Bollettino Ufficiale n. 07 del 14 / 02 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 29 gennaio 2001, n. 48-2127
Approvazione disposizioni attuative della legge regionale 27 gennaio 2000,
n. 9
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
-di approvare le Disposizioni attuative della legge regionale 27 gennaio
2000, n. 9" allegate alla presente deliberazione.
-di riservarsi le eventuali modificazioni alla presente delibera che si
riterranno necessarie nella fase di prima applicazione delle disposizioni
attuative, anche su indicazione delle Amministrazioni provinciali;
- di dare atto che gli oneri per lattuazione del presente provvedimento
sono da individuarsi nei fondi trasferiti alle Amministrazioni provinciali,
con la deliberazione n. 45-1880 del 28.12.2000, nonchè nei fondi iscritti
a bilancio sul cap. 13097/2001, fatto salvo il monitoraggio di cui alla
predetta delibera.
(omissis)
Allegato
REGIONE PIEMONTE
Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre
1996, n. 70 (...), della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47(...) e della
legge regionale 8 giugno 1989, n. 36(...)
DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Indice
I. PREMESSA.
II. VIGILANZA IN ORDINE AL DIVIETO DI ALLEVAMENTO A SCOPI VENATORI E DI
IMMISSIONI DEL CINGHIALE (art. 1).
III. PIANI DI CONTENIMENTO DELLA SPECIE CINGHIALE (art. 2).
1. Individuazione delle unità territoriali per la gestione del cinghiale
(art. 2, comma 6).
2. Predisposizione dei piani di contenimento della specie cinghiale (art.
2, commi 1 e 2).
0. Premessa.
1. Predisposizione dei piani di contenimento negli istituti di protezione
di competenza provinciale.
2. Predisposizione dei piani di contenimento nel territorio venabile di
competenza degli ATC e dei CA.
3. Predisposizione dei piani di contenimento nel territorio adibito a gestione
privata della caccia (aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie).
4. Predisposizione dei piani di contenimento nelle aree protette regionali.
3. Attuazione dei piani di contenimento (art. 2, commi 3 e 4 ).
1. Periodi di attuazione.
2. Collaborazioni.
4. Relazione in ordine allattuazione dei piani di contenimento (art. 2,
comma 5).
IV. SINISTRI STRADALI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA (art. 4, comma 2).
0. Premessa.
1. Procedure generali per la gestione diretta da parte delle Province.
1. Presentazione di denuncia di incidente stradale provocato da fauna selvatica.
2. Istruttoria della pratica relativa a sinistro stradale causato da fauna
selvatica.
3. Ripartizione tra le Province del fondo regionale destinato agli indennizzi
per incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica.
2. Copertura assicurativa.
I. PREMESSA
1. Limpatto che il cinghiale esercita su alcuni ecosistemi dal delicato
equilibrio biologico, quali le praterie alpine ed i prati-pascolo, il disturbo
alle altre specie di fauna selvatica, i rischi potenziali per la sanità
pubblica nonché le interferenze negative esercitate nei confronti delluomo
e delle sue attività (danni alle colture cerealicole e in particolare al
mais, alle colture orto-frutticole e viticole, pericoli per la sicurezza
pubblica e per la circolazione stradale) pongono in primo piano lesigenza,
da più parti avvertita, di più incisivi interventi di gestione della specie.
2. La legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9 integra quanto previsto dallart.
29 della l.r. 4 settembre 1996, n. 70 e dallart. 4 della l.r. 8 giugno
1989, n. 36 e deroga dagli stessi al fine di consentire un efficace controllo
della specie attraverso la predisposizione e la realizzazione di idonei
piani di contenimento.
3. Occorre rilevare che lart. 29, comma 1 della l.r. 70/96 individua nelle
Province i soggetti competenti a predisporre ed attuare il contenimento
della fauna selvatica.
4. E necessario dare applicazione alla predetta normativa, emanando disposizioni
attuative che stabiliscano criteri, procedure, tempi e quantaltro sia
necessario per unefficace applicazione della legge stessa.
II. VIGILANZA IN ORDINE AL DIVIETO DI ALLEVAMENTO A SCOPI VENATORI E DI
IMMISSIONI DEL CINGHIALE (art. 1, l.r. 9/2000).
1. Le Province e le AA.SS.LL. attuano il controllo degli allevamenti di
cinghiale ognuno per quanto di propria competenza. Le Province dispongono
la chiusura immediata degli allevamenti che in seguito a verifica siano
risultati non conformi alle normativa vigente, anche su segnalazione delle
AA.SS.LL.
