ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Settimo Torinese (Torino)

Accordo di programma per la promozione di un piano integrato di interventi contro la dispersione scolastica e per il successo formativo

Comune di Tassarolo (Alessandria)

Accordo di programma ex art. 34 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, per l’attuazione di un’opera di sistemazione idraulico-forestale e delle frane e di riqualificazione ambientale del bacino del Rio Riasco


COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Torino - Divisione Ambiente e Mobilità - Settore Parcheggi

Appendice all’Accordo di programma tra il Comune di Torino, la Regione Piemonte, l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista e l’Università di Torino, finalizzato alla realizzazione di un parcheggio multipiano, denominato “Molinette”, all’interno dell’Ospedale San Giovanni Battista

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Bongiasca Costruzione e C. Snc - Ripristino bacino artificiale di Sampeyre e opere di manutenzione tratto T. Varaita - Richiesta autorizzazione -

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comune di Valdieri - Copertura tratto Rio Desertetto - Strada vicinale della Barra - Richesta autorizzazione

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comune di Castelmagno - Richiesta autorizzazione realizzazione scogliera lungo Rio Narbona


STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Pino Torinese (Torino)

Statuto comunale

Comune di Vespolate (Novara)

Statuto comunale (approvato con delibera C.C. n.36 del 3.11.2000)

Comune di Vignale Monferrato (Alessandria)

Statuto comunale


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Comune di Arona (Novara)

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Legge regionale 5.12.1977 n. 56 e s.m.i. - Avviso di pubblicazione e deposito della deliberazione di adozione delle controdeduzioni alle osservazioni e di adozione del progetto definitivo del P.R.G.C.

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Comune di Cannobio (Verbano Cusio Ossola)

Determinazione nr. 3/tecn. del 12.1.2001

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Comune di Castell’Alfero (Asti)

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Edigas S.r.l. - Cernusco sul Naviglio (Milano)

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Edigas S.r.l. - Cernusco sul Naviglio (Milano)

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Enel Distribuzione - Torino

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Environment Park - Torino

Bando di gara Partecipazione al Progetto: “EMAS, verso l’eco-efficienza: 15 progetti d’impresa”

Provincia di Asti

Delibera del Consiglio Provinciale n. 65752 del 13 dicembre 2000; Regolamento per l’attuazione dell’art. 22, commi 3 e 3-bis e dell’art. 27 della legge 31.12.1996, n. 675 e del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135

Provincia di Asti

Delibera del Consiglio Provinciale n. 64879 del 13 dicembre 2000; Approvazione del Regolamento per la gestione dell’Albo Fornitori e per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia

Provincia di Asti

Determinazione dirigenziale n. 70182 del 11.12.2000 - T.U. 1775/1933 - Domanda presentata in data 4.7.1997 alla Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche dalla Ditta Bosticco Giuseppe per concessione trentennale di derivazione d’acqua dal rio Riccarello in Comune di Valfenera (At) ad uso irriguo

Provincia di Asti

Determinazione dirigenziale n. 73429 del 28.12.2000 - T.U. 1775/1933 - Domanda presentata in data 26.6.1997 alla Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche dalla Ditta Torchio Pasqualina in Bordone per concessione trentennale di derivazione d’acqua dal torrente nei Comuni di Baldichieri d’Asti (At) e di Tigliole d’Asti (At) ad uso irriguo

Provincia di Asti

Determinazione dirigenziale n. 73430 del 28.12.2000 - T.U. 1775/1933 - Domanda presentata in data 27.3.1998 alla Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche dalla Ditta Diotto Franco e Diotto Pietro per concessione trentennale di derivazione d’acqua dal fiume Bormida di Millesimo in Comune di Vesime (At) ad uso irriguo

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Determinazione dirigenziale n. 73433 del 28.12.2000 - T.U. 1775/1933 - Domanda presentata in data 26.2.1999 alla Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche dalla Ditta Azienda Agricola Stella di Abbracchio Mario per concessione trentennale di derivazione d’acqua dal torrente Versa nei Comuni di Asti e di Castell’Alfero (At) ad uso irriguo

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ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Settimo Torinese (Torino)

Accordo di programma per la promozione di un piano integrato di interventi contro la dispersione scolastica e per il successo formativo

(ai sensi della L. 270/82, della C.M. 254/89, della L. 142/90, del D.I. 132/94, del D.L. 370/94, della L. 496/94, della O.M. 350/94, della C.M. 257/94 della O.M. 35/96, della C.M. 30/96, della C.P. 407/96, della C.P. 554/96, L. 144/99 e Regolamento di attuazione 7/7/99, L. 9/99)

Il Distretto Scolastico n. 28

Il CNOS-FAP di San Benigno Canavese

Il CSF ENAIP di Settimo

Le Scuole di ogni ordine e grado dei Comuni di Leinì, San Benigno, Settimo, Volpiano

La Provincia di Torino

I Comuni di Leinì, San Benigno, Settimo, T.se - Volpiano

Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali alla Persona (CISSP)

L’Azienda Sanitaria Locale A.S.L. n. 7

Premesso:

1) che a livello nazionale il Ministero della Pubblica Istruzione ha varato una normativa che, coinvolgendo tutti gli ordini di scuola compresa la Scuola Secondaria Superiore, tende a sistematizzare le iniziative per combattere il fenomeno della dispersione scolastica;

2) che tale fenomeno è caratterizzato dalla persistenza, in alcune aree geografiche, di significative difficoltà rispetto all’adempimento dell’obbligo scolastico, quali abbandoni, frequenze irregolari, ritardi, insuccessi ripetuti che rischiano di vanificare il principio costituzionale del diritto allo studio e apprendimento;

3) che ai fini dell’obiettivo di cui al punto 1) assumono rilevanza, accanto ai compiti dell’istruzione che fanno capo all’Amministrazione Scolastica, i correlati servizi e le attività di una pluralità di altri enti ed istituzioni;

4) che il problema della dispersione scolastica - ovvero della disaffezione alla scuola - va quindi affrontato sotto il profilo pedagogico, socio-educativo, psicologico, sociologico, organizzativo-gestionale e, quando necessario, patologico;

5) che gli obiettivi di fondo del presente Accordo sono costituiti dalla promozione del successo formativo, dall’innalzamento della qualità della formazione, in particolare dell’istruzione professionale e tecnica, anche in funzione dell’innalzamento dell’obbligo scolastico;

6) che occorre perseguire:

a) la cultura della continuità fra i vari ordini di scuola e, in particolare tra la scuola media inferiore e la scuola media superiore, agendo a livello orizzontale, verticale, interistituzionale;

b) il raccordo con il mondo del lavoro, l’Università, la formazione professionale e il Centro Territoriale Permanente;

c) lo studio di percorsi formativi legati alle esigenze del territorio che, ai fini della presente accordo, viene identificato con i Comuni di Settimo Torinese, Leinì, Volpiano, San Benigno.

Considerato che le difficoltà di apprendimento o i disturbi del comportamento giovanile sono fenomeni complessi e possono essere ascritti a svantaggi socio-culturali e socio-ambientali, a emergenze familiari, a difficoltà relazionali oltre che ad esiti di malattie pregresse e ad una cultura giovanile che si autoemargina e si autodifende, i servizi scolastici ed extrascolastici intervengono prioritariamente per l’elaborazione e la predisposizione di progetti che gli operatori svilupperanno ciascuno per la parte di propria competenza intorno ai seguenti obiettivi comuni:

1) prevenire il disagio dell’infanzia, della preadolescenza e dell’adolescenza;

2) intervenire sulle difficoltà di apprendimento, che però non possono essere ricondotte ad alcuna tipologia di handicap;

3) prevenire la devianza con particolare riferimento alle dipendenze;

4) prevenire l’isolamento della famiglia e della scuola nel ruolo educativo, mediante i seguenti strumenti:

a) percorsi formativi diversificati ed integrati dalla coprogettazione e collaborazione degli operatori che vi intervengono nell’ambito delle rispettive competenze;

b) percorsi formativi per operatori scolastici finalizzati alla capacità di individuare le problematiche presentate degli allievi o dal gruppo classe;

c) criteri integrati per la programmazione a diversi livelli e per confronti operativi tra operatori scolastici ed extra-scolastici;

d) individuazione di procedure per gli interventi integrati e per il coordinamento dei servizi coinvolti.

Convengono e stabiliscono quanto segue

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo di programma.

Art. 1 - Viene confermato che il Gruppo di Lavoro Interistituzionale che è formato da:

- il Presidente del Distretto Scolastico n. 28;

- un Dirigente Scolastico per ogni ordine di scuole, in rappresentanza dei Capi d’Istituto delle scuole dei Comuni di Settimo T.se, Leinì, Volpiano e San Benigno (tutte coinvolte nel progetto “Conoscere per prevenire la dispersione”);

- il Direttore del CSF ENAIP di Settimo T.se;

- il Direttore del CNOS FAP di San Benigno;

- Il Direttore del CTP per l’Educazione degli Adulti;

- un rappresentante della Provincia di Torino;

- i rappresentanti degli Assessorati competenti dei Comuni di Settimo T.se, Leinì, Volpiano e San Benigno;

- il Presidente del Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali alla Persona (CISSP);

- il Direttore del Distretto sanitario di Settimo T.se dell’A.S.L. 7;

- due rappresentanti delegati dal Gruppo Osservatorio;

- in qualità di invitato, un rappresentante dell’Amministrazione Scolastica periferica.

Art. 2 - Le funzioni del Gruppo di cui all’art. 1 consistono in:

a) determinare le linee generali di indirizzo sulla base degli obiettivi prioritari definiti nel presente Accordo di programma;

b) approvare i progetti da realizzarsi sul territorio, in ambito scolastico ed extrascolastico, finalizzati al successo formativo e proposti dall’Osservatorio di cui al successivo art. 5;

c) gestire ed ottimizzare le risorse complessivamente disponibili per l’attuazione dei progetti stessi, nel rispetto delle competenze e delle finalità prioritarie delle singole Istituzioni;

d) formulare richieste per l’acquisizione di nuove risorse volte all’attuazione dei progetti, di cui al punto b), all’Amministrazione Scolastica periferica, agli EE.LL. ed all’A.S.L. n. 7;

e) individuare le modalità di verifica dei progetti e contribuire all’attuazione della stessa;

f) designare i rappresentanti dell’Osservatorio di cui al successivo art. 4.

