Bollettino Ufficiale n. 07 del 14 / 02 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 29 gennaio 2001, n. 48-2127

Approvazione disposizioni attuative della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

-di approvare le “Disposizioni attuative della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9" allegate alla presente deliberazione.

-di riservarsi le eventuali modificazioni alla presente delibera che si riterranno necessarie nella fase di prima applicazione delle disposizioni attuative, anche su indicazione delle Amministrazioni provinciali;

- di dare atto che gli oneri per l’attuazione del presente provvedimento sono da individuarsi nei fondi trasferiti alle Amministrazioni provinciali, con la deliberazione n. 45-1880 del 28.12.2000, nonchè nei fondi iscritti a bilancio sul cap. 13097/2001, fatto salvo il monitoraggio di cui alla predetta delibera.

(omissis)

Allegato

REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
L.R. 27 GENNAIO 2000, N. 9.

“Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (...), della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47(...) e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36(...)”

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Indice

I. PREMESSA.

II. VIGILANZA IN ORDINE AL DIVIETO DI ALLEVAMENTO A SCOPI VENATORI E DI IMMISSIONI DEL CINGHIALE (art. 1).

III. PIANI DI CONTENIMENTO DELLA SPECIE CINGHIALE (art. 2).

1. Individuazione delle unità territoriali per la gestione del cinghiale (art. 2, comma 6).

2. Predisposizione dei piani di contenimento della specie cinghiale (art. 2, commi 1 e 2).

0. Premessa.

1. Predisposizione dei piani di contenimento negli istituti di protezione di competenza provinciale.

2. Predisposizione dei piani di contenimento nel territorio venabile di competenza degli ATC e dei CA.

3. Predisposizione dei piani di contenimento nel territorio adibito a gestione privata della caccia (aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie).

4. Predisposizione dei piani di contenimento nelle aree protette regionali.

3. Attuazione dei piani di contenimento (art. 2, commi 3 e 4 ).

1. Periodi di attuazione.

2. Collaborazioni.

4. Relazione in ordine all’attuazione dei piani di contenimento (art. 2, comma 5).

IV. SINISTRI STRADALI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA (art. 4, comma 2).

0. Premessa.

1. Procedure generali per la gestione diretta da parte delle Province.

1. Presentazione di denuncia di incidente stradale  provocato da fauna selvatica.

2. Istruttoria della pratica relativa a sinistro stradale causato da fauna selvatica.

3. Ripartizione tra le Province del fondo regionale destinato agli indennizzi per incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica.

2. Copertura assicurativa.

I. PREMESSA

1. L’impatto che il cinghiale esercita su alcuni ecosistemi dal delicato equilibrio biologico, quali le praterie alpine ed i prati-pascolo, il disturbo alle altre specie di fauna selvatica, i rischi potenziali per la sanità pubblica nonché le interferenze negative esercitate nei confronti dell’uomo e delle sue attività (danni alle colture cerealicole e in particolare al mais, alle colture orto-frutticole e viticole, pericoli per la sicurezza pubblica e per la circolazione stradale) pongono in primo piano l’esigenza, da più parti avvertita, di più incisivi interventi di gestione della specie.

2. La legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9 integra quanto previsto dall’art. 29 della l.r. 4 settembre 1996, n. 70 e dall’art. 4 della l.r. 8 giugno 1989, n. 36 e deroga dagli stessi al fine di consentire un efficace controllo della specie attraverso la predisposizione e la realizzazione di idonei piani di contenimento.

3. Occorre rilevare che l’art. 29, comma 1 della l.r. 70/96 individua nelle Province i soggetti competenti a predisporre ed attuare il contenimento della fauna selvatica.

4. E’ necessario dare applicazione alla predetta normativa, emanando disposizioni attuative che stabiliscano criteri, procedure, tempi e quant’altro sia necessario per un’efficace applicazione della legge stessa.

II. VIGILANZA IN ORDINE AL DIVIETO DI ALLEVAMENTO A SCOPI VENATORI E DI IMMISSIONI DEL CINGHIALE (art. 1, l.r. 9/2000).

1. Le Province e le AA.SS.LL. attuano il controllo degli allevamenti di cinghiale ognuno per quanto di propria competenza. Le Province dispongono la chiusura immediata degli allevamenti che in seguito a verifica siano risultati non conformi alle normativa vigente, anche su segnalazione delle AA.SS.LL.

