Bollettino Ufficiale n. 07 del 14 / 02 / 2001

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ANNUNCI

 

Comune di Santena (Torino)

Statuto comunale

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Principi generali

Art. 2 - Funzioni

Art. 3 - Sviluppo sociale, culturale ed economico

Art. 4 - Elementi distintivi: territorio, sede comunale, stemma, gonfalone

Art. 5 - Albo pretorio ed informazione

CAPO II - ATTIVITA’ NORMATIVA

Art. 6 - Statuto

Art. 7 - Regolamenti e procedure

Art. 8 - Commissione Istituzionale

Art. 9 - Ordinanze

Art. 10 - Pubblicità

Art. 11 - Fonti di interpretazione e di applicazione

CAPO I I I - ORDINAMENTO

Art. 12 - Riparto competenze

Art. 13 - Tutela degli interessi della Comunità e rappresentanza dell’ente

Art. 14 - Giusto procedimento

Art. 15 - Deleghe

Art. 16 - Attività consultiva e di controllo

Art. 17 - Conflitti di competenza

Art. 18 - Consiglio Comunale

Art. 19 - Gruppi consiliari

Art. 20 - Commissioni permanenti, istituzionali e di indagine

Art. 21 - Consiglieri

Art. 22 - Svolgimento dei lavori consiliari

Art. 23 - La Giunta

Art. 24 - Il Sindaco

Art. 25 - Il Vicesindaco

Art. 26 - Struttura dell’Ente

Art. 27 - Attività di direzione

Art. 28 - Segretario Comunale

Art. 29 - Direttore Generale

Art. 30 - Vicesegretario

Art. 31 - Relazioni sindacali

CAPO I V - ATTIVITA’

Art. 32 - Programmazione

Art. 33 - Attività amministrativa

Art. 34 - Partecipazione

Art. 35 - Pareri

Art. 36 - Copertura finanziaria

Art. 37 - Attività contrattuale

Art. 38 - I servizi

Art. 39 - Istituzioni

Art. 40 - Personale a contratto

Art. 41 - Nomina e revoca degli amministratori delle aziende e delle istituzioni

Art. 42 - Associazionismo e cooperazione per la gestione dei servizi e delle funzioni

CAPO V - FINANZA, CONTABILITA’ E REVISIONE

Art. 43 - Autonomia finanziaria

Art. 44 - Piano Esecutivo e Controllo di Gestione

Art. 45 - Revisori dei conti

CAPO V I - PARTECIPAZIONE

Art. 46 - Criterio di individuazione

Art. 47 - Forme associative e rapporti con il Comune

Art. 48 - Istanze, interrogazioni e petizioni

Art. 49 - Referendum consultivo

Art. 50 - Efficacia del referendum consultivo

Art. 51 - Materie escluse

Art. 52 - Giudizio di ammissibilità

Art. 53 - Difensore civico

CAPO V I I - PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 54 - Disciplina della propaganda elettorale

Art. 55 - Pubblicità delle spese per la propaganda elettorale

CAPO V I I I - PARI OPPORTUNITA’

Art. 56 - Condizioni di pari opportunità

CAPO I X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57 - Norme transitorie e finali

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Principi generali

1. Il Comune di Santena è un ente locale autonomo. Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, culturale ed economico e valorizza una cultura di pace e di solidarietà.

2. Il Comune esercita la propria autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa, impositiva e finanziaria, con i limiti imposti dal rispetto:

- della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico italiano;

- delle norme del presente statuto e degli specifici regolamenti;

- delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. Il Comune di Santena:

a) persegue la collaborazione e la cooperazione con i soggetti pubblici ed in particolare con la Regione Piemonte, con la Provincia di Torino e con gli altri enti locali, nel rispetto delle posizioni istituzionali di ciascun soggetto;

b) favorisce la partecipazione della comunità alla vita politica;

c) promuove l’attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo della comunità, anche mediante intese ed accordi.

4. L’azione dei soggetti pubblici e privati è vincolata al rispetto delle norme del presente statuto, dei regolamenti, delle direttive e degli atti amministrativi emanati dal Comune al fine di indirizzare, coordinare, armonizzare e rendere efficace l’iniziativa di tali soggetti.

Art. 2
Funzioni

1. Il Comune di Santena è titolare sia di funzioni proprie (organizzate secondo i principi del presente statuto) che di funzioni conferite con leggi dello Stato e della Regione Piemonte.

2. Le funzioni amministrative conferite dallo Stato e dalla Regione, potranno essere assunte ed organizzate a livello comunale nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge ed in particolare dei principi di sussidiarietà, completezza, efficienza ed economicità, responsabilità ed unicità dell’Amministrazione, omogeneità, adeguatezza, copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l’esercizio delle funzioni amministrative; autonomia organizzativa e regolamentare.

3. Il Comune asseconda e promuove, nell’ambito delle proprie funzioni, il processo di riordino strutturale e funzionale della pubblica amministrazione, con particolare attenzione alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, per una gestione efficiente ed economicamente corretta.

