Bollettino Ufficiale n. 07 del 14 / 02 / 2001

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ANNUNCI

 

Comune di Gozzano (Novara)

Statuto comunale

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 autonomia statutaria

Art. 2 stemma, gonfalone

Art. 3 territorio e sede comunale

Art. 4 finalità

Art. 5 albo pretorio

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 6 organi istituzionali

Capo I - Consiglio Comunale

Art. 7 elezione e composizione

Art. 8 consiglieri comunali

Art. 9 competenze del consiglio comunale

Art. 10 esercizio della potestà regolamentare

Art. 11 commissioni permanenti consiliari

Art 12 commissioni speciali consiliari

Art. 13 sessioni del consiglio

Art. 14 pubblicità delle sedute

Art. 15 deposito proposta

Art. 16 decadenza e dimissioni dei consiglieri

Art. 17 votazioni e funzionamento del consiglio

Art. 18 verbalizzazione

Capo II - Sindaco e Giunta comunale

Sezione I - Sindaco

Art. 19 Sindaco - organo istituzionale

Art. 20 funzioni

Art. 21 competenze del Sindaco - ufficiale di governo

Art. 22 potere di delega

Art. 23 rappresentanza del Comune

Art. 24 nomina della Giunta

Art. 25 incompatibilità ed ineleggibilità

Sezione II - Giunta

Art. 26 funzioni e composizione della Giunta

Art. 27 entrata e permanenza in carica

Art. 28 mozione di sfiducia della Giunta

Art. 29 cessazione di singoli componenti della Giunta

Art. 30 dimissioni dalla carica di assessore

Art. 31 revoca e decadenza degli assessori

Art. 32 riunioni - convocazioni

Art. 33 votazioni - modalità

Art. 34 competenze della Giunta

TITOLO III - ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO

Capo I - Segretario comunale

Art. 35 nomina

Art. 36 funzioni

Art. 37 dovere di relazione

Art. 38 attribuzioni consultive

Art. 39 attribuzioni di legalità e garanzia

Capo II - Organizzazione uffici

Art. 40 criteri fondamentali d’organizzazione

Art. 41 responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 42 incarichi di alta specializzazione

Art. 43 commissioni di selezione pubblica

TITOLO IV - RESPONSABILITA’

Art. 44 responsabilità verso il Comune

Art. 45 responsabilità verso terzi

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA’

Art. 46 ordinamento

Art. 47 attività finanziaria del Comune

Art. 48 diritti dei contribuenti nel campo tributario

Art. 49 amministrazione dei beni comunali

Art. 50 attività contrattuale

Art. 51 contabilità comunale

Art. 52 revisione economico - finanziaria

Art. 53 tesoreria

TITOLO VI - ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art. 54 svolgimento dell’azione amministrativa

Capo I - Servizi

Art. 55 servizi pubblici comunali

Art. 56 scelta della forma di gestione

Capo II - Forme associative e di cooperazione - Accordi di programma

Art. 57 convenzioni

Art. 58 consorzi

Art. 59 unione di comuni

Art. 60 accordi di programma

TITOLO - VII - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - Istituzioni di partecipazione popolare

Art. 61 Consiglio dei ragazzi

Art. 62 consulta del volontariato

Art. 63 consultazione dei cittadini

Art. 64 istanze, petizioni e proposte

Art. 65 situazioni giuridiche soggettive

Art. 66 referendum

Art. 67 azione popolare

Capo II - Difensore civico

Art. 68 istituzione

Art. 69 elezione del difensore civico

Art. 70 durata in carica e revoca del difensore civico

Art. 71 funzioni

Art. 72 relazione al Consiglio Comunale

TITOLO VIII - RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 73 partecipazione alla programmazione

Art. 74 iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

Art. 75 pareri obbligatori

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 76 modificazioni e abrogazioni dello Statuto

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1
AUTONOMIA STATUTARIA

1. Il Comune di Gozzano è Ente locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente statuto.

2. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l’osservanza delle norme di legge. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3. Il Comune si riconosce come Comune europeo e in tale spirito s’impegna ad applicare i principi della Carta europea dell’autonomia locale, obbligandosi ad operare, per quanto di sua competenza, per l’accelerazione del processo d’integrazione europea.

4. Il Comune è Ente democratico che crede nei principi della pace e della solidarietà.

Art.2
STEMMA, GONFALONE

1. Il Comune che negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Gozzano, ha come suo segno distintivo lo stemma “troncato di rosso e d’argento” riconosciuto con provvedimento del capo del Governo del Regno d’Italia datato 7 maggio 1930.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.

3. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art.3
TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il territorio del comune si estende per 12,54 kmq, confina con i comuni di Pogno, Orta, Bolzano N., Invorio, Briga N., Borgomanero, Gargallo, Soriso e San Maurizio d’Opaglio.

2. La circoscrizione territoriale comprende oltre al Capoluogo, ove ha sede il Municipio, anche le frazioni di Auzate e Bugnate e le località di Baraggia e Buccione.

3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell’art. 133 Cost. previa consultazione della popolazione del Comune.

4. Sulla facciata più nobile della sede municipale vanno costantemente esposte nell’ordine (per chi guarda la facciata) da sinistra a destra rispettivamente le bandiere: europea, nazionale, regionale e provinciale.

5. All’interno del territorio comunale non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art.4
FINALITA’

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità locale, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune ricerca, in attuazione del principio di sussidiarietà, la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.

