Bollettino Ufficiale n. 07 del 14 / 02 / 2001

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APPALTI

 

ASL n. 21 - Casale Monferrato (Alessandria)

Capitolato generale per la fornitura dei beni e dei servizi all’Unità Sanitaria Locale n. 21 (approvato con Deliberazione DG nr. 65 del 31.01.2001)

CAPO I
Prescrizioni generali

Art. 1
Sfera di applicazione

Il presente capitolato generale d’oneri disciplina le condizioni generali di esecuzione delle forniture di beni e/o servizi effettuate a favore dell’Amministrazione dell’Azienda Sanitaria Locale N.21 di Casale Monferrato, di seguito denominata Azienda.

Le presenti disposizioni si applicano per l’esecuzione di tutti i contratti a titolo oneroso di compravendita, di somministrazione, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto, con o senza opzioni per l’acquisto, di prestazione di servizio, d’opera e professionale, nonche’ di appalto ove sia prevalente la fornitura del servizio rispetto a quella dei lavori, conclusi per iscritto tra l’Amministrazione e una Controparte commerciale, di seguito denominata Fornitore, indipendentemente dalla procedura adottata per la scelta del Contraente ( aperta, ristretta o negoziata ).

Le presenti disposizioni non si applicano nei casi di spesa rientranti tra quelli previsti dal vigente regolamento di cassa economale e nei casi di contratti d’appalto per l’esecuzione di opere e/o lavori pubblici, di cui al lgs.19.12.91, n.406 e alla legge 11.02.94,n.109 e successive modificazioni ed integrazioni. Non si applicano, altresì, nei casi di acquisizione e alienazione del patrimonio immobiliare e mobiliare disponibile dell’Amministrazione.

L’Amministrazione procede alla scelta del contraente nella fornitura di beni e/o servizi mediante singoli procedimenti amministrativi con le seguenti modalita’:

- secondo le norme di cui al d.lgs.24.07.92 n.358 e successive modificazioni ed integrazioni per le forniture di beni il cui valore di stima, con esclusione dell’I.V.A., sia uguale o superiore alla soglia comunitaria;

- secondo le norme di cui al d.lgs.17.03.95, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni per le forniture di servizi il cui valore di stima, con esclusione dell’I.V.A., sia uguale o superiore alla soglia comunitaria;

- secondo le norme di cui al d. lgs.25.02.2000,n.65, in materia di appalti pubblici di servizi, limitatamente ai concorsi di progettazione il cui valore di stima, con l’esclusione dell’I.V.A. di legge, sia uguale o superiore alla soglia comunitaria di volta in volta stabilita;

- secondo le disposizioni di cui al vigente regolamento interno dell’Amministrazione per le forniture il cui valore di stima, con esclusione dell’I.V.A., sia inferiore alla soglia comunitaria;

- secondo le disposizioni di cui ai vigenti regolamenti interni dell’Amministrazione per le spese minute effettuate tramite cassa economale e pagamento in contanti, ovvero per le spese in economia;

- mediante atto deliberativo motivato del Direttore Generale per il conferimento di incarichi individuali ed esperti di provata competenza di cui all’articolo 7 del d.lgs.3 febbraio 1993, N.29 e successive modificazioni ed integrazioni.

I contratti commerciali derivanti dalla fornitura di beni e/o servizi a favore dell’Amministrazione sono stipulati secondo le seguenti modalita’:

a) nella forma pubblica amministrativa alla presenza di un Ufficiale Rogante per le forniture precedute da gara pubblica (licitazione privata o gara aperta);

b) per registrazione a repertorio di un Ufficiale Rogante del testo sottoscritto dalle Parti di disciplinare d’incarico ovvero di convenzione, nei casi di fornitura di prestazione d’opera professionale o favore di Soggetto non commerciale;

c) per mezzo della sottoscrizione appiedi del presente capitolato generale e dell’eventuale capitolato speciale, ovvero per mezzo di lettera di corrispondenza secondo l’uso del commercio per le forniture precedute da trattativa privata mediante gara informale o trattativa negoziata con unico contraente.

Il presente capitolato costituisce onere e vincolo contrattuale a carico del fornitore per il solo fatto di aver presentato offerta.

Per le forniture di valore uguale o superiore alla soglia comunitaria, il presente capitolato costituisce allegato al contratto commerciale tra le Parti.

Le condizioni di cui al presente capitolato possono essere integrate o modificate dalle disposizioni contenute nel bando di gara, nella lettera di invito a presentare offerta o nel capitolato speciale di ciascun procedimento d’acquisto, con particolare riferimento alle specifiche tecniche, merceologiche e/o progettuali della fornitura medesima.

Per l’Amministrazione, e’ titolato ed incaricato dell’applicazione e del rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato generale il Responsabile del procedimento individuato, ai sensi della legge 7 agosto 1990, N.241 e successive modificazioni ed integrazioni, in sede di lettera di invito a presentare offerta, ovvero di deliberazione a contrarre.

Art. 2
La definizione dei contraenti

Nel contesto di ciascun contratto: - l’Azienda Sanitaria Locale è indicata con la parola Azienda, rappresentata nei modi prescritti dalle norme in vigore; - il fornitore od il prestatore di servizi è indicato con la parola Impresa od Aggiudicatario, rappresentati da persona legalmente abilitata ad impegnarli.

Art. 3
I termini ed il loro computo

I termini indicati nei contratti, sia per l’Azienda che per l’Impresa, decorrono dal giorno successivo in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni solari.

Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale sino alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell’ultimo giorno del mese finale.

Quando l’ultimo giorno del termine cade di domenica o in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo.

