Bollettino Ufficiale n. 08 del 21 / 02 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 12 febbraio 2001, n. 48 - 2240
Misure applicative del Regolamento (CE) n. 1493/99 e del Regolamento (CE)
n. 1227/00 sullOrganizzazione Comune del Mercato vitivinicolo
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
Di approvare le misure applicative al Regolamento (CE) n.1493/99 e del
Regolamento (CE) n.1227/00 sullOrganizzazione Comune del Mercato vitivinicolo
allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante.
La presente deliberazione, per le considerazioni espresse in premessa,
viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dellarticolo 49 della
L.62/53.
(omissis)
Allegato
REGIONE PIEMONTE
MISURE APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO (CE) N.1493/99 E DEL REGOLAMENTO (CE)
N. 1227/00 SULLORGANIZZAZIONE COMUNE DEL MERCATO VITIVINICOLO
INDICE
TITOLO I Definizioni
Articolo 1 - Definizioni:
Anno dimpianto
Campagna viticola
Conduttore
Diritto di impianto
Diritto di reimpianto
Estirpazione
Fallanze
Impianto
Potenziale produttivo aziendale
Reimpianto anticipato
Ricomposizione fondiaria
Sovrainnesto
Superficie irrigua
Superficie vitata
Superficie vitata non in produzione
Unità vitata
Vigneto
TITOLO II - Riserva Regionale dei diritti
Articolo 2 - Istituzione della Riserva
Articolo 3 - Composizione della Riserva
Articolo 4 - Validità
Articolo 5 - Assegnazione
TITOLO III - Norme generali per impianti, reimpianti e sovrainnesto
Articolo 6 - Impianto o reimpianto di vigneti
Articolo 7 - Sovrainnesto
TITOLO IV - Diritti di nuovo impianto
Articolo 8 - Esproprio e ricomposizione fondiaria
Articolo 9 - Impianti destinati alla produzione di piante madri per marze
Articolo 10 - Validità
Articolo 11 - Presentazione della domanda
Articolo 12 - Modalità di autorizzazione allimpianto
Articolo 13 - Impianti per il consumo familiare
Articolo 14 - Finalità diversa dal consumo familiare
Articolo 15 - Divieti
Articolo 16 - Procedure per lautorizzazione
Articolo 17 - Realizzazione di nuovi impianti
Articolo 18 - Avviso pubblico
TITOLO V - Diritti di reimpianto
Articolo 19 - Assegnazione
Articolo 20 - Modalità di esercizio
Articolo 21 - Estirpazione
Articolo 22 - Reimpianto
Articolo 23 - Procedure di reimpianto
Articolo 24 - Trasferimento del diritto di reimpianto
Articolo 25 - Procedure di trasferimento del diritto di reimpianto
Articolo 26 - Reimpianto anticipato
Articolo 27 - Presentazione della domanda - Istruttoria e controlli
TITOLO VI - Impianti sperimentali
Articolo 28 - Disposizioni di carattere generale
Articolo 29 - Accreditamento degli Enti e delle Istituzioni scientifiche
Articolo 30 - Richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un impianto
viticolo sperimentale
Articolo 31 - Costituzione di un Gruppo di lavoro
Articolo 32 - Esame della domanda e concessione dellautorizzazione
Articolo 33 - Obblighi conseguenti al rilascio dellautorizzazione
Articolo 34 - Salvaguardia delle varietà autoctone a rischio di estinzione
Articolo 35 - Misure di armonizzazione
TITOLO VII - Vigneti irregolari
Articolo 36 - Regolarizzazione vigneti irregolari
Articolo 37 - Impianti o reimpianti irregolari realizzati entro il 1° settembre
1998, che non comportano aumento della superficie aziendale
Articolo 38 - Impianti o reimpianti irregolari realizzati entro il 1° settembre
1998, che hanno comportato aumento della superficie aziendale, e che non
possono ricadere nella fattispecie descritta al precedente articolo
Articolo 39 - Procedure per la regolarizzazione dei vigneti
Articolo 40 - Mancata regolarizzazione
Articolo 41 - Impianti irregolari di vigneti realizzati dopo il 1° settembre
1998
Articolo 42 - Controlli
TITOLO VIII - Disposizioni generali
Articolo 43 - Comunicazioni
Articolo 44 - Competenze
Articolo 45 - Controlli
TITOLO I
Articolo 1 - Definizioni
Ai fini dellapplicazione della presente normativa si intende per:
Anno dimpianto:
anno di messa a dimora delle barbatelle, inteso come anno di vegetazione
delle stesse;
Campagna viticola:
la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e termine
il 31 luglio dellanno successivo;
Conduttore:
la persona fisica o giuridica che, a qualunque titolo e secondo quanto
previsto dal codice civile, conduce una superficie vitata. Il conduttore
è il soggetto tenuto ad adempiere agli obblighi connessi alla presentazione
della dichiarazione delle superfici vitate, delle eventuali misure di regolarizzazione
richieste, delle domande di contributi e di tutte le variazioni del potenziale
viticolo dellazienda che conduce. Il conduttore è identificato attraverso
il Codice Unico delle Aziende Agricole (CUAA), che deve essere sempre indicato
in ogni richiesta o comunicazione effettuata. Il CUAA è il Codice Fiscale
dellimpresa (che può coincidere con la Partita IVA) o, per le ditte individuali,
il Codice Fiscale della persona.
Le Cantine Sociali possono identificarsi con il conduttore dellazienda
viticola nel solo caso in cui intendano acquisire diritti di reimpianto
dai propri soci per trasferirli ad altri soci della stessa cooperativa,
o per esercitare in proprio lattività di conduzione dei vigneti;
Diritto di impianto:
il diritto di piantare viti in forza del diritto di nuovo impianto, del
diritto di reimpianto, del diritto di impianto ottenuto da una riserva
o di un diritto di impianto nuovamente creato.
Il diritto viene assegnato allazienda rilasciando alla stessa lautorizzazione
allimpianto. Il diritto viene esercitato dallazienda nel momento dellimpianto
del vigneto;
Diritto di reimpianto:
il diritto di piantare viti a seguito di una estirpazione di una superficie
vitata. Il possesso del diritto viene riconosciuto allazienda tramite
il rilascio alla stessa dellattestazione di avvenuta estirpazione.
Il diritto è concesso anche nel caso in cui lestirpazione riguardi una
superficie vitata, eventualmente non in produzione: in questo caso il reimpianto
è consentito solo in posizioni di particolare pregio;
Diritto di nuovo impianto:
il diritto di piantare viti, senza che ci sia una corrispondente estirpazione;
Estirpazione:
eliminazione totale dei ceppi che si trovano su terreno vitato mediante
estirpazione alla radice;
Fallanze:
la sporadica assenza di viti allinterno del sesto di impianto di un vigneto;
Impianto:
la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite innestate o non innestate
per la produzione di uve classificate per la produzione di vino, o per
la coltura di piante madri per marze;
Potenziale produttivo aziendale:
le superfici vitate presenti nellazienda, impiantate con varietà classificate
per la produzione di uve da vino e i diritti di impianto e di reimpianto
posseduti;
Reimpianto anticipato :
limpianto di viti per una superficie equivalente, in coltura pura, a quella
che sarà estirpata entro la fine della terza campagna successiva a quella
della messa a dimora del materiale di moltiplicazione vegetale;
Ricomposizione fondiaria :
la riunione di più appezzamenti frammentati e polverizzati in ununica
unità colturale;
Sovrainnesto:
linnesto di una vite già precedentemente innestata;
Superficie irrigua :
unità vitata sulla quale sia stato installato un impianto fisso di irrigazione;
sono escluse le superfici in cui sono state eventualmente effettuate irrigazioni
di soccorso;
Superficie vitata:
quella allinterno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite
a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie
realmente esistente al servizio del vigneto ed in particolare:
a) superficie vitata ricadente su una intera particella catastale: in questo
caso la superficie vitata da considerarsi è lintera superficie catastale
della particella;
b) superficie vitata ricadente solo su una parte della particella catastale:
in questo caso la superficie vitata da considerarsi è quella allinterno
del sesto dimpianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle
fasce laterali e nelle testate, in misura del 50% del sesto dimpianto
ovvero fino ad un massimo di 3 metri per le aree di servizio, ivi comprese
le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;
c) superficie vitata di filari singoli: in questo caso la superficie vitata
da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un
massimo di metri 1,5 per lato e di 3 metri sulle testate per le aree di
servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.