A tal fine il Gruppo di Lavoro Interistituzionale si riunisce almeno tre volte all’anno (settembre, gennaio e aprile).

Art 3 - I membri del Gruppo di Lavoro Interistituzionale scelgono al proprio interno un Presidente ed un Segretario con il compito di curare il regolare svolgimento dei lavori del Gruppo stesso.

Art. 4 - Viene costituito l’Osservatorio con la seguente composizione:

- 1 Consigliere del Distretto Scolastico n. 28;

- 1 rappresentante per ciascuno dei 4 Comuni coinvolti (Settimo Torinese, Leinì, Volpiano, San Benigno);

- 1 rappresentante del Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali alla Persona;

- 3 rappresentanti dell’A.S.L. 7 - Distretto Sanitario di Settimo T.se (1 Operatore del Ser.T., 1 Operatore del Servizio di Psicologia dell’Età Evolutiva, 1 Operatore del Servizio Assistenza Sanitaria Territoriale);

- un rappresentante del Centro Locale per l’impiego;

- un insegnante per ogni istituzione scolastica scelto dal Dirigente Scolastico tra le funzioni obiettivo, sentito il parere del Collegio Docenti,;

- l’insegnante che ricopre la funzione obiettivo presso il CTP (Centro Territoriale Permanente) per l’educazione degli adulti.

Art. 5 - L’Osservatorio adempie alle seguenti funzioni:

a) analizzare e definire i bisogni;

b) individuare i problemi;

c) censire le risorse;

d) proporre al Gruppo di Lavoro Interistituzionale progetti da realizzarsi sul territorio in ambito scolastico ed extrascolastico, finalizzati al successo formativo;

e) verificare l’efficacia dei progetti.

Art. 6 - L’Osservatorio si riunisce almeno cinque volte l’anno (ottobre, gennaio, marzo, maggio e luglio) e relaziona al Gruppo di Lavoro Interistituzionale sul proprio operato.

Art. 7 - L’Osservatorio può avvalersi della collaborazione di Commissioni specifiche già esistenti, di gruppi di lavoro di nuova costituzione e di singoli operatori di diverse professionalità per redigere progetti stabiliti e condivisi.

Art. 8 - L’Osservatorio designa al proprio interno un Coordinatore ed un Segretario e stabilisce le proprie modalità organizzative di lavoro che saranno comunicate al Gruppo di Lavoro Interistituzionale.

La convocazione degli incontri verrà inviata a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro Interistituzionale e l’Osservatorio dal Comune di Settimo T.se, in qualità di Comune capofila, specificando l’ordine del giorno. Il verbale delle riunioni verrà letto ed approvato nella riunione successiva.

Art. 9 - I componenti del Gruppo di Lavoro Interistituzionale e dell’Osservatorio potranno essere integrati da altre figure per cooptazione; i componenti di cui sopra potranno altresì delegare loro rappresentanti in caso di impedimento.

Art. 10 - Ogni Istituzione rappresentata si impegna, nei limiti delle rispettive competenze, ad operare tempestivamente con l’assunzione, la gestione e/o il supporto dei progetti approvati dal Gruppo di Lavoro Interistituzionale.

Art. 11 - Le Istituzioni scolastiche dei vari ordini di scuola si ripropongono di aderire, secondo le modalità individuate dai relativi Organi Collegiali, ad iniziative atte a favorire una reale continuità educativa, attraverso la costituzione di Commissioni permanenti che curino i collegamenti epistemologici e metodologici degli ambiti disciplinari, con particolare riguardo alle annualità “ponte”, lo scambio di esperienze e di conoscenze tra educatori, il collegamento costante tra il mondo della scuola e le risorse del territorio.

Art. 12 - Ciascun Istituto si ripropone, con le stesse modalità indicate nell’art. 11, di realizzare progetti comuni anche consentendo l’utilizzo del proprio personale al di fuori della sede di servizio, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Art. 13 - Il Centro per i servizi formativi “En.A.I.P. - Piemonte” di Settimo T.se e il CNOS-FAP di San Benigno si impegnano ad attivare tutte le azioni e tutti i percorsi formativi che la Direttiva Regionale sulla Formazione Professionale o altre iniziative nazionali o comunitarie renderanno attuabili per contrastare la dispersione scolastica e per ottimizzare l’orientamento formativo e professionale, con particolare attenzione per quelle iniziative realizzabili in partner-ship con altre istituzioni scolastiche, con i servizi del territorio o col volontariato sociale.

Art. 14 - La Provincia mette a disposizione i locali siti nel prefabbricato di via Leinì 54 assicurando riscaldamento ed utenze oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il prefabbricato verrà utilizzato nel modo seguente:

- nell’anno scolastico 2000/2001 per la realizzazione delle attività di teatro (il Comune di Settimo T.se assicurerà il servizio di pulizia);

- negli anni successivi per il C.T.P. e per il Distretto Scolastico (la pulizia sarà assicurata dagli operatori scolastici del Centro).

Art. 15 - L’Amministrazione Comunale di Settimo T.se garantisce per i seguenti servizi ed iniziative nell’ambito del proprio territorio:

a) il funzionamento del centro “Informagiovani”;

b) i laboratori di attività teatrale rivolti ai giovani dai 15 ai 25 anni;

c) il potenziamento e il coordinamento del progetto già avviato per lo sviluppo del gusto per la lettura nei giovani della scuola dell’obbligo;

d) la prosecuzione e il potenziamento di attività mirate all’orientamento scolastico;

e) il potenziamento di attività e di progetti rivolti a giovani in campo musicale;

f) si garantiscono inoltre altri eventuali servizi e/o iniziative che siano ritenute utili per il raggiungimento degli obiettivi individuati. Per la realizzazione delle attività teatrali si provvederà ad una ristrutturazione di uno spazio che sarà disponibile a partire dal settembre 2001.

Art. 16 - L’Amministrazione Comunale di Leinì, nell’ambito del proprio territorio e compatibilmente con le risorse finanziarie, si impegna:

a) al funzionamento e potenziamento del centro “Informagiovani” e “Informalavoro”;

b) all’ampliamento e trasferimento della Biblioteca comunale in locali più adeguati in fase di ristrutturazione avanzata;

c) alla prosecuzione e potenziamento in collaborazione con le dirigenze scolastiche dei progetti a favore degli alunni della scuola dell’obbligo, materna e nido rivolti a:

- promuovere l’interesse alla lettura (progetto promozione lettura - creativando - scrittura creativa - il racconto del nonno - fiabolerie - partecipazione al Salone del Libro);

- promuovere lo sviluppo psico-fisico attraverso l’avvicinamento alla pratica sportiva (corso nuoto in orario scolastico e corsi avviamento agli sport);

- promuovere l’avvicinamento alla musica (corso orientamento musicale);

- promuovere l’avvicinamento al teatro tramite il sostegno economico alle attività promosse dalle scuole in merito ai corsi teatrali;

- proseguimento dell’attivazione progetti legati ai finanziamenti previsti dalla L. 285/97.

d) alla prosecuzione dell’iniziativa, a totale spesa del Comune, dei laboratori pomeridiani di attività ludico espressive, funzionanti in due pomeriggi settimanali in orario extra scolastico alla scuola elementare di Frazione Tedeschi;

e) al trasporto gratuito, tramite automezzi comunali, degli alunni frequentanti le classi terze della scuola media per le visite di orientamento scolastico presso Istituti di istruzione Superiore aventi sede nei comuni limitrofi;

f) all’attivazione di altri eventuali servizi e/o iniziative che si rendessero necessarie o si ritenessero utili per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 17 - L’Amministrazione Comunale di Volpiano garantisce i seguenti servizi ed iniziative nell’ambito del proprio territorio:

a) funzionamento del centro “Informagiovani” e Informa lavoro;

b) prosecuzione dei progetti “Arianna” e “Sibilla di Leonardo” per l’orientamento scolastico;

c) potenziamento delle attività di promozione della lettura, già in atto, a favore dei ragazzi delle scuole volpianesi, proposte dalla Biblioteca;

d) prosecuzione e miglioramento delle attività di ricerca guidata a favore degli studenti delle scuole medie realizzate dalla Biblioteca;

e) prosecuzione e miglioramento delle attività di ricerca bibliografica anche attraverso la creazione di schede tematiche, a favore degli studenti delle scuole superiori e universitari realizzate dalla Biblioteca;

f) istituzione di un corso di aggiornamento annuale rivolto agli insegnanti su temi collegati alle problematiche infantili e giovanili. I servizi Biblioteca e Informagiovani collaborano al progetto sia in fase di raccolta dei lavori prodotti dalle classi (in conseguenza del corso) sia con iniziative specifiche di diffusione delle informazioni raccolte (mostra finale, produzione di libri, ecc. ____);

g) prosecuzione dei corsi di orientamento musicale.

Si farà carico di altri eventuali servizi e/o iniziative che l’Amministrazione Comunale ritenesse utili al raggiungimento degli obiettivi individuati.

Art. 18 - L’Amministrazione Comunale di San Benigno Canavese garantisce le seguenti iniziative per i prossimi due anni:

a) potenziamento dei servizi della Biblioteca Comunale attraverso l’ampliamento dell’orario di apertura, la messa a disposizione al pubblico di giornale e periodici, l’istituzione di un punto di collegamento alla rete di Internet;

b) mostra natalizia di lavori prodotti dai bambini delle scuole materne, elementare e medie;

c) mostra libraria per sollecitare l’avvicinamento al libro;

d) conferenze su temi sociali promosse dalla Biblioteca Comunale in collaborazione con associazioni di volontariato;

e) attivazione di un sevizio di dopo-scuola rivolto agli alunni delle scuole elementari e medie.