Art. 4
Notifiche e comunicazioni

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell’Azienda, alle quali l’Azienda intenda dare data certa e da cui decorrano termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo Fax o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all’Impresa nel domicilio legale indicato in contratto.

Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell’Impresa o ad altro suo incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.

Anche le comunicazioni all’Azienda alle quali l’Impresa intenda dare data certa sono effettuate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o fax. Possono essere rimesse direttamente all’Azienda (di norma all’Uff. Protocollo), contro rilascio di regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.

La ricevuta di ritorno e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta o la ricevuta a mezzo Fax fanno fede, ad ogni effetto, dell’avvenuta notifica.

Per la decorrenza dei termini di cui al precedente art. 3 si fa riferimento, rispettivamente, alla data del timbro postale di partenza in caso di lettera raccomandata od a quella apposta sulla ricevuta nelle comunicazioni in forma diretta.

Art. 5
Norme generali

Le forniture di beni e servizi, di cui al presente capitolato, sono aggiudicate mediante gare aventi la forma dei pubblici incanti, della licitazione privata, dell’appalto concorso ovvero sono assegnate a seguito di trattativa privata secondo quanto stabilito dalle norme di legge indicate al precedente articolo 1) con le modalità e procedure stabilite dalle stesse norme di legge .

Nei capitolati speciali, nei disciplinari tecnici e nelle lettere invito, regolanti le forniture e servizi, possono essere inserite clausole in deroga a quelle del presente capitolato generale, per esigenze derivanti dalla specificità dell’oggetto della fornitura e del servizio medesimo. In tale caso i deliberatari saranno tenuti all’osservanza delle condizioni speciali che le modificano, ferme restando, per il rimanente, le condizioni generali.

I rapporti contrattuali sono regolati:

a) dalle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale Tipo e nel Disciplinare Tecnico, se esistenti;

b) dalle disposizioni contenute nella lettera di invito e nel bando di gara;

c) dalle disposizioni del presente Capitolato Generale;

d) dalle vigenti disposizioni di leggi nazionali e regionali;

e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate.

La presentazione dell’offerta sulla base dell’invito trasmesso dall’Azienda implica, per gli offerenti, l’accettazione incondizionata di tutte le clausole o condizioni previste nel presente Capitolato Generale.

Art. 6
Il trasferimento di proprieta’ dei beni ed i rischi

La proprietà dei beni e delle attrezzature oggetto dei contratti è trasferita all’Azienda:

a) dalla data del collaudo favorevole, da far risultare da

specifico verbale, nel caso di beni od attrezzature

soggetti a collaudo;

b) dalla data di consegna e/o dalla data di attestazione per “ricevuto merce” nel caso di materiali non soggetti al collaudo.

Restano a carico dell’Impresa i rischi di perdite e danni durante il trasporto e la sosta in attesa del collaudo, nei locali dell’Azienda, ad eccezione delle perdite e danni imputabili all’Azienda stesso.

I rischi di ogni genere sono a carico dell’Azienda solo dopo le date indicate in sub a) e sub b) del presente articolo.

Art. 7
Divieto di cessione del contratto
e divieto di subappalto

E’ vietato all’aggiudicatario di cedere o dare in subappalto, senza il consenso scritto dell’Azienda, l’esecuzione di tutta o di parte della fornitura dei beni o della prestazione di servizi oggetto del contratto.

Le cessioni ed i subappalti senza consenso a qualsiasi atto diretto a nasconderne, fanno sorgere nell’Azienda il diritto a sciogliere il contratto e ad effettuare l’esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva fatto salvo il diritto dell’Azienda a essere risarcita di ogni eventuale maggior onere che dovesse sopportare dalla data dello scioglimento del contratto alla scadenza naturale dello stesso.

Nel caso di subappalti autorizzati ai sensi dell’articolo 18 della legge 19.03.1990 n. 55 e successive modifiche, rimane invariata la responsabilità dell’impresa contraente, la quale continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali e dovrà osservare tutte le norme stabilite dalle citate norme di legge.

Art. 8
Cessione del credito

La cessione del credito del Fornitore, di cui agli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile, e’ ammessa se disposta per atto pubblico e comunicata in tempo utile all’Amministrazione. L’efficacia della cessione nei confronti dell’Amministrazione decorre solamente dalla data di approvazione formale da parte dell’Amministrazione stessa.

Art. 9
Responsabilita’ dell’ aggiudicatario

L’Aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecati all’Azienda o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l’Azienda da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi, salvo che si tratti di inosservanza di norme e prescrizioni tecniche esplicitamente indicate dal fornitore. Nei contratti di appalto di servizi l’Aggiudicatario è tenuto all’osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, dandone dimostrazione all’Azienda. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l’Azienda ed il personale addetto all’espletamento delle prestazioni della ditta aggiudicataria.

Art. 10
Tutela contro azioni di terzi

L’Aggiudicatario assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati all’Azienda ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

L’Aggiudicatario, inoltre, assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine alle forniture di beni ed alle prestazioni di servizi.

L’Aggiudicatario assume l’obbligo di garantire all’Ente il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerlo estraneo ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

CAPO II
La ricerca dell’impresa contraente

Art. 11
Norme per la compilazione e la presentazione
dell’offerta a completamento di quelle
gia’ indicate nella lettera invito

A. La redazione dell’offerta

A.1. Le offerte debbono essere sottoscritte dalla persona o dalle persone abilitate ad impegnare l’Impresa e debbono essere redatte come segue:

- su carta da bollo competente o su carta resa legale mediante apposizione di marca da bollo corrispondente, per i pubblici incanti, per le licitazioni private e per gli appalti concorso.

Le offerte compilate in contravvenzione alla legge sul bollo pur essendo valide a tutti gli effetti contrattuali, sono soggette alle sanzioni previste dalle norme in vigore;

- su carta semplice, per le trattative private.

