ANNUNCI LEGALI

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Regione Piemonte - Assessorato Ambiente, Energia, Pianificazione e Gestione delle Risorse Idriche, Lavori Pubblici e Tutela del Suolo - Direzione Regionale Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Alessandria

Intervento di manutenzione ordinaria torrente Riolo in comune di Capriata d’Orba, per ripristino sezione di deflusso mediante rimozione di materiali litoidi (mc. 1.500) pregiudizievoli al regolare deflusso delle acque - Tratto Loc. Loc. a monte della strada com. Val Lemme

Regione Piemonte - Assessorato Ambiente, Energia, Pianificazione e Gestione delle Risorse Idriche, Lavori Pubblici e Tutela del Suolo - Direzione Regionale Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Alessandria

Intervento di manutenzione ordinaria torrente Lemme in Comune di Gavi, per ripristino sezione di deflusso mediante rimozione di materiali litoidi (mc. 2.500) pregiudizievoli al regolare deflusso delle acque - Tratto Loc. Loc. Taddea

Regione Piemonte - Assessorato Ambiente, Energia, Pianificazione e Gestione delle Risorse Idriche, Lavori Pubblici e Tutela del Suolo - Direzione Regionale Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Alessandria

Intervento di manutenzione ordinaria torrente Orba in comune di Ovada, per ripristino sezione di deflusso mediante rimozione di materiali litoidi (mc. 3.000) pregiudizievoli al regolare deflusso delle acque - Tratto Loc. Ghiaie

Regione Piemonte - Direzione tutela e Risanamento ambientale. Programmazione gestione rifiuti, Settore Tecnologie di smaltimento e recupero

Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 27/94) - autorizzazione all’esercizio ex art. 28 comma 7 del D.lgs. n, 22/97 e s.m.i. - Ditta Eco Tehning Italia S.r.l.

Regione Piemonte - Direzione Industria

Progetto esecutivo di sistemazione definitiva di subambito dell’ambito 15 del Piano d’area del Sistema delle aree protette della Fascia Fluviale del Po in località S. Michele e Regione Germaire dei Comuni di Carmagnola e Carignano (TO) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 13, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

Progetto di “Realizzazione di approdo turistico e struttura afferente di servizio”, nel comune di Cannero Riviera (VB). Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40


STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Biella

Avviso di modifica dello Statuto Comunale

Comune di Gozzano (Novara)

Statuto comunale

Comune di Santena (Torino)

Statuto comunale

Comune di Vernante (Cuneo)

Statuto comunale - Modificazioni ed integrazioni

Comunità Collinare Val Rilate - Montechiaro d’Asti (Asti)

Statuto


ALTRI ANNUNCI

Azienda ospedaliera Maggiore della Carità - Novara

Estratto di avviso di asta pubblica per la vendita di terreni di proprietà dell’Azienda Ospedaliera - Denominati “Fondo Boscaccio” in Novara

Agenzia Territoriale per la Casa - Torino

Avviso di vendita di beni immobili

Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P. c/o ATC - Biella

Avviso - graduatoria definitiva  bando di concorso generale n. 1 del Comune di Miagliano

Commissione Espropri per la provincia di Torino

Quadro d’insieme dei valori agricoli medi, per tipo di coltura, dei terreni compresi nelle singole regioni agrarie della Provincia di Torino riferiti all’anno 2000 (ai sensi della citata legge n. 10/77) e validi per l’anno 2001

Comune di Alba (Cuneo)

Avviso

Comune di Alice Castello (Vercelli)

Estratto della Deliberazione del Consiglio Comunale di Alice Castello 28 febbraio 2000, n. 3 Acquedotto comunale: determinazione costi e tariffe per l’anno 2000

Comune di Beinasco (Torino)

Approvazione del Regolamento Edilizio Comunale redatto in conformità al testo tipo formato dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. 8 luglio 1999, n. 19. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 18 dicembre 2000

Comune di Casaleggio Novara (Novara)

Estratto della deliberazione n. 2 in data 8/1/2001 - Regolamento edilizio comunale approvazione

Comune di Coazzolo (Asti)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 20.11.2000 “Approvazione Piano di Recupero di iniziativa privata in Centro Storico”

Comune di Cumiana (Torino)

Avviso ad opponendum

Comune di Castelletto Sopra Ticino (Novara)

Approvazione regolamento edilizio

Comune di Feletto (Torino)

Avviso

Comune di Feletto (Torino)

Avviso

Comune di Giarole (Alessandria)

Approvazione di piano particolareggiato riguardante la zona destinata ad insediamenti produttivi

Comune di Marene (Cuneo)

D.C.C. n. 65 del 19/12/2000 “Determinazioni in merito al Nuovo Regolamento Edilizio”

Comune di Monteu Roero (Cuneo)

Estratto della deliberazione del Consiglio n. 28 del 27.9.2000, avente ad oggetto: “Classificazione a strade Comunali di alcune strade vicinali, ai sensi art. 3 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m. e i.

Comune di Novi Ligure (Alessandria)

Avviso di asta pubblica locazione locali

Comune di Pecco (Torino)

Estratto deliberazione del consiglio comunale di Pecco n. 9 del 21 dicembre 2000. Approvazione regolamento edilizio comunale

Comune di Pertusio (Torino)

Estratto di deliberazione C.C. n. 29 del 15/11/2000 - Approvazione Regolamento Edilizio Comunale

Comune di Santa Vittoria d’Alba (Cuneo)

Avviso

Comune di Scopello (Vercelli)

Avviso di approvazione definitiva di Piano di Recupero di iniziativa privata - “Ex Ristorante Cenerentola”

Comune di Torre San Giorgio (Cuneo)

Avviso

Comune di Torre San Giorgio (Cuneo)

Avviso

Comune di Verbania

Deliberazione n. 197 dell’11.12.2000 - Variante parziale al vigente PRGI ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. n. 56/1977 - Adeguamento alla nuova disciplina del commercio di cui alla L.R. 28/99 - Controdeduzioni alle osservazioni - Approvazione definitiva

Comune di Verbania

Deliberazione n. 210 del 19.12.2000 - Variante al PRGI ai sensi art. 17, comma 7, L.R. 56/1977 (Adeguamento Normativa al Regolamento Edilizio) - Approvazione definitiva

Comune di Vicolungo (Novara)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 25.1.2001. Approvazione Piano Insediamenti Produttivi - P.I.P. n. 1

Comune di Zubiena (Biella)

Deliberazione n. 5 del 19.1.2001 - Tariffe acqua potabile

Comunità Montana delle Valli di Lanzo - Ceres (Torino)

Avviso deposito atti

E.N.E.L. S.p.A. - Torino

Fornitura di energia elettrica: nuove opzioni tariffarie 2001

So.Met S.r.l. - Costigliole d’Asti (Asti)

Tariffe distribuzione gas metano


ANNUNCI LEGALI

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Regione Piemonte - Assessorato Ambiente, Energia, Pianificazione e Gestione delle Risorse Idriche, Lavori Pubblici e Tutela del Suolo - Direzione Regionale Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Alessandria

Intervento di manutenzione ordinaria torrente Riolo in comune di Capriata d’Orba, per ripristino sezione di deflusso mediante rimozione di materiali litoidi (mc. 1.500) pregiudizievoli al regolare deflusso delle acque - Tratto Loc. Loc. a monte della strada com. Val Lemme

Data di avvio: 22/1/2001

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 giorni.

Unità responsabile del procedimento: il Responsabile di Settore.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: geom. Pierluigi Bruno

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria, piazza Turati n. 1, 3º piano.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data della pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Mauro Forno



Regione Piemonte - Assessorato Ambiente, Energia, Pianificazione e Gestione delle Risorse Idriche, Lavori Pubblici e Tutela del Suolo - Direzione Regionale Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Alessandria

Intervento di manutenzione ordinaria torrente Lemme in Comune di Gavi, per ripristino sezione di deflusso mediante rimozione di materiali litoidi (mc. 2.500) pregiudizievoli al regolare deflusso delle acque - Tratto Loc. Loc. Taddea

Data di avvio: 24/1/2001

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 giorni.

Unità responsabile del procedimento: il Responsabile di Settore.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: geom. Pierluigi Bruno

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore OO.PP  e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria, piazza Turati n. 1, 3º piano.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data della pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Mauro Forno



Regione Piemonte - Assessorato Ambiente, Energia, Pianificazione e Gestione delle Risorse Idriche, Lavori Pubblici e Tutela del Suolo - Direzione Regionale Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Alessandria

Intervento di manutenzione ordinaria torrente Orba in comune di Ovada, per ripristino sezione di deflusso mediante rimozione di materiali litoidi (mc. 3.000) pregiudizievoli al regolare deflusso delle acque - Tratto Loc. Ghiaie

Data di avvio: 25/1/2001

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 giorni.

Unità responsabile del procedimento: il Responsabile di Settore.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: geom. Pierluigi Bruno

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore OO.PP  e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria, piazza Turati n. 1, 3º piano.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data della pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Mauro Forno



Regione Piemonte - Direzione Tutela e Risanamento Ambientale Programmazione Gestione Rifiuti, Settore Tecnologie di Smaltimento e recupero

Autorizzazione all’esercizio ex art. 28 comma 7 del D.lgs. n. 22/1997 e s.m.i. - Ditta Eco Tehning Italia S.r.l.

Oggetto: Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 27/94.

Denominazione del procedimento: Autorizzazione all’esercizio ex art. 28 comma 7 del D.lgs. n. 22/1997 e s.m.i. - Ditta Eco Tehning Italia S.r.l.

Oggetto del procedimento: Impianto mobile di inertizzazione, solidificazione e stabilizzazione di rifiuti pericolosi. Conferenza istruttoria dell’8 marzo 2001.

Data di avvio: 6 febbraio 2001

N. di protocollo dell’istanza: 2987/22.6 del 6 febbraio 2001.

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 6 luglio 2001

Ufficio e funzionario responsabile del procedimento, (con relativo recapito telefonico): Ing. Alberto Buracco, Responsabile del Settore 22.6 - 011/432.4487.

Funzionario al quale rivolgersi per informazione sullo stato della pratica (con relativo recapito telefonico): Ing. Alberto Buracco - Settore 22.6 011/432.4487

Ufficio dove è possibile prendere visione degli atti: Assessorato Regionale Ambiente - Via Principe Amedeo n. 17 - Torino - 2º piano - Settore 22.6

Termine della presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 8 marzo 2001

Contro il provvedimento finale del procedimento, Deliberazione della Giunta Regionale, è possibile per chiunque vi abbia interesse proporre ricorso:

al Tar Piemonte entro 60 giorni dalla intervenuta piena conoscenza.

Si prega di voler cortesemente indicare il proprio codice fiscale in tutte le comunicazioni inviate alla Regione Piemonte.

Il Responsabile del procedimento
Alberto Buracco



Regione Piemonte - Direzione Industria

Progetto esecutivo di sistemazione definitiva di subambito dell’ambito 15 del Piano d’area del Sistema delle aree protette della Fascia Fluviale del Po in località S. Michele e Regione Germaire dei Comuni di Carmagnola e Carignano (TO) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 13, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 16 gennaio 2001 la Società Cave Germaire S.p.A. con sede legale in Regione Germaire del Comune di Carignano (TO) e la Società Monviso S.p.A. con sede legale in Regione Falè del Comune di Casalgrasso (CN) hanno depositato, presso l’Ufficio di deposito regionale di Via Principe Amedeo 17 in Torino, ai sensi dell’articolo 12 comma 2 lettera a) della l.r. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto esecutivo di sistemazione definitiva di subambito dell’ambito 15 del Piano d’area del Sistema delle aree protette della Fascia Fluviale del Po sita in località S. Michele e Regione Germaire dei Comuni di Carmagnola e Carignano (TO), allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale prot. n. 992 del 16 gennaio 2001 ai sensi dell’art. 12, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

Contestualmente, il proponente ha dato avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano “Il Giornale”, pubblicato in data 16 gennaio 2001

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per 45 (quarantacinque) giorni a partire dal 16 gennaio 2001, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici potranno essere presentate all’Ufficio di deposito nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di valutazione è stabilita entro 150 (centocinquanta) giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all’art. 12, comma 6 e all’art. 14, comma 5 della l.r. 40/1998.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Responsabile del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva Dott. Luigi Vigliero.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Direttore Regionale
Vito Valsania



Regione Piemonte - Direzione Trasporti

Progetto di “Realizzazione di approdo turistico e struttura afferente di servizio”, nel comune di Cannero Riviera (VB). Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell’art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 19.1.2001, il Comune di Cannero Riviera (VB), con sede in Via Municipio n. 14, ha depositato presso l’Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, n. 17 - Torino, ai sensi dell’articolo 10 comma 2 della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto “Realizzazione di approdo turistico e struttura afferente di servizio”, allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale (prot. di ricevimento n. 1423 in data 19.1.2001 della Direzione Ambiente e Rifiuti) ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito (con orario di apertura: 9.30 - 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell’Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici dovranno essere presentati all’Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del procedimento designato è l’Ing. Piero Pais, dirigente del Settore Navigazione Interna e Merci (tel. 011/4324225); inoltre, per informazioni sullo stato della pratica, è possibile rivolgersi all’arch. Luigi Serra, funzionario del Settore Navigazione Interna e Merci (tel. 011/4324181).

Avverso il provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Direttore Regionale
Aldo Manto



STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Biella

Avviso di modifica dello Statuto Comunale

IL SINDACO AVVISA

che con deliberazione C.C. n. 214 del 19.12.2000, esecutiva, al vigente Statuto Comunale sono state apportate le seguenti modifiche:

ART. 4. Al comma 2 dopo le parole “esercita altresì, secondo” vengono aggiunte le parole: “il principio di sussidiarietà e”.

Viene aggiunto il seguente comma 2 bis: “Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”.

ART. 5. Il comma 2 viene così riformulato: “Il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali disciplinanti la materia, svolge compiti di organizzazione e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali per il perseguimento delle seguenti finalità:

* Prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell’ambiente di vita, di studio e di lavoro;

* Garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell’ambito della propria famiglia e della comunità locale;

* Assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l’eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze e consentano congrui diritti per gli utenti;

* Recuperare i soggetti socialmente disadattati o affetti da disabilità psicofisiche e sensoriali favorendone l’inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;

* Sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l’infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;

* Vigilare sulla condizione minorile;

* Promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita".

Il comma 3 viene così riformulato: “Nei casi e con le modalità previsti dal regolamento, il Comune realizza interventi e prestazioni socio-assistenziali, anche attraverso l’erogazione di contributi e/o la concessione di facilitazioni a soggetti in disagiate condizioni economico - sociali e sostiene, anche finanziariamente, l’attività delle organizzazioni di volontariato operanti nell’interesse della comunità cittadina”.

ART. 18. Al comma 5 viene soppressa la parola “interpellanze”.

Il comma 6 viene così riformulato: “I Consiglieri Comunali hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti o di Indagine. L’ammontare del gettone di presenza è determinato con deliberazione del Consiglio Comunale secondo i criteri stabiliti dalla legge. E consentito il cumulo dei gettoni di presenza per la partecipazione a più di una seduta al giorno purché l’ammontare percepito in un mese dal consigliere comunale non superi l’importo pari ad un terzo dell’indennità di carica mensile attribuita al sindaco”.

Il comma 8^ viene così riformulato: “Gli atti relativi alla situazione patrimoniale, ai redditi ed alle spese elettorali dei consiglieri comunali sono depositati presso la Segreteria Generale. Sono liberamente consultabili, nel rispetto di quanto previsto e disposto dalla Legge 675 del 31.12.1996, da chiunque ne faccia richiesta.”

ART. 19. Il comma 2 viene così riformulato: “L’Amministrazione, con le modalità stabilite dal Regolamento, mette a disposizione del Consiglio e dei gruppi consiliari adeguate strutture, attrezzature e risorse finanziarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali”.

ART. 20. Al comma 4 dopo le parole “sottoposta al Consiglio” vengono inserite le parole: “che non sia un mero atto di indirizzo”.

ART. 22. Al comma 5 dopo le parole “formale richiesta al ..” la parola “Sindaco” viene sostituita con la parola “Presidente del Consiglio Comunale”.

ART. 23. Al 2^ comma viene aggiunta la lettera e): “la presidenza della Commissione è attribuita ad un consigliere appartenente ai gruppi di minoranza.”

Art. 24. Viene aggiunto il seguente comma 2 bis: “La Commissione, in particolare, ha funzioni propositive finalizzate a:

* Accrescere e consolidare il contributo delle donne nella definizione delle norme che regolano la società;

* Creare occasioni permanenti di formazione e di aggiornamento sulla pubblica amministrazione per agevolare la preparazione e la presenza femminile nell’amministrazione e nella vita pubblica;

* Determinare il coinvolgimento delle elette in tutte le iniziative comunali;

* Agevolare i contatti con le Istituzioni;

* Valorizzare il ruolo e le iniziative delle elette."

ART. 25. Il comma 2 viene così riformulato: “Le sedute ordinarie si svolgono per l’esame del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, della relazione di cui all’art. 110, 2^ comma, del presente Statuto e delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato”.

Viene aggiunto il seguente comma 5: “Il Consiglio, per l’esame di argomenti di particolare rilevanza e su richiesta di due terzi dei suoi componenti, si riunisce in Assemblea aperta alla quale partecipano con diritto di parola rappresentanti di altre Pubbliche Amministrazioni, di organizzazioni di categoria e di formazioni sociali operanti sul territorio. La conferenza dei Capigruppo individua, volta per volta, i soggetti a cui rivolgere l’invito alla partecipazione e definisce i criteri e le modalità per lo svolgimento dell’Assemblea, nell’ambito dei principi stabiliti dal Regolamento. Ove sia necessario deliberare su materie poste in discussione nell’Assemblea, il Consiglio viene convocato in separata e successiva seduta”.

ART. 27. La Rubrica viene cosi’ riformulata: “NUMERO LEGALE”

Il 1^ comma viene così sostituito: “ Il Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti stabilisce il numero dei consiglieri necessari per la validità delle deliberazioni, entro i limiti stabiliti dalla legge.” Il comma 2^ è soppresso. Il comma 3^ viene così riformulato: “Un Consigliere può essere oggetto di istanza di decadenza se non interviene, senza giustificazione, ai lavori del Consiglio per tre o più sedute consecutive purché convocate e svolte almeno in un periodo di novanta giorni”. Il comma 4^ viene così riformulato: “ L’istanza di decadenza può essere proposta da uno o più Consiglieri Comunali o da uno o più elettori del Comune. Sulla decadenza si pronuncia il Consiglio Comunale almeno dieci giorni dopo l’avvenuta notifica, per mezzo di messo del Comune e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, della relativa proposta al diretto interessato. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio assegnati al Comune. Prima del voto sulla decadenza il Consiglio Comunale ha l’obbligo di esaminare lle eventuali controdeduzioni prodotte dall’interessato il quale ha facoltà di depositarle preventivamente agli atti del Consiglio oppure di esporle direttamente in aula nel corso del dibattito”.

ART. 30. Al 4^ comma le parole “e sentiti i capigruppo consiliari” sono soppresse.

ART. 31. Al termine del comma 1^ viene aggiunta la seguente frase: “Il Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari permanenti è approvato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio”. Al 6^ comma viene aggiunta la seguente frase: “Ciascun componente del Consiglio scrive sulla propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Fatto salvo quanto previsto in materia da specifiche norme di legge, se i nominativi da eleggere sono due o più, almeno uno degli eletti deve essere espressione delle minoranze consiliari. A tal fine, qualora nella votazione non sia risultato eletto alcun candidato delle minoranze, deve essere proclamata l’elezione, in sostituzione dell’ultimo eletto della maggioranza, del candidato espresso dalle minoranze che ha ottenuto il maggior numero di voti.”

Al comma 6^ il 1^ periodo viene così riformulato: “Per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio Comunale si applica, in deroga al disposto del comma 1, il principio della maggioranza relativa”.

ART. 32. Al comma 1 le parole “, quando ne venga effettuata formale richiesta,” sono soppresse.

Il comma 2 è soppresso.

Al comma 3 la lettera c) viene così riformulata: “le modalità per inserire nel verbale le dichiarazioni dei componenti del Consiglio e degli Assessori ed i nominativi di coloro che si astengono e di coloro che esprimono voto contrario”.

ART. 34. Il 3^ comma, dopo le parole “componenti della Giunta” viene riformulato nel modo seguente: “e presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato . Il Consiglio Comunale discute e vota le linee programmatiche. A tal fine il documento contenente le linee programmatiche viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, trasmesso ai Consiglieri Comunali e depositato presso la sede del Comune almeno otto giorni prima della seduta consiliare. Ciascun Consigliere Comunale ha diritto di presentare emendamenti alle linee programmatiche, depositando la relativa proposta presso la sede del Comune almeno tre giorni prima della seduta consiliare.”

Art. 35. Il comma 1 viene così riformulato: “La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da non più di dieci Assessori, compreso il Vice Sindaco, nominati dal Sindaco”.

Art. 38. Al 4^ comma dopo le parole “sottoposta alla Giunta” vengono inserite le parole: “che non sia un mero atto di indirizzo” e dopo le parole “del responsabile di ragioneria.” viene inserita la frase: “Se la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata va espresso il solo parere di regolarità tecnica”.

ART. 39. Al comma 1 sono soppresse le parole “di amministrazione”.

ART. 41. Al comma 1^ dopo le parole “per via telematica o a mezzo telefax” vengono aggiunte le parole “se il destinatario ha preventivamente accettato questa forma, comunicando il numero di fax o l’indirizzo telematico”.

ART. 43. Al comma 1 la lettera m) diventa n). Viene aggiunta la seguente nuova lettera m): “esercita le competenze, già del Prefetto, in materia di informazioni su situazioni di pericolo per calamità naturali”.

ART. 45. 1^ comma: la parola “dimissioni” viene soppressa. Al termine del comma viene aggiunta la seguente frase: “Le dimissioni del Sindaco provocano lo scioglimento del Consiglio Comunale con contestuale nomina di un commissario”.

ART. 57. Viene così riformulato:

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme che disciplinano l’accesso e la partecipazione al procedimento amministrativo, i cittadini possono indirizzare al Comune:

- Istanze e petizioni per chiedere provvedimenti amministrativi o per esporre problemi che riguardano la collettività;

- Proposte di deliberazione su materie di competenza del Consiglio Comunale, ad esclusione di materie tributarie e di bilancio, da sottoporre al voto del Consiglio stesso.

2. Alle istanze e petizioni sottoscritte da almeno 150 elettori viene data risposta, scritta e motivata, a cura dell’organo competente, entro 45 giorni dal ricevimento.

3. Le proposte di deliberazione, sottoscritte da almeno 1000 elettori, sono redatte nelle forme previste dalla normativa vigente e su di esse il Consiglio Comunale delibera entro 60 giorni dal loro deposito presso il Comune.

ART. 58. La rubrica viene sostituita dalla seguente: REFERENDUM. Al comma 1^ dopo la parola “consultivo” vengono aggiunte le parole “ ed il Referendum abrogativo”.

Il comma 3^ viene così riformulato: “Il Referendum consultivo può riguardare materie di esclusiva competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di tributi locali, tariffe, bilancio di previsione e sue variazioni, rendiconto di gestione, attività di mera esecuzione di norme statali e regionali, nomine e designazioni, Statuto del Comune e regolamenti interni degli organi e dei servizi del Comune, Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi”.

Viene aggiunto il seguente comma 4^: “Il Referendum abrogativo è ammesso nei confronti dei seguenti provvedimenti amministrativi, di competenza del Consiglio Comunale: assunzione diretta di pubblici servizi, concessione di pubblici servizi, regolamenti che non abbiano contenuto tributario o tariffario e che non riguardino l’organizzazione interna degli organi e dei servizi del Comune, costituzione di istituzioni e di aziende speciali, partecipazione del Comune a società di capitali. In ogni caso il Referendum non è ammesso nei confronti di provvedimenti amministrativi in forza dei quali si siano già perfezionati diritti soggettivi in capo a persone fisiche o giuridiche. A pena di inammissibilità, la richiesta di referendum abrogativo, completa di tutta la documentazione richiesta, deve essere depositata in Comune, con le modalità stabilite dal regolamento, entro 120 giorni dalla data di esecutività del provvedimento amministrativo oggetto del quesito referendario”.

