Bollettino Ufficiale n. 07 del 14 / 02 / 2001

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ANNUNCI

 

Comunità Collinare Val Rilate - Montechiaro d’Asti (Asti)

Statuto

INDICE

TITOLO I - Elementi costitutivi e principi fondamentali

TITOLO II - Ordinamento strutturale

Capo I - Il Consiglio

Capo II - Il Presidente

Capo III - La Giunta

TITOLO III - L’ordinamento amministrativo e l’organizzazione dell’Unione

Capo I - La gestione dell’Unione

Capo II - Il Segretario ed i Funzionari

Capo III - I servizi

Capo IV - Il controllo interno

TITOLO IV - Forme associative ed accordi di programma

TITOLO V - Partecipazione popolare

Capo I - La partecipazione all’attività dell’Unione

Capo II - Accesso dei cittadini e trasparenza dell’azione amministrativa

TITOLO VI - Funzione normativa

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI E
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Oggetto

1. L’Unione denominata “Comunità Collinare Val Rilate” tra i seguenti comuni: Montechiaro d’Asti, Camerano Casasco, Cinaglio, Chiusano, Corsione, Cortanze, Cortazzone, Cossombrato, Frinco, Piea, Settime, Soglio, Villa San Secondo, che nel proseguo, per facilità, sarà denominata “Unione”, è costituita per libera adesione dei Comuni partecipanti espressa dai rispettivi Consigli comunali, in attuazione dell’art.32 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, per l’esercizio associato di una pluralità di funzioni e di servizi, quali individuati nel presente statuto.

2. L’Unione è Ente locale ed è pertanto dotata di autonoma soggettività giuridica, nell’ambito dei principi della Costituzione e della Legge, nonché delle norme del presente statuto.

3. Elementi costitutivi dell’Unione sono la popolazione ed il territorio dei Comuni partecipanti.

Art. 2
Finalità

1. L’Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita in forma associata, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, le seguenti funzioni e servizi:

a) realizzazione e manutenzione di opere pubbliche di interesse collettivo, con salvaguardia del contesto naturale, storico ed architettonico;

b) promozione e gestione del territorio;

c) manutenzione della viabilità;

d) raccolta e trasporto dei rifiuti, con incentivazione di forme di raccolta differenziata;

e) organizzazione di interventi di ripristino e recupero ambientale;

f) organizzazione e gestione del servizio di polizia urbana e rurale;

g) gestione del servizio di protezione civile;

h) valorizzazione e tutela dell’organizzazione scolastica locale;

i) organizzazione e gestione del servizio di trasporto locale, ed in particolare del trasporto scolastico;

j) promozione e realizzazione di strutture sociali di orientamento all’istruzione, lavoro e formazione professionale per i giovani;

k) promozione dell’attività turistica ricettiva, attraverso la valorizzazione delle potenzialità ricreative e culturali dell’ambiente rurale e naturale;

l) salvaguardia e valorizzazione delle arti e tradizioni popolari e dei prodotti tipici;

m) gestione di funzioni e servizi amministrativi, legali, finanziari, tecnici ed alla collettività.

2. All’Unione possono essere attribuiti ulteriori servizi e funzioni con deliberazione modificativa del presente statuto da adottarsi da tutti i Consigli dei Comuni aderenti.

3. L’Unione assicura la partecipazione delle Comunità locali, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dell’efficienza e dell’economicità.

4. L’Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’attività amministrativa.

5. Sono obiettivi primari dell’Unione:

a) la promozione dello sviluppo socio-economico attraverso l’equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini;

b) l’armonizzazione dell’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;

c) la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio ambientale, linguistico, storico, artistico e culturale dei Comuni partecipanti;

d) l’osservanza del principio di pari opportunità tra i due sessi, nell’ambito delle funzioni esercitate sia all’interno dell’organizzazione dell’Ente, sia nell’attività sul territorio, sia nei rapporti con altri Enti ed organizzazioni;

e) lo sviluppo e la valorizzazione della pace, della tolleranza e della solidarietà;

f) l’adesione alle regole ed ai principi della Carta Europea delle autonomie locali.