3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) Rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui;

b) Promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;

c) Recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d) Tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e) Superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

f) Promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

g) Promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscono il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

Art. 5
ALBO PRETORIO

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il Segretario comunale a mezzo del messo comunale cura la pubblicazione degli atti e, su attestazione del messo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

3. Il Comune può inoltre individuare ulteriori spazi di pubblicazione ed affissione dei provvedimenti riguardanti la collettività e ricercare altre modalità di informazione ai cittadini.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 6
ORGANI ISTITUZIONALI

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale del Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

CAPO 1
consiglio comunale

Art. 7
ELEZIONE E COMPOSIZIONE

1. Le norme relative alla composizione, all’elezione, alla durata in carica, alla composizione e allo scioglimento del Consiglio, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art. 8
CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri comunali entrano in carica all’atto della proclamazione. Nel caso di surroga il Consigliere entra in carica non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione che ha efficacia immediata.

3. Il Consiglio, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiara la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista una delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni.

L’iscrizione all’ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l’avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili. Il Consiglio provvede inoltre all’esame delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei candidati alla carica di Assessore non facenti parte del Consiglio stesso.

4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi, secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.

5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di ottenere copia a titolo gratuito secondo quanto prevede l’apposito regolamento.

7. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio Comunale.

8. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l’esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge. Sono inoltre stabiliti dalla legge e dal regolamento i rimborsi spese e le indennità spettanti per l’esercizio delle funzioni amministrative.

9. I Consiglieri non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse o per i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni salvo che tali comportamenti non abbiano rilevanza penale. Il Comune assicura l’assistenza in sede processuale agli Amministratori che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento delle loro funzioni, in procedimenti e responsabilità civile penale o amministrativa in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con il Comune. Nel caso in cui il giudizio si concluda anche con una condanna di carattere penale, l’Amministratore dovrà rimborsare al Comune le spese dal medesimo sostenute per l’assistenza fornita, nonché risarcire il danno ingiusto provocato in violazione dei diritti di terzi.

10. Il Comune assicura i propri Amministratori, nella tutela dei loro diritti ed interessi, contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

11. Ciascun Consigliere comunale è tenuto a trasmettere al Comune all’inizio e alla fine del mandato, e annualmente entro un mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, copia della propria dichiarazione o del relativo modello sostitutivo. Tali documenti sono conservati dal Segretario comunale e debbono essere, a domanda, esibiti in visione dei cittadini.

Art. 9
COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera collettività, delibera l’indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

A tal fine il Sindaco neo eletto, sentita la Giunta, presenta entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla sua proclamazione, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo sulla base del programma proposto al corpo elettorale.

Ciascun consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti.

E’ data facoltà al Consiglio, in occasione della presentazione annuale della verifica dei programmi da parte della Giunta, di proporre integrazioni e modifiche alle linee programmatiche sulla base delle esigenze e problematiche che dovessero presentarsi.

2. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

3. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico - amministrativo dell’organo consiliare.

4. Il Consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

5. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

6. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 10
ESERCIZIO DELLA POTESTA’ REGOLAMENTARE

1. Il Consiglio Comunale, nell’esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto, i regolamenti proposti dalla Giunta per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.

2. I regolamenti sono votati nel loro insieme, o su richiesta di almeno quattro consiglieri presenti, articolo per articolo e quindi nel loro insieme.

3. I regolamenti, una volta divenuti esecutivi ai sensi di legge sono pubblicati all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dal I° giorno del mese successivo alla scadenza di tale pubblicazione.

4. Copia dei regolamenti comunali e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa a seconda della materia ove previsto, alle competenti autorità per la loro omologazione.

Art. 11
COMMISSIONI PERMANENTI CONSILIARI

1. Il consiglio, all’inizio di ogni tornata amministrativa, nomina nel suo seno commissioni consiliari consultive permanenti in materia:

- Istituzionale: per la revisione ed aggiornamento dello statuto e dei regolamenti.

- Gestionale: per il conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dei servizi.

2. La composizione delle commissioni deve essere in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi, assicurando la presenza in esse di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

3. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle commissioni sono stabilite dall’apposito regolamento.

Art. 12
COMMISSIONI SPECIALI CONSILIARI

1. Il Consiglio, con le modalità di cui all’articolo precedente, ha facoltà inoltre di istituire al suo interno in via temporanea:

a) Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell’attività del Comune;

b) Commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune hanno l’obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie;

c) Commissione per gli adempimenti relativi all’ammissibilità del Referendum comunale previsto dal presente Statuto.

2. Un quarto dei consiglieri assegnati al Comune, può richiedere l’istituzione di una commissione d’inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati e deve altresì determinare i tempi e le modalità di funzionamento della commissione speciale.

3. La presidenza di dette commissioni spetta ad uno dei rappresentanti della minoranza.

Art. 13
SESSIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie e nei casi d’urgenza, secondo le modalità di convocazione previste dal Regolamento del Consiglio.

2. Sono sessioni ordinarie solamente quelle in cui vengono messi in discussione il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

3. Nei casi d’urgenza la seduta del Consiglio deve aver luogo dopo almeno ventiquattro ore successive all’atto di convocazione.

4. Il Sindaco, o chi ne fa le veci, convoca il Consiglio con avviso scritto da notificare al domicilio eletto da ogni singolo consigliere.