Viene aggiunto il seguente comma 5^: “Il Referendum non ha luogo quando il provvedimento amministrativo cui si riferisce sia stato annullato o revocato totalmente. Se l’annullamento o la revoca sono parziali, come anche in caso di nuovo provvedimento amministrativo che introduca modifiche a quello oggetto di referendum, la Commissione di cui all’art. 60 del presente Statuto, sentiti i promotori ed il Sindaco, decide se il referendum non debba avere luogo, in quanto ne sia venuto meno l’oggetto sostanziale o comunque siano state soddisfatte le istanze dei promotori, ovvero se esso debba avere luogo modificando il quesito per tenere conto dell’annullamento o della revoca parziale o del nuovo provvedimento amministrativo”.

ART. 59. Il comma 1^ viene così riformulato: “Il Referendum può essere richiesto da un minimo di n. 19 Consiglieri Comunali o da n. 2000 elettori del Comune o dalla metà più uno dei Consigli Circoscrizionali quando lo richiedano la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati a ciascuna Circoscrizione”.

Al comma 2^, la parola “consultivo” viene soppressa e le parole “su atti deliberativi” vengono sostituite con le parole “sui provvedimenti amministrativi di cui all’art. 58 del presente Statuto”.

ART. 60. Viene aggiunto il seguente comma 2^: “E facoltà dei soggetti promotori del Referendum richiedere alla Commissione di cui al precedente comma il giudizio di ammissibilità riguardo alla materia del quesito ed alla sua chiarezza ed intelligibilità, anche prima dell’inizio della raccolta delle firme dei sottoscrittori. In tal caso la Commissione si pronuncia con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento, fatto salvo il successivo giudizio per ciò che concerne gli ulteriori requisiti di ammissibilità richiesti dallo Statuto e dal Regolamento”.

ART. 61. Al comma 1^, lettera a) le parole “10 ore” sono sostituite con le parole “12 ore”.

Al comma 1^, lettera b) vengono soppresse le parole: “salvi i casi d’urgenza”. e vengono aggiunte dopo “Consiglio Comunale” le parole: “e in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali”.Al comma 1^, lettera e), vengono aggiunti i seguenti periodi: “Se il quorum non è raggiunto, il Referendum può essere riproposto. In tal caso la procedura di presentazione deve essere integralmente ripetuta”. Al comma 1^, lettera f) prima delle parole “Il voto favorevole al quesito” vengono inserite le parole “Nel caso di Referendum consultivo ” e vengono soppresse le parole “da parte della maggioranza dei partecipanti al voto”.

Al comma 1^ viene aggiunta la seguente lettera g): “Nel caso di Referendum abrogativo, qualora il risultato sia favorevole all’abrogazione del provvedimento amministrativo, il Sindaco, con proprio decreto, ne prende atto entro otto giorni dalla proclamazione. Il provvedimento abrogato cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto all’Albo Pretorio del Comune e gli organi comunali, ciascuno per quanto di competenza, adottano gli atti necessari a colmare l’eventuale carenza normativa.

Il provvedimento abrogato non può essere ripresentato nei medesimi termini sostanziali nello stesso mandato amministrativo del Consiglio Comunale."

Al comma 1^ viene aggiunta la seguente lettera h): “In caso di esito negativo, il medesimo quesito referendario non può essere ripresentato nel corso dello stesso mandato amministrativo del Consiglio Comunale ”.

ART. 74. Il comma 5^ viene così riformulato: “Il Difensore civico quando, per ragioni dell’ufficio che ricopre, sia venuto a conoscenza di fatti o atti intrapresi dall’Amministrazione Comunale o da enti o aziende da esse dipendenti che ritiene determinino danni economici e patrimoniali all’Amministrazione Comunale, deve trasmettere le necessarie informazioni e l’eventuale documentazione al Collegio dei Revisori dei Conti e darne comunicazione alla Giunta Comunale ed ai Capigruppo Consiliari.”

ART. 78. Al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera f): “a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria nei casi previsti dalla legge”.

ART. 87. Viene aggiunto il seguente comma 3 bis: “Con le modalità previste dai contratti collettivi di lavoro, all’interno dei settori possono essere istituite posizioni di lavoro organizzative caratterizzate da assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato. Gli incarichi relativi alle posizioni di lavoro organizzative sono conferiti dal dirigente a funzionari comunali tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, della capacità professionale e della esperienza acquisiti. Nei confronti degli incaricati, che assumono piena responsabilità gestionale, il dirigente esercita funzioni di coordinamento, di controllo e di verifica dei risultati.”

Al comma 5^ sono soppresse le parole “nei confronti delle donne”.

ART. 90. Viene aggiunto il seguente comma 4: “Nel caso in cui siano conferiti gli incarichi delle posizioni di lavoro organizzative di cui all’articolo 87 comma 3 bis del presente Statuto e nei limiti e con le modalità previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro, le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli incaricati di posizioni organizzative”.

ART. 91. Al 3^ comma le parole “con atto della Giunta Comunale” sono soppresse.

ART. 95. Al comma 1 il primo periodo è soppresso. Nel secondo periodo dopo le parole: “dal Sindaco,” vengono aggiunte le parole: “il Segretario Generale”.

ART. 102. Viene aggiunto il seguente comma 4:

“Le disposizioni in materia tributaria emanate dal Comune e l’attività degli uffici comunali destinata all’accertamento ed alla riscossione dei tributi devono essere conformi alle norme contenute nello Statuto dei Diritti del Contribuente approvato con legge 27 luglio 2000 n. 212".

ART. 104. Il 1^ comma è soppresso.

ART. 105. Viene aggiunto il seguente comma 4:

“Con le modalità stabilite nel Regolamento di Contabilità il rendiconto di gestione deve consentire un confronto diretto fra i risultati della gestione ed i programmi, i progetti e gli obiettivi approvati dal Consiglio Comunale con il bilancio di previsione”.

ART. 106. Al comma 2 viene soppresso l’ultimo periodo.

ART. 110. Il 2^ comma viene così riformulato: Il Sindaco, coadiuvato dalla Giunta, entro i termini stabiliti dalla legge e dal Regolamento di contabilità e comunque almeno una volta all’anno, sottopone al Consiglio Comunale la situazione generale aggiornata delle azioni e dei programmi da realizzare nel corso del mandato nonché dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia e proponendo i relativi rimedi. La relazione del Sindaco e gli eventuali provvedimenti di assestamento del bilancio sono trasmessi ai Consiglieri Comunali e depositati presso la sede del Comune almeno otto giorni prima della seduta consiliare e vengono discussi e votati dal Consiglio Comunale. Nella medesima seduta i gruppi delle minoranze consiliari possono sottoporre alla discussione ed al voto del Consiglio proprie relazioni purchè le stesse siano depositate presso la sede del Comune almeno tre giorni prima della seduta consiliare.

ART. 111. Il comma 5 e il comma 6 sono soppressi.

ART. 112. Soppresso.

ART. 114. Al comma 3 le parole: “nel Bollettino Ufficiale della Regione” sono sostituite con le parole: “all’Albo Pretorio del Comune”.

Biella, 31.01.2001

Il Sindaco
Gianluca Susta



Comune di Gozzano (Novara)

Statuto comunale

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 autonomia statutaria

Art. 2 stemma, gonfalone

Art. 3 territorio e sede comunale

Art. 4 finalità

Art. 5 albo pretorio

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 6 organi istituzionali

Capo I - Consiglio Comunale

Art. 7 elezione e composizione

Art. 8 consiglieri comunali

Art. 9 competenze del consiglio comunale

Art. 10 esercizio della potestà regolamentare

Art. 11 commissioni permanenti consiliari

Art 12 commissioni speciali consiliari

Art. 13 sessioni del consiglio

Art. 14 pubblicità delle sedute

Art. 15 deposito proposta

Art. 16 decadenza e dimissioni dei consiglieri

Art. 17 votazioni e funzionamento del consiglio

Art. 18 verbalizzazione

Capo II - Sindaco e Giunta comunale

Sezione I - Sindaco

Art. 19 Sindaco - organo istituzionale

Art. 20 funzioni

Art. 21 competenze del Sindaco - ufficiale di governo

Art. 22 potere di delega

Art. 23 rappresentanza del Comune

Art. 24 nomina della Giunta

Art. 25 incompatibilità ed ineleggibilità

Sezione II - Giunta

Art. 26 funzioni e composizione della Giunta

Art. 27 entrata e permanenza in carica

Art. 28 mozione di sfiducia della Giunta

Art. 29 cessazione di singoli componenti della Giunta

Art. 30 dimissioni dalla carica di assessore

Art. 31 revoca e decadenza degli assessori

Art. 32 riunioni - convocazioni

Art. 33 votazioni - modalità

Art. 34 competenze della Giunta

TITOLO III - ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO

Capo I - Segretario comunale

Art. 35 nomina

Art. 36 funzioni

Art. 37 dovere di relazione

Art. 38 attribuzioni consultive

Art. 39 attribuzioni di legalità e garanzia

Capo II - Organizzazione uffici

Art. 40 criteri fondamentali d’organizzazione

Art. 41 responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 42 incarichi di alta specializzazione

Art. 43 commissioni di selezione pubblica

TITOLO IV - RESPONSABILITA’

Art. 44 responsabilità verso il Comune

Art. 45 responsabilità verso terzi

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA’

Art. 46 ordinamento

Art. 47 attività finanziaria del Comune

Art. 48 diritti dei contribuenti nel campo tributario

Art. 49 amministrazione dei beni comunali

Art. 50 attività contrattuale

Art. 51 contabilità comunale

Art. 52 revisione economico - finanziaria

Art. 53 tesoreria

TITOLO VI - ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art. 54 svolgimento dell’azione amministrativa

Capo I - Servizi

Art. 55 servizi pubblici comunali

Art. 56 scelta della forma di gestione

Capo II - Forme associative e di cooperazione - Accordi di programma

Art. 57 convenzioni

Art. 58 consorzi

Art. 59 unione di comuni

Art. 60 accordi di programma

TITOLO - VII - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - Istituzioni di partecipazione popolare

Art. 61 Consiglio dei ragazzi

Art. 62 consulta del volontariato

Art. 63 consultazione dei cittadini

Art. 64 istanze, petizioni e proposte

Art. 65 situazioni giuridiche soggettive

Art. 66 referendum

Art. 67 azione popolare

Capo II - Difensore civico

Art. 68 istituzione

Art. 69 elezione del difensore civico

Art. 70 durata in carica e revoca del difensore civico

Art. 71 funzioni

Art. 72 relazione al Consiglio Comunale

TITOLO VIII - RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 73 partecipazione alla programmazione

Art. 74 iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

Art. 75 pareri obbligatori

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 76 modificazioni e abrogazioni dello Statuto

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1
AUTONOMIA STATUTARIA

1. Il Comune di Gozzano è Ente locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente statuto.

2. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l’osservanza delle norme di legge. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3. Il Comune si riconosce come Comune europeo e in tale spirito s’impegna ad applicare i principi della Carta europea dell’autonomia locale, obbligandosi ad operare, per quanto di sua competenza, per l’accelerazione del processo d’integrazione europea.

4. Il Comune è Ente democratico che crede nei principi della pace e della solidarietà.

Art.2
STEMMA, GONFALONE

1. Il Comune che negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Gozzano, ha come suo segno distintivo lo stemma “troncato di rosso e d’argento” riconosciuto con provvedimento del capo del Governo del Regno d’Italia datato 7 maggio 1930.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.

3. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art.3
TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio del comune si estende per 12,54 kmq, confina con i comuni di Pogno, Orta, Bolzano N., Invorio, Briga N., Borgomanero, Gargallo, Soriso e San Maurizio d’Opaglio.

2. La circoscrizione territoriale comprende oltre al Capoluogo, ove ha sede il Municipio, anche le frazioni di Auzate e Bugnate e le località di Baraggia e Buccione.

3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell’art. 133 Cost. previa consultazione della popolazione del Comune.

4. Sulla facciata più nobile della sede municipale vanno costantemente esposte nell’ordine (per chi guarda la facciata) da sinistra a destra rispettivamente le bandiere: europea, nazionale, regionale e provinciale.

5. All’interno del territorio comunale non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art.4
FINALITA’

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità locale, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune ricerca, in attuazione del principio di sussidiarietà, la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.

3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) Rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui;

b) Promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;

c) Recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d) Tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e) Superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

f) Promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

g) Promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscono il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

Art. 5
ALBO PRETORIO

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il Segretario comunale a mezzo del messo comunale cura la pubblicazione degli atti e, su attestazione del messo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

3. Il Comune può inoltre individuare ulteriori spazi di pubblicazione ed affissione dei provvedimenti riguardanti la collettività e ricercare altre modalità di informazione ai cittadini.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 6
ORGANI ISTITUZIONALI

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale del Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

CAPO 1
consiglio comunale

Art. 7
ELEZIONE E COMPOSIZIONE

1. Le norme relative alla composizione, all’elezione, alla durata in carica, alla composizione e allo scioglimento del Consiglio, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art. 8
CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri comunali entrano in carica all’atto della proclamazione. Nel caso di surroga il Consigliere entra in carica non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione che ha efficacia immediata.

3. Il Consiglio, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiara la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista una delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni.

L’iscrizione all’ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l’avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili. Il Consiglio provvede inoltre all’esame delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei candidati alla carica di Assessore non facenti parte del Consiglio stesso.

4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi, secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.

5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di ottenere copia a titolo gratuito secondo quanto prevede l’apposito regolamento.

7. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio Comunale.

8. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l’esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge. Sono inoltre stabiliti dalla legge e dal regolamento i rimborsi spese e le indennità spettanti per l’esercizio delle funzioni amministrative.

9. I Consiglieri non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse o per i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni salvo che tali comportamenti non abbiano rilevanza penale. Il Comune assicura l’assistenza in sede processuale agli Amministratori che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento delle loro funzioni, in procedimenti e responsabilità civile penale o amministrativa in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con il Comune. Nel caso in cui il giudizio si concluda anche con una condanna di carattere penale, l’Amministratore dovrà rimborsare al Comune le spese dal medesimo sostenute per l’assistenza fornita, nonché risarcire il danno ingiusto provocato in violazione dei diritti di terzi.

10. Il Comune assicura i propri Amministratori, nella tutela dei loro diritti ed interessi, contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

11. Ciascun Consigliere comunale è tenuto a trasmettere al Comune all’inizio e alla fine del mandato, e annualmente entro un mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, copia della propria dichiarazione o del relativo modello sostitutivo. Tali documenti sono conservati dal Segretario comunale e debbono essere, a domanda, esibiti in visione dei cittadini.

Art. 9
COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera collettività, delibera l’indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

A tal fine il Sindaco neo eletto, sentita la Giunta, presenta entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla sua proclamazione, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo sulla base del programma proposto al corpo elettorale.

Ciascun consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti.

E’ data facoltà al Consiglio, in occasione della presentazione annuale della verifica dei programmi da parte della Giunta, di proporre integrazioni e modifiche alle linee programmatiche sulla base delle esigenze e problematiche che dovessero presentarsi.

2. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

3. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico - amministrativo dell’organo consiliare.

4. Il Consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

5. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

6. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 10
ESERCIZIO DELLA POTESTA’ REGOLAMENTARE

1. Il Consiglio Comunale, nell’esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto, i regolamenti proposti dalla Giunta per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.

2. I regolamenti sono votati nel loro insieme, o su richiesta di almeno quattro consiglieri presenti, articolo per articolo e quindi nel loro insieme.

3. I regolamenti, una volta divenuti esecutivi ai sensi di legge sono pubblicati all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dal I° giorno del mese successivo alla scadenza di tale pubblicazione.

4. Copia dei regolamenti comunali e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa a seconda della materia ove previsto, alle competenti autorità per la loro omologazione.

Art. 11
COMMISSIONI PERMANENTI CONSILIARI

1. Il consiglio, all’inizio di ogni tornata amministrativa, nomina nel suo seno commissioni consiliari consultive permanenti in materia:

- Istituzionale: per la revisione ed aggiornamento dello statuto e dei regolamenti.

- Gestionale: per il conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dei servizi.

2. La composizione delle commissioni deve essere in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi, assicurando la presenza in esse di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

3. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle commissioni sono stabilite dall’apposito regolamento.

Art. 12
COMMISSIONI SPECIALI CONSILIARI

1. Il Consiglio, con le modalità di cui all’articolo precedente, ha facoltà inoltre di istituire al suo interno in via temporanea:

a) Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell’attività del Comune;

b) Commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune hanno l’obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie;

c) Commissione per gli adempimenti relativi all’ammissibilità del Referendum comunale previsto dal presente Statuto.

2. Un quarto dei consiglieri assegnati al Comune, può richiedere l’istituzione di una commissione d’inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati e deve altresì determinare i tempi e le modalità di funzionamento della commissione speciale.

3. La presidenza di dette commissioni spetta ad uno dei rappresentanti della minoranza.

Art. 13
SESSIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie e nei casi d’urgenza, secondo le modalità di convocazione previste dal Regolamento del Consiglio.

2. Sono sessioni ordinarie solamente quelle in cui vengono messi in discussione il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

3. Nei casi d’urgenza la seduta del Consiglio deve aver luogo dopo almeno ventiquattro ore successive all’atto di convocazione.

4. Il Sindaco, o chi ne fa le veci, convoca il Consiglio con avviso scritto da notificare al domicilio eletto da ogni singolo consigliere.

5. La seduta del Consiglio comunale, dopo il rinnovo dell’ Amministrazione comunale ed in cui il neo Sindaco giura fedeltà alla repubblica ed alla Costituzione Italiana, viene aperta dal Presidente previa diffusione di breve brano dell’ inno nazionale.

6. Il Regolamento determina le norme per la convocazione e funzionamento del Consiglio.

Art. 14
PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono di norma pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento e qualora almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune lo richieda.

Art. 15
DEPOSITO PROPOSTA

1. Nessun argomento può essere sottoposto a deliberazione definitiva se la relativa proposta non viene depositata in segreteria contestualmente alla convocazione del Consiglio Comunale.

2. I capigruppo consiliari hanno diritto, a richiesta, di ricevere copia della documentazione di cui al precedente comma.

3. Su argomenti di particolare rilevanza e complessità tecnica e cioè bilanci, regolamenti, scelta della forma gestionale dei pubblici servizi, modifiche o integrazioni dello statuto, e altri stabiliti dal regolamento, il termine di cui al I° comma è elevato a giorni 10.

Art. 16
DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri, oltre che in occasione dello scioglimento del Consiglio Comunale, cessano dalla carica nei casi di incompatibilità previsti dalla legge e in caso di morte.

2. Il Consigliere che non partecipa senza comprovata giustificazione a tre sedute consecutive del Consiglio è dichiarato decaduto. Si ha comprovata giustificazione quando il Consigliere fa pervenire, prima della seduta consiliare, comunicazione scritta indicante i motivi dell’assenza. La comunicazione può essere successiva solo per causa documentabile.

3. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d’ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune. E’ pronunciata dal Consiglio almeno 10 giorni dopo l’avvenuta notifica della relativa proposta.

4. La valutazione dell’accertamento dei presupposti per la pronuncia della decadenza va discussa in Consiglio Comunale in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per l’appello nominale. La decadenza è approvata quando riporta il voto della maggioranza dei consiglieri presenti.

5. Alla surroga dei Consiglieri dichiarati decaduti si procede nella stessa seduta.

6. E’ facoltà di ogni singolo Consigliere presentare per iscritto e indirizzare al Consiglio le dimissioni dalla carica. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

7. La surrogazione dei Consiglieri deceduti deve avvenire entro 20 giorni dalla data di decesso e comunque nella prima seduta utile se questa dovesse cadere prima del decimo giorno.

8. La surrogazione avviene in favore del candidato che nella medesima lista immediatamente segue l’ultimo eletto.

Art. 17
VOTAZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune e la maggioranza dei votanti, salvo che la legge o il presente statuto non prevedano maggioranze qualificate.

2. Le votazioni di norma sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto ove siano dichiarati espressamente giudizi e qualità morali delle persone.

3. La deliberazione si considera respinta se la sommatoria dei voti contrari e dei Consiglieri astenuti è uguale o superiore alla metà dei Consiglieri presenti.

4. Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio ed i sistemi di votazione.

Art. 18
VERBALIZZAZIONE

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l’adunanza e ne cura la pubblicazione e l’esecutività.

2. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, nonché i nomi dei Consiglieri astenuti e che hanno votato contro.

3. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constatare il suo voto ed i motivi del medesimo.

4. Il regolamento stabilisce le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri.

CAPO II
Sindaco e giunta comunale
Sezione I - sindaco

Art.19
SINDACO - ORGANO ISTITUZIONALE

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione Comunale.

2. Compete al Sindaco indirizzare e gestire l’attività comunale.

3. Nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi ed attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalita’ previste dal Regolamento.

4 . Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta d’insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

6. Distintivo del Sindaco e’ la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra nelle manifestazioni e cerimonie ufficiali e durante il compimento di atti come ufficiale di governo.

Art.20
FUNZIONI

1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, fissando la data delle adunanze e l’ordine del giorno; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed esercita tutte le altre funzioni previste dalla Legge e della Statuto.

2. Adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge.

3. Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

4. Riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

5. Assume su di sé l’incarico per le politiche di pari opportunita’ tra cittadine e cittadini e di difesa dei bambini.

Art.21
COMPETENZE DEL SINDACO -
UFFICIALE DI GOVERNO

1) Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e statistica;

b) All’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanita’ e di igiene pubblica;

c) Allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge

d) Alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2) Nell’ambito delle specifiche materie il Sindaco può delegare a Consiglieri le competenze attribuitegli dalla legge.

Art. 22
POTERE DI DELEGA

1. Il Sindaco ha la facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie, con esclusione della firma di atti aventi rilevanza esterna.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai Responsabili di servizio e/o al Segretario/Direttore.

3. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta , per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5. Nell’esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto degli artt. 44 e 45 del presente Statuto.

Art. 23
RAPPRESENTANZA DEL COMUNE

1. Il sindaco è il legale rappresentante del Comune.

2. L’esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile al Direttore se nominato o ai responsabili di settore, in base a delega rilasciata dal Sindaco.

3. La delega può essere di natura generale; con essa il Sindaco assegna l’esercizio della rappresentanza per i compimento dei seguenti atti:

* rappresentanza in giudizio con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;

* stipulazione di convenzioni tra comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati;

4. Il sindaco può altresì delegare nelle medesime forme di cui sopra ciascun assessore per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati da una rappresentanza di carattere polito- istituzionale:

* Rappresentanza del Comune in manifestazioni politiche;

* Stipulazione di convenzioni per la costituzione di consorzi e unione di Comuni.

Art. 24
NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra i quali designa un vice Sindaco, ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di Governo, che il consiglio discute ed approva in apposito documento.

2. Al vice Sindaco va conferita la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 25
INCOMPATIBILITA’ ED INELEGGIBILITA’

1. Le cause di incompatibilità con la carica di Sindaco e di Assessore e quelle di ineleggibilità sono stabilite dalla legge.

2. La legge prevede altresì le modalità per dichiarare la decadenza dalla carica di chi si trovi nelle condizioni di cui al precedente comma.

3. L’Ufficio di Sindaco e di Assessore è comunque incompatibile con quello di amministratore di azienda speciale o di istituzione od anche di società, dipendenti ovvero costituite dal Comune.

sezione II - giunta

Art. 26
FUNZIONI E COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori fissato dal Sindaco tra un minimo di quattro ed un massimo di sei e con la rappresentanza di entrambi i sessi.

2. Gli assessori possono essere scelti anche tra persone estranee al Consiglio Comunale, fatta eccezione del vice sindaco, purchè in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. Gli stessi non possono rappresentare in alcuna sede il Comune, senza specifica delega.

