Bollettino Ufficiale n. 07 del 14 / 02 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 12 febbraio 2001, n. 49 - 2241

Piano di Sviluppo Rurale del Piemonte 2000 – 2006 – Misura U – DGR n. 59 – 2188 del 5.2.2001: modifiche e integrazioni relative alla concessione degli anticipi

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Alla D.G.R. n. 59-2188 del 5/2/2001 “Reg. CE 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia – Misura U – Intervento 3. Apertura presentazione domande ed adozione delle istruzioni applicative” sono apportati gli adeguamenti contenuti nell’allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

(omissis)

Allegato

Adeguamenti alle Istruzioni applicative del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 – Reg. (CE) 1257/99 – misura U “Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione “ – Intervento 3) “Sostegno finanziario dei conduttori e produttori” approvata con D.G.R. n. 59-2188 del 5/2/2001.

CONCESSIONE ANTICIPI

E’ consentita la possibilità di concedere anticipi in misura massima al 90% del contributo previsto, ai conduttori di vigneti che presenteranno domanda ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 Reg (CE) n. 1257/99 - misura U “Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione” – Intervento 3) “Sostegno finanziario dei conduttori e produttori” relativamente al reimpianto, da effettuare entro il 31/5/2002, di vigneti colpiti da Flavescenza Dorata ed al conseguente mancato reddito.

A tale scopo i beneficiari dovranno:

- entro il 15 marzo 2001:

- presentare,, una specifica integrazione alla domanda prevista dalla DGR n. 59-2188 del 5/2/2001 con la quale richiedono l’erogazione dell’anticipo;

- entro il 31 maggio 2001:

- presentare una fideiussione bancaria o assicurativa, in favore dell’Organismo pagatore, pari al 120% delle somme richieste;

- presentare la prenotazione delle barbatelle necessarie per effettuare il reimpianto;

- effettuare l’estirpo dei vigneti che si intendono reimpiantare e per i quali viene richiesto l’anticipo;

- impegnarsi ad effettuare il reimpianto dei vigneti rispetto ai quali è richiesto l’anticipo entro il termine improrogabile del 31/5/2002.

I soggetti che riceveranno gli anticipi previsti dalla presente Deliberazione previa fideiussione e non realizzeranno, o realizzeranno in parte, o in modo non soddisfacente entro il termine del 31/5/2002 il reimpianto dei vigneti oggetto della domanda decadranno dagli aiuti ricevuti; pertanto l’Ente competente riscuoterà la fideiussione pari all’importo dell’aiuto erogato maggiorato degli interessi legali

Sarà pertanto possibile derogare rispetto alla scadenza indicata nella D.G.R. n. 59-2188 del 5/2/2001 relativa ai reimpianti e investimenti per quanto attiene ai beneficiari che intendono avvalersi della possibilità di richiedere l’anticipo secondo quanto stabilito dalle presenti disposizioni.