Art. 19 - Il Distretto Scolastico n. 28 mette a disposizione l’ufficio del Distretto come segreteria dell’Accordo di Programma, proponendosi di assicurare la collaborazione da parte del personale amministrativo ivi operante, anche mediante l’uso delle attrezzature e delle tecnologie di tipo informatico. Collabora, inoltre, con le iniziative inerenti l’orientamento scolastico, la continuità tra i vari cicli di istruzione, l’attuazione del diritto allo studio, l’adempimento dell’obbligo scolastico e formativo, l’organizzazione scolastica sul territorio di appartenenza, la circolazione delle informazioni e su tutte le materie di competenza come da art. 5 D.L. 233/99.

Art. 20 - Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali alla Persona (C.I.S.S.P.) concorre al raggiungimento degli obiettivi comuni a tutte le Istituzioni firmatarie del presente Accordo attraverso:

a) l’attività professionale degli Assistenti Sociali presenti nel territorio dei Comuni di riferimento che, in particolare, si traduce in:

interventi di sostegno del nucleo familiare e del singolo;

interventi di sostituzione del nucleo familiare, ove quelli di sostegno risultino impraticabili;

interventi nei confronti dei minori, anche nell’ambito dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria;

b) la gestione di servizi educativi per l’età evolutiva, presenti nei quattro comuni, che agiscono con funzione preventiva nei confronti di bambini, ragazzi e giovani in situazioni di disagio al fine di rimuovere le cause di tale disagio, di promuovere e valorizzare le risorse personali ed istituzionali presenti ed, infine, favorire il reperimento e l’attivazione di nuove risorse;

c) la garanzia della costante collaborazione con le altre figure professionali (insegnanti, psicologi, ecc.).

Art. 21 - Il C.T.P. (Centro Territoriale Permanente per l’Educazione degli Adulti) si propone di:

a) soddisfare, per quanto possibile, le domande di conoscenza specifiche degli utenti riscontrate sul territorio dagli insegnanti nel corso degli ultimi anni;

b) favorire l’acquisizione delle competenze necessarie per essere un soggetto attivo e integrato nel nostro sistema sociale;

c) riqualificare la Scuola come ambiente capace di rispondere positivamente ai bisogni culturali e formativi propri della popolazione del nostro territorio, attraverso l’ottimizzazione delle risorse e la valorizzazione dei tradizionali operatori che possono così diventare anche “specialisti” in discipline extracurriculari;

d) offrire forme di reinserimento nei percorsi formativi di giovani che hanno abbandonato i corsi di studio ufficiali;

e) realizzare concretamente le indicazioni contenute nell’O.M. 455/97 attraverso l’attuazione tempestiva di percorsi formativi che, proprio perché volti a fornire un servizio richiesto, contribuiscono a richiamare sempre più l’attenzione, sottolineandone la funzione essenziale, sui Centri che operano per l’educazione degli adulti;

f) riqualificare i nostri corsi in considerazione del fatto che il titolo di licenza media, come requisito di ammissione alla vita lavorativa ha subito una grave perdita di valore nel corso degli anni.

Art. 22 - L’A.S.L. n. 7 concorre al raggiungimento dell’obiettivo comune a tutte le Istituzioni firmatarie del presente Accordo, adottando le seguenti modalità:

a) predisposizione, pubblicizzazione ed attuazione di un piano di educazione alla salute principalmente incentrato sul tema dell’educazione alla relazione, rivolto per il primo anno ad insegnanti delle scuole medie inferiori ed ai giovani delle scuole medie superiori da estendere gradualmente negli anni successivi, in rapporto alle risorse future e con programmazioni annuali, ai docenti e ai giovani degli altri ordini di scuola;

b) potenziamento e flessibilità organizzativa dei centri d’ascolto per adolescenti, con attenzione alle istanze differenziate del territorio;

c) altre eventuali iniziative rispondenti alle esigenze dell’utenza.

Art. 23 - Il presente Accordo di programma ha durata triennale a decorrere dal momento della firma.

Art. 24 - Prima della scadenza, il Gruppo di Lavoro Interistituzionale redigerà una relazione sui lavori svolti e sui risultati delle verifiche attuate, per permettere alle parti di proporre eventuali modifiche ed integrazioni al presente documento, ovvero di deciderne il rinnovo.

Art. 25 - I firmatari del presente Accordo per gli interventi di rispettiva competenza provvederanno limitatamente alle risorse disponibili che, di anno in anno, saranno specificatamente stanziate in bilancio.

Art. 26 - I soggetti istituzionali firmatari dell’Accordo si impegnano a pubblicizzarlo ampiamente. Ove emergano esigenze di impartire direttive per la concreta applicazione del medesimo, le parti dovranno previamente consultarsi.

Art. 27 - Verrà costituito ai sensi della legge 142/90, art. 27, comma 6, il Collegio di Vigilanza. Tale Collegio ha la stessa durata dell’accordo e sarà composto dal Sindaco della Città di Settimo e dai rappresentanti degli Enti firmatari.

Compiti del Collegio di Vigilanza sono:

- controllo sugli adempimenti previsti a carico delle singole parti: il controllo si esplica sotto il profilo giuridico dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi considerati;

- poteri sostitutivi nei confronti di parti inadempienti, previa diffida scritta, consistenti nell’adottare i provvedimenti cui la parte inadempiente si è obbligata, quando questi siano dovuti.

Le valutazioni del Collegio di Vigilanza, sull’attuazione dell’Accordo, sono rimesse al Presidente della Giunta Regionale del Piemonte.

Il Presidente del Distretto Scolastico n. 28
l Dirigenti del 1°, 2°, 3°, 4° Circolo Didattico di Settimo
Il Dirigente del Circolo Didattico di Leinì
Il Dirigente del Circolo Didattico di Volpiano e S. Benigno
Il Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Leinì
Il Dirigente della S.M.S. “Gramsci” di Settimo
Il Dirigente della S.M.S. “Nicoli” di Settimo
Il Dirigente della S.M.S. “D.- Alighieri” di Volpiano
Il Dirigente dell’Istituto Tecnico Commerciale “8 Marzo” di Settimo
Il Dirigente dell’Istituto dell’Ist. Sup. “Galileo Ferraris” di Settimo
Il Dirigente del CSF ENAIP di Settimo
Il Dirigente del CFP CNOS-FAP di San Benigno
Il Presidente della Provincia di Torino
Il Sindaco di Settimo Torinese, Leinì, Volpiano, San Benigno Canavese
Il Presidente del CISSP
Il Direttore dell’Azienda Regionale A.S.L. n. 7



Comune di Tassarolo (Alessandria)

Accordo di programma ex art. 34 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, per l’attuazione di un’opera di sistemazione idraulico-forestale e delle frane e di riqualificazione ambientale del bacino del Rio Riasco

Su iniziativa del Sindaco del Comune di Tassarolo, Ente promotore, a seguito di conferenza tra i rappresentanti dei Comuni di Pasturana e Tassarolo, verificata la necessità di effettuare, nell’ambito del bacino del Rio Riasco, interventi di sistemazione idraulico-forestale e di riqualificazione ambientale e valutata l’utilità di gestione dell’opera in forma associata mediante accordo di programma;

Visto il piano di sviluppo rurale 2000-2006 approvato dalla Regione Piemonte e viste le norme di attuazione relative alla Misura T - Azione T1 - approvate con D.G.R. n. 72-1340 del 13.11.2000;

tra

i Comuni di Pasturana e Tassarolo

si stipula

il presente accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 per la realizzazione di un’opera di sistemazione idraulico-forestale e riqualificazione ambientale del bacino del Rio Riasco, secondo quanto segue:

Articolo 1
Finalità

Attuazione di un’opera di sistemazione idraulico-forestale e delle frane e di riqualificazione ambientale del bacino del Rio Riasco nei territori dei Comuni di Pasturana e Tassarolo.

Articolo 2
Finanziamento

1. La spesa massima dell’intervento è stimata in Lire 400.000.000 (Euro 206.582,76) comprensiva di importo lavori e somme a disposizione per spese tecniche, I.V.A., spese di sicurezza, ove necessarie e fondo per accordi bonari;

2. L’opera è finanziata mediante contributo in conto capitale della Regione Piemonte a valere sui fondi di cui al Piano di Sviluppo Rurale 200-2006 (D.G.R. n. 118-704 del 31.07.2000), Misura T - Azione T1 (D.G.R. n. 72-1340 del 13.11.2000), nella misura del 100% della spesa complessiva dell’opera;

3. Il Comune di Pasturana, con la sottoscrizione del presente accordo, delega il Comune di Tassarolo, che accetta a presentare alla Regione Piemonte per l’intero intervento istanza di adesione all’invito pubblico con richiesta di contributo regionale ed a provvedere alla gestione di tutta l’opera;

4. Il Comune di Pasturana, con la sottoscrizione del presente, accetta l’assegnazione diretta al Comune di Tassarolo della quota contributiva assegnata dalla Regione Piemonte, ai sensi del D.G.R. n. 72-1340 del 13.11.2000, per le opere da realizzare in territorio del Comune di Pasturana, autorizzando la Regione Piemonte ad accreditare detto contributo direttamente all’Ente promotore.

Articolo 3
Modalità

L’Ente promotore, ad intervenuta sottoscrizione del presente accordo, da pubblicarsi sul B.U.R. ai sensi del comma 4, art. 34 del D.Lgs. 267/2000, provvede a conferire incarico di progettazione ad u n tecnico libero professionista ed, ove necessario, a conferire incarico per la sicurezza ex Legge n. 494/1996 e s.m.i.. Il progetto, nelle fasi di cui alla Legge 109/94 e s.m.i. e D.P.R. 554/1999, è approvato dai competenti organi di ambedue gli enti aderenti. L’Ente promotore provvede all’appalto, direzione lavori, collaudo e liquidazione, mediante incarichi e procedure ai sensi di legge, delle opere. Gli atti di contabilità finale e collaudo, redatti ai sensi della vigente normativa, sono approvati dai competenti organi di ambedue gli enti aderenti. Gli interventi verranno attuati, sui territori dei due Comuni aderenti all’accordo, nel bacino del Rio Riasco, in conformità ai criteri e direttive di cui alle norme di attuazione dell’Azione 1 della Misura T del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 approvati dalla Regione Piemonte.