5. La seduta del Consiglio comunale, dopo il rinnovo dell’ Amministrazione comunale ed in cui il neo Sindaco giura fedeltà alla repubblica ed alla Costituzione Italiana, viene aperta dal Presidente previa diffusione di breve brano dell’ inno nazionale.

6. Il Regolamento determina le norme per la convocazione e funzionamento del Consiglio.

Art. 14
PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono di norma pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento e qualora almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune lo richieda.

Art. 15
DEPOSITO PROPOSTA

1. Nessun argomento può essere sottoposto a deliberazione definitiva se la relativa proposta non viene depositata in segreteria contestualmente alla convocazione del Consiglio Comunale.

2. I capigruppo consiliari hanno diritto, a richiesta, di ricevere copia della documentazione di cui al precedente comma.

3. Su argomenti di particolare rilevanza e complessità tecnica e cioè bilanci, regolamenti, scelta della forma gestionale dei pubblici servizi, modifiche o integrazioni dello statuto, e altri stabiliti dal regolamento, il termine di cui al I° comma è elevato a giorni 10.

Art. 16
DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri, oltre che in occasione dello scioglimento del Consiglio Comunale, cessano dalla carica nei casi di incompatibilità previsti dalla legge e in caso di morte.

2. Il Consigliere che non partecipa senza comprovata giustificazione a tre sedute consecutive del Consiglio è dichiarato decaduto. Si ha comprovata giustificazione quando il Consigliere fa pervenire, prima della seduta consiliare, comunicazione scritta indicante i motivi dell’assenza. La comunicazione può essere successiva solo per causa documentabile.

3. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d’ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune. E’ pronunciata dal Consiglio almeno 10 giorni dopo l’avvenuta notifica della relativa proposta.

4. La valutazione dell’accertamento dei presupposti per la pronuncia della decadenza va discussa in Consiglio Comunale in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per l’appello nominale. La decadenza è approvata quando riporta il voto della maggioranza dei consiglieri presenti.

5. Alla surroga dei Consiglieri dichiarati decaduti si procede nella stessa seduta.

6. E’ facoltà di ogni singolo Consigliere presentare per iscritto e indirizzare al Consiglio le dimissioni dalla carica. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

7. La surrogazione dei Consiglieri deceduti deve avvenire entro 20 giorni dalla data di decesso e comunque nella prima seduta utile se questa dovesse cadere prima del decimo giorno.

8. La surrogazione avviene in favore del candidato che nella medesima lista immediatamente segue l’ultimo eletto.

Art. 17
VOTAZIONI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune e la maggioranza dei votanti, salvo che la legge o il presente statuto non prevedano maggioranze qualificate.

2. Le votazioni di norma sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto ove siano dichiarati espressamente giudizi e qualità morali delle persone.

3. La deliberazione si considera respinta se la sommatoria dei voti contrari e dei Consiglieri astenuti è uguale o superiore alla metà dei Consiglieri presenti.

4. Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio ed i sistemi di votazione.

Art. 18
VERBALIZZAZIONE

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l’adunanza e ne cura la pubblicazione e l’esecutività.

2. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, nonché i nomi dei Consiglieri astenuti e che hanno votato contro.

3. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constatare il suo voto ed i motivi del medesimo.

4. Il regolamento stabilisce le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri.

CAPO II
Sindaco e giunta comunale
Sezione I - sindaco

Art.19
SINDACO - ORGANO ISTITUZIONALE

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’Amministrazione Comunale.

2. Compete al Sindaco indirizzare e gestire l’attività comunale.

3. Nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi ed attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalita’ previste dal Regolamento.

4 . Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta d’insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

6. Distintivo del Sindaco e’ la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra nelle manifestazioni e cerimonie ufficiali e durante il compimento di atti come ufficiale di governo.

Art.20
FUNZIONI

1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, fissando la data delle adunanze e l’ordine del giorno; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed esercita tutte le altre funzioni previste dalla Legge e della Statuto.

2. Adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge.

3. Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.

4. Riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

5. Assume su di sé l’incarico per le politiche di pari opportunita’ tra cittadine e cittadini e di difesa dei bambini.

Art.21
COMPETENZE DEL SINDACO -
UFFICIALE DI GOVERNO

1) Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e statistica;

b) All’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanita’ e di igiene pubblica;

c) Allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge

d) Alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2) Nell’ambito delle specifiche materie il Sindaco può delegare a Consiglieri le competenze attribuitegli dalla legge.

Art. 22
POTERE DI DELEGA

1. Il Sindaco ha la facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie, con esclusione della firma di atti aventi rilevanza esterna.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai Responsabili di servizio e/o al Segretario/Direttore.

3. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta , per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5. Nell’esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto degli artt. 44 e 45 del presente Statuto.

Art. 23
RAPPRESENTANZA DEL COMUNE

1. Il sindaco è il legale rappresentante del Comune.

2. L’esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile al Direttore se nominato o ai responsabili di settore, in base a delega rilasciata dal Sindaco.

3. La delega può essere di natura generale; con essa il Sindaco assegna l’esercizio della rappresentanza per i compimento dei seguenti atti:

* rappresentanza in giudizio con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;

* stipulazione di convenzioni tra comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati;

4. Il sindaco può altresì delegare nelle medesime forme di cui sopra ciascun assessore per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati da una rappresentanza di carattere polito- istituzionale:

* Rappresentanza del Comune in manifestazioni politiche;

* Stipulazione di convenzioni per la costituzione di consorzi e unione di Comuni.