Art. 3
Sviluppo sociale, culturale ed economico

1. Il Comune persegue in particolare i seguenti obiettivi:

a) tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità ed alla libertà dei cittadini, contrastando ogni forma di discriminazione;

b) agire attivamente per garantire pari opportunità giuridiche, sociali ed economiche e per rimuovere ogni discriminazione;

c) promuovere il superamento degli squilibri economici, culturali e sociali esistenti nel proprio territorio e nella comunità nazionale;

d) tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse culturali e ambientali ed il recupero delle tradizioni e delle consuetudini locali;

e) promuovere forme di unione con i Comuni contermini per esercitare congiuntamente funzioni e servizi;

f) promuovere la funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

g) promuovere il rispetto della vita e la sicurezza sociale, rimuovendo le cause di emarginazione, con particolare attenzione alla tutela dei minori e degli anziani ed al diritto delle persone handicappate a vivere in una città accessibile e a fruire di servizi anche a livello sovracomunale;

h) contribuire a rendere effettivo il diritto dei cittadini all’istruzione e ad uguali opportunità formative e culturali, nel rispetto della libertà di educazione;

i) tutelare e salvaguardare l’ambiente e le attività produttive presenti nel territorio con particolare attenzione alla vocazione agricola del territorio santenese;

j) incentivare le attività singole od associate rivolte alla sperimentazione ed allo sviluppo dell’agricoltura biologica e non inquinante;

k) organizzare le strutture in modo da realizzare l’efficienza degli uffici e dei servizi in base a criteri che individuino le responsabilità degli organi e del personale;

l) incentivare l’occupazione di cittadini senza lavoro mediante il loro coinvolgimento in corsi di formazione-lavoro e favorendo la gestione dei servizi tramite cooperative e consorzi.

m) agevolare i cittadini nei loro rapporti con la Pubblica Amministrazione, fornendo tempestivamente aggiornati elementi di conoscenza ed assistenza tecnica giuridica di competenza comunale.

Art. 4
Elementi distintivi:
territorio, sede comunale, stemma, gonfalone

1. Il territorio del Comune di Santena su cui è insediata la propria comunità ha una estensione di kmq 16,21 e comprende le seguenti frazioni, nuclei e agglomerati: Broglietta, Cappellette, Carolina, Cascina Alberassa, Cascina Mazzetta, Cascina Termine, Cascina Vignasso, Case Nuove, Fabaro, Gamenario, Guetto, Luserna, Ponticelli, Quaglia, San Salvà, Taggia, Tetti Agostino, Tetti Avatanei, Tetti Barbieri, Tetti Busso, Tetti Giro, Tetti Nuovi, Trinità ed altri minori sparsi.

2. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono normalmente nella sede comunale che è ubicata nel palazzo civico. In casi particolari il Consiglio e la Giunta possono riunirsi in altro luogo rispetto alla sede comunale.

3. Il Comune di Santena ha lo stemma ed un proprio gonfalone così descritti:

stemma:"La parte sinistra è di color argento, sovrastata da tre conchiglie d’oro su fondo rosso; la parte destra è di color azzurro con un castello in oro merlato e finestrato in nero, poggiato su di un prato verde. Il tutto è sovrastato da una corona a cinque punte merlata e finestrata"; gonfalone: “Di colore argento e azzurro sormontato dallo stemma comunale”.

4. L’uso dello stemma e del gonfalone è regolato dalla normazione comunale. La riproduzione è consentita esclusivamente previa autorizzazione del Comune.

Art. 5
Albo pretorio ed informazione

1. Le attività del Comune di Santena si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima trasparenza.

2. Nel palazzo municipale sono previsti appositi spazi da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quanto altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il Segretario Comunale, avvalendosi degli uffici, cura l’affissione degli atti.

3. Al fine di garantire a tutti i cittadini un’informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità normate.

CAPO II
ATTIVITA’ NORMATIVA

Art. 6
Statuto

1. Il Comune di Santena determina il proprio ordinamento con lo Statuto nell’ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati da leggi generali della Repubblica. Ad esso devono conformarsi l’attività pubblico-amministrativa del Comune e i regolamenti.

2. Il procedimento per le modifiche dello Statuto avviene con le modalità previste dalla Legge. Le modifiche sono sottoposte a referendum nei modi e con le procedure previste per i regolamenti, quando ne facciano domanda, entro tre mesi dalla pubblicazione di esse, almeno il 10% degli elettori aventi diritto, riferiti all’ultima tornata elettorale.

3. Per le modifiche dello Statuto, l’iniziativa popolare si esercita con le modalità previste dall’art. 49.

Art. 7
Regolamenti e procedure

1. Il Comune di Santena adotta regolamenti e procedure per disciplinare:

a) la propria organizzazione;

b) le materie demandate dalla legge e dallo Statuto;

c) le materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) le materie di propria competenza.

2. I regolamenti e le procedure comunali sono così articolati:

- Regolamenti gestionali: sono quelli che disciplinano le istituzioni o le materie di carattere generale quali ad esempio: contabilità, contratti, consiglio comunale, partecipazione, organizzazione etc.

- Regolamenti operativi: sono quelli che disciplinano argomenti o materie specifiche

- quali ad esempio: interventi assistenziali, polizia mortuaria, polizia rurale, pubblicità etc.

- Procedure: definiscono dettagli dei regolamenti gestionali od operativi o forniscono le modalità comportamentali/interpretazioni di un procedimento od attività amministrative.

3. I regolamenti gestionali sono predisposti dalla commissione istituzionale, mentre i regolamenti operativi sono predisposti dall’unità organizzativa e sottoposti al parere della commissione istituzionale.

4. Le procedure sono redatte dall’unità organizzativa, controfirmate dal responsabile apicale e vistate dal Direttore Generale e dal Sindaco.

5. I regolamenti gestionali, quelli operativi e le procedure sono redatti su apposita modulistica. Le modalità per la numerazione, registrazione, distribuzione in copia ed archiviazione dei regolamenti sono oggetto di specifica attività normativa.

6. I regolamenti gestionali ed i regolamenti operativi sono approvati dall’organo competente.

7. I regolamenti adottati ai sensi di legge entrano in vigore nello stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione che li approva.

8. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio della deliberazione di cui al comma precedente.

9. I regolamenti e le procedure debbono disciplinare le azioni conseguenti ai principi per lo sviluppo sociale, culturale ed economico previsti dall’art. 3 del presente Statuto.