3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 27
ENTRATA E PERMANENZA IN CARICA

1. La Giunta entra in funzione subito dopo la designazione degli Assessori da parte del Sindaco.

2. Il provvedimento di nomina del Sindaco deve essere pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi; così pure deve essere pubblicato all’albo pretorio il provvedimento di revoca dell’incarico degli assessori.

Art. 28
MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e gli Assessori rispondono del loro operato esclusivamente di fronte al Consiglio.

2. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non comporta obbligatoriamente le dimissioni di questa.

3. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta va presentata al Segretario Comunale, perché ne disponga l’immediata acquisizione al protocollo generale dell’Ente, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco ed agli assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al successivo comma 5.

4. La mozione di sfiducia deve basarsi su fatti e circostanze concreti e tangibili dai quali discenda un danno per la collettività oppure nel caso in cui si verifichi una inconciliabile frattura nella composizione della maggioranza consiliare tale da compromettere il rapporto di rappresentanza stabilitosi nella consultazione elettorale.

5. La mozione viene posta in discussione in Consiglio Comunale a cura del Sindaco non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione.

6. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto affinché provveda alla convocazione nei modi e nei termini di legge.

7. La discussione e la votazione della mozione di sfiducia vanno fatte in seduta pubblica. La relativa approvazione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

8. Il Consiglio, prima di discutere o votare la mozione di sfiducia, non può esaminare alcun altro oggetto.

Art. 29
CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI
DELLA GIUNTA

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:

a) Morte

b) Dimissioni

c) Revoca

d) Decadenza

Art. 30
DIMISSIONI DALLA CARICA DI ASSESSORE

1. Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate per iscritto al Sindaco.

2. Il Sindaco ha facoltà di respingere le dimissioni, ma se confermate provvede immediatamente alla nomina del sostituto, facendone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile e pubblicandone il provvedimento all’albo pretorio.

Art. 31
REVOCA E DECADENZA DEGLI ASSESSORI

1. Gli Assessori possono essere revocati se viene meno il rapporto di fiducia da parte del Sindaco o in caso di mozione di sfiducia personale, per fatti comportanti danni alla collettività, disciplinata dal Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Gli assessori decadono:

a) Quando venga accertata nei loro confronti l’esistenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità;

b) Quando venga accertata nei loro confronti l’esistenza di una causa che impedisca l’assunzione della carica di Assessore;

c) In tutti gli altri casi previsti dalla legge;

3. La decadenza è pronunciata con un atto di revoca dall’incarico da parte del Sindaco.

4. Nel caso in cui il Sindaco non sostituisca l’Assessore ineleggibile o incompatibile, i consiglieri hanno facoltà di sottoscrivere una mozione di sfiducia.

Art. 32
RIUNIONI - CONVOCAZIONI

1. La Giunta si riunisce tutte le volte che lo ritenga opportuno e necessario il Sindaco.

2. Tiene le sue adunanze nella propria sede, di norma all’interno del Palazzo Comunale, ma, per comprovate esigenze, può riunirsi anche in altro luogo.

3. La convocazione può essere fatta anche oralmente.

4. Le adunanze di Giunta sono segrete, salvo la possibilità di far intervenire relatori esterni su specifici problemi.

Art. 33
VOTAZIONI - MODALITA’

1. La Giunta delibera con l’intervento di almeno metà dei suoi componenti ed a maggioranza di voti.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte con votazione palese.

3. In caso di parità di voti prevale quello del Sindaco o di chi presiede le adunanze.

4. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio ragioneria, ove necessario.

5. Il verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale è sottoscritto dal Sindaco, o da chi legalmente lo sostituisce, e dal Segretario Comunale; lo stesso dev’essere sottoscritto dal responsabile del servizio che ha espresso il parere.

Art. 34
COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. Gli Assessori collaborano con il Sindaco nell’amministrazione del Comune; la Giunta opera in modo collegiale.

2. In generale la Giunta:

a) Compie tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente statuto, dal Sindaco, dai responsabili dei servizi e/o dal Segretario;

b) Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;

c) Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

3. Nell’esercizio dell’attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:

a) Predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio;

b) Predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari, i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere e lavori pubblici, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;

c) Proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;

d) Proporre al Consiglio:

- Le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l’assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;

- L’istituzione e l’ordinamento dei tributi;

- L’emissione dei prestiti obbligazionari;

- Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute;

4. Nell’esercizio dell’attività esecutiva spetta alla Giunta adottare tutti gli atti e provvedimenti a carattere generale ed istituzionale occorrenti per l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

5. Appartiene alla Giunta deliberare storni di fondi relativi allo stesso servizio nonché i prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e disporre l’utilizzazione delle somme prelevate.

TITOLO III
ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO

CAPO I
Segretario comunale

Art. 35
NOMINA

1. Il Segretario comunale viene nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto dall’apposito Albo; copia del provvedimento di nomina va pubblicato all’Albo pretorio e trasmessa ai capigruppo consiliari.

2. La durata dell’incarico è funzionale a quella del mandato del Sindaco. Il Segretario può essere revocato dall’incarico o riconfermato secondo la procedura prevista dalla Legge; copia dei provvedimenti vanno pubblicati all’Albo pretorio e trasmessi ai capigruppo consiliari.

3. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata della funzione del segretario comunale.

Art. 36
FUNZIONI

1. Competono al Segretario comunale le funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi comunali

2. Il Sindaco puo’ conferire l’incarico di Direttore al Segretario comunale. Il relativo provvedimento di nomina è pubblicato all’Albo pretorio e comunicato ai capigruppo; nella fattispecie il Segretario assolve i compiti attribuiti dalla Legge a tale figura. La revoca dell’incarico da Direttore non comporta di riflesso quella dell’incarico da Segretario.

3. Negli specifici Regolamenti Comunali viene dettagliatamente disciplinato lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla Legge al duplice ruolo professionale.

Art. 37
DOVERE DI RELAZIONE

1. Qualora sulla proposta deliberativa degli organi collegiali, il Segretario Comunale dovesse riscontrare vizi di illegittimità e/o di valutazione del risultato, secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’atto, ha il dovere di esternare i vizi riscontrati in apposita relazione diretta dell’organo deliberante.

2. Relaziona almeno due volte all’anno al Sindaco e alla Giunta Comunale sul controllo ispettivo condotto sull’attività svolta dai Responsabili di Servizi, uffici e/o responsabili di posizioni organizzative.

Art. 38
ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

1. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all’Ente e, con l’autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico- giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

Art. 39
ATTRIBUZIONI DI LEGALITA’ E GARANZIA

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali e ne cura la verbalizzazione.

2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni soggette al controllo eventuale.

3. Riceve l’atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia.

4. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l’avvenuta pubblicazione all’Albo e l’esecutività di provvedimenti ed atti dell’Ente.

5. Roga contratti ed autentica scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente

TITOLO III
ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO

CAPO II
Organizzazione uffici

Art. 40
CRITERI FONDAMENTALI D’ ORGANIZZAZIONE

1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di imparzialità, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. L’organizzazione della struttura burocratica del Comune è determinata dal regolamento che definisce le dimensioni delle diverse unità organizzative.

3. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come podestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore, se nominato, e ai funzionari responsabili spetta, nell’ambito delle scelte e degli indirizzi individuati, il compito di definire gli obiettivi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 41
RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi e/o posizioni organizzative sono individuati nel regolamento del personale e secondo le norme contrattuali.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal segretario/direttore e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi, nell’ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l’attività del Comune e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

4. Essi possono delegare le funzioni loro assegnate al personale sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento.

5. Il Sindaco può delegare ai responsabili funzioni non previste dalla legge e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 42
INCARICHI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare - al di fuori della dotazione organica - l’ assunzione con contratto a tempo determinato di personale di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti del Comune non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 43
COMMISSIONI DI SELEZIONE PUBBLICA

1. L’amministrazione Comunale garantisce la imparzialità, la neutralità e la trasparenza della commissione preposta alla selezione pubblica di personale.

2. Le commissioni selezionatrici sono composte da componenti tratti da apposito Albo, formato da esperti nelle varie discipline, dipendenti pubblici in servizio non collegati da rapporto di impiego con il Comune o in quiescenza o liberi professionisti, che abbiano chiesto di far parte di tale Albo e che siano forniti dei titoli di studio di grado superiore o almeno uguali a quelli nei bandi di concorso.

3. Il funzionamento dell’Albo viene disciplinato nel regolamento del personale.

TITOLO IV
RESPONSABILITA’

Art. 44
RESPONSABILITA’ VERSO IL COMUNE

1. Gli amministratori ed i dipendenti Comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 45
RESPONSABILITA’ VERSO I TERZI

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che - nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalla leggi e dai regolamenti - cagionino ad altri un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. E’ danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l’amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell’amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni, al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA’

Art. 46
ORDINAMENTO

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 47
ATTIVITA’ FINANZIARIA DEL COMUNE

1. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

2. Le tariffe debbono essere determinate in misura tale che il loro gettito tenda a coprire il costo del relativo servizio.

3. Il regolamento di contabilità stabilisce, ai fini della destinazione delle risorse, quali sono i servizi pubblici indispensabili e quali sono necessari e disciplina la gestione delle entrate.

Art. 48
DIRITTI DEI CONTRIBUENTI
NEL CAMPO TRIBUTARIO

1. Il Comune ispira ed uniforma la propria attività nel campo tributario ai principi ed alle modalità operative previste dalla legislazione vigente in materia di statuto dei diritti del contribuente.

2. Nel regolamento sulle entrate tributarie vanno disciplinati detti principi e modalità operative ; per l’attuazione dell’istituto dell’interpello è auspicabile che venga istituito un ufficio associato con i Comuni limitrofi onde assicurare ai contribuenti uniformità interpretative.

Art. 49
AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. Il regolamento disciplina la tenuta di un inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; questo viene rivisto, di regola, ogni dieci anni.

2. I beni patrimoniali comunali disponibili devono, di regola, essere dati in affitto.

3. I beni demaniali i possono essere concessi in uso previo pagamento di un canone. I beni patrimoniali indisponibili possono essere concessi in uso gratuito alle associazioni locali per un loro più attivo e concreto coinvolgimento nei problemi della collettività e negli altri casi di pubblica utilità individuati dal regolamento di contabilità.

4. Le somme provenienti dall’alienazione dei beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

5. Il Consiglio Comunale delibera l’accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni immobili.

Art. 50
ATTIVITA’ CONTRATTUALE

1. Agli appalti di opere e lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. Nel regolamento dei contratti verranno disciplinate le relative procedure.

Art. 51
CONTABILITA’ COMUNALE

1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Il regolamento disciplina la gestione finanziaria del Comune ed il controllo economico della gestione.

Art. 52
REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un collegio di tre revisori dei conti eletti dal Consiglio in base a quanto stabilito dalla legge.

2. Il collegio dei revisori esercita le proprie funzioni con la diligenza del mandatario, risponde della verità delle sue attestazioni e comunica immediatamente al Consiglio Comunale eventuali gravi irregolarità gestionali riscontrate.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali del collegio dei revisori e ne specificano le azioni di controllo, di impulso e di garanzia.

Art. 53
TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a) La riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

c) Il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere e le modalità di affidamento del servizio sono disciplinati dal regolamento di contabilità nonché dall’apposita convenzione.

TITOLO VI
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art. 54
SVOLGIMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

2. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali (o provinciali) sono punite con sanzioni amministrative, la cui entita’ è stabilita nei regolamenti.

3. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento sul procedimento.

4. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

CAPO I
Servizi

Art. 55
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 56
SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici in una delle forme previste dalla legge e che risponda ai principi di efficienza e di efficacia e di economicità.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste nel precedente comma.

3. L’organizzazione e l’esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

CAPO II
Forme associative e di cooperazione
Accordi di programma

Art. 57
CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. La convenzione non dà origine ad un nuovo soggetto, come avviene per i Consorzi.

Art. 58
CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi.

2. L’assemblea del consorzio è composta dai Sindaci degli enti associati. Il Sindaco, o l’assessore delegato, fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 59
UNIONE DEI COMUNI

1. Il Comune può costituire una unione con altri Comuni con termini per l’esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 60
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento già previsti in atti fondamentali adottati dal Consiglio Comunale che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento secondo quanto stabilito dalla legge.

TITOLO VII
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
ISTITUZIONI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 61
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l’elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’Unicef.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 62
CONSULTA DEL VOLONTARIATO

1. Il Comune valorizza le libere forme associative , le organizzazioni di volontariato nonché promuove organismi di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale.

2. E’ prevista l’istituzione di una consulta del volontariato per la espressione di pareri preventivi sulla proposta di atti inerenti la gestione e l’uso dei servizi socio culturali, e per la verifica della corrispondenza tra obiettivi, programmi e realizzazione degli stessi servizi.

3. Il regolamento disciplina la composizione e le modalità di funzionamento della consulta.

4. Le associazioni, le organizzazioni di volontariato e gli organismi di partecipazione per poter intrattenere rapporti con l’Amministrazione dovranno perseguire finalità d’interesse collettivo anche se settoriale nonché essere costituite in uno dei modi previsti dalla legge.

5. L’Amministrazione ha l’obbligo di motivare il mancato accoglimento dei pareri formulati dai soggetti indicati al comma precedente quando le scelte amministrative incidono o possono produrre effetti sull’attività dei soggetti medesimi.

6. Possono essere costituiti organismi di partecipazione di cittadini in relazione alle frazioni o quartieri esistenti: in tal caso l’Amministrazione determinerà composizione degli organi di rappresentanza e modalità di consultazione.

Art. 63
CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

1. L’Amministrazione comunale può convocare assemblee di cittadini o di determinate categorie sociali per le seguenti finalità:

a. per la formazione di comitati e commissioni;

b. per dibattere problemi;

c. per sottoporre proposte e programmi;

2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee dovranno essere rese pubbliche nelle forme più idonee per poter consentire la partecipazione dei cittadini interessati.

3. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del Consiglio o della Giunta Comunale secondo le rispettive competenze.

4. Le consultazioni devono riguardare materiale di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 64
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. I cittadini residenti nel Comune, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi, possono rivolgere istanze e petizioni nonché avanzare proposte per l’adozione di atti amministrativi. Le istanze, le petizioni e le proposte devono riguardare argomenti di esclusiva rilevanza locale e di interesse generale. Per le sole proposte è necessario che le stesse siano avanzate da almeno n. 100 cittadini residenti.

2. Il regolamento disciplina le modalità di funzionamento di questi istituti di partecipazione.

Art. 65
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

1. I singoli cittadini hanno diritto di intervenire per provvedimenti incidenti su diritti soggettivi, interessi legittimi ed in ogni caso suscettibili di recare pregiudizio. Analogo diritto è riconosciuto ai soggetti operanti sul territorio a tutela di interessi diffusi.

2. L’Amministrazione ha l’obbligo di dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale o, qualora per il numero dei destinatari tale comunicazione non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall’Amministrazione medesima.

3. L’informazione è obbligatoria in materia di pianificazione urbanistica, di attività produttive e terziarie e di ogni altra opera di pubblico interesse.

4. I soggetti di cui al primo comma hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento nonché, entro 30 giorni dal ricevimento o dalla pubblicazione della comunicazione, prevista dal secondo comma, possono presentare memorie scritte, osservazioni, proposte e documenti che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.

5. L’Amministrazione, in caso di accoglimento delle osservazioni e delle proposte presentate, può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

6. Il rigetto delle osservazioni e delle proposte dovrà essere motivato e reso pubblico nelle stesse forme previste per l’avvio del procedimento.

Art. 66
REFERENDUM

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, volti a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e le attività degli organi comunali.

2. Non possono comunque essere indetti referendum in materia di tributi locali e tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo biennio dalla data decorrente dalla proclamazione del risultato.

3. E’ fatto divieto di richiedere il referendum nel periodo intercorrente tra l’indizione dei comizi elettorali per altra consultazione e fino al compimento delle operazioni di voto. Il referendum, altresì, non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto nè può essere svolto nel periodo intercorrente tra l’inizio e la fine dell’anno scolastico (può essere quindi svolto solo nel periodo 15 giugno - 15 settembre).

4. Nel caso vengano proposti e indetti nel corso dell’anno solare più referendum, gli stessi si svolgeranno contemporaneamente con un’unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno; a tal fine all’elettore verranno consegnate più schede di colore diverso.

5. Hanno diritto di firmare e votare tutti coloro che maggiorenni risiedono nel comune da almeno un anno rispettivamente alla data di inizio raccolta delle firme e alla data di convocazione degli elettori.

6. L’onere finanziario del referendum è a carico del Comune.

7. Soggetti promotori del referendum sono:

a) Il Consiglio Comunale, la cui richiesta sarà valida se votata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

b) Un numero di presentatori pari a quello previsto per legge per la presentazione delle liste dei candidati per il rinnovo del Consiglio Comunale;

8. Nell’ipotesi prevista dalla lett. b) del precedente comma occorreranno almeno le firme, autenticate dal Segretario Comunale o funzionari incaricati dal Sindaco, del 10 per cento dei residenti iscritti nei registri anagrafici del Comune. A tal fine verranno rese pubbliche con idonei mezzi, la data di inizio di raccolta delle firme, gli orari ed i luoghi in cui i cittadini interessati potranno recarsi per sottoscrivere la richiesta, il termine finale delle operazioni di raccolta delle firme, che viene fissato in 60 giorni decorrenti dalla data di inizio. Le operazioni delle autentiche delle sottoscrizioni possono essere espletate entro il normale orario di ufficio e con le modalità e le forme previste dalla legge 04/01/1968, n. 15, art.20.

9. L’ammissibilità del referendum nell’ipotesi prevista dalla lettera b) del comma 7 è di competenza di una commissione composta con criterio proporzionale in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando comunque la presenza in essa di un rappresentante per ogni gruppo; della commissione fanno parte altresì con il diritto di voto il Sindaco ed il Segretario Comunale. La commissione dovrà verificare, entro 30 giorni dalla conclusione della raccolta delle firme, quanto segue:

a) Che l’oggetto della richiesta rientri nelle materie per le quali è possibile indire il referendum nonché soddisfi a principi di chiarezza, semplicità, omogeneità ed univocità in modo da non generare dubbi al corpo elettorale chiamato ad esprimersi.

b) Che le firme raccolte siano di residenti iscritti nei registri anagrafici del Comune, siano regolarmente autenticate ed almeno nella percentuale richiesta dal precedente comma 8; al riguardo si precisa che per la percentuale deve essere fatto riferimento al numero dei residenti iscritti nei registri anagrafici del Comune al momento della chiusura della raccolta delle firme. La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei componenti e rimette le proprie decisioni al Sindaco che dovrà, entro 20 giorni decorrenti dal ricevimento della decisione della Commissione, convocare la Giunta Comunale per le determinazioni conseguenti.

10. La Giunta Comunale dovrà dichiarare inammissibile il referendum recependo le motivazioni trasmesse dalla Commissione, o fisserà la data del referendum per una domenica compresa tra il 15 di giugno ed il 15 di settembre. Qualora la data, come sopra determinata, coincida con lo svolgimento di elezioni europee, politico - amministrative e/o referendarie, la data dovrà essere rideterminata in un periodo successivo non superiore a 20 giorni decorrenti dalla data di svolgimento delle predette elezioni e rientrante nell’arco di tempo succitato (15 giugno- 15 settembre).

11. Il Sindaco, in esecuzione alla determinazioni della Giunta Comunale, indirà il referendum la cui data verrà resa pubblica mediante le forme ritenute più idonee che garantiscano comunque la massima pubblicità.

12. Gli elettori potranno esercitare il loro diritto di voto senza necessità di esibire il certificato elettorale ma apponendo la propria firma sulle liste elettorali come prova dell’avvenuta votazione, e previa esibizione della propria identità personale.

13. Per le operazioni di votazione si applicano le norme vigenti per il referendum abrogativo.

14. Il referendum è sospeso qualora il Consiglio Comunale, prima della data dello svolgimento dello stesso si adeguerà con propria deliberazione a quanto proposto.

15. Il referendum consultivo è valido qualora alle votazioni partecipi il 50% più uno degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

16. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa raggiungano la maggioranza assoluta dei votanti.

17. Il Sindaco, entro 10 giorni dall’ultimazione della votazione, proclama il risultato della stessa, dandone notizia con le forme ritenute più idonee.

18. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato il Sindaco deve proporre la deliberazione relativa all’oggetto del quesito sottoposto a referendum al Consiglio comunale.

19. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 67
AZIONI POPOLARI

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta Comunale, in base all’ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio nonché che le spese siano a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso in caso di sua soccombenza.

CAPO II
Difensore civico

Art. 68
ISTITUZIONE

1. E’ istituito nel Comune l’ufficio del “difensore civico” quale garante del buon andamento, dell’imparzialità, della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa.

2. Il difensore civico non ha alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente.

3. Il difensore civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge.

4. Egli giura davanti al Consiglio Comunale prima di assumere l’incarico.

5. Al difensore civico spetta un compenso che può essere commisurato nel massimo alla indennità spettante per legge al Sindaco del Comune .

6. Il Comune è tenuto a mettere a disposizione del difensore civico una struttura adeguata per lo svolgimento della sua funzione.

7. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta può convenzionarsi con altri Enti per lo svolgimento delle funzioni del difensore civico

Art. 69
ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. La votazione avviene per schede segrete.

3. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa, e abbiano maturato i 40 anni di età e non superato i 70 anni..

4. Non può essere nominato difensore civico:

a) Chi si trova in condizioni di ineleggibiltà alla carica di Consigliere Comunale;

b) I parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;

c) I ministri di culto;

d) Gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione Comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

e) Chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al IV grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune;

f) Chi ha assunto la carica di Presidente o Segretario di partito anche a livello locale nel biennio precedente la data di proposta di nomina a tale carica presentata in Consiglio Comunale.

5. L’incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall’ufficio se l’interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.

Art. 70
DURATA IN CARICA E REVOCA
DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il difensore civico dura in carica due anni e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.

2. I poteri del difensore civico sono prorogati fino all’entrata in carica del successore.

3. Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi in seduta segreta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni. La proposta di revoca deve essere motivata e contenere gli elementi atti a permettere una valutazione degli stessi. La motivazione può riguardare esclusivamente gravi carenze connesse all’esercizio delle funzioni di difensore civico.

4. Il difensore civico può presentare le proprie dimissioni, che devono essere accettate per presa d’atto dal C.C. entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di presentazione delle stesse. Nella stessa seduta il C.C. deve procedere alla nomina del sostituto.

Art. 71
FUNZIONI

1. Il difensore civico interviene di norma su istanza apposita di chi, avendo richiesto all’Amministrazione Comunale, agli Enti ed Aziende da essa dipendenti, un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo; l’intervento è teso ad assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati, suggerendo i mezzi e i rimedi per la eliminazione delle disfunzioni rilevate.

2. Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare rilievo che in ogni modo siano a sua conoscenza, segnalando gli abusi, le disfunzioni, le carenze e di ritardi dell’Amministrazione Comunale, delle Aziende ed Enti da essa dipendenti.

3. L’azione del difensore civico può essere estesa d’ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli oggetto della richiesta del reclamante al fine di risolvere analoghe situazioni.

4. Il difensore civico, sulla scorta della istanza, valuta se siano state esperite le vie ordinarie di rapporto con l’amministrazione Comunale e, qualora questo sia avvenuto, valuta la fondatezza della stessa. Sussistendo entrambe le condizioni, avvia la procedura rivolta ad accertare la situazione cui la richiesta presentata si riferisce.

5. Il difensore civico per l’espletamento delle sue funzioni si avvale della collaborazione del Segretario Comunale e degli uffici ed ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti Comunali, anche quelli riservati, connessi alla risoluzione della questione trattata.

6. Il difensore civico non può interferire direttamente nell’espletamento dei compiti amministrativi, partecipando all’elaborazione di atti e provvedimenti.

7. Il difensore civico è tenuto alla riservatezza sulle notizie pervenute in suo possesso per ragioni d’ufficio.

8. Il difensore civico è tenuto a relazionare al Consiglio Comunale sull’attività svolta ogni anno. Il Consiglio Comunale esaminata la relazione adotta la determinazione di sua competenza che ritiene opportuna.

