

Le superfici vitate, ove siano presenti un vitigno prevalente (almeno l’85% del totale) e uno o più vitigni complementari che, tuttavia, non eccedano il 15% della superficie vitata complessiva del vigneto in questione, costituiscono una sola unità vitata, con il solo vitigno prevalente.

Se il vitigno prevalente è presente in quantità inferiore all’85% sul totale della superficie, il vigneto dovrà essere frazionato in due o più unità vitate.

I riferimenti catastali di ciascuna unità vitata devono essere quelli risultanti all’Ufficio Tecnico Erariale del Ministero delle finanze;

Vigneto :

l’impianto di viti con caratteristiche agronomiche e di coltivazione omogenee, impiantate senza alcuna interruzione fisica, coltivato da un unico conduttore, che interessa una o più particelle catastali o parti di esse, in ogni caso contigue.

TITOLO II
Riserva Regionale dei diritti

Articolo 2 - Istituzione della Riserva

Per migliorare la gestione del potenziale produttivo è istituita la Riserva Regionale dei diritti tenuta presso il Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali. I movimenti dei diritti in entrata ed in uscita sono determinati a cadenza annuale con atto della Direzione Regionale Sviluppo Agricolo.

Articolo 3 - Composizione della Riserva

Nella Riserva confluiscono:

- i diritti di nuovo impianto, i diritti di impianto o reimpianto, compresi quelli rilasciati ai sensi del Reg. Cee n. 822/87, non esercitati entro i termini prescritti;

- i diritti di impianto nuovamente creati;

- la parte eccedente della superficie dei diritti derivati dall’acquisto da parte di un produttore di un diritto di reimpianto ai sensi dell’art.2, paragrafo 6, lettera b) del Reg. Ce n. 1493/99;

- i diritti di reimpianto conferiti alla riserva dai produttori che li detengono.

Articolo 4

I diritti di impianto attribuiti a una riserva possono essere prelevati non oltre la fine della quinta campagna successiva a quella durante la quale sono stati assegnati alla stessa. I diritti di impianto non concessi entro tale periodo si estinguono.

I diritti di impianto prelevati dalla riserva devono essere esercitati entro la fine della seconda campagna successiva a quella in cui sono stati prelevati. Se tali diritti non vengono esercitati nei termini previsti, sono automaticamente riassegnati alla Riserva Regionale.

Articolo 5

L’assegnazione dei diritti della Riserva ai produttori è disposta con atto della Direzione Sviluppo Agricolo nel quale vengono definiti i criteri, i beneficiari e le priorità di assegnazione, l’eventuale prezzo di cessione e le modalità di presentazione delle domande, tenuto conto di quanto disposto all’ art. 5, paragrafo 3, lettere a) e b) del Reg. CE n. 1493/99 .

TITOLO III
Norme generali per impianti, reimpianti,
e sovrainnesto

Articolo 6 - Impianto o reimpianto di vigneti

Possono essere impiantati, in conformità alle vigenti disposizioni Comunitarie, Nazionali, Regionali , vigneti, in virtù del possesso di un diritto:

- di nuovo impianto;

- di reimpianto ;

- di impianto prelevato dalla Riserva Regionale.

Qualsiasi nuovo impianto o reimpianto di superficie vitata è subordinato ad autorizzazione Regionale.

Non è consentito impiantare o reimpiantare vigneti con destinazione produttiva di qualità inferiore rispetto a quella indicata nell’autorizzazione rilasciata, ovvero non è possibile passare da un V.Q.P.R.D. ad un vino da tavola.

I diritti di impianto o reimpianto disciplinati dal Reg Cee n. 822/87 e validi fino ad una data successiva al 31 luglio 2000, restano validi fino alla data indicata nell’autorizzazione rilasciata in conformità del regolamento citato.

Articolo 7 - Sovrainnesto

La pratica del sovrainnesto è assimilata al reimpianto ai soli fini delle pratiche autorizzative: pertanto, è soggetta alla stessa disciplina autorizzatoria, fatto salvo per quanto concerne la produzione che è da considerarsi al 100% già dal secondo anno.

L’anno di impianto è, comunque, quello di messa a dimora delle viti porta innesto.

E’ vietato il sovrainnesto di varietà di uve da vino su varietà diverse da quelle da vino.

TITOLO IV
Diritti di nuovo impianto

Articolo 8 - Esproprio e ricomposizione fondiaria

E’ autorizzata la concessione di diritti di nuovo impianto in caso di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione della normativa nazionale.

L’autorizzazione può essere concessa per una superficie fino al 105% della superficie oggetto delle misure di ricomposizione o di esproprio.

Le Province effettuano l’istruttoria e verificano la sussistenza delle condizioni previste.

La Regione tiene una registrazione delle concessioni date.

Articolo 9 - Impianti destinati alla produzione di piante madri per marze

L’autorizzazione ad eseguire nuovi impianti di piante madri per marze, per le sole varietà iscritte al catalogo nazionale, è concessa unicamente ai vivaisti che hanno i requisiti previsti dalle norme che disciplinano la moltiplicazione del materiale vegetativo della vite (DPR n. 1164/69).

L’autorizzazione è, inoltre, subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- deve essere assicurata la conduzione del fondo interessato all’impianto;

- l’uva prodotta da detti impianti deve essere distrutta prima della fase fenologica dell’invaiatura con l’eccezione della quantità necessaria per le verifiche ampelografiche e sanitarie; in alternativa i prodotti ottenuti da dette superfici possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione, da cui, comunque, non può essere distillato alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol;

- l’impianto deve essere estirpato entro l’inizio della campagna viticola successiva a quella in cui il vivaista comunica la cessazione del prelievo delle marze; le spese connesse all’estirpazione sono a carico del produttore. L’estirpazione di detti vigneti non genera alcun diritto di reimpianto. In alternativa il produttore può presentare domanda per l’assegnazione di un diritto prelevato dalla riserva o utilizzare un diritto di reimpianto, per poter produrre vino destinato alla commercializzazione.

Articolo 10

I diritti di nuovo impianto per la produzione di marze concessi anteriormente al 1° agosto 2000 e le condizioni sull’uso di tali diritti restano validi durante il periodo di produzione di tali piante. Dopo la fine del periodo di produzione si applica quanto disposto dal precedente art. 9 (punti 1- 2- 3).

Articolo 11

Le domande devono essere presentate alle Province che provvedono all’istruttoria e al rilascio del diritto.

Alla domanda devono essere allegati:

- copia delle visure o dei certificati catastali o documentazione equipollente atta a definire la reale superficie vitata, fotocopia della mappa catastale oppure planimetria della mappa catastale redatta da un professionista iscritto all’albo, relativa agli appezzamenti oggetto dell’impianto.