Art. 8
Commissione Istituzionale

1. Per l’aggiornamento e l’adeguamento dell’ordinamento normativo comunale, è istituita una commissione istituzionale con composizione e funzionamento disciplinato dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 9
Ordinanze

1. Il Sindaco può emanare ordinanze con le quali si stabiliscono disposizioni per l’attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. I poteri di ordinanza ordinaria attuativa possono essere attribuiti dal Sindaco al Segretario Comunale ed ai Dirigenti. Tali ordinanze vengono emanate nel rispetto delle direttive del Sindaco.

3. Le ordinanze di cui ai precedenti commi devono essere pubblicate all’Albo Pretorio per almeno 10 giorni. Ove siano rivolte a soggetti determinati, devono essere notificate soltanto ai destinatari.

Art. 10
Pubblicità

1. Lo Statuto, i regolamenti, le ordinanze, nonché le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell’Ente, ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, oltre alle forme di pubblicazione già espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, vanno pubblicizzati in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza dei cittadini e di chiunque ne abbia interesse, secondo le modalità di apposito regolamento.

2. Gli atti di cui al precedente comma dovranno essere accessibili e consultabili da parte di chiunque.

Art. 11
Fonti di interpretazione e di applicazione

1. Spetta al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco ed al Segretario Comunale, nell’ambito delle rispettive competenze, l’emanazione degli atti con cui si determina l’interpretazione di norme legislative e regolamentari.

CAPO I I I
ORDINAMENTO

Art. 12
Riparto competenze

1. Salve le attribuzioni già espressamente previste dalla Legge e dal presente Statuto , con il regolamento di Organizzazione sono individuati i provvedimenti e le competenze attribuite al Segretario Comunale, al Direttore Generale, ai Dirigenti ed ai Responsabili degli Uffici.

2. Mediante i regolamenti saranno individuate la distinzione e le modalità di ripartizione tra gli atti di indirizzo e di controllo e quelli di gestione.

Art. 13
Tutela degli interessi
della Comunità e rappresentanza dell’ente

1. La rappresentanza legale dell’ente compete agli organi politici ed agli organi burocratici del Comune in ragione delle rispettive funzioni, previste dalla legge e dal presente Statuto. In particolare, spetta al Sindaco la rappresentanza connessa con le funzioni di indirizzo e di controllo (accordi, intese, convenzioni, ecc.), per questioni che riguardino la tutela dei cittadini, l’immagine dell’Amministrazione, gli interessi della comunità locale; spetta ai dirigenti la rappresentanza connessa con l’attività amministrativa, anche discrezionale (sottoscrizione di contratti, firma di determinazioni e conseguenti atti gestionali, ecc), nonché la rappresentanza nelle cause di lavoro, in esecuzione di precedenti atti di pianificazione oppure di indirizzo politico. Alla rappresentanza legale è connessa quella giudiziale.

2. In sede giudiziale, sia che la rappresentanza spetti al Sindaco, sia che spetti al dirigente, compete alla Giunta autorizzare la promozione di una causa o la resistenza in giudizio.

3. La rappresentanza del Consiglio Comunale nei rapporti con gli organi del Comune di Santena e di altri Comuni è esplicata dal Presidente del Consiglio.

4. E’ ammessa la delega di rappresentanza, da parte del Sindaco, nei casi previsti dai regolamenti.

Art. 14
Giusto procedimento

1. Tutte le deliberazioni adottate dagli organi collegiali e le determinazioni dei responsabili dei servizi devono rispettare il giusto procedimento così come definito dal comma successivo.

2. Il giusto procedimento consiste nel subordinare l’emanazione del provvedimento alla preventiva istruttoria corredata dai pareri prescritti dalla legge e, nei casi previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale, dal parere della commissione consiliare competente.

Art. 15
Deleghe

1. Il conferimento della delega comporta fino alla sua revoca il trasferimento della competenza. Il delegante conserva però la potestà di indirizzo e di controllo sull’esercizio della competenza da parte del delegato.

Art. 16
Attività consultiva e di controllo

1. Per favorire e migliorare i processi decisionali degli organi comunali nello svolgimento della attività amministrativa possono essere attribuiti a dipendenti comunali incarichi per lo svolgimento di attività consultiva o di controllo.

2. La potestà consultiva, che verrà esercitata secondo i casi in via permanente o temporanea, è attribuita solo ai soggetti ai quali l’ordinamento comunale consente il trasferimento.

3. L’emanazione di pareri obbligatori e vincolanti costituisce manifestazione del potere di amministrazione attiva e non comporta attribuzione di responsabilità per l’emanazione dell’atto ad un altro soggetto.

Art. 17
Conflitti di competenza

1. I conflitti di competenza sorti tra dipendenti comunali sono decisi dal responsabile sovraordinato. Qualora i conflitti riguardino qualifiche apicali o coinvolgano uffici appartenenti a più settori sono risolti con provvedimenti del Direttore Generale, sentito il Sindaco.

Art. 18
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente al quale compete la convocazione dell’organo. Le modalità di elezione e le ulteriori funzioni del Presidente sono disciplinate dal regolamento del Consiglio Comunale.

2. Per il funzionamento del Consiglio Comunale è previsto un budget annuale.

3. Il Consiglio Comunale esplica la propria attività attraverso: atti di indirizzo, atti fondamentali, atti di controllo.

4. Il Consiglio esprime l’indirizzo politico - amministrativo con atti quali risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informatori delle attività dell’Ente.

5. Ove agli atti di cui al precedente comma il Consiglio attribuisca valore di direttiva, l’attività degli organi dell’Ente dovrà uniformarsi ai contenuti degli atti stessi potendosene discostare unicamente per il miglior perseguimento dell’interesse dell’Ente con adeguate motivazioni.

6. Il Consiglio, con le modalità e i requisiti di legge, indirizza l’attività dell’Ente con l’adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere normativo, programmatorio, organizzativo, negoziale e gestionale; pertanto il Consiglio Comunale, nella seduta precedente a quella in cui si approverà il bilancio di previsione annuale, valuterà, sentite le commissioni consiliari, il programma relativo a investimenti, sviluppo, occupazione e servizi. Le risultanze del Consiglio avranno valore di atto di indirizzo.

7. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche, riguardanti l’attuazione delle linee programmatiche, con l’obbligo di operare una verifica in concomitanza con l’approvazione del rendiconto di gestione.

8. Per l’esercizio delle funzioni di controllo dell’attività dell’Ente la normazione comunale disciplina le modalità dell’esame:

a) dei rendiconti di gestione;

b) delle relazioni della Giunta e dei revisori;

c) dei rendiconti previsti in atti fondamentali.

Parimenti saranno disciplinate le interrogazioni, le istanze di sindacato ispettivo e le indagini conoscitive che possono anche prevedere l’audizione del Sindaco, del Segretario e dei Responsabili dei Servizi, nonché la discussione di argomenti di carattere amministrativo riguardanti il Comune di Santena.

Per le interrogazioni e le istanze di sindacato ispettivo si procede per iscritto, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge, entro 30 giorni. E’ però facoltà del Consigliere chiedere, anche in deroga al termine prima indicato, la risposta pubblica da rendersi durante la prima seduta utile del Consiglio Comunale, ancorché tenuta oltre i 30 giorni.

9. Spetta al Consiglio Comunale, solo nei casi previsti dalla legge, la nomina e la designazione dei Consiglieri chiamati a rappresentarlo in organismi (enti, aziende, istituzioni, ecc.) di qualsiasi natura.

10. Qualora un singolo Consigliere intenda presentare proposte di iniziative, queste devono essere indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale che provvede ad inserirle all’ordine del giorno del Consiglio Comunale della prima seduta successiva alla loro presentazione.

11. Il Consiglio Comunale esercita la potestà di auto organizzazione secondo le modalità determinate da appositi regolamenti. Per quanto non contemplato nel presente articolo valgono i disposti della legge.

12. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazione. La deliberazione istitutiva determina la composizione della commissione, secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio. Le commissioni di indagine hanno il potere di acquisire tutti gli atti degli affari oggetto dell’indagine nonché di avere dagli Amministratori e dal Personale del Comune tutte le informazioni e le notizie relative agli affari stessi, fatte salve le limitazioni previste dalla legge. Le Commissioni di indagine devono essere presiedute da un consigliere di minoranza.

Art. 19
Gruppi consiliari

1. Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, la modalità di convocazione dei capigruppo, nonché l’istituzione della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 20
Commissioni permanenti, istituzionali e di indagine

1. Sono istituite in seno al Consiglio Comunale le commissioni permanenti, secondo le previsioni del Regolamento del Consiglio Comunale. Alle commissioni sono sottoposte per il parere le proposte di deliberazione concernenti atti fondamentali del Consiglio Comunale, ivi compresi i pareri di cui all’art. 18.

2. I componenti le commissioni permanenti sono Consiglieri designati dal Consiglio Comunale in modo da garantire la rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari. E’ facoltà del Consiglio Comunale allargare la partecipazione a due persone esterne al Consiglio, scelte tra cittadini particolarmente esperti nella materia di competenza. Partecipa altresì ai lavori di commissione, in qualità di Segretario, il responsabile dell’ufficio competente o un dipendente da questi designato.

3. Il regolamento del Consiglio Comunale ne disciplina il numero, la composizione nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento, le attribuzioni e l’eventuale partecipazione alle sedute degli esperti esterni.

4. Il regolamento può prevedere altresì l’istituzione di commissioni temporanee o speciali.

5. Le Commissioni Consiliari hanno finalità consultive e propositive nei seguenti momenti: a livello di pianificazione, prima dell’adozione del bilancio, e a livello di consuntivazione, prima dell’approvazione del rendiconto di gestione.

6. Le Commissioni consiliari esprimono valutazioni politico-amministrative sul programma presentato dall’assessorato di competenza.

7. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplinerà le modalità di composizione, convocazione e funzionamento delle Commissioni Consiliari.

8. Nei casi contemplati dal regolamento, le commissioni di cui ai precedenti commi possono effettuare indagini con scopi conoscitivi al fine di acquisire informazioni, dati e documentazione utile all’attività consiliare, avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati. Prima dell’espressione del parere le Commissioni potranno consultare le associazioni competenti.

9. Le Commissioni consiliari decadono automaticamente alla decadenza del Consiglio.

10. Sono Commissioni istituzionali tutte quelle previste dalle vigenti leggi ed il loro funzionamento è disciplinato da appositi regolamenti.

11. Tutte le sedute delle commissioni comunali consiliari ed istituzionali sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge, e devono essere adeguatamente pubblicizzate, nel rispetto della regolamentazione vigente.

Art. 21
Consiglieri

1. Le modalità d’iniziativa e di accesso del Consigliere Comunale sono disciplinate dalla Legge e dal Regolamento del Consiglio Comunale.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono irrevocabili e non necessitano di presa d’atto. La surrogazione e la supplenza dei Consiglieri sono disciplinate dalla legge.

3. I Consiglieri Comunali sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari di cui fanno parte.

4. Il Presidente del Consiglio, dopo tre assenze consecutive prive di giustificazione, comunica la relativa contestazione al Consigliere che si è assentato. Il Consigliere nel termine perentorio di trenta giorni può controdedurre, indicando le cause giustificative delle assenze. Il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio, il quale si pronuncia sulla decadenza o meno, con la stessa maggioranza prevista per l’eleggibilità alla carica di Consigliere.

5. Per l’espletamento del proprio mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, tramite i Responsabili di Settore, nonché dalle aziende ed enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, con le modalità previste dalle vigenti norme in materia. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente previsti dalla legge.

Art. 22
Svolgimento dei lavori consiliari

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Le eccezioni alla pubblicità delle sedute sono previste dal regolamento soltanto in relazione alla esigenza di salvaguardare l’ordine pubblico e la riservatezza di persone e gruppi.