Art. 3
Programmazione e cooperazione

1. L’Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, a i metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri livelli di governo, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri Enti pubblici operanti sul territorio.

2. I rapporti con i Comuni, con la Provincia e con la Regione si uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.

3. Ai fini della proposizione, organizzazione e gestione dei progetti comuni ad altre Comunità Collinari, ovvero ad altri Enti, possono essere concordate iniziative e forme di coordinamento.

La Comunità può attivare progetti che interessino Comuni ad essa limitrofi, ancorché non aderenti alla comunità stessa, ai sensi della legge regionale 28 Febbraio 2000, n.16.

Art. 4
Risorse finanziarie

1. L’Unione ha autonomia finanziaria nell’ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.

2. L’Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi gestiti direttamente.

3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell’Unione sono reperite, oltreché con i proventi propri di cui al comma 1, attraverso le contribuzioni di Stato, Regione, Provincia ed altri Enti pubblici, attribuite in forza di legge o per l’esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.

4. I Comuni aderenti all’Unione assicurano il pareggio finanziario dell’Ente stesso attraverso trasferimenti effettuati secondo criteri direttamente proporzionali all’entità della popolazione residente al 31 Dicembre dell’anno precedente.

5. I trasferimenti di cui al comma 4 sono di norma disposti a consuntivo, a presentazione di idonea certificazione da parte del Presidente e del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Unione. I Comuni aderenti possono, ove ne ricorrano i presupposti, disporre anticipazioni in corso di esercizio in relazione alle necessità emergenti.

6. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei Comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi direttamente connessi con la fruizione del servizi, ai singoli Comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

Art. 5
Sede dell’Unione

1. L’Unione ha sede nel Comune di Montechiaro d’Asti in piazza Umberto I.

2. Le adunanze degli Organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell’Unione.

3. I suoi Organi ed uffici possono, rispettivamente, riunirsi e situarsi anche in sedi diverse, purché ricomprese nell’ambito del territorio dell’Unione.

4. Presso la sede dell’Unione è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli avvisi.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1. L’Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di “Comunità Collinare Val Rilate” e con lo stemma nella foggia approvata dal Consiglio.

2. Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il gonfalone dell’Unione, nella foggia approvata dal Consiglio, accompagnato dal Presidente o suo delegato.

3. L’utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali, sono vietati.

Art.7
Adesioni all’Unione

1. Successivamente alla costituzione, il Consiglio dell’Unione può accettare l’adesione di altri Comuni, che ne avanzino richiesta a mezzo di deliberazione Consigliare, assunta con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, all’esame del Consiglio dell’Unione, che decide sulla sua ammissibilità, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. L’ammissione ha effetto dal 1 Gennaio dell’anno successivo, a condizione che, entro lo stesso termine, i Consigli comunali di tutti gli Enti aderenti, compreso l’istante, approvino il nuovo statuto dell’Unione.

4. E’ data facoltà agli altri Comuni, per gli eventuali conferimenti assegnati in dotazione all’Unione, di esigere dall’Ente istante quote di partecipazione da definirsi con l’atto di ammissione di cui al comma 2 e secondo i criteri di cui all’art.4, comma 6.

Art.8
Scioglimento dell’Unione

1. L’Unione si scioglie quando la metà dei Consigli dei Comuni partecipanti, abbiano, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, deliberato di recedere dall’Unione stessa.

2. L’Unione si scioglie anche quando la metà dei Comuni partecipanti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti entro il termine previsto dal successivo articolo 13.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni originanti. Nel suddetto periodo, il Consiglio dell’Unione ed i Consigli dei Comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente il Presidente pro tempore assume le funzioni di Commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell’Ente.

4. L’Unione si scioglie altresì ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall’articolo 141 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267.

5. Nei casi di scioglimento il personale dell’Unione viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti. In difetto di accordo provvede il Presidente liquidatore.