2. Entro il 15 febbraio di ciascun anno le Province trasmettono alla Regione
Piemonte - Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca - una relazione riportante
le seguenti informazioni relative allanno precedente:
* provvedimenti adottati, ai sensi dellart. 1, comma 1 della l.r. 9/2000,
al fine di contrastare il fenomeno dellallevamento di cinghiali a scopi
venatori, della loro importazione e della successiva immissione in campo
aperto;
* numero dei controlli effettuati presso aziende agricole ed allevamenti
autorizzati;
* numero delle segnalazioni pervenute, ai sensi dellart. 1, comma 3, della
l.r. 9/2000, relativamente al transito, sul territorio regionale, di cinghiali
vivi diretti ad altre destinazioni;
* numero delle infrazioni alle disposizioni vigenti, riscontrate e sanzionate.
3. Entro il 15 febbraio di ciascun anno le AA.SS.LL. trasmettono allAssessorato
Agricoltura, Caccia e Pesca ed alla Direzione regionale Sanità Pubblica
le seguenti informazioni relative allanno precedente:
* numero dei controlli effettuati presso aziende agricole ed allevamenti
autorizzati e loro esito;
* numero delle infrazioni alle disposizioni normative vigenti, riscontrate
e sanzionate.
III. PIANI DI CONTENIMENTO DELLA SPECIE CINGHIALE (art. 2, l.r. 9/2000).
1. Individuazione delle unità territoriali per la gestione del cinghiale.
1. Lindividuazione delle unità territoriali per la gestione del cinghiale,
di cui allart. 2, comma 6 della l.r. 9/2000, è effettuata dalla Giunta
regionale con la collaborazione delle Province. I soggetti interessati
alla gestione del territorio (Province, comitati di gestione degli ATC
e dei CA, soggetti gestori delle aree protette regionali e concessionari
di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie)
sono tenuti a fornire alla Regione i dati richiesti a tal fine.
2. Sulla base della individuazione delle zone anzidette la Provincia attua
i piani di contenimento secondo le modalità di seguito illustrate:
* nelle zone di tipo a), in modo continuativo;
* nelle zone di tipo b), al verificarsi di danni alle produzioni agricole,
allambiente, alle persone ed alle cose che indichino unalterazione dellequilibrio
preesistente, anche su segnalazione di organi statali, degli ATC o dei
CA, di associazioni agricole o di enti locali.
2. Predisposizione dei piani di contenimento della specie cinghiale.
0. Premessa
1. I piani di contenimento, di cui allart. 2, commi 1 e 2, devono essere
predisposti ed approvati dalla Provincia entro il 30 giugno di ciascun
anno, anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole provinciali,
dei comitati di gestione degli ATC e dei CA competenti per territorio,
dei soggetti gestori delle aree protette regionali e dei concessionari
di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie.
2. I piani di contenimento sono finalizzati alla riduzione della specie
nellintero territorio regionale, comprese le aree protette e gli istituti
privati della caccia, fino al livello compatibile con le caratteristiche
ecologiche del territorio, le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico,
la tutela del suolo e delle produzioni agricole, zootecniche ed agroforestali,
la prevenzione dei rischi a persone e cose. A tal fine si adotta una specifica
strategia in ognuno dei seguenti territori e secondo le modalità specificate
nei successivi punti:
* piani di contenimento da realizzare allinterno degli istituti di protezione
costituiti ai sensi degli artt. 9, 10 e 11 della l.r. 70/96;
* piani di contenimento da attuare nel territorio venabile di competenza
degli ATC e dei CA;
* piani di contenimento da realizzare nel territorio adibito a gestione
privata della caccia (aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie);
* piani di contenimento da attuare nelle aree protette regionali.
3. I piani di contenimento devono indicare lentità della riduzione annuale
dei danni arrecati dalla specie cinghiale alle attività antropiche che
sintende conseguire. Obiettivo preminente deve essere la riduzione dei
danni, riferiti al triennio 1998/2000, nella misura minima del 5% annuo
a partire dallanno 2001 in ognuno dei territori sopra indicati.
4. Per lanno 2001 la scadenza del 30 giugno, di cui al precedente punto
1. è anticipata al 30 marzo. Le Province che hanno già provveduto a presentare
il piano, entro tale data devono ripresentare lo stesso opportunamente
aggiornato.
1. Predisposizione dei piani di contenimento negli istituti di protezione
di competenza provinciale.
La Provincia predispone piani di contenimento della specie cinghiale da
attuarsi allinterno degli istituti di protezione istituiti ai sensi degli
artt. 9, 10 e 11 della l. r. 70/96.
2. Predisposizione dei piani di contenimento nel territorio venabile di
competenza degli ATC e dei CA.
1. La Provincia predispone piani di contenimento della specie cinghiale
da attuarsi nel territorio venabile, di competenza degli anzidetti organismi.
