Bollettino Ufficiale n. 07 del 14 / 02 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 29 gennaio 2001, n. 1-2081
Approvazione del testo dello schema di accordo per laffidamento allANAS
delle funzioni di gestione e manutenzione delle strade conferite alle regioni
e alle province
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
1. di approvare lo schema di accordo per laffidamento allANAS delle
funzioni di gestione e manutenzione delle strade conferite alle regioni
e alle province e, in particolare, delle attività relative alla manutenzione
ordinaria, al pronto intervento, alla vigilanza, agli atti amministrativi
concessori ed autorizzatori, nonché alla regolamentazione ai sensi degli
articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modifiche ed integrazioni, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale e fatte salve eventuali modifiche di carattere
non sostanziale;
2. di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, o lAssessore da
lui delegato, alla firma dellaccordo di cui sopra.
(omissis)
Allegato
Schema di accordo per laffidamento allANAS delle funzioni di gestione
e manutenzione delle strade conferite alle regioni e alle province e, in
particolare, delle attività relative alla manutenzione ordinaria, al pronto
intervento, alla vigilanza, agli atti amministrativi concessori ed autorizzatori,
nonché alla regolamentazione ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.
La Regione Piemonte rappresentata da .......................... nella sua
qualità di ...................... e le Province di Alessandria, Asti, Biella,
Cuneo, Novara, Torino, Verbano Cusio Ossola, Vercelli rappresentate, rispettivamente,
da ...................... in qualità di ..............................
e
lANAS nella persona di ............................, giusta delega dellAmministratore
dellANAS - Ente nazionale per le strade;
Visto
- laccordo tra lo Stato, le regioni e le province avente ad oggetto lesercizio
delle funzioni in materia di viabilità conferite dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, sancito dalla Conferenza unificata nella seduta
del 21 dicembre 2000;
- larticolo 99, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- larticolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante
Trasferimento delle risorse per lesercizio delle funzioni conferite dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla Regione Piemonte ed gli
enti locali della regione;
Rilevato
- che lANAS ha dichiarato, con nota del ..................., la propria
disponibilità a svolgere le funzioni suddette;
Visto
Il parere favorevole espresso sullo schema di accordo dalla Conferenza
unificata nella seduta del 21 dicembre 2000;
Tra le parti sottoscritte, come sopra costituite e rappresentate, si conviene
e stipula quanto segue:
ART. 1
1. Il presente accordo ha per oggetto laffidamento allANAS delle funzioni
di gestione e manutenzione delle strade conferite alla Regione Piemonte
e alle Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano
Cusio Ossola, Vercelli ai sensi degli articoli 99 e 101 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e, in particolare, delle attività relative alla
manutenzione ordinaria, al pronto intervento, alla vigilanza, agli atti
amministrativi concessori e autorizzatori, nonché alla regolamentazione
ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le funzioni affidate saranno esercitate secondo modalità e procedure
di gestione in essere presso lEnte.
ART. 2
1. Il presente accordo viene stipulato per il periodo intercorrente tra
la data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
recante Trasferimento delle risorse per lesercizio delle funzioni conferite
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla Regione Piemonte ed
agli enti locali della Regione Piemonte e il 30 giugno 2001.
ART. 3
a. Le risorse finanziarie per attuare il presente accordo non possono superare
quelle trasferite a ciascun ambito regionale dai DPCM del 12 ottobre 2000,
tenuto conto anche della ripartizione delle stesse tra le Province.
ART. 4
1. Nello svolgimento delle attività di cui allarticolo 1, lANAS adotta
tutti i provvedimenti ritenuti opportuni, anche ai fini della sicurezza
del traffico, rendicontando le spese effettivamente sostenute nel periodo
di cui allarticolo 2 relativamente alle strade trasferite alla Regione
e alle Province firmatarie del presente accordo.
ART. 5
1. Nellambito dellattività di manutenzione di gestione della rete, lANAS
dovrà assicurare il servizio stagionale di sgombraneve.
2. LANAS dovrà garantire, altresì, la sorveglianza della rete stradale
sulla base delle esigenze di sicurezza, dei servizi di pubblica utilità,
di eventuali emergenze, definiti dalle vigenti disposizioni del codice
della strada.
ART. 6
1. Per lesecuzione delle opere di manutenzione ordinaria la Regione e
le Province firmatarie del presente accordo mettono a disposizione dellANAS
i sei dodicesimi, pro quota, delle risorse indicate dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di trasferimento, per lanno 2001, per manutenzione
ordinaria, secondo le procedure di cui allarticolo 3 dellaccordo sancito
dalla Conferenza unificata nella seduta del 21 dicembre 2000.