- dichiarazione del conduttore che si impegna a non commercializzare i prodotti ottenuti, secondo quanto disposto dal precedente art. 9, punto 2, e ad estirpare il vigneto o a procurarsi un diritto secondo quanto stabilito nel precedente art. 9, punto 3.

Articolo 12

L’autorizzazione all’impianto è rilasciata dalla Provincia, previo parere del Servizio Fitosanitario Regionale, entro 60 giorni dal ricevimento del parere; nessuna autorizzazione sarà rilasciata per appezzamenti ricadenti in aree in cui è stata riscontrata la presenza di patologie della vite o che, comunque, possono considerarsi a rischio per lo stato fitosanitario della vite. Il diritto deve essere esercitato entro la seconda campagna viticola successiva a quella in cui è stata concessa l’autorizzazione.

Il soggetto autorizzato all’impianto di vigneti destinati alla produzione di piante madri per marze dà comunicazione alla Provincia di avvenuto impianto entro 30 giorni dalla messa a dimora delle piante.

La Regione conserva una registrazione dei diritti assegnati e ne comunica l’entità, annualmente, al M.I.P.A.F.

Articolo 13 - Impianti per il consumo familiare

Possono essere concessi diritti di nuovo impianto per superfici i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare a proprietari e/o conduttori di aziende agricole e terreni agricoli che non dispongono di altre superfici vitate e che si impegnano a non commercializzare le produzioni ottenute .

La superficie massima autorizzabile è mq 1000 .

La successiva estirpazione di superfici autorizzate in base alla deroga in questione non dà luogo ad alcun diritto di reimpianto.

Articolo 14

In presenza di superfici autorizzate per il consumo familiare, l’eventuale acquisizione di diritti di nuovo impianto o di reimpianto per finalità diverse dal consumo familiare deve essere fatta valere anche sulle superfici già impiantate per il consumo familiare.

Non possono essere concessi diritti per la realizzazione di vigneti per il consumo familiare a chi ha ottenuto premi di abbandono o a chi ha ceduto a terzi diritti di reimpianto.

Articolo 15

E’ vietata la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli provenienti dalle superfici in questione.

In caso di violazione dell’obbligo di non commercializzazione le superfici sono considerate vigneti abusivi soggetti alla disciplina sanzionatoria vigente.

Articolo 16

La procedura per ottenere l’autorizzazione all’impianto di superfici vitate i cui prodotti sono destinati esclusivamente al consumo familiare è la seguente :

1) presentazione da parte del richiedente della domanda di impianto ,su apposito modello, alla Provincia competente per territorio.

L’autorizzazione si intende rilasciata se, entro 60 giorni dalla data di arrivo della domanda, non pervengono osservazioni o richieste da parte dell’Ufficio Provinciale dell’Agricoltura. Il nuovo impianto deve essere realizzato entro la campagna successiva a quella in cui è stata presentata la richiesta di autorizzazione all’impianto, ovvero a quella in cui è stata completata l’eventuale richiesta della Provincia;

2) comunicazione da parte del richiedente, alla Provincia, su apposito modello, di avvenuto impianto, entro 60 giorni dalla messa a dimora delle piante .

Articolo 17 - Realizzazione di nuovi impianti

La realizzazione di nuovi impianti viticoli su superfici destinate alla produzione di vini a D.O.C e D.O.C.G da iscrivere nei rispettivi Albi è determinata dalla Regione sulla base della ricognizione della situazione produttiva in atto, della richiesta di mercato, di dati obiettivi relativi al patrimonio viticolo ed al suo utilizzo, dei dati in possesso di Pubbliche Amministrazioni ed, in particolare, dei dati contenuti nell’Anagrafe Vitivinicola Regionale.

Gli obiettivi saranno, inoltre, concordati con le Province interessate, con le Organizzazioni di categoria, con le Comunità Montane, con le Associazioni dei Produttori, con i Consorzi di Tutela e le strutture cooperative di produzione e trasformazione dei prodotti vitivinicoli.

Articolo 18

Individuati i criteri per procedere all’ampliamento delle superfici vitate, la Regione predispone un avviso pubblico sulla base del quale le singole aziende possono avanzare le richieste di nuove superfici vitate .

Nell’avviso verranno indicati :

1) l’entità delle superfici per D.O.C;

2) le modalità ed i tempi per la presentazione delle domande ;

3) i criteri per la valutazione delle domande e la formulazione delle graduatorie ;

4) le modalità e i tempi per la realizzazione degli impianti.

TITOLO V
Diritti di reimpianto

Articolo 19 - Assegnazione

I diritti di reimpianto sono assegnati ai produttori che hanno estirpato una superficie impiantata a vite. Non è concesso alcun diritto dì reimpianto nel caso in cui siano estirpate:

- superfici piantate in violazione delle norme e delle procedure stabilite per gli impianti di viti;

- superfici destinate alla sperimentazione viticola;

- superfici destinate alla coltura di viti madri per marze;

- superfici i cui prodotti, a seguito della procedura di cui al seguente articolata, sono destinati esclusivamente al consumo familiare.

Articolo 20

I diritti di reimpianto possono essere :

- esercitati nella medesima azienda per la quale sono stati riconosciuti entro cinque campagne successive a quella in cui è stata effettuata l’estirpazione;

- trasferiti parzialmente o totalmente ad un’altra azienda secondo le modalità indicate nel presente Titolo.

I diritti di reimpianto non utilizzati nei tempi prescritti confluiscono nella Riserva Regionale di cui al TITOLO II.

Le superfici estirpate con provvedimenti coattivi a seguito di accertamento di gravi patologie possono originare diritti a favore del conduttore o proprietario che ne abbiano fatto richiesta entro 180gg. dall’ avvenuto estirpo. La durata del diritto decorre dalla data di estirpazione.

Il conduttore di una azienda agricola che intende estirpare, e/o reimpiantare una superficie vitata deve presentare apposita istanza alla Provincia competente per territorio, la quale, nei tempi e nei modi stabiliti dai successivi articoli, rilascia le dovute autorizzazioni o un provvedimento di diniego delle stesse. In quest’ultimo caso il provvedimento dovrà contenere le motivazioni del diniego.

Quando le fallanze presenti all’interno di un vigneto sono inferiori al 10% delle piante potenzialmente presenti in quel vigneto, per la sostituzione o il reimpianto delle stesse non è necessario richiedere un diritto di reimpianto, né dare comunicazione dell’avvenuta estirpazione, purché non si modifichi la base ampelografica del vigneto.

La verifica dell’avvenuto impianto può avvenire in occasione e non oltre l’iscrizione definitiva agli albi D.O.C..

Articolo 21 - Estirpazione

La notifica di intenzione di estirpo è preordinata ad ottenere un diritto dì reimpianto su di una superficie equivalente o inferiore a quella in cui è avvenuta l’estirpazione.