2. Al fine di consentire la predisposizione dei piani anzidetti, gli ATC
ed i CA devono segnalare alla Provincia, entro il 15 febbraio di ciascun
anno, utilizzando idonea cartografia, le zone maggiormente interessate
dai danni nonché il numero e lentità degli stessi.
3. Predisposizione dei piani di contenimento nel territorio adibito a gestione
privata della caccia (aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie).
1. La Provincia predispone piani di contenimento della specie cinghiale
da attuarsi nel territorio delle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende
agri-turistico-venatorie.
2. Al fine di consentire la predisposizione dei piani le aziende devono
segnalare alla Provincia, entro il 15 febbraio di ciascun anno, utilizzando
idonea cartografia, le zone interne alle aziende maggiormente interessate
dai danni nonché il numero e lentità degli stessi.
4. Predisposizione dei piani di contenimento nelle aree protette regionali.
1. La Provincia predispone piani di contenimento della specie cinghiale
riportanti i criteri e le modalità per lattuazione degli stessi nelle
aree protette regionali.
2. La Provincia e gli Enti di gestione delle aree protette regionali predispongono
programmi di attuazione dei piani di contenimento.
3. Attuazione dei piani di contenimento.
1. Periodi di attuazione.
Lattuazione dei piani di contenimento della fauna selvatica non soggiace
ai limiti temporali previsti per lattività venatoria.
2. Collaborazioni.
1. Le Province attuano i piani di contenimento con la collaborazione dei
comitati di gestione degli ATC e dei CA, dei soggetti gestori delle aree
protette regionali o dei concessionari di aziende faunistico-venatorie
e di aziende agri-turistico-venatorie, nonché di cacciatori nominalmente
individuati dalle Province stesse, al fine di realizzare efficaci interventi
coordinati.
2. Nelle aree protette le Province esercitano il potere sostitutivo previo
provvedimento regionale ai sensi degli artt. 20 della l.r. 12/90 ed 11
della l.r. 36/92.
4. Relazione dellattuazione dei piani di contenimento (art. 2, comma 5).
1. Le Province entro il 15 febbraio di ciascun anno forniscono i dati relativi
allattuazione dei piani di contenimento riferiti allanno precedente,
ed in particolare:
* n. di capi abbattuti totali;
* n. di capi abbattuti per ciascuna battuta;
* n. operatori di cui allart. 2, comma 4 della l.r. 9/00;
* n. totale di giornate dedicate al contenimento della specie;
* cartografia riportante le zone interessate dai piani di contenimento;
* suddivisione dei capi abbattuti per classi di sesso ed età;
* eventuali valutazioni biometriche e biologiche dei capi abbattuti.
IV. SINISTRI STRADALI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA (art. 4, comma 2, l.r.
9/2000).
0. Premessa
1. Le funzioni di amministrazione attiva connesse ai sinistri stradali
provocati dalla fauna selvatica competono alle Province, in quanto strettamente
correlate alla funzione di controllo.
2. Tali funzioni concernono in particolare:
* la predisposizione di idonea modulistica;
* la ricezione delle denunce di sinistro;
* listruttoria delle relative pratiche consistente nellaccertamento della
dinamica del sinistro e dellentità del danno anche avvalendosi di personale
esterno dotato della necessaria competenza in merito;
* la rendicontazione alla Regione Piemonte dei sinistri denunciati e positivamente
istruiti;
* lerogazione degli indennizzi agli aventi diritto;
* la gestione delleventuale contenzioso.
3. Per fare fronte agli indennizzi è possibile seguire due modalità:
* gestione diretta da parte delle Province;
* stipulazione di apposite convenzioni con società assicurative.
1. Procedure generali per la gestione diretta da parte delle Province.
0. Premessa.
Di seguito vengono indicate le procedure generali relative a:
1. Presentazione di denuncia di incidente stradale provocato da fauna selvatica.
2. Istruttoria della pratica relativa a sinistro stradale causato da fauna
selvatica.
3. Ripartizione tra le Province del fondo regionale destinato agli indennizzi
per incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica.
Le seguenti procedure rappresentano indicazioni di carattere generale,
che possono essere opportunamente adattate secondo le esigenze delle singole
Province.
1. Presentazione di denuncia di incidente stradale provocato da fauna selvatica.
1. Le Province debbono provvedere a fornire idonea comunicazione ai cittadini
ed agli altri soggetti interessati, Comuni, Comunità Montane, Prefetture
e forze dellordine, ecc., della facoltà di ottenimento da parte dei danneggiati
di equo indennizzo per i danni patiti, previo espletamento delle dovute
procedure istruttorie di accertamento e liquidazione.