2. Entro il 15 febbraio di ciascun anno le Province trasmettono alla Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca - una relazione riportante le seguenti informazioni relative all’anno precedente:

* provvedimenti adottati, ai sensi dell’art. 1, comma 1 della l.r. 9/2000, al fine di contrastare il fenomeno dell’allevamento di cinghiali a scopi venatori, della loro importazione e della successiva immissione in campo aperto;

* numero dei controlli effettuati presso aziende agricole ed allevamenti autorizzati;

* numero delle segnalazioni pervenute, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della l.r. 9/2000, relativamente al transito, sul territorio regionale, di cinghiali vivi diretti ad altre destinazioni;

* numero delle infrazioni alle disposizioni vigenti, riscontrate e sanzionate.

3. Entro il 15 febbraio di ciascun anno le AA.SS.LL. trasmettono all’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca ed alla Direzione regionale Sanità Pubblica le seguenti informazioni relative all’anno precedente:

* numero dei controlli effettuati presso aziende agricole ed allevamenti autorizzati e loro esito;

* numero delle infrazioni alle disposizioni normative vigenti, riscontrate e sanzionate.

III. PIANI DI CONTENIMENTO DELLA SPECIE CINGHIALE (art. 2, l.r. 9/2000).

1. Individuazione delle unità territoriali per la gestione del cinghiale.

1. L’individuazione delle unità territoriali per la gestione del cinghiale, di cui all’art. 2, comma 6 della l.r. 9/2000, è effettuata dalla Giunta regionale con la collaborazione delle Province. I soggetti interessati alla gestione del territorio (Province, comitati di gestione degli ATC e dei CA, soggetti gestori delle aree protette regionali e concessionari di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie) sono tenuti a fornire alla Regione i dati richiesti a tal fine.

2. Sulla base della individuazione delle zone anzidette la Provincia attua i piani di contenimento secondo le modalità di seguito illustrate:

* nelle zone di tipo a), in modo continuativo;

* nelle zone di tipo b), al verificarsi di danni alle produzioni agricole, all’ambiente, alle persone ed alle cose che indichino un’alterazione dell’equilibrio preesistente, anche su segnalazione di organi statali, degli ATC o dei CA, di associazioni agricole o di enti locali.

2. Predisposizione dei piani di contenimento della specie cinghiale.

0. Premessa

1. I piani di contenimento, di cui all’art. 2, commi 1 e 2, devono essere predisposti ed approvati dalla Provincia entro il 30 giugno di ciascun anno, anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole provinciali, dei comitati di gestione degli ATC e dei CA competenti per territorio, dei soggetti gestori delle aree protette regionali e dei concessionari di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie.

2. I piani di contenimento sono finalizzati alla riduzione della specie nell’intero territorio regionale, comprese le aree protette e gli istituti privati della caccia, fino al livello compatibile con le caratteristiche ecologiche del territorio, le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni agricole, zootecniche ed agroforestali, la prevenzione dei rischi a persone e cose. A tal fine si adotta una specifica strategia in ognuno dei seguenti territori e secondo le modalità specificate nei successivi punti:

* piani di contenimento da realizzare all’interno degli istituti di protezione costituiti ai sensi degli artt. 9, 10 e 11 della l.r. 70/96;

* piani di contenimento da attuare nel territorio venabile di competenza degli ATC e dei CA;

* piani di contenimento da realizzare nel territorio adibito a gestione privata della caccia (aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie);

* piani di contenimento da attuare nelle aree protette regionali.

3. I piani di contenimento devono indicare l’entità della riduzione annuale dei danni arrecati dalla specie cinghiale alle attività antropiche che s’intende conseguire. Obiettivo preminente deve essere la riduzione dei danni, riferiti al triennio 1998/2000, nella misura minima del 5% annuo a partire dall’anno 2001 in ognuno dei territori sopra indicati.

4. Per l’anno 2001 la scadenza del 30 giugno, di cui al precedente punto 1. è anticipata al 30 marzo. Le Province che hanno già provveduto a presentare il piano, entro tale data devono ripresentare lo stesso opportunamente aggiornato.

1. Predisposizione dei piani di contenimento negli istituti di protezione di competenza provinciale.

La Provincia predispone piani di contenimento della specie cinghiale da attuarsi all’interno degli istituti di protezione istituiti ai sensi degli artt. 9, 10 e 11 della l. r. 70/96.

2. Predisposizione dei piani di contenimento nel territorio venabile di competenza degli ATC e dei CA.

1. La Provincia predispone piani di contenimento della specie cinghiale da attuarsi nel territorio venabile, di competenza degli anzidetti organismi.