Art.9
Recesso dall’Unione

1. Ogni Comune partecipante all’Unione può recedere unilateralmente, con provvedimento Consigliare adottato con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. Il Comune recedente deve darne comunicazione, entro il mese di Giugno, al Consiglio dell’Unione, che ne prende atto. Il recesso è efficace dal 1° Gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata data comunicazione.

3. Il recesso non deve recare nocumento all’Unione. All’uopo tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente fino all’estinzione degli stessi.

4. E’ consentito al Comune recedente di affrancare i medesimi, in tutto od in parte, fatti salvi i diversi accordi conclusi con il Consiglio dell’Unione.

5. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all’atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi.

Art. 10
Attività regolamentare

1. L’Unione disciplina la propria organizzazione ed attività attraverso appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge e dal presente statuto.

2. Entro sei mesi dalla costituzione dell’Unione, il Consiglio approva il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti ed il regolamento per il funzionamento degli organi. Nelle more dell’approvazione si applicano le norme dettate nei corrispondenti regolamenti vigenti nel Comune aderente con il maggior numero di abitanti.

3. Entro un anno dalla costituzione dell’Unione, il Consiglio adotta il piano pluriennale di sviluppo socio economico.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 11
Organi dell’Unione

1. Sono Organi dell’Unione:

- il Consiglio

- il Presidente

- la Giunta

Art. 12
Status degli amministratori dell’Unione

1. Ai componenti il Consiglio e la Giunta, nonché al Presidente dell’Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei Consiglieri comunali, degli Assessori e dei Sindaci.

2. Agli stessi Amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Titolo III, Capo IV della Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267.

CAPO I
IL CONSIGLIO

Art.13
Composizione, elezione e durata del Consiglio

1. Il Consiglio dell’Unione è l’espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati. Determina l’indirizzo politico dell’Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i Consigli Comunali.

2. Il Consiglio dell’Unione è composto da 17 membri, di cui 13 della maggioranza, compreso il Presidente, individuati nel Sindaco di ciascun Comune aderente e, 4 della minoranza.

3. L’attribuzione dei seggi avviene ad ogni elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale in un Comune aderente.

4. I seggi per le minoranze, se sufficienti, vengono assegnati uno per ogni minoranza presente nei Consigli Comunali.

5. Qualora le minoranze siano in numero maggiore dei seggi disponibili, questi sono attribuiti in base ad una graduatoria fra tutte le liste di minoranza. L’ordine in graduatoria è stabilito dal quoziente fra “voti di lista conseguiti” ed “aventi diritto al voto” nelle rispettive elezioni Comunali. Va ad occupare il seggio spettante ad una lista di minoranza il primo eletto della lista in consiglio comunale, ovvero se non accetta, chi segue in ordine di voti. Comunque deve essere Consigliere Comunale in carica ed appartenere al gruppo di minoranza della lista in cui è stato eletto.

6. Nessun Comune può avere più di un rappresentante di minoranza.

7. In caso di decadenza o rinuncia in corso di mandato, il seggio passa alla lista seguente nella graduatoria (comma 5).

8. I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque fino all’assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti dei Comuni.

Art.14
Consiglieri

1. Sono attribuiti ai Consiglieri dell’Unione i diritti ed i doveri stabiliti dalla legge per i Consiglieri comunali. In particolare hanno diritto di ottenere dagli uffici dell’Unione, nonché dai Concessionari di tali servizi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo di conciliare le prerogative dei Consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa. Inoltre, i Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del Consiglio, nonché di interrogazione e mozione.

2. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per un intero anno, senza giustificati motivi, il Presidente dell’Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.

3. Il Consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal Consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.

4. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, l’eccessiva distanza dalla sede dell’Unione per motivi contingenti, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del Consigliere di portare a termine il mandato.

5. I Consiglieri non residenti nell’Unione, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere domicilio presso i rispettivi Comuni.