Le eventuali fallanze allinterno della superficie vitata non comportano
riduzione ai fini della misurazione delle medesime superfici vitate.
La superficie vitata va sempre definita per singola particella o parte
di essa;
Superficie vitata non in produzione:
la superficie vitata ove sia individuabile il sesto di impianto e la presenza
di viti o di ceppi di viti diffuse, per almeno il 50% della superficie
totale dellunità vitata oggetto della richiesta, iscritti allAnagrafe
Vitivinicola Regionale ai sensi della L.R. 39/80;
Unità vitata:
una superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella
catastale e che è omogenea per caratteristiche (tipo di possesso, sesto
di impianto, destinazione produttiva, forma di allevamento, irrigazione,
vitigno).
Le superfici vitate, ove siano presenti un vitigno prevalente (almeno l85%
del totale) e uno o più vitigni complementari che, tuttavia, non eccedano
il 15% della superficie vitata complessiva del vigneto in questione, costituiscono
una sola unità vitata, con il solo vitigno prevalente.
Se il vitigno prevalente è presente in quantità inferiore all85% sul totale
della superficie, il vigneto dovrà essere frazionato in due o più unità
vitate.
I riferimenti catastali di ciascuna unità vitata devono essere quelli risultanti
allUfficio Tecnico Erariale del Ministero delle finanze;
Vigneto :
limpianto di viti con caratteristiche agronomiche e di coltivazione omogenee,
impiantate senza alcuna interruzione fisica, coltivato da un unico conduttore,
che interessa una o più particelle catastali o parti di esse, in ogni caso
contigue.
TITOLO II
Articolo 2 - Istituzione della Riserva
Per migliorare la gestione del potenziale produttivo è istituita la Riserva
Regionale dei diritti tenuta presso il Settore Sviluppo delle Produzioni
Vegetali. I movimenti dei diritti in entrata ed in uscita sono determinati
a cadenza annuale con atto della Direzione Regionale Sviluppo Agricolo.
Articolo 3 - Composizione della Riserva
Nella Riserva confluiscono:
- i diritti di nuovo impianto, i diritti di impianto o reimpianto, compresi
quelli rilasciati ai sensi del Reg. Cee n. 822/87, non esercitati entro
i termini prescritti;
- i diritti di impianto nuovamente creati;
- la parte eccedente della superficie dei diritti derivati dallacquisto
da parte di un produttore di un diritto di reimpianto ai sensi dellart.2,
paragrafo 6, lettera b) del Reg. Ce n. 1493/99;
- i diritti di reimpianto conferiti alla riserva dai produttori che li
detengono.
Articolo 4
I diritti di impianto attribuiti a una riserva possono essere prelevati
non oltre la fine della quinta campagna successiva a quella durante la
quale sono stati assegnati alla stessa. I diritti di impianto non concessi
entro tale periodo si estinguono.
I diritti di impianto prelevati dalla riserva devono essere esercitati
entro la fine della seconda campagna successiva a quella in cui sono stati
prelevati. Se tali diritti non vengono esercitati nei termini previsti,
sono automaticamente riassegnati alla Riserva Regionale.
Articolo 5
Lassegnazione dei diritti della Riserva ai produttori è disposta con atto
della Direzione Sviluppo Agricolo nel quale vengono definiti i criteri,
i beneficiari e le priorità di assegnazione, leventuale prezzo di cessione
e le modalità di presentazione delle domande, tenuto conto di quanto disposto
all art. 5, paragrafo 3, lettere a) e b) del Reg. CE n. 1493/99 .
TITOLO III
Articolo 6 - Impianto o reimpianto di vigneti
Possono essere impiantati, in conformità alle vigenti disposizioni Comunitarie,
Nazionali, Regionali , vigneti, in virtù del possesso di un diritto:
- di nuovo impianto;
- di reimpianto ;
- di impianto prelevato dalla Riserva Regionale.
Qualsiasi nuovo impianto o reimpianto di superficie vitata è subordinato
ad autorizzazione Regionale.
Non è consentito impiantare o reimpiantare vigneti con destinazione produttiva
di qualità inferiore rispetto a quella indicata nellautorizzazione rilasciata,
ovvero non è possibile passare da un V.Q.P.R.D. ad un vino da tavola.
I diritti di impianto o reimpianto disciplinati dal Reg Cee n. 822/87 e
validi fino ad una data successiva al 31 luglio 2000, restano validi fino
alla data indicata nellautorizzazione rilasciata in conformità del regolamento
citato.
Articolo 7 - Sovrainnesto
La pratica del sovrainnesto è assimilata al reimpianto ai soli fini delle
pratiche autorizzative: pertanto, è soggetta alla stessa disciplina autorizzatoria,
fatto salvo per quanto concerne la produzione che è da considerarsi al
100% già dal secondo anno.
Lanno di impianto è, comunque, quello di messa a dimora delle viti porta
innesto.
E vietato il sovrainnesto di varietà di uve da vino su varietà diverse
da quelle da vino.
TITOLO IV
Articolo 8 - Esproprio e ricomposizione fondiaria
E autorizzata la concessione di diritti di nuovo impianto in caso di misure
di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità,
adottate in applicazione della normativa nazionale.
Lautorizzazione può essere concessa per una superficie fino al 105% della
superficie oggetto delle misure di ricomposizione o di esproprio.
Le Province effettuano listruttoria e verificano la sussistenza delle
condizioni previste.
La Regione tiene una registrazione delle concessioni date.
Articolo 9 - Impianti destinati alla produzione di piante madri per marze
Lautorizzazione ad eseguire nuovi impianti di piante madri per marze,
per le sole varietà iscritte al catalogo nazionale, è concessa unicamente
ai vivaisti che hanno i requisiti previsti dalle norme che disciplinano
la moltiplicazione del materiale vegetativo della vite (DPR n. 1164/69).
Lautorizzazione è, inoltre, subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
- deve essere assicurata la conduzione del fondo interessato allimpianto;
- luva prodotta da detti impianti deve essere distrutta prima della fase
fenologica dellinvaiatura con leccezione della quantità necessaria per
le verifiche ampelografiche e sanitarie; in alternativa i prodotti ottenuti
da dette superfici possono essere messi in circolazione solo se destinati
alla distillazione, da cui, comunque, non può essere distillato alcole
con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol;
- limpianto deve essere estirpato entro linizio della campagna viticola
successiva a quella in cui il vivaista comunica la cessazione del prelievo
delle marze; le spese connesse allestirpazione sono a carico del produttore.
Lestirpazione di detti vigneti non genera alcun diritto di reimpianto.
In alternativa il produttore può presentare domanda per lassegnazione
di un diritto prelevato dalla riserva o utilizzare un diritto di reimpianto,
per poter produrre vino destinato alla commercializzazione.
Articolo 10
I diritti di nuovo impianto per la produzione di marze concessi anteriormente
al 1° agosto 2000 e le condizioni sulluso di tali diritti restano validi
durante il periodo di produzione di tali piante. Dopo la fine del periodo
di produzione si applica quanto disposto dal precedente art. 9 (punti 1-
2- 3).
Articolo 11
Le domande devono essere presentate alle Province che provvedono allistruttoria
e al rilascio del diritto.
Alla domanda devono essere allegati:
- copia delle visure o dei certificati catastali o documentazione equipollente
atta a definire la reale superficie vitata, fotocopia della mappa catastale
oppure planimetria della mappa catastale redatta da un professionista iscritto
allalbo, relativa agli appezzamenti oggetto dellimpianto.
- dichiarazione del conduttore che si impegna a non commercializzare i
prodotti ottenuti, secondo quanto disposto dal precedente art. 9, punto
2, e ad estirpare il vigneto o a procurarsi un diritto secondo quanto stabilito
nel precedente art. 9, punto 3.