Articolo 4
Vigilanza

La vigilanza dell’accordo di programma è svolta da un collegio composto dai Sindaci dei due Comuni aderenti che, ove richiesto da ciascuno di essi, si riunisce presso la sede del Comune di Tassarolo ed è presieduto dal Sindaco dell’Ente promotore. Tale collegio ha anche potere sostitutivo in caso di inadempienza.

Letto, approvato e sottoscritto in Tassarolo

Comune di Pasturana
Angelo Camillo Laguzzi

Comune di Tassarolo
Giuseppe Cavriani


COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Torino - Divisione Ambiente e Mobilità - Settore Parcheggi

Appendice all’Accordo di programma tra il Comune di Torino, la Regione Piemonte, l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista e l’Università di Torino, finalizzato alla realizzazione di un parcheggio multipiano, denominato “Molinette”, all’interno dell’Ospedale San Giovanni Battista

Data di avvio: 7/2/2001

Data firma dell’accordo di programma: 17/12/1999

Funzionario Responsabile del Procedimento: ing. Roberto Bertasio, Dirigente del Settore Parcheggi, Divisione Ambiente e Mobilità del Comune di Torino.

Funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Ing. Letizia Claps, Funzionario del Settore Parcheggi, Divisione Ambiente e Mobilità del Comune di Torino

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Parcheggi, Divisione Ambiente e Mobilità del Comune di Torino, piazza San Giovanni, 5 - 1° piano.

Termine per la presentazione di memorie (presso Settore Parcheggi, Divisione Ambiente e Mobilità del Comune di Torino, piazza San Giovanni, 5 - 1° piano) o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R., in data 7 febbraio 2001.



Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Bongiasca Costruzione e C. Snc - Ripristino bacino artificiale di Sampeyre e opere di manutenzione tratto T. Varaita - Richiesta autorizzazione -

Data di avvio: 18/12/2000

N. di protocollo dell’istanza: 42277

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Ing. Gl. Comba

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul B.U.R.



Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comune di Valdieri - Copertura tratto Rio Desertetto - Strada vicinale della Barra - Richesta autorizzazione

Data di avvio: 2/1/2001

N. di protocollo dell’istanza: 136

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: geom. N. Cuomo

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul B.U.R.



Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comune di Castelmagno - Richiesta autorizzazione realizzazione scogliera lungo Rio Narbona

Data di avvio: 15/1/2001

N. di protocollo dell’istanza: 1395

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed al quale rivolgersi per informazioni: Geom. N. Cuomo

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy, 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul B.U.R.


STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Pino Torinese (Torino)

Statuto comunale

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Adozione dello Statuto

Art. 2 Il Comune di Pino Torinese quale ente autonomo

Art. 3 Finalità

Art. 4 Programmazione e cooperazione

Art. 5 Territorio e sede comunale

Art. 6 Stemma e gonfalone

Art. 7 Albo pretorio

TITOLO II ORGANI POLITICI

Capo I Il Consiglio comunale

Art. 8 Funzionamento: Principi e competenze

Art. 9 Composizione ed elezione

Art. 10 Presidenza del Consiglio

Art. 11 Consiglieri comunali

Art. 12 Gruppi consiliari

Art. 13 Commissioni consiliari

Art. 14 Sessioni consiliari ed attività

Art. 15 Convocazione del Consiglio per la convalida degli eletti

Art. 16 Linee programmatiche di governo

Art. 17 Scioglimento del Consiglio comunale

Art. 18 Decadenza dalla carica di Consigliere comunale

Capo II La Giunta comunale

Art. 19 Natura e composizione

Art. 20 Attività

Art. 21 Funzionamento della Giunta

Capo III Il Sindaco

Art. 22 Attribuzioni

Art. 23 Il Vice sindaco

Art. 24 Dimissioni, rimozione, decadenza, impedimento permanente o decesso del Sindaco

Art. 25 Mozione di sfiducia

Art. 26 Il Consiglio comunale dei ragazzi

Art. 27 Pari opportunità

TITOLO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 28 Il Segretario comunale

Art. 29 Struttura amministrativa

Titolo IV SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 30 Definizione

Capo I Forme di gestione

Art. 31 Gestione in economia

Art. 32 L’Azienda speciale

Art. 33 Struttura dell’Azienda speciale

Art. 34 L’Istituzione

Art. 35 Il Consiglio di amministrazione dell’Istituzione

Art. 36 Il Presidente dell’Istituzione

Art. 37 Il Direttore dell’Istituzione

Art. 38 Società per azioni ovvero a responsabilità limitata

Capo II Forme associative e di cooperazione

Art. 39 Collaborazione tra Enti

Art. 40 Consorzi

Art. 41 Accordi di programma

Titolo V FINANZA E CONTABILITA’

Art. 42 Finanza locale

Art. 43 Bilancio e programmazione finanziaria

Art. 44 Risultato di gestione

Art. 45 Revisione economico-finanziaria

Art. 46 Collegio dei Revisori, composizione e nomina

Art. 47 Sostituzione dei Revisori

Art. 48 Funzioni dei revisori

Art. 49 Denunce per fatti di gestione da parte di Consiglieri

Art. 50 Compenso ai revisori

Art. 51 Controllo di gestione

Titolo VI PROPRIETA’ COMUNALE

Art. 52 Beni comunali

Art. 53 Beni demaniali

Art. 54 Beni patrimoniali

Art. 55 Inventario

Art. 56 I contratti

Titolo VII ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I Partecipazione e decentramento

Art. 57 Partecipazione popolare

Art. 58 Associazionismo e volontariato

Art. 59 Diritti delle associazioni

Capo II Procedimento amministrativo ed accesso ai documenti amministrativi

Art. 60 Il procedimento amministrativo

Art. 61 Partecipazione al procedimento

Art. 62 Motivazione degli atti

Art. 63 Diritto di accesso ai documenti amministrativi

Capo III Modalità di partecipazione

Art. 64 Istanze, petizioni e proposte

Art. 65 Modalità di presentazione ed esame delle istanze, petizioni e proposte

Art. 66 Consultazioni della popolazione

Art. 67 Referendum consultivo

Art. 68 Soggetti promotori e richiesta di referendum

Art. 69 Ammissione della richiesta di referendum

Art. 70 Modalità di svolgimento del referendum

TITOLO VIII REVISIONE DELLO STATUTO E DISPOSIZIONE FINALE

Art. 71 Revisione dello Statuto

Art. 72 Disposizioni finali

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
ADOZIONE DELLO STATUTO

Comma 1

Lo Statuto del Comune è adottato dal Consiglio Comunale con le modalità e le maggioranze previste dalla legge.

Art. 2
IL COMUNE DI PINO TORINESE
QUALE ENTE AUTONOMO

Comma 1

Il Comune di Pino Torinese è Ente autonomo locale, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Comma 2

Il Comune esercita la propria autonomia nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Comma 3

Il Comune:

a) è ente democratico fondato sui principi basilari ed europeistici della pace, dell’uguaglianza e della solidarietà tra i popoli e gli individui;

b) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo decentrato e solidale;

c) esercita un ruolo guida nell’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse e nella gestione delle risorse economiche locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

d) ricerca e valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali.

Comma 4

In conformità ai principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, nell’entità e secondo le modalità in essi stabilite.

Art. 3
FINALITA’

Comma 1

Il Comune nell’esercizio delle proprie competenze tutela e sviluppa le risorse naturali, ambientali, economiche e sociali presenti nel suo territorio per assicurare alla propria collettività la migliore qualità della vita, ispirandosi ai principi di libertà, di rispetto delle minoranze etniche e religiose e di rispetto dell’individuo.

Comma 2

Il Comune afferma inoltre la volontà di conservare e valorizzare la propria realtà socio-culturale, gli aspetti naturalistici e ambientali del proprio territorio e la propria autonomia decisionale.

Comma 3

Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche alla vita pubblica.

Art. 4
PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

Comma 1

Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione ed operando nel principio della massima trasparenza avvalendosi altresì dell’apporto delle formazioni sociali, politiche, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

Comma 2

Il Comune ricerca e favorisce forme di collaborazione e cooperazione con gli altri Enti Locali.

Art. 5
TERRITORIO E SEDE COMUNALE

Comma 1

Il Comune esercita l’attività nel proprio ambito territoriale.

Comma 2

La sede del Comune è situata in piazza Municipio 8. Possono essere costituiti ulteriori uffici in altre località del territorio.

Comma 3

Le riunioni degli organi collegiali si tengono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze, purché nel territorio comunale.

Art. 6
STEMMA E GONFALONE

Comma 1

Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il proprio nome e il proprio stemma.

Comma 2

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogniqualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’Ente ad una iniziativa particolarmente qualificata, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

Comma 3

Il Sindaco può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 7
ALBO PRETORIO

Comma 1

Nella sede comunale è individuato apposito spazio da destinare ad Albo pretorio per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Comma 2

La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

Comma 3

Al fine di incrementare la trasparenza ed il servizio di informazione ai propri cittadini, le informazioni di cui al comma 1 saranno altresì rese disponibili su Internet.

Comma 4

Il Segretario comunale dispone l’affissione degli atti di cui al comma 1 e ne certifica l’avvenuta pubblicazione su attestazione del messo comunale.

TITOLO II
ORGANI POLITICI

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8
FUNZIONAMENTO: PRINCIPI E COMPETENZE

Comma 1

Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

Comma 2

Esercita le competenze previste dalla legge e dal presente Statuto.

Comma 3

Definisce, per la durata del mandato gli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla Legge. In ogni caso non possono essere nominati rappresentanti del Comune il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al quarto grado del Sindaco.

Comma 4

Il Consiglio comunale conforma l’azione dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza, solidarietà e legalità ai fini di assicurare l’imparzialità e la corretta gestione amministrativa. I suoi atti devono contenere l’individuazione degli obiettivi, le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse nonché l’indicazione degli strumenti più idonei a realizzare gli obiettivi prestabiliti.

Comma 5

Ha autonomia organizzativa e funzionale secondo quanto previsto dal “Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale” che disciplina, altresì, la gestione delle risorse attribuite ed in particolare le modalità attraverso le quali fornire servizi, attrezzature e risorse finanziarie per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 9
COMPOSIZIONE ED ELEZIONE.