9. Il Difensore Civico, se richiesto svolge l’attività di controllo sugli atti adottati dagli organi collegiali secondo quanto stabilito dalla legge.

Art. 72
RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il difensore civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

2. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

TITOLO VIII
RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 73
PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione, formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.

2. Il Comune nello svolgimento dell’attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alla procedure dettate dalla legge regionale.

3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia

Art. 74
INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO
DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI

1. Il Comune esercita l’iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all’art.133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L’iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 75
PARERI OBBLIGATORI

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.

2. Il termine, previa motivata comunicazione all’ente locale interessato da parte dell’amministrazione chiamata ad esprimere il parere, è prorogato per un tempo pari a quello del termine originario.

3. Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni o il termine minore prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 76
MODIFICAZIONI E ABROGAZIONE
DELLO STATUTO

1. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

2. L’ approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l’approvazione del nuovo.



Comune di Santena (Torino)

Statuto comunale

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Principi generali

Art. 2 - Funzioni

Art. 3 - Sviluppo sociale, culturale ed economico

Art. 4 - Elementi distintivi: territorio, sede comunale, stemma, gonfalone

Art. 5 - Albo pretorio ed informazione

CAPO II - ATTIVITA’ NORMATIVA

Art. 6 - Statuto

Art. 7 - Regolamenti e procedure

Art. 8 - Commissione Istituzionale

Art. 9 - Ordinanze

Art. 10 - Pubblicità

Art. 11 - Fonti di interpretazione e di applicazione

CAPO I I I - ORDINAMENTO

Art. 12 - Riparto competenze

Art. 13 - Tutela degli interessi della Comunità e rappresentanza dell’ente

Art. 14 - Giusto procedimento

Art. 15 - Deleghe

Art. 16 - Attività consultiva e di controllo

Art. 17 - Conflitti di competenza

Art. 18 - Consiglio Comunale

Art. 19 - Gruppi consiliari

Art. 20 - Commissioni permanenti, istituzionali e di indagine

Art. 21 - Consiglieri

Art. 22 - Svolgimento dei lavori consiliari

Art. 23 - La Giunta

Art. 24 - Il Sindaco

Art. 25 - Il Vicesindaco

Art. 26 - Struttura dell’Ente

Art. 27 - Attività di direzione

Art. 28 - Segretario Comunale

Art. 29 - Direttore Generale

Art. 30 - Vicesegretario

Art. 31 - Relazioni sindacali

CAPO I V - ATTIVITA’

Art. 32 - Programmazione

Art. 33 - Attività amministrativa

Art. 34 - Partecipazione

Art. 35 - Pareri

Art. 36 - Copertura finanziaria

Art. 37 - Attività contrattuale

Art. 38 - I servizi

Art. 39 - Istituzioni

Art. 40 - Personale a contratto

Art. 41 - Nomina e revoca degli amministratori delle aziende e delle istituzioni

Art. 42 - Associazionismo e cooperazione per la gestione dei servizi e delle funzioni

CAPO V - FINANZA, CONTABILITA’ E REVISIONE

Art. 43 - Autonomia finanziaria

Art. 44 - Piano Esecutivo e Controllo di Gestione

Art. 45 - Revisori dei conti

CAPO V I - PARTECIPAZIONE

Art. 46 - Criterio di individuazione

Art. 47 - Forme associative e rapporti con il Comune

Art. 48 - Istanze, interrogazioni e petizioni

Art. 49 - Referendum consultivo

Art. 50 - Efficacia del referendum consultivo

Art. 51 - Materie escluse

Art. 52 - Giudizio di ammissibilità

Art. 53 - Difensore civico

CAPO V I I - PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 54 - Disciplina della propaganda elettorale

Art. 55 - Pubblicità delle spese per la propaganda elettorale

CAPO V I I I - PARI OPPORTUNITA’

Art. 56 - Condizioni di pari opportunità

CAPO I X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57 - Norme transitorie e finali

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Principi generali

1. Il Comune di Santena è un ente locale autonomo. Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, culturale ed economico e valorizza una cultura di pace e di solidarietà.

2. Il Comune esercita la propria autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa, impositiva e finanziaria, con i limiti imposti dal rispetto:

- della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico italiano;

- delle norme del presente statuto e degli specifici regolamenti;

- delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. Il Comune di Santena:

a) persegue la collaborazione e la cooperazione con i soggetti pubblici ed in particolare con la Regione Piemonte, con la Provincia di Torino e con gli altri enti locali, nel rispetto delle posizioni istituzionali di ciascun soggetto;

b) favorisce la partecipazione della comunità alla vita politica;

c) promuove l’attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo della comunità, anche mediante intese ed accordi.

4. L’azione dei soggetti pubblici e privati è vincolata al rispetto delle norme del presente statuto, dei regolamenti, delle direttive e degli atti amministrativi emanati dal Comune al fine di indirizzare, coordinare, armonizzare e rendere efficace l’iniziativa di tali soggetti.

Art. 2
Funzioni

1. Il Comune di Santena è titolare sia di funzioni proprie (organizzate secondo i principi del presente statuto) che di funzioni conferite con leggi dello Stato e della Regione Piemonte.

2. Le funzioni amministrative conferite dallo Stato e dalla Regione, potranno essere assunte ed organizzate a livello comunale nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge ed in particolare dei principi di sussidiarietà, completezza, efficienza ed economicità, responsabilità ed unicità dell’Amministrazione, omogeneità, adeguatezza, copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l’esercizio delle funzioni amministrative; autonomia organizzativa e regolamentare.

3. Il Comune asseconda e promuove, nell’ambito delle proprie funzioni, il processo di riordino strutturale e funzionale della pubblica amministrazione, con particolare attenzione alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, per una gestione efficiente ed economicamente corretta.

Art. 3
Sviluppo sociale, culturale ed economico

1. Il Comune persegue in particolare i seguenti obiettivi:

a) tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità ed alla libertà dei cittadini, contrastando ogni forma di discriminazione;

b) agire attivamente per garantire pari opportunità giuridiche, sociali ed economiche e per rimuovere ogni discriminazione;

c) promuovere il superamento degli squilibri economici, culturali e sociali esistenti nel proprio territorio e nella comunità nazionale;

d) tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse culturali e ambientali ed il recupero delle tradizioni e delle consuetudini locali;

e) promuovere forme di unione con i Comuni contermini per esercitare congiuntamente funzioni e servizi;

f) promuovere la funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

g) promuovere il rispetto della vita e la sicurezza sociale, rimuovendo le cause di emarginazione, con particolare attenzione alla tutela dei minori e degli anziani ed al diritto delle persone handicappate a vivere in una città accessibile e a fruire di servizi anche a livello sovracomunale;

h) contribuire a rendere effettivo il diritto dei cittadini all’istruzione e ad uguali opportunità formative e culturali, nel rispetto della libertà di educazione;

i) tutelare e salvaguardare l’ambiente e le attività produttive presenti nel territorio con particolare attenzione alla vocazione agricola del territorio santenese;

j) incentivare le attività singole od associate rivolte alla sperimentazione ed allo sviluppo dell’agricoltura biologica e non inquinante;

k) organizzare le strutture in modo da realizzare l’efficienza degli uffici e dei servizi in base a criteri che individuino le responsabilità degli organi e del personale;

l) incentivare l’occupazione di cittadini senza lavoro mediante il loro coinvolgimento in corsi di formazione-lavoro e favorendo la gestione dei servizi tramite cooperative e consorzi.

m) agevolare i cittadini nei loro rapporti con la Pubblica Amministrazione, fornendo tempestivamente aggiornati elementi di conoscenza ed assistenza tecnica giuridica di competenza comunale.

Art. 4
Elementi distintivi:
territorio, sede comunale, stemma, gonfalone

1. Il territorio del Comune di Santena su cui è insediata la propria comunità ha una estensione di kmq 16,21 e comprende le seguenti frazioni, nuclei e agglomerati: Broglietta, Cappellette, Carolina, Cascina Alberassa, Cascina Mazzetta, Cascina Termine, Cascina Vignasso, Case Nuove, Fabaro, Gamenario, Guetto, Luserna, Ponticelli, Quaglia, San Salvà, Taggia, Tetti Agostino, Tetti Avatanei, Tetti Barbieri, Tetti Busso, Tetti Giro, Tetti Nuovi, Trinità ed altri minori sparsi.

2. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono normalmente nella sede comunale che è ubicata nel palazzo civico. In casi particolari il Consiglio e la Giunta possono riunirsi in altro luogo rispetto alla sede comunale.

3. Il Comune di Santena ha lo stemma ed un proprio gonfalone così descritti:

stemma:"La parte sinistra è di color argento, sovrastata da tre conchiglie d’oro su fondo rosso; la parte destra è di color azzurro con un castello in oro merlato e finestrato in nero, poggiato su di un prato verde. Il tutto è sovrastato da una corona a cinque punte merlata e finestrata"; gonfalone: “Di colore argento e azzurro sormontato dallo stemma comunale”.

4. L’uso dello stemma e del gonfalone è regolato dalla normazione comunale. La riproduzione è consentita esclusivamente previa autorizzazione del Comune.

Art. 5
Albo pretorio ed informazione

1. Le attività del Comune di Santena si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima trasparenza.

2. Nel palazzo municipale sono previsti appositi spazi da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quanto altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il Segretario Comunale, avvalendosi degli uffici, cura l’affissione degli atti.

3. Al fine di garantire a tutti i cittadini un’informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità normate.

CAPO II
ATTIVITA’ NORMATIVA

Art. 6
Statuto

1. Il Comune di Santena determina il proprio ordinamento con lo Statuto nell’ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati da leggi generali della Repubblica. Ad esso devono conformarsi l’attività pubblico-amministrativa del Comune e i regolamenti.

2. Il procedimento per le modifiche dello Statuto avviene con le modalità previste dalla Legge. Le modifiche sono sottoposte a referendum nei modi e con le procedure previste per i regolamenti, quando ne facciano domanda, entro tre mesi dalla pubblicazione di esse, almeno il 10% degli elettori aventi diritto, riferiti all’ultima tornata elettorale.

3. Per le modifiche dello Statuto, l’iniziativa popolare si esercita con le modalità previste dall’art. 49.

Art. 7
Regolamenti e procedure

1. Il Comune di Santena adotta regolamenti e procedure per disciplinare:

a) la propria organizzazione;

b) le materie demandate dalla legge e dallo Statuto;

c) le materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) le materie di propria competenza.

2. I regolamenti e le procedure comunali sono così articolati:

- Regolamenti gestionali: sono quelli che disciplinano le istituzioni o le materie di carattere generale quali ad esempio: contabilità, contratti, consiglio comunale, partecipazione, organizzazione etc.

- Regolamenti operativi: sono quelli che disciplinano argomenti o materie specifiche

- quali ad esempio: interventi assistenziali, polizia mortuaria, polizia rurale, pubblicità etc.

- Procedure: definiscono dettagli dei regolamenti gestionali od operativi o forniscono le modalità comportamentali/interpretazioni di un procedimento od attività amministrative.

3. I regolamenti gestionali sono predisposti dalla commissione istituzionale, mentre i regolamenti operativi sono predisposti dall’unità organizzativa e sottoposti al parere della commissione istituzionale.

4. Le procedure sono redatte dall’unità organizzativa, controfirmate dal responsabile apicale e vistate dal Direttore Generale e dal Sindaco.

5. I regolamenti gestionali, quelli operativi e le procedure sono redatti su apposita modulistica. Le modalità per la numerazione, registrazione, distribuzione in copia ed archiviazione dei regolamenti sono oggetto di specifica attività normativa.

6. I regolamenti gestionali ed i regolamenti operativi sono approvati dall’organo competente.

7. I regolamenti adottati ai sensi di legge entrano in vigore nello stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione che li approva.

8. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio della deliberazione di cui al comma precedente.

9. I regolamenti e le procedure debbono disciplinare le azioni conseguenti ai principi per lo sviluppo sociale, culturale ed economico previsti dall’art. 3 del presente Statuto.

Art. 8
Commissione Istituzionale

1. Per l’aggiornamento e l’adeguamento dell’ordinamento normativo comunale, è istituita una commissione istituzionale con composizione e funzionamento disciplinato dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 9
Ordinanze

1. Il Sindaco può emanare ordinanze con le quali si stabiliscono disposizioni per l’attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. I poteri di ordinanza ordinaria attuativa possono essere attribuiti dal Sindaco al Segretario Comunale ed ai Dirigenti. Tali ordinanze vengono emanate nel rispetto delle direttive del Sindaco.

3. Le ordinanze di cui ai precedenti commi devono essere pubblicate all’Albo Pretorio per almeno 10 giorni. Ove siano rivolte a soggetti determinati, devono essere notificate soltanto ai destinatari.

Art. 10
Pubblicità

1. Lo Statuto, i regolamenti, le ordinanze, nonché le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell’Ente, ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, oltre alle forme di pubblicazione già espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, vanno pubblicizzati in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza dei cittadini e di chiunque ne abbia interesse, secondo le modalità di apposito regolamento.

2. Gli atti di cui al precedente comma dovranno essere accessibili e consultabili da parte di chiunque.

Art. 11
Fonti di interpretazione e di applicazione

1. Spetta al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco ed al Segretario Comunale, nell’ambito delle rispettive competenze, l’emanazione degli atti con cui si determina l’interpretazione di norme legislative e regolamentari.

CAPO I I I
ORDINAMENTO

Art. 12
Riparto competenze

1. Salve le attribuzioni già espressamente previste dalla Legge e dal presente Statuto , con il regolamento di Organizzazione sono individuati i provvedimenti e le competenze attribuite al Segretario Comunale, al Direttore Generale, ai Dirigenti ed ai Responsabili degli Uffici.

2. Mediante i regolamenti saranno individuate la distinzione e le modalità di ripartizione tra gli atti di indirizzo e di controllo e quelli di gestione.

Art. 13
Tutela degli interessi
della Comunità e rappresentanza dell’ente

1. La rappresentanza legale dell’ente compete agli organi politici ed agli organi burocratici del Comune in ragione delle rispettive funzioni, previste dalla legge e dal presente Statuto. In particolare, spetta al Sindaco la rappresentanza connessa con le funzioni di indirizzo e di controllo (accordi, intese, convenzioni, ecc.), per questioni che riguardino la tutela dei cittadini, l’immagine dell’Amministrazione, gli interessi della comunità locale; spetta ai dirigenti la rappresentanza connessa con l’attività amministrativa, anche discrezionale (sottoscrizione di contratti, firma di determinazioni e conseguenti atti gestionali, ecc), nonché la rappresentanza nelle cause di lavoro, in esecuzione di precedenti atti di pianificazione oppure di indirizzo politico. Alla rappresentanza legale è connessa quella giudiziale.

2. In sede giudiziale, sia che la rappresentanza spetti al Sindaco, sia che spetti al dirigente, compete alla Giunta autorizzare la promozione di una causa o la resistenza in giudizio.

3. La rappresentanza del Consiglio Comunale nei rapporti con gli organi del Comune di Santena e di altri Comuni è esplicata dal Presidente del Consiglio.

4. E’ ammessa la delega di rappresentanza, da parte del Sindaco, nei casi previsti dai regolamenti.

Art. 14
Giusto procedimento

1. Tutte le deliberazioni adottate dagli organi collegiali e le determinazioni dei responsabili dei servizi devono rispettare il giusto procedimento così come definito dal comma successivo.

2. Il giusto procedimento consiste nel subordinare l’emanazione del provvedimento alla preventiva istruttoria corredata dai pareri prescritti dalla legge e, nei casi previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale, dal parere della commissione consiliare competente.

Art. 15
Deleghe

1. Il conferimento della delega comporta fino alla sua revoca il trasferimento della competenza. Il delegante conserva però la potestà di indirizzo e di controllo sull’esercizio della competenza da parte del delegato.

Art. 16
Attività consultiva e di controllo

1. Per favorire e migliorare i processi decisionali degli organi comunali nello svolgimento della attività amministrativa possono essere attribuiti a dipendenti comunali incarichi per lo svolgimento di attività consultiva o di controllo.

2. La potestà consultiva, che verrà esercitata secondo i casi in via permanente o temporanea, è attribuita solo ai soggetti ai quali l’ordinamento comunale consente il trasferimento.

3. L’emanazione di pareri obbligatori e vincolanti costituisce manifestazione del potere di amministrazione attiva e non comporta attribuzione di responsabilità per l’emanazione dell’atto ad un altro soggetto.

Art. 17
Conflitti di competenza

1. I conflitti di competenza sorti tra dipendenti comunali sono decisi dal responsabile sovraordinato. Qualora i conflitti riguardino qualifiche apicali o coinvolgano uffici appartenenti a più settori sono risolti con provvedimenti del Direttore Generale, sentito il Sindaco.

Art. 18
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente al quale compete la convocazione dell’organo. Le modalità di elezione e le ulteriori funzioni del Presidente sono disciplinate dal regolamento del Consiglio Comunale.

2. Per il funzionamento del Consiglio Comunale è previsto un budget annuale.

3. Il Consiglio Comunale esplica la propria attività attraverso: atti di indirizzo, atti fondamentali, atti di controllo.

4. Il Consiglio esprime l’indirizzo politico - amministrativo con atti quali risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informatori delle attività dell’Ente.

5. Ove agli atti di cui al precedente comma il Consiglio attribuisca valore di direttiva, l’attività degli organi dell’Ente dovrà uniformarsi ai contenuti degli atti stessi potendosene discostare unicamente per il miglior perseguimento dell’interesse dell’Ente con adeguate motivazioni.

6. Il Consiglio, con le modalità e i requisiti di legge, indirizza l’attività dell’Ente con l’adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere normativo, programmatorio, organizzativo, negoziale e gestionale; pertanto il Consiglio Comunale, nella seduta precedente a quella in cui si approverà il bilancio di previsione annuale, valuterà, sentite le commissioni consiliari, il programma relativo a investimenti, sviluppo, occupazione e servizi. Le risultanze del Consiglio avranno valore di atto di indirizzo.

7. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche, riguardanti l’attuazione delle linee programmatiche, con l’obbligo di operare una verifica in concomitanza con l’approvazione del rendiconto di gestione.

8. Per l’esercizio delle funzioni di controllo dell’attività dell’Ente la normazione comunale disciplina le modalità dell’esame:

a) dei rendiconti di gestione;

b) delle relazioni della Giunta e dei revisori;

c) dei rendiconti previsti in atti fondamentali.

Parimenti saranno disciplinate le interrogazioni, le istanze di sindacato ispettivo e le indagini conoscitive che possono anche prevedere l’audizione del Sindaco, del Segretario e dei Responsabili dei Servizi, nonché la discussione di argomenti di carattere amministrativo riguardanti il Comune di Santena.

Per le interrogazioni e le istanze di sindacato ispettivo si procede per iscritto, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge, entro 30 giorni. E’ però facoltà del Consigliere chiedere, anche in deroga al termine prima indicato, la risposta pubblica da rendersi durante la prima seduta utile del Consiglio Comunale, ancorché tenuta oltre i 30 giorni.

9. Spetta al Consiglio Comunale, solo nei casi previsti dalla legge, la nomina e la designazione dei Consiglieri chiamati a rappresentarlo in organismi (enti, aziende, istituzioni, ecc.) di qualsiasi natura.

10. Qualora un singolo Consigliere intenda presentare proposte di iniziative, queste devono essere indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale che provvede ad inserirle all’ordine del giorno del Consiglio Comunale della prima seduta successiva alla loro presentazione.

11. Il Consiglio Comunale esercita la potestà di auto organizzazione secondo le modalità determinate da appositi regolamenti. Per quanto non contemplato nel presente articolo valgono i disposti della legge.

12. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazione. La deliberazione istitutiva determina la composizione della commissione, secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio. Le commissioni di indagine hanno il potere di acquisire tutti gli atti degli affari oggetto dell’indagine nonché di avere dagli Amministratori e dal Personale del Comune tutte le informazioni e le notizie relative agli affari stessi, fatte salve le limitazioni previste dalla legge. Le Commissioni di indagine devono essere presiedute da un consigliere di minoranza.

Art. 19
Gruppi consiliari

1. Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, la modalità di convocazione dei capigruppo, nonché l’istituzione della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 20
Commissioni permanenti, istituzionali e di indagine

1. Sono istituite in seno al Consiglio Comunale le commissioni permanenti, secondo le previsioni del Regolamento del Consiglio Comunale. Alle commissioni sono sottoposte per il parere le proposte di deliberazione concernenti atti fondamentali del Consiglio Comunale, ivi compresi i pareri di cui all’art. 18.

2. I componenti le commissioni permanenti sono Consiglieri designati dal Consiglio Comunale in modo da garantire la rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari. E’ facoltà del Consiglio Comunale allargare la partecipazione a due persone esterne al Consiglio, scelte tra cittadini particolarmente esperti nella materia di competenza. Partecipa altresì ai lavori di commissione, in qualità di Segretario, il responsabile dell’ufficio competente o un dipendente da questi designato.

3. Il regolamento del Consiglio Comunale ne disciplina il numero, la composizione nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento, le attribuzioni e l’eventuale partecipazione alle sedute degli esperti esterni.

4. Il regolamento può prevedere altresì l’istituzione di commissioni temporanee o speciali.

5. Le Commissioni Consiliari hanno finalità consultive e propositive nei seguenti momenti: a livello di pianificazione, prima dell’adozione del bilancio, e a livello di consuntivazione, prima dell’approvazione del rendiconto di gestione.

6. Le Commissioni consiliari esprimono valutazioni politico-amministrative sul programma presentato dall’assessorato di competenza.

7. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplinerà le modalità di composizione, convocazione e funzionamento delle Commissioni Consiliari.

8. Nei casi contemplati dal regolamento, le commissioni di cui ai precedenti commi possono effettuare indagini con scopi conoscitivi al fine di acquisire informazioni, dati e documentazione utile all’attività consiliare, avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati. Prima dell’espressione del parere le Commissioni potranno consultare le associazioni competenti.

9. Le Commissioni consiliari decadono automaticamente alla decadenza del Consiglio.

10. Sono Commissioni istituzionali tutte quelle previste dalle vigenti leggi ed il loro funzionamento è disciplinato da appositi regolamenti.

11. Tutte le sedute delle commissioni comunali consiliari ed istituzionali sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge, e devono essere adeguatamente pubblicizzate, nel rispetto della regolamentazione vigente.

Art. 21
Consiglieri

1. Le modalità d’iniziativa e di accesso del Consigliere Comunale sono disciplinate dalla Legge e dal Regolamento del Consiglio Comunale.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono irrevocabili e non necessitano di presa d’atto. La surrogazione e la supplenza dei Consiglieri sono disciplinate dalla legge.

3. I Consiglieri Comunali sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari di cui fanno parte.

4. Il Presidente del Consiglio, dopo tre assenze consecutive prive di giustificazione, comunica la relativa contestazione al Consigliere che si è assentato. Il Consigliere nel termine perentorio di trenta giorni può controdedurre, indicando le cause giustificative delle assenze. Il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio, il quale si pronuncia sulla decadenza o meno, con la stessa maggioranza prevista per l’eleggibilità alla carica di Consigliere.

5. Per l’espletamento del proprio mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, tramite i Responsabili di Settore, nonché dalle aziende ed enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, con le modalità previste dalle vigenti norme in materia. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente previsti dalla legge.

Art. 22
Svolgimento dei lavori consiliari

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Le eccezioni alla pubblicità delle sedute sono previste dal regolamento soltanto in relazione alla esigenza di salvaguardare l’ordine pubblico e la riservatezza di persone e gruppi.

2. Le votazioni hanno luogo in forma palese, fatti salvi i casi previsti dalla legge per l’effettuazione della votazione a scrutinio segreto. Le sedute del Consiglio sono valide se sono presenti almeno la metà dei Consiglieri assegnati; per le sedute di seconda convocazione si applicano le disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale.

3. Salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata, le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono la maggioranza assoluta dei voti.

4. Le sessioni ordinarie sono quelle in cui si approvano il bilancio preventivo ed il rendiconto di gestione. Tutte le restanti sedute sono straordinarie.