Articolo 12
Lautorizzazione allimpianto è rilasciata dalla Provincia, previo parere
del Servizio Fitosanitario Regionale, entro 60 giorni dal ricevimento del
parere; nessuna autorizzazione sarà rilasciata per appezzamenti ricadenti
in aree in cui è stata riscontrata la presenza di patologie della vite
o che, comunque, possono considerarsi a rischio per lo stato fitosanitario
della vite. Il diritto deve essere esercitato entro la seconda campagna
viticola successiva a quella in cui è stata concessa lautorizzazione.
Il soggetto autorizzato allimpianto di vigneti destinati alla produzione
di piante madri per marze dà comunicazione alla Provincia di avvenuto impianto
entro 30 giorni dalla messa a dimora delle piante.
La Regione conserva una registrazione dei diritti assegnati e ne comunica
lentità, annualmente, al M.I.P.A.F.
Articolo 13 - Impianti per il consumo familiare
Possono essere concessi diritti di nuovo impianto per superfici i cui prodotti
vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare a proprietari
e/o conduttori di aziende agricole e terreni agricoli che non dispongono
di altre superfici vitate e che si impegnano a non commercializzare le
produzioni ottenute .
La superficie massima autorizzabile è mq 1000 .
La successiva estirpazione di superfici autorizzate in base alla deroga
in questione non dà luogo ad alcun diritto di reimpianto.
Articolo 14
In presenza di superfici autorizzate per il consumo familiare, leventuale
acquisizione di diritti di nuovo impianto o di reimpianto per finalità
diverse dal consumo familiare deve essere fatta valere anche sulle superfici
già impiantate per il consumo familiare.
Non possono essere concessi diritti per la realizzazione di vigneti per
il consumo familiare a chi ha ottenuto premi di abbandono o a chi ha ceduto
a terzi diritti di reimpianto.
Articolo 15
E vietata la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli provenienti
dalle superfici in questione.
In caso di violazione dellobbligo di non commercializzazione le superfici
sono considerate vigneti abusivi soggetti alla disciplina sanzionatoria
vigente.
Articolo 16
La procedura per ottenere lautorizzazione allimpianto di superfici vitate
i cui prodotti sono destinati esclusivamente al consumo familiare è la
seguente :
1) presentazione da parte del richiedente della domanda di impianto ,su
apposito modello, alla Provincia competente per territorio.
Lautorizzazione si intende rilasciata se, entro 60 giorni dalla data di
arrivo della domanda, non pervengono osservazioni o richieste da parte
dellUfficio Provinciale dellAgricoltura. Il nuovo impianto deve essere
realizzato entro la campagna successiva a quella in cui è stata presentata
la richiesta di autorizzazione allimpianto, ovvero a quella in cui è stata
completata leventuale richiesta della Provincia;
2) comunicazione da parte del richiedente, alla Provincia, su apposito
modello, di avvenuto impianto, entro 60 giorni dalla messa a dimora delle
piante .
Articolo 17 - Realizzazione di nuovi impianti
La realizzazione di nuovi impianti viticoli su superfici destinate alla
produzione di vini a D.O.C e D.O.C.G da iscrivere nei rispettivi Albi è
determinata dalla Regione sulla base della ricognizione della situazione
produttiva in atto, della richiesta di mercato, di dati obiettivi relativi
al patrimonio viticolo ed al suo utilizzo, dei dati in possesso di Pubbliche
Amministrazioni ed, in particolare, dei dati contenuti nellAnagrafe Vitivinicola
Regionale.
Gli obiettivi saranno, inoltre, concordati con le Province interessate,
con le Organizzazioni di categoria, con le Comunità Montane, con le Associazioni
dei Produttori, con i Consorzi di Tutela e le strutture cooperative di
produzione e trasformazione dei prodotti vitivinicoli.
Articolo 18
Individuati i criteri per procedere allampliamento delle superfici vitate,
la Regione predispone un avviso pubblico sulla base del quale le singole
aziende possono avanzare le richieste di nuove superfici vitate .
Nellavviso verranno indicati :
1) lentità delle superfici per D.O.C;
2) le modalità ed i tempi per la presentazione delle domande ;
3) i criteri per la valutazione delle domande e la formulazione delle graduatorie
;
4) le modalità e i tempi per la realizzazione degli impianti.
TITOLO V
Articolo 19 - Assegnazione
I diritti di reimpianto sono assegnati ai produttori che hanno estirpato
una superficie impiantata a vite. Non è concesso alcun diritto dì reimpianto
nel caso in cui siano estirpate:
- superfici piantate in violazione delle norme e delle procedure stabilite
per gli impianti di viti;
- superfici destinate alla sperimentazione viticola;
- superfici destinate alla coltura di viti madri per marze;
- superfici i cui prodotti, a seguito della procedura di cui al seguente
articolata, sono destinati esclusivamente al consumo familiare.
Articolo 20
I diritti di reimpianto possono essere :
- esercitati nella medesima azienda per la quale sono stati riconosciuti
entro cinque campagne successive a quella in cui è stata effettuata lestirpazione;
- trasferiti parzialmente o totalmente ad unaltra azienda secondo le modalità
indicate nel presente Titolo.
I diritti di reimpianto non utilizzati nei tempi prescritti confluiscono
nella Riserva Regionale di cui al TITOLO II.
Le superfici estirpate con provvedimenti coattivi a seguito di accertamento
di gravi patologie possono originare diritti a favore del conduttore o
proprietario che ne abbiano fatto richiesta entro 180gg. dall avvenuto
estirpo. La durata del diritto decorre dalla data di estirpazione.
Il conduttore di una azienda agricola che intende estirpare, e/o reimpiantare
una superficie vitata deve presentare apposita istanza alla Provincia competente
per territorio, la quale, nei tempi e nei modi stabiliti dai successivi
articoli, rilascia le dovute autorizzazioni o un provvedimento di diniego
delle stesse. In questultimo caso il provvedimento dovrà contenere le
motivazioni del diniego.
Quando le fallanze presenti allinterno di un vigneto sono inferiori al
10% delle piante potenzialmente presenti in quel vigneto, per la sostituzione
o il reimpianto delle stesse non è necessario richiedere un diritto di
reimpianto, né dare comunicazione dellavvenuta estirpazione, purché non
si modifichi la base ampelografica del vigneto.
La verifica dellavvenuto impianto può avvenire in occasione e non oltre
liscrizione definitiva agli albi D.O.C..
Articolo 21 - Estirpazione
La notifica di intenzione di estirpo è preordinata ad ottenere un diritto
dì reimpianto su di una superficie equivalente o inferiore a quella in
cui è avvenuta lestirpazione.
La procedura da seguire è la seguente:
- il conduttore del vigneto deve presentare la notifica di intenzione di
estirpo, su apposito modello, alla Provincia competente per territorio,
allegando copia delle visure o dei certificati catastali o documentazione
equipollente atta a definire la reale superficie vitata da estirpare e
la fotocopia della mappa catastale oppure la planimetria della mappa catastale
redatta da un professionista iscritto allalbo, relativa agli appezzamenti
oggetto dellestirpazione.
Nel caso in cui il proprietario del terreno sia persona diversa dal conduttore
occorre il consenso scritto dello stesso;
- la domanda dovrà essere presentata o completata di tutta la documentazione
almeno 90gg. prima della data in cui si intende realizzare lestirpo.
Lautorizzazione viene rilasciata dalle Province previa verifica della
superficie da estirpare, sulla base di accertamento diretto in azienda
o sulla base dei dati validati della dichiarazione delle superfici vitate
o di adeguata documentazione fornita dallazienda o resa disponibile presso
gli Uffici della Provincia dalla Regione Piemonte o, anche, sulla base
di una documentazione relativa a precedenti accertamenti giacente presso
gli Uffici Provinciali.