2. Le votazioni hanno luogo in forma palese, fatti salvi i casi previsti dalla legge per l’effettuazione della votazione a scrutinio segreto. Le sedute del Consiglio sono valide se sono presenti almeno la metà dei Consiglieri assegnati; per le sedute di seconda convocazione si applicano le disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale.

3. Salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata, le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono la maggioranza assoluta dei voti.

4. Le sessioni ordinarie sono quelle in cui si approvano il bilancio preventivo ed il rendiconto di gestione. Tutte le restanti sedute sono straordinarie.

5. Il Segretario Comunale cura, avvalendosi degli uffici e del personale dell’Ente, la verbalizzazione delle sedute; ove il Segretario Comunale sia assente o obbligato a non partecipare, è sostituito dal Vice Segretario. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo funge da Segretario un Consigliere nominato dal Presidente. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

6. All’interno della struttura comunale sarà individuato un ufficio che dovrà essere punto di riferimento per i Consiglieri Comunali, svolgendo altresì funzioni di supporto alla presidenza di Consiglio.

Art. 23
La Giunta

1. I componenti la Giunta, tra cui il Vicesindaco, sono nominati dal Sindaco ai sensi di legge, con provvedimento che sarà comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Nella stessa seduta il Consiglio Comunale prende atto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un massimo di sei Assessori, di cui due anche non Consiglieri in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consiglieri.

3. Ai fini del conferimento degli incarichi assessorili, indicativamente vengono individuate le seguenti sei aree omogenee di intervento:

- finanziaria : bilancio, finanze, tributi;

- servizi al cittadino : istruzione, assistenza, servizi culturali, sport, trasporti, raccolte ecologiche;

- gestione e sviluppo risorse : urbanistica, edilizia, , sviluppo economico agricoltura, industria, artigianato, commercio, turismo;

- interventi infrastrutturali e a difesa dell’ambiente : lavori pubblici e servizi di manutenzione, viabilità, protezione civile, ambiente;

- organizzazione interna dei servizi : sicurezza, gestione risorse umane, informazione ai cittadini, qualità, servizi informatici, servizi anagrafici, servizi di polizia;

- relazioni esterne : progetti sovracomunali, integrazione sovracomunale ed intercomunale, rapporti con gli altri enti ( stato, regioni, comuni, ecc.) e con gli organi di stampa, pubbliche relazioni.

4. Agli Assessori non Consiglieri si applicano le norme sulle aspettative, permessi ed indennità degli Assessori Consiglieri.

5. La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni.

6. La Giunta compie atti di amministrazione che non siano per legge riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze della struttura; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali di governo e riferisce annualmente sulla propria attività. Provvede alla nomina dei componenti delle commissioni e degli organismi interni, ove essa non sia riservata alla competenza del Consiglio Comunale e del Sindaco.

7. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco e per quant’altro non contemplato nel presente articolo, valgono le disposizioni di legge in materia.

Art. 24
Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto ai sensi di legge.

2. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune.

3. Il Sindaco:

a) rappresenta l’Ente, convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi, degli uffici e all’esecuzione degli atti;

b) esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende altresì all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

c) è inoltre competente, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l’erogazione dei servizi secondo le esigenze complessive e generali degli utenti;

4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni ad eccezione dei casi previsti dalla legge.

5. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro il termine di legge.

6. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

Art. 25
Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo e svolge le funzioni del Sindaco nei casi previsti dalla legge.

Art. 26
Struttura dell’Ente

1. Gli uffici sono raggruppati in settori, al fine di assolvere ad una o più attività omogenee.

2. Gli aspetti organizzativi, le funzioni, le competenze, l’organigramma, il coordinamento della struttura dell’Ente ed in generale l’ordinamento degli uffici e dei servizi sono determinati dall’apposito Regolamento, nell’ottica della massima flessibilità e mobilità del personale in funzione delle esigenze strutturali, dei compiti e dei programmi dell’Ente, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge.

Art. 27
Attività di direzione

1. Esercita attività di direzione il soggetto cui sia demandata la competenza all’utilizzo di risorse umane e materiali nonché responsabilità di risultato per l’esercizio delle attività dell’Ente.

2. Le attività di direzione delle sfere di competenza funzionalmente sottordinate si esercitano attraverso il responsabile delle stesse.

3. Per ogni servizio reso ai cittadini, appalto e programma va individuato il soggetto responsabile dell’istruzione, dei controlli e più generalmente del perseguimento degli obiettivi.

4. Tale soggetto è responsabile dei progetti e della complessiva conduzione dell’attività in ordine a tutte le questioni afferenti la stessa. Esplicherà i poteri predetti anche nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni ed attività per il Comune di Santena in dipendenza di un rapporto di natura pubblica o privata.

Art. 28
Segretario Comunale

1. Il Comune si avvale di un Segretario iscritto all’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

2. Il Segretario espleta attività di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica amministrativa a favore degli organi del Comune in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alla Legge, allo Statuto, ai Regolamenti ed alle Procedure.

3. Al Segretario sono attribuite altresì tutte le funzioni conferitegli dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti o direttamente dal Sindaco.

Art. 29
Direttore Generale

1. Il Comune può avvalersi di un Direttore Generale esterno, previa stipula di convenzione con altro Comune nel rispetto della legge; il provvedimento di nomina del Direttore Generale deve contenere la disciplina dei rapporti tra quest’ultimo ed il Segretario.

2. E’ data facoltà al Sindaco di conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario titolare, nel caso in cui non sia stato nominato un Direttore Generale esterno.

3. Il Direttore Generale:

- provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive impartite dal Sindaco;

- sovrintende alla gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;

- predispone il piano dettagliato degli obiettivi nonché la proposta del piano esecutivo di gestione ed il suo monitoraggio;

- dà attuazione ad ogni altra competenza stabilita nel Regolamento di Organizzazione e nel provvedimento di nomina;

- rendiconta periodicamente al Sindaco sull’attività svolta.

