Bollettino Ufficiale n. 07 del 14 / 02 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 29 gennaio 2001, n. 1-2081

Approvazione del testo dello “schema di accordo per l’affidamento all’ANAS delle funzioni di gestione e manutenzione delle strade conferite alle regioni e alle province”

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. di approvare lo “schema di accordo per l’affidamento all’ANAS delle funzioni di gestione e manutenzione delle strade conferite alle regioni e alle province e, in particolare, delle attività relative alla manutenzione ordinaria, al pronto intervento, alla vigilanza, agli atti amministrativi concessori ed autorizzatori, nonché alla regolamentazione ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e fatte salve eventuali modifiche di carattere non sostanziale;

2. di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, o l’Assessore da lui delegato, alla firma dell’accordo di cui sopra.

(omissis)

Allegato

Schema di accordo per l’affidamento all’ANAS delle funzioni di gestione e manutenzione delle strade conferite alle regioni e alle province e, in particolare, delle attività relative alla manutenzione ordinaria, al pronto intervento, alla vigilanza, agli atti amministrativi concessori ed autorizzatori, nonché alla regolamentazione ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.

La Regione Piemonte rappresentata da .......................... nella sua qualità di ...................... e le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano Cusio Ossola, Vercelli rappresentate, rispettivamente, da ...................... in qualità di ..............................

e

l’ANAS nella persona di ............................, giusta delega dell’Amministratore dell’ANAS - Ente nazionale per le strade;

Visto

- l’accordo tra lo Stato, le regioni e le province avente ad oggetto l’esercizio delle funzioni in materia di viabilità conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 21 dicembre 2000;

- l’articolo 99, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

- l’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Trasferimento delle risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla Regione Piemonte ed gli enti locali della regione”;

Rilevato

- che l’ANAS ha dichiarato, con nota del ..................., la propria disponibilità a svolgere le funzioni suddette;

Visto

Il parere favorevole espresso sullo schema di accordo dalla Conferenza unificata nella seduta del 21 dicembre 2000;

Tra le parti sottoscritte, come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

1. Il presente accordo ha per oggetto l’affidamento all’ANAS delle funzioni di gestione e manutenzione delle strade conferite alla Regione Piemonte e alle Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano Cusio Ossola, Vercelli ai sensi degli articoli 99 e 101 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e, in particolare, delle attività relative alla manutenzione ordinaria, al pronto intervento, alla vigilanza, agli atti amministrativi concessori e autorizzatori, nonché alla regolamentazione ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.

2.  Le funzioni affidate saranno esercitate secondo modalità e procedure di gestione in essere presso l’Ente.

ART. 2

1.  Il presente accordo viene stipulato per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Trasferimento delle risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla Regione Piemonte ed agli enti locali della Regione Piemonte” e il 30 giugno 2001.

ART. 3

a.  Le risorse finanziarie per attuare il presente accordo non possono superare quelle trasferite a ciascun ambito regionale dai DPCM del 12 ottobre 2000, tenuto conto anche della ripartizione delle stesse tra le Province.

ART. 4

1. Nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 1, l’ANAS adotta tutti i provvedimenti ritenuti opportuni, anche ai fini della sicurezza del traffico, rendicontando le spese effettivamente sostenute nel periodo di cui all’articolo 2 relativamente alle strade trasferite alla Regione e alle Province firmatarie del presente accordo.

ART. 5

1. Nell’ambito dell’attività di manutenzione di gestione della rete, l’ANAS dovrà assicurare il servizio stagionale di sgombraneve.

2. L’ANAS dovrà garantire, altresì, la sorveglianza della rete stradale sulla base delle esigenze di sicurezza, dei servizi di pubblica utilità, di eventuali emergenze, definiti dalle vigenti disposizioni del codice della strada.

ART. 6

1. Per l’esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria la Regione e le Province firmatarie del presente accordo mettono a disposizione dell’ANAS i sei dodicesimi, pro quota, delle risorse indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento, per l’anno 2001, per manutenzione ordinaria, secondo le procedure di cui all’articolo 3 dell’accordo sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 21 dicembre 2000.