ART. 7
1. Per lesecuzione delle opere di pronto intervento la Regione Piemonte
e le Province firmatarie del presente accordo mettono a disposizione dellANAS
le risorse indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di trasferimento, per lanno 2001, per spese dinvestimento (a carattere
continuativo e piano straordinario dintervento), nella misura del 3%,
secondo le procedure di cui allarticolo 3 dellaccordo sancito dalla Conferenza
unificata nella seduta del 21 dicembre 2000.
2. Di tali interventi lANAS dà comunicazione alla Regione e alle Province
interessate.
ART. 8
1. LANAS si impegna a trasmettere alla scadenza dellaccordo alla Regione
e alle Province firmatarie, tutta la documentazione necessaria alla conoscenza
dei lavori eseguiti (disegni, calcoli, computi ed eventuali altri documenti
ritenuti utili).
ART. 9
1. LANAS mette a disposizione degli uffici del territorio, delle regioni
e delle province tutti gli elementi disponibili utili per la redazione
dei verbali di consegna di cui allarticolo 2 del DPCM 21 febbraio 2000.
2. Ai sensi del citato articolo 2, la consegna dei beni è effettuata a
cura dei competenti Uffici del territorio del Ministero delle finanze,
che provvedono alla redazione di relativi verbali con lintervento dei
rappresentanti dellANAS e delle amministrazioni regionali e locali cui
gli stessi vengono trasferiti.
3. Gli uffici del territorio, lANAS, le regioni e le province collaborano
al fine di concludere le procedure di cui allarticolo 2 del DPCM 21 febbraio
2000 entro il 30 maggio 2001.
4. Dalla data di sottoscrizione del verbale, prevista per il 1° luglio
2001, la Regione e le Province firmatarie prenderanno in carico le strade
oggetto di consegna, a tutti gli effetti, ai sensi dellarticolo 2 del
DPCM 21 febbraio2000.
ART. 10
1. Tutti i contratti di fornitura rimangono intestati allANAS fino alla
presa in carico della strada relativa.
2. Entro il 31 marzo 2001 lANAS fornirà indicazioni alla Regione e alle
Province interessate per poter procedere alla voltura di contratti di fornitura.
ART. 11
1. Contestualmente alla consegna delle strade avverrà il trasferimento
effettivo e funzionale del personale identificato attraverso le procedure
di mobilità.
ART. 12
1. Per le concessioni in atto e per quelle che lANAS dovesse rilasciare
entro il 30 giugno 2001, lANAS provvede a gestire e riscuotere i relativi
canoni secondo lattuale regime per tutto lanno 2001. Le somme introitate,
al netto dei costi, verranno rendicontate e dovranno essere trasferite
ai nuovi enti titolari.
ART. 13
1. LANAS, in relazione alle attività espletate con le modalità di cui
allarticolo 4, esonera la Regione e le Province firmatarie da ogni responsabilità
per danni che dovessero derivare a persone e/o cose durante lesecuzione
delle attività di gestione inerenti al presente accordo.
ART. 14
Al fine di garantire lorganico funzionamento delle attività previste dal
presente accordo, la Direzione generale ANAS conferisce alla Direzione
compartimentale le competenze connesse allapprovazione tecnica e amministrativa
dei progetti, allindizione delle gare per lappalto dei servizi di progettazione
ed esecuzione delle opere, per il monitoraggio e il collaudo delle stesse,
secondo le procedure in essere presso lEnte.
ART. 15
La Regione e le Province, nel quadro dei rapporti istituiti con la presente
convenzione, potranno promuovere specifici accordi con lANAS per leventuale
progettazione e realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria
e di adeguamento della viabilità esistente.
Letto, confermato e sottoscritto.
Torino, li
Per La Regione Piemonte
Per Lamministrazione Provinciale Di Alessandria
Per Lamministrazione Provinciale Di Asti
Per Lamministrazione Provinciale Di Biella
Per Lamministrazione Provinciale Di Cuneo
Per Lamministrazione Provinciale Di Novara
Per Lamministrazione Provinciale Di Torino
Per Lamministrazione Provinciale Di Vercelli
Per Lamministrazione Provinciale Del Verbano Cusio Ossola
Per Lente Nazionale Per Le Strade Anas