2. In tema di procedure dindennizzo le Province, per esigenze di unitarietà
dindirizzo e di uniformità di azione amministrativa, sono altresì invitate
ad attenersi e ad ottenere la necessaria cooperazione da parte di tutti
i soggetti coinvolti secondo le modalità il più possibile conformi ai seguenti
criteri:
- linteressato deve far pervenire (anche a mezzo fax), con tempestività,
alla Provincia territorialmente competente, comunicazione dellavvenuto
sinistro, allegando copia del verbale dellAutorità di polizia giudiziaria,
dal quale risulti:
* il nominativo delle persone coinvolte;
* gli estremi del veicolo incidentato;
* il luogo esatto del sinistro;
* la specie di fauna selvatica causa del danno, precisando:
* se lanimale è deceduto in seguito al sinistro e la sua destinazione;
* se lanimale risulta ferito e la sua destinazione;
* se lanimale non è stato rinvenuto sul luogo del sinistro indicandone
la ragione. In tal caso dovrà essere segnalata linequivocabile presenza
di tracce quali residui di pelo, macchie di sangue, impronte o altro.
3. Al fine del riconoscimento delleventuale indennizzo, è altresì indispensabile
acquisire i seguenti elementi:
* la categoria della strada (autostrade, strade statali, provinciali, comunali,
ecc.);
* la presenza di adeguata segnaletica indicante il pericolo costituito
dalla presenza di fauna selvatica vagante e di eventuali barriere o altri
mezzi atti a contenere o limitare laccesso agli animali selvatici;
* che il conducente del veicolo coinvolto procedeva, immediatamente prima
del sinistro, nel rispetto dei limiti di velocità stabiliti dallart. 142
del Codice della strada;
* che le condizioni psico-fisiche del conducente del veicolo (alcoolemia,
vista, ecc.) rientrassero nei limiti previsti dalla legge;
* che il veicolo coinvolto fosse in condizioni di normale efficienza (sistema
frenante, impianto di illuminazione, ecc.);
2. Istruttoria della pratica relativa a sinistro stradale causato da fauna
selvatica.
1. Qualora, a seguito di verifica delle suesposte situazioni, possano escludersi
atteggiamenti colposi o dolosi da parte del conducente del veicolo coinvolto,
la Provincia può procedere ad indennizzare il danneggiato.
2. In tale caso viene richiesta la presentazione di idonea documentazione
giustificativa della spesa dei danni allautoveicolo e/o alle persone;
possono a tal fine essere stipulate convenzioni con periti esterni per
la valutazione dei danni e per accertare la dinamica dei sinistri.
3. Deve essere verificata la corresponsabilità da parte di Enti ed in particolare:
* del titolare della strada per mancata apposizione della segnaletica;
* di Enti Parchi, nel caso di incidenti avvenuti allinterno o in zone
adiacenti il Parco.
4. Qualora non esistano gli elementi per il risarcimento la Provincia deve
opporre diniego alla richiesta motivandone le ragioni.
3. Ripartizione tra le Province del fondo regionale destinato agli indennizzi
per incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica.
1. Al fabbisogno finanziario occorrente per indennizzare i soggetti coinvolti
in sinistri stradali provocati dalla fauna selvatica si fa fronte con le
risorse di cui al capitolo regionale istituito ai sensi dellart. 4, comma
1 della citata l.r. 9/2000. E opportuno precisare che la legge anzidetta
prevede lindennizzo e non il risarcimento del danno.
2. Al trasferimento di tale fondo la Regione provvede nei tempi e con le
modalità di seguito indicate:
* entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno le Province trasmettono
al Settore Caccia e Pesca della Regione Piemonte rendiconto delle denunce
presentate entro il 31 dicembre dellanno precedente per le quali siano
state accertate le condizioni che consentono la liquidazione dellindennizzo
al proprietario del veicolo ed alle persone coinvolte. La Provincia richiede
i fondi necessari utilizzando la modulistica alluopo predisposta dal settore
regionale competente;
* entro il 30 marzo di ciascun anno la Regione provvede ad assegnare a
ciascuna Provincia i fondi necessari agli indennizzi od in misura percentuale
qualora lammontare dei danni accertati sia superiore alle risorse a disposizione.
2. Copertura assicurativa.
Le Province possono stipulare apposite polizze, con oneri a carico dellAmministrazione
regionale, al fine di assicurarsi dai rischi conseguenti ad incidenti stradali
provocati dalla fauna selvatica. Qualora siano stipulate polizze assicurative
le Province limitano la propria attività istruttoria alla semplice ricezione
delle istanze e trasmissione delle stesse alla compagnia incaricata. Si
fa riserva di definire le condizioni ed in particolare gli aspetti finanziari.
ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
L.R. 27 GENNAIO
2000, N. 9.