A.2. Le offerte debbono contenere, le seguenti indicazioni:

- ragione e denominazione sociale o nominativo dell’offerente, nonchè il domicilio legale;

B. Indicazione dei prezzi di offerta.

I prezzi di offerta devono essere indicati in modo inequivocabile e, in ogni caso, in cifre e in lettere per i pubblici incanti, le licitazioni private, gli appalti concorso e le trattative private. In caso di difformità è considerata valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Azienda.

I prezzi di offerta si intendono comprensivi di ogni onere a carico dell’Impresa, esclusa l’ IVA e la loro validità, per le forniture in soluzione unica, rimane fissa ed immodificabile per un periodo non inferiore a 120 gg. dalla data di scadenza presentazione offerte se non diversamente stabilito nella lettera invito .

C. Esclusione dalla gara.

In ogni caso di esclusione dalla gara per mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione e presentazione o mancanza di documentazione di cui sia tassativamente prevista la presentazione, l’offerta economica del soggetto escluso non viene rilevata.

Dopo la presentazione l’offerta non può essere nè ritirata nè modificata od integrata.

Possono comunque essere presentate, purchè nei termini prestabiliti, nuove offerte; in tal caso ha valore l’offerta più vantaggiosa per l’Azienda.

Art. 12
Deposito cauzionale

Unitamente ai casi previsti espressamente da norme di legge o di regolamento, la lettera invito a presentare offerta, il capitolato speciale o il bando di gara possono prevedere l’obbligo della cauzione a carico del Fornitore.

Possono essere previste 2 (due) tipologie di cauzione:

- cauzione provvisoria, richiesta a tutti i partecipanti al procedimento di scelta del contraente per il solo fatto di presentare offerta, pari al 5% (cinque per cento) dell’importo complessivo presunto della fornitura, con esclusione della sola I.V.A. di legge;

- cauzione definitiva, richiesta al Fornitore e a garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni richieste: pari al 5% (cinque per cento) dell’importo complessivo di contratto e/o di aggiudicazione, con esclusione della sola I.V.A. di legge.

La previsione del titolo di cauzione e’ di competenza del Responsabile del procedimento.

Di norma viene richiesta per contratti il cui importo globale, IVA esclusa, supera L. 60.000.000 (Euro 30,987,41).

Nel caso siano previste a carico del fornitore cauzioni di natura provvisoria e/o definitiva, negli importi previsti per ciascuna fornitura, queste ultime possono essere fornite ai sensi della legge 10.06.82, n. 348, anche mediante polizza fidejussoria rilasciata da banche, assicurazioni ( o da intermediari finanziari autorizzati iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia ex art. 145, comma 50, Legge Finanziaria 2001), con scadenza almeno pari a quella contrattuale. Malgrado ogni clausola contraria, la cauzione definitiva puo’ essere escussa entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi, a semplice richiesta dell’Amministrazione; di tale possibilita’ il Fornitore e’ ritenuto sempre responsabile.

Il deposito cauzionale definitivo e’ prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento del danno derivante dall’ inadempimento delle obbligazioni, nonche’ del rimborso delle somme che l’Amministrazione abbia eventualmente pagato in piu’, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto dell’effettivo credito del Fornitore. Resta impregiudicata, comunque, ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo non rende inefficace il rapporto giuridico di fornitura, ma costituisce giustificato motivo che rende inesigibile il credito derivante dal corrispettivo di fornitura e, pertanto comporta l’interruzione sine die dei termini di pagamento concordati. Se la fornitura e’ ripartita in lotti, per i quali e’ ammessa aggiudicazione separata, l’importo del deposito cauzionale e’ calcolato sull’ammontare di ciascun lotto aggiudicato.

La cauzione definitiva resta vincolata sino al termine del rapporto contrattuale, comprendendo in cio’ tutti gli obblighi e gli adempimenti derivanti dal contratto, e sara’ restituita all’Aggiudicatario entro 30 giorni dallo scadere di tale termine.

In caso di contratti pluriennali e di contratti per forniture di rilevante entita’ composte da prestazioni distinte le une dalle altre, l’Azienda ha facolta’ di disporre la restituzione di parte del deposito cauzionale in relazione alle prestazioni effettuate, limitando il deposito alla parte delle forniture o prestazioni ancora da effettuare.

Art. 13
Campioni

I documenti d’invito possono prevedere la presentazione di idonea quantità di campioni, volta per volta precisati nei Capitolati Speciali o previsti nella lettera invito.

I campioni possono in genere essere richiesti per:

a) specifiche valutazioni in fase di aggiudicazione;

b) garanzia della corrispondenza della fornitura;

Le modalità di presentazione e gestione dei campioni sono definite nei documenti di invito e deve essere a titolo gratuito per l’Azienda.

CAPO III
L’aggiudicazione e la stipulazione del contratto

Art. 14
L’aggiudicazione delle forniture

L’aggiudicazione delle forniture avviene secondo i criteri e le modalità specificati nel bando di gara e nella lettera di invito, osservando all’uopo anche le disposizioni di legge per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altri gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

Art. 15
Termine per l’approvazione

L’aggiudicazione è immediatamente vincolante per l’Aggiudicatario, mentre per l’Azienda lo è solamente dopo che la relativa deliberazione è diventata esecutiva ed è subordinata al ricevimento da parte della Prefettura del benestare relativo alle disposizioni antimafia qualora previsto a sensi di legge;

Tranne che nei casi di aggiudicazione immediatamente eseguibile, la comunicazione di esecutività deve essere notificata dall’Azienda all’Aggiudicatario entro 90 giorni dall’intervenuta esecutività dell’aggiudicazione salvo casi di forza maggiore, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

E’ facoltà dell’Aggiudicatario di richiedere lo scioglimento dell’impegno contrattuale ove il ritardo nella comunicazione di esecutività sia ascrivibile a fatto o colpa dell’Azienda.