Comma 1

L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

Art. 10
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Comma 1

Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal sindaco, che stabilisce l’ordine del giorno e ne dirige i lavori secondo le modalità del “Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale”.

Comma 2

In caso di assenza, sospensione dalle funzioni ovvero impedimento temporaneo del sindaco, il Consiglio comunale è presieduto, rispettivamente, dal vice sindaco, dal consigliere anziano e, in caso di impossibilità di quest’ultimo, dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.

Comma 3

Agli effetti di quanto sopra è consigliere anziano chi ha conseguito la maggior cifra individuale di voti, conteggiati unitamente a quelli di lista.

Comma 4

Il sindaco, nella veste di presidente del Consiglio comunale, assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Art. 11
CONSIGLIERI COMUNALI

Comma 1

I Consiglieri rappresentano l’intera comunità locale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

Comma 2

I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.

Comma 3

I Consiglieri singolarmente od in gruppo, hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio, nonchè di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, emendamenti ed ordini del giorno.

Comma 4

Essi hanno diritto di chiedere la convocazione del Consiglio comunale con le modalità stabilite dalla legge, indicando gli argomenti, corredati dalla proposta di deliberazione, che il Sindaco, nella veste di Presidente, deve inserire all’ordine del giorno.

Comma 5

Ogni consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere dagli uffici comunali, nonchè dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, le informazioni utili all’espletamento del mandato, secondo le modalità previste dal “Regolamento comunale sul diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Comma 6

Per l’esecuzione delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni, sono attribuiti ai Consiglieri i compensi ed i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla legge.

Art. 12
GRUPPI CONSILIARI

Comma 1

I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, presieduti dai rispettivi capigruppo, secondo le disposizioni del “Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale”, che ne stabilisce e determina le modalità di svolgimento dell’attività.

Comma 2

Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste presentate alle elezioni, e i relativi capigruppo, per le liste di minoranza, nel consigliere candidato a Sindaco della rispettiva lista, e per la lista di maggioranza, nel consigliere, non appartenente alla Giunta, che ha riportato il maggior numero di voti.

Comma 3

I capigruppo si riuniscono nella conferenza dei capigruppo consiliari il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono disciplinate nel “Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale”.

Art. 13
COMMISSIONI CONSILIARI

Comma 1

Il Consiglio comunale può istituire proprie Commissioni permanenti o temporanee, con funzioni consultive, di garanzia e di controllo.

Comma 2

Il “Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale” determina il numero dei componenti ed il funzionamento delle medesime.

Comma 3

La presidenza delle commissioni di garanzia e di controllo è attribuita alle opposizioni.

Comma 4

Compito delle Commissioni permanenti è l’esame preparatorio dei principali atti deliberativi del Consiglio, al fine di favorirne il miglior esercizio delle funzioni.

Art. 14
SEDUTE CONSILIARI ED ATTIVITA’

Comma 1

Il Consiglio comunale è riunito in seduta ordinaria per l’appovazione del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione.

Comma 2

In tutti gli altri casi il Consiglio è riunito in seduta straordinaria.

Comma 3

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvi i casi previsti dal “Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale”.

Comma 4

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

Comma 5

Gli astenuti presenti in aula sono computati al fine della determinazione e mantenimento del quorum strutturale.

Comma 6

Le votazioni si svolgono a scrutinio palese; si svolgono a scrutinio segreto quelle concernenti persone.

Comma 7

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge e lo Statuto richiedano un quorum diverso.

Comma 8

In caso di parità di voti l’argomento può essere riproposto in una seduta successiva.

Comma 9

Ogni proposta di deliberazione sottoposta all’esame del Consiglio, corredata dei pareri ed attestazioni previsti dalla legge, deve essere depositata, nei modi previsti dal regolamento, almeno 48 ore prima della riunione, salvo per le convocazioni d’urgenza, affinché i Consiglieri possano prenderne visione.

Comma 10

I verbali delle sedute del Consiglio sono redatti dal segretario comunale che li sottoscrive unitamente al presidente.

Comma 11

I verbali devono essere approvati dal Consiglio.

Art. 15
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
PER LA CONVALIDA DEGLI ELETTI

Comma 1

La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 16
LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO

Comma 1

Entro centoventi giorni dalla data di insediamento, il Sindaco sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, e le sottopone all’approvazione del Consiglio comunale.

Comma 2

Ciascun Consigliere comunale può proporre integrazioni e modifiche mediante presentazione di emendamenti nelle modalità indicate dal “Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale”.

Comma 3

Il Consiglio comunale verifica annualmente, entro il 31 dicembre, l’attuazione delle linee programmatiche di mandato.

Comma 4

Il Consiglio comunale può adeguare e/o modificare le linee programmatiche sulla base di sopravvenute esigenze.

Comma 5

Al termine del mandato il Sindaco presenta al Consiglio comunale il rendiconto dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Tale rendiconto è sottoposto all’approvazione del Consiglio.

Art. 17
SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Comma 1

In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale.

Comma 2

Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo consiglio e del nuovo sindaco e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Art. 18
DECADENZA DALLA CARICA
DI CONSIGLIERE COMUNALE

Comma 1

Il Sindaco, nella veste di presidente del Consiglio comunale, a seguito dell’avvenuto accertamento d’ufficio ovvero su segnalazione, dell’assenza del consigliere per tre sedute consecutive ovvero per cinque sedute nell’ambito dell’anno solare, avvia il procedimento di decadenza con la richiesta all’interessato di fornire cause giustificative delle assenze.

Comma 2

Il consigliere può presentare le sue controdeduzioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione.

Comma 3

Decorso tale termine, il Consiglio comunale delibera in merito.

CAPO II
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 19
NATURA E COMPOSIZIONE

Comma 1

La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune.

Comma 2

E’ composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a sei, a scelta e nomina del sindaco, tra i quali viene designato il Vice sindaco.

Comma 3

Il Sindaco nomina e revoca gli Assessori, dandone comunicazione al Consiglio in occasione della prima seduta utile.

Comma 4

Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale, con eccezione del Vice sindaco che deve essere nominato tra i componenti del Consiglio comunale.

Comma 5

Gli Assessori che non rivestono la carica di Consigliere partecipano alle sedute del Consiglio, intervenendo alla discussione, senza diritto di voto.

Comma 6

Le modalità di nomina, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti la Giunta sono regolati dalla legge.

Art. 20
ATTIVITA’

Comma 1

La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non competano, secondo le leggi e lo Statuto, al Sindaco.

Comma 2

La Giunta opera in modo collegiale. Collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. Compete altresì alla Giunta l’adozione dei Regolamenti sull’ordinamento dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 21
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

Comma 1

La Giunta è convocata dal Sindaco, che stabilisce l’ordine del giorno e la presiede. Delibera a maggioranza dei componenti.

Comma 2

Le sedute della Giunta non sono, di norma, pubbliche.

Comma 3

Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve recare i pareri e le attestazioni previste dalla legge.

Comma 4

I verbali delle sedute sono redatti a cura del Segretario comunale che li sottoscrive insieme al Sindaco. Tali verbali sono pubblici.

CAPO III
IL SINDACO

Art. 22
ATTRIBUZIONI

Comma 1

Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti. Sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune. Il Sindaco rappresenta l’Ente, salvi i casi in cui la rappresentanza, anche in giudizio, è esercitata dai Responsabili dei Servizi nei procedimenti di rispettiva competenza.

Comma 2

Il Sindaco in particolare:

- convoca e presiede il Consiglio comunale;

- può delegare l’esercizio di funzioni agli Assessori;

- provvede alla designazione, alla nomina e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, che si identificano con quelli ultimi espressi da tale organo nel caso il nuovo Consiglio comunale non sia intervenuto in tempo utile con una nuova formulazione, nei termini stabiliti dal comma 5 bis dell’art. 36 della legge 142 dell’8.6.90;

- nomina il Segretario comunale ed i responsabili dei servizi;

- adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal Regolamento alle attribuzioni della Giunta, del Segretario Comunale e dei Responsabili dei Servizi.

Art. 23
IL VICE SINDACO

Comma 1

Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di dimissioni, nonché in caso di sospensione dall’incarico della funzione adottata.

Comma 2

Il Vice Sindaco in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, svolge le funzioni di Sindaco fino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Art. 24
DIMISSIONI, RIMOZIONE, DECADENZA,
IMPEDIMENTO PERMANENTE
O DECESSO DEL SINDACO.

Comma 1

Le dimissioni, la decadenza, l’impedimento permanente, la rimozione o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

Comma 2

La Giunta ed il Consiglio rimangono in carica fino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Comma 3

L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione all’uopo eletta dal Consiglio comunale, composta da tre soggetti estranei al Consiglio, esperti in ordine allo specifico motivo dell’impedimento. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall’assessore più anziano d’età che vi provvede in accordo con i gruppi consiliari.

Comma 4

La commissione di cui al comma 2, entro trenta giorni dalla nomina, trasmette alla Giunta relazione sulle ragioni dell’impedimento.

Comma 5

La Giunta comunale sottopone la relazione al Consiglio comunale entro dieci giorni dal ricevimento. La pronuncia di impedimento permanente da parte del Consiglio comunale, riunito in seduta pubblica, determina lo scioglimento del Consiglio comunale e la decadenza della Giunta comunale.

Art. 25
MOZIONE DI SFIDUCIA

Comma 1

La mozione di sfiducia al Sindaco ed alla rispettiva Giunta è regolata dalla legge.

Art. 26
IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Comma 1

Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l’elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.

Comma 2

Il Consiglio comunale dei ragazzi delibera in via consultiva sulle seguenti materie:

- politica ambientale;

- sport;

- tempo libero;

- pubblica istruzione,

- cultura e spettacolo;

- pubblica assistenza;

Comma 3

Le modalità di elezione ed il funzionamento sono stabilite da apposito regolamento adottato dal Consiglio comunale dei Ragazzi, in modo da garantire piena rappresentatività delle componenti interessate, costituite dagli studenti delle scuole dell’obbligo pinesi.