Art. 24
NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra i quali designa un vice Sindaco, ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di Governo, che il consiglio discute ed approva in apposito documento.

2. Al vice Sindaco va conferita la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 25
INCOMPATIBILITA’ ED INELEGGIBILITA’

1. Le cause di incompatibilità con la carica di Sindaco e di Assessore e quelle di ineleggibilità sono stabilite dalla legge.

2. La legge prevede altresì le modalità per dichiarare la decadenza dalla carica di chi si trovi nelle condizioni di cui al precedente comma.

3. L’Ufficio di Sindaco e di Assessore è comunque incompatibile con quello di amministratore di azienda speciale o di istituzione od anche di società, dipendenti ovvero costituite dal Comune.

sezione II - giunta

Art. 26
FUNZIONI E COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori fissato dal Sindaco tra un minimo di quattro ed un massimo di sei e con la rappresentanza di entrambi i sessi.

2. Gli assessori possono essere scelti anche tra persone estranee al Consiglio Comunale, fatta eccezione del vice sindaco, purchè in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. Gli stessi non possono rappresentare in alcuna sede il Comune, senza specifica delega.

3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 27
ENTRATA E PERMANENZA IN CARICA

1. La Giunta entra in funzione subito dopo la designazione degli Assessori da parte del Sindaco.

2. Il provvedimento di nomina del Sindaco deve essere pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi; così pure deve essere pubblicato all’albo pretorio il provvedimento di revoca dell’incarico degli assessori.

Art. 28
MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e gli Assessori rispondono del loro operato esclusivamente di fronte al Consiglio.

2. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non comporta obbligatoriamente le dimissioni di questa.

3. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta va presentata al Segretario Comunale, perché ne disponga l’immediata acquisizione al protocollo generale dell’Ente, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco ed agli assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al successivo comma 5.

4. La mozione di sfiducia deve basarsi su fatti e circostanze concreti e tangibili dai quali discenda un danno per la collettività oppure nel caso in cui si verifichi una inconciliabile frattura nella composizione della maggioranza consiliare tale da compromettere il rapporto di rappresentanza stabilitosi nella consultazione elettorale.

5. La mozione viene posta in discussione in Consiglio Comunale a cura del Sindaco non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione.

6. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto affinché provveda alla convocazione nei modi e nei termini di legge.

7. La discussione e la votazione della mozione di sfiducia vanno fatte in seduta pubblica. La relativa approvazione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

8. Il Consiglio, prima di discutere o votare la mozione di sfiducia, non può esaminare alcun altro oggetto.

Art. 29
CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI
DELLA GIUNTA

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:

a) Morte

b) Dimissioni

c) Revoca

d) Decadenza

Art. 30
DIMISSIONI DALLA CARICA DI ASSESSORE

1. Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate per iscritto al Sindaco.

2. Il Sindaco ha facoltà di respingere le dimissioni, ma se confermate provvede immediatamente alla nomina del sostituto, facendone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile e pubblicandone il provvedimento all’albo pretorio.

Art. 31
REVOCA E DECADENZA DEGLI ASSESSORI

1. Gli Assessori possono essere revocati se viene meno il rapporto di fiducia da parte del Sindaco o in caso di mozione di sfiducia personale, per fatti comportanti danni alla collettività, disciplinata dal Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Gli assessori decadono:

a) Quando venga accertata nei loro confronti l’esistenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità;

b) Quando venga accertata nei loro confronti l’esistenza di una causa che impedisca l’assunzione della carica di Assessore;

c) In tutti gli altri casi previsti dalla legge;

3. La decadenza è pronunciata con un atto di revoca dall’incarico da parte del Sindaco.

4. Nel caso in cui il Sindaco non sostituisca l’Assessore ineleggibile o incompatibile, i consiglieri hanno facoltà di sottoscrivere una mozione di sfiducia.

Art. 32
RIUNIONI - CONVOCAZIONI

1. La Giunta si riunisce tutte le volte che lo ritenga opportuno e necessario il Sindaco.

2. Tiene le sue adunanze nella propria sede, di norma all’interno del Palazzo Comunale, ma, per comprovate esigenze, può riunirsi anche in altro luogo.

3. La convocazione può essere fatta anche oralmente.

4. Le adunanze di Giunta sono segrete, salvo la possibilità di far intervenire relatori esterni su specifici problemi.

Art. 33
VOTAZIONI - MODALITA’

1. La Giunta delibera con l’intervento di almeno metà dei suoi componenti ed a maggioranza di voti.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte con votazione palese.

3. In caso di parità di voti prevale quello del Sindaco o di chi presiede le adunanze.

4. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio ragioneria, ove necessario.

5. Il verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale è sottoscritto dal Sindaco, o da chi legalmente lo sostituisce, e dal Segretario Comunale; lo stesso dev’essere sottoscritto dal responsabile del servizio che ha espresso il parere.

Art. 34
COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. Gli Assessori collaborano con il Sindaco nell’amministrazione del Comune; la Giunta opera in modo collegiale.