5. Il Segretario Comunale cura, avvalendosi degli uffici e del personale dell’Ente, la verbalizzazione delle sedute; ove il Segretario Comunale sia assente o obbligato a non partecipare, è sostituito dal Vice Segretario. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo funge da Segretario un Consigliere nominato dal Presidente. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

6. All’interno della struttura comunale sarà individuato un ufficio che dovrà essere punto di riferimento per i Consiglieri Comunali, svolgendo altresì funzioni di supporto alla presidenza di Consiglio.

Art. 23
La Giunta

1. I componenti la Giunta, tra cui il Vicesindaco, sono nominati dal Sindaco ai sensi di legge, con provvedimento che sarà comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Nella stessa seduta il Consiglio Comunale prende atto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un massimo di sei Assessori, di cui due anche non Consiglieri in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consiglieri.

3. Ai fini del conferimento degli incarichi assessorili, indicativamente vengono individuate le seguenti sei aree omogenee di intervento:

- finanziaria : bilancio, finanze, tributi;

- servizi al cittadino : istruzione, assistenza, servizi culturali, sport, trasporti, raccolte ecologiche;

- gestione e sviluppo risorse : urbanistica, edilizia, , sviluppo economico agricoltura, industria, artigianato, commercio, turismo;

- interventi infrastrutturali e a difesa dell’ambiente : lavori pubblici e servizi di manutenzione, viabilità, protezione civile, ambiente;

- organizzazione interna dei servizi : sicurezza, gestione risorse umane, informazione ai cittadini, qualità, servizi informatici, servizi anagrafici, servizi di polizia;

- relazioni esterne : progetti sovracomunali, integrazione sovracomunale ed intercomunale, rapporti con gli altri enti ( stato, regioni, comuni, ecc.) e con gli organi di stampa, pubbliche relazioni.

4. Agli Assessori non Consiglieri si applicano le norme sulle aspettative, permessi ed indennità degli Assessori Consiglieri.

5. La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni.

6. La Giunta compie atti di amministrazione che non siano per legge riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze della struttura; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali di governo e riferisce annualmente sulla propria attività. Provvede alla nomina dei componenti delle commissioni e degli organismi interni, ove essa non sia riservata alla competenza del Consiglio Comunale e del Sindaco.

7. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco e per quant’altro non contemplato nel presente articolo, valgono le disposizioni di legge in materia.

Art. 24
Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto ai sensi di legge.

2. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune.

3. Il Sindaco:

a) rappresenta l’Ente, convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi, degli uffici e all’esecuzione degli atti;

b) esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende altresì all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

c) è inoltre competente, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l’erogazione dei servizi secondo le esigenze complessive e generali degli utenti;

4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni ad eccezione dei casi previsti dalla legge.

5. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro il termine di legge.

6. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

Art. 25
Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo e svolge le funzioni del Sindaco nei casi previsti dalla legge.

Art. 26
Struttura dell’Ente

1. Gli uffici sono raggruppati in settori, al fine di assolvere ad una o più attività omogenee.

2. Gli aspetti organizzativi, le funzioni, le competenze, l’organigramma, il coordinamento della struttura dell’Ente ed in generale l’ordinamento degli uffici e dei servizi sono determinati dall’apposito Regolamento, nell’ottica della massima flessibilità e mobilità del personale in funzione delle esigenze strutturali, dei compiti e dei programmi dell’Ente, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge.

Art. 27
Attività di direzione

1. Esercita attività di direzione il soggetto cui sia demandata la competenza all’utilizzo di risorse umane e materiali nonché responsabilità di risultato per l’esercizio delle attività dell’Ente.

2. Le attività di direzione delle sfere di competenza funzionalmente sottordinate si esercitano attraverso il responsabile delle stesse.

3. Per ogni servizio reso ai cittadini, appalto e programma va individuato il soggetto responsabile dell’istruzione, dei controlli e più generalmente del perseguimento degli obiettivi.

4. Tale soggetto è responsabile dei progetti e della complessiva conduzione dell’attività in ordine a tutte le questioni afferenti la stessa. Esplicherà i poteri predetti anche nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni ed attività per il Comune di Santena in dipendenza di un rapporto di natura pubblica o privata.

Art. 28
Segretario Comunale

1. Il Comune si avvale di un Segretario iscritto all’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

2. Il Segretario espleta attività di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica amministrativa a favore degli organi del Comune in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alla Legge, allo Statuto, ai Regolamenti ed alle Procedure.

3. Al Segretario sono attribuite altresì tutte le funzioni conferitegli dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti o direttamente dal Sindaco.

Art. 29
Direttore Generale

1. Il Comune può avvalersi di un Direttore Generale esterno, previa stipula di convenzione con altro Comune nel rispetto della legge; il provvedimento di nomina del Direttore Generale deve contenere la disciplina dei rapporti tra quest’ultimo ed il Segretario.

2. E’ data facoltà al Sindaco di conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario titolare, nel caso in cui non sia stato nominato un Direttore Generale esterno.

3. Il Direttore Generale:

- provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive impartite dal Sindaco;

- sovrintende alla gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;

- predispone il piano dettagliato degli obiettivi nonché la proposta del piano esecutivo di gestione ed il suo monitoraggio;

- dà attuazione ad ogni altra competenza stabilita nel Regolamento di Organizzazione e nel provvedimento di nomina;

- rendiconta periodicamente al Sindaco sull’attività svolta.

Art. 30
Vicesegretario

1. Il Vicesegretario coadiuva il Segretario Comunale nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto.

2. Oltre alle funzioni di collaborazione e di ausilio all’attività del Segretario, il Vicesegretario lo sostituisce in caso di assenza, impedimento e vacanza nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal Regolamento di Organizzazione.

3. Il Regolamento di Organizzazione disciplina le attribuzioni, le responsabilità e le modalità di copertura del posto.

Art. 31
Relazioni sindacali

1. Le disposizioni degli accordi collettivi nazionali sono applicati nel rispetto della legge, con provvedimento degli organi competenti dell’Ente.

2. Le disposizioni degli accordi di cui al 1( comma in materie riservate alla potestà normativa del Comune vengono disciplinate nel regolamento di Organizzazione.

3. Gli accordi in sede decentrata conclusi con le organizzazioni sindacali, nelle materie in cui espressamente la legge o i regolamenti dell’Ente lo prevedano, sono approvati dalla Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

CAPO I V
ATTIVITA’

Art. 32
Programmazione

1. La relazione previsionale e programmatica e gli atti di bilancio contengono la pianificazione pluriennale di tutta l’attività del Comune di Santena.

2. La relazione medesima viene aggiornata annualmente e deve essere composta da tutti gli elementi previsti dalla legge.

3. La relazione è approvata o adeguata prima dell’approvazione del bilancio di previsione o di una variazione di esso per la parte di competenza. Contestualmente sono approvati o adeguati, se necessario, gli altri strumenti di programmazione.

Art. 33
Attività amministrativa

1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dall’ordinamento del Comune. Per il perseguimento dei propri fini e per il raggiungimento del miglior risultato in termini di economicità ed efficacia, il Comune deve avvalersi dello strumento e del procedimento più idoneo, tra quelli pubblici o privati, ammessi nell’ordinamento e che non siano espressamente vietati dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti dell’Ente.

2. L’attività amministrativa deve rispettare i principi dell’economicità, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati secondo le modalità e le procedure determinate nei regolamenti comunali, nel rispetto dei principi dell’ordinamento, della legge e dei criteri di cui al presente articolo.

3. Ove non diversamente ed espressamente previsto dalle norme che disciplinano il procedimento, pareri, autorizzazioni, nulla-osta ed atti comunque denominati non possono essere acquisiti se non con adeguata motivazione.

4. Il soggetto cui è attribuita la responsabilità istruttoria esercita tutte le attività ed assume ogni iniziativa per la celere conclusione del procedimento.

5. Nei procedimenti che prevedono dichiarazioni di cui il privato si assume la responsabilità, non è possibile subordinare l’emissione dell’atto o del provvedimento all’accertamento o verifica della veridicità della dichiarazione; l’atto deve essere emesso, fatte salve le successive verifiche di legge.

Art. 34
Partecipazione

1. Il regolamento di Partecipazione deve individuare almeno i procedimenti più importanti e disciplinarne il termine per la conclusione. Dovrà inoltre normare le seguenti materie: forme associative e rapporti con il Comune, istanze, interrogazioni e petizioni, referendum consultivo, assemblee, Difensore Civico, accesso ed intervento sugli atti amministrativi. Se non individuati nel regolamento in oggetto, i responsabili del procedimento potranno essere individuati nel regolamento di Organizzazione.

Art. 35
Pareri

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio deve essere richiesto il parere previsto dalle leggi.

2. Il parere sfavorevole dovrà essere dettagliatamente motivato e dovrà altresì individuare gli strumenti e le modalità dell’azione amministrativa che possono far conseguire all’amministrazione gli obiettivi che l’atto, su cui il parere negativo è stato espresso, intendeva perseguire.

Art. 36
Copertura finanziaria

1. I provvedimenti sia di organi collegiali che individuali comportanti impegni di spesa non possono essere adottati senza verifica della relativa copertura finanziaria, effettuata ai sensi di legge e nel rispetto del Regolamento di Contabilità.

Art. 37
Attività contrattuale

1. L’attività contrattuale del Comune è disciplinata dall’apposito regolamento.

2. I capitolati, i disciplinari e i fogli di patti e condizioni devono contenere adeguate forme di garanzia per l’Ente, anche a tutela degli interessi dell’utenza.

Art. 38
I servizi

1. Il Comune favorisce e promuove:

a) la partecipazione alla gestione dei servizi di Enti, associazioni di volontariato e libere associazioni;

b) la partecipazione alla gestione dei servizi degli utenti singoli ed associati.

Per tali fini il Comune:

- sollecita pareri dagli utenti e dai soggetti iscritti nel registro delle associazioni;

- stipula convenzioni per la gestione di specifici servizi;

- destina risorse sulla base di criteri predeterminati e pubblicizzati.

2. Il Comune promuove inoltre la costituzione di cooperative-consorzi che favoriscano l’occupazione in sede locale ed operino per iniziative sociali.

3. L’assunzione di un nuovo servizio o la variazione di gestione dei servizi esistenti da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico - finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta anche con riferimento all’ambito territoriale ottimale ed agli altri servizi gestiti dal Comune nell’ottica della ottimizzazione dei costi in rapporto alla qualità del servizio, intesa come soddisfazione dell’utenza.

4. La valutazione comparativa deve aver tenuto conto di tutte le forme di gestione, ivi comprese quelle di associazione mediante convenzione, unione di Comuni e consorzi, anche previo accordo di programma.

5. Il Comune, operate le scelte delle forme ottimali di gestione, informa i cittadini e ne favorisce la partecipazione, tutelando l’utenza.

6. Al fine di gestire funzioni e servizi determinati in modo coordinato, il Comune di Santena favorirà la stipula di convenzioni con altri Comuni nelle forme previste dalla legge. Le predette convenzioni potranno prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che opereranno anche con personale distaccato dagli enti partecipanti. Potrà essere previsto l’esercizio della delega delle funzioni tra i Comuni in convenzione. La convenzione dovrà prevedere obbligatoriamente i requisiti fondamentali della sua azione, tra i quali la durata.

7. Il perseguimento del pubblico interesse deve essere garantito qualunque sia la forma di gestione prescelta per l’attuazione dei servizi.

Art. 39
Istituzioni

1. Nel rispetto dei principi di cui all’articolo precedente, il Comune può costituire con atto motivato le istituzioni previste dalla legge, demandandone la disciplina ad apposito regolamento della istituzione che dovrà comunque prevedere, oltre alla dotazione di beni e personale, la struttura organizzativa, le norme finanziarie e contabili, le forme di vigilanza e di verifica gestionale da parte dei competenti organi dell’Ente, le modalità di indirizzo da parte del Consiglio Comunale.

Art. 40
Personale a contratto

1. Per le qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, il Comune può ricorrere a contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, con motivato provvedimento del Sindaco, che indicherà le modalità e gli obiettivi da raggiungere nonché i limiti economici della retribuzione.

2. Il regolamento di organizzazione disciplinerà ogni aspetto operativo legato alla nomina ed allo svolgimento della relativa funzione.

3. Poiché il Comune di Santena non ha dirigenti in pianta organica, quelli nominati ai sensi del presente articolo hanno la rappresentanza legale dell’ente.

Art. 41
Nomina e revoca degli amministratori
delle aziende e delle istituzioni

1. La nomina, la designazione e la revoca, previa contestazione degli addebiti, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio, fatti salvi i casi di cui all’art. 18.

2. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro i termini di legge.

3. I rappresentanti decadono automaticamente con l’elezione del nuovo Sindaco, ma svolgono le funzioni fino alla nomina dei successori.

Art. 42
Associazionismo e cooperazione per la gestione
dei servizi e delle funzioni

1. Il sistema dei rapporti con gli altri Comuni e la Provincia potrà essere sviluppato e valorizzato utilizzando e promuovendo le forme associative più idonee, tra quelle previste dalla legge, all’esercizio delle attività ed alle finalità da perseguire.

CAPO V
FINANZA, CONTABILITA’ E REVISIONE

Art. 43
Autonomia finanziaria

1. Nell’ambito dell’autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l’entità nonché i criteri della compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

2. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi e attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie “una tantum” o periodiche corrisposte dai cittadini singoli o associati. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione. Con deliberazione dell’organo competente viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.

4. La deliberazione di cui al precedente comma disciplinerà le eventuali forme e modalità di consultazione.

Art. 44
Piano Esecutivo e Controllo di Gestione

1. Nel rispetto dei principi dell’ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull’efficacia dell’azione del Comune, tutti gli strumenti di programmazione, di gestione finanziaria ed i relativi documenti contabili sono redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.

2. I principi di cui al precedente comma sono applicati in coerenza con l’attività della struttura Comunale.

3. Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) ed il suo controllo trimestrale, deve essere impostato annualmente ed articolato in modo da consentire sia la lettura per piani e programmi che per verificare l’andamento dei costi e dei ricavi per ogni servizio/ufficio in cui è articolato il PEG, in rapporto alle previsioni di bilancio.

4. Il regolamento di contabilità dovrà prevedere le metodologie di rilevazione e di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano oltre il controllo sull’equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l’uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l’analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.

5. Il Sindaco invia trimestralmente ai capigruppo consiliari il documento contenente il controllo di gestione.

Art. 45
Revisori dei conti

1. I revisori dei conti collaborano con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo ai sensi di legge. Il collegio è costituito da tre componenti con le modalità previste dalla legge.

2. Il regolamento di contabilità disciplina l’organizzazione e le modalità di funzionamento dell’ufficio dei revisori dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune ed i revisori.

3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all’ufficio di revisore sono previste dalla legge.

4. Il regolamento di Contabilità disciplina le cause di revoca e sostituzione dei revisori.

CAPO V I
PARTECIPAZIONE

Art. 46
Criterio di individuazione

1. Ai fini della partecipazione, in mancanza di diversa ed esplicita indicazione, si considerano cittadini tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale o ivi regolarmente soggiornanti.

Art. 47
Forme associative e rapporti con il Comune

1. E’ istituito un Albo ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che operano nel Comune. Il Consiglio Comunale per garantire la partecipazione su tematiche di particolare rilevanza può promuovere l’istituzione di consulte.

2. Nella domanda di iscrizione all’Albo, corredata dallo statuto dell’organizzazione, dovranno essere indicati: le finalità perseguite, la relativa attività, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l’organismo associativo.

3. Il Comune dovrà operare per assicurare le sedi ed altri vantaggi indiretti, secondo le modalità ed i criteri predeterminati e pubblicizzati che saranno contenuti nel regolamento di partecipazione, agli organismi associativi operanti nel Comune ed iscritti all’Albo, per favorire lo sviluppo dei rapporti tra cittadini e le forme di solidarietà.

4. Eventuali contributi verranno assegnati in funzione della ricaduta sociale e con le modalità previste da apposito regolamento.

5. L’apposito regolamento dovrà prevedere organismi di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale, anche su base di frazioni, nuclei o agglomerati per garantire, nel rispetto delle responsabilità istituzionali degli organi dell’Ente, la rappresentazione degli interessi collettivi e il confronto tra le diverse istanze.

Art. 48
Istanze, interrogazioni e petizioni

1. Gli organismi associativi e i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti dell’attività amministrativa, nonché istanze per richiedere l’emanazione di un atto o di un provvedimento e petizioni per attivare l’iniziativa su questioni di interesse della comunità. La risposta del Sindaco dovrà pervenire entro trenta giorni dal ricevimento.

2. Il Regolamento di Partecipazione dovrà disciplinare le forme di proposizione e di risposta ed ogni altro criterio, modalità e procedura per rendere effettive tali facoltà dei cittadini.

3. Il Regolamento del Consiglio Comunale e quello sulla Partecipazione stabiliranno le modalità e le forme delle pubbliche assemblee e dei Consigli Comunali aperti richiesti direttamente dai cittadini.

Art. 49
Referendum consultivo

1. E’ indetto referendum consultivo, ai sensi del Regolamento di Partecipazione, quando ne facciano richiesta almeno il 10% dei cittadini sulla base degli aventi diritto al voto dell’ultima tornata elettorale o mediante deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 50
Efficacia del referendum consultivo

1. L’indizione del referendum consultivo ha efficacia sospensiva del provvedimento in relazione al quale si effettua la consultazione, tranne i casi in cui l’atto sia stato eseguito o si tratti di atto con esecuzione continuata, frazionata o differita.

2. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno il 30% degli aventi diritto e se la metà più uno dei votanti ha espresso validamente una intenzione di voto. Il Consiglio Comunale ne valuta entro 30 giorni il risultato in apposita seduta ai sensi e nei modi previsti dal Regolamento di Partecipazione.

3. Il regolamento prevede i poteri dei Consiglieri Comunali e del comitato promotore in ordine alla discussione dei risultati.

4. Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione che deve essere approvata dal Consiglio Comunale.

Art. 51
Materie escluse

1. Non possono essere sottoposti a referendum consultivo:

a) deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale relative a bilancio preventivo, bilancio consuntivo, piano pluriennale di investimento, P.R.G. e sue varianti;

b) provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;

c) provvedimenti concernenti il personale comunale;

d) regolamenti concernenti il funzionamento del Consiglio Comunale;

e) provvedimenti relativi all’applicazione dei tributi;

f) qualunque atto dovuto dall’amministrazione in forza di disposizioni vigenti emanate da altri Enti.

Art. 52
Giudizio di ammissibilità

1. Precedentemente alla raccolta delle firme per la promozione del referendum, il testo di questi viene sottoposto al comitato dei garanti previsto nel Regolamento di Partecipazione che ne valuta la legittimità alla luce dei criteri indicati dall’art. 51 e dal regolamento.

2. Il comitato promotore deve essere udito qualora i garanti intendano esprimere parere negativo sulla proposta del referendum. Si può procedere alla raccolta delle firme solo in seguito a parere positivo dei garanti.

Art. 53
Difensore civico

1. Nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere i diritti dei cittadini e a garantire l’imparzialità, la trasparenza e l’accesso alla amministrazione comunale, nonché il suo buon andamento, il Consiglio Comunale, in accordo con quello di altri Comuni convenzionati, può istituire l’ufficio del difensore civico, con apposito atto deliberativo.

2. Il difensore civico è nominato, previa pubblica selezione, dal Consiglio Comunale di ciascuno dei Comuni convenzionati.

3. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio nei limiti delle illegittimità denunciate, nei casi e con le modalità previste dalla legge, ed inoltre interviene su richiesta dei cittadini singoli o associati in ordine ai ritardi, alle negligenze imputabili alla struttura o ad abusi commessi dai dipendenti comunali e dagli organi dell’Ente.

4. Il difensore civico assolve le proprie funzioni con probità, onestà, indipendenza, imparzialità ed adeguata preparazione giuridica.

5. Stante le attribuzioni ed i requisiti di cui al precedente comma 3, nonché la preparazione e le caratteristiche richieste per l’espletamento della funzione, oltre l’indennità prevista, l’istituzione del difensore civico è definita in modo convenzionato con un numero di comuni contigui almeno sufficiente a raggiungere 20.000 abitanti.

6. Il Regolamento di ciascun comune convenzionato che disciplina la funzione del Difensore Civico dovrà prevedere apposite identiche norme per garantire l’indipendenza e l’autonomia del difensore civico nonché i criteri per la determinazione dell’indennità di carica; prevederà altresì i poteri e le attribuzioni, nonché le modalità di risoluzione dei conflitti con l’Amministrazione e le cause di decadenza dall’ufficio.

7. Con l’approvazione del presente Statuto vengono revocate funzioni ed attribuzioni di eventuali istituti del difensore civico in essere.

CAPO V I I
PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 54
Disciplina della propaganda elettorale

1. La propaganda dei candidati per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale è disciplinata dalla legge.

Art. 55
Pubblicità delle spese per la propaganda elettorale

1. Il candidato Sindaco che concorre alle elezioni comunali deve presentare il rendiconto delle spese per la campagna elettorale secondo quanto disposto dal Regolamento del Consiglio.

CAPO V I I I
PARI OPPORTUNITA’

Art. 56
Condizioni di pari opportunità

1. La Città di Santena assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125; a tal fine favorirà la presenza di cittadini di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, specie nella Giunta Comunale e nelle Commissioni consiliari, nonché degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.

2. Nell’eventualità che non fosse possibile attuare il principio previsto al comma 1 per la nomina della Giunta Comunale e delle Commissioni Consiliari, dovranno prodursi al Consiglio Comunale le relative motivazioni.

CAPO I X
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57
Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, successiva all’approvazione da parte dell’Organo di Controllo.

2. Le norme di cui all’art. 18, commi 1, 2 e 10 (Presidenza del Consiglio Comunale e budget annuale) ed all’art. 23 (Giunta) del presente Statuto entreranno in vigore a partire dal prossimo mandato elettorale.

3. Il Consiglio approva entro diciotto mesi le modifiche ai regolamenti comunali conseguenti all’approvazione del presente statuto.

4. Fino all’adozione dei predetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione, che risultino compatibili con la legge.



Comune di Vernante (Cuneo)

Statuto comunale - Modificazioni ed integrazioni

Art. 26 comma 3: alla lettera l): si aggiunge in fine il seguente periodo: “assume decisioni circa le azioni giudiziali dell’Ente ed il relativo conferimento di incarico a legali di fiducia dell’Amministrazione”.

Art. 28 comma 1: lettera a): si aggiungono infine le seguenti parole: “ivi compresa la rappresentanza giudiziale”;

lettera t): l’intero testo è abrogato e sostituito dal seguente “stipula quale Legale Rappresentante dell’Ente i contratti già conclusi”.

infine si aggiungono le seguenti lettere e parole: z1) rappresenta il Comune in giudizio".

Art. 69 si aggiunge infine il seguente comma:

“6 Le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi e si aggiorna automaticamente ogni due anni sulla base dell’indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrato al 31 dicembre per il biennio precedente”.

Art. 71 si aggiunge infine il seguente comma:

“6. Le violazioni alle ordinanze possono essere punite con sanzioni amministrative pecuniarie stabilite nei Regolamenti Comunali a cui fanno riferimento o la cui entità è definita nell’ordinanza stessa sulla base di quanto previsto per analoghe situazioni dai Regolamenti Comunali”.



Comunità Collinare Val Rilate - Montechiaro d’Asti (Asti)

Statuto

INDICE

TITOLO I - Elementi costitutivi e principi fondamentali

TITOLO II - Ordinamento strutturale

Capo I - Il Consiglio

Capo II - Il Presidente

Capo III - La Giunta

TITOLO III - L’ordinamento amministrativo e l’organizzazione dell’Unione

Capo I - La gestione dell’Unione

Capo II - Il Segretario ed i Funzionari

Capo III - I servizi

Capo IV - Il controllo interno

TITOLO IV - Forme associative ed accordi di programma

TITOLO V - Partecipazione popolare

Capo I - La partecipazione all’attività dell’Unione

Capo II - Accesso dei cittadini e trasparenza dell’azione amministrativa

TITOLO VI - Funzione normativa

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI E
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Oggetto

1. L’Unione denominata “Comunità Collinare Val Rilate” tra i seguenti comuni: Montechiaro d’Asti, Camerano Casasco, Cinaglio, Chiusano, Corsione, Cortanze, Cortazzone, Cossombrato, Frinco, Piea, Settime, Soglio, Villa San Secondo, che nel proseguo, per facilità, sarà denominata “Unione”, è costituita per libera adesione dei Comuni partecipanti espressa dai rispettivi Consigli comunali, in attuazione dell’art.32 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, per l’esercizio associato di una pluralità di funzioni e di servizi, quali individuati nel presente statuto.