Fino a che i dati della dichiarazione delle superfici vitate non saranno
a disposizione delle Province, le stesse accertano liscrizione allAnagrafe
Vitivinicola delle particelle oggetto di estirpazione;
- lestirpazione deve essere eseguita entro la campagna successiva a quella
del rilascio dellautorizzazione;
- il conduttore deve comunicare, su apposito modello, alla Provincia lavvenuta
estirpazione entro 60 giorni dalleliminazione totale dei ceppi presenti
sul terreno vitato;
- la Provincia rilascia entro 90 gg dalla data di arrivo della comunicazione
di avvenuto estirpo lattestazione di avvenuto estirpo e comunica alla
C.C.I.A.A. la variazione di consistenza dei vigneti iscritti in Albi.
Il rilascio potrà avvenire in tempi superiori nel caso in cui sia necessario
effettuare un sopralluogo per accertare lavvenuto estirpo; lattestazione
può essere omessa nel caso di contestuale rilascio dellautorizzazione
al reimpianto.
Articolo 22 - Reimpianto
La richiesta di autorizzazione al reimpianto di una superficie vitata deve
essere presentata alla Provincia competente per territorio ed è volta ad
ottenere la possibilità di realizzare un impianto sulla superficie in cui
si è proceduto allestirpazione o su una diversa superficie, purché idonea,
o, in caso di trasferimento di un diritto, su una superficie di cui sia
stata accertata lidoneità.
La richiesta deve essere presentata su apposito modello è può essere presentata
contestualmente alla notifica di intenzione di estirpo o in tempi successivi.
Acquisito un diritto di reimpianto attraverso una corrispondente estirpazione
il reimpianto può essere richiesto e realizzato in tempi successivi in
modo parziale, nel rispetto dei tempi di durata del diritto.
Articolo 23 - Procedure di reimpianto
La procedura da seguire è la seguente:
- la richiesta dì autorizzazione al reimpianto deve essere presentata,
su apposito modello, alla Provincia competente per territorio, allegando
copia delle visure o dei certificati catastali o documentazione equipollente
atta a definire la reale superficie vitata da impiantare e la fotocopia
della mappa catastale oppure la planimetria della mappa catastale redatta
da un professionista iscritto allalbo, relativa agli appezzamenti oggetto
del reimpianto.
Se il proprietario dei terreni in questione e persona diversa dal conduttore
occorre allegare una sua dichiarazione scritta di consenso per quanto si
sta realizzando sui terreni di sua proprietà.
Alla domanda può essere allegata la documentazione idonea a comprovare
le caratteristiche e la superficie del terreno su cui realizzare il reimpianto.
Se la richiesta viene presentata contestualmente alla notifica di estirpazione
la documentazione deve essere unica;
- la Provincia rilascia, entro 90gg dalla data di presentazione della richiesta
o dalla data di comunicazione di avvenuta estirpazione, in caso di richiesta
contestuale con la notifica di estirpazione, lautorizzazione al reimpianto,
previa verifica dellidoneità dei terreni su cui realizzare il reimpianto.
La verifica è effettuata sulla base di accertamento in azienda o sulla
base della documentazione presentata dal conduttore o della documentazione
resa disponibile presso gli Uffici della Provincia da parte delle Regione
Piemonte o della documentazione relativa a precedenti accertamenti giacenti
presso gli Uffici Provinciali;
- i diritti possono essere esercitati nella medesima azienda per la quale
sono stati riconosciuti entro cinque campagne successive a quella in cui
è stata effettuata lestirpazione: in questo caso il diritto è utilizzato
per la superficie per cui è stato concesso, che, comunque, non può essere
superiore a quella estirpata.
I diritti non utilizzati nel periodo prescritto confluiscono gratuitamente
nella Riserva Regionale, secondo modalità e procedure che saranno successivamente
stabiliti.
In caso di autorizzazione al reimpianto a cui faccia seguito una intenzione
di cedere il diritto, lautorizzazione viene revocata e le caratteristiche
del diritto sono esplicitate in un attestato di avvenuto estirpo;
- il richiedente deve comunicare l avvenuto impianto, su apposito modello,
entro 60 giorni dalla messa a dimora delle piante.
La tardiva o mancata comunicazione costituisce violazione dellobbligo
di aggiornamento dellAnagrafe Vitivinicola. In tal caso sono applicate
le sanzioni di cui allarticolo 3/bis della L.R. 39/80 e allarticolo 37
delle relative Istruzioni per lapplicazione.
Lattestato del diritto di reimpianto deve riportare le rese di produzione
delle rispettive superfici estirpate, ottenute, per i vini D.O.C. - D.O.C.G.,
dai rispettivi disciplinari di produzione e, per i vini da tavola, dalla
resa media regionale di tali vini, che é determinata dalla Regione.
Articolo 24 - Trasferimento del diritto di reimpianto
I diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti
ad altra azienda solo per la realizzazione di superfici vitate per la produzione
di V.Q.P.R.D. Nel caso di vendita di una azienda totale o parziale che
ha in portafoglio un diritto di reimpianto il diritto passa nella disponibilità
del nuovo proprietario solo se viene citato nellatto di cessione. In caso
di cessione di azienda il trasferimento del diritto può essere realizzato
anche per piantare superfici destinate alla produzione di vino da tavola.
Il trasferimento avviene mediante scrittura privata tra le parti, in cui
devono essere indicate: le generalità delle parti contraenti, lentità
della superficie oggetto del trasferimento, la destinazione produttiva
del diritto di reimpianto da effettuare, gli estremi del diritto di reimpianto
con lindicazione dellautorità che lo ha rilasciato e la durata del diritto
stesso.
Lautorizzazione al reimpianto viene rilasciata dalla Provincia competente
per territorio previa acquisizione del riscontro sulleffettiva sussistenza
del diritto di reimpianto presso la Pubblica Amministrazione che ha rilasciato
il diritto stesso.
Al fine di non determinare un aumento del potenziale produttivo attraverso
il trasferimento dei diritti di reimpianto, qualora sia previsto il trasferimento
da superficie non irrigua a superficie irrigua, si applica un coefficiente
di riduzione pari al 20% della superficie oggetto di trasferimento.
In caso di trasferimento del diritto da altra Regione la resa indicata
va confrontata con la resa del V.Q.P.R.D. che si intende impiantare: se
questa è superiore alla precedente, la superficie oggetto di reimpianto
è pari alla superficie estirpata moltiplicata per il rapporto fra le rese.
Tale modalità è applicata in assenza di strumenti di controllo nazionali
che garantiscano il mantenimento del potenziale produttivo nazionale.
In caso di trasferimento del diritto allinterno della Regione Piemonte,
il controllo, affinché il potenziale produttivo non aumenti, viene realizzato
attraverso la pianificazione Regionale, anche tenuto conto del fatto che
le rese dei vigneti a V.Q.P.R.D. già possono essere diversificate in base
alle rivendicazioni consentite.
Un diritto di reimpianto può essere trasferito solo in presenza di una
richiesta di autorizzazione al reimpianto.
Articolo 25 - Procedure di trasferimento del diritto di reimpianto
La procedura da seguire é la seguente:
1. la richiesta di autorizzazione al reimpianto deve essere presentata,
su apposito modello, alla Provincia competente per territorio, allegando:
a) copia dellattestato del diritto di reimpianto ovvero richiesta dellattestato
di avvenuta estirpazione da parte del venditore;
b) richiesta di attestato di idoneità da parte del compratore (richiedente);
c) copia delle visure o dei certificati catastali o documentazione equipollente
atta a definire la reale superficie vitata su cui saranno realizzati gli
impianti viticoli e la fotocopia della mappa catastale oppure la planimetria
della mappa catastale redatta da un professionista iscritto allalbo, relativa
agli appezzamenti oggetto dellimpianto.
La Provincia su apposito modello invierà agli interessati lattestato di
idoneità, o lattestato del diritto di reimpianto valido ai fini del trasferimento.
La Provincia, in caso di acquisto del diritto in altra regione, dovrà,
prima di rilasciare lautorizzazione, riscontrare presso lAmministrazione
di provenienza, leffettiva sussistenza del diritto;
2. le parti devono perfezionare, con scrittura privata, latto di trasferimento
che deve essere trasmesso dal richiedente, entro 60 gg., alla Provincia;
3. la Provincia rilascerà lautorizzazione al reimpianto valida per le
due campagne successive a quella in cui è stata rilasciata e nei limiti
massimi di validità dei diritto di reimpianto;
4. il richiedente comunicherà, su apposito modello, lavvenuto reimpianto
entro 60 gg. dalla messa a dimora delle piante.