2. In generale la Giunta:

a) Compie tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente statuto, dal Sindaco, dai responsabili dei servizi e/o dal Segretario;

b) Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;

c) Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

3. Nell’esercizio dell’attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:

a) Predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio;

b) Predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari, i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere e lavori pubblici, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;

c) Proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;

d) Proporre al Consiglio:

- Le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l’assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;

- L’istituzione e l’ordinamento dei tributi;

- L’emissione dei prestiti obbligazionari;

- Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute;

4. Nell’esercizio dell’attività esecutiva spetta alla Giunta adottare tutti gli atti e provvedimenti a carattere generale ed istituzionale occorrenti per l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

5. Appartiene alla Giunta deliberare storni di fondi relativi allo stesso servizio nonché i prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e disporre l’utilizzazione delle somme prelevate.

TITOLO III
ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO

CAPO I
Segretario comunale

Art. 35
NOMINA

1. Il Segretario comunale viene nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto dall’apposito Albo; copia del provvedimento di nomina va pubblicato all’Albo pretorio e trasmessa ai capigruppo consiliari.

2. La durata dell’incarico è funzionale a quella del mandato del Sindaco. Il Segretario può essere revocato dall’incarico o riconfermato secondo la procedura prevista dalla Legge; copia dei provvedimenti vanno pubblicati all’Albo pretorio e trasmessi ai capigruppo consiliari.

3. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata della funzione del segretario comunale.

Art. 36
FUNZIONI

1. Competono al Segretario comunale le funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi comunali

2. Il Sindaco puo’ conferire l’incarico di Direttore al Segretario comunale. Il relativo provvedimento di nomina è pubblicato all’Albo pretorio e comunicato ai capigruppo; nella fattispecie il Segretario assolve i compiti attribuiti dalla Legge a tale figura. La revoca dell’incarico da Direttore non comporta di riflesso quella dell’incarico da Segretario.

3. Negli specifici Regolamenti Comunali viene dettagliatamente disciplinato lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla Legge al duplice ruolo professionale.

Art. 37
DOVERE DI RELAZIONE

1. Qualora sulla proposta deliberativa degli organi collegiali, il Segretario Comunale dovesse riscontrare vizi di illegittimità e/o di valutazione del risultato, secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’atto, ha il dovere di esternare i vizi riscontrati in apposita relazione diretta dell’organo deliberante.

2. Relaziona almeno due volte all’anno al Sindaco e alla Giunta Comunale sul controllo ispettivo condotto sull’attività svolta dai Responsabili di Servizi, uffici e/o responsabili di posizioni organizzative.

Art. 38
ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

1. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all’Ente e, con l’autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico- giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

Art. 39
ATTRIBUZIONI DI LEGALITA’ E GARANZIA

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali e ne cura la verbalizzazione.

2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni soggette al controllo eventuale.

3. Riceve l’atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia.

4. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l’avvenuta pubblicazione all’Albo e l’esecutività di provvedimenti ed atti dell’Ente.

5. Roga contratti ed autentica scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente

TITOLO III
ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO

CAPO II
Organizzazione uffici

Art. 40
CRITERI FONDAMENTALI D’ ORGANIZZAZIONE

1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di imparzialità, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. L’organizzazione della struttura burocratica del Comune è determinata dal regolamento che definisce le dimensioni delle diverse unità organizzative.

3. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come podestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore, se nominato, e ai funzionari responsabili spetta, nell’ambito delle scelte e degli indirizzi individuati, il compito di definire gli obiettivi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 41
RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi e/o posizioni organizzative sono individuati nel regolamento del personale e secondo le norme contrattuali.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal segretario/direttore e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi, nell’ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l’attività del Comune e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

4. Essi possono delegare le funzioni loro assegnate al personale sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento.

5. Il Sindaco può delegare ai responsabili funzioni non previste dalla legge e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 42
INCARICHI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare - al di fuori della dotazione organica - l’ assunzione con contratto a tempo determinato di personale di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti del Comune non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 43
COMMISSIONI DI SELEZIONE PUBBLICA

1. L’amministrazione Comunale garantisce la imparzialità, la neutralità e la trasparenza della commissione preposta alla selezione pubblica di personale.

2. Le commissioni selezionatrici sono composte da componenti tratti da apposito Albo, formato da esperti nelle varie discipline, dipendenti pubblici in servizio non collegati da rapporto di impiego con il Comune o in quiescenza o liberi professionisti, che abbiano chiesto di far parte di tale Albo e che siano forniti dei titoli di studio di grado superiore o almeno uguali a quelli nei bandi di concorso.

3. Il funzionamento dell’Albo viene disciplinato nel regolamento del personale.

TITOLO IV
RESPONSABILITA’

Art. 44
RESPONSABILITA’ VERSO IL COMUNE

1. Gli amministratori ed i dipendenti Comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 45
RESPONSABILITA’ VERSO I TERZI

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che - nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalla leggi e dai regolamenti - cagionino ad altri un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. E’ danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l’amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell’amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni, al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA’

Art. 46
ORDINAMENTO

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 47
ATTIVITA’ FINANZIARIA DEL COMUNE

1. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

2. Le tariffe debbono essere determinate in misura tale che il loro gettito tenda a coprire il costo del relativo servizio.

3. Il regolamento di contabilità stabilisce, ai fini della destinazione delle risorse, quali sono i servizi pubblici indispensabili e quali sono necessari e disciplina la gestione delle entrate.

Art. 48
DIRITTI DEI CONTRIBUENTI
NEL CAMPO TRIBUTARIO

1. Il Comune ispira ed uniforma la propria attività nel campo tributario ai principi ed alle modalità operative previste dalla legislazione vigente in materia di statuto dei diritti del contribuente.