Art. 30
Vicesegretario

1. Il Vicesegretario coadiuva il Segretario Comunale nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto.

2. Oltre alle funzioni di collaborazione e di ausilio all’attività del Segretario, il Vicesegretario lo sostituisce in caso di assenza, impedimento e vacanza nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal Regolamento di Organizzazione.

3. Il Regolamento di Organizzazione disciplina le attribuzioni, le responsabilità e le modalità di copertura del posto.

Art. 31
Relazioni sindacali

1. Le disposizioni degli accordi collettivi nazionali sono applicati nel rispetto della legge, con provvedimento degli organi competenti dell’Ente.

2. Le disposizioni degli accordi di cui al 1( comma in materie riservate alla potestà normativa del Comune vengono disciplinate nel regolamento di Organizzazione.

3. Gli accordi in sede decentrata conclusi con le organizzazioni sindacali, nelle materie in cui espressamente la legge o i regolamenti dell’Ente lo prevedano, sono approvati dalla Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

CAPO I V
ATTIVITA’

Art. 32
Programmazione

1. La relazione previsionale e programmatica e gli atti di bilancio contengono la pianificazione pluriennale di tutta l’attività del Comune di Santena.

2. La relazione medesima viene aggiornata annualmente e deve essere composta da tutti gli elementi previsti dalla legge.

3. La relazione è approvata o adeguata prima dell’approvazione del bilancio di previsione o di una variazione di esso per la parte di competenza. Contestualmente sono approvati o adeguati, se necessario, gli altri strumenti di programmazione.

Art. 33
Attività amministrativa

1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dall’ordinamento del Comune. Per il perseguimento dei propri fini e per il raggiungimento del miglior risultato in termini di economicità ed efficacia, il Comune deve avvalersi dello strumento e del procedimento più idoneo, tra quelli pubblici o privati, ammessi nell’ordinamento e che non siano espressamente vietati dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti dell’Ente.

2. L’attività amministrativa deve rispettare i principi dell’economicità, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati secondo le modalità e le procedure determinate nei regolamenti comunali, nel rispetto dei principi dell’ordinamento, della legge e dei criteri di cui al presente articolo.

3. Ove non diversamente ed espressamente previsto dalle norme che disciplinano il procedimento, pareri, autorizzazioni, nulla-osta ed atti comunque denominati non possono essere acquisiti se non con adeguata motivazione.

4. Il soggetto cui è attribuita la responsabilità istruttoria esercita tutte le attività ed assume ogni iniziativa per la celere conclusione del procedimento.

5. Nei procedimenti che prevedono dichiarazioni di cui il privato si assume la responsabilità, non è possibile subordinare l’emissione dell’atto o del provvedimento all’accertamento o verifica della veridicità della dichiarazione; l’atto deve essere emesso, fatte salve le successive verifiche di legge.

Art. 34
Partecipazione

1. Il regolamento di Partecipazione deve individuare almeno i procedimenti più importanti e disciplinarne il termine per la conclusione. Dovrà inoltre normare le seguenti materie: forme associative e rapporti con il Comune, istanze, interrogazioni e petizioni, referendum consultivo, assemblee, Difensore Civico, accesso ed intervento sugli atti amministrativi. Se non individuati nel regolamento in oggetto, i responsabili del procedimento potranno essere individuati nel regolamento di Organizzazione.

Art. 35
Pareri

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio deve essere richiesto il parere previsto dalle leggi.

2. Il parere sfavorevole dovrà essere dettagliatamente motivato e dovrà altresì individuare gli strumenti e le modalità dell’azione amministrativa che possono far conseguire all’amministrazione gli obiettivi che l’atto, su cui il parere negativo è stato espresso, intendeva perseguire.

Art. 36
Copertura finanziaria

1. I provvedimenti sia di organi collegiali che individuali comportanti impegni di spesa non possono essere adottati senza verifica della relativa copertura finanziaria, effettuata ai sensi di legge e nel rispetto del Regolamento di Contabilità.

Art. 37
Attività contrattuale

1. L’attività contrattuale del Comune è disciplinata dall’apposito regolamento.

2. I capitolati, i disciplinari e i fogli di patti e condizioni devono contenere adeguate forme di garanzia per l’Ente, anche a tutela degli interessi dell’utenza.

Art. 38
I servizi

1. Il Comune favorisce e promuove:

a) la partecipazione alla gestione dei servizi di Enti, associazioni di volontariato e libere associazioni;

b) la partecipazione alla gestione dei servizi degli utenti singoli ed associati.

Per tali fini il Comune:

- sollecita pareri dagli utenti e dai soggetti iscritti nel registro delle associazioni;

- stipula convenzioni per la gestione di specifici servizi;

- destina risorse sulla base di criteri predeterminati e pubblicizzati.

2. Il Comune promuove inoltre la costituzione di cooperative-consorzi che favoriscano l’occupazione in sede locale ed operino per iniziative sociali.

3. L’assunzione di un nuovo servizio o la variazione di gestione dei servizi esistenti da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico - finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta anche con riferimento all’ambito territoriale ottimale ed agli altri servizi gestiti dal Comune nell’ottica della ottimizzazione dei costi in rapporto alla qualità del servizio, intesa come soddisfazione dell’utenza.

4. La valutazione comparativa deve aver tenuto conto di tutte le forme di gestione, ivi comprese quelle di associazione mediante convenzione, unione di Comuni e consorzi, anche previo accordo di programma.

5. Il Comune, operate le scelte delle forme ottimali di gestione, informa i cittadini e ne favorisce la partecipazione, tutelando l’utenza.