Nel caso di aziende titolari di diritti di reimpianto maturati da propri
vigneti ubicati fuori dalla Regione Piemonte si applica la procedura prevista
per quelli originati sul territorio regionale in quanto la fattispecie
non costituisce trasferimento del diritto di reimpianto.
In caso inverso vale la normativa della Regione ove il diritto viene esercitato.
La Regione può limitare, in particolari casi, il trasferimento del diritto
di reimpianto al fine di tutelare le produzioni di pregio, le zone montane
o particolari situazioni in cui la vite rappresenta uno degli elementi
caratterizzanti il paesaggio o assume un alto valore per il recupero ambientale
o/e la difesa del territorio; inoltre, la Regione può limitare il trasferimento
dei diritti di reimpianto quando sia il caso di contenere le produzioni
di V.Q.P.R.D. che stiano attraversando congiunture di mercato non favorevoli
o quando si intende diminuire il peso della viticoltura in zone che si
stanno orientando verso la monocoltura.
Articolo 26 - Reimpianto anticipato
Possono essere rilasciati diritti di reimpianto anticipato ai conduttori
che si impegnano a estirpare una superficie vitata prima della fine della
terza campagna successiva a quella in cui tale superficie è stata piantata,
a condizione che i produttori siano in grado di dimostrare di non possedere
diritti dimpianto, o non in numero sufficiente, per impiantare tutta la
superficie interessata e che si impegnino a stipulare una garanzia fidejussoria
o bancaria a favore della Provincia competente per territorio, valida fino
allavvenuta estirpazione dei vigneto e di valore pari al 110% del valore
di riferimento del vigneto.
Lo svincolo della garanzia è rilasciato solo dopo il sopralluogo di controllo
dellavvenuta estirpazione.
Ai fini del presente articolo il valore di riferimento per il vigneto è
stabilito in 15. 000 Euro per Ha.
Possono essere concessi diritti di reimpianto anticipati anche per superfici
atte a produrre vino da tavola.
I diritti per il reimpianto anticipato devono essere esercitati nella stessa
azienda per la quale sono stati assegnati. Tali diritti devono essere equivalenti
alla superficie in coltura pura in cui avrà luogo lestirpazione. Se il
reimpianto avviene su una superficie inferiore non si maturano diritti
di portafoglio.
Articolo 27 - Presentazione della domanda - Istruttoria e controlli
Il conduttore che intenda avvalersi della possibilità del reimpianto anticipato
deve fare domanda alla Provincia competente per territorio su apposito
modello.
Alla domanda devono essere allegati:
- le visure catastali e le planimetrie delle particelle che si intendono
impiantare, e quelle inerenti la superficie che sarà oggetto di estirpo;
- la garanzia fidejussoria originale, stipulata a favore della Provincia,
per gli ettari o le frazioni di ettaro della superficie che sarà oggetto
destirpazione, valida fino al momento in cui sarà effettuata Iestirpazione;
- la dichiarazione del conduttore sulla destinazione delle uve che attesta
che non sarà effettuata la commercializzazione contemporanea della produzione
del vigneto che si intende estirpare e di quella proveniente dal nuovo
impianto. Tale disposizione deve essere osservata attraverso Iassunzione
dellimpegno a mettere in circolazione i prodotti vitivinicoli ottenuti
dalle uve coltivate sulle superfici oggetto di nuovi impianti o, in alternativa,
quelli ottenuti dalle uve provenienti dalle superfici che saranno oggetto
di estirpazione, solo se destinati alla distillazione. Tuttavia, da tali
prodotti non può essere distillato alcole con titolo alcolometrico volumico
effettivo pari o inferiore a 80% vol.;
- la dichiarazione del produttore con limpegno ad effettuare lestirpazione
entro la terza campagna successiva allimpianto e a darne comunicazione
alla Provincia entro trenta giorni dallavvenuto estirpo;
- la dichiarazione di non possedere diritti di reimpianto in numero sufficiente
per impiantare tutta la superficie interessata. Il diritto anticipato è
relativo alla sola differenza tra diritti disponibili e superficie che
si intende reimpiantare.
La Provincia effettua listruttoria della documentazione e il sopralluogo
aziendale entro un determinato periodo di tempo dal ricevimento della domanda,
fissato con un proprio atto amministrativo. Se listruttoria è positiva
Ia Provincia rilascia al conduttore lautorizzazione al reimpianto anticipato.
Dal momento del ricevimento dellautorizzazione il conduttore deve effettuare
limpianto entro i sei mesi successivi, dandone comunicazione scritta alla
Provincia competente entro 30 giorni dalleffettuazione, pena il decadimento
del diritto stesso e il divieto di presentare una nuova domanda fino alla
campagna successiva.
La Provincia effettua il sopralluogo per verificare le caratteristiche
dellimpianto realizzato.
Entro la terza campagna successiva allimpianto il produttore deve effettuare
lestirpazione corrispondente, dandone comunicazione alla Provincia entro
30 giorni dalleffettuazione della stessa.
La Provincia verifica con sopralluoghi aziendali lavvenuto estirpo ed
emana la liberatoria della garanzia fidejussoria entro 10 giorni dalla
data del sopralluogo.
Nel caso in cui il conduttore non estirpi il vigneto che ha generato il
diritto, lo stesso è considerato irregolare ai sensi della vigente normativa
e, pertanto, soggetto allestirpazione coatta a carico del conduttore il
quale sarà, pure, tenuto al pagamento delle sanzioni previste.
TITOLO VI
Articolo 28 - Disposizioni di carattere generale
Lautorizzazione ad impiantare superfici destinate alla sperimentazione
viticola è concessa dalla Regione Piemonte, Direzione Sviluppo dellAgricoltura,
Ufficio Sviluppo della Vitivinicoltura.
Limpianto deve essere realizzato su appezzamenti vocati alla viticoltura
siti su territori di collina o versanti collinari o versanti montuosi.
Limpianto viticolo deve essere giustificato da un progetto di ricerca
o sperimentazione proposto da un Ente o da unistituzione scientifica operante
nel campo della vitivinicoltura regolarmente accreditata presso la Regione
Piemonte.
Le risultanze della sperimentazione devono essere messe a disposizione
della Regione Piemonte che può, a suo insindacabile giudizio, renderle
pubbliche.
Articolo 29 - Accreditamento degli Enti e delle Istituzioni scientifiche
Ogni Ente o Istituzione scientifica che intenda realizzare o seguire una
o più sperimentazioni viticole deve, preventivamente, richiedere laccreditamento
alla Regione Piemonte tramite domanda nella quale risultino:
- il nome dellEnte o dellIstituzione;
- gli estremi identificativi del responsabile legale;
- gli elementi costitutivi dellEnte o dellIstituzione e le proprie finalità
dalle quali deve, comunque, essere esclusa quella di lucro;
- la data di costituzione.
A corredo della domanda dovrà essere allegata una relazione, a firma del
responsabile legale, nella quale risultino:
a) le dotazioni tecnico-strumentali di cui lEnte o Istituzione dispone;
b) le precedenti attività svolte con riferimento a quelle inerenti la sperimentazione
viticolo-enologica;
c) lelenco del personale alle dipendenze o in collaborazione ed i titoli
culturali ed accademici dello stesso.
La Regione può richiedere, ad integrazione della domanda di accreditamento,
ulteriore documentazione al fine di accertare che lEnte o lIstituzione
dispongano di tutti gli elementi idonei a svolgere lattività di sperimentazione
in campo viticolo-enologico.
Sono accreditati per opera della presente Deliberazione: il Consiglio Nazionale
delle Ricerche, le Università, gli Istituti Tecnici Agrari ed ogni altra
istituzione scolastica ad indirizzo agrario, lIstituto Sperimentale per
la Viticoltura e lEnologia di Asti, la Regione Piemonte, le Province piemontesi
e le Comunità montane della Regione.