2. Nel regolamento sulle entrate tributarie vanno disciplinati detti principi e modalità operative ; per l’attuazione dell’istituto dell’interpello è auspicabile che venga istituito un ufficio associato con i Comuni limitrofi onde assicurare ai contribuenti uniformità interpretative.

Art. 49
AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. Il regolamento disciplina la tenuta di un inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; questo viene rivisto, di regola, ogni dieci anni.

2. I beni patrimoniali comunali disponibili devono, di regola, essere dati in affitto.

3. I beni demaniali i possono essere concessi in uso previo pagamento di un canone. I beni patrimoniali indisponibili possono essere concessi in uso gratuito alle associazioni locali per un loro più attivo e concreto coinvolgimento nei problemi della collettività e negli altri casi di pubblica utilità individuati dal regolamento di contabilità.

4. Le somme provenienti dall’alienazione dei beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

5. Il Consiglio Comunale delibera l’accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni immobili.

Art. 50
ATTIVITA’ CONTRATTUALE

1. Agli appalti di opere e lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. Nel regolamento dei contratti verranno disciplinate le relative procedure.

Art. 51
CONTABILITA’ COMUNALE

1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Il regolamento disciplina la gestione finanziaria del Comune ed il controllo economico della gestione.

Art. 52
REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un collegio di tre revisori dei conti eletti dal Consiglio in base a quanto stabilito dalla legge.

2. Il collegio dei revisori esercita le proprie funzioni con la diligenza del mandatario, risponde della verità delle sue attestazioni e comunica immediatamente al Consiglio Comunale eventuali gravi irregolarità gestionali riscontrate.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali del collegio dei revisori e ne specificano le azioni di controllo, di impulso e di garanzia.

Art. 53
TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a) La riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

c) Il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere e le modalità di affidamento del servizio sono disciplinati dal regolamento di contabilità nonché dall’apposita convenzione.

TITOLO VI
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art. 54
SVOLGIMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

2. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali (o provinciali) sono punite con sanzioni amministrative, la cui entita’ è stabilita nei regolamenti.

3. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento sul procedimento.

4. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

CAPO I
Servizi

Art. 55
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 56
SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici in una delle forme previste dalla legge e che risponda ai principi di efficienza e di efficacia e di economicità.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste nel precedente comma.

3. L’organizzazione e l’esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

CAPO II
Forme associative e di cooperazione
Accordi di programma

Art. 57
CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. La convenzione non dà origine ad un nuovo soggetto, come avviene per i Consorzi.

Art. 58
CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi.

2. L’assemblea del consorzio è composta dai Sindaci degli enti associati. Il Sindaco, o l’assessore delegato, fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 59
UNIONE DEI COMUNI

1. Il Comune può costituire una unione con altri Comuni con termini per l’esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 60
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento già previsti in atti fondamentali adottati dal Consiglio Comunale che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento secondo quanto stabilito dalla legge.

TITOLO VII
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
ISTITUZIONI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 61
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l’elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’Unicef.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 62
CONSULTA DEL VOLONTARIATO

1. Il Comune valorizza le libere forme associative , le organizzazioni di volontariato nonché promuove organismi di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale.

2. E’ prevista l’istituzione di una consulta del volontariato per la espressione di pareri preventivi sulla proposta di atti inerenti la gestione e l’uso dei servizi socio culturali, e per la verifica della corrispondenza tra obiettivi, programmi e realizzazione degli stessi servizi.

3. Il regolamento disciplina la composizione e le modalità di funzionamento della consulta.

4. Le associazioni, le organizzazioni di volontariato e gli organismi di partecipazione per poter intrattenere rapporti con l’Amministrazione dovranno perseguire finalità d’interesse collettivo anche se settoriale nonché essere costituite in uno dei modi previsti dalla legge.

5. L’Amministrazione ha l’obbligo di motivare il mancato accoglimento dei pareri formulati dai soggetti indicati al comma precedente quando le scelte amministrative incidono o possono produrre effetti sull’attività dei soggetti medesimi.

6. Possono essere costituiti organismi di partecipazione di cittadini in relazione alle frazioni o quartieri esistenti: in tal caso l’Amministrazione determinerà composizione degli organi di rappresentanza e modalità di consultazione.

Art. 63
CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

1. L’Amministrazione comunale può convocare assemblee di cittadini o di determinate categorie sociali per le seguenti finalità:

a. per la formazione di comitati e commissioni;

b. per dibattere problemi;

c. per sottoporre proposte e programmi;

2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee dovranno essere rese pubbliche nelle forme più idonee per poter consentire la partecipazione dei cittadini interessati.

3. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del Consiglio o della Giunta Comunale secondo le rispettive competenze.

4. Le consultazioni devono riguardare materiale di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 64
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. I cittadini residenti nel Comune, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi, possono rivolgere istanze e petizioni nonché avanzare proposte per l’adozione di atti amministrativi. Le istanze, le petizioni e le proposte devono riguardare argomenti di esclusiva rilevanza locale e di interesse generale. Per le sole proposte è necessario che le stesse siano avanzate da almeno n. 100 cittadini residenti.

2. Il regolamento disciplina le modalità di funzionamento di questi istituti di partecipazione.

Art. 65
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

1. I singoli cittadini hanno diritto di intervenire per provvedimenti incidenti su diritti soggettivi, interessi legittimi ed in ogni caso suscettibili di recare pregiudizio. Analogo diritto è riconosciuto ai soggetti operanti sul territorio a tutela di interessi diffusi.