2. L’Unione è Ente locale ed è pertanto dotata di autonoma soggettività giuridica, nell’ambito dei principi della Costituzione e della Legge, nonché delle norme del presente statuto.

3. Elementi costitutivi dell’Unione sono la popolazione ed il territorio dei Comuni partecipanti.

Art. 2
Finalità

1. L’Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita in forma associata, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, le seguenti funzioni e servizi:

a) realizzazione e manutenzione di opere pubbliche di interesse collettivo, con salvaguardia del contesto naturale, storico ed architettonico;

b) promozione e gestione del territorio;

c) manutenzione della viabilità;

d) raccolta e trasporto dei rifiuti, con incentivazione di forme di raccolta differenziata;

e) organizzazione di interventi di ripristino e recupero ambientale;

f) organizzazione e gestione del servizio di polizia urbana e rurale;

g) gestione del servizio di protezione civile;

h) valorizzazione e tutela dell’organizzazione scolastica locale;

i) organizzazione e gestione del servizio di trasporto locale, ed in particolare del trasporto scolastico;

j) promozione e realizzazione di strutture sociali di orientamento all’istruzione, lavoro e formazione professionale per i giovani;

k) promozione dell’attività turistica ricettiva, attraverso la valorizzazione delle potenzialità ricreative e culturali dell’ambiente rurale e naturale;

l) salvaguardia e valorizzazione delle arti e tradizioni popolari e dei prodotti tipici;

m) gestione di funzioni e servizi amministrativi, legali, finanziari, tecnici ed alla collettività.

2. All’Unione possono essere attribuiti ulteriori servizi e funzioni con deliberazione modificativa del presente statuto da adottarsi da tutti i Consigli dei Comuni aderenti.

3. L’Unione assicura la partecipazione delle Comunità locali, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dell’efficienza e dell’economicità.

4. L’Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’attività amministrativa.

5. Sono obiettivi primari dell’Unione:

a) la promozione dello sviluppo socio-economico attraverso l’equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini;

b) l’armonizzazione dell’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;

c) la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio ambientale, linguistico, storico, artistico e culturale dei Comuni partecipanti;

d) l’osservanza del principio di pari opportunità tra i due sessi, nell’ambito delle funzioni esercitate sia all’interno dell’organizzazione dell’Ente, sia nell’attività sul territorio, sia nei rapporti con altri Enti ed organizzazioni;

e) lo sviluppo e la valorizzazione della pace, della tolleranza e della solidarietà;

f) l’adesione alle regole ed ai principi della Carta Europea delle autonomie locali.

Art. 3
Programmazione e cooperazione

1. L’Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, a i metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri livelli di governo, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri Enti pubblici operanti sul territorio.

2. I rapporti con i Comuni, con la Provincia e con la Regione si uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.

3. Ai fini della proposizione, organizzazione e gestione dei progetti comuni ad altre Comunità Collinari, ovvero ad altri Enti, possono essere concordate iniziative e forme di coordinamento.

La Comunità può attivare progetti che interessino Comuni ad essa limitrofi, ancorché non aderenti alla comunità stessa, ai sensi della legge regionale 28 Febbraio 2000, n.16.

Art. 4
Risorse finanziarie

1. L’Unione ha autonomia finanziaria nell’ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.

2. L’Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi gestiti direttamente.

3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell’Unione sono reperite, oltreché con i proventi propri di cui al comma 1, attraverso le contribuzioni di Stato, Regione, Provincia ed altri Enti pubblici, attribuite in forza di legge o per l’esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.

4. I Comuni aderenti all’Unione assicurano il pareggio finanziario dell’Ente stesso attraverso trasferimenti effettuati secondo criteri direttamente proporzionali all’entità della popolazione residente al 31 Dicembre dell’anno precedente.

5. I trasferimenti di cui al comma 4 sono di norma disposti a consuntivo, a presentazione di idonea certificazione da parte del Presidente e del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Unione. I Comuni aderenti possono, ove ne ricorrano i presupposti, disporre anticipazioni in corso di esercizio in relazione alle necessità emergenti.

6. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei Comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi direttamente connessi con la fruizione del servizi, ai singoli Comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

Art. 5
Sede dell’Unione

1. L’Unione ha sede nel Comune di Montechiaro d’Asti in piazza Umberto I.

2. Le adunanze degli Organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell’Unione.

3. I suoi Organi ed uffici possono, rispettivamente, riunirsi e situarsi anche in sedi diverse, purché ricomprese nell’ambito del territorio dell’Unione.

4. Presso la sede dell’Unione è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli avvisi.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1. L’Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di “Comunità Collinare Val Rilate” e con lo stemma nella foggia approvata dal Consiglio.

2. Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il gonfalone dell’Unione, nella foggia approvata dal Consiglio, accompagnato dal Presidente o suo delegato.

3. L’utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali, sono vietati.

Art.7
Adesioni all’Unione

1. Successivamente alla costituzione, il Consiglio dell’Unione può accettare l’adesione di altri Comuni, che ne avanzino richiesta a mezzo di deliberazione Consigliare, assunta con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, all’esame del Consiglio dell’Unione, che decide sulla sua ammissibilità, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. L’ammissione ha effetto dal 1 Gennaio dell’anno successivo, a condizione che, entro lo stesso termine, i Consigli comunali di tutti gli Enti aderenti, compreso l’istante, approvino il nuovo statuto dell’Unione.

4. E’ data facoltà agli altri Comuni, per gli eventuali conferimenti assegnati in dotazione all’Unione, di esigere dall’Ente istante quote di partecipazione da definirsi con l’atto di ammissione di cui al comma 2 e secondo i criteri di cui all’art.4, comma 6.

Art.8
Scioglimento dell’Unione

1. L’Unione si scioglie quando la metà dei Consigli dei Comuni partecipanti, abbiano, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, deliberato di recedere dall’Unione stessa.

2. L’Unione si scioglie anche quando la metà dei Comuni partecipanti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti entro il termine previsto dal successivo articolo 13.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni originanti. Nel suddetto periodo, il Consiglio dell’Unione ed i Consigli dei Comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente il Presidente pro tempore assume le funzioni di Commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell’Ente.

4. L’Unione si scioglie altresì ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall’articolo 141 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267.

5. Nei casi di scioglimento il personale dell’Unione viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti. In difetto di accordo provvede il Presidente liquidatore.

Art.9
Recesso dall’Unione

1. Ogni Comune partecipante all’Unione può recedere unilateralmente, con provvedimento Consigliare adottato con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. Il Comune recedente deve darne comunicazione, entro il mese di Giugno, al Consiglio dell’Unione, che ne prende atto. Il recesso è efficace dal 1° Gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata data comunicazione.

3. Il recesso non deve recare nocumento all’Unione. All’uopo tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente fino all’estinzione degli stessi.

4. E’ consentito al Comune recedente di affrancare i medesimi, in tutto od in parte, fatti salvi i diversi accordi conclusi con il Consiglio dell’Unione.

5. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all’atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi.

Art. 10
Attività regolamentare

1. L’Unione disciplina la propria organizzazione ed attività attraverso appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge e dal presente statuto.

2. Entro sei mesi dalla costituzione dell’Unione, il Consiglio approva il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti ed il regolamento per il funzionamento degli organi. Nelle more dell’approvazione si applicano le norme dettate nei corrispondenti regolamenti vigenti nel Comune aderente con il maggior numero di abitanti.

3. Entro un anno dalla costituzione dell’Unione, il Consiglio adotta il piano pluriennale di sviluppo socio economico.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 11
Organi dell’Unione

1. Sono Organi dell’Unione:

- il Consiglio

- il Presidente

- la Giunta

Art. 12
Status degli amministratori dell’Unione

1. Ai componenti il Consiglio e la Giunta, nonché al Presidente dell’Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei Consiglieri comunali, degli Assessori e dei Sindaci.

2. Agli stessi Amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Titolo III, Capo IV della Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267.

CAPO I
IL CONSIGLIO

Art.13
Composizione, elezione e durata del Consiglio

1. Il Consiglio dell’Unione è l’espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati. Determina l’indirizzo politico dell’Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i Consigli Comunali.

2. Il Consiglio dell’Unione è composto da 17 membri, di cui 13 della maggioranza, compreso il Presidente, individuati nel Sindaco di ciascun Comune aderente e, 4 della minoranza.

3. L’attribuzione dei seggi avviene ad ogni elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale in un Comune aderente.

4. I seggi per le minoranze, se sufficienti, vengono assegnati uno per ogni minoranza presente nei Consigli Comunali.

5. Qualora le minoranze siano in numero maggiore dei seggi disponibili, questi sono attribuiti in base ad una graduatoria fra tutte le liste di minoranza. L’ordine in graduatoria è stabilito dal quoziente fra “voti di lista conseguiti” ed “aventi diritto al voto” nelle rispettive elezioni Comunali. Va ad occupare il seggio spettante ad una lista di minoranza il primo eletto della lista in consiglio comunale, ovvero se non accetta, chi segue in ordine di voti. Comunque deve essere Consigliere Comunale in carica ed appartenere al gruppo di minoranza della lista in cui è stato eletto.

6. Nessun Comune può avere più di un rappresentante di minoranza.

7. In caso di decadenza o rinuncia in corso di mandato, il seggio passa alla lista seguente nella graduatoria (comma 5).

8. I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque fino all’assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti dei Comuni.

Art.14
Consiglieri

1. Sono attribuiti ai Consiglieri dell’Unione i diritti ed i doveri stabiliti dalla legge per i Consiglieri comunali. In particolare hanno diritto di ottenere dagli uffici dell’Unione, nonché dai Concessionari di tali servizi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo di conciliare le prerogative dei Consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa. Inoltre, i Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del Consiglio, nonché di interrogazione e mozione.

2. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per un intero anno, senza giustificati motivi, il Presidente dell’Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.

3. Il Consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal Consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.

4. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, l’eccessiva distanza dalla sede dell’Unione per motivi contingenti, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del Consigliere di portare a termine il mandato.

5. I Consiglieri non residenti nell’Unione, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere domicilio presso i rispettivi Comuni.

Art.15
Organizzazione del Consiglio

1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente statuto e dal regolamento

2. Il Consiglio adotta il regolamento a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni del regolamento stesso.

3. La Presidenza del Consiglio compete al Presidente dell’Unione e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci.

Art. 16
Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio definisce l’indirizzo dell’Unione, esercita il controllo politico sull’amministrazione e sulla gestione, anche indiretta, dell’Unione stessa e adotta, per l’esercizio delle funzioni e servizi di propria competenza, gli atti attribuiti dalla legge ai Consigli comunali.

2. Nell’ambito dell’attività di indirizzo il Consiglio approva direttive generali, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione alla propria attività istituzionale. Esso può impegnare la Giunta a riferire sull’attuazione di specifici atti di indirizzo.

3. L’attività di controllo del Consiglio si realizza principalmente mediante l’esercizio dei diritti da parte dei singoli Consiglieri, in conformità al presente statuto.

4. Il Consiglio, nella sua prima seduta, procede alla elezione del Presidente dell’Unione, da scegliersi tra i componenti Sindaci del consesso.

5. Nella seduta successiva, da tenersi entro quarantacinque giorni, il Presidente, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e comunica l’elenco dei componenti la Giunta.

6. Ai fini di cui al presente articolo, si intende per prima seduta quella convocata alla costituzione dell’Unione , nonché tutte quelle convocate per la necessaria elezione di un nuovo Presidente, compresa quella immediatamente dopo la temporanea scadenza di tutti i membri del Consiglio.

7. La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente uscente ovvero, in sua assenza, dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, entro trenta giorni dalla cessazione del Presidente in carica, ovvero entro trenta giorni dalle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte di almeno due terzi dei Comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse all’Unione entro dieci giorni dalla loro efficacia.

8. Le sedute di cui al comma 6 sono presiedute dal Sindaco del Comune più popoloso, il quale sarà assistito dal proprio Segretario Comunale.

Art.17
Adunanze

1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio e ne formula l’ordine del giorno.

2. La convocazione può essere richiesta da uno dei Sindaci o da un quinto dei Consiglieri in carica, nel qual caso il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, inserendo nell’ordine del giorno le questioni richieste, purché corredate da proposte di deliberazione.

3. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, entro 48 ore, per la trattazione delle questioni urgenti.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

5. Il regolamento disciplina il quorum strutturale ed ogni altra modalità per la validità delle sedute, per l’adozione delle singole deliberazioni e per la partecipazione dei cittadini.

6. Il Consiglio delibera con l’intervento della maggioranza dei Consiglieri ed a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto.

7. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

CAPO II
IL PRESIDENTE

Art.18
Elezione, cessazione

1. L’elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più anziano d’età.

2. Il Presidente dura in carica per il periodo corrispondente al proprio mandato di Sindaco ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.

4. La mozione di sfiducia dev’essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, contenere la proposta di un Sindaco candidato alla Presidenza, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. L’approvazione della mozione comporta la decadenza del Presidente e della Giunta.

Art. 19
Competenza

1. Il Presidente rappresenta l’Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l’unità dell’attività politico-amministrativa.

2. Il Presidente, quale organo Responsabile dell’amministrazione dell’Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il Presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell’Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al Consiglio. Nell’esercizio delle proprie competenze, il Presidente, in particolare:

a) coordina e stimola l’attività della Giunta e ne mantiene l’unità di indirizzo, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;

b) nell’ambito della dotazione organica, attribuisce gli incarichi dirigenziali, tenuto conto delle professionalità esistenti nell’Ente. Nei casi di vacanza dei posti in organico, per gli incarichi di direzione, la copertura dei posti può avvenire con contratti di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge sul pubblico impiego per l’accesso alla qualifica di dirigente;

c) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell’Ente;

d) nomina il Segretario dell’Unione

e) affida gli incarichi fiduciari per consulenze esterne, ivi compresi gli incarichi professionali e quelli per assistenza legale, salvo che l’individuazione del professionista non sia il risultato di procedure selettive;

f) promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

g) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività dell’Unione

h) stabilisce gli argomenti da porre all’ordine del giorno del Consiglio e della Giunta;

i) ha facoltà di delegare ai componenti della Giunta i poteri che la legge e lo statuto gli attribuiscono. In particolare il Presidente può attribuire a singoli Delegati il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L’attività di sovrintendenza si traduce in una articolata specificazione degli indirizzi e nell’esercizio del potere di controllo;

j) autorizza le missioni dei componenti degli Organi collegiali e del Segretario;

Art. 20
Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è il componente dell’Assemblea che a tale funzione viene designato dal Presidente per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2. Quando il Vicepresidente sia impedito, il Presidente è sostituito dal componente della Giunta più anziano di età.

CAPO III
LA GIUNTA

Art.21
Composizione, nomina e cessazione

1. La Giunta dell’Unione è composta rispettivamente dal Presidente che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a sei.

2. Il Presidente nomina i componenti la Giunta, tra cui il Vice Presidente.

3. Salvo i casi di revoca da parte del Presidente, la Giunta rimane in carica fino al rinnovo del Consiglio e conseguente nomina del Presidente.

Art.22
Competenza

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell’Unione per l’attuazione del programma amministrativo, provvedendo, attraverso deliberazioni collegiali:

a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo statuto;

b) a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell’esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei Responsabili di servizio;

c) ad adottare i regolamenti relativi all’ordinamento degli uffici e dei servizi e per l’accesso agli impieghi, oltre che i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, all’applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro ed alla stipulazione dei contratti decentrati, alla determinazione degli obiettivi e delle risorse da assegnare ai servizi;

d) a riferire al Consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;

e) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri Organi.

Art. 23
Funzionamento

1. La Giunta provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell’ordine del giorno ed ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla legge o dallo statuto.

2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.

3. Le adunanze non sono pubbliche.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art.24
Decadenza della Giunta

1. Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Presidente comportano la decadenza della Giunta.

TITOLO III
L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E
L’ORGANIZZAZIONE DELL’UNIONE

CAPO I
LA GESTIONE DELL’UNIONE

Art. 25
Principi e criteri di gestione

1. L’Unione ispira l’organizzazione degli uffici e del personale a criteri d’autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.

2. L’attività dell’amministrazione s’ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni d’indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli Organi politici dell’Ente, da quella di gestione, che è svolta dal Segretario e dai Funzionari, nelle forme e secondo le regole dettate dal presente statuto e dai regolamenti.

3. La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

4. L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell’Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 26
Personale

1. L’Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l’ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell’Ente ed alla contrattazione anche decentrata che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto. Il regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare disciplina:

a) la struttura organizzativo-funzionale;

b) la dotazione organica;

c) le modalità di assunzione e cessazione del servizio;

d) gli strumenti e le forme dell’attività di raccordo e di coordinamento tra i Responsabili della gestione.

3. I regolamenti stabiliscono, altresì, le regole per l’amministrazione dell’Unione, che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa:

a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;

b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell’apparato, improntando l’organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

CAPO II
IL SEGRETARIO ED I FUNZIONARI

Art. 27
Il Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Presidente, dal quale dipende funzionalmente; viene scelto dall’albo previa autorizzazione dell’Agenzia.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente. Sovrintende all’attività dei Funzionari e ne coordina l’attività, con poteri di sostituzione in caso d’inerzia degli stessi. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli Uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l’adozione delle misure previste dall’Ordinamento.

3. Assolve, inoltre, a tutte le funzioni conferite dal Presidente, fatte salve quelle gestionali assegnate al Direttore generale, qualora nominato. Se le funzioni di Direttore generale sono conferite al Segretario, allo stesso compete un trattamento economico aggiuntivo, secondo la previsione della contrattazione collettiva di comparto.

Art.28
Vice Segretario

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario, individuandolo in uno dei funzionari apicali dell’Ente in possesso di Laurea.

2. Il Vice Segretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art.29
Responsabili di servizio

1. I Responsabili dei servizi, con l’osservanza dei principi e criteri fissati dall’ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell’Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel regolamento.

2. Ai Responsabili dei servizi è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l’attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ad altri Organi dell’Ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che, a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai Funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.

3. I Responsabili preposti ai singoli servizi dell’Ente rispondono tanto alla legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell’attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli Organi elettivi.

Art. 30
Incarichi di Responsabile di servizio
e contratti a tempo determinato

1. Il Presidente, su proposta del Segretario e sentita la Consulta dei Responsabili di servizio, prepone ai singoli servizi dipendenti o Funzionari della qualifica apicale, con incarico di direzione, revocabile in qualunque tempo. Gli incarichi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità

2. La copertura dei posti di Responsabile di servizio con contenuti di alta specializzazione può avvenire, con nomina del Presidente, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, di durata non superiore al mandato del Presidente. In via eccezionale, e con provvedimento motivato, il contratto può essere di diritto privato.

3. I soggetti incaricati a tempo determinato sono scelti sulla base di curricula che ne comprovino l’effettiva professionalità. Il reclutamento di tale personale può anche avvenire a seguito di prove selettive.

CAPO III
I SERVIZI

Art. 31
Gestione dei servizi

1. L’Unione gestisce i servizi in sintonia con i principi dettati dalla legge e dal presente statuto ed alle condizioni che assicurino la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva entro il quadro delle finalità sociali e territoriali che costituiscono obiettivo dell’Unione stessa.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge per gli Enti locali.

3. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 32
Rappresentanti dell’Unione componenti di altri Organi

1. In esecuzione degli indirizzi dettati dal Consiglio, il Presidente nomina i rappresentanti dell’Unione in Organi di società partecipate e di altri enti, i quali relazionano al Consiglio in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al rendiconto della gestione e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti.

2. I rappresentanti dell’Unione in società di capitali ed in altri Enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Presidente che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori.

3. I suddetti rappresentanti, qualora non osservino gli indirizzi definiti dall’Unione o non adempiano ai propri doveri, possono essere revocati con provvedimento motivato dal Presidente, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

4. Gli stessi rappresentanti sono dichiarati decaduti dall’incarico da parte del Presidente, quando siano intervenute, successivamente alla nomina, cause di ineleggibilità o sia stata accertata la mancanza di taluno dei requisiti soggettivi previsti per la nomina.

5. I rappresentanti stessi dovranno, altresì, essere dichiarati decaduti da parte del Presidente, quando, verificata l’esistenza di cause di incompatibilità all’incarico, sia inutilmente trascorso il termine assegnato per rimuovere tali cause.

CAPO IV
IL CONTROLLO INTERNO

Art. 33
Principi generali del controllo interno

1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell’attività svolta, l’Ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:

a) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali;

b) controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dell’azione amministrativa ai principi dell’ordinamento finanziario e contabile;

c) controllo di gestione per verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati, nell’ambito di una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;

d) controllo per la valutazione del personale, per l’erogazione di compensi accessori collegati alle funzioni e per l’accertamento di eventuali responsabilità.

Art. 34
Revisore del conto

1. L’attività di vigilanza definita alla lettera a) del precedente articolo è svolta dal revisore del conto.

2. L’organo è eletto dal Consiglio con le modalità stabilite dalla legge per i Revisori degli Enti locali; i candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per l’elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.

3. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dell’organo di revisione. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle società per azioni.

4. Nell’esercizio delle sue funzioni, il revisore può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i Responsabili di servizio dell’Ente, che hanno l’obbligo di rispondere, nonché degli eventuali rappresentanti dell’Unione in qualsivoglia ente; possono presentare relazioni e documenti al Consiglio.

5. L’organo di revisione può assistere alle sedute del Consiglio, e, se invitato, della Giunta. Su richiesta del Presidente, può prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti la propria attività.

6. Per la determinazione del compenso base spettante al revisore del conto si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al Comune più popoloso facente parte dell’Unione.

TITOLO IV
FORME ASSOCIATIVE ED
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 35
Principi generali

1. L’Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell’azione amministrativa ed adeguati standard qualitativi dei servizi pubblici da essa comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.

2. A questo scopo l’attività dell’Ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione utili al perseguimento degli obiettivi.

Art.36
Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono per la loro realizzazione l’azione integrata e coordinata dell’Unione e di altri Enti pubblici, il Presidente promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l’integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all’opera, all’intervento o al progetto al quale si riferisce l’accordo. L’accordo è stipulato dal Presidente.

2. L’accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole, nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli Enti che partecipano all’accordo.

3. Ove ne ricorrano i presupposti, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all’art.34, comma 5, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267.

TITOLO V
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
LA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’
DELL’UNIONE

Art. 37
Associazionismo e partecipazione

1. Gli Organi dell’Unione si avvalgono, per l’amministrazione dell’Ente, della partecipazione dei cittadini, ai quali sono garantite opportune forme per l’esercizio di tale facoltà, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.

2. L’Unione valorizza, altresì, le libere forme associative senza finalità di lucro, di cooperazione dei cittadini ed in particolar modo quelle di volontariato sociale e promuove organismi di partecipazione.

3. L’Unione, nel procedimento relativo all’adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie, nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all’atto da emanarsi.

Art. 38
Istanze e petizioni

1. Tutti gli interessati possono rivolgere al Presidente istanze su materie inerenti l’attività dell’amministrazione.

2. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all’attività dell’Unione inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.

3. Il regolamento disciplina le modalità ed i tempi per l’esame e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 39
Proposte di atti amministrativi

1. Gli elettori dei Comuni facenti parte dell’Unione possono formulare proposte di atti deliberativi ed inoltrarli al Presidente.

2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il 15 per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun Comune aderente all’Unione.

3. Le stesse, corredate dai pareri previsti per legge, debbono essere esaminate dall’organo competente entro 45 giorni dalla data di presentazione.

4. Il regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione della proposta, le forma di pubblicizzazione, di raccolta delle firme, oltre che i termini ed i soggetti cui deve essere fornita la risposta.