Articolo 30: - Richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un impianto
viticolo sperimentale
Chiunque intenda realizzare un impianto viticolo sperimentale (in appresso
definito IVS) deve presentare istanza di autorizzazione alla Regione Piemonte
- Direzione Sviluppo dellAgricoltura, Ufficio Sviluppo della Vitivinicoltura,
utilizzando la modulistica alluopo predisposta dallAssessorato Regionale
per lAgricoltura.
Listanza deve essere sottoscritta dal richiedente congiuntamente al responsabile
legale dellEnte o Istituzione scientifica che realizza o segue il progetto.
A corredo dellistanza dovrà essere presentata una dettagliata relazione
tecnica nella quale saranno chiaramente indicati:
- i dati anagrafici del richiedente la sperimentazione;
- lubicazione a livello particellare dellappezzamento ove si intende
piantare il vigneto sperimentale (Comune, azienda, riferimenti catastali,
altitudine, esposizione e certificato di analisi del terreno);
- la planimetria catastale delle superfici interessate in scala 1:1.000;
- lentità delle superfici da impiantare;il vitigno per il quale si chiede
la sperimentazione, la varietà, il portainnesto, il sesto dimpianto, la
forma di allevamento ed il sistema di potatura;
- i dati anagrafici del conduttore dellimpianto sperimentale;
- gli obiettivi della ricerca;
- la durata del periodo sperimentale;
- i risultati che si prevede di raggiungere;
- il carattere innovativo della ricerca sperimentale.
Nella medesima relazione deve essere indicato il responsabile scientifico
che seguirà la sperimentazione nonché i tempi intermedi di pubblicazione
dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi finali. La comunicazione
alla Regione dei risultati intermedi di ricerca deve avvenire almeno con
cadenza triennale.
Ove il richiedente sia persona diversa dal proprietario del fondo agricolo
su cui dovrà essere realizzato lIVS dovrà essere presentata dichiarazione
di consenso da parte di questultimo alla realizzazione dellIVS stesso.
Articolo 31 - Costituzione di un Gruppo di lavoro
E costituito presso lAssessorato Regionale per lAgricoltura un Gruppo
di lavoro formato da sei tecnici operanti nel settore viticolo - enologico,
nominati con determinazione del Responsabile del Settore Sviluppo dellAgricoltura
da emanarsi entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente
Deliberazione. Dei tecnici chiamati a farne parte tre sono scelti tra dipendenti
degli Enti locali operanti nel comparto viticolo-enologico, e tre tra i
tecnici operanti presso le Organizzazioni Professionali Agricole.
Il Gruppo di lavoro è presieduto da un funzionario dellAssessorato Regionale
per lAgricoltura, Ufficio Sviluppo della Vitivinicoltura al quale sono
demandati i compiti di segreteria.
Il Gruppo di lavoro si dota di un regolamento autonomo per il proprio funzionamento.
Articolo 32 - Esame della domanda e concessione dellautorizzazione
La Regione Piemonte, acquisito un parere tecnico dal Gruppo di lavoro di
cui al precedente articolo 31, entro centottanta giorni dal ricevimento
dellistanza di autorizzazione e delle documentazioni integrative eventualmente
richieste ai sensi dellart. 30 sopraccitato, rilascia lautorizzazione
alla realizzazione dellIVS ovvero motiva il suo diniego.
Lautorizzazione per ciascuna domanda presentata può essere rilasciata
per una superficie massima di metri quadrati diecimila, eventualmente elevabili
a metri quadrati ventimila se i fondi interessati alla sperimentazione
sono ubicati nel territorio di Comunità montane.
In ogni momento antecedente al rilascio dellautorizzazione la Regione
può disporre verifiche ed accertamenti per accertare che sussistano le
condizioni per il rilascio stesso.
Lautorizzazione deve contenere tutte le prescrizioni a cui il beneficiario
deve attenersi con particolare riguardo alla non commerciabilità dei prodotti
ottenuti, ovvero lobbligo, qualora i prodotti ottenuti siano posti in
circolazione, di destinare gli stessi alla distillazione per la produzione
di alcole con titolo alcolometrico pari o superiore a 80% vol.
Articolo 33 - Obblighi conseguenti al rilascio dellautorizzazione
Entro due anni dalla data di notifica dellautorizzazione il beneficiario
deve esercitare il diritto a pena di decadenza dellautorizzazione stessa.
Dellavvenuto impianto il beneficiario dà comunicazione alla Regione Piemonte
entro trenta giorni dallesecuzione.
Il beneficiario dellautorizzazione deve installare e mantenere efficiente
per tutta la durata della sperimentazione un cartello, collocato in prossimità
dellimpianto, nel quale risultino le seguenti indicazioni:
- vigneto sperimentale ai sensi del Reg. CE n. 1227/2000;
- metri quadrati di superficie impiantata;
- vitigni coltivati;
- estremi dellautorizzazione regionale;
- data di impianto e durata della sperimentazione;
- ragione sociale del beneficiario;
- Ente o Istituzione scientifica accreditata per seguire la sperimentazione.
Il beneficiario dovrà inviare alla Regione, nei termini previsti dallautorizzazione
ed a pena di decadenza della stessa, la relazione già indicata nellarticolo;
nella relazione, sottoscritta dal responsabile scientifico, dovranno risultare
almeno lo stato di avanzamento della sperimentazione ed i risultati parziali
conseguiti.
Il beneficiario deve garantire, in ogni momento, laccesso allIVS da parte
degli organi di vigilanza e tecnici pubblici o di altre Istituzioni scientifiche
accreditate fornendo loro ogni elemento utile ai fini di una piena conoscenza
della sperimentazione in atto.
Al termine del periodo di sperimentazione il vigneto deve essere estirpato
e le spese connesse sono a carico del beneficiario; il proprietario dei
fondi, se diverso dal beneficiario, risponde in solido con questo in caso
di inadempienza.
Lestirpazione degli IVS non genera diritti di reimpianto.
Dellavvenuta estirpazione il beneficiario darà comunicazione alla Regione
entro trenta giorni dallesecuzione della stessa.
In alternativa allestirpazione, ove lIVS possa essere iscritto ad uno
degli Albi per la produzione di un V.Q.P.R.D., il beneficiario può presentare
istanza per lassegnazione di un diritto prelevato dalla Riserva Regionale,
ovvero utilizzare un diritto di reimpianto in portafoglio. In tal caso
lIVS viene iscritto allAlbo dei vigneti e la produzione che se ne ottiene
può essere commercializzata.
Articolo34 - Salvaguardia delle varietà autoctone a rischio di estinzione
La realizzazione di impianti viticoli sperimentali può essere autorizzata
alle condizioni di cui alla presente Deliberazione, con le modificazioni
di cui ai commi successivi, per quelle varietà appartenenti alla vitis
vinifera di cui sia accertato il rischio di estinzione.
In caso di applicazione del presente articolo la superficie massima concedibile
a ciascun beneficiario e per ciascuna varietà è pari o inferiore a metri
quadrati cinquemila.
Ai sensi dellarticolo 19 del Reg. CE n.1493/99 lintera produzione proveniente
dai vigneti oggetto dellarticolo potrà essere destinato esclusivamente
al consumo familiare.
Articolo 35 - Misure di armonizzazione
I titolari di progetti di sperimentazione già autorizzati antecedentemente
al 1° agosto 2000, devono presentare domanda di approvazione degli stessi,
da indirizzare alla Regione Piemonte, entro il 31 marzo 2001.
Lomessa presentazione dellistanza di approvazione comporta la decadenza
delle autorizzazioni già rilasciate.
I vigneti sperimentali per i quali non venga presentata istanza dapprovazione
o per i quali sia stata rigettata, devono essere estirpati entro il 30
giugno 2001, con spese a carico del titolare dellautorizzazione; oltre
tale data i vigneti sono da considerarsi abusivi e soggetti alla disciplina
sanzionatoria vigente.
Il proprietario del fondo su cui sono stati realizzati i vigneti sperimentali,
se diverso dal titolare, risponde in solido con questi in caso di inadempienze.