2. Al fine di consentire la predisposizione dei piani anzidetti, gli ATC ed i CA devono segnalare alla Provincia, entro il 15 febbraio di ciascun anno, utilizzando idonea cartografia, le zone maggiormente interessate dai danni nonché il numero e l’entità degli stessi.

3. Predisposizione dei piani di contenimento nel territorio adibito a gestione privata della caccia (aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie).

1. La Provincia predispone piani di contenimento della specie cinghiale da attuarsi nel territorio delle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie.

2. Al fine di consentire la predisposizione dei piani le aziende devono segnalare alla Provincia, entro il 15 febbraio di ciascun anno, utilizzando idonea cartografia, le zone interne alle aziende maggiormente interessate dai danni nonché il numero e l’entità degli stessi.

4. Predisposizione dei piani di contenimento nelle aree protette regionali.

1. La Provincia predispone piani di contenimento della specie cinghiale riportanti i criteri e le modalità per l’attuazione degli stessi nelle aree protette regionali.

2. La Provincia e gli Enti di gestione delle aree protette regionali predispongono programmi di attuazione dei piani di contenimento.

3. Attuazione dei piani di contenimento.

1. Periodi di attuazione.

L’attuazione dei piani di contenimento della fauna selvatica non soggiace ai limiti temporali previsti per l’attività venatoria.

2. Collaborazioni.

1. Le Province attuano i piani di contenimento con la collaborazione dei comitati di gestione degli ATC e dei CA, dei soggetti gestori delle aree protette regionali o dei concessionari di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, nonché di cacciatori nominalmente individuati dalle Province stesse, al fine di realizzare efficaci interventi coordinati.

2. Nelle aree protette le Province esercitano il potere sostitutivo previo provvedimento regionale ai sensi degli artt. 20 della l.r. 12/90 ed 11 della l.r. 36/92.

4. Relazione dell’attuazione dei piani di contenimento (art. 2, comma 5).

1. Le Province entro il 15 febbraio di ciascun anno forniscono i dati relativi all’attuazione dei piani di contenimento riferiti all’anno precedente, ed in particolare:

* n. di capi abbattuti totali;

* n. di capi abbattuti per ciascuna battuta;

* n. operatori di cui all’art. 2, comma 4 della l.r. 9/00;

* n. totale di giornate dedicate al contenimento della specie;

* cartografia riportante le zone interessate dai piani di contenimento;

* suddivisione dei capi abbattuti per classi di sesso ed età;

* eventuali valutazioni biometriche e biologiche dei capi abbattuti.

IV. SINISTRI STRADALI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA (art. 4, comma 2, l.r. 9/2000).

0. Premessa

1. Le funzioni di amministrazione attiva connesse ai sinistri stradali provocati dalla fauna selvatica competono alle Province, in quanto strettamente correlate alla funzione di controllo.

2. Tali funzioni concernono in particolare:

* la predisposizione di idonea modulistica;

* la ricezione delle denunce di sinistro;

* l’istruttoria delle relative pratiche consistente nell’accertamento della dinamica del sinistro e dell’entità del danno anche avvalendosi di personale esterno dotato della necessaria competenza in merito;

* la rendicontazione alla Regione Piemonte dei sinistri denunciati e positivamente istruiti;

* l’erogazione degli indennizzi agli aventi diritto;

* la gestione dell’eventuale contenzioso.

3. Per fare fronte agli indennizzi è possibile seguire due modalità:

* gestione diretta da parte delle Province;

* stipulazione di apposite convenzioni con società assicurative.

1. Procedure generali per la gestione diretta da parte delle Province.

0. Premessa.

Di seguito vengono indicate le procedure generali relative a:

1. Presentazione di denuncia di incidente stradale provocato da fauna selvatica.

2. Istruttoria della pratica relativa a sinistro stradale causato da fauna selvatica.

3. Ripartizione tra le Province del fondo regionale destinato agli indennizzi per incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica.

Le seguenti procedure rappresentano indicazioni di carattere generale, che possono essere opportunamente adattate secondo le esigenze delle singole Province.

1. Presentazione di denuncia di incidente stradale provocato da fauna selvatica.

1. Le Province debbono provvedere a fornire idonea comunicazione ai cittadini ed agli altri soggetti interessati, Comuni, Comunità Montane, Prefetture e forze dell’ordine, ecc., della facoltà di ottenimento da parte dei danneggiati di equo indennizzo per i danni patiti, previo espletamento delle dovute procedure istruttorie di accertamento e liquidazione.