Art.15
Organizzazione del Consiglio

1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente statuto e dal regolamento

2. Il Consiglio adotta il regolamento a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni del regolamento stesso.

3. La Presidenza del Consiglio compete al Presidente dell’Unione e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci.

Art. 16
Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio definisce l’indirizzo dell’Unione, esercita il controllo politico sull’amministrazione e sulla gestione, anche indiretta, dell’Unione stessa e adotta, per l’esercizio delle funzioni e servizi di propria competenza, gli atti attribuiti dalla legge ai Consigli comunali.

2. Nell’ambito dell’attività di indirizzo il Consiglio approva direttive generali, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione alla propria attività istituzionale. Esso può impegnare la Giunta a riferire sull’attuazione di specifici atti di indirizzo.

3. L’attività di controllo del Consiglio si realizza principalmente mediante l’esercizio dei diritti da parte dei singoli Consiglieri, in conformità al presente statuto.

4. Il Consiglio, nella sua prima seduta, procede alla elezione del Presidente dell’Unione, da scegliersi tra i componenti Sindaci del consesso.

5. Nella seduta successiva, da tenersi entro quarantacinque giorni, il Presidente, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e comunica l’elenco dei componenti la Giunta.

6. Ai fini di cui al presente articolo, si intende per prima seduta quella convocata alla costituzione dell’Unione , nonché tutte quelle convocate per la necessaria elezione di un nuovo Presidente, compresa quella immediatamente dopo la temporanea scadenza di tutti i membri del Consiglio.

7. La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente uscente ovvero, in sua assenza, dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, entro trenta giorni dalla cessazione del Presidente in carica, ovvero entro trenta giorni dalle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte di almeno due terzi dei Comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse all’Unione entro dieci giorni dalla loro efficacia.

8. Le sedute di cui al comma 6 sono presiedute dal Sindaco del Comune più popoloso, il quale sarà assistito dal proprio Segretario Comunale.

Art.17
Adunanze

1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio e ne formula l’ordine del giorno.

2. La convocazione può essere richiesta da uno dei Sindaci o da un quinto dei Consiglieri in carica, nel qual caso il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, inserendo nell’ordine del giorno le questioni richieste, purché corredate da proposte di deliberazione.

3. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, entro 48 ore, per la trattazione delle questioni urgenti.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

5. Il regolamento disciplina il quorum strutturale ed ogni altra modalità per la validità delle sedute, per l’adozione delle singole deliberazioni e per la partecipazione dei cittadini.

6. Il Consiglio delibera con l’intervento della maggioranza dei Consiglieri ed a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto.

7. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

CAPO II
IL PRESIDENTE

Art.18
Elezione, cessazione

1. L’elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più anziano d’età.

2. Il Presidente dura in carica per il periodo corrispondente al proprio mandato di Sindaco ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.

4. La mozione di sfiducia dev’essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, contenere la proposta di un Sindaco candidato alla Presidenza, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. L’approvazione della mozione comporta la decadenza del Presidente e della Giunta.

Art. 19
Competenza

1. Il Presidente rappresenta l’Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l’unità dell’attività politico-amministrativa.

2. Il Presidente, quale organo Responsabile dell’amministrazione dell’Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il Presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell’Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al Consiglio. Nell’esercizio delle proprie competenze, il Presidente, in particolare:

a) coordina e stimola l’attività della Giunta e ne mantiene l’unità di indirizzo, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;

b) nell’ambito della dotazione organica, attribuisce gli incarichi dirigenziali, tenuto conto delle professionalità esistenti nell’Ente. Nei casi di vacanza dei posti in organico, per gli incarichi di direzione, la copertura dei posti può avvenire con contratti di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge sul pubblico impiego per l’accesso alla qualifica di dirigente;

c) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell’Ente;

d) nomina il Segretario dell’Unione

e) affida gli incarichi fiduciari per consulenze esterne, ivi compresi gli incarichi professionali e quelli per assistenza legale, salvo che l’individuazione del professionista non sia il risultato di procedure selettive;

f) promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

g) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività dell’Unione

h) stabilisce gli argomenti da porre all’ordine del giorno del Consiglio e della Giunta;

i) ha facoltà di delegare ai componenti della Giunta i poteri che la legge e lo statuto gli attribuiscono. In particolare il Presidente può attribuire a singoli Delegati il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L’attività di sovrintendenza si traduce in una articolata specificazione degli indirizzi e nell’esercizio del potere di controllo;

j) autorizza le missioni dei componenti degli Organi collegiali e del Segretario;

