Bollettino Ufficiale n. 07 del 14 / 02 / 2001

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ANNUNCI

 

Comune di Biella

Avviso di modifica dello Statuto Comunale

IL SINDACO AVVISA

che con deliberazione C.C. n. 214 del 19.12.2000, esecutiva, al vigente Statuto Comunale sono state apportate le seguenti modifiche:

ART. 4. Al comma 2 dopo le parole “esercita altresì, secondo” vengono aggiunte le parole: “il principio di sussidiarietà e”.

Viene aggiunto il seguente comma 2 bis: “Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”.

ART. 5. Il comma 2 viene così riformulato: “Il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali disciplinanti la materia, svolge compiti di organizzazione e di gestione dei servizi sociali e socio-assistenziali per il perseguimento delle seguenti finalità:

* Prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell’ambiente di vita, di studio e di lavoro;

* Garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell’ambito della propria famiglia e della comunità locale;

* Assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l’eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze e consentano congrui diritti per gli utenti;

* Recuperare i soggetti socialmente disadattati o affetti da disabilità psicofisiche e sensoriali favorendone l’inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;

* Sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l’infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;

* Vigilare sulla condizione minorile;

* Promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita".

Il comma 3 viene così riformulato: “Nei casi e con le modalità previsti dal regolamento, il Comune realizza interventi e prestazioni socio-assistenziali, anche attraverso l’erogazione di contributi e/o la concessione di facilitazioni a soggetti in disagiate condizioni economico - sociali e sostiene, anche finanziariamente, l’attività delle organizzazioni di volontariato operanti nell’interesse della comunità cittadina”.

ART. 18. Al comma 5 viene soppressa la parola “interpellanze”.

Il comma 6 viene così riformulato: “I Consiglieri Comunali hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti o di Indagine. L’ammontare del gettone di presenza è determinato con deliberazione del Consiglio Comunale secondo i criteri stabiliti dalla legge. E consentito il cumulo dei gettoni di presenza per la partecipazione a più di una seduta al giorno purché l’ammontare percepito in un mese dal consigliere comunale non superi l’importo pari ad un terzo dell’indennità di carica mensile attribuita al sindaco”.

Il comma 8^ viene così riformulato: “Gli atti relativi alla situazione patrimoniale, ai redditi ed alle spese elettorali dei consiglieri comunali sono depositati presso la Segreteria Generale. Sono liberamente consultabili, nel rispetto di quanto previsto e disposto dalla Legge 675 del 31.12.1996, da chiunque ne faccia richiesta.”

ART. 19. Il comma 2 viene così riformulato: “L’Amministrazione, con le modalità stabilite dal Regolamento, mette a disposizione del Consiglio e dei gruppi consiliari adeguate strutture, attrezzature e risorse finanziarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali”.

ART. 20. Al comma 4 dopo le parole “sottoposta al Consiglio” vengono inserite le parole: “che non sia un mero atto di indirizzo”.

ART. 22. Al comma 5 dopo le parole “formale richiesta al ..” la parola “Sindaco” viene sostituita con la parola “Presidente del Consiglio Comunale”.

ART. 23. Al 2^ comma viene aggiunta la lettera e): “la presidenza della Commissione è attribuita ad un consigliere appartenente ai gruppi di minoranza.”

Art. 24. Viene aggiunto il seguente comma 2 bis: “La Commissione, in particolare, ha funzioni propositive finalizzate a:

* Accrescere e consolidare il contributo delle donne nella definizione delle norme che regolano la società;

* Creare occasioni permanenti di formazione e di aggiornamento sulla pubblica amministrazione per agevolare la preparazione e la presenza femminile nell’amministrazione e nella vita pubblica;

* Determinare il coinvolgimento delle elette in tutte le iniziative comunali;

* Agevolare i contatti con le Istituzioni;

* Valorizzare il ruolo e le iniziative delle elette."

ART. 25. Il comma 2 viene così riformulato: “Le sedute ordinarie si svolgono per l’esame del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, della relazione di cui all’art. 110, 2^ comma, del presente Statuto e delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato”.

Viene aggiunto il seguente comma 5: “Il Consiglio, per l’esame di argomenti di particolare rilevanza e su richiesta di due terzi dei suoi componenti, si riunisce in Assemblea aperta alla quale partecipano con diritto di parola rappresentanti di altre Pubbliche Amministrazioni, di organizzazioni di categoria e di formazioni sociali operanti sul territorio. La conferenza dei Capigruppo individua, volta per volta, i soggetti a cui rivolgere l’invito alla partecipazione e definisce i criteri e le modalità per lo svolgimento dell’Assemblea, nell’ambito dei principi stabiliti dal Regolamento. Ove sia necessario deliberare su materie poste in discussione nell’Assemblea, il Consiglio viene convocato in separata e successiva seduta”.