In alternativa alle disposizioni contenute nel comma precedente, il titolare
dellautorizzazione o il proprietario del fondo, se diverso dal titolare,
può utilizzare un diritto di reimpianto in portafoglio per regolarizzare
il vigneto sperimentale esistente; detta regolarizzazione consente liscrizione
allalbo dei vigneti per V.Q.P.R.D. e la commercializzazione delle produzioni
sin dalla vendemmia 2000. Sino alla regolarizzazione i prodotti derivanti
dai vigneti in oggetto non potranno essere commercializzati e, se posti
in circolazione potranno essere destinati esclusivamente alla distillazione
per la produzione di alcoole con titolo alcolometrico pari o superiore
a 80% in volume.
Acquisito il parere tecnico del Gruppo di lavoro di cui allart.31, la
Regione dispone alternativamente:
- lapprovazione del progetto per gli impianti viticoli sperimentali per
i quali esistono i presupposti per la prosecuzione della sperimentazione
alla luce delle autorizzazioni originarie e della vigente normativa.
In ogni caso in sede di approvazione dovrà essere disposto il termine di
ultimazione della sperimentazione, la pubblicazione intermedia e terminale
degli esiti della sperimentazione e la commerciabilità dei prodotti derivanti
dagli impianti viticoli sperimentali;
- il provvedimento di estirpazione dei vigneti, ove non ricorrano gli estremi
per poter consentire il prosieguo della sperimentazione, con particolare
riferimento alla presenza di vizi e di inadempienze rispetto allautorizzazione
che ha generato il diritto;
- ove non ricorrano le condizioni di cui i precedenti a) e b), fatta salva
la presentazione di istanze da parte del titolare del progetto sperimentale,
ovvero del proprietario dei fondi, la regolarizzazione del vigneto mediante
ricorso a diritti di reimpianto in portafoglio ovvero diritti prelevati
dalla Riserva Regionale, se costituita.
TITOLO VII
Articolo 36
La regolarizzazione per limpianto di vigneti, effettuati prima del 1°
settembre 1998, è concessa, anteriormente al 31 luglio 2002, secondo quanto
disposto dal Reg. CE n. 1493/99, articolo 2, paragrafo 3, con le modalità
definite dal presente Titolo.
Articolo 37 - Impianti o reimpianti irregolari realizzati entro il 1°settembre
1998, che non comportano aumento della superficie aziendale
Qualora la superficie vitata sia stata prima estirpata e successivamente
reimpiantata, senza alcun aumento di superficie aziendale, ma senza le
necessarie autorizzazioni disposte dalla normativa precedentemente in vigore,
la regolarizzazione potrà avvenire tramite la presentazione di opportuna
documentazione probatoria dellesistenza del vigneto estirpato ed il pagamento
della sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente di Lire
750.000 (settecentocinquantamilalire; 387,34 Euro ) per ogni ettaro o frazione
di ettaro della superficie vitata oggetto di regolarizzazione.
Sintende per documentazione comprovante lesistenza del vigneto estirpato
la sua iscrizione allAnagrafe Vitivinicola Regionale, la sua rilevazione
nello schedario viticolo nazionale e/o qualsiasi certificazione di Organi
Regionali o delle Camere di Commercio, rilasciate a seguito di sopralluogo
ove compaiano i dati identificativi della superficie vitata, lestensione,
i dati catastali, e sia specificato linvestimento a vigneto come coltura
specializzata.
Articolo 38 - Impianti o reimpianti irregolari realizzati entro il 1°settembre
1998, che hanno comportato aumento della superficie aziendale, e che non
possono ricadere nella fattispecie descritta al precedente articolo
La regolarizzazione può avvenire :
- tramite acquisto di un diritto di reimpianto
Tale diritto dovrà riguardare la superficie in questione più il 50% che
sarà trasferito alla riserva Regionale;
- attingendo un diritto dalla riserva regionale
In questo caso dovrà essere soddisfatta la condizione che la produzione
dei vigneti oggetto dellimpianto abbia sicura possibilità di commercializzazione.
Al fine dellaccertamento del requisito richiesto, saranno utilizzati i
dati forniti dalle Camere di Commercio relativi alle rivendicazioni delle
iscrizioni allalbo, nonché quelli dellAnagrafe Vitivinicola.
Potranno, inoltre, essere adoperati anche i dati forniti dai Consorzi di
Tutela e dalle Associazioni dei Produttori, ai sensi di quanto disposto
al TITOLO VIII, articolo 43 del presente articolato.
Il produttore è tenuto ad un versamento pari al 150% del prezzo stabilito
normalmente applicato.
Tale valore è stabilito per la campagna 2000/2001 in Lire:
- 8.000.000 (4.131,65 Euro) ad ettaro per limpianto di vigneti a D.O.C.;
- 10.000.000 (5.164,57 Euro) ad ettaro per limpianto di vigneti a D.O.C.G.;
- Ricevendo in assegnazione un diritto di impianto maturato dalla Regione
ai sensi dellArticolo 2, paragrafo 3, lettera c) del Regolamento CE 1493/99.
La Regione, avendo dimostrato allAIMA che il potenziale produttivo Regionale
è diminuito dal 1990 al 1998, dispone, nei limiti del 1,2% della superficie
regionale vitata, di diritti di reimpianto da assegnare, con proprio provvedimento,
ai produttori che intendano regolarizzare i propri vigneti irregolari,
attraverso il pagamento delle seguenti sanzioni così stabilite dal D.Lgs.
n. 260 del 10 agosto 2000:
- da Lire 5.000.000 (2582,28 Euro) a Lire 12.000.000 (6.197,48 Euro) per
ettaro se limpianto è stato realizzato in zone non comprese in alcun disciplinare
V.Q.P.R.D.;
- da Lire 10.000.000 (5164,57 Euro) a Lire 25.000.000 (12.911,42 Euro)
per ettaro se limpianto è stato realizzato in zona compresa in qualche
V.Q.P.R.D.;
Nella determinazione della sanzione amministrativa si avrà riguardo alla
superficie abusivamente impiantata, allopera svolta dallagente per leliminazione
o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità
dello stesso ed alle sue condizioni economiche, così come stabilito dalla
L. n. 689 del 24 novembre 1981;
- Impegnandosi a procedere, entro tre anni Dall estirpo di una superficie
in ambito aziendale equivalente in coltura pura, quando questa superficie
sia stata inserita nella dichiarazione delle superfici vitate, e fatte
salve le prescrizioni di cui allarticolo 4, paragrafo 4 del Regolamento
CE 1227/00.
Linteressato dovrà comunicare entro il 1 settembre 2001 alla Provincia
competente per territorio se intende avviare alla distillazione i prodotti
derivati dal vigneto da regolarizzare ovvero i prodotti derivanti dal vigneto
che intende estirpare.
Allo scopo di consentire il controllo dellimpegno assunto, linteressato
dovrà trasmettere copia dei documenti daccompagnamento utilizzati per
il trasferimento dei prodotti alla distilleria.
Tali prodotti non potranno dare origine ad alcole con titolo alcolometrico
volumico effettivo pari o inferiore a 80% grado vol.
Il vigneto si potrà regolarizzare non appena accertata lesistenza del
vigneto da estirpare.
Nel caso in cui il vigneto, la cui produzione sia destinata alla distillazione,
sia iscritto in un albo D.O.C. dovrà essere cancellato dallalbo vigneti.
Articolo 39 - Procedure per la regolarizzazione dei vigneti
I produttori interessati alla regolarizzazione delle proprie superfici
vitate, possono presentare istanza presso la Provincia competente per territorio
entro il 30 giugno 2001, su apposito modello predisposto con successivo
atto Dirigenziale, nel quale sarà prevista lulteriore documentazione da
allegare e gli impegni da assumere.
Alla domanda devono essere accluse le visure catastali e la planimetria
dei mappali interessati e i rispettivi titoli di possesso.
Secondo quanto previsto dallarticolo 2, paragrafo 2 del Reg. CE n. 1227/00
i produttori possono destinare alla commercializzazione, come vino da tavola,
fin dal momento della presentazione della domanda, i prodotti ottenuti
dalle superfici oggetto di deroga, per il periodo necessario allesame
della domanda stessa.
