Bollettino Ufficiale n. 07 del 14 / 02 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2001, n. 38-2045

Procedura ex art. 12 l.r. 40/1998. Giudizio di compatibilita’ ambientale relativo al progetto di “Coltivazione di una cava di ghiaia e sabbia” in localita’ Campagnetta del Comune di Rondissone (TO), presentato da Inerti Laterizi Capella S.a.s..

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di “Coltivazione di una cava di ghiaia e sabbia” in località Campagnetta del Comune di Rondissone (TO), presentato da Inerti Laterizi Capella di Giovanni Capella e C. S.a.s. con sede legale in Lauriano, corso Torino n. 9, per le seguenti motivazioni;

* la realizzazione dell’opera proposta non satura e non compromette la capacità riproduttiva delle risorse naturali coinvolte, nei confronti delle quali nell’ambito della Conferenza di Servizi sono state previste prescrizioni, fatte proprie nella specifica autorizzazione del Comune di Rondissone, riferite in particolare alla localizzazione delle opere accessorie;

* con l’avanzamento dell’attività di cava è prevista per l’impianto di trattamento inerti, attualmente ubicato in comune di Lauriano, in fascia A nell’area protetta “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto torinese, la rilocalizzazzione in area più idonea all’interno del sito di Rondissone. Ciò permetterà sia di allontanare un’attività in corso da un’area a forte rischio di esondazione, sia conseguentemente di recuperare tale area a fini naturalistici e restituirla alla fruizione pubblica.

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale è valido alle seguenti condizioni:

1) devono essere attuate tutte le prescrizioni, già individuate nell’ambito della Conferenza dei Servizi, riprese dalla Commissione Regionale Tecnico-Consultiva per le Cave nel parere del 15 dicembre 2000 e fatte proprie dal Comune di Rondissone nella deliberazione n. 3 del 9 gennaio 2001 di autorizzazione ex l.r. 69/78 e, per quanto di competenza, dalla Provincia di Torino, nella determinazione n. 4.5319/2001 del 10 gennaio 2001, contenente l’autorizzazione allo scarico dei reflui domestici, atti che fanno parte integrante della presente deliberazione;

2) la localizzazione delle infrastrutture pertinenti il riuso del sito di Rondissone sia adeguata rispetto alle norme in materia di tutela della salute pubblica per l’esposizione a campi elettrici magnetici ed elettromagnetici;

3) per un più adeguato reinserimento dell’area di Lauriano nel contesto circostante è necessario che sia definito, in accordo con l’Ente Parco, un piano di recupero ambientale dettagliato, da attuarsi dopo lo smantellamento dell’impianto di trattamento inerti.

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 13 commi 3 e 4 della l.r. 40/1998 sono state concesse le seguenti autorizzazioni:

* la Provincia di Torino con determinazione n. 4.5319/2001 del 10 gennaio 2001 ha rilasciato l’autorizzazione allo scarico dei reflui domestici;

* il Comune di Rondissone, con atto deliberativo del Consiglio comunale n. 3 del 9 gennaio 2001,. in conformità al parere espresso nella riunione in data 15 dicembre 2000 della Commissione Regionale Tecnico - Consultiva per le Cave, ha autorizzato la coltivazione della cava;

ed inoltre:

a) l’Amministrazione della Provincia di Torino, per quanto riguarda la derivazione d’acqua, tramite pozzo per usi industriali, si impegna a provvedere entro 60 giorni all’autorizzazione, una volta espletate da parte della ditta tutte le procedure previste dall’art. 7 co. 4 l.r. 30 aprile 1996 n. 22 e dal T.U. 11 dicembre 1993 n. 1775;

b) l’Amministrazione comunale di Rondissone, per il pozzo a servizio dell’impianto di trattamento, si impegna all’autorizzazione ex l.r. 56/1977 e s.m.i., entro 30 giorni dalla concessione della Provincia ai sensi del T.U. 1775/1933.

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati nonché depositata presso l’Ufficio di deposito dell’Autorità Competente presso la Direzione regionale Industria e presso l’Ufficio di Deposito della Regione.

(omissis)