ART. 27. La Rubrica viene cosi’ riformulata: “NUMERO LEGALE”

Il 1^ comma viene così sostituito: “ Il Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti stabilisce il numero dei consiglieri necessari per la validità delle deliberazioni, entro i limiti stabiliti dalla legge.” Il comma 2^ è soppresso. Il comma 3^ viene così riformulato: “Un Consigliere può essere oggetto di istanza di decadenza se non interviene, senza giustificazione, ai lavori del Consiglio per tre o più sedute consecutive purché convocate e svolte almeno in un periodo di novanta giorni”. Il comma 4^ viene così riformulato: “ L’istanza di decadenza può essere proposta da uno o più Consiglieri Comunali o da uno o più elettori del Comune. Sulla decadenza si pronuncia il Consiglio Comunale almeno dieci giorni dopo l’avvenuta notifica, per mezzo di messo del Comune e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, della relativa proposta al diretto interessato. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio assegnati al Comune. Prima del voto sulla decadenza il Consiglio Comunale ha l’obbligo di esaminare lle eventuali controdeduzioni prodotte dall’interessato il quale ha facoltà di depositarle preventivamente agli atti del Consiglio oppure di esporle direttamente in aula nel corso del dibattito”.

ART. 30. Al 4^ comma le parole “e sentiti i capigruppo consiliari” sono soppresse.

ART. 31. Al termine del comma 1^ viene aggiunta la seguente frase: “Il Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari permanenti è approvato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio”. Al 6^ comma viene aggiunta la seguente frase: “Ciascun componente del Consiglio scrive sulla propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Fatto salvo quanto previsto in materia da specifiche norme di legge, se i nominativi da eleggere sono due o più, almeno uno degli eletti deve essere espressione delle minoranze consiliari. A tal fine, qualora nella votazione non sia risultato eletto alcun candidato delle minoranze, deve essere proclamata l’elezione, in sostituzione dell’ultimo eletto della maggioranza, del candidato espresso dalle minoranze che ha ottenuto il maggior numero di voti.”

Al comma 6^ il 1^ periodo viene così riformulato: “Per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio Comunale si applica, in deroga al disposto del comma 1, il principio della maggioranza relativa”.

ART. 32. Al comma 1 le parole “, quando ne venga effettuata formale richiesta,” sono soppresse.

Il comma 2 è soppresso.

Al comma 3 la lettera c) viene così riformulata: “le modalità per inserire nel verbale le dichiarazioni dei componenti del Consiglio e degli Assessori ed i nominativi di coloro che si astengono e di coloro che esprimono voto contrario”.

ART. 34. Il 3^ comma, dopo le parole “componenti della Giunta” viene riformulato nel modo seguente: “e presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato . Il Consiglio Comunale discute e vota le linee programmatiche. A tal fine il documento contenente le linee programmatiche viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, trasmesso ai Consiglieri Comunali e depositato presso la sede del Comune almeno otto giorni prima della seduta consiliare. Ciascun Consigliere Comunale ha diritto di presentare emendamenti alle linee programmatiche, depositando la relativa proposta presso la sede del Comune almeno tre giorni prima della seduta consiliare.”

Art. 35. Il comma 1 viene così riformulato: “La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da non più di dieci Assessori, compreso il Vice Sindaco, nominati dal Sindaco”.

Art. 38. Al 4^ comma dopo le parole “sottoposta alla Giunta” vengono inserite le parole: “che non sia un mero atto di indirizzo” e dopo le parole “del responsabile di ragioneria.” viene inserita la frase: “Se la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata va espresso il solo parere di regolarità tecnica”.

ART. 39. Al comma 1 sono soppresse le parole “di amministrazione”.

ART. 41. Al comma 1^ dopo le parole “per via telematica o a mezzo telefax” vengono aggiunte le parole “se il destinatario ha preventivamente accettato questa forma, comunicando il numero di fax o l’indirizzo telematico”.

ART. 43. Al comma 1 la lettera m) diventa n). Viene aggiunta la seguente nuova lettera m): “esercita le competenze, già del Prefetto, in materia di informazioni su situazioni di pericolo per calamità naturali”.

ART. 45. 1^ comma: la parola “dimissioni” viene soppressa. Al termine del comma viene aggiunta la seguente frase: “Le dimissioni del Sindaco provocano lo scioglimento del Consiglio Comunale con contestuale nomina di un commissario”.