In caso di ritardo come sopra espresso oppure ove l’esecutività sia stata negata, secondo la normativa vigente, all’Aggiudicatario spetta solo il rimborso delle spese contrattuali, senza interessi, oltre che la restituzione del deposito cauzionale prestato.

CAPO IV
L’esecuzione del contratto

Art. 16
Esecuzione del contratto

L’esecutività del contratto ha inizio dalla data di comunicazione all’Aggiudicatario, secondo la forma contrattuale e le norme che lo regolano.

Art. 17
Controlli e vigilanza in corso di esecuzione

Il Fornitore e’ tenuto alla esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commerciali e le consuetudini della Camera di Commercio di Alessandria, della fornitura di beni e/o servizi oggetto del contratto. Nella esecuzione, il Fornitore e’ tenuto alla diligenza del buon padre di famiglia e ad una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera delle attivita’ e dei servizi dell’Amministrazione.

Il Fornitore deve eseguire la fornitura a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, nella quantita’ e qualita’ occorrente, durante il periodo stabilito e nei tempi e nei luoghi indicati e/o comunicati al momento della efficacia contrattuale.

Nell’eseguire le consegne, il Fornitore ha l’obbligo del rispetto dei regolamenti nazionali e comunali in materia di igiene pubblica e, comunque, delle norme che possono essere prescritte dall’Amministrazione per la buona protezione e conservazione delle merci.

Tutti i beni e/o servizi forniti debbono rispondere, per materiali impiegati, tecniche di costruzione e confezionamento, progetti attuativi e logiche di organizzazione, ai seguenti disposti normativi in materia di sicurezza:

- D.P.R. 29.07.1982, n. 577;

- d.lgs. 19.09.1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni;

- d.lgs. 14.08.1996, n. 494 e successive modificazioni ed integrazioni;

- decreto ministeriale 10.3.1998 (pubblicato sul s.o. n.64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7.4.1998);

In particolare, per le singole fattispecie, sono richiesti i seguenti requisiti generali:

a) Fornitura di beni stumentali. I beni debbono essere nuovi di fabbrica, idonei all’uso richiesto, rispondenti alle caratteristiche tecniche prescritte dal bando di gara, dalla lettera di invito a presentare offerta o dal capitolato speciale. Devono essere coperti da idonea garanzia totale per almeno 12 (dodici) mesi dalla data di consegna e rispondenti alle normative all’epoca dell’offerta, a carattere nazionale e comunitario, in materia di sicurezza (D.P.R.24.07.1996,n.459, c.d. “direttiva macchine”). Per ogni prodotto differente deve essere fornita la scheda tecnica in lingua italiana comprensiva, fra l’altro, delle principali caratteristiche di manutenzione e di funzionamento. La fornitura si intende, di norma, da effettuarsi “in opera”, ossia comprensiva delle spese e degli oneri di consegna, montaggio ed eventuale installazione, nonche’ di tutte le opere edili, tecnologiche ed impiantistiche necessarie ed indispensabili per il corretto funzionamento a norma di legge.

b) Fornitura di arredamenti, mobili ed altre suppellettili. I singoli componenti devono essere rispondenti alle caratteristiche tecniche prescritte dal bando di gara, dalla lettera di invito a presentare offerta o dal capitolato speciale. La fornitura si intende da effettuarsi tassativamente “in opera”, ossia comprensiva delle spese e degli oneri di consegna, montaggio ed eventuale installazione. I beni debbono rispondere alla normativa in materia di sicurezza antincendio vigente al momento della consegna (ossia classificati in classe ignifuga) ed avere garanzia totale per almeno 6 (sei) mesi dalla data di consegna. Le forniture di arredamenti, mobili ed altre suppellettili sono sottoposte alle disposizioni di cui al regolamento aziendale per la collaudazione tecnico amministrativa.

c) Fornitura di prodotti informatici (hardware e software). Indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dalle formule di realizzazione progettuale e/o di servizi, la fornitura dei prodotti informatici deve avvenire nel rispetto delle norme nazionali in materia di tutela dei diritti d’autore e delle disposizioni di cui al d.lgs. 12.02.1993, n. 39 in materia di informatizzazione delle Pubbliche Amministrazioni. Si applicano comunque tutte le disposizioni emanate da parte della Autorita’ per l’Informatica della Pubblica Amministrazione (AIPA).

d) Fornitura di prodotti di consumo e materiali di manutenzione. I beni devono essere rispondenti alle caratteristiche tecniche dal bando di gara, dalla lettera di invito a presentare offerta o dal capitolato speciale. Nel caso di contratto di somministrazione, la cadenza delle consegne costituisce vincolo costante a carico del fornitore anche nel caso in cui l’ordinazione non avvenga nei tempi concordati o voluti dalla prassi commerciale.

e) Fornitura di specialita’ farmaceutiche, prodotti medicinali o di produzione galenica. Nella fornitura mediante contratto di compravendita e/o di somministrazione dei prodotti in questione, il Fornitore e’ tenuto al puntuale rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al d.lgs. 29.5.91, n. 178, modificato con successivo d.lgs.n. 44/97.