La procedura da seguire è la seguente:

- il conduttore del vigneto deve presentare la notifica di intenzione di estirpo, su apposito modello, alla Provincia competente per territorio, allegando copia delle visure o dei certificati catastali o documentazione equipollente atta a definire la reale superficie vitata da estirpare e la fotocopia della mappa catastale oppure la planimetria della mappa catastale redatta da un professionista iscritto all’albo, relativa agli appezzamenti oggetto dell’estirpazione.

Nel caso in cui il proprietario del terreno sia persona diversa dal conduttore occorre il consenso scritto dello stesso;

- la domanda dovrà essere presentata o completata di tutta la documentazione almeno 90gg. prima della data in cui si intende realizzare l’estirpo.

L’autorizzazione viene rilasciata dalle Province previa verifica della superficie da estirpare, sulla base di accertamento diretto in azienda o sulla base dei dati validati della dichiarazione delle superfici vitate o di adeguata documentazione fornita dall’azienda o resa disponibile presso gli Uffici della Provincia dalla Regione Piemonte o, anche, sulla base di una documentazione relativa a precedenti accertamenti giacente presso gli Uffici Provinciali.

Fino a che i dati della dichiarazione delle superfici vitate non saranno a disposizione delle Province, le stesse accertano l’iscrizione all’Anagrafe Vitivinicola delle particelle oggetto di estirpazione;

- l’estirpazione deve essere eseguita entro la campagna successiva a quella del rilascio dell’autorizzazione;

- il conduttore deve comunicare, su apposito modello, alla Provincia l’avvenuta estirpazione entro 60 giorni dall’eliminazione totale dei ceppi presenti sul terreno vitato;

- la Provincia rilascia entro 90 gg dalla data di arrivo della comunicazione di avvenuto estirpo l’attestazione di avvenuto estirpo e comunica alla C.C.I.A.A. la variazione di consistenza dei vigneti iscritti in Albi.

Il rilascio potrà avvenire in tempi superiori nel caso in cui sia necessario effettuare un sopralluogo per accertare l’avvenuto estirpo; l’attestazione può essere omessa nel caso di contestuale rilascio dell’autorizzazione al reimpianto.

Articolo 22 - Reimpianto

La richiesta di autorizzazione al reimpianto di una superficie vitata deve essere presentata alla Provincia competente per territorio ed è volta ad ottenere la possibilità di realizzare un impianto sulla superficie in cui si è proceduto all’estirpazione o su una diversa superficie, purché idonea, o, in caso di trasferimento di un diritto, su una superficie di cui sia stata accertata l’idoneità.

La richiesta deve essere presentata su apposito modello è può essere presentata contestualmente alla notifica di intenzione di estirpo o in tempi successivi.

Acquisito un diritto di reimpianto attraverso una corrispondente estirpazione il reimpianto può essere richiesto e realizzato in tempi successivi in modo parziale, nel rispetto dei tempi di durata del diritto.

Articolo 23 - Procedure di reimpianto

La procedura da seguire è la seguente:

- la richiesta dì autorizzazione al reimpianto deve essere presentata, su apposito modello, alla Provincia competente per territorio, allegando copia delle visure o dei certificati catastali o documentazione equipollente atta a definire la reale superficie vitata da impiantare e la fotocopia della mappa catastale oppure la planimetria della mappa catastale redatta da un professionista iscritto all’albo, relativa agli appezzamenti oggetto del reimpianto.

Se il proprietario dei terreni in questione e’ persona diversa dal conduttore occorre allegare una sua dichiarazione scritta di consenso per quanto si sta realizzando sui terreni di sua proprietà.

Alla domanda può essere allegata la documentazione idonea a comprovare le caratteristiche e la superficie del terreno su cui realizzare il reimpianto.

Se la richiesta viene presentata contestualmente alla notifica di estirpazione la documentazione deve essere unica;

- la Provincia rilascia, entro 90gg dalla data di presentazione della richiesta o dalla data di comunicazione di avvenuta estirpazione, in caso di richiesta contestuale con la notifica di estirpazione, l’autorizzazione al reimpianto, previa verifica dell’idoneità dei terreni su cui realizzare il reimpianto. La verifica è effettuata sulla base di accertamento in azienda o sulla base della documentazione presentata dal conduttore o della documentazione resa disponibile presso gli Uffici della Provincia da parte delle Regione Piemonte o della documentazione relativa a precedenti accertamenti giacenti presso gli Uffici Provinciali;

- i diritti possono essere esercitati nella medesima azienda per la quale sono stati riconosciuti entro cinque campagne successive a quella in cui è stata effettuata l’estirpazione: in questo caso il diritto è utilizzato per la superficie per cui è stato concesso, che, comunque, non può essere superiore a quella estirpata.

I diritti non utilizzati nel periodo prescritto confluiscono gratuitamente nella Riserva Regionale, secondo modalità e procedure che saranno successivamente stabiliti.

In caso di autorizzazione al reimpianto a cui faccia seguito una intenzione di cedere il diritto, l’autorizzazione viene revocata e le caratteristiche del diritto sono esplicitate in un attestato di avvenuto estirpo;

- il richiedente deve comunicare l’ avvenuto impianto, su apposito modello, entro 60 giorni dalla messa a dimora delle piante.

La tardiva o mancata comunicazione costituisce violazione dell’obbligo di aggiornamento dell’Anagrafe Vitivinicola. In tal caso sono applicate le sanzioni di cui all’articolo 3/bis della L.R. 39/80 e all’articolo 37 delle relative “Istruzioni per l’applicazione”.

L’attestato del diritto di reimpianto deve riportare le rese di produzione delle rispettive superfici estirpate, ottenute, per i vini D.O.C. - D.O.C.G., dai rispettivi disciplinari di produzione e, per i vini da tavola, dalla resa media regionale di tali vini, che é determinata dalla Regione.

Articolo 24 - Trasferimento del diritto di reimpianto

I diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad altra azienda solo per la realizzazione di superfici vitate per la produzione di V.Q.P.R.D. Nel caso di vendita di una azienda totale o parziale che ha in portafoglio un diritto di reimpianto il diritto passa nella disponibilità del nuovo proprietario solo se viene citato nell’atto di cessione. In caso di cessione di azienda il trasferimento del diritto può essere realizzato anche per piantare superfici destinate alla produzione di vino da tavola.

Il trasferimento avviene mediante scrittura privata tra le parti, in cui devono essere indicate: le generalità delle parti contraenti, l’entità della superficie oggetto del trasferimento, la destinazione produttiva del diritto di reimpianto da effettuare, gli estremi del diritto di reimpianto con l’indicazione dell’autorità che lo ha rilasciato e la durata del diritto stesso.

