Bollettino Ufficiale n. 08 del 21 / 02 / 2001

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Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche n. 22-166209 del 1/8/2000

Il Dirigente dei Servizi, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti: Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche n. 162-22-166209 del 1/8/2000

(omissis)

determina

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Ditta Miello Luigi, residente in Condove Via Partigiani Georgiani n. 12, C.F. MLL LGU 38D05 I296V la concessione alla derivazione d’acqua dal Torrente Gravio (EAP 159) nel territorio del Comune di Poirino in misura di mod max e medi 0.01 (l/sec 1) mediante attingimento con pompa, per irrigare Ha 1.33 di terreni nel periodo dal 21 giugno al 21 settembre di ogni anno senza restituzione delle colature;

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante del presente provvedimento e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

- di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla data del presente provvedimento del canone di legge;

(omissis)

- Disciplinare sottoscritto in data 21/1/2000:

(omissis)

Art. 5 - Garanzie da osservarsi

A carico della Ditta concessionaria saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

Art. 6 - Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74/45166 del 26.4.1995, la società concessionaria deve:

a) lasciare defluire liberamente a valle del punto di presa la portata istantanea minima di (D.M.V.) di 95 l/sec. L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qual volta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore minimo suindicato. E’ facoltà delle autorità competenti eseguire idonei controlli e nel caso di accertata infrazione della presente clausola, applicare provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori a carico del titolare della concessione;

b) dotare la pompa utilizzata per l’attingimento di idoneo strumento di misura delle portate appositamente tarato;

c) rispettare le condizioni di divieto di formazione di accessi permanenti all’alveo, di divieto di taglio della vegetazione e sradicamento di ceppaie sulla sponda, di deposito di materiali nell’alveo o in prossimità dello stesso modificando l’altimetria dei luoghi e le sponde nonchè la costruzione di opere fisse di ogni genere.

La durata delle presenti disposizioni rispetta il termine di scadenza della concessione, ed esse sono immutabili per tutta la durata della concessione, salvo disposizioni diverse emanate con leggi e/o provvedimenti tendenti al mantenimento o al raggiungimento degli obiettivi di qualità.

L’Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennità da parte della pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)

Art. 10 - Canone

A far tempo dal provvedimento di concessione, la ditta concessionaria, deve corrispondere al Ministero delle Finanze di anno di anno e anticipatamente, l’annuo canone di L. 6.000 (seimila) ai sensi dell’art. 35 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 e della L. 5/1/1994 n. 36 e successive integrazioni, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell’articolo unico della legge 18/10/1942 n. 1434.

Il canone potrà essere modificato in relazione agli aumenti di legge e alle risultanze delle operazioni di verifica e di collaudo. Al riguardo e per un periodo di anni tre dall’entrata in funzione dell’impianto il Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata e di esercitare un controllo periodico e regolare degli impianti e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all’art. n. 17 del citato Regolamento 14 agosto 1920 n. 1285. Di conseguenza, il concessionario sarà tenuto a prestarsi a sua cura e spese ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Servizio riterrà necessarie, favorendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti e a permettere e a favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.

(omissis)

Art. 12 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni, delle relative norme regolamentari e di tutte le prescrizioni legislative regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l’agricoltura, la psicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica.

(omissis)

Per la ditta richiedente
Miello Luigi