f) Fornitura di prestazione d’opera professionale. Le forniture di consulenze, attivita’ professionali rese da parte di liberi Professionisti presuppongono, in via tassativa, l’abilitazione di legge all’espletamento dell’incarico. Il prodotto finale delle attivita’ professionali resta di esclusiva proprieta’ dell’Amministrazione, la quale puo’ apporvi le modifiche ritenute opportune senza possibilita’ di opposizione da parte del Professionista incaricato. Nel caso di riferimenti a tariffari nazionali, il corrispettivo riconosciuto puo’ comunque essere oggetto di ulteriore sconto migliorativo concordato tra le Parti e nei limiti previsti dalle leggi vigenti. L’eventuale compenso spettante per rimborso delle spese di trasferta, vitto od alloggio, nonche’ le spese per l’attivita’ di Collaboratori od Assistenti deve essere espressamente previsto dalla lettera d’invito a presentare offerta o dal disciplinare d’incarico, poiche’ in caso contrario nessun compenso a titolo di rimborso a forfait o a pie’ di lista puo’ essere riconosciuto al professionista.

g) Fornitura di servizi. La fornitura saltuaria, periodica o continuativa di servizi e’ riservata al Fornitore iscritto alla categoria professionalmente titolata alla esecuzione dello stesso. Il bando di gara, la lettera di invito a presentare offerta o il capitolato speciale definiscono, anche in deroga alla prassi in uso, i tempi, le modalita’, gli elementi quali quantitativi e le procedure di esecuzione del servizio. Il personale impiegato dal Fornitore deve portare ben visibile apposito distintivo di riconoscimento e deve mantenere il segreto d’ufficio sui fatti, sugli atti, e sulle circostanze concernenti l’attivita’ dei presidi dei quali abbia avuto notizia. Si applica nella fattispecie, l’articolo 15 del D.P.R. 10.01.57, n.3, come novellato dalla legge 07.08.90, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni. Tutto il personale del Fornitore impegnato costantemente all’interno dei presidi dell’Amministrazione, con esclusione del personale strettamente tecnico e/o impegnato saltuariamente e’ sottoposto all’obbligo di possedere il libretto di idoneita’ sanitaria di cui al D.P.R. n.327/80. Nei casi in cui l’esercizio delle attivita’ oggetto del servizio sia sottoposto all’autorizzazione di autorita’ pubbliche, alla iscrizione ad Albi o registri specializzati, ovvero ad altra pubblica concessione, comunque soggetta a scadenza, e’ dovere del Fornitore provvedere al mantenimento delle condizioni iniziali di affidamento, senza soluzione di continuita’ alcuna; in caso contrario, l’Amministrazione si riserva la facolta’ di risolvere immediatamente il contratto in danno del Fornitore. L’Amministrazione si riserva, sempre e comunque, la facolta’ di chiedere l’allontanamento motivato, temporaneo e/o definitivo di personale non gradito.

h) Contratti di assicurazione. Nella stipulazione di contratti di assicurazione, di cui agli articoli 1882 e seguenti del Codice Civile, si applicano sempre e comunque le disposizioni di cui al presente capitolato generale, al capitolato speciale e alla lettera di invito a presentare offerta. La stipulazione per adesione a modelli prestampati della Compagnia di assicurazione (conformemente ai tipi approvati dall’ANIA) deve avvenire espressamente con l’adozione di atto deliberativo riportante in allegato il testo integrale di tali modelli. Eventuali clausole aggiuntive, modificative od integrative debbono essere sottoscritte a parte e integralmente richiamate nel testo contrattuale. Malgrado ogni clausola contraria, la durata del contratto assicurativo e’ fissata in sede di gara pubblica o informale. Non sono possibili rinnovi taciti. La scadenza contrattuale prefissata non e’ soggetta a disdetta da parte dell’Amministrazione, ma si intende automaticamente concordata tra le Parti all’atto della stipulazione contrattuale. E’ sempre salvaguardato il diritto di recesso per giusta causa o giustificato motivo a favore dell’Amministrazione.

i) Contratti di locazione immobiliare passiva. L’individuazione del Fornitore avviene previa ricerca di mercato con pubblico avviso secondo le esigenze ed il fabbisogno individuato, ovvero a trattativa privata negoziale qualora sia stata preliminarmente definita la collocazione geografica ed urbanistica del bisogno. Il Fornitore risponde della esatta corrispondenza urbanistica dell’immobile per l’uso cui viene adibito dall’Amministrazione, nonche’ della compatibilita’ dell’uso stesso rispetto ai regolamenti condominiali esistenti. Il Fornitore proprietario risponde della messa a norma strutturale ed impiantistica dell’immobile locato e rispetto all’uso cui e’ destinato; si impegna ,altresi’, agli adeguamenti resisi necessari da sopraggiunte normative durante la vigenza contrattuale che devono essere ultimati nei tempi strettamente indispensabili e concordati con l’Amministrazione. Il mancato rispetto di quanto sopra disposto costituisce giusta causa di risoluzione automatica del contratto a favore dell’Amministrazione e in danno al Fornitore.

Per le forniture di cui ai precedenti punti sub a,b,c,d,e del precedente comma e nel caso di specifiche tecniche individuanti la casa produttrice ed il modello ovvero il nome commerciale del bene, il Fornitore e’ tenuto a consegnare esattamente quanto richiesto e non puo’ sostituirlo con prodotto similare o succedaneo, ne’ con prodotto di altra marca.

Qualora, durante la vigenza contrattuale e prima della materiale esecuzione della consegna, il bene nuovo di fabbrica ed esattamente individuato diventi non piu’ reperibile sul mercato, il Fornitore puo’ richiedere all’Amministrazione l’autorizzazione alla consegna di altro bene sostitutivo. Quest’ultima conserva comunque la facolta’ di recedere dal contratto.

Art. 18
Accettazione e collaudo del bene

L’ordinazione d’acquisto e’ effettuata da parte dell’Amministrazione mediante comunicazione di avvenuta aggiudicazione e puo’ essere anticipata anche per via telefonica o telefax, qualora esigenze di necessita’ ed urgenza lo rendessero opportuno.