ART. 57. Viene così riformulato:

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme che disciplinano l’accesso e la partecipazione al procedimento amministrativo, i cittadini possono indirizzare al Comune:

- Istanze e petizioni per chiedere provvedimenti amministrativi o per esporre problemi che riguardano la collettività;

- Proposte di deliberazione su materie di competenza del Consiglio Comunale, ad esclusione di materie tributarie e di bilancio, da sottoporre al voto del Consiglio stesso.

2. Alle istanze e petizioni sottoscritte da almeno 150 elettori viene data risposta, scritta e motivata, a cura dell’organo competente, entro 45 giorni dal ricevimento.

3. Le proposte di deliberazione, sottoscritte da almeno 1000 elettori, sono redatte nelle forme previste dalla normativa vigente e su di esse il Consiglio Comunale delibera entro 60 giorni dal loro deposito presso il Comune.

ART. 58. La rubrica viene sostituita dalla seguente: REFERENDUM. Al comma 1^ dopo la parola “consultivo” vengono aggiunte le parole “ ed il Referendum abrogativo”.

Il comma 3^ viene così riformulato: “Il Referendum consultivo può riguardare materie di esclusiva competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di tributi locali, tariffe, bilancio di previsione e sue variazioni, rendiconto di gestione, attività di mera esecuzione di norme statali e regionali, nomine e designazioni, Statuto del Comune e regolamenti interni degli organi e dei servizi del Comune, Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi”.

Viene aggiunto il seguente comma 4^: “Il Referendum abrogativo è ammesso nei confronti dei seguenti provvedimenti amministrativi, di competenza del Consiglio Comunale: assunzione diretta di pubblici servizi, concessione di pubblici servizi, regolamenti che non abbiano contenuto tributario o tariffario e che non riguardino l’organizzazione interna degli organi e dei servizi del Comune, costituzione di istituzioni e di aziende speciali, partecipazione del Comune a società di capitali. In ogni caso il Referendum non è ammesso nei confronti di provvedimenti amministrativi in forza dei quali si siano già perfezionati diritti soggettivi in capo a persone fisiche o giuridiche. A pena di inammissibilità, la richiesta di referendum abrogativo, completa di tutta la documentazione richiesta, deve essere depositata in Comune, con le modalità stabilite dal regolamento, entro 120 giorni dalla data di esecutività del provvedimento amministrativo oggetto del quesito referendario”.

Viene aggiunto il seguente comma 5^: “Il Referendum non ha luogo quando il provvedimento amministrativo cui si riferisce sia stato annullato o revocato totalmente. Se l’annullamento o la revoca sono parziali, come anche in caso di nuovo provvedimento amministrativo che introduca modifiche a quello oggetto di referendum, la Commissione di cui all’art. 60 del presente Statuto, sentiti i promotori ed il Sindaco, decide se il referendum non debba avere luogo, in quanto ne sia venuto meno l’oggetto sostanziale o comunque siano state soddisfatte le istanze dei promotori, ovvero se esso debba avere luogo modificando il quesito per tenere conto dell’annullamento o della revoca parziale o del nuovo provvedimento amministrativo”.

ART. 59. Il comma 1^ viene così riformulato: “Il Referendum può essere richiesto da un minimo di n. 19 Consiglieri Comunali o da n. 2000 elettori del Comune o dalla metà più uno dei Consigli Circoscrizionali quando lo richiedano la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati a ciascuna Circoscrizione”.

Al comma 2^, la parola “consultivo” viene soppressa e le parole “su atti deliberativi” vengono sostituite con le parole “sui provvedimenti amministrativi di cui all’art. 58 del presente Statuto”.

ART. 60. Viene aggiunto il seguente comma 2^: “E facoltà dei soggetti promotori del Referendum richiedere alla Commissione di cui al precedente comma il giudizio di ammissibilità riguardo alla materia del quesito ed alla sua chiarezza ed intelligibilità, anche prima dell’inizio della raccolta delle firme dei sottoscrittori. In tal caso la Commissione si pronuncia con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento, fatto salvo il successivo giudizio per ciò che concerne gli ulteriori requisiti di ammissibilità richiesti dallo Statuto e dal Regolamento”.

ART. 61. Al comma 1^, lettera a) le parole “10 ore” sono sostituite con le parole “12 ore”.

Al comma 1^, lettera b) vengono soppresse le parole: “salvi i casi d’urgenza”. e vengono aggiunte dopo “Consiglio Comunale” le parole: “e in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali”.Al comma 1^, lettera e), vengono aggiunti i seguenti periodi: “Se il quorum non è raggiunto, il Referendum può essere riproposto. In tal caso la procedura di presentazione deve essere integralmente ripetuta”. Al comma 1^, lettera f) prima delle parole “Il voto favorevole al quesito” vengono inserite le parole “Nel caso di Referendum consultivo ” e vengono soppresse le parole “da parte della maggioranza dei partecipanti al voto”.