La regolarizzazione è concessa, previa istruttoria delle domande ed effettuazione
dei controlli da parte delle Province, secondo le modalità operative che
saranno stabilite con successivo atto della Direzione Sviluppo dellAgricoltura.
La concessione della deroga è, comunque, subordinata alla presentazione
della dichiarazione delle superfici vitate.
Chi avesse già presentato una richiesta di regolarizzazione dovrà ripresentare
la domanda con la modulistica sopraindicata.
Articolo 40 - Mancata regolarizzazione
Se le domande presentate dai produttori hanno esito negativo sarà applicata
una sanzione finanziaria di importo pari al 30% del valore di mercato del
vino ottenuto da uve provenienti dalle zone interessate a partire dalla
data di presentazione delle domande fino al rigetto delle stesse.
Articolo 41 - Impianti irregolari di vigneti realizzati dopo il 1° settembre
1998
Le superfici piantate a decorrere dal 1° settembre 1998 la cui produzione
può essere messa in circolazione soltanto se destinata a distillerie ai
sensi dellart. 6, paragrafo 3 o dellart. 7, paragrafo 4 del Reg. Cee
822/87, ovvero piantate in violazione del divieto di impianto o delle disposizioni
relative ai diritti di nuovo impianto, di reimpianto o nuovo impianto prelevati
dalla riserva, devono essere estirpate.
Le spese connesse alla estirpazione sono a carico del produttore. Ove il
trasgressore non esegua lestirpazione entro il termine fissato dallautorità
Regionale, questultima provvede alla rimozione degli impianti ponendo
a carico del trasgressore la relativa spesa.
Al contravventore, ai sensi dellarticolo 2, paragrafo 2 del D.Lgs n. 260
del 10 agosto 2000, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria
compresa tra Lire 5.000.000 (2582,28 Euro) e Lire 10.000.000 (5164,57 Euro)
per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie vitata, per ogni
anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti
dalle superfici interessate.
Anche in questo caso, nella determinazione della sanzione amministrativa
si avrà riguardo alla superficie abusivamente impiantata, allopera svolta
dallagente per leliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione,
nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche,
così come stabilito dalla L. n. 689 del 24 novembre 1981.
I prodotti ottenuti dalle uve provenienti da tale superficie devono essere
messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Non può distillarsi
alcoole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a
80% vol.
La Regione conserva una registrazione delle superfici riscontrate irregolari
e dei provvedimenti adottati.
Articolo 42 - Controlli
Il controllo amministrativo, in sede istruttoria, riguarda il 100% delle
pratiche.
Il controllo inopinato è condotto da una struttura diversa da quella responsabile
dellistruttoria tecnico-amministrativa, individuata nei Servizi Antisofisticazioni
Vinicole e comporta laccertamento:
- del rispetto degli impegni assunti;
- della rispondenza delle dichiarazioni rese dal richiedente;
- di ogni altro obbligo richiesto e sottoscritto allatto della domanda
e, quindi, assunto dallo stesso richiedente.
Lesito del controllo sarà oggetto di apposito rapporto trasmesso allUfficio
Regionale di Coordinamento, per gli eventuali conseguenti adempimenti.
Il mancato rispetto degli impegni e/o della osservanza della normativa
comunitaria e nazionale di settore comporterà lapplicazione delle sanzioni
previste.
TITOLO VIII
Articolo 43 - Comunicazioni
Le Province dovranno comunicare alla Regione Piemonte, Direzione 12 - Ufficio
Sviluppo della Vitivinicoltura con cadenza almeno annuale i seguenti dati:
1. nuovi impianti suddivisi per tipologia di autorizzazione;
2. superfici per cui si è richiesto lestirpo;
3. superfici su cui si è rilasciata lautorizzazione al reimpianto;
4. diritti acquisiti da terzi divisi tra regione e fuori regione;
5. diritti ceduti a terzi divisi tra regione e fuori regione;
6. diritti non esercitati che alla scadenza devono essere trasferiti alla
Riserva Regionale;
7. richieste di sanatoria suddivise per modalità di regolarizzazione.
Le informazioni devono riguardare sia le superfici oggetto degli interventi
sia il vitigno interessato.
Queste comunicazioni non saranno necessarie nel momento in cui sarà operativo
il sistema informatico viticolo della Regione.
Al fine di fornire alla Regione tutti gli elementi necessari per consentire
una adeguata azione di programmazione, coordinamento ed indirizzo della
vitivinicoltura Regionale, si dispone che ciascun Consorzio Volontario
di Tutela, Consiglio interprofessionale per le denominazioni, di cui agli
articoli 19 e 20 della Legge 164/92 predisponga annualmente una dettagliata
analisi dellevoluzione dellofferta della rispettiva denominazione, in
relazione allandamento del mercato nel medio periodo. In particolare,
lanalisi dovrà indicare la potenzialità di incremento quantitativo per
ogni tipologia.
Detta analisi va presentata allUfficio Sviluppo della Vitivinicoltura,
entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 44 - Competenze
Si dà mandato alla Direzione Regionale Sviluppo dellAgricoltura, attraverso
lUfficio Sviluppo Vitivinicolo, affinché assuma con propri provvedimenti
le procedure per lapplicazione operativa delle diverse misure previste
dal presente articolato.
La modulistica per la presentazione delle domande, delle istanze, delle
richieste, previste per la gestione del potenziale viticolo, sarà predisposta
dallUfficio Sviluppo Vitivinicolo della Regione Piemonte ed approvata
con Determina dirigenziale.
La modulistica dovrà garantire luniformità sul territorio regionale e
dovrà tenere conto delle procedure informatiche già predisposte e delle
loro necessarie integrazioni.
Luniformità delle procedure ed il trattamento informatizzato dei dati
renderanno possibile la semplificazione burocratica a carico degli agricoltori,
laggiornamento dellAnagrafe Vitivinicola, la gestione della Riserva Regionale,
laggiornamento tempestivo degli albi vigneti e consentiranno di disporre
delle informazioni che la Regione, in base ai Regolamenti CE nn. 1493/99
e 1227/00 e al D.Lgs n.260 del 10 agosto 2000, deve inviare annualmente
al Ministero dellAgricoltura ed allUnione Europea.
Articolo 45 - Controlli
Al fine di adempiere a quanto previsto dallarticolo 9 del Decreto Ministeriale
del 27 luglio 2000, mantenere il potenziale vinicolo costante, come disposto
dai Regolamenti CE nn. 1493/99 e 1227/00, garantire lefficacia del sistema
informativo Regionale per la movimentazione dei vigneti, e conseguire la
semplificazione burocratica a carico degli agricoltori si dispone che il
controllo tecnico-amministrativo, in sede istruttoria, riguardi la totalità
delle notifiche, istanze, richieste dautorizzazione ed approvazione presentate,
laddove previsto, e comprenda, pure, i controlli sul posto.
Tenuto conto del carattere innovativo introdotto dalla Normativa Comunitaria
in relazione alla nuova O.C.M. del Settore Vitivinicolo, al fine di favorire
una uniforme applicazione della normativa, oggetto dellarticolato, sullintero
territorio regionale, si incarica lUfficio Regionale di Coordinamento
di svolgere controlli inopinati, anche previo accordo con le Province,
tramite i Servizi Antisofisticazioni Vinicole, sulla base di un programma
predisposto annualmente, congiuntamente allUfficio Sviluppo della Vitivinicoltura
per laccertamento:
- del rispetto degli impegni assunti;
- delle eventuali infrazioni alle disposizioni vigenti ;
- della rispondenza delle dichiarazioni rese dal richiedente;
- di ogni altro obbligo richiesto e sottoscritto allatto della domanda
e, quindi, assunto dallo stesso richiedente.
ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
Definizioni
Riserva Regionale dei diritti
Norme generali per impianti, reimpianti,
e sovrainnesto
Diritti di nuovo impianto
Diritti di reimpianto
Impianti sperimentali
Vigneti irregolari
Disposizioni generali