L’autorizzazione al reimpianto viene rilasciata dalla Provincia competente per territorio previa acquisizione del riscontro sull’effettiva sussistenza del diritto di reimpianto presso la Pubblica Amministrazione che ha rilasciato il diritto stesso.

Al fine di non determinare un aumento del potenziale produttivo attraverso il trasferimento dei diritti di reimpianto, qualora sia previsto il trasferimento da superficie non irrigua a superficie irrigua, si applica un coefficiente di riduzione pari al 20% della superficie oggetto di trasferimento.

In caso di trasferimento del diritto da altra Regione la resa indicata va confrontata con la resa del V.Q.P.R.D. che si intende impiantare: se questa è superiore alla precedente, la superficie oggetto di reimpianto è pari alla superficie estirpata moltiplicata per il rapporto fra le rese. Tale modalità è applicata in assenza di strumenti di controllo nazionali che garantiscano il mantenimento del potenziale produttivo nazionale.

In caso di trasferimento del diritto all’interno della Regione Piemonte, il controllo, affinché il potenziale produttivo non aumenti, viene realizzato attraverso la pianificazione Regionale, anche tenuto conto del fatto che le rese dei vigneti a V.Q.P.R.D. già possono essere diversificate in base alle rivendicazioni consentite.

Un diritto di reimpianto può essere trasferito solo in presenza di una richiesta di autorizzazione al reimpianto.

Articolo 25 - Procedure di trasferimento del diritto di reimpianto

La procedura da seguire é la seguente:

1. la richiesta di autorizzazione al reimpianto deve essere presentata, su apposito modello, alla Provincia competente per territorio, allegando:

a) copia dell’attestato del diritto di reimpianto ovvero richiesta dell’attestato di avvenuta estirpazione da parte del venditore;

b) richiesta di attestato di idoneità da parte del compratore (richiedente);

c) copia delle visure o dei certificati catastali o documentazione equipollente atta a definire la reale superficie vitata su cui saranno realizzati gli impianti viticoli e la fotocopia della mappa catastale oppure la planimetria della mappa catastale redatta da un professionista iscritto all’albo, relativa agli appezzamenti oggetto dell’impianto.

La Provincia su apposito modello invierà agli interessati l’attestato di idoneità, o l’attestato del diritto di reimpianto valido ai fini del trasferimento.

La Provincia, in caso di acquisto del diritto in altra regione, dovrà, prima di rilasciare l’autorizzazione, riscontrare presso l’Amministrazione di provenienza, l’effettiva sussistenza del diritto;

2. le parti devono perfezionare, con scrittura privata, l’atto di trasferimento che deve essere trasmesso dal richiedente, entro 60 gg., alla Provincia;

3. la Provincia rilascerà l’autorizzazione al reimpianto valida per le due campagne successive a quella in cui è stata rilasciata e nei limiti massimi di validità dei diritto di reimpianto;

4. il richiedente comunicherà, su apposito modello, l’avvenuto reimpianto entro 60 gg. dalla messa a dimora delle piante.

Nel caso di aziende titolari di diritti di reimpianto maturati da propri vigneti ubicati fuori dalla Regione Piemonte si applica la procedura prevista per quelli originati sul territorio regionale in quanto la fattispecie non costituisce trasferimento del diritto di reimpianto.

In caso inverso vale la normativa della Regione ove il diritto viene esercitato.

La Regione può limitare, in particolari casi, il trasferimento del diritto di reimpianto al fine di tutelare le produzioni di pregio, le zone montane o particolari situazioni in cui la vite rappresenta uno degli elementi caratterizzanti il paesaggio o assume un alto valore per il recupero ambientale o/e la difesa del territorio; inoltre, la Regione può limitare il trasferimento dei diritti di reimpianto quando sia il caso di contenere le produzioni di V.Q.P.R.D. che stiano attraversando congiunture di mercato non favorevoli o quando si intende diminuire il peso della viticoltura in zone che si stanno orientando verso la monocoltura.

Articolo 26 - Reimpianto anticipato

Possono essere rilasciati diritti di reimpianto anticipato ai conduttori che si impegnano a estirpare una superficie vitata prima della fine della terza campagna successiva a quella in cui tale superficie è stata piantata, a condizione che i produttori siano in grado di dimostrare di non possedere diritti d’impianto, o non in numero sufficiente, per impiantare tutta la superficie interessata e che si impegnino a stipulare una garanzia fidejussoria o bancaria a favore della Provincia competente per territorio, valida fino all’avvenuta estirpazione dei vigneto e di valore pari al 110% del valore di riferimento del vigneto.

Lo svincolo della garanzia è rilasciato solo dopo il sopralluogo di controllo dell’avvenuta estirpazione.

Ai fini del presente articolo il valore di riferimento per il vigneto è stabilito in 15. 000 Euro per Ha.

Possono essere concessi diritti di reimpianto anticipati anche per superfici atte a produrre vino da tavola.

I diritti per il reimpianto anticipato devono essere esercitati nella stessa azienda per la quale sono stati assegnati. Tali diritti devono essere equivalenti alla superficie in coltura pura in cui avrà luogo l’estirpazione. Se il reimpianto avviene su una superficie inferiore non si maturano diritti di portafoglio.

Articolo 27 - Presentazione della domanda - Istruttoria e controlli

Il conduttore che intenda avvalersi della possibilità del reimpianto anticipato deve fare domanda alla Provincia competente per territorio su apposito modello.

Alla domanda devono essere allegati:

- le visure catastali e le planimetrie delle particelle che si intendono impiantare, e quelle inerenti la superficie che sarà oggetto di estirpo;

- la garanzia fidejussoria originale, stipulata a favore della Provincia, per gli ettari o le frazioni di ettaro della superficie che sarà oggetto d’estirpazione, valida fino al momento in cui sarà effettuata I’estirpazione;

- la dichiarazione del conduttore sulla destinazione delle uve che attesta che non sarà effettuata la commercializzazione contemporanea della produzione del vigneto che si intende estirpare e di quella proveniente dal nuovo impianto. Tale disposizione deve essere osservata attraverso I’assunzione dell’impegno a mettere in circolazione i prodotti vitivinicoli ottenuti dalle uve coltivate sulle superfici oggetto di nuovi impianti o, in alternativa, quelli ottenuti dalle uve provenienti dalle superfici che saranno oggetto di estirpazione, solo se destinati alla distillazione. Tuttavia, da tali prodotti non può essere distillato alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.;

- la dichiarazione del produttore con l’impegno ad effettuare l’estirpazione entro la terza campagna successiva all’impianto e a darne comunicazione alla Provincia entro trenta giorni dall’avvenuto estirpo;

- la dichiarazione di non possedere diritti di reimpianto in numero sufficiente per impiantare tutta la superficie interessata. Il diritto anticipato è relativo alla sola differenza tra diritti disponibili e superficie che si intende reimpiantare.