Il Fornitore, salvo diversa indicazione nel bando di gara, nella lettera di invito a presentare offerta o nel capitolato speciale, e’ tenuto a dare compiuta esecuzione all’ordinazione entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dello stesso (anche telefonico). Il Fornitore non puo’ addurre cause di ritardo conseguenti a mancati impegni di propri fornitori, sub fornitori e/o subappaltatori, di cui, pertanto, resta pienamente responsabile nei confronti dell’Amministrazione per mancato rispetto dei termini di consegna.

Nel caso di forniture periodiche o continuative, il Fornitore e’ tenuto alla esecuzione delle stesse nei tempi prestabiliti, senza possibilita’ di addurre ritardi per causa non imputabile.

Il mancato rispetto dei tempi di consegna e/o di ultimazione del bene e/o del servizio costituisce giusta causa di risoluzione contrattuale a favore dell’Amministrazione e in danno al fornitore.

I tempi connessi al formale iter amministrativo di registrazione del contratto stipulato nella forma pubblica amministrativa non precludono la possibilita’ di procedere, in via provvisoria, alla esecuzione della fornitura e al pagamento del corrispettivo. Restano salve le cause di nullita’ previste a carico del Fornitore in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e alle altre forme di criminalita’ organizzata di cui alla legge 31.05.65,n.575 e successive modificazioni ed integrazioni.

Salvo diversa indicazione nel bando di gara, nella lettera di invito a presentare offerta o nel capitolato speciale, la consegna puo’ avvenire nei giorni feriali dal lunedì al giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, ed il venerdì dalle 8,30 alle 12,00 presso le sedi dell’Amministrazione, di volta in volta indicate. E’ onere del Fornitore accertare la qualifica del personale addetto alla ricezione del bene. L’Amministrazione non risponde per consegne effettuate a persone non autorizzate.

Tutte le modalita’ e i termini di consegna, installazione e collaudo sono di competenza del Responsabile del procedimento indicato in sede di lettera di invito a presentare offerta.

Di norma, tutti i controlli di quantita’, formati delle confezioni, qualita’ e conformita’ ai requisiti imposti dal presente capitolato, dal capitolato speciale, ovvero dal contratto, sono effettuati presso le sedi dell’Amministrazione, al momento del ritiro.

Il giudizio sulla accettabilita’ della fornitura e’ demandato al Personale preposto, il quale puo’ respingere, senz’altro, le partite che a proprio parere non fossero ritenute accettabili.

Il Fornitore ha l’obbligo di consegnare beni identici agli eventuali campioni depositati in sede di gara e oggetto dell’aggiudicazione e/o dell’affidamento, mentre ha l’obbligo di ritirare, a proprio carico e spesa, quei beni non giudicati identici alla campionatura, ovvero di qualita’, caratteristiche e/o confezionamento diverso da quello pattuito o, per altre ragioni, inaccettabile. In tal caso, la consegna e’ considerata come non avvenuta e il Fornitore ha l’obbligo della immediata sostituzione di quanto respinto con beni corrispondenti a quanto stabilito.

Qualora il Fornitore non provveda alla sostituzione richiesta, di norma entro 3 (tre) giorni lavorativi, e’ facolta’ dell’Amministrazione approvvigionarsi altrove, addebitando al Fornitore l’eventuale maggior onere sostenuto.

L’Amministrazione non risponde in alcun modo dei beni non accettati e non immediatamente ritirati dal Fornitore.

In ogni caso di consegna non conforme all’ordinazione e/o alle clausole pattuite, l’Amministrazione ha il diritto di approvvigionarsi altrove, in danno al Fornitore che e’ tenuto all’immediato risarcimento per eventuali maggiori spese, senza possibilita’ di opposizione e/o eccezione di sorta da parte dello Stesso.

L’accettazione al momento della consegna non solleva il Fornitore dalla responsabilita’ delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti delle merci fornite e non immediatamente rilevati.

Per le forniture di beni soggetti a collaudazione tecnico amministrativa, restano a totale carico e spesa del Fornitore gli oneri e i rischi relativi al bene consegnato fino alla data di collaudo tecnico amministrativo positivo.

Il funzionamento provvisorio di prova e verifica fino alla data di collaudo e’ consentito da parte del Fornitore con responsabilita’ a carico dell’Amministrazione solamente per uso improprio, maldestro o doloso.

Nell’ambito della garanzia per l’evizione e per i vizi occulti della fornitura, cui e’ tenuto il fornitore, il termine di 8 (otto) giorni previsto dall’articolo 1495 del Codice Civile si intende senz’altro elevato a 30 (trenta) giorni a favore dell’Amministrazione.

Salva diversa pattuizione tra le Parti, nessun vincolo di esclusivita’ e’ posto a carico dell’Amministrazione che, anche in vigenza contrattuale, puo’ rifornirsi liberamente sul mercato dei beni e/o servizi affidati al Fornitore, senza che quest’ultimo possa sollevare obiezione in merito.

Art. 19
Garanzia

L’Aggiudicatario garantisce i prodotti, il materiale, le apparecchiature fornite da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un periodo di 12 mesi dalla data di effettiva consegna salvo diverso periodo stabilito in contratto.

L’aggiudicatario pertanto e’ obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o installazione o da difetti dei materiali impiegati nel termine di 30 gg. dalla data della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale l’Ente notifica i difetti riscontrati e rivolge l’invito ad eliminarli.

Nel caso la riparazione o la sostituzione dei beni difettosi non avvenga entro i termini stabiliti, l’Ente puo’ far eseguire da altre ditte quanto necessario per l’eliminazione degli inconvenienti riscontrati, addebitandone l’importo all’Aggiudicatario.