Art. 20
Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è il componente dell’Assemblea che a tale funzione viene designato dal Presidente per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2. Quando il Vicepresidente sia impedito, il Presidente è sostituito dal componente della Giunta più anziano di età.

CAPO III
LA GIUNTA

Art.21
Composizione, nomina e cessazione

1. La Giunta dell’Unione è composta rispettivamente dal Presidente che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a sei.

2. Il Presidente nomina i componenti la Giunta, tra cui il Vice Presidente.

3. Salvo i casi di revoca da parte del Presidente, la Giunta rimane in carica fino al rinnovo del Consiglio e conseguente nomina del Presidente.

Art.22
Competenza

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell’Unione per l’attuazione del programma amministrativo, provvedendo, attraverso deliberazioni collegiali:

a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo statuto;

b) a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell’esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei Responsabili di servizio;

c) ad adottare i regolamenti relativi all’ordinamento degli uffici e dei servizi e per l’accesso agli impieghi, oltre che i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, all’applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro ed alla stipulazione dei contratti decentrati, alla determinazione degli obiettivi e delle risorse da assegnare ai servizi;

d) a riferire al Consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;

e) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri Organi.

Art. 23
Funzionamento

1. La Giunta provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell’ordine del giorno ed ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla legge o dallo statuto.

2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.

3. Le adunanze non sono pubbliche.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art.24
Decadenza della Giunta

1. Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Presidente comportano la decadenza della Giunta.

TITOLO III
L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E
L’ORGANIZZAZIONE DELL’UNIONE

CAPO I
LA GESTIONE DELL’UNIONE

Art. 25
Principi e criteri di gestione

1. L’Unione ispira l’organizzazione degli uffici e del personale a criteri d’autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.

2. L’attività dell’amministrazione s’ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni d’indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli Organi politici dell’Ente, da quella di gestione, che è svolta dal Segretario e dai Funzionari, nelle forme e secondo le regole dettate dal presente statuto e dai regolamenti.

3. La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

4. L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell’Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 26
Personale

1. L’Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l’ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell’Ente ed alla contrattazione anche decentrata che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto. Il regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare disciplina:

a) la struttura organizzativo-funzionale;

b) la dotazione organica;

c) le modalità di assunzione e cessazione del servizio;

d) gli strumenti e le forme dell’attività di raccordo e di coordinamento tra i Responsabili della gestione.

3. I regolamenti stabiliscono, altresì, le regole per l’amministrazione dell’Unione, che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa:

a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;

b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell’apparato, improntando l’organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

CAPO II
IL SEGRETARIO ED I FUNZIONARI

Art. 27
Il Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Presidente, dal quale dipende funzionalmente; viene scelto dall’albo previa autorizzazione dell’Agenzia.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente. Sovrintende all’attività dei Funzionari e ne coordina l’attività, con poteri di sostituzione in caso d’inerzia degli stessi. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli Uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l’adozione delle misure previste dall’Ordinamento.

3. Assolve, inoltre, a tutte le funzioni conferite dal Presidente, fatte salve quelle gestionali assegnate al Direttore generale, qualora nominato. Se le funzioni di Direttore generale sono conferite al Segretario, allo stesso compete un trattamento economico aggiuntivo, secondo la previsione della contrattazione collettiva di comparto.

Art.28
Vice Segretario

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario, individuandolo in uno dei funzionari apicali dell’Ente in possesso di Laurea.