ART. 7

1. Per l’esecuzione delle opere di pronto intervento la Regione Piemonte e le Province firmatarie del presente accordo mettono a disposizione dell’ANAS le risorse indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento, per l’anno 2001, per spese d’investimento (a carattere continuativo e piano straordinario d’intervento), nella misura del 3%, secondo le procedure di cui all’articolo 3 dell’accordo sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 21 dicembre 2000.

2. Di tali interventi l’ANAS dà comunicazione alla Regione e alle Province interessate.

ART. 8

1. L’ANAS si impegna a trasmettere alla scadenza dell’accordo alla Regione e alle Province firmatarie, tutta la documentazione necessaria alla conoscenza dei lavori eseguiti (disegni, calcoli, computi ed eventuali altri documenti ritenuti utili).

ART. 9

1. L’ANAS mette a disposizione degli uffici del territorio, delle regioni e delle province tutti gli elementi disponibili utili per la redazione dei verbali di consegna di cui all’articolo 2 del DPCM 21 febbraio 2000.

2. Ai sensi del citato articolo 2, la consegna dei beni è effettuata a cura dei competenti Uffici del territorio del Ministero delle finanze, che provvedono alla redazione di relativi verbali con l’intervento dei rappresentanti dell’ANAS e delle amministrazioni regionali e locali cui gli stessi vengono trasferiti.

3. Gli uffici del territorio, l’ANAS, le regioni e le province collaborano al fine di concludere le procedure di cui all’articolo 2 del DPCM 21 febbraio 2000 entro il 30 maggio 2001.

4. Dalla data di sottoscrizione del verbale, prevista per il 1° luglio 2001, la Regione e le Province firmatarie prenderanno in carico le strade oggetto di consegna, a tutti gli effetti, ai sensi dell’articolo 2 del DPCM 21 febbraio2000.

ART. 10

1. Tutti i contratti di fornitura rimangono intestati all’ANAS fino alla presa in carico della strada relativa.

2. Entro il 31 marzo 2001 l’ANAS fornirà indicazioni alla Regione e alle Province interessate per poter procedere alla voltura di contratti di fornitura.

ART. 11

1. Contestualmente alla consegna delle strade avverrà il trasferimento effettivo e funzionale del personale identificato attraverso le procedure di mobilità.

ART. 12

1. Per le concessioni in atto e per quelle che l’ANAS dovesse rilasciare entro il 30 giugno 2001, l’ANAS provvede a gestire e riscuotere i relativi canoni secondo l’attuale regime per tutto l’anno 2001. Le somme introitate, al netto dei costi, verranno rendicontate e dovranno essere trasferite ai nuovi enti titolari.

ART. 13

1. L’ANAS, in relazione alle attività espletate con le modalità di cui all’articolo 4, esonera la Regione e le Province firmatarie da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose durante l’esecuzione delle attività di gestione inerenti al presente accordo.

ART. 14

Al fine di garantire l’organico funzionamento delle attività previste dal presente accordo, la Direzione generale ANAS conferisce alla Direzione compartimentale le competenze connesse all’approvazione tecnica e amministrativa dei progetti, all’indizione delle gare per l’appalto dei servizi di progettazione ed esecuzione delle opere, per il monitoraggio e il collaudo delle stesse, secondo le procedure in essere presso l’Ente.

ART. 15

La Regione e le Province, nel quadro dei rapporti istituiti con la presente convenzione, potranno promuovere specifici accordi con l’ANAS per l’eventuale progettazione e realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento della viabilità esistente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li

Per La Regione Piemonte

Per L’amministrazione Provinciale Di Alessandria

Per L’amministrazione Provinciale Di Asti

Per L’amministrazione Provinciale Di Biella

Per L’amministrazione Provinciale Di Cuneo

Per L’amministrazione Provinciale Di Novara

Per L’amministrazione Provinciale Di Torino

Per L’amministrazione Provinciale Di Vercelli

Per L’amministrazione Provinciale Del Verbano Cusio Ossola

Per L’ente Nazionale Per Le Strade Anas