Art.20
Aumento o diminuzione della fornitura

Ai sensi dell’art. 11 del R.D. nr. 2440 /23 qualora occorra un aumento o una diminuzione delle forniture, il fornitore e’ obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del sesto quinto del valore complessivo della fornitura.

Art. 21
Proroghe contrattuali

Nei casi di contratti di durata, l’Amministrazione si riserva la facolta’ di procedere, alle stesse condizioni e senza possibilita’ di opposizione da parte del fornitore, alla proroga contrattuale per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, comunque, per il tempo strettamente necessario alla individuazione del nuovo Fornitore.

Il rinnovo del contratto e’ ammesso se previsto espressamente in sede di bando di gara, lettera di invito a presentare offerta ovvero capitolato speciale, nelle modalita’ e nei termini previsti dalle leggi vigenti.

In ogni caso, la proroga o il rinnovo debbono essere oggetto di apposito atto deliberativo dell’Amministrazione da adottarsi prima della scadenza naturale.

Nei contratti ad esecuzione periodica o continuata, non e’ in ogni caso ammesso il recesso da parte del Fornitore, mentre l’Amministrazione si riserva la facolta’ di comunicare per iscritto il motivato recesso, qualora sopraggiunte esigenze o impedimenti non consentono il proseguimento del rapporto, da notificarsi almeno 30 (trenta) giorni consecutivi e contigui prima della data stessa di recesso. Non sono previsti oneri a carico dell’Amministrazione per l’esercizio del diritto di cui al presente comma.

Art. 22
Revisione dei prezzi

Il corrispettivo, oggetto della fornitura e stabilito in sede di procedura di scelta del contraente, si intende esaustivo di tutte le prestazioni richieste al fornitore e resta fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale (ivi compreso l’eventuale periodo di proroga). L’imposta sul valore aggiunto di legge e’ a carico dell’Amministrazione. I prezzi riportati da listini, bollettini o mercuriali presi a riferimento economico della fornitura possono subire variazioni solo ed unicamente in rapporto alle modifiche delle quotazioni stesse e previa formale accettazione da parte dell’Amministrazione.

Ai sensi dell’articolo 6 della legge 24.12.93, n.537 e successive modificazioni ed integrazioni, tutte le forniture ad esecuzione periodica o continuativa di durata superiore all’anno solare prevedono specifica clausola di revisione periodica dei corrispettivi unitari, definita in sede di bando di gara, lettera di invito a presentare offerta, ovvero capitolato speciale. Si applica, comunque, il disposto dell’articolo 1664 del Codice Civile. Il soggetto competente per l’istruttoria e la revisione dei prezzi e’ il Responsabile del procedimento, individuato ai sensi della legge 7 agosto 1990, N.241 e successive modificazioni ed integrazioni. L’istruttoria e’ effettuata tenendo conto di molteplici elementi di valutazione, con particolare riferimento ai prezzi rilevati dagli Osservatori preposti (nazionale e regionale), all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall’ISTAT, ai prezzi di listino e mercuriali delle Camere di Commercio, alla sottoscrizione di nuovi CCNL di settore per i servizi, nonche’ ad eventuali indagini di mercato nel settore di riferimento.

CAPO V
Risoluzione contrattuale

Art. 23
Scioglimento del contratto

L’Azienda può chiedere lo scioglimento dei contratti come in appresso specificato:

A. Risoluzione del contratto

1) nella fattispecie prevista dall’articolo 1453 C.C.;

B. Recesso unilaterale del contratto

1) in qualunque momento dell’esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l’aggiudicatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti, dei mancati guadagni;

2) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo;

3) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

4) in caso di cessione dell’azienda, di cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’ aggiudicatario;

5) nei casi di cessione o subappalto non autorizzati dall’Azienda; come previsto al precedente articolo 7

6) nei casi di morte dell’aggiudicatario , quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;

7) in caso di morte di qualcuno dei soci nell’ imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l’Ente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;

8) nel caso in cui l’esecuzione non sia stata effettuata entro i termini previsti;

9) in caso di motivato esito positivo dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione eseguite a mente del precedente art. 19.

L’aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contratto:

10) in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile allo stesso secondo il disposto dell’articolo 1672 C.C.

La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo, salvo il caso di contratti ad esecuzione continua o periodica, riguardo ai quali l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

Art. 24
Effetti della risoluzione

In caso di risoluzione del contratto, per inadempienza dell’Aggiudicatario, o di recesso previsti al precedente articolo ai punti 3), 5) e 8), l’Azienda ha diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, od i servizi, in danno dell’Aggiudicatario inadempiente.

L’affidamento a terzi viene notificato all’Aggiudicatario inadempiente nelle forme prescritte con l’indicazione delle forniture e dei servizi affidati e degli importi relativi.

All’Aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda, rispetto a quelle previste dal contratto risolto o recesso. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia capiente, da eventuali crediti dell’Aggiudicatario, senza pregiudizio dei diritti dell’Azienda sui beni dell’Aggiudicatario.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all’Aggiudicatario inadempiente.

L’esecuzione in danno non esime l’Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione o il recesso unilaterale.

CAPO VI
Le penalita’

Art. 25
Penalita’

L’aggiudicatario, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetto all’applicazione di penalità, il cui ammontare è stabilito nel contratto o nei capitolati speciali o lettera invito quando:

a) non effettua in tutto o in parte le prestazioni entro i tempi e secondo le modalità indicati in contratto;

b) non effettua, o effettua con ritardo la sostituzione dei prodotti riscontrati difettosi o non perfetti in corso di esecuzione o al momento della consegna o in sede di collaudo oppure non ritiri quelli respinti;

c) si rende colpevole di deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati,

d) nei casi di vendita da parte dell’Azienda, non ritiri entro i termini la merce acquistata.

e) negli altri casi previsti nel capitolato speciale o lettera invito.