Art. 27
PARI OPPORTUNITA

Comma 1

Le nomine a componente della Giunta e degli organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti dal Comune vengono effettuate nel rispetto delle normative dettate per garantire la pari opportunità, compatibilmente con le esigenze di qualificazione e di professionalità richieste dagli specifici incarichi e la disponibilità degli aventi diritto.

TITOLO III
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 28
IL SEGRETARIO COMUNALE

Comma 1

Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente. La legge ed i regolamenti ne disciplinano la nomina e le competenze.

Comma 2

Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione convenzionale dell’ufficio del Segretario.

Comma 3

Il Sindaco nomina il Vice Segretario comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento dei servizi, il quale sostituisce il segretario comunale in caso di assenza, impedimento ovvero vacanza dello stesso.

Comma 4

Il Segretario comunale presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 29
STRUTTURA AMMINISTRATIVA

Comma 1

La struttura dell’Ente è articolata in Servizi al cui vertice è posto un responsabile.

Comma 2

L’organizzazione della struttura comunale ed il suo funzionamento sono disciplinati dal regolamento sull’ordinamento dei servizi, nel rispetto dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa, efficacia, efficienza, economicità di gestione, funzionalità, autonomia operativa, professionalità, collaborazione, semplificazione e trasparenza.

TITOLO IV
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 30
DEFINIZIONE

Comma 1

Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che hanno per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Comma 2

I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

CAPO I
FORME DI GESTIONE

Art. 31
GESTIONE IN ECONOMIA

Comma 1

La gestione dei servizi pubblici può avvenire in economia quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda speciale.

Comma 2

L’organizzazione e l’esercizio di tali servizi è disciplinata da regolamento.

Art. 32
L’AZIENDA SPECIALE

Comma 1

Il Consiglio comunale può costituire aziende speciali per la gestione di servizi di rilevanza economica e imprenditoriale.

Comma 2

L’azienda speciale è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

Comma 3

L’attività si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e pareggio finanziario ed economico.

Comma 4

I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale previa stipula di accordi volti a garantire economicità e qualità, e a condizione che l’estensione del servizio non costituisca aggravi economici e finanziari a carico del Comune di Pino Torinese.

Art. 33
STRUTTURA DELL’AZIENDA SPECIALE

Comma 1

La struttura, il funzionamento e l’attività dell’azienda speciale sono disciplinati da apposito statuto, approvato dal Consiglio comunale.

Comma 2

Gli organi dell’azienda speciale sono: il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore ed il Collegio di revisione.

Comma 3

Il Presidente e gli altri componenti il Consiglio di amministrazione sono nominati dal sindaco fra coloro in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e dotati di competenze specialistiche. Il Direttore è assunto per pubblico concorso ovvero, nei casi di cui al T.U. 2578/25, mediante chiamata diretta. Il Collegio di revisione è nominato dal Consiglio comunale.

Comma 4

Il Consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione, determina gli indirizzi e le finalità dell’azienda, i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sull’attività.

Comma 5

Gli amministratori sono revocati per gravi violazioni di Leggi, inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell’amministrazione.

Art. 34
L’ISTITUZIONE

Comma 1

L’esercizio di servizi senza rilevanza imprenditoriale può avvenire a mezzo di istituzioni, organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotati di autonomia gestionale.

Comma 2

Sono organi dell’istituzione il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Comma 3

Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’istituzione, i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sull’attività.

Art. 35
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’ISTITUZIONE

Comma 1

Il Consiglio di amministrazione dell’istituzione è composto da n. 5 componenti.

Comma 2

I componenti del Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell’istituzione sono nominati dal Sindaco tra quanti hanno i requisiti per l’elezione a Consigliere comunale ed esperienza specifica.

Comma 3

Il Consiglio provvede all’adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti da apposito regolamento, all’uopo deliberato dal Consiglio comunale, che può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione ed al controllo.

Comma 4

Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta, determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.

Art. 36
IL PRESIDENTE DELL’ISTITUZIONE

Comma 1

Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull’esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

Art. 37
IL DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE

Comma 1

Il direttore dell’istituzione è nominato dalla Giunta comunale con le modalità previste dal regolamento.

Comma 2

Dirige tutta l’attività dell’istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 38
SOCIETA’ PER AZIONI OVVERO
A RESPONSABILITA’ LIMITATA

Comma 1

Il Consiglio comunale può’ approvare la partecipazione dell’Ente a società per azioni ovvero a responsabilità limitata, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

Comma 2

Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere maggioritaria.

Comma 3

L’atto costitutivo, lo statuto ovvero l’acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale. Deve essere garantita negli organi di amministrazione la rappresentanza dei soggetti pubblici.

Comma 4

IL Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza.

Comma 5

I Consiglieri comunali e gli assessori non possono essere nominati componenti i Consigli di amministrazione.

Comma 6

Il Sindaco, ovvero un suo delegato, partecipa all’Assemblea dei soci in rappresentanza dell’Ente.

Comma 7

Il Consiglio comunale verifica annualmente l’andamento della società e controlla che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata.

CAPO II
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 39
COLLABORAZIONE TRA ENTI

Comma 1

Il Comune persegue lo sviluppo di rapporti con gli altri Enti ovvero privati per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Comma 2

Il Consiglio comunale, a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, può adottare apposite convenzioni al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

Comma 3

Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione dei contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 40
CONSORZI

Comma 1

Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Enti locali, ovvero aderirvi, per la gestione associata di servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto applicabili.

Comma 2

Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

Comma 3

La convenzione disciplina la modalità di trasmissione al Comune, da parte del consorzio, degli atti fondamentali a cui deve essere data pubblicità.

Comma 4

Il Sindaco, ovvero un suo delegato, partecipa all’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione prevista dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 41
ACCORDI DI PROGRAMMA

Comma 1

Il Sindaco, per la definizione e l’attuazione di opere, interventi ovvero programmi di intervento che richiedono l’azione coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi, può promuovere la conclusione di un accordo di programma al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

Comma 2

L’accordo viene definito ed approvato in apposita conferenza;

Comma 3

Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco deve essere ratificata entro trenta giorni dal Consiglio comunale, pena decadenza.

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA’

Art. 42
FINANZA LOCALE

Comma 1

Nell’ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

Comma 2

Il Comune ha autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali e ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.

Comma 3

La finanza del Comune è costituita da:

a) imposte proprie;

b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali regionali;

c) tasse e diritti per servizi pubblici;

d) trasferimenti regionali;

e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;

f) risorse per investimenti;

g) altre entrate.

Comma 4

Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 43
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Comma 1

L’ordinamento finanziario e contabile del Comune si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia ed è disciplinato dal Regolamento comunale di contabilità.

Art. 44
RISULTATI DI GESTIONE

Comma 1

I risultati di gestione sono dimostrati mediante il rendiconto di gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio e sono redatti secondo le modalità del Regolamento comunale di contabilità.

Comma 2

Il rendiconto della gestione è deliberato dal Consiglio Comunale entro il trenta giugno dell’anno successivo all’esercizio di riferimento.

Art. 45
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Comma 1

Il bilancio di previsione, il rendiconto di gestione e gli altri documenti contabili dovranno consentire una lettura per programmi ed obiettivi in modo da consentire, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello economico sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune.

Comma 2

Il controllo finanziario-contabile, svolto dai revisori dei conti potrà comportare il potere di proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell’Ente.

Comma 3

E’ facoltà del Consiglio richiedere ai revisori dei conti ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione e gestione dei servizi.

Art. 46
COLLEGIO DEI REVISORI,
COMPOSIZIONE E NOMINA

Comma 1

Il collegio dei revisori è composto di 3 membri nominati dal Consiglio, con voto limitato a due componenti, e tra le persone indicate dalla legge, che abbiano i requisiti per la carica a Consigliere comunale e che non siano parenti ed affini entro il 4° grado, dei componenti della Giunta in carica.

Comma 2

I componenti il collegio dei revisori durano in carica un triennio, sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili, salvo inadempienza ai propri doveri.

Comma 3

I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale o dagli altri dai quali sono stati scelti, decadono dalla carica.

Comma 4

La revoca e la decadenza dall’ufficio sono deliberate dal Consiglio comunale.

Comma 5

La Presidenza del collegio compete al revisore iscritto al registro dei revisori ufficiali dei conti.

Art. 47
SOSTITUZIONE DEI REVISORI

Comma 1

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla sostituzione, con le modalità previste nell’articolo precedente.

Comma 2

I nuovi nominati scadono insieme con quelli rimasti in carica.

Art. 48
FUNZIONI DEI REVISORI

Comma 1

I revisori collaborano con il Consiglio comunale, nel rispetto delle funzioni attribuite dalla Legge.

Comma 2

A tal fine hanno facoltà di partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio, anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della Giunta comunale, se richiesti.

Comma 3

In occasione delle convocazioni del Consiglio comunale riceveranno per conoscenza copia dell’avviso di convocazione del Consiglio stesso.

Comma 4

Nell’esercizio della funzione di controllo e di vigilaza della regolarità contabile e finanziaria della gestione hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente.

Art. 49
DENUNCE PER FATTI DI GESTIONE
DA PARTE DI CONSIGLIERI

Comma 1

Ogni Consigliere può denunciare al collegio dei revisori fatti afferenti alla gestione dell’Ente, che ritenga censurabili. Il collegio, qualora ritenga fondata la denuncia, ne riferirà o in sede di relazione periodica al Consiglio o con altre modalità, che riterrà più opportune.

Comma 2

Quando la denuncia provenga da 1/3 dei Consiglieri, il collegio deve provvedere senza indugio ad eseguire i necessari accertamenti e riferire al Consiglio.

Art. 50
COMPENSO AI REVISORI

Comma 1

Ai revisori compete un compenso secondo tariffe previste dalle leggi o da accordi nazionali e secondo quanto stabilito dal Consiglio comunale.

Art. 51
CONTROLLO DI GESTIONE

Comma 1

Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell’Ente il regolamento individua metodi, indici e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Comma 2

La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta.

TITOLO VI
PROPRIETA’ COMUNALE

Art. 52
BENI COMUNALI

Comma 1

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.

Comma 2

I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

Comma 3

Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, si fa riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

Art. 53
BENI DEMANIALI

Comma 1

Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 824 del codice civile.