2. L’Amministrazione ha l’obbligo di dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale o, qualora per il numero dei destinatari tale comunicazione non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall’Amministrazione medesima.

3. L’informazione è obbligatoria in materia di pianificazione urbanistica, di attività produttive e terziarie e di ogni altra opera di pubblico interesse.

4. I soggetti di cui al primo comma hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento nonché, entro 30 giorni dal ricevimento o dalla pubblicazione della comunicazione, prevista dal secondo comma, possono presentare memorie scritte, osservazioni, proposte e documenti che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.

5. L’Amministrazione, in caso di accoglimento delle osservazioni e delle proposte presentate, può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

6. Il rigetto delle osservazioni e delle proposte dovrà essere motivato e reso pubblico nelle stesse forme previste per l’avvio del procedimento.

Art. 66
REFERENDUM

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, volti a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e le attività degli organi comunali.

2. Non possono comunque essere indetti referendum in materia di tributi locali e tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo biennio dalla data decorrente dalla proclamazione del risultato.

3. E’ fatto divieto di richiedere il referendum nel periodo intercorrente tra l’indizione dei comizi elettorali per altra consultazione e fino al compimento delle operazioni di voto. Il referendum, altresì, non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto nè può essere svolto nel periodo intercorrente tra l’inizio e la fine dell’anno scolastico (può essere quindi svolto solo nel periodo 15 giugno - 15 settembre).

4. Nel caso vengano proposti e indetti nel corso dell’anno solare più referendum, gli stessi si svolgeranno contemporaneamente con un’unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno; a tal fine all’elettore verranno consegnate più schede di colore diverso.

5. Hanno diritto di firmare e votare tutti coloro che maggiorenni risiedono nel comune da almeno un anno rispettivamente alla data di inizio raccolta delle firme e alla data di convocazione degli elettori.

6. L’onere finanziario del referendum è a carico del Comune.

7. Soggetti promotori del referendum sono:

a) Il Consiglio Comunale, la cui richiesta sarà valida se votata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

b) Un numero di presentatori pari a quello previsto per legge per la presentazione delle liste dei candidati per il rinnovo del Consiglio Comunale;

8. Nell’ipotesi prevista dalla lett. b) del precedente comma occorreranno almeno le firme, autenticate dal Segretario Comunale o funzionari incaricati dal Sindaco, del 10 per cento dei residenti iscritti nei registri anagrafici del Comune. A tal fine verranno rese pubbliche con idonei mezzi, la data di inizio di raccolta delle firme, gli orari ed i luoghi in cui i cittadini interessati potranno recarsi per sottoscrivere la richiesta, il termine finale delle operazioni di raccolta delle firme, che viene fissato in 60 giorni decorrenti dalla data di inizio. Le operazioni delle autentiche delle sottoscrizioni possono essere espletate entro il normale orario di ufficio e con le modalità e le forme previste dalla legge 04/01/1968, n. 15, art.20.

9. L’ammissibilità del referendum nell’ipotesi prevista dalla lettera b) del comma 7 è di competenza di una commissione composta con criterio proporzionale in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando comunque la presenza in essa di un rappresentante per ogni gruppo; della commissione fanno parte altresì con il diritto di voto il Sindaco ed il Segretario Comunale. La commissione dovrà verificare, entro 30 giorni dalla conclusione della raccolta delle firme, quanto segue:

a) Che l’oggetto della richiesta rientri nelle materie per le quali è possibile indire il referendum nonché soddisfi a principi di chiarezza, semplicità, omogeneità ed univocità in modo da non generare dubbi al corpo elettorale chiamato ad esprimersi.

b) Che le firme raccolte siano di residenti iscritti nei registri anagrafici del Comune, siano regolarmente autenticate ed almeno nella percentuale richiesta dal precedente comma 8; al riguardo si precisa che per la percentuale deve essere fatto riferimento al numero dei residenti iscritti nei registri anagrafici del Comune al momento della chiusura della raccolta delle firme. La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei componenti e rimette le proprie decisioni al Sindaco che dovrà, entro 20 giorni decorrenti dal ricevimento della decisione della Commissione, convocare la Giunta Comunale per le determinazioni conseguenti.

10. La Giunta Comunale dovrà dichiarare inammissibile il referendum recependo le motivazioni trasmesse dalla Commissione, o fisserà la data del referendum per una domenica compresa tra il 15 di giugno ed il 15 di settembre. Qualora la data, come sopra determinata, coincida con lo svolgimento di elezioni europee, politico - amministrative e/o referendarie, la data dovrà essere rideterminata in un periodo successivo non superiore a 20 giorni decorrenti dalla data di svolgimento delle predette elezioni e rientrante nell’arco di tempo succitato (15 giugno- 15 settembre).

11. Il Sindaco, in esecuzione alla determinazioni della Giunta Comunale, indirà il referendum la cui data verrà resa pubblica mediante le forme ritenute più idonee che garantiscano comunque la massima pubblicità.

12. Gli elettori potranno esercitare il loro diritto di voto senza necessità di esibire il certificato elettorale ma apponendo la propria firma sulle liste elettorali come prova dell’avvenuta votazione, e previa esibizione della propria identità personale.