Dopo il termine massimo di ritardo stabilito in contratto l’Azienda, oltre all’applicazione della penalità, ha diritto a risolvere il contratto, incamerando il deposito cauzionale, ove esistente, ed a provvedere all’acquisto di beni o servizi similari sul mercato, addebitando al fornitore inadempiente l’eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello pattuito.

In ogni caso, l’importo massimo della penale non può superare il 10 per cento del valore complessivo del contratto.

E’ sempre comunque fatta per l’Azienda la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell’inadempimento contrattuale.

CAPO VII
Pagamenti

Art. 26
Modalita’

Il Fornitore e’ tenuto alla fatturazione commerciale del corrispettivo una volta effettuata la consegna, l’installazione e la regolare esecuzione della fornitura. Nel caso sia prevista una collaudazione tecnico amministrativa, la fatturazione puo’ avvenire solo dopo l’esito positivo di collaudo. Nel caso di forniture periodiche e/o continuative di beni e/o servizi, la fatturazione avviene a consuntivo, periodicamente, nei tempi prestabiliti dal bando di gara, dalla lettera di invito a presentare offerta o dal capitolato speciale o, qualora non specificato, con cadenza trimestrale.

La liquidazione e l’emissione di mandato di pagamento presso l’Istituto Tesoriere vengono disposte dall’Amministrazione entro e non oltre 90 (novanta giorni) dalla data di ricevimento della fattura commerciale, salva diversa disposizione del bando di gara, della lettera di invito a presentare offerta e del capitolato speciale. Le spese di incasso si intendono a carico del fornitore. Le liquidazioni restano, comunque, subordinate al rispetto integrale da parte del Fornitore del presente capitolato e degli altri atti di gara o trattativa. In caso contrario, il termine sopra indicato si intende sospeso a favore dell’Amministrazione, fino alla totale rimozione dell’impedimento da parte del Fornitore.

L’Amministrazione dichiara, in via preliminare, di non poter riconoscere alcun interesse di mora a favore del Fornitore per ritardi amministrativi e/o contabili, per chiusura di fine anno dell’Istituto Tesoriere, ovvero per temporanea difficolta’ di cassa o altra causa sopraggiunta. Il Fornitore dichiara preliminarmente di rinunciare ad eventuali diritti economici connessi a tali ritardi.

Per determinare la data di scadenza delle fatture, si farà riferimento alla data di ricevimento delle fatture e, salvo contestazione, le fatture si intendono pervenute:

- il giorno 15 del mese, relativamente alle fatture pervenute tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso;

- l’ultimo giorno del mese, relativamente alle fatture pervenute successivamente al sedicesimo giorno del mese stesso.

La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dal Protocollo Generale dell’Azienda.

Il pagamento delle fatture non contestate libera l’azienda da qualsiasi rivendicazione economica da parte dell’Aggiudicatario.

CAPO VIII
Controversie contrattuali

Art. 27
Arbitrato

Per tutte le controversie relative all’interpretazione del contratto le parti prima dell’eventuale ricorso al giudice ordinario, possono richiedere il giudizio di un Collegio Arbitrale ai sensi dell’art. 806 e seguenti cpc.

In tali ipotesi, il collegio è composto da un rappresentante dell’Azienda, da un rappresentante dell’Aggiudicatario ed è presieduto da un esperto del settore nominato d’accordo tra le parti o in mancanza di accordo nominato dal Presidente del tribunale di Casale M.to.

Ciascuna delle parti del contratto può chiedere l’arbitrato, ovvero adire il giudice ordinario.

L’altra parte entro 20 giorni dalla notifica della domanda dell’arbitrato può chiedere di devolvere la controversia al giudice ordinario che ne resta, in tale caso, investito.

L’arbitro che per qualsiasi ragione venisse a mancare durante il corso del giudizio è sostituito con altro designato nel modo indicato nel precedente secondo comma.

Disimpegna le funzioni di segretario del Collegio arbitrale un funzionario dell’Azienda.

Il Collegio arbitrale si riunisce presso l’Azienda e decide secondo le norme di diritto, anche in ordine alle spese ed agli oneri del giudizio, nel termine di 90 giorni dal suo insediamento.

Per tutte le controversie che non dovesse trovare soluzioni presso il Collegio Arbitrale, è competente il Foro dove ha sede l’Azienda.

Non possono formare oggetto di domanda di arbitrato le vertenze relative alla qualità dei prodotti, dei materiali soggetti a collaudo e quelle relative alle condizioni tecniche delle forniture per le quali decide con motivato giudizio l’Azienda.

Contro la pronuncia arbitrale è ammessa l’impugnazione secondo le disposizioni degli art. 827 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art. 28
Foro competente

Il Foro di Casale M.to è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere.

Art. 29
Clausole vessatorie

Il Fornitore sottoscrive il presente capitolato generale per la fornitura di beni e/o servizi ai sensi e per il disposto degli articoli 1341 e 1342 del codice civile e con la formula della approvazione separata per iscritto delle clausole contenute ai precedenti articoli 18,24,26,27,28.

CAPO IX
Norma finale

Art. 30
Rinvio alla legislazione nazionale e regionale

Per quanto non espressamente indicato nel Capitolato Generale, nel Capitolato Speciale e/o Disciplinari Tecnici, nonchè nella lettera invito si rinvia alla normativa vigente dello Stato e della Regione Piemonte in tema di contabilità, contratti e appalti.

Il presente capitolato generale entra in vigore il giorno successivo alla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.