2. Il Vice Segretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art.29
Responsabili di servizio

1. I Responsabili dei servizi, con l’osservanza dei principi e criteri fissati dall’ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell’Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel regolamento.

2. Ai Responsabili dei servizi è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l’attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ad altri Organi dell’Ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che, a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai Funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.

3. I Responsabili preposti ai singoli servizi dell’Ente rispondono tanto alla legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell’attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli Organi elettivi.

Art. 30
Incarichi di Responsabile di servizio
e contratti a tempo determinato

1. Il Presidente, su proposta del Segretario e sentita la Consulta dei Responsabili di servizio, prepone ai singoli servizi dipendenti o Funzionari della qualifica apicale, con incarico di direzione, revocabile in qualunque tempo. Gli incarichi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità

2. La copertura dei posti di Responsabile di servizio con contenuti di alta specializzazione può avvenire, con nomina del Presidente, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, di durata non superiore al mandato del Presidente. In via eccezionale, e con provvedimento motivato, il contratto può essere di diritto privato.

3. I soggetti incaricati a tempo determinato sono scelti sulla base di curricula che ne comprovino l’effettiva professionalità. Il reclutamento di tale personale può anche avvenire a seguito di prove selettive.

CAPO III
I SERVIZI

Art. 31
Gestione dei servizi

1. L’Unione gestisce i servizi in sintonia con i principi dettati dalla legge e dal presente statuto ed alle condizioni che assicurino la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva entro il quadro delle finalità sociali e territoriali che costituiscono obiettivo dell’Unione stessa.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge per gli Enti locali.

3. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 32
Rappresentanti dell’Unione componenti di altri Organi

1. In esecuzione degli indirizzi dettati dal Consiglio, il Presidente nomina i rappresentanti dell’Unione in Organi di società partecipate e di altri enti, i quali relazionano al Consiglio in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al rendiconto della gestione e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti.

2. I rappresentanti dell’Unione in società di capitali ed in altri Enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Presidente che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori.

3. I suddetti rappresentanti, qualora non osservino gli indirizzi definiti dall’Unione o non adempiano ai propri doveri, possono essere revocati con provvedimento motivato dal Presidente, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

4. Gli stessi rappresentanti sono dichiarati decaduti dall’incarico da parte del Presidente, quando siano intervenute, successivamente alla nomina, cause di ineleggibilità o sia stata accertata la mancanza di taluno dei requisiti soggettivi previsti per la nomina.

5. I rappresentanti stessi dovranno, altresì, essere dichiarati decaduti da parte del Presidente, quando, verificata l’esistenza di cause di incompatibilità all’incarico, sia inutilmente trascorso il termine assegnato per rimuovere tali cause.

CAPO IV
IL CONTROLLO INTERNO

Art. 33
Principi generali del controllo interno

1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell’attività svolta, l’Ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:

a) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali;

b) controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dell’azione amministrativa ai principi dell’ordinamento finanziario e contabile;

c) controllo di gestione per verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati, nell’ambito di una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;

d) controllo per la valutazione del personale, per l’erogazione di compensi accessori collegati alle funzioni e per l’accertamento di eventuali responsabilità.

Art. 34
Revisore del conto

1. L’attività di vigilanza definita alla lettera a) del precedente articolo è svolta dal revisore del conto.

2. L’organo è eletto dal Consiglio con le modalità stabilite dalla legge per i Revisori degli Enti locali; i candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per l’elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.

3. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dell’organo di revisione. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle società per azioni.

4. Nell’esercizio delle sue funzioni, il revisore può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i Responsabili di servizio dell’Ente, che hanno l’obbligo di rispondere, nonché degli eventuali rappresentanti dell’Unione in qualsivoglia ente; possono presentare relazioni e documenti al Consiglio.

5. L’organo di revisione può assistere alle sedute del Consiglio, e, se invitato, della Giunta. Su richiesta del Presidente, può prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti la propria attività.

6. Per la determinazione del compenso base spettante al revisore del conto si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al Comune più popoloso facente parte dell’Unione.