6. Al fine di gestire funzioni e servizi determinati in modo coordinato, il Comune di Santena favorirà la stipula di convenzioni con altri Comuni nelle forme previste dalla legge. Le predette convenzioni potranno prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che opereranno anche con personale distaccato dagli enti partecipanti. Potrà essere previsto l’esercizio della delega delle funzioni tra i Comuni in convenzione. La convenzione dovrà prevedere obbligatoriamente i requisiti fondamentali della sua azione, tra i quali la durata.

7. Il perseguimento del pubblico interesse deve essere garantito qualunque sia la forma di gestione prescelta per l’attuazione dei servizi.

Art. 39
Istituzioni

1. Nel rispetto dei principi di cui all’articolo precedente, il Comune può costituire con atto motivato le istituzioni previste dalla legge, demandandone la disciplina ad apposito regolamento della istituzione che dovrà comunque prevedere, oltre alla dotazione di beni e personale, la struttura organizzativa, le norme finanziarie e contabili, le forme di vigilanza e di verifica gestionale da parte dei competenti organi dell’Ente, le modalità di indirizzo da parte del Consiglio Comunale.

Art. 40
Personale a contratto

1. Per le qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, il Comune può ricorrere a contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, con motivato provvedimento del Sindaco, che indicherà le modalità e gli obiettivi da raggiungere nonché i limiti economici della retribuzione.

2. Il regolamento di organizzazione disciplinerà ogni aspetto operativo legato alla nomina ed allo svolgimento della relativa funzione.

3. Poiché il Comune di Santena non ha dirigenti in pianta organica, quelli nominati ai sensi del presente articolo hanno la rappresentanza legale dell’ente.

Art. 41
Nomina e revoca degli amministratori
delle aziende e delle istituzioni

1. La nomina, la designazione e la revoca, previa contestazione degli addebiti, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio, fatti salvi i casi di cui all’art. 18.

2. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro i termini di legge.

3. I rappresentanti decadono automaticamente con l’elezione del nuovo Sindaco, ma svolgono le funzioni fino alla nomina dei successori.

Art. 42
Associazionismo e cooperazione per la gestione
dei servizi e delle funzioni

1. Il sistema dei rapporti con gli altri Comuni e la Provincia potrà essere sviluppato e valorizzato utilizzando e promuovendo le forme associative più idonee, tra quelle previste dalla legge, all’esercizio delle attività ed alle finalità da perseguire.

CAPO V
FINANZA, CONTABILITA’ E REVISIONE

Art. 43
Autonomia finanziaria

1. Nell’ambito dell’autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l’entità nonché i criteri della compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

2. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi e attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie “una tantum” o periodiche corrisposte dai cittadini singoli o associati. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione. Con deliberazione dell’organo competente viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.

4. La deliberazione di cui al precedente comma disciplinerà le eventuali forme e modalità di consultazione.

Art. 44
Piano Esecutivo e Controllo di Gestione

1. Nel rispetto dei principi dell’ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull’efficacia dell’azione del Comune, tutti gli strumenti di programmazione, di gestione finanziaria ed i relativi documenti contabili sono redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.

2. I principi di cui al precedente comma sono applicati in coerenza con l’attività della struttura Comunale.

3. Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) ed il suo controllo trimestrale, deve essere impostato annualmente ed articolato in modo da consentire sia la lettura per piani e programmi che per verificare l’andamento dei costi e dei ricavi per ogni servizio/ufficio in cui è articolato il PEG, in rapporto alle previsioni di bilancio.

4. Il regolamento di contabilità dovrà prevedere le metodologie di rilevazione e di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano oltre il controllo sull’equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l’uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l’analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.

5. Il Sindaco invia trimestralmente ai capigruppo consiliari il documento contenente il controllo di gestione.

Art. 45
Revisori dei conti

1. I revisori dei conti collaborano con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo ai sensi di legge. Il collegio è costituito da tre componenti con le modalità previste dalla legge.

2. Il regolamento di contabilità disciplina l’organizzazione e le modalità di funzionamento dell’ufficio dei revisori dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune ed i revisori.

3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all’ufficio di revisore sono previste dalla legge.

4. Il regolamento di Contabilità disciplina le cause di revoca e sostituzione dei revisori.

CAPO V I
PARTECIPAZIONE

Art. 46
Criterio di individuazione

1. Ai fini della partecipazione, in mancanza di diversa ed esplicita indicazione, si considerano cittadini tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale o ivi regolarmente soggiornanti.

Art. 47
Forme associative e rapporti con il Comune

1. E’ istituito un Albo ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che operano nel Comune. Il Consiglio Comunale per garantire la partecipazione su tematiche di particolare rilevanza può promuovere l’istituzione di consulte.

2. Nella domanda di iscrizione all’Albo, corredata dallo statuto dell’organizzazione, dovranno essere indicati: le finalità perseguite, la relativa attività, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l’organismo associativo.

3. Il Comune dovrà operare per assicurare le sedi ed altri vantaggi indiretti, secondo le modalità ed i criteri predeterminati e pubblicizzati che saranno contenuti nel regolamento di partecipazione, agli organismi associativi operanti nel Comune ed iscritti all’Albo, per favorire lo sviluppo dei rapporti tra cittadini e le forme di solidarietà.

4. Eventuali contributi verranno assegnati in funzione della ricaduta sociale e con le modalità previste da apposito regolamento.

5. L’apposito regolamento dovrà prevedere organismi di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale, anche su base di frazioni, nuclei o agglomerati per garantire, nel rispetto delle responsabilità istituzionali degli organi dell’Ente, la rappresentazione degli interessi collettivi e il confronto tra le diverse istanze.

Art. 48
Istanze, interrogazioni e petizioni

1. Gli organismi associativi e i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti dell’attività amministrativa, nonché istanze per richiedere l’emanazione di un atto o di un provvedimento e petizioni per attivare l’iniziativa su questioni di interesse della comunità. La risposta del Sindaco dovrà pervenire entro trenta giorni dal ricevimento.