13. Per le operazioni di votazione si applicano le norme vigenti per il referendum abrogativo.

14. Il referendum è sospeso qualora il Consiglio Comunale, prima della data dello svolgimento dello stesso si adeguerà con propria deliberazione a quanto proposto.

15. Il referendum consultivo è valido qualora alle votazioni partecipi il 50% più uno degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

16. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa raggiungano la maggioranza assoluta dei votanti.

17. Il Sindaco, entro 10 giorni dall’ultimazione della votazione, proclama il risultato della stessa, dandone notizia con le forme ritenute più idonee.

18. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato il Sindaco deve proporre la deliberazione relativa all’oggetto del quesito sottoposto a referendum al Consiglio comunale.

19. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 67
AZIONI POPOLARI

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta Comunale, in base all’ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio nonché che le spese siano a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso in caso di sua soccombenza.

CAPO II
Difensore civico

Art. 68
ISTITUZIONE

1. E’ istituito nel Comune l’ufficio del “difensore civico” quale garante del buon andamento, dell’imparzialità, della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa.

2. Il difensore civico non ha alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente.

3. Il difensore civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge.

4. Egli giura davanti al Consiglio Comunale prima di assumere l’incarico.

5. Al difensore civico spetta un compenso che può essere commisurato nel massimo alla indennità spettante per legge al Sindaco del Comune .

6. Il Comune è tenuto a mettere a disposizione del difensore civico una struttura adeguata per lo svolgimento della sua funzione.

7. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta può convenzionarsi con altri Enti per lo svolgimento delle funzioni del difensore civico

Art. 69
ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. La votazione avviene per schede segrete.

3. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa, e abbiano maturato i 40 anni di età e non superato i 70 anni..

4. Non può essere nominato difensore civico:

a) Chi si trova in condizioni di ineleggibiltà alla carica di Consigliere Comunale;

b) I parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;

c) I ministri di culto;

d) Gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione Comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

e) Chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al IV grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune;

f) Chi ha assunto la carica di Presidente o Segretario di partito anche a livello locale nel biennio precedente la data di proposta di nomina a tale carica presentata in Consiglio Comunale.

5. L’incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall’ufficio se l’interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.

Art. 70
DURATA IN CARICA E REVOCA
DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il difensore civico dura in carica due anni e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.

2. I poteri del difensore civico sono prorogati fino all’entrata in carica del successore.

3. Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi in seduta segreta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni. La proposta di revoca deve essere motivata e contenere gli elementi atti a permettere una valutazione degli stessi. La motivazione può riguardare esclusivamente gravi carenze connesse all’esercizio delle funzioni di difensore civico.

4. Il difensore civico può presentare le proprie dimissioni, che devono essere accettate per presa d’atto dal C.C. entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di presentazione delle stesse. Nella stessa seduta il C.C. deve procedere alla nomina del sostituto.

Art. 71
FUNZIONI

1. Il difensore civico interviene di norma su istanza apposita di chi, avendo richiesto all’Amministrazione Comunale, agli Enti ed Aziende da essa dipendenti, un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo; l’intervento è teso ad assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati, suggerendo i mezzi e i rimedi per la eliminazione delle disfunzioni rilevate.

2. Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare rilievo che in ogni modo siano a sua conoscenza, segnalando gli abusi, le disfunzioni, le carenze e di ritardi dell’Amministrazione Comunale, delle Aziende ed Enti da essa dipendenti.

3. L’azione del difensore civico può essere estesa d’ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli oggetto della richiesta del reclamante al fine di risolvere analoghe situazioni.

4. Il difensore civico, sulla scorta della istanza, valuta se siano state esperite le vie ordinarie di rapporto con l’amministrazione Comunale e, qualora questo sia avvenuto, valuta la fondatezza della stessa. Sussistendo entrambe le condizioni, avvia la procedura rivolta ad accertare la situazione cui la richiesta presentata si riferisce.

5. Il difensore civico per l’espletamento delle sue funzioni si avvale della collaborazione del Segretario Comunale e degli uffici ed ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti Comunali, anche quelli riservati, connessi alla risoluzione della questione trattata.

6. Il difensore civico non può interferire direttamente nell’espletamento dei compiti amministrativi, partecipando all’elaborazione di atti e provvedimenti.

7. Il difensore civico è tenuto alla riservatezza sulle notizie pervenute in suo possesso per ragioni d’ufficio.

8. Il difensore civico è tenuto a relazionare al Consiglio Comunale sull’attività svolta ogni anno. Il Consiglio Comunale esaminata la relazione adotta la determinazione di sua competenza che ritiene opportuna.

9. Il Difensore Civico, se richiesto svolge l’attività di controllo sugli atti adottati dagli organi collegiali secondo quanto stabilito dalla legge.

Art. 72
RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il difensore civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

2. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

TITOLO VIII
RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 73
PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione, formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.

2. Il Comune nello svolgimento dell’attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alla procedure dettate dalla legge regionale.

3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia

Art. 74
INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO
DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI

1. Il Comune esercita l’iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all’art.133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L’iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 75
PARERI OBBLIGATORI

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.

2. Il termine, previa motivata comunicazione all’ente locale interessato da parte dell’amministrazione chiamata ad esprimere il parere, è prorogato per un tempo pari a quello del termine originario.

3. Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni o il termine minore prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 76
MODIFICAZIONI E ABROGAZIONE
DELLO STATUTO

1. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

2. L’ approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l’approvazione del nuovo.