TITOLO IV
FORME ASSOCIATIVE ED
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 35
Principi generali

1. L’Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell’azione amministrativa ed adeguati standard qualitativi dei servizi pubblici da essa comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.

2. A questo scopo l’attività dell’Ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione utili al perseguimento degli obiettivi.

Art.36
Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono per la loro realizzazione l’azione integrata e coordinata dell’Unione e di altri Enti pubblici, il Presidente promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l’integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all’opera, all’intervento o al progetto al quale si riferisce l’accordo. L’accordo è stipulato dal Presidente.

2. L’accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole, nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli Enti che partecipano all’accordo.

3. Ove ne ricorrano i presupposti, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all’art.34, comma 5, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267.

TITOLO V
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
LA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’
DELL’UNIONE

Art. 37
Associazionismo e partecipazione

1. Gli Organi dell’Unione si avvalgono, per l’amministrazione dell’Ente, della partecipazione dei cittadini, ai quali sono garantite opportune forme per l’esercizio di tale facoltà, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.

2. L’Unione valorizza, altresì, le libere forme associative senza finalità di lucro, di cooperazione dei cittadini ed in particolar modo quelle di volontariato sociale e promuove organismi di partecipazione.

3. L’Unione, nel procedimento relativo all’adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie, nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all’atto da emanarsi.

Art. 38
Istanze e petizioni

1. Tutti gli interessati possono rivolgere al Presidente istanze su materie inerenti l’attività dell’amministrazione.

2. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all’attività dell’Unione inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.

3. Il regolamento disciplina le modalità ed i tempi per l’esame e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 39
Proposte di atti amministrativi

1. Gli elettori dei Comuni facenti parte dell’Unione possono formulare proposte di atti deliberativi ed inoltrarli al Presidente.

2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il 15 per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun Comune aderente all’Unione.

3. Le stesse, corredate dai pareri previsti per legge, debbono essere esaminate dall’organo competente entro 45 giorni dalla data di presentazione.

4. Il regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione della proposta, le forma di pubblicizzazione, di raccolta delle firme, oltre che i termini ed i soggetti cui deve essere fornita la risposta.

CAPO II
ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 40
Accesso

1. Nel rispetto dei principi della legge e del presente statuto il regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore dello statuto, stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell’Unione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici dell’Unione stessa, nonché di intervento nei procedimenti amministrativi.

2. Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi devono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.

3. Allorché un provvedimento dell’amministrazione sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di essere informati e di intervenire nel procedimento.

4. Il regolamento prevede il funzionario Responsabile del procedimento, disciplina tutte le modalità dell’intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l’amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

5. Sono sottratte al diritto di accesso le categorie di atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, nonché quelle esplicitamente individuate dal regolamento.

6. Il regolamento disciplina altresì l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

7. E’ in ogni caso fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi.

Art. 41
Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione o degli altri Enti funzionali e dipendenti dall’Unione sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’Amministrazione.

2. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. L’Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.

3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quant’altro li riguardi, concernenti un procedimento amministrativo.

TITOLO VI
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 42
Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell’Ordinamento dell’Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.

2. E’ ammessa l’iniziativa di almeno il 15 per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun Comune aderente all’Unione, per proporre modificazioni allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

Art.43
Regolamenti

1. L’Unione emana regolamenti:

a) nelle materie ad essa demandate dalla legge e dallo statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza;

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi fissati dalle suddette norme generali, delle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’albo pretorio: dopo l’adozione della deliberazione, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 44
Adeguamento delle fonti normative
a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello statuto o dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi contenuti nella costituzione, nelle leggi di riforma, entro i 120 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

2. Costituiscono limite per l’autonomia normativa dell’Unione solamente quelle norme recanti principi espressamente individuati quali inderogabili.

Art. 45
Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente statuto, dopo l’espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, entra in vigore decorsi trenta giorni dall’affissione all’albo pretorio di ciascun Comune aderente.

2. Esso viene pubblicato, unitamente all’Atto Costitutivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.