Comma 2

La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.

Comma 3

Fanno parte del demanio comunale, in particolare il mercato e il cimitero.

Comma 4

Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.

Art. 54
BENI PATRIMONIALI

Comma 1

I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.

Comma 2

Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in questo rivestono un carattere pubblico; essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

Comma 3

Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un’utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

Art. 55
INVENTARIO

Comma 1

Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili è redatto inventario.

Comma 2

Il responsabile del Servizio Contabile è responsabile della tenuta dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativa al patrimonio.

Comma 3

Il riepilogo dell’inventario deve essere allegato al rendiconto di gestione

Comma 4

Le modalità della tenuta e dell’aggiornamento dell’inventario dei beni sono disciplinate dal regolamento di contabilità, nell’ambito dei principi di legge.

Art. 56
I CONTRATTI

Comma 1

L’attività contrattuale è disciplinata da apposito regolamento.

TITOLO VII
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
POPOLARE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 57
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Comma 1

Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’attività dell’Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

Comma 2

La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

Comma 3

Il Comune promuove tali forme di partecipazione anche nei confronti dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 58
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Comma 1

Il Comune riconosce, valorizza e promuove la costituzione di libere forme associative o di volontariato a fini sociali, culturali, ricreativi e sportivi e comunque di interesse pubblico generale.

Art. 59
DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

Comma 1

Il Comune registra le associazioni che operano sul territorio, ovvero le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale, su istanza delle medesime, al fine di poter riconoscere ad esse i diritti di cui ai commi seguenti. Vengono registrate automaticamente le associazioni che hanno già ottenuto contributi dall’Ente purché sia rimasto invariato il fine statutario.

Comma 2

Ogni associazione ha diritto di essere consultata in merito alle iniziative del Comune nel settore in cui essa opera e a tal fine di ottenere ogni informazione in possesso dell’Ente.

Comma 3

Il Comune può erogare alle associazioni apolitiche contributi economici per lo svolgimento dell’ attività associativa e mettere a disposizione strutture, beni e servizi, con le modalità stabilite da regolamento.

Comma 4

Il regolamento deve salvaguardare la par condicio delle associazioni, nel rispetto delle diverse tipologie di attività e di rispondenza al pubblico interesse, nonchè stabilire una forma di erogazione di contributi subordinata anche alla presentazione del programma annuale dell’attività dell’associazione e da un rendiconto a consuntivo.

CAPO II
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 60
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Comma 1

Il procedimento amministrativo è regolato dalla L. 241/90, dal presente Statuto nonchè dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso, al quale per quanto di specifico si rimanda.

Comma 2

Il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio competente in relazione alla natura dell’oggetto, secondo la suddivisione in servizi effettuata dal regolamento di organizzazione dei servizi, ovvero altro dipendente del servizio, dal responsabile individuato.

Comma 3

I procedimenti amministrativi vengono attivati ad istanza di parte ovvero d’ufficio e si concludono entro trenta giorni dall’avvio ovvero entro il diverso termine stabilito dalla leggi o dal regolamento.

Art. 61
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

Comma 1

L’Ente è tenuto a comunicare a coloro nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti, a coloro la cui partecipazione sia prevista da legge o regolamento nonchè a coloro ai quali il provvedimento può recare pregiudizio, l’avvio del procedimento, nonchè il responsabile dello stesso ed il termine per la conclusione, salvo che sussistano impedimenti derivanti da particolari esigenze di celerità.

Comma 2

I portatori di interessi pubblici o privati nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, possono intervenire nel procedimento.

Comma 3

La partecipazione al procedimento avviene sulla base del regolamento e si esplica attraverso la visione degli atti istruttori e la presentazione di memorie scritte e documenti, anche aggiuntivi o rettificativi.

Comma 4

Il Comune, per motivi di interesse pubblico e al fine di terminare sollecitamente il procedimento, può stipulare con le parti interessate accordi al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento ovvero, nei casi previsti dalla legge, accordi sostitutivi dell’atto.

Art. 62
MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

Comma 1

Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato. La motivazione non è dovuta per gli atti normativi e per quelli di contenuto generale.

Art. 63
DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI

Comma 1

Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse personale ed attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell’Ente, delle Aziende autonome e speciali, dei consorzi e dei gestori di pubblici servizi, secondo le modalità stabilite dalla Legge e dall’apposito regolamento comunale.

Comma 2

Per i cittadini residenti nel territorio di questo Comune si prescinde dalla titolarità di un interesse giuridicamente rilevante.

Comma 3

La consultazione degli atti non è soggetta al pagamento di alcun diritto, tributo od altro emolumento.

CAPO III
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Art. 64
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

Comma 1

Ogni cittadino in forma singola o associata può rivolgere all’amministrazione istanze, petizioni e proposte dirette a sollecitare l’intervento su questioni di interesse comune, esporre esigenze di natura collettiva ovvero profferte per l’adozione di atti di competenza dell’Ente.

Art. 65
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ED ESAME
DELLE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE.

Comma 1

Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al Sindaco e devono contenere in modo chiaro ed intelligibile la questione che viene posta o la soluzione che viene proposta nonché la sottoscrizione dei presentatori, l’identificazione ed il recapito degli stessi.

Comma 2

L’amministrazione esamina l’atto e si pronuncia entro sessanta giorni dalla presentazione e trasmette il risultato al proponente ovvero al primo firmatario.

Comma 3

La petizione o la proposta devono essere inoltrate al Sindaco che ne invia copia ai capigruppo.

Art. 66
CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

Comma 1

Nelle materie di competenza locale e di interesse comune, l’amministrazione, al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle proprie iniziative, può avviare forme diverse di consultazione della popolazione, anche attraverso lo svolgimento di assemblee pubbliche decentrate per zone territorialmente omogenee cui possono partecipare i cittadini in forma singola o associata.

Art. 67
REFERENDUM CONSULTIVO

Comma 1

Il referendum è l’istituto di partecipazione diretta con cui gli elettori residenti nel Comune si esprimono su una determinata materia di competenza comunale, con esclusione delle attività amministrative vincolate da leggi, nonché le materie oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni, ovvero quelle rigettate o dichiarate inammissibili dal Consiglio comunale con maggioranza non inferiore ai 2/3 dei consiglieri assegnati all’Ente.

Art. 68
SOGGETTI PROMOTORI E RICHIESTA
DI REFERENDUM

Comma 1

Soggetti promotori del referendum sono il Consiglio comunale ovvero il quindici per cento dei cittadini elettori risultanti al trentuno dicembre dell’anno precedente, riuniti in comitato promotore.

Comma 2

Il comitato promotore formula la richiesta al sindaco contenente il quesito da sottoporre alla popolazione, esposto in termini chiari ed intelligibili ed è corredato dalla sottoscrizione autenticata dei richiedenti.

Art. 69
AMMISSIONE DELLA RICHIESTA
DI REFERENDUM

Comma 1

Il Consiglio comunale a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati si pronuncia sull’ammissibilità del referendum, previa istruttoria a cura del Segretario comunale, entro tre mesi dalla presentazione.

Comma 2

Possono essere dichiarati ammissibili più quesiti referendari purché non creino confusione all’elettore.

Comma 3

I provvedimenti assunti dall’organo competente in ordine all’argomento oggetto del quesito comporta il rigetto della richiesta di indizione del referendum e viene specificatamente indicata nell’atto.

Art. 70
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Comma 1

Il Sindaco indice il referendum entro tre mesi dalla pronuncia di ammissibilità da parte del Consiglio comunale e ne dà pubblicità mediante affissione e per via telematica entro il trentesimo giorno precedente la data di consultazione. L’affissione corredata dal quesito referendario costituisce unica convocazione per gli elettori.

Comma 2

La consultazione è indetta nella giornata di domenica e non può aver luogo in coincidenza con qualsiasi altra operazione elettorale nazionale o locale, inclusi i referendum nazionali, e nelle festività religiose riconosciute dallo Stato Italiano.

Comma 3

Per la consultazione è costituito un solo seggio che resta aperto ininterrottamente dalle ore sette alle ore ventidue.

Comma 4

La partecipazione alla votazione è attestata con apposizione della firma da parte dell’elettore sulla lista elettorale.

Lo spoglio delle schede inizia alle ore otto del giorno successivo.

Comma 5

Il referendum è valido con la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto. Il risultato è pubblicato all’Albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Comma 6

L’organo competente, entro trenta giorni dalla proclamazione dell’esito della consultazione, adotta il recepimento o il non recepimento, debitamente motivato, del risultato.

TITOLO VIII
REVISIONE DELLO STATUTO
E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 71
REVISIONE DELLO STATUTO

Comma 1

La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio comunale con le stesse modalità previste per l’approvazione.

Art. 72
DISPOSIZIONI FINALI

Comma 1

Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale lo Statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte e all’Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonchè inviato al Ministero dell’interno per l’inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti.

Comma 2

Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio.