CAPO II
ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 40
Accesso

1. Nel rispetto dei principi della legge e del presente statuto il regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore dello statuto, stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell’Unione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici dell’Unione stessa, nonché di intervento nei procedimenti amministrativi.

2. Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi devono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.

3. Allorché un provvedimento dell’amministrazione sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di essere informati e di intervenire nel procedimento.

4. Il regolamento prevede il funzionario Responsabile del procedimento, disciplina tutte le modalità dell’intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l’amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

5. Sono sottratte al diritto di accesso le categorie di atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, nonché quelle esplicitamente individuate dal regolamento.

6. Il regolamento disciplina altresì l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

7. E’ in ogni caso fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi.

Art. 41
Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione o degli altri Enti funzionali e dipendenti dall’Unione sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’Amministrazione.

2. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. L’Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.

3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quant’altro li riguardi, concernenti un procedimento amministrativo.

TITOLO VI
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 42
Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell’Ordinamento dell’Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.

2. E’ ammessa l’iniziativa di almeno il 15 per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun Comune aderente all’Unione, per proporre modificazioni allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

Art.43
Regolamenti

1. L’Unione emana regolamenti:

a) nelle materie ad essa demandate dalla legge e dallo statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza;

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi fissati dalle suddette norme generali, delle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’albo pretorio: dopo l’adozione della deliberazione, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 44
Adeguamento delle fonti normative
a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello statuto o dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi contenuti nella costituzione, nelle leggi di riforma, entro i 120 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

2. Costituiscono limite per l’autonomia normativa dell’Unione solamente quelle norme recanti principi espressamente individuati quali inderogabili.

Art. 45
Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente statuto, dopo l’espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, entra in vigore decorsi trenta giorni dall’affissione all’albo pretorio di ciascun Comune aderente.

2. Esso viene pubblicato, unitamente all’Atto Costitutivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.


ALTRI ANNUNCI

Azienda ospedaliera Maggiore della Carità - Novara

Estratto di avviso di asta pubblica per la vendita di terreni di proprietà dell’Azienda Ospedaliera - Denominati “Fondo Boscaccio” in Novara

Si rende noto che in esecuzione alla deliberazione n. 983 del 18.7.2000 adottata dal Direttore Generale della Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità di Novara - alle ore 11.00 del giorno 30 marzo 2001 presso la sede dell’Azienda Ospedaliera, C.so Mazzini 18 - Novara, si terrà un’asta pubblica per la vendita al miglior offerente di beni immobili censiti al catasto terreni del Comune di Novara.

Prezzo a base d’asta lire 17.638.562.000= (diciassettemiliardi seicentotrentottomilioni cinquecentosessantaduemila) pari ad euro 9.109.557,035.

Modalità di gara: l’aggiudicazione avverrà ai sensi del R.D. n. 827 del 23.5.1924 art. 73 lettera c) per mezzo di offerta segreta, da confrontarsi con l’importo a base d’asta con aggiudicazione al miglior offerente.

L’offerta in carta legale, indirizzata all’Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità di Novara - C.so Mazzini 18 - 28100 Novara, dovrà pervenire esclusivamente per posta, a mezzo di raccomandata, in busta chiusa, sigillata con ceralacca e firmata nei lembi di chiusura, recante all’esterno, l’oggetto dell’asta a cui si intende partecipare, entro e non oltre le ore 12 del giorno precedente a quello fissato per la gara e dovrà contenere la documentazione prevista dall’avviso integrale d’asta che si potrà richiedere all’U.O.A. Tecnico Patrimoniale, Tel. 0321 - 373.242/3238/3920.

Novara, 5 febbraio 2001

Il Direttore Generale
Giorgio Balzarro




Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino

Avviso di vendita di beni immobili

Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino - Corso Dante 14 - 10134 Torino - Telefono 31301 Fax 3130.425 - http://www.atc.torino.it

Appalto n. 1294.

In esecuzione della deliberazione n. 625/828 del 27.12.1999, il giorno 14 marzo 2001 alle ore 10,00 e seguenti, presso la sede dell’Agenzia, sala consiliare piano 9°, avrà luogo il secondo esperimento di asta pubblica per la vendita al miglior offerente del seguente bene immobile di proprietà della stessa: Comune di Mazzè - Via Caluso - Fabbricato libero, composto dall’accostamento di tre corpi di fabbrica uguali e da tre corpi di scale (volume totale f.t. mc. 932), distinto al Catasto Terreni del Comune di Mazzè al Fg. 24 Mappale 24-233. Le unità immobiliari sono censite al N.C.E.U. alla Partita 210 foglio 24 mappale 24 subalterni 1 - 2 - 3. Prezzo L. 163.400.000= (Euro 84.389,05) (al netto degli oneri fiscali).

1) Criteri di aggiudicazione

La gara verrà effettuata mediante asta pubblica con offerte segrete in aumento sul prezzo a base d’asta sopra indicato, ai sensi dell’art. 73 lett. c) R.D. n. 827/1924. Non sono ammesse offerte in ribasso. L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di parità di offerte fra due o più concorrenti si procederà con il sistema degli ulteriori miglioramenti delle offerte stesse; ove i concorrenti che hanno prodotto la stessa offerta, o uno di essi, non fossero presenti, l’aggiudicatario verrà scelto tramite sorteggio.

La vendita è effettuata a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui l’immobile si trova con tutte le pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive eventualmente esistenti.

Non vi sarà luogo ad azione per lesione, nè ad aumento o diminuzione di prezzo, per qualunque materiale errore nella descrizione dei beni posti in vendita, nella indicazione della superficie e per qualunque differenza, sebbene eccedente la tolleranza stabilita dalla legge, dovendo intendersi come espressamente dichiarato dall’aggiudicatario di ben conoscere l’immobile acquistato nel suo complesso e valore e in tutte le sue parti.

2) Termini e modalità per la presentazione delle offerte

L’offerta economica, in bollo, validamente sottoscritta, con l’indicazione sia in cifre che in lettere del prezzo offerto in aumento rispetto al prezzo a base d’asta, deve pervenire alla Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino, Segretariato Generale, C.so Dante 14, 10134 Torino, a pena di esclusione entro le ore 16 del giorno 13 marzo 2001. Si precisa che l’offerta economica deve essere chiusa in una busta distinta, debitamente sigillata con ceralacca, e inserita in un plico, anch’esso sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, unitamente alla cauzione provvisoria e alla documentazione indicata al seguente punto 3). Sul plico, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, deve essere apposta la dicitura: “Offerta per l’asta pubblica relativa alla vendita di immobili in Mazzè, via Caluso - Appalto n. 1294". Tale plico potrà essere recapitato direttamente o a mezzo posta (posta celere compresa) o tramite agenzie di recapito autorizzate. La consegna diretta o tramite agenzie di recapito o posta celere dovrà effettuarsi presso il Segretariato Generale, piano 8°, della stessa Agenzia nel seguente orario: da lunedì a giovedì ore 8,30-16,00, il venerdì ore 8,30-13. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e non saranno accettati reclami, se, per un motivo qualsiasi, esso non pervenga entro il termine perentorio fissato. Non si darà luogo all’apertura dei plichi pervenuti dopo il termine indicato oppure che non siano regolarmente chiusi e sigillati con ceralacca. Parimenti non si procederà alla apertura delle offerte economiche qualora non siano anch’esse regolarmente chiuse e sigillate con ceralacca.

3) Documentazione e garanzie richieste, a pena di esclusione, per l’ammissione alla gara

3.1) deposito cauzionale infruttifero di L. 16.340.000=, costituito con una delle seguenti modalità:

- polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da Imprese di Assicurazione regolarmente autorizzate secondo la vigente normativa;

- polizza fideiussoria bancaria;

- assegno circolare non trasferibile così intestato: “A.T.C. di Torino - Il Tesoriere”.

La prova della costituzione della cauzione (assegno circolare o originale della polizza bancaria od assicurativa) deve essere allegata alla documentazione di gara. Ai concorrenti che non si siano resi aggiudicatari e a coloro che non siano stati ammessi alla gara verranno restituiti i depositi di cui sopra.

3.2) istanza di ammissione alla gara, debitamente sottoscritta dal concorrente, alla quale deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore, contenente le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili da questa Agenzia:

a) Le generalità dell’offerente (nome, cognome, data e luogo nascita se trattasi di persona fisica; denominazione, ragione sociale, sede legale e generalità del/i legale/i rappresentante/i e amministratori muniti di rappresentanza se trattasi di società o altri Enti);

b) dichiarazione di essersi recati sui luoghi oggetto della vendita e di essersi resi conto dello stato di fatto e di diritto dell’immobile;

c) che a carico dell’offerente (o nel caso di società o altri Enti a carico del/i legale/i rappresentante/i e amministratori muniti di rappresentanza) non sono state pronunciate condanne con sentenze passate in giudicato per reati per i quali è prevista l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e l’inesistenza di cause ostative di cui all’art. 1 della legge n. 575/65 come modificato dall’art. 3 della legge n. 55/90 (disposizioni antimafia);

d) l’insussistenza dello stato di interdizione, inabilitazione o di fallimento e che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati;

e) che nei confronti dell’impresa o della società non pende alcuna procedura fallimentare, di liquidazione o di domanda di concordato (solo per le imprese individuali, le società di persone e le società di capitale).

3.3) Procura speciale in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 14 L. 15/68 qualora il concorrente partecipi alla gara a mezzo procuratore.

Saranno ammesse offerte per persona da nominare. L’offerente per persona da nominare dovrà avere i requisiti necessari per essere ammesso all’asta e aver effettuato il deposito di cui al punto 3.1, a lui intestato. In caso l’aggiudicazione avvenga in favore di chi ha presentato offerta per persona da nominare, l’offerente deve dichiarare la persona entro il termine di tre giorni a decorrere da quello della gara: tale persona deve presentarsi entro tre giorni per accettare e firmare la dichiarazione. Qualora la persona dichiarata sia persona incapace di obbligarsi o non accetti l’aggiudicazione, l’offerente sarà considerato per tutti gli effetti come vero e unico aggiudicatario. In ogni caso l’offerente per persona da nominare sarà considerato sempre garante solidale della persona dichiarata. Il pagamento del prezzo offerto in sede di gara deve avvenire per contanti al momento della stipulazione dell’atto notarile di compravendita, da stipularsi, di massima, entro 60 gg. dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia.

In caso di mancata stipulazione del citato atto di compravendita, per cause imputabili alla parte acquirente, l’Agenzia, fermo restando ogni possibile richiesta di risarcimento del danno, tratterrà senza alcuna formalità il deposito cauzionale e procederà all’aggiudicazione a favore della successiva migliore offerta. Tutte le spese contrattuali (atto stipulato a rogito notarile) comprese quelle accessorie (imposte, bolli, ecc.), nonché tutte le spese comunque inerenti alla vendita ed alla consegna dell’immobile saranno interamente a carico dell’aggiudicatario, ad esclusione dell’INVIM. Ulteriori informazioni relative all’immobile di cui trattasi potranno essere richieste all’Ufficio Immobili dell’Agenzia, tel. 011/31.30.460-342.

Torino, 31 gennaio 2001

Il Presidente
Giorgio Ardito




Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P. c/o ATC - Biella

Avviso - Graduatoria definitiva bando di concorso generale n. 1 del Comune di Miagliano

La Commissione per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

rende noto

che ha formato la Graduatoria definitiva relativa al bando di Concorso Generale n. 1, pubblicato dal comune di Miagliano in data 26.5.99, per l’assegnazione in locazione di alloggi di E.R.P.S. ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria stessa disponibili per risulta nel comune di Miagliano, l’ambito territoriale cui si riferisce il Bando è il n. 25.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dall’art. 11 della Legge Regionale n. 46 del 28.3.1995, modificata dalla Legge Regionale n. 51 del 29 luglio 1996 e dalla Legge Regionale 21 gennaio 1998, n. 5.

Gli interessati potranno prenderne visione presso il comune di Miagliano, presso la sede dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Biella e presso tutti i comuni appartenenti all’ambito territoriale cui si riferisce il Bando di concorso.

La Graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente
Luigi Bove




Commissione Espropri per la Provincia di Torino

Quadro d’insieme dei valori agricoli medi, per tipo di coltura, dei terreni compresi nelle singole regioni agrarie della Provincia di Torino riferiti all’anno 2000 (ai sensi della citata legge n. 10/77) e validi per l’anno 2001

Tabelle




Comune di Alba (Cuneo)

Avviso

Il Sindaco

Vista la Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 1288 del 19/12/2000

rende noto

che presso questa Segreteria Comunale è depositato in libera visione al pubblico per quindici giorni consecutivi dal 14 febbraio al 28 febbraio 2001 il piano particellare d’esecuzione relativo agli immobili da sottoporre a servitù di elettrodotto inamovibile in via amministrativa, siti nel territorio di questo Comune e interessati dalla costruzione della linea elettrica n. 1162/R/CN alla tensione di 132 kV, con annessa offerta dell’indennizzo affinchè chiunque abbia interesse possa prenderne visione ad ogni effetto di legge.

Il Sindaco
Giuseppe Rossetto




Comune di Alice Castello (Vercelli)

Estratto della Deliberazione del Consiglio Comunale di Alice Castello 28 febbraio 2000, n. 3 Acquedotto comunale: determinazione costi e tariffe per l’anno 2000

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

(omissis)

di aumentare le tariffe in vigore per la concessione dell’acqua potabile con decorrenza dal 2000 come segue: Tariffa agevolata per consumi sino a 35 mc/annui L. 210 al mc.;

Tariffa base per consumi da 36 a 135 mc/annui L. 420 al mc.

Tariffa prima eccedenza per consumi da 136 a 250 mc/annui L. 660 al mc.

Tariffa seconda eccedenza per consumi oltre i 250 mc annui L. 945 al mc.

Utenze non domestiche: Tariffa per consumi sino a mc/annui 250 L. 660 al mc.

Tariffa per consumi oltre i 250 mc/annui L. 945 al mc.

Allevamento di bestiame: tariffa unica L. 210 al mc.

Omissis




Comune di Beinasco (Torino)

Approvazione del Regolamento Edilizio Comunale redatto in conformità al testo tipo formato dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. 8 luglio 1999, n. 19. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 18 dicembre 2000

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. di approvare il Regolamento edilizio Comunale allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, composto da:

Testo comprendente n. 70 articoli (n. 70 articoli, n. 1 articolo - articolo 27bis - relativo a disposizioni transitorie), n. 1 appendice all’art. 31, n. 1 dichiarazione di conformità del regolamento comunale a quello tipo formato dalla Regione Piemonte;

N. 1 fascicolo contenente i principali atti relativi all’attività edilizia e precisamente:

Modello 1: Certificato urbanistico (C.U.);

Modello 2: Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.);

Modello 3: Relazione illustrativa del progetto municipale;

Modello 4: Concessione Edilizia;

Modello 5: Autorizzazione Edilizia;

Modello 6: Comunicazione di inizio lavori;

Modello 7: Comunicazione di ultimazione lavori;

Modello 8: Richiesta della verifica finale e del certificato di abitabilità;

Modello 9: Atto di impegno per interventi edificatori nelle zone agricole;

Modello 10: Certificato di abitabilità;

2. di dare atto che il predetto regolamento edilizio comunale è redatto in conformità al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 29/7/1999 n. 548 - 9691, come previsto dall’art. 3 L.R. 8/7/1999 n. 19.

Beinasco, 5 febbraio 2001

Il Dirigente
Francesco Gerbino




Comune di Casaleggio Novara (Novara)

Estratto della deliberazione n. 2 in data 8/1/2001 - Regolamento edilizio comunale approvazione

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare il Regolamento Edilizio tipo approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione del Consiglio Regionale 29.7.1999, n. 548-9691 comprendente n. 70 articoli, n. 10 allegati e n. 1 appendice all’articolo 31;

2) Di dichiarare esplicitamente la conformità del Regolamento Comunale approvato con il presente atto al Regolamento tipo formato dalla Regione;

(omissis)




Comune di Coazzolo (Asti)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 20.11.2000 “Approvazione Piano di Recupero di iniziativa privata in Centro Storico”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

A. di approvare ai sensi dell’art. 41 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. il Piano di Recupero, unitamente alla convenzione, presentato in data 10/5/1999 e con successive integrazioni dal Sig. Bosca Maurizio - Nato ad Asti il 19/4/1971, residente a Coazzolo d’Asti in Via Neive n. 1, C.F.: BSC MRZ 71D19 A479W - proprietario del fabbricato, indicato sulle tavole ed elaborati tecnici di progetto, avente una superficie lorda di pavimento di mq. 298,49, ubicato nel Comune di Coazzolo d’Asti in Via Maestra ed individuato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al Foglio n. 3, particella n. 99, subb. 1 e 2;

B. di prendere atto che detto Piano di Recupero è costituito ai sensi degli artt. 39 e 41 bis della L.R. 56/1977 e s.m.i. dai seguenti elaborati:

- Allegato 1) Relazione tecnica illustrativa,

- Allegato 2) Estratto di PRGC e Catastale - Situazione attuale in scala 1:100 e 1:50 (piante, prospetti, sezioni),

- Allegato 3) Planimetria riportante le principali opere di urbanizzazione esistenti con evidenziata la superficie dell’immobile;

- Allegato 4) Situazione in progetto in scala 1:100 e 1:50 (piante, prospetti, sezioni),

- Allegato 5) Relazione e tavola grafica relativa alla L. 13/89 sull’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;

- Allegato 6) Copia titolo di proprietà,

- Allegato 7) Norme Tecniche di Attuazione del P.d.R.,

- Allegato 8) Computo metrico estimativo,

- Allegato 9) Tabelle riepilogative dei dati quantitativi;

- Allegato 10) Documentazione fotografica,

- Allegato 11) Bozza di Convenzione;

C. di attivare la procedura necessaria per la pubblicazione sul B.U.R. della presente deliberazione di approvazione allorchè divenuta esecutiva ai sensi di legge

D. di disporre il deposito del P.d.R. in argomento presso la Segreteria Comunale;

E. di disporre la trasmissione per conoscenza di una copia della deliberazione del Consiglio Comunale, completa degli elaborati costituenti il Piano di Recupero, alla Regione Piemonte - Settore Urbanistica.




Comune di Cumiana (Torino)

Avviso ad opponendum

Il Responsabile Settore Tecnico

- Visto l’art. 3 della Legge Regionale 21.11.1996 n. 86;

- Richiamata la deliberazione C.C. n. 41 del 30.7.1999 integrata con C.C. n. 57 del 18.10.1999 si autorizzata la permuta di terreni in zona Cascina Prevosto a seguito modifiche di tratti di strada Comunale;

- Richiamata con delibera C.C. n. 91 del 30.11.2000, si integravano le precedenti deliberazioni, procedendo alla declassificazione e conseguente sdemanializzazione dei tratti di strada Comunale Tetti Papone e Cascina Prevosto dei seguenti mappali:

Fg. 74 mappale n. 252 di mq. 1026

Fg. 74 mappale n. 254 di mq. 52

Fg. 74 mappale n. 253 di mq. 558

Fg. 74 mappale n. 268 di mq. 263

Fg. 72 mappale n. 256 di mq. 261

Fg. 72 mappale n. 255 di mq. 360

Di dare atto che verranno acquisiti al demanio come strada Comunale i seguenti mappali:

Fg. 74 mappale n. 245 di mq. 834

Fg. 74 mappale n. 243 di mq. 854

Fg. 74 mappale n. 240 di mq. 419

Fg. 74 mappale n. 237 di mq. 623

Fg. 74 mappale n. 248 di mq. 144

Fg. 74 mappale n. 231 di mq. 968

rende noto

Che i provvedimenti di cui sopra con la relativa documentazione sono depositati presso la Segreteria Comunale e contemporaneamente pubblicati all’albo pretorio del Comune a decorrere dal 14.2.2001 al 28.2.2001 durante i quali chiunque potrà prendere visione presso l’Ufficio Tecnico Comunale nell’orario di apertura degli uffici al pubblico.

Nei successivi trenta gironi e cioè dal 1.3.2001 al 30.3.2001 chiunque può presentare motivata opposizione avverso i provvedimenti medesimi.

Sull’opposizione decide in via definitiva l’organo deliberante ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L.R. 21.11.1996, n. 86.

Cumiana, 14 febbraio 2001

Il Responsabile del Settore Tecnico
Maletto Domenico




Comune di Castelletto Sopra Ticino (Novara)

Approvazione regolamento edilizio

Il Consiglio Comunale

Vista la Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19, in particolare l’art. 2, con la quale la Regione Piemonte ha voluto semplificare e chiarire le procedure edilizie attraverso la loro unificazione uniformando tra l’altro i regolamenti edilizi comunali;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1999 n. 548-9691, con la quale la Regione Piemonte ha approvato il Regolamento Edilizio Tipo impostato tenendo conto delle diverse tradizioni locali che esistono tra i Comuni del Piemonte;

Considerato che il Comune di Castelletto S. Ticino intende dotarsi di un Regolamento Edilizio nuovo, conforme a quello Regionale tipo, mediante il completamento delle parti in bianco, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C.;

(omissis)

delibera

Di approvare il Regolamento Edilizio in conformità a quello tipo della Regione Piemonte, e così composto:

n. 70 articoli; n. 13 allegati, n. 3 articoli in appendice all’art. 31;

del certificato con gli estremi di approvazione;

Di provvedere alla pubblicazione per estratto della presente deliberazione, divenuta esecutiva, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(omissis)




Comune di Feletto (Torino)

Avviso

Il Funzionario

Rende noto che

Ai sensi della L.R. 56/77 e s. m. e i. ed in base a quanto disposto al punto 3 della Delibera della Giunta Comunale n. 4/2001, con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 4 del 16/1/2001 esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato in via definitiva il piano di recupero di iniziativa privata a nome della Sig.ra Vernieri Monica inerente il fabbricato ad uso civile abitazione in via Luigi Chiala n. 1, a Catasto Terreni F. 6, mappali n. 134, 135, 136, 138.

Il Funzionario
Pierluca Bertolino




Comune di Feletto (Torino)

Avviso

Telefono e fax 0124/490547 - 490257

Il Funzionario

Rende noto che

Ai sensi della L.R. 56/77 e s. m. e i. ed in base a quanto disposto al punto 3 della Delibera della Giunta Comunale n. 5/2001, con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 5 del 16/1/2001 esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato in via definitiva il piano di recupero di iniziativa privata a nome dei Sig.ri Morena Salvatore e Obert Orsola Luisella inerente il fabbricato ad uso civile abitazione in via Modesto Forneris n. 9, a Catasto Terreni F. 5, mappali n. 137, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291 e 395.

Il Funzionario
Pierluca Bertolino




Comune di Giarole (Alessandria)

Approvazione di piano particolareggiato riguardante la zona destinata ad insediamenti produttivi

Visto l’art. 40 - comma 3 - della L.R. 5/12/1977 n. 56 e s.m.i.

Porta a conoscenza

Che il Consiglio Comunale nella seduta del 19/12/2000, con deliberazione n. 35, ha approvato in via definitiva il piano particolareggiato riguardante la zona destinata ad insediamenti produttivi come individuata nel vigente P.R.G.I..

Il Sindaco
Patrizia Gerbi




Comune di Marene (Cuneo)

D.C.C. n. 65 del 19/12/2000 “Determinazioni in merito al Nuovo Regolamento Edilizio”

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

1) di approvare, come approva, il nuovo regolamento edilizio comunale, composto di n. 70 articoli, n. 12 allegati e n. 1 appendice, che allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che gli allegati sono i seguenti:

MODELLO    1    Certificato Urbanistico (C.U.)
MODELLO    2    Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)
MODELLO    3    Relazione Illustrativa del Progetto Municipale
MODELLO    4    Concessione Edilizia
MODELLO    5    Concessione Edilizia Variante
MODELLO    6    Autorizzazione Edilizia
MODELLO    7    Autorizzazione Edilizia Variante
MODELLO    8    Comunicazione di Inizio dei Lavori
MODELLO    9    Comunicazione di Ultimazione dei Lavori
MODELLO    10    Richiesta della verifica finale e del certificato di abitabilità
MODELLO    11    Atto di Impegno per Interventi Edificatori nelle Zone Agricole
MODELLO    12    Autorizzazione alla abitabilità


3) di dichiarare, come dichiara, che il regolamento edilizio comunale testé approvato è conforme al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte;

4) di dare atto che il regolamento diverrà efficace solo dopo la pubblicazione per estratto della presente deliberazione dopo il superamento da parte della medesima del controllo di legittimità da parte della competente Sezione di Quadrante del CO.RE.C.O. sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Marene, 1 febbraio 2001

Il Sindaco    Il Segretario Comunale
Guido Crosetto    Paolo Mana




Comune di Monteu Roero (Cuneo)

Estratto della deliberazione del Consiglio n. 28 del 27.9.2000, avente ad oggetto: “Classificazione a strade Comunali di alcune strade vicinali, ai sensi art. 3 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m. e i.

