Bollettino Ufficiale n. 08 del 21 / 02 / 2001

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Comune di Pertusio (Torino)

Decreto n. 1/2001 - Occupazione d’urgenza degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori di “Sistemazione strada in regione Chianala”

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 27.5.2000, ad oggetto “Approvazione progetto definitivo esecutivo per lavori di sistemazione strada Chianala”.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 16.12.2000, con la quale veniva integrato il contenuto della deliberazione n. 46 sopra citata;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Visti gli artt. 1 e 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Vista la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e ss.mm. e ii.;

A) Decreta

Art. 1

In favore del Comune di Pertusio è disposta l’occupazione d’urgenza, per la durata massima di anni tre dalla data di immissione nel possesso, degli immobili siti nel Comune di Pertusio, necessari alla realizzazione dell’opera indicata in premessa e descritti qui di seguito:

- Falletti Maria Teresa: Foglio 8 - Particella n. 1146 - Superficie asservita pari a mq. 77.

Art. 2

Il presente decreto perderà la propria efficacia ove l’occupazione degli immobili di cui al precedente articolo non segua entro tre mesi dalla data di emissione dello stesso.

Art. 3

Il Comune di Pertusio corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l’indennità che sarà stabilita dalla competente commissione costituita ai sensi dell’art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 4

Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonchè all’albo pretorio del Comune di Pertusio.

B) Ordina

il geometra Carbonatto Piero Carlo, con studio in Cuorgnè, via Milite Ignoto, procederà alla compilazione, a termini di legge ed in conformità a quanto disposto dall’art. 3, commi 1 e 3 della citata legge n. 1/78, dello stato di consistenza dell’immobile da occupare per gli scopi indicati in premessa.

A tal fine il predetto professionista potrà introdursi nella proprietà privata, previo avviso da notificare agli aventi diritto almeno 20 giorni prima dell’accesso, con le modalità e le indicazioni di cui all’art. 3, u.c., della legge n. 1/78.

C) Avvisa

Che in forza del presente provvedimento il giorno giovedì, 15 marzo 2001, alle ore 14,30 sugli immobili sopra descritti saranno effettuate, in contraddittorio o alla presenza di testimoni, le operazioni relative alla redazione dello stato di consistenza ed alla presa in possesso, redigendo apposito verbale.

Pertusio, 13 febbraio 2001

Il Sindaco
Quirino Ronchi