La Provincia effettua l’istruttoria della documentazione e il sopralluogo aziendale entro un determinato periodo di tempo dal ricevimento della domanda, fissato con un proprio atto amministrativo. Se l’istruttoria è positiva Ia Provincia rilascia al conduttore l’autorizzazione al reimpianto anticipato.

Dal momento del ricevimento dell’autorizzazione il conduttore deve effettuare l’impianto entro i sei mesi successivi, dandone comunicazione scritta alla Provincia competente entro 30 giorni dall’effettuazione, pena il decadimento del diritto stesso e il divieto di presentare una nuova domanda fino alla campagna successiva.

La Provincia effettua il sopralluogo per verificare le caratteristiche dell’impianto realizzato.

Entro la terza campagna successiva all’impianto il produttore deve effettuare l’estirpazione corrispondente, dandone comunicazione alla Provincia entro 30 giorni dall’effettuazione della stessa.

La Provincia verifica con sopralluoghi aziendali l’avvenuto estirpo ed emana la liberatoria della garanzia fidejussoria entro 10 giorni dalla data del sopralluogo.

Nel caso in cui il conduttore non estirpi il vigneto che ha generato il diritto, lo stesso è considerato irregolare ai sensi della vigente normativa e, pertanto, soggetto all’estirpazione coatta a carico del conduttore il quale sarà, pure, tenuto al pagamento delle sanzioni previste.

TITOLO VI
Impianti sperimentali

Articolo 28 - Disposizioni di carattere generale

L’autorizzazione ad impiantare superfici destinate alla sperimentazione viticola è concessa dalla Regione Piemonte, Direzione Sviluppo dell’Agricoltura, Ufficio Sviluppo della Vitivinicoltura.

L’impianto deve essere realizzato su appezzamenti vocati alla viticoltura siti su territori di collina o versanti collinari o versanti montuosi.

L’impianto viticolo deve essere giustificato da un progetto di ricerca o sperimentazione proposto da un Ente o da un’istituzione scientifica operante nel campo della vitivinicoltura regolarmente accreditata presso la Regione Piemonte.

Le risultanze della sperimentazione devono essere messe a disposizione della Regione Piemonte che può, a suo insindacabile giudizio, renderle pubbliche.

Articolo 29 - Accreditamento degli Enti e delle Istituzioni scientifiche

Ogni Ente o Istituzione scientifica che intenda realizzare o seguire una o più sperimentazioni viticole deve, preventivamente, richiedere l’accreditamento alla Regione Piemonte tramite domanda nella quale risultino:

- il nome dell’Ente o dell’Istituzione;

- gli estremi identificativi del responsabile legale;

- gli elementi costitutivi dell’Ente o dell’Istituzione e le proprie finalità dalle quali deve, comunque, essere esclusa quella di lucro;

- la data di costituzione.

A corredo della domanda dovrà essere allegata una relazione, a firma del responsabile legale, nella quale risultino:

a) le dotazioni tecnico-strumentali di cui l’Ente o Istituzione dispone;

b) le precedenti attività svolte con riferimento a quelle inerenti la sperimentazione viticolo-enologica;

c) l’elenco del personale alle dipendenze o in collaborazione ed i titoli culturali ed accademici dello stesso.

La Regione può richiedere, ad integrazione della domanda di accreditamento, ulteriore documentazione al fine di accertare che l’Ente o l’Istituzione dispongano di tutti gli elementi idonei a svolgere l’attività di sperimentazione in campo viticolo-enologico.

Sono accreditati per opera della presente Deliberazione: il Consiglio Nazionale delle Ricerche, le Università, gli Istituti Tecnici Agrari ed ogni altra istituzione scolastica ad indirizzo agrario, l’Istituto Sperimentale per la Viticoltura e l’Enologia di Asti, la Regione Piemonte, le Province piemontesi e le Comunità montane della Regione.

Articolo 30: - Richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un impianto viticolo sperimentale

Chiunque intenda realizzare un impianto viticolo sperimentale (in appresso definito IVS) deve presentare istanza di autorizzazione alla Regione Piemonte - Direzione Sviluppo dell’Agricoltura, Ufficio Sviluppo della Vitivinicoltura, utilizzando la modulistica all’uopo predisposta dall’Assessorato Regionale per l’Agricoltura.

L’istanza deve essere sottoscritta dal richiedente congiuntamente al responsabile legale dell’Ente o Istituzione scientifica che realizza o segue il progetto.

A corredo dell’istanza dovrà essere presentata una dettagliata relazione tecnica nella quale saranno chiaramente indicati:

- i dati anagrafici del richiedente la sperimentazione;

- l’ubicazione a livello particellare dell’appezzamento ove si intende piantare il vigneto sperimentale (Comune, azienda, riferimenti catastali, altitudine, esposizione e certificato di analisi del terreno);

- la planimetria catastale delle superfici interessate in scala 1:1.000;

- l’entità delle superfici da impiantare;il vitigno per il quale si chiede la sperimentazione, la varietà, il portainnesto, il sesto d’impianto, la forma di allevamento ed il sistema di potatura;

- i dati anagrafici del conduttore dell’impianto sperimentale;

- gli obiettivi della ricerca;

- la durata del periodo sperimentale;

- i risultati che si prevede di raggiungere;

- il carattere innovativo della ricerca sperimentale.

Nella medesima relazione deve essere indicato il responsabile scientifico che seguirà la sperimentazione nonché i tempi intermedi di pubblicazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi finali. La comunicazione alla Regione dei risultati intermedi di ricerca deve avvenire almeno con cadenza triennale.

Ove il richiedente sia persona diversa dal proprietario del fondo agricolo su cui dovrà essere realizzato l’IVS dovrà essere presentata dichiarazione di consenso da parte di quest’ultimo alla realizzazione dell’IVS stesso.

Articolo 31 - Costituzione di un Gruppo di lavoro

E’ costituito presso l’Assessorato Regionale per l’Agricoltura un Gruppo di lavoro formato da sei tecnici operanti nel settore viticolo - enologico, nominati con determinazione del Responsabile del Settore Sviluppo dell’Agricoltura da emanarsi entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente Deliberazione. Dei tecnici chiamati a farne parte tre sono scelti tra dipendenti degli Enti locali operanti nel comparto viticolo-enologico, e tre tra i tecnici operanti presso le Organizzazioni Professionali Agricole.

Il Gruppo di lavoro è presieduto da un funzionario dell’Assessorato Regionale per l’Agricoltura, Ufficio Sviluppo della Vitivinicoltura al quale sono demandati i compiti di segreteria.

Il Gruppo di lavoro si dota di un regolamento autonomo per il proprio funzionamento.