(omissis)

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

- Di iscrivere nell’elenco delle strade comunali e quindi di classificare strade comunali le strade vicinali seguenti:

a) strada Sorselle - area individuata in mappa al Fg. XXVI, della lunghezza di ml. 550 per una larghezza di ml. 3,5, meglio indicata nell’allegato “A”;

b) strada Carbonere - area individuata in mappa al Fg. XXVIII, della lunghezza di ml. 280 per una larghezza di ml. 3, meglio indicata nell’allegato “A”;

c) strada Pellerino - area individuata in mappa al Fg. XXXIII, della lunghezza di ml. 200 per una larghezza di ml. 10 (area PEC) e ml. 160 per una larghezza di ml. 4, meglio indicata nell’allegato “A”;

d) strada Chiodi - area individuata in mappa al Fg. XIII, della lunghezza di ml. 375 per una larghezza di ml. 3, meglio indicata nell’allegato “A”;

e) Strada interna Virani - area individuata in mappa al Fg. III, della lunghezza di ml. 200 per una larghezza di ml. 3, meglio indicata nell’allegato “A”;

- Di dare atto del conseguente passaggio dei tratti di strada di cui sopra, al Demanio Comunale.

(omissis)

- Di dare atto che il presente provvedimento di classificazione avrà effetto dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale esso è pubblicato sul B.U.R., ai sensi del comma 5 dell’art. 3 L.R. n. 86/96.




Comune di Novi Ligure (Alessandria)

Avviso di asta pubblica locazione locali

Questo Comune indice asta pubblica per la locazione dei locali situati in Novi Ligure al piano terreno di Palazzo Dellepiane.

La superficie disponibile è di mq. 102, il canone base annuo è di Lire 40.850.000 (Euro 21.097,27) oltre Iva, le destinazioni d’uso ammesse sono: pubblico esercizio o attività commerciali destinate prioritariamente alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici e dolciari locali.

Le offerte dovranno pervenire al Comune, Via Giacometti n. 22, 15067 Novi Ligure entro le ore 12 dell’8 marzo 2001.

Il bando integrale è disponibile presso l’ufficio patrimonio e sul sito internet www.retecivica.novi-ligure.al.it

Per informazioni tel. 0143-772353/4.

Novi Ligure, 7 febbraio 2001

Il Capo Settore
Claudio Odino




Comune di Pecco (Torino)

Estratto deliberazione del consiglio comunale di Pecco n. 9 del 21 dicembre 2000. Approvazione regolamento edilizio comunale

Il Consiglio

delibera

Di approvare il nuovo Regolamento Edilizio nel testo che viene allegato alla presente per divenirne parte integrante e sostanziale e che si compone di n.ro 70 articoli, n.ro 13 modelli allegati, nonchè dell’appendice all’articolo 31, dando atto che il Regolamento stesso risulta conforme al modello - tipo predisposto dalla Regione Piemonte.




Comune di Pertusio (Torino)

Estratto di deliberazione C.C. n. 29 del 15/11/2000 - Approvazione Regolamento Edilizio Comunale

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

di approvare la narrativa, e, per effetto:

1) di approvare il regolamento edilizio comunale nel testo allegato al presente atto deliberativo, di cui forma parte integrante e sostanziale, composto da n. 70 articoli, n. 1 art. 27 relativo a disposizioni transitorie, n. 10 allegati, n. 1 appendice all’art. 31 e certificato con gli estremi di approvazione;

2) di dichiarare espressamente che il predetto regolamento è conforme a quello tipo approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione del 29.7.1999, n. 548-9691, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge regionale 8.7.1999, n. 19, così come previsto dal comma 3 del citato art. 3, rimandando alle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G. per le parti lasciate alla discrezionalità del Comune e non in contrasto con il regolamento approvato;

3) di dare atto che il presente regolamento esplica la sua efficacia con la pubblicazione della deliberazione esecutiva di approvazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione;

4) di trasmettere la presente deliberazione, ad avvenuta approvazione da parte del CO.RE.CO., alla Giunta Regionale per la verifica di conformità del regolamento approvato al regolamento edilizio tipo.




Comune di Santa Vittoria d’Alba (Cuneo)

Avviso

Il Sindaco

Vista la Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 1288 del 19.12./2000

rende noto

che presso questa Segreteria Comunale è depositato in libera visione al pubblico per quindici giorni consecutivi dal 14 febbraio al 28 febbraio 2001 il piano particellare d’esecuzione relativo agli immobili da sottoporre a servitù di elettrodotto inamovibile in via amministrativa, siti nel territorio di questo Comune e interessati dalla costruzione della linea elettrica n. 1162/R/CN alla tensione di 132 kV, con annessa offerta dell’indennizzo affinchè chiunque abbia interesse possa prenderne visione ad ogni effetto di legge.

S. Vittoria d’Alba, 17 gennaio 2001

Il Sindaco
Aldo Ponzo




Comune di Scopello (Vercelli)

Avviso di approvazione definitiva di Piano di Recupero di iniziativa privata - “Ex Ristorante Cenerentola”

IL SINDACO

Rende noto

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 24.7.2000 è stato approvato in via definitiva il progetto di Piano di Recupero per la ristrutturazione “Ex Ristorante Cenerentola” di iniziativa privata presentato dalla Ditta Immobiliare Valsesiana S.r.l. riguardante l’immobile ubicato in Scopello al Fg. 7 mapp. 599 e 600.

Il Sindaco
Luigino Balaudo




Comune di Torre San Giorgio (Cuneo)

Avviso

Il Sindaco

Visto l’art. 43 L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 29/1/1986, n. 9;

Vista la deliberazione del C.C. n. 3 del 18/1/2001;

rende noto

che il progetto di piano per l’edilizia convenzionata di iniziativa privata e lo schema di convenzione relativo alla zona Artigianale - Industriale “P2d1 - P2d2" di P.R.G.C., di proprietà della società Idrocentro S.p.A., Immobiliare Alda S.r.l. e Ing. Leasing (italia) S.p.A., è depositato presso la Segreteria Comunale e pubblicato all’Albo Pretorio per estratto per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 1/2/2001.

Entro 15 giorni successivi alla scadenza del deposito del piano, possono essere presentate osservazioni e proposte scritte alla Segreteria Comunale di Torre San Giorgio - Via Maestra, 27 - tel. 0172-960112 - fax 0172-96263.

Torre San Giorgio, 25 gennaio 2001

Il Sindaco
Attilio Mola




Comune di Torre San Giorgio (Cuneo)

Avviso

Il Sindaco

Visto l’art. 43 L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 29/1/1986, n. 9;

Vista la deliberazione del C.C. n. 2 del 18/1/2001;

rende noto

che il progetto di piano per l’edilizia convenzionata di iniziativa privata e lo schema di convenzione relativo alla zona Artigianale - Industriale “P2d1 - P2d2" di P.R.G.C., di proprietà della Società G.F.L. di Pautassi e C. S.n.c., è depositato presso la Segreteria Comunale e pubblicato all’Albo Pretorio per estratto per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 1/2/2001.

Entro 15 giorni successivi alla scadenza del deposito del piano, possono essere presentate osservazioni e proposte scritte alla Segreteria Comunale di Torre San Giorgio - Via Maestra, 27 - tel. 0172-960112 - fax 0172-96263.

Torre San Giorgio, 25 gennaio 2001

Il Sindaco
Attilio Mola




Comune di Verbania

Deliberazione n. 197 dell’11.12.2000 - Variante parziale al vigente PRGI ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. n. 56/1977 - Adeguamento alla nuova disciplina del commercio di cui alla L.R. 28/99 - Controdeduzioni alle osservazioni - Approvazione definitiva

(omissis)

Il consiglio Comunale

(omissis)

delibera

- di approvare le controdeduzioni alle osservazioni presentate in merito alla variante parziale al vigente PRGI relativa all’adeguamento alla nuova disciplina del Commercio di cui alla L.R. n. 28/99 e alla D.G.R. n. 563-13414 del 20.10.1999 adottata con atto C.C. n. 99 del 6.6.2000, contenute nell’elaborato “Quaderno delle osservazioni e delle controdeduzioni” ed in relazione alle quali:

a) viene accolta la seguente osservazione:

Oss. n. 5 - Arch. Brignardello Vittorio - Dirigente Comune di Verbania

b) vengono non accolte le seguenti osservazioni:

Oss. n. 1 - Soc. Cover S.r.l. - Verbania

Oss. n. 2 - Soc. DI.TEX. al S.p.A. - Montano Lucino (CO)

Oss. n. 3 - Soc. Officine Meccaniche Buzzi S.r.l. - Verbania

Oss. n. 4 - Soc. Gaetano Mobili 2 S.r.l. - Verbania

- di approvare in via definitiva, ai sensi del 7º comma, dell’art. 17 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., la presente variante parziale al vigente PRGI, adottata con atto C.C. n. 99 del 6.6.2000 relativa all’adeguamento nuova disciplina del Commercio di cui alla L.R. n. 28/99 e alla D.C.R. n. 563-13414 del 20.10.1999, in attuazione del D.Lgs. n. 114/98;

- di precisare che i contenuti della presente variante a firma dell’arch. Vittorio Brignardello - Dirigente della Ripartizione Urbanistica / Edilizia Privata del Comune, sono riportati negli elaborati appresso descritti, che si allegano all’originale del presente atto quale parte integrante e sostanziale e precisamente:

- Relazione illustrativa - * Norme di Attuazione (stralcio) - * Tav. delle Perimetrazioni relative ai Tipo di Addensamenti e localizzazioni Commerciali ai sensi degli artt. 12-13-14 della D.C.R. 563-13414 del 29.10.1999 - Cartografia generale di inquadramento - scala 1:15000 - * Tav. delle Perimetrazioni relative ai Tipi di Addensamenti e localizzazioni Commerciali ai sensi degli artt. 12-13-14 della D.C.R. 563-13414 del 29.10.1999 - Cartografia di dettaglio scala 1:5000 - * Quaderno delle osservazioni e delle controdeduzioni

* Tav. Localizzazione delle osservazioni

- di precisare altresì che le suddette planimetrie, contenenti le perimetrazioni degli addensamenti e delle localizzazioni commerciali, rappresentano elaborati di supporto alla presente variante urbanistica, e come tale ogni eventuale modifica o nuova determinazione in merito alle stesse perimetrazioni, non comportano contestuali varianti agli strumenti urbanistici vigenti o adottati, in quanto il loro riconoscimento attiene ad altra procedura amministrativa da attivarsi presso l’Assessorato al Commercio;

- di dare atto che la presente variante risulta compatibile con i piani sovracomunali e che non emergono interferenze con i progetti di interesse sovracomunali, così come riportato nell’apposito scheda di attestazione: - di dare corso ai successivi adempimenti previsti dalla L.R. 56/1977 e s.m.i.

Il Segretario Generale    Il Dirigente
Giulio Gasparini    Vittorio Brignardello




Comune di Verbania

Deliberazione n. 210 del 19.12.2000 - Variante al PRGI ai sensi art. 17, comma 7, L.R. 56/1977 (Adeguamento Normativa al Regolamento Edilizio) - Approvazione definitiva

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

- di approvare in via definitiva, ai sensi del 7º comma, dell’art. 17 della L.R. n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i. la presente variante parziale al vigente P.R.G.I., adottata con atto C.C. n. 68 del 18.4.2000 concernente lo stralcio del testo delle N.A. dell’art. 2.3.5. “Recinzioni e muri di contenimento”, in quanto il suo contenuto risulta disciplinato dagli artt. 43 e 52 del Regolamento Edilizio approvato con atto C.C. n. 41 del 29.2.2000;

- di precisare che i contenuti della presente variante redatta a firma dell’Arch. Vittorio Brignardello - Dirigente della Ripartizione Urbanistica - Edilizia Privata del Comune, sono riportati negli elaborati appresso descritti, che si allegano all’originale del presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- Relazione Illustrativa;

- PRGI - PRB bis - Norme di Attuazione (stralcio).

- di dar corso ai successivi adempimenti previsti dalla L.R. 56/1977 e s.m.i.

Il Segretario generale    Il Dirigente
Giulio Gasparini    Vittorio Brignardello




Comune di Vicolungo (Novara)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 25.1.2001. Approvazione Piano Insediamenti Produttivi - P.I.P. n. 1

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

(omissis)

2. di approvare il piano particolareggiato P.I.P. 1 - Parco Commerciale Urbano in Comune di Vicolungo modificato a seguito delle osservazioni pervenute e che si compone dei seguenti elaborati.

(omissis)




Comune di Zubiena (Biella)

Deliberazione n. 5 del 19.1.2001 - Tariffe acqua potabile

La Giunta Comunale di Zubiena

(omissis)

delibera

1) di aumentare le tariffe per l’utenza di acqua potabile per l’anno 2001 del 4,999%

(omissis)

Tariffa agevolata per consumi fino a 80 mc da pagarsi anche se non consumati = L. 357 mc

Tariffa base per consumi da 81 a 120 mc L. 598 mc.

Tariffa eccedenza per consumi superiori a 120 mc = L. 745 mc.

2) Di stabilire che per l’anno 2001 vengano mantenute le tariffe relative al servizio fognatura e depurazione, determinate con delibera di G.C. n. 10/85 come modificata da delibera di G.C. 193/86.

3) Omissis _____

4) Omissis _____

5) Di dare atto che gli incrementi tariffari in oggetto decorreranno da 1º gennaio 2001.




Comunità Montana delle Valli di Lanzo - Ceres (Torino)

Avviso deposito atti

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Visto l’art. 10 della Legge 22/10/1971 n. 865 e s.m. e i.

Rende noto

Che presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di Viù (TO) si trovano depositati i seguenti atti:

a) Relazione esplicativa dell’opera;

b) Piano particellare degli immobili interessati dai lavori con elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali;

c) Elaborati tecnici di progetto;

d) Delibera di Giunta della Comunità Montana Valli di Lanzo n. 99/00 del 25/8/2000 di approvazione del progetto definitivo, relativi agli immobili da espropriare, asservire ed occupare per la realizzazione degli Interventi necessari per la sistemazione dell’Acquedotto “Alpe Prot” nel Comune di Viù.

Chiunque possa avervi interesse può prendere visione di detti documenti ed eventualmente presentare le proprie osservazioni scritte, depositandole presso l’Ufficio di Segreteria del Comune, nel termine massimo di 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Torino e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Ceres, 5 febbraio 2001

Il Responsabile del Procedimento
Paolo Cairola




E.N.E.L. S.p.A. - Torino

Fornitura di energia elettrica: nuove opzioni tariffarie 2001

Enel Distribuzione, sulla base delle Deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), ha predisposto nuove opzioni tariffarie “base”, “speciali” e “ulteriori” per le forniture di energia elettrica. Con decorrenza 1° gennaio 2001 Enel Distribuzione applica automaticamente l’opzione tariffaria base prevista per ciascuna tipologia di fornitura, in funzione della tensione e della potenza “disponibile”. In alternativa all’opzione tariffaria base, il cliente potrà scegliere l’applicazione di una opzione tariffaria speciale, qualora lo ritenga più conveniente. Per ottenere l’importo finale della bolletta, alle opzioni tariffarie vanno aggiunte le imposte.

Tabelle

Imposte previste dalla normativa vigente

Usi domestici

- imposta erariale pari a 9,10 Lire/kWh per i consumi non esenti (D.L. 415/95 convertito nella L. 29/11/95 n. 507)

- addizionale enti locali, pari a 36 Lire/kWh per le forniture in abitazioni di residenza anagrafica, per i consumi non esenti; pari a 39,5 Lire/kWh per le forniture in altre abitazioni (D.L. 511/88 convertito nella L. 27/1/89 n. 20 e successive modifiche e integrazioni)

- imposta sul valore aggiunto (IVA)

Usi diversi dall’abitazione e dall’illuminazione pubblica

- imposta erariale pari a 6 Lire/kWh per tutti i casi non esenti (D.Lgs. 504/95 e successive modifiche e integrazioni)

- addizionale enti locali, per i consumi non esenti, pari a 18 Lire/kWh; ciascuna Provincia può deliberare un valore superiore, fino a un massimo di 22 Lire/kWh (D.L. 511/88 convertito nella L. 27/1/89 n. 20 e successive modifiche e integrazioni)

- imposta sul valore aggiunto (IVA)

Illuminazione pubblica

- imposta sul valore aggiunto (IVA)

Calcolo Totale della Bolletta

Opzione base o speciale + IMPOSTE = TOTALE BOLLETTA

a) Componenti tariffa base

b) Componenti A e UC

c) Componente GR - (gradualità 2001)ª

ª Sono escluse dall’applicazione della gradualità le forniture per Usi Domestici

Per ulteriori informazioni e chiarimenti può contattare il servizio PRONTOENEL (il numero è sulla bolletta e sull’elenco telefonico) o gli uffici commerciali di Enel Distribuzione.

Guglielmo Gandino
Direttore Marketing e Commerciale

Per potenza “disponibile” si assume:

- la preesistente potenza massima a disposizione per le forniture esistenti al 31/12/2000 (Provvedimento CIP 15/93 e precedenti);

- il 10% oltre la potenza contrattualmente impegnata per le nuove forniture senza misura della potenza prelevata;

- il valore massimo della potenza prelevabile dichiarata dal cliente e resa disponibile da Enel Distribuzione per le nuove forniture con misura della potenza prelevata.

Per potenza “impegnata” si intende:

- la potenza contrattualmente impegnata (per le forniture con potenza disponibile fino a 37,5 kW e senza misura della potenza prelevata);

- il valore massimo della potenza prelevata nell’anno solare (per tutte le altre forniture, con misura della potenza prelevata).

N.B.

Nelle opzioni tariffarie base, la potenza di riferimento per l’addebito del corrispettivo è la massima prelevata nell’anno solare.

Nelle opzioni tariffarie speciali, la potenza di riferimento per l’addebito del corrispettivo è la massima prelevata in ciascun mese; fanno eccezione le opzioni speciali “Straordinaria BT” e “Straordinaria MT” e “l’opzione ulteriore UD4" per usi domestici, ove la potenza di riferimento è quella contrattuale.

Forniture con misura dell’"energia reattiva":

ai prelievi di energia reattiva eccedenti il 50% dei prelievi di energia attiva vengono applicati i corrispettivi in atto previsti dalla normativa vigente. Non sono previsti addebiti per i prelievi di energia reattiva registrati nelle “ore vuote”.

Note

Tale prezzo potrà cambiare nel tempo a seguito delle variazioni del costo dei combustibili fossili utilizzati nelle centrali termoelettriche per la produzione di energia elettrica.

I) Alle forniture per usi domestici da 4,5 kW in atto, Enel Distribuzione applica direttamente  questa opzione tariffaria perché più vantaggiosa per il Cliente.

II) I corrispettivi di potenza si riferiscono alla potenza prelevata massima mensile in ciascuna fascia oraria. Il corrispettivo delle ore vuote si applica alla eventuale maggior potenza massima prelevata nelle ore vuote di un mese rispetto alla potenza massima prelevata nella fascia ore piene (invernali o estive secondo il caso) dello stesso mese.

III) La potenza base è la potenza più bassa tra quelle rilevate mensilmente nell’anno solare.

IV) Il corrispettivo di potenza verrà applicato alla potenza prelevata massima annua in ciascuna fascia oraria.

V) Il corrispettivo di potenza verrà applicato alla potenza prelevata massima mensile in ciascuna fascia oraria.

VI) Fino a un consumo mensile di 8 GWh; per la parte dei consumi eccedente tale limite, il valore delle componenti in lire/kWh è uguale a zero.

VII) Il prezzo giornaliero per kW di potenza contrattuale impegnata comprende anche il consumo di energia elettrica. Tale consumo è calcolato moltiplicando la potenza contrattuale per 12 ore al giorno di utilizzazione.

VIII) Le componenti in Lire/cliente anno vengono applicate in pro-rata/giorno.

IX) Il prezzo giornaliero per kW di potenza contrattuale impegnata comprende anche il consumo di energia elettrica. Tale consumo è calcolato moltiplicando la potenza contrattuale per 12 ore al giorno di utilizzazione.




So.Met S.r.l. - Costigliole d’Asti (Asti)

Tariffe distribuzione gas metano

La Società SO.MET S.r.l., con sede in Costigliole d’Asti, Via G. Testore 12, concessionaria per la distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana, comunica che, con riferimento alla Deliberazione n. 245/2000 del 28 dicembre 2000 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, a decorrere dal 1º gennaio 2001 tutte le tariffe del gas distribuito a mezzo reti urbane aumentano di 44,1 L/mc.

I valori tariffari in vigore dal 1º Gennaio 2001 delle Utenze dei sottoelencati Bacini Tariffari, sono pertanto i seguenti:

Tariffe in vigore dal 1º gennaio 2001 conseguenti:

Bacino Tariffario n. 1:

S. Carlo C.se (TO), Costigliole d’Asti (AT), Vauda C.se (TO), Rocca C.se (TO), Castagnole Lanze (AT), Barbania (TO), Neive (CN), Cerro Tanaro (AT), Villafranca d’Asti (AT), Cantarana (AT), Levone (TO), Corio (TO), Mango (CN), Coazzolo (AT), Castiglione Tinella (CN), Valdivilla Fraz. Di S. Stefano Belbo (CN).

Tariffe in vigore dal 1º gennaio 2001 conseguenti:

Tariffe    Usi    L/M3
T1    Uso domestico    783,30
T2    Uso Riscaldamento individule    670,03
T3    Altri Usi:
    Maggiore fino a 50.000 m3/anno    634,52
    Maggiore oltre a 50.000 m3/anno    598,92
T4    Usi industriali ed artigianali con consumo
     compreso fra 100.000 e 200.000 m3/anno:
    Maggiore fino a 100.000 m3/anno    574,70
    Maggiore oltre a 100.000 m3/anno    547,10

Bacino tariffario n. 2:

Scarnafigi (CN), Lagnasco (CN), Cardè (CN), Ruffia (CN), Monasterolo di Savigliano CN), Murello (CN), Villanova Solaro (CN), Torre S. Giorgio (CN), Trinità (CN), S. Albano Stura (CN), Genola (CN).

Tariffe in vigore dal 1º gennaio 2001 conseguenti:

Tariffe    Usi    L/M3
T1    Uso Domestico    783,30
T2    Uso Riscaldamento individuale    719,96
T3    Altri Usi:
    Maggiore fino a 30.000 m3/anno    710,79
    Maggiore fino a 50.000 m3/anno    683,19
    Maggiore oltre a 50.000 m3/anno    671,23
T4    Usi industriali ed artigianali con consumo
     compreso fra 100.000 e 200.000 m3/anno:
    Maggiore fino a 100.000 m3/anno    574,70
    Maggiore oltre a 100.000 m3/anno    547,10

Ai sensi del punto 2) del provvedimento CIP n. 16/1993 pubblicato nella G.U. n. 303 el 28/12/93, oltre alle tariffe di cui sopra si applicheranno le quote fisse stabilite in detto provvedimento. I valori aggiornati delle tariffe verranno applicati con il criterio del pro-die stabilito al punto 3,1,6 del Provvedimento CIP n. 24/1988.

Le tariffe sopra esposte verranno applicate in forma provvisoria e salvo conguaglio fino alla determinazione delle nuove tariffe come previsto dalla Deliberazione n. 237/00 del 28/12/2000.

Costigliole d’Asti, 26 gennaio 2001

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Alberto Pippione