Bollettino Ufficiale n. 07 del 14 / 02 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2001, n. 42-2048

Legge 19 ottobre 1998 n. 366 recante “Norme per il finanziamento della mobilita’ ciclistica”. Piano regionale dei finanziamenti per la mobilita’ ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati. Determinazione delle modalita’ di erogazione dei contributi

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di stabilire le modalità di erogazione dei contributi di cui alla Legge 19 ottobre 1998 n. 366 per gli interventi finalizzati alla valorizzazione ed allo sviluppo della mobilità ciclistica:

a) i soggetti beneficiari entro trenta giorni a decorrere della notifica dell’individuazione del proprio progetto tra gli interventi ammessi a finanziamento, devono far pervenire al Settore Viabilità ed Impianti Fissi formale conferma e accettazione del finanziamento statale mediante nota a firma del Responsabile del Procedimento, attestante la necessaria copertura finanziaria della quota del 50 per cento del costo dell’opera a carico dell’Ente Locale;

b) il progetto preliminare/definitivo approvato ai sensi di legge delle opere ammesse a contributo, conforme alle prescrizioni del Regolamento sulle norme tecniche delle piste ciclabili di cui al Decreto Interministeriale 30 novembre 1999 n. 557, deve essere trasmesso al Settore Viabilità ed Impianti Fissi unitamente ad un cronoprogramma in cui si definiscono i tempi per la realizzazione dell’opera, e al Quadro Economico di spesa;

c) l’erogazione è disposta in unica soluzione nella misura pari al 100 per cento dell’importo del contributo concesso a seguito di richiesta del soggetto beneficiario corredata dal Verbale di consegna dei lavori;

d) le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento come definito all’art. 7 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni”, i cui compiti e funzioni sono definiti all’art. 8 dello stesso D.P.R. 554/99. Il Responsabile del procedimento deve comunicare al Settore Viabilità ed Impianti Fissi al termine dei lavori, l’avvenuta ultimazione degli stessi.

e) le opere devono essere realizzate entro tre anni dalla data di erogazione del contributo, pena la revoca del contributo stesso. Eventuali proroghe alla data di scadenza devono essere autorizzate dal Settore Viabilità ed Impianti Fissi.

(omissis)