2. In tema di procedure d’indennizzo le Province, per esigenze di unitarietà d’indirizzo e di uniformità di azione amministrativa, sono altresì invitate ad attenersi e ad ottenere la necessaria cooperazione da parte di tutti i soggetti coinvolti secondo le modalità il più possibile conformi ai seguenti criteri:

- l’interessato deve far pervenire (anche a mezzo fax), con tempestività, alla Provincia territorialmente competente, comunicazione dell’avvenuto sinistro, allegando copia del verbale dell’Autorità di polizia giudiziaria, dal quale risulti:

* il nominativo delle persone coinvolte;

* gli estremi del veicolo incidentato;

* il luogo esatto del sinistro;

* la specie di fauna selvatica causa del danno, precisando:

* se l’animale è deceduto in seguito al sinistro e la sua destinazione;

* se l’animale risulta ferito e la sua destinazione;

* se l’animale non è stato rinvenuto sul luogo del sinistro indicandone la ragione. In tal caso dovrà essere segnalata l’inequivocabile presenza di tracce quali residui di pelo, macchie di sangue, impronte o altro.

3. Al fine del riconoscimento dell’eventuale indennizzo, è altresì indispensabile acquisire i seguenti elementi:

* la categoria della strada (autostrade, strade statali, provinciali, comunali, ecc.);

* la presenza di adeguata segnaletica indicante il pericolo costituito dalla presenza di fauna selvatica vagante e di eventuali barriere o altri mezzi atti a contenere o limitare l’accesso agli animali selvatici;

* che il conducente del veicolo coinvolto procedeva, immediatamente prima del sinistro, nel rispetto dei limiti di velocità stabiliti dall’art. 142 del Codice della strada;

* che le condizioni psico-fisiche del conducente del veicolo (alcoolemia, vista, ecc.) rientrassero nei limiti previsti dalla legge;

* che il veicolo coinvolto fosse in condizioni di normale efficienza (sistema frenante, impianto di illuminazione, ecc.);

2. Istruttoria della pratica relativa a sinistro stradale causato da fauna selvatica.

1. Qualora, a seguito di verifica delle suesposte situazioni, possano escludersi atteggiamenti colposi o dolosi da parte del conducente del veicolo coinvolto, la Provincia può procedere ad indennizzare il danneggiato.

2. In tale caso viene richiesta la presentazione di idonea documentazione giustificativa della spesa dei danni all’autoveicolo e/o alle persone; possono a tal fine essere stipulate convenzioni con periti esterni per la valutazione dei danni e per accertare la dinamica dei sinistri.

3. Deve essere verificata la corresponsabilità da parte di Enti ed in particolare:

* del titolare della strada per mancata apposizione della segnaletica;

* di Enti Parchi, nel caso di incidenti avvenuti all’interno o in zone adiacenti il Parco.

4. Qualora non esistano gli elementi per il risarcimento la Provincia deve opporre diniego alla richiesta motivandone le ragioni.

3. Ripartizione tra le Province del fondo regionale destinato agli indennizzi per incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica.

1. Al fabbisogno finanziario occorrente per indennizzare i soggetti coinvolti in sinistri stradali provocati dalla fauna selvatica si fa fronte con le risorse di cui al capitolo regionale istituito ai sensi dell’art. 4, comma 1 della citata l.r. 9/2000. E’ opportuno precisare che la legge anzidetta prevede l’indennizzo e non il risarcimento del danno.

2. Al trasferimento di tale fondo la Regione provvede nei tempi e con le modalità di seguito indicate:

* entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno le Province trasmettono al Settore Caccia e Pesca della Regione Piemonte rendiconto delle denunce presentate entro il 31 dicembre dell’anno precedente per le quali siano state accertate le condizioni che consentono la liquidazione dell’indennizzo al proprietario del veicolo ed alle persone coinvolte. La Provincia richiede i fondi necessari utilizzando la modulistica all’uopo predisposta dal settore regionale competente;

* entro il 30 marzo di ciascun anno la Regione provvede ad assegnare a ciascuna Provincia i fondi necessari agli indennizzi od in misura percentuale qualora l’ammontare dei danni accertati sia superiore alle risorse a disposizione.

2. Copertura assicurativa.

Le Province possono stipulare apposite polizze, con oneri a carico dell’Amministrazione regionale, al fine di assicurarsi dai rischi conseguenti ad incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica. Qualora siano stipulate polizze assicurative le Province limitano la propria attività istruttoria alla semplice ricezione delle istanze e trasmissione delle stesse alla compagnia incaricata. Si fa riserva di definire le condizioni ed in particolare gli aspetti finanziari.

Tabelle