Articolo 32 - Esame della domanda e concessione dell’autorizzazione

La Regione Piemonte, acquisito un parere tecnico dal Gruppo di lavoro di cui al precedente articolo 31, entro centottanta giorni dal ricevimento dell’istanza di autorizzazione e delle documentazioni integrative eventualmente richieste ai sensi dell’art. 30 sopraccitato, rilascia l’autorizzazione alla realizzazione dell’IVS ovvero motiva il suo diniego.

L’autorizzazione per ciascuna domanda presentata può essere rilasciata per una superficie massima di metri quadrati diecimila, eventualmente elevabili a metri quadrati ventimila se i fondi interessati alla sperimentazione sono ubicati nel territorio di Comunità montane.

In ogni momento antecedente al rilascio dell’autorizzazione la Regione può disporre verifiche ed accertamenti per accertare che sussistano le condizioni per il rilascio stesso.

L’autorizzazione deve contenere tutte le prescrizioni a cui il beneficiario deve attenersi con particolare riguardo alla non commerciabilità dei prodotti ottenuti, ovvero l’obbligo, qualora i prodotti ottenuti siano posti in circolazione, di destinare gli stessi alla distillazione per la produzione di alcole con titolo alcolometrico pari o superiore a 80% vol.

Articolo 33 - Obblighi conseguenti al rilascio dell’autorizzazione

Entro due anni dalla data di notifica dell’autorizzazione il beneficiario deve esercitare il diritto a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa. Dell’avvenuto impianto il beneficiario dà comunicazione alla Regione Piemonte entro trenta giorni dall’esecuzione.

Il beneficiario dell’autorizzazione deve installare e mantenere efficiente per tutta la durata della sperimentazione un cartello, collocato in prossimità dell’impianto, nel quale risultino le seguenti indicazioni:

- vigneto sperimentale ai sensi del Reg. CE n. 1227/2000;

- metri quadrati di superficie impiantata;

- vitigni coltivati;

- estremi dell’autorizzazione regionale;

- data di impianto e durata della sperimentazione;

- ragione sociale del beneficiario;

- Ente o Istituzione scientifica accreditata per seguire la sperimentazione.

Il beneficiario dovrà inviare alla Regione, nei termini previsti dall’autorizzazione ed a pena di decadenza della stessa, la relazione già indicata nell’articolo; nella relazione, sottoscritta dal responsabile scientifico, dovranno risultare almeno lo stato di avanzamento della sperimentazione ed i risultati parziali conseguiti.

Il beneficiario deve garantire, in ogni momento, l’accesso all’IVS da parte degli organi di vigilanza e tecnici pubblici o di altre Istituzioni scientifiche accreditate fornendo loro ogni elemento utile ai fini di una piena conoscenza della sperimentazione in atto.

Al termine del periodo di sperimentazione il vigneto deve essere estirpato e le spese connesse sono a carico del beneficiario; il proprietario dei fondi, se diverso dal beneficiario, risponde in solido con questo in caso di inadempienza.

L’estirpazione degli IVS non genera diritti di reimpianto.

Dell’avvenuta estirpazione il beneficiario darà comunicazione alla Regione entro trenta giorni dall’esecuzione della stessa.

In alternativa all’estirpazione, ove l’IVS possa essere iscritto ad uno degli Albi per la produzione di un V.Q.P.R.D., il beneficiario può presentare istanza per l’assegnazione di un diritto prelevato dalla Riserva Regionale, ovvero utilizzare un diritto di reimpianto in portafoglio. In tal caso l’IVS viene iscritto all’Albo dei vigneti e la produzione che se ne ottiene può essere commercializzata.

Articolo34 - Salvaguardia delle varietà autoctone a rischio di estinzione

La realizzazione di impianti viticoli sperimentali può essere autorizzata alle condizioni di cui alla presente Deliberazione, con le modificazioni di cui ai commi successivi, per quelle varietà appartenenti alla vitis vinifera di cui sia accertato il rischio di estinzione.

In caso di applicazione del presente articolo la superficie massima concedibile a ciascun beneficiario e per ciascuna varietà è pari o inferiore a metri quadrati cinquemila.

Ai sensi dell’articolo 19 del Reg. CE n.1493/99 l’intera produzione proveniente dai vigneti oggetto dell’articolo potrà essere destinato esclusivamente al consumo familiare.

Articolo 35 - Misure di armonizzazione

I titolari di progetti di sperimentazione già autorizzati antecedentemente al 1° agosto 2000, devono presentare domanda di approvazione degli stessi, da indirizzare alla Regione Piemonte, entro il 31 marzo 2001.

L’omessa presentazione dell’istanza di approvazione comporta la decadenza delle autorizzazioni già rilasciate.

I vigneti sperimentali per i quali non venga presentata istanza d’approvazione o per i quali sia stata rigettata, devono essere estirpati entro il 30 giugno 2001, con spese a carico del titolare dell’autorizzazione; oltre tale data i vigneti sono da considerarsi abusivi e soggetti alla disciplina sanzionatoria vigente.

Il proprietario del fondo su cui sono stati realizzati i vigneti sperimentali, se diverso dal titolare, risponde in solido con questi in caso di inadempienze.

In alternativa alle disposizioni contenute nel comma precedente, il titolare dell’autorizzazione o il proprietario del fondo, se diverso dal titolare, può utilizzare un diritto di reimpianto in portafoglio per regolarizzare il vigneto sperimentale esistente; detta regolarizzazione consente l’iscrizione all’albo dei vigneti per V.Q.P.R.D. e la commercializzazione delle produzioni sin dalla vendemmia 2000. Sino alla regolarizzazione i prodotti derivanti dai vigneti in oggetto non potranno essere commercializzati e, se posti in circolazione potranno essere destinati esclusivamente alla distillazione per la produzione di alcoole con titolo alcolometrico pari o superiore a 80% in volume.

Acquisito il parere tecnico del Gruppo di lavoro di cui all’art.31, la Regione dispone alternativamente:

- l’approvazione del progetto per gli impianti viticoli sperimentali per i quali esistono i presupposti per la prosecuzione della sperimentazione alla luce delle autorizzazioni originarie e della vigente normativa.

In ogni caso in sede di approvazione dovrà essere disposto il termine di ultimazione della sperimentazione, la pubblicazione intermedia e terminale degli esiti della sperimentazione e la commerciabilità dei prodotti derivanti dagli impianti viticoli sperimentali;

- il provvedimento di estirpazione dei vigneti, ove non ricorrano gli estremi per poter consentire il prosieguo della sperimentazione, con particolare riferimento alla presenza di vizi e di inadempienze rispetto all’autorizzazione che ha generato il diritto;

- ove non ricorrano le condizioni di cui i precedenti a) e b), fatta salva la presentazione di istanze da parte del titolare del progetto sperimentale, ovvero del proprietario dei fondi, la regolarizzazione del vigneto mediante ricorso a diritti di reimpianto in portafoglio ovvero diritti prelevati dalla Riserva Regionale, se costituita.

