Bollettino Ufficiale n. 07 del 14 / 02 / 2001

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E.N.E.L. S.p.A. - Torino

Fornitura di energia elettrica: nuove opzioni tariffarie 2001

Enel Distribuzione, sulla base delle Deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), ha predisposto nuove opzioni tariffarie “base”, “speciali” e “ulteriori” per le forniture di energia elettrica. Con decorrenza 1° gennaio 2001 Enel Distribuzione applica automaticamente l’opzione tariffaria base prevista per ciascuna tipologia di fornitura, in funzione della tensione e della potenza “disponibile”. In alternativa all’opzione tariffaria base, il cliente potrà scegliere l’applicazione di una opzione tariffaria speciale, qualora lo ritenga più conveniente. Per ottenere l’importo finale della bolletta, alle opzioni tariffarie vanno aggiunte le imposte.

Tabelle

Imposte previste dalla normativa vigente

Usi domestici

- imposta erariale pari a 9,10 Lire/kWh per i consumi non esenti (D.L. 415/95 convertito nella L. 29/11/95 n. 507)

- addizionale enti locali, pari a 36 Lire/kWh per le forniture in abitazioni di residenza anagrafica, per i consumi non esenti; pari a 39,5 Lire/kWh per le forniture in altre abitazioni (D.L. 511/88 convertito nella L. 27/1/89 n. 20 e successive modifiche e integrazioni)

- imposta sul valore aggiunto (IVA)

Usi diversi dall’abitazione e dall’illuminazione pubblica

- imposta erariale pari a 6 Lire/kWh per tutti i casi non esenti (D.Lgs. 504/95 e successive modifiche e integrazioni)

- addizionale enti locali, per i consumi non esenti, pari a 18 Lire/kWh; ciascuna Provincia può deliberare un valore superiore, fino a un massimo di 22 Lire/kWh (D.L. 511/88 convertito nella L. 27/1/89 n. 20 e successive modifiche e integrazioni)

- imposta sul valore aggiunto (IVA)

Illuminazione pubblica

- imposta sul valore aggiunto (IVA)

Calcolo Totale della Bolletta

Opzione base o speciale + IMPOSTE = TOTALE BOLLETTA

a) Componenti tariffa base

b) Componenti A e UC

c) Componente GR - (gradualità 2001)ª

ª Sono escluse dall’applicazione della gradualità le forniture per Usi Domestici

Per ulteriori informazioni e chiarimenti può contattare il servizio PRONTOENEL (il numero è sulla bolletta e sull’elenco telefonico) o gli uffici commerciali di Enel Distribuzione.

Guglielmo Gandino
Direttore Marketing e Commerciale

Per potenza “disponibile” si assume:

- la preesistente potenza massima a disposizione per le forniture esistenti al 31/12/2000 (Provvedimento CIP 15/93 e precedenti);

- il 10% oltre la potenza contrattualmente impegnata per le nuove forniture senza misura della potenza prelevata;

- il valore massimo della potenza prelevabile dichiarata dal cliente e resa disponibile da Enel Distribuzione per le nuove forniture con misura della potenza prelevata.

Per potenza “impegnata” si intende:

- la potenza contrattualmente impegnata (per le forniture con potenza disponibile fino a 37,5 kW e senza misura della potenza prelevata);

- il valore massimo della potenza prelevata nell’anno solare (per tutte le altre forniture, con misura della potenza prelevata).

N.B.

Nelle opzioni tariffarie base, la potenza di riferimento per l’addebito del corrispettivo è la massima prelevata nell’anno solare.

Nelle opzioni tariffarie speciali, la potenza di riferimento per l’addebito del corrispettivo è la massima prelevata in ciascun mese; fanno eccezione le opzioni speciali “Straordinaria BT” e “Straordinaria MT” e “l’opzione ulteriore UD4" per usi domestici, ove la potenza di riferimento è quella contrattuale.

Forniture con misura dell’"energia reattiva":

ai prelievi di energia reattiva eccedenti il 50% dei prelievi di energia attiva vengono applicati i corrispettivi in atto previsti dalla normativa vigente. Non sono previsti addebiti per i prelievi di energia reattiva registrati nelle “ore vuote”.

Note

Tale prezzo potrà cambiare nel tempo a seguito delle variazioni del costo dei combustibili fossili utilizzati nelle centrali termoelettriche per la produzione di energia elettrica.

I) Alle forniture per usi domestici da 4,5 kW in atto, Enel Distribuzione applica direttamente  questa opzione tariffaria perché più vantaggiosa per il Cliente.

II) I corrispettivi di potenza si riferiscono alla potenza prelevata massima mensile in ciascuna fascia oraria. Il corrispettivo delle ore vuote si applica alla eventuale maggior potenza massima prelevata nelle ore vuote di un mese rispetto alla potenza massima prelevata nella fascia ore piene (invernali o estive secondo il caso) dello stesso mese.

III) La potenza base è la potenza più bassa tra quelle rilevate mensilmente nell’anno solare.

IV) Il corrispettivo di potenza verrà applicato alla potenza prelevata massima annua in ciascuna fascia oraria.

V) Il corrispettivo di potenza verrà applicato alla potenza prelevata massima mensile in ciascuna fascia oraria.

VI) Fino a un consumo mensile di 8 GWh; per la parte dei consumi eccedente tale limite, il valore delle componenti in lire/kWh è uguale a zero.

VII) Il prezzo giornaliero per kW di potenza contrattuale impegnata comprende anche il consumo di energia elettrica. Tale consumo è calcolato moltiplicando la potenza contrattuale per 12 ore al giorno di utilizzazione.

VIII) Le componenti in Lire/cliente anno vengono applicate in pro-rata/giorno.

IX) Il prezzo giornaliero per kW di potenza contrattuale impegnata comprende anche il consumo di energia elettrica. Tale consumo è calcolato moltiplicando la potenza contrattuale per 12 ore al giorno di utilizzazione.