Al comma 1^ viene aggiunta la seguente lettera g): “Nel caso di Referendum abrogativo, qualora il risultato sia favorevole all’abrogazione del provvedimento amministrativo, il Sindaco, con proprio decreto, ne prende atto entro otto giorni dalla proclamazione. Il provvedimento abrogato cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto all’Albo Pretorio del Comune e gli organi comunali, ciascuno per quanto di competenza, adottano gli atti necessari a colmare l’eventuale carenza normativa.

Il provvedimento abrogato non può essere ripresentato nei medesimi termini sostanziali nello stesso mandato amministrativo del Consiglio Comunale."

Al comma 1^ viene aggiunta la seguente lettera h): “In caso di esito negativo, il medesimo quesito referendario non può essere ripresentato nel corso dello stesso mandato amministrativo del Consiglio Comunale ”.

ART. 74. Il comma 5^ viene così riformulato: “Il Difensore civico quando, per ragioni dell’ufficio che ricopre, sia venuto a conoscenza di fatti o atti intrapresi dall’Amministrazione Comunale o da enti o aziende da esse dipendenti che ritiene determinino danni economici e patrimoniali all’Amministrazione Comunale, deve trasmettere le necessarie informazioni e l’eventuale documentazione al Collegio dei Revisori dei Conti e darne comunicazione alla Giunta Comunale ed ai Capigruppo Consiliari.”

ART. 78. Al comma 1 viene aggiunta la seguente lettera f): “a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria nei casi previsti dalla legge”.

ART. 87. Viene aggiunto il seguente comma 3 bis: “Con le modalità previste dai contratti collettivi di lavoro, all’interno dei settori possono essere istituite posizioni di lavoro organizzative caratterizzate da assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato. Gli incarichi relativi alle posizioni di lavoro organizzative sono conferiti dal dirigente a funzionari comunali tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, della capacità professionale e della esperienza acquisiti. Nei confronti degli incaricati, che assumono piena responsabilità gestionale, il dirigente esercita funzioni di coordinamento, di controllo e di verifica dei risultati.”

Al comma 5^ sono soppresse le parole “nei confronti delle donne”.

ART. 90. Viene aggiunto il seguente comma 4: “Nel caso in cui siano conferiti gli incarichi delle posizioni di lavoro organizzative di cui all’articolo 87 comma 3 bis del presente Statuto e nei limiti e con le modalità previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro, le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli incaricati di posizioni organizzative”.

ART. 91. Al 3^ comma le parole “con atto della Giunta Comunale” sono soppresse.

ART. 95. Al comma 1 il primo periodo è soppresso. Nel secondo periodo dopo le parole: “dal Sindaco,” vengono aggiunte le parole: “il Segretario Generale”.

ART. 102. Viene aggiunto il seguente comma 4:

“Le disposizioni in materia tributaria emanate dal Comune e l’attività degli uffici comunali destinata all’accertamento ed alla riscossione dei tributi devono essere conformi alle norme contenute nello Statuto dei Diritti del Contribuente approvato con legge 27 luglio 2000 n. 212".

ART. 104. Il 1^ comma è soppresso.

ART. 105. Viene aggiunto il seguente comma 4:

“Con le modalità stabilite nel Regolamento di Contabilità il rendiconto di gestione deve consentire un confronto diretto fra i risultati della gestione ed i programmi, i progetti e gli obiettivi approvati dal Consiglio Comunale con il bilancio di previsione”.

ART. 106. Al comma 2 viene soppresso l’ultimo periodo.

ART. 110. Il 2^ comma viene così riformulato: Il Sindaco, coadiuvato dalla Giunta, entro i termini stabiliti dalla legge e dal Regolamento di contabilità e comunque almeno una volta all’anno, sottopone al Consiglio Comunale la situazione generale aggiornata delle azioni e dei programmi da realizzare nel corso del mandato nonché dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia e proponendo i relativi rimedi. La relazione del Sindaco e gli eventuali provvedimenti di assestamento del bilancio sono trasmessi ai Consiglieri Comunali e depositati presso la sede del Comune almeno otto giorni prima della seduta consiliare e vengono discussi e votati dal Consiglio Comunale. Nella medesima seduta i gruppi delle minoranze consiliari possono sottoporre alla discussione ed al voto del Consiglio proprie relazioni purchè le stesse siano depositate presso la sede del Comune almeno tre giorni prima della seduta consiliare.

ART. 111. Il comma 5 e il comma 6 sono soppressi.

ART. 112. Soppresso.

ART. 114. Al comma 3 le parole: “nel Bollettino Ufficiale della Regione” sono sostituite con le parole: “all’Albo Pretorio del Comune”.

Biella, 31.01.2001

Il Sindaco
Gianluca Susta