TITOLO VII
Vigneti irregolari

Articolo 36

La regolarizzazione per l’impianto di vigneti, effettuati prima del 1° settembre 1998, è concessa, anteriormente al 31 luglio 2002, secondo quanto disposto dal Reg. CE n. 1493/99, articolo 2, paragrafo 3, con le modalità definite dal presente Titolo.

Articolo 37 - Impianti o reimpianti irregolari realizzati entro il 1°settembre 1998, che non comportano aumento della superficie aziendale

Qualora la superficie vitata sia stata prima estirpata e successivamente reimpiantata, senza alcun aumento di superficie aziendale, ma senza le necessarie autorizzazioni disposte dalla normativa precedentemente in vigore, la regolarizzazione potrà avvenire tramite la presentazione di opportuna documentazione probatoria dell’esistenza del vigneto estirpato ed il pagamento della sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente di Lire 750.000 (settecentocinquantamilalire; 387,34 Euro ) per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie vitata oggetto di regolarizzazione.

S’intende per “documentazione comprovante l’esistenza del vigneto estirpato” la sua iscrizione all’Anagrafe Vitivinicola Regionale, la sua rilevazione nello schedario viticolo nazionale e/o qualsiasi certificazione di Organi Regionali o delle Camere di Commercio, rilasciate a seguito di sopralluogo ove compaiano i dati identificativi della superficie vitata, l’estensione, i dati catastali, e sia specificato l’investimento a vigneto come coltura specializzata.

Articolo 38 - Impianti o reimpianti irregolari realizzati entro il 1°settembre 1998, che hanno comportato aumento della superficie aziendale, e che non possono ricadere nella fattispecie descritta al precedente articolo

La regolarizzazione può avvenire :

- tramite acquisto di un diritto di reimpianto

Tale diritto dovrà riguardare la superficie in questione più il 50% che sarà trasferito alla riserva Regionale;

- attingendo un diritto dalla riserva regionale

In questo caso dovrà essere soddisfatta la condizione che la produzione dei vigneti oggetto dell’impianto abbia sicura possibilità di commercializzazione.

Al fine dell’accertamento del requisito richiesto, saranno utilizzati i dati forniti dalle Camere di Commercio relativi alle rivendicazioni delle iscrizioni all’albo, nonché quelli dell’Anagrafe Vitivinicola.

Potranno, inoltre, essere adoperati anche i dati forniti dai Consorzi di Tutela e dalle Associazioni dei Produttori, ai sensi di quanto disposto al TITOLO VIII, articolo 43 del presente articolato.

Il produttore è tenuto ad un versamento pari al 150% del prezzo stabilito normalmente applicato.

Tale valore è stabilito per la campagna 2000/2001 in Lire:

- 8.000.000 (4.131,65 Euro) ad ettaro per l’impianto di vigneti a D.O.C.;

- 10.000.000 (5.164,57 Euro) ad ettaro per l’impianto di vigneti a D.O.C.G.;

- Ricevendo in assegnazione un diritto di impianto maturato dalla Regione ai sensi dell’Articolo 2, paragrafo 3, lettera c) del Regolamento CE 1493/99.

La Regione, avendo dimostrato all’AIMA che il potenziale produttivo Regionale è diminuito dal 1990 al 1998, dispone, nei limiti del 1,2% della superficie regionale vitata, di diritti di reimpianto da assegnare, con proprio provvedimento, ai produttori che intendano regolarizzare i propri vigneti irregolari, attraverso il pagamento delle seguenti sanzioni così stabilite dal D.Lgs. n. 260 del 10 agosto 2000:

- da Lire 5.000.000 (2582,28 Euro) a Lire 12.000.000 (6.197,48 Euro) per ettaro se l’impianto è stato realizzato in zone non comprese in alcun disciplinare V.Q.P.R.D.;

- da Lire 10.000.000 (5164,57 Euro) a Lire 25.000.000 (12.911,42 Euro) per ettaro se l’impianto è stato realizzato in zona compresa in qualche V.Q.P.R.D.;

Nella determinazione della sanzione amministrativa si avrà riguardo alla superficie abusivamente impiantata, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche, così come stabilito dalla L. n. 689 del 24 novembre 1981;

- Impegnandosi a procedere, entro tre anni Dall’ estirpo di una superficie in ambito aziendale equivalente in coltura pura, quando questa superficie sia stata inserita nella dichiarazione delle superfici vitate, e fatte salve le prescrizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 4 del Regolamento CE 1227/00.

L’interessato dovrà comunicare entro il 1 settembre 2001 alla Provincia competente per territorio se intende avviare alla distillazione i prodotti derivati dal vigneto da regolarizzare ovvero i prodotti derivanti dal vigneto che intende estirpare.

Allo scopo di consentire il controllo dell’impegno assunto, l’interessato dovrà trasmettere copia dei documenti d’accompagnamento utilizzati per il trasferimento dei prodotti alla distilleria.

Tali prodotti non potranno dare origine ad alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% grado vol.

Il vigneto si potrà regolarizzare non appena accertata l’esistenza del vigneto da estirpare.

Nel caso in cui il vigneto, la cui produzione sia destinata alla distillazione, sia iscritto in un albo D.O.C. dovrà essere cancellato dall’albo vigneti.

Articolo 39 - Procedure per la regolarizzazione dei vigneti

I produttori interessati alla regolarizzazione delle proprie superfici vitate, possono presentare istanza presso la Provincia competente per territorio entro il 30 giugno 2001, su apposito modello predisposto con successivo atto Dirigenziale, nel quale sarà prevista l’ulteriore documentazione da allegare e gli impegni da assumere.

Alla domanda devono essere accluse le visure catastali e la planimetria dei mappali interessati e i rispettivi titoli di possesso.

Secondo quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 2 del Reg. CE n. 1227/00 i produttori possono destinare alla commercializzazione, come vino da tavola, fin dal momento della presentazione della domanda, i prodotti ottenuti dalle superfici oggetto di deroga, per il periodo necessario all’esame della domanda stessa.

La regolarizzazione è concessa, previa istruttoria delle domande ed effettuazione dei controlli da parte delle Province, secondo le modalità operative che saranno stabilite con successivo atto della Direzione Sviluppo dell’Agricoltura.

La concessione della deroga è, comunque, subordinata alla presentazione della dichiarazione delle superfici vitate.

Chi avesse già presentato una richiesta di regolarizzazione dovrà ripresentare la domanda con la modulistica sopraindicata.

Articolo 40 - Mancata regolarizzazione

Se le domande presentate dai produttori hanno esito negativo sarà applicata una sanzione finanziaria di importo pari al 30% del valore di mercato del vino ottenuto da uve provenienti dalle zone interessate a partire dalla data di presentazione delle domande fino al rigetto delle stesse.