2. Il Regolamento di Partecipazione dovrà disciplinare le forme di proposizione e di risposta ed ogni altro criterio, modalità e procedura per rendere effettive tali facoltà dei cittadini.

3. Il Regolamento del Consiglio Comunale e quello sulla Partecipazione stabiliranno le modalità e le forme delle pubbliche assemblee e dei Consigli Comunali aperti richiesti direttamente dai cittadini.

Art. 49
Referendum consultivo

1. E’ indetto referendum consultivo, ai sensi del Regolamento di Partecipazione, quando ne facciano richiesta almeno il 10% dei cittadini sulla base degli aventi diritto al voto dell’ultima tornata elettorale o mediante deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 50
Efficacia del referendum consultivo

1. L’indizione del referendum consultivo ha efficacia sospensiva del provvedimento in relazione al quale si effettua la consultazione, tranne i casi in cui l’atto sia stato eseguito o si tratti di atto con esecuzione continuata, frazionata o differita.

2. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno il 30% degli aventi diritto e se la metà più uno dei votanti ha espresso validamente una intenzione di voto. Il Consiglio Comunale ne valuta entro 30 giorni il risultato in apposita seduta ai sensi e nei modi previsti dal Regolamento di Partecipazione.

3. Il regolamento prevede i poteri dei Consiglieri Comunali e del comitato promotore in ordine alla discussione dei risultati.

4. Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione che deve essere approvata dal Consiglio Comunale.

Art. 51
Materie escluse

1. Non possono essere sottoposti a referendum consultivo:

a) deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale relative a bilancio preventivo, bilancio consuntivo, piano pluriennale di investimento, P.R.G. e sue varianti;

b) provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;

c) provvedimenti concernenti il personale comunale;

d) regolamenti concernenti il funzionamento del Consiglio Comunale;

e) provvedimenti relativi all’applicazione dei tributi;

f) qualunque atto dovuto dall’amministrazione in forza di disposizioni vigenti emanate da altri Enti.

Art. 52
Giudizio di ammissibilità

1. Precedentemente alla raccolta delle firme per la promozione del referendum, il testo di questi viene sottoposto al comitato dei garanti previsto nel Regolamento di Partecipazione che ne valuta la legittimità alla luce dei criteri indicati dall’art. 51 e dal regolamento.

2. Il comitato promotore deve essere udito qualora i garanti intendano esprimere parere negativo sulla proposta del referendum. Si può procedere alla raccolta delle firme solo in seguito a parere positivo dei garanti.

Art. 53
Difensore civico

1. Nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere i diritti dei cittadini e a garantire l’imparzialità, la trasparenza e l’accesso alla amministrazione comunale, nonché il suo buon andamento, il Consiglio Comunale, in accordo con quello di altri Comuni convenzionati, può istituire l’ufficio del difensore civico, con apposito atto deliberativo.

2. Il difensore civico è nominato, previa pubblica selezione, dal Consiglio Comunale di ciascuno dei Comuni convenzionati.

3. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio nei limiti delle illegittimità denunciate, nei casi e con le modalità previste dalla legge, ed inoltre interviene su richiesta dei cittadini singoli o associati in ordine ai ritardi, alle negligenze imputabili alla struttura o ad abusi commessi dai dipendenti comunali e dagli organi dell’Ente.

4. Il difensore civico assolve le proprie funzioni con probità, onestà, indipendenza, imparzialità ed adeguata preparazione giuridica.

5. Stante le attribuzioni ed i requisiti di cui al precedente comma 3, nonché la preparazione e le caratteristiche richieste per l’espletamento della funzione, oltre l’indennità prevista, l’istituzione del difensore civico è definita in modo convenzionato con un numero di comuni contigui almeno sufficiente a raggiungere 20.000 abitanti.

6. Il Regolamento di ciascun comune convenzionato che disciplina la funzione del Difensore Civico dovrà prevedere apposite identiche norme per garantire l’indipendenza e l’autonomia del difensore civico nonché i criteri per la determinazione dell’indennità di carica; prevederà altresì i poteri e le attribuzioni, nonché le modalità di risoluzione dei conflitti con l’Amministrazione e le cause di decadenza dall’ufficio.

7. Con l’approvazione del presente Statuto vengono revocate funzioni ed attribuzioni di eventuali istituti del difensore civico in essere.

CAPO V I I
PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 54
Disciplina della propaganda elettorale

1. La propaganda dei candidati per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale è disciplinata dalla legge.

Art. 55
Pubblicità delle spese per la propaganda elettorale

1. Il candidato Sindaco che concorre alle elezioni comunali deve presentare il rendiconto delle spese per la campagna elettorale secondo quanto disposto dal Regolamento del Consiglio.

CAPO V I I I
PARI OPPORTUNITA’

Art. 56
Condizioni di pari opportunità

1. La Città di Santena assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125; a tal fine favorirà la presenza di cittadini di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, specie nella Giunta Comunale e nelle Commissioni consiliari, nonché degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.

2. Nell’eventualità che non fosse possibile attuare il principio previsto al comma 1 per la nomina della Giunta Comunale e delle Commissioni Consiliari, dovranno prodursi al Consiglio Comunale le relative motivazioni.

CAPO I X
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57
Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, successiva all’approvazione da parte dell’Organo di Controllo.

2. Le norme di cui all’art. 18, commi 1, 2 e 10 (Presidenza del Consiglio Comunale e budget annuale) ed all’art. 23 (Giunta) del presente Statuto entreranno in vigore a partire dal prossimo mandato elettorale.

3. Il Consiglio approva entro diciotto mesi le modifiche ai regolamenti comunali conseguenti all’approvazione del presente statuto.

4. Fino all’adozione dei predetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione, che risultino compatibili con la legge.