Articolo 41 - Impianti irregolari di vigneti realizzati dopo il 1° settembre 1998

Le superfici piantate a decorrere dal 1° settembre 1998 la cui produzione può essere messa in circolazione soltanto se destinata a distillerie ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3 o dell’art. 7, paragrafo 4 del Reg. Cee 822/87, ovvero piantate in violazione del divieto di impianto o delle disposizioni relative ai diritti di nuovo impianto, di reimpianto o nuovo impianto prelevati dalla riserva, devono essere estirpate.

Le spese connesse alla estirpazione sono a carico del produttore. Ove il trasgressore non esegua l’estirpazione entro il termine fissato dall’autorità Regionale, quest’ultima provvede alla rimozione degli impianti ponendo a carico del trasgressore la relativa spesa.

Al contravventore, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2 del D.Lgs n. 260 del 10 agosto 2000, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra Lire 5.000.000 (2582,28 Euro) e Lire 10.000.000 (5164,57 Euro) per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie vitata, per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici interessate.

Anche in questo caso, nella determinazione della sanzione amministrativa si avrà riguardo alla superficie abusivamente impiantata, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche, così come stabilito dalla L. n. 689 del 24 novembre 1981.

I prodotti ottenuti dalle uve provenienti da tale superficie devono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Non può distillarsi alcoole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

La Regione conserva una registrazione delle superfici riscontrate irregolari e dei provvedimenti adottati.

Articolo 42 - Controlli

Il controllo amministrativo, in sede istruttoria, riguarda il 100% delle pratiche.

Il controllo inopinato è condotto da una struttura diversa da quella responsabile dell’istruttoria tecnico-amministrativa, individuata nei Servizi Antisofisticazioni Vinicole e comporta l’accertamento:

- del rispetto degli impegni assunti;

- della rispondenza delle dichiarazioni rese dal richiedente;

- di ogni altro obbligo richiesto e sottoscritto all’atto della domanda e, quindi, assunto dallo stesso richiedente.

L’esito del controllo sarà oggetto di apposito rapporto trasmesso all’Ufficio Regionale di Coordinamento, per gli eventuali conseguenti adempimenti.

Il mancato rispetto degli impegni e/o della osservanza della normativa comunitaria e nazionale di settore comporterà l’applicazione delle sanzioni previste.

TITOLO VIII
Disposizioni generali

Articolo 43 - Comunicazioni

Le Province dovranno comunicare alla Regione Piemonte, Direzione 12 - Ufficio Sviluppo della Vitivinicoltura con cadenza almeno annuale i seguenti dati:

1. nuovi impianti suddivisi per tipologia di autorizzazione;

2. superfici per cui si è richiesto l’estirpo;

3. superfici su cui si è rilasciata l’autorizzazione al reimpianto;

4. diritti acquisiti da terzi divisi tra regione e fuori regione;

5. diritti ceduti a terzi divisi tra regione e fuori regione;

6. diritti non esercitati che alla scadenza devono essere trasferiti alla Riserva Regionale;

7. richieste di sanatoria suddivise per modalità di regolarizzazione.

Le informazioni devono riguardare sia le superfici oggetto degli interventi sia il vitigno interessato.

Queste comunicazioni non saranno necessarie nel momento in cui sarà operativo il sistema informatico viticolo della Regione.

Al fine di fornire alla Regione tutti gli elementi necessari per consentire una adeguata azione di programmazione, coordinamento ed indirizzo della vitivinicoltura Regionale, si dispone che ciascun Consorzio Volontario di Tutela, Consiglio interprofessionale per le denominazioni, di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 164/92 predisponga annualmente una dettagliata analisi dell’evoluzione dell’offerta della rispettiva denominazione, in relazione all’andamento del mercato nel medio periodo. In particolare, l’analisi dovrà indicare la potenzialità di incremento quantitativo per ogni tipologia.

Detta analisi va presentata all’Ufficio Sviluppo della Vitivinicoltura, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 44 - Competenze

Si dà mandato alla Direzione Regionale Sviluppo dell’Agricoltura, attraverso l’Ufficio Sviluppo Vitivinicolo, affinché assuma con propri provvedimenti le procedure per l’applicazione operativa delle diverse misure previste dal presente articolato.

La modulistica per la presentazione delle domande, delle istanze, delle richieste, previste per la gestione del potenziale viticolo, sarà predisposta dall’Ufficio Sviluppo Vitivinicolo della Regione Piemonte ed approvata con Determina dirigenziale.

La modulistica dovrà garantire l’uniformità sul territorio regionale e dovrà tenere conto delle procedure informatiche già predisposte e delle loro necessarie integrazioni.

L’uniformità delle procedure ed il trattamento informatizzato dei dati renderanno possibile la semplificazione burocratica a carico degli agricoltori, l’aggiornamento dell’Anagrafe Vitivinicola, la gestione della Riserva Regionale, l’aggiornamento tempestivo degli albi vigneti e consentiranno di disporre delle informazioni che la Regione, in base ai Regolamenti CE nn. 1493/99 e 1227/00 e al D.Lgs n.260 del 10 agosto 2000, deve inviare annualmente al Ministero dell’Agricoltura ed all’Unione Europea.

Articolo 45 - Controlli

Al fine di adempiere a quanto previsto dall’articolo 9 del Decreto Ministeriale del 27 luglio 2000, mantenere il potenziale vinicolo costante, come disposto dai Regolamenti CE nn. 1493/99 e 1227/00, garantire l’efficacia del sistema informativo Regionale per la movimentazione dei vigneti, e conseguire la semplificazione burocratica a carico degli agricoltori si dispone che il controllo tecnico-amministrativo, in sede istruttoria, riguardi la totalità delle notifiche, istanze, richieste d’autorizzazione ed approvazione presentate, laddove previsto, e comprenda, pure, i controlli sul posto.

Tenuto conto del carattere innovativo introdotto dalla Normativa Comunitaria in relazione alla nuova O.C.M. del Settore Vitivinicolo, al fine di favorire una uniforme applicazione della normativa, oggetto dell’articolato, sull’intero territorio regionale, si incarica l’Ufficio Regionale di Coordinamento di svolgere controlli inopinati, anche previo accordo con le Province, tramite i Servizi Antisofisticazioni Vinicole, sulla base di un programma predisposto annualmente, congiuntamente all’Ufficio Sviluppo della Vitivinicoltura per l’accertamento:

- del rispetto degli impegni assunti;

- delle eventuali infrazioni alle disposizioni vigenti ;

- della rispondenza delle dichiarazioni rese dal richiedente;

- di ogni altro obbligo richiesto e sottoscritto all’atto della domanda e, quindi, assunto dallo stesso richiedente.