Comune di Vespolate (Novara)

Statuto comunale (approvato con delibera C.C. n.36 del 3.11.2000)

INDICE

TITOLO I - AUTONOMIA E FINALITA’ DEL COMUNE

Art. 1 - Autonomia del Comune

Art. 2 - Territorio, Sede, stemma e gonfalone

Art. 3 - Funzioni

Art. 4 - Statuto comunale

Art. 5 - Regolamenti

Art. 6 - Albo Pretorio

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I - Gli organi istituzionali

Art. 7 - Organi

Capo II - Il Consiglio

Art. 8 - Elezione, composizione e durata

Art. 9 - I Consiglieri

Art. 10 - Capigruppo consiliari

Art. 11 - Prerogative delle minoranze consiliari

Art. 12 - Prima seduta del Consiglio

Art. 13 - Attribuzioni del Sindaco quale Presidente del Consiglio

Art. 14 - Linee programmatiche dell’azione di governo dell’ente

Art. 15 - Competenze del Consiglio

Art. 16 - Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali

Art. 17 - Sessioni ed adunanze del Consiglio

Art. 18 - Funzionamento del Consiglio

Capo III - Il Sindaco

Art. 19 - Il Sindaco

Art. 20 - Competenze del Sindaco

Art. 21 - Il Vice Sindaco

Art. 22 - Deleghe ed incarichi

Art. 23 - Cessazione dalla carica di Sindaco

Capo IV - La Giunta

Art. 24 - Composizione della Giunta

Art. 25 - Funzionamento della Giunta

Art. 26 - Competenze della Giunta

Art. 27 - Revoca degli Assessori

Capo V - Norme comuni

Art. 28 - Mozione di sfiducia

Art. 29 - Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

TIT.III - PARTECIPAZIONE

Capo I - Partecipazione e diritto all’informazione

Art. 30 - Libere forme associative

Art. 31 - Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione

Art. 32 - Referendum comunali

Art. 33 - Consulte comunali

Art. 34 - Diritto d’accesso e d’informazione dei cittadini

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Capo I - L’organizzazione amministrativa

Art. 35 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 36 - Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale

Art. 37 - Incarichi ed indirizzi di gestione

Art. 38 - Il Segretario comunale

Art. 39 - Il Direttore Generale

Art. 40 - Gestione amministrativa

Art. 41 - Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei Responsabili di Servizio

Art. 42 - Le determinazioni ed i decreti

Capo II - I servizi pubblici locali

Art. 43 - I servizi pubblici locali

Art. 44 - L’Azienda Speciale

Art. 45 - Società per azioni od a responsabilità limitata.

Art. 46 - L’Istituzione

Art. 47 - Gestione dei servizi in forma associata

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA

Art. 48 - Autonomia finanziaria e beni comunali

Art. 49 - Demanio e patrimonio

Art. 50 - Revisione economico-finanziaria

TITOLO VI- DIFENSORE CIVICO

Art. 51 - Nomina

Art. 52 - Incompatibilità e decadenza

Art. 53 - Mezzi e prerogative

Art. 54 - Rapporti con il consiglio

Art. 55 - Indennità di funzione

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 56 - Entrata in vigore

TITOLO I
AUTONOMIA E FINALITA’ DEL COMUNE

Art. 1
Autonomia del Comune

1. Il Comune è l’ente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita.

2. Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell’ordinamento della Repubblica.

3. Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.

4. E’ titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

5. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l’attività e la collaborazione dei cittadini, del volontariato e delle loro forme di aggregazione sociale.

6. Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d’interesse della comunità locale.

7. Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull’attività dell’ente ed assume le misure idonee a realizzare l’uso dei servizi pubblici, senza distinzioni.

Art. 2
Territorio, Sede, stemma e gonfalone

1. Il Comune di Vespolate è composto dal centro abitato che ne è il capoluogo ed il suo territorio, interamente compreso nella Provincia di Novara, confina con i Comuni di Tornaco, Nibbiola, Terdobbiate, Granozzo con Monticello, Cofienza e Robbio Lomellina.

2. La sede del Comune, dei suoi organi istituzionali è in Piazza Martiri n. 6
3. La modifica della circoscrizione territoriale è sempre subordinata alla previa audizione della popolazione residente nel Comune

4. Il Comune ha come segno distintivo lo stemma riconosciuto in data 17.3.1930 e fa uso, nelle cerimonie, del gonfalone riconosciuto in data 08.09.1983.

5. Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore.

6. Sono vietati l’uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta Comunale.

Art. 3
Funzioni

1. Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.

2. Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale.

3. Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l’esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà dell’omogeneità delle funzioni, dell’economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell’adeguatezza organizzativa.

4. Il Comune gestisce il servizio elettorale, dell’anagrafe, dello stato civile, di statistica e leva militare ed ogni altro servizio dello Stato e della Regione organizzato a livello locale.

5. Il Comune concorre a promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la reale partecipazione dei cittadini alla organizzazione politica , economica e sociale per rendere effettiva la libertà e l’uguaglianza;

6. In particolare, per il raggiungimento dei fini generali e nell’ ambito delle competenze riconosciute dalla costituzione e delle leggi dello Stato, il Comune:

1. promuove le condizioni per rendere effettivo il diritto alla salute ed alla sicurezza sociale, al lavoro, all’istruzione dei tutti i cittadini e contrasta ogni forma di discriminazione;

2. promuove e garantisce l’integrazione sociale tra gli abitanti;

3. garantisce la tutela del territorio e dell’ ambiente attraverso la pianificazione generale del territorio comunale attuando piani per la difesa del suolo, per la prevenzione ed eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, idrico ed acustico;

4. promuove lo sviluppo della cooperazione e dell’ associazione nei diversi settori;

5. tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale storico, artistico culturale e religioso promovendo il progresso della cultura in ogni sua libera manifestazione e mantenendo vive le tradizioni locali e di costume ai fini dell’animazione e dello sviluppo dell’identità socioculturale della comunità definendo anche strumenti urbanistici mirati alla preservazione della peculiarità dell’ edilizia rurale, dell’architettura dei cascinali del territorio extraurbano e del paesaggio volti a caratterizzare e preservare la peculiarità tipica del territorio , definibile in terre del riso, e stabilendo l’imprescindibile legame storico culturale di paese sulle strade delle risaie;

6. organizza ed eroga direttamente e/o indirettamente servizi di assistenza a favore dell’infanzia degli anziani e degli inabili con particolare attenzione alle situazioni di disagio economico;

7. promuove la razionalizzazione della rete commerciale di vendita favorendo l’associazionismo locale nonché la tutela dei consumatori;

8. promuove incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile

9. assume iniziative per assicurare un ampia e democratica informazione e partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale garantendo un pluralismo delle istituzioni e nelle istituzioni;

10. riconosce e tutela i diritti del fanciullo nello spirito della convenzione internazionale sui diritti del fanciullo recepita con Legge 176/1991 e favorisce la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva.

1) Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere la costituzione e l’elezione dei consiglio dei bambini e dei ragazzi.

2) Il Consiglio comunale dei Bambini e delle Bambine, dei Ragazzi o delle Ragazze ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica, ambiente, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l’associazionismo cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani rapporti con l’Unicef.

3) Viene riconosciuto il Consiglio dei Bambini delle Bambine o dei Ragazzi e delle Ragazze, operante all’interno del Laboratorio “La città dei Bambini o delle Bambine o dei Ragazzi e delle Ragazze” al fine di garantire agli adulti del paese ed in particolare ai suoi Amministratori, il punto di vista giovanile sui vari problemi della vita del paese. Il consiglio opera con proprio regolamento redatto dai bambini stessi.

4) Il consiglio comunale si riunisce almeno una volta all’anno congiuntamente al Consiglio dei Bambini e delle Bambine o dei Ragazzi e delle Ragazze che opera all’interno del Laboratorio “La città dei Bambini e delle Bambine o dei Ragazzi e delle Ragazze” su richiesta dei bambini stessi oppure su richiesta di quest’ultimo .

5) Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio dei Bambini e delle Bambine dei Ragazzi e delle Ragazze sono stabiliti con apposito regolamento.

Art. 4
Statuto comunale

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

2. Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.

3. Le modifiche dello Statuto sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazioni separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale.

4. Le modifiche d’iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.

5. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio successiva all’esame senza rilievi da parte dell’Organo di controllo.

Art. 5
Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.

2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nell’ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.

3. I regolamenti comunali entrano in vigore, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, a seguito della ripubblicazione all’albo pretorio, decorso il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del medesimo all’albo pretorio del Comune.

Art. 6
Albo Pretorio

1. Nella Sede Municipale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per statuto a tale adempimento.

2. Il Messo Comunale o, in sua assenza, l’incaricato del relativo servizio, cura la tenuta dell’Albo e l’affissione degli atti soggetti a pubblicazione, attestando e certificando personalmente la stessa.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I
Gli organi istituzionali

Art. 7
Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

2. Gli amministratori nell’esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.

CAPO II
Il Consiglio

Art. 8
Elezione, composizione e durata

1. Il Consiglio Comunale è eletto e composto in base alle disposizioni normative vigenti in materia.

2. L’elezione del consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.

3. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio.

4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.

5. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.

6. La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.

7. Dopo l’indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell’organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.

8. I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

Art. 9
I Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l’intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento il funzionamento del Consiglio comunale.

3. I Consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.

4. I Consiglieri hanno potere ispettivo sull’attività della Giunta e degli uffici e servizi dell’Ente, che esercitano mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.

5. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono vagliate secondo le norme del regolamento.

6. Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell’espletamento del mandato.

7. I consiglieri comunali che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del consiglio comunale, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale.

8. A tale riguardo, il Sindaco a seguito di avvenuto accertamento dell’ assenza maturata, provvede ai sensi art.7 legge 241/91 a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori da inviare entro 20 giorni dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine il consiglio esamina e delibera in ordine alla decadenza tenuto conto della cause giustificative fornite dal consigliere. La relativa deliberazione è assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Art. 10
Capigruppo consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista si riuniscono in gruppi secondo quanto previsto dalla legge. Nel caso in cui in una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo comunica al Segretario comunale la sua composizione e contestualmente il nominativo del suo gruppo nei dieci giorni successivi alla prima seduta del consiglio comunale. In mancanza di tale comunicazione verrà considerato capogruppo il consigliere che nella lista si era presentato alla carica di Sindaco .

3. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

Art. 11
Prerogative delle minoranze consiliari

1. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l’effettivo esercizio dei poteri di controllo e del diritto d’informazione sull’attività e sulle iniziative del Comune, e degli enti dipendenti.

2. Ove, la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedano la nomina di rappresentati designati della minoranza si procederà con il sistema del voto limitato previsto per l’elezione della commissione elettorale comunale.

Art. 12
Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco che la presiede, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione

2. E’ presieduta dal Sindaco neo-eletto o - in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto - dal Consigliere Anziano.

3. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l’Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.

4. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Art. 13
Attribuzioni del Sindaco quale Presidente del Consiglio

1. Il Sindaco quale Presidente del Consiglio:

a) rappresenta il Consiglio Comunale;

b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;

c) decide sull’ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;

d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;

e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;

f) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, ove richiesta;

g) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell’ente.

2. Il Sindaco quale Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Art. 14
Linee programmatiche dell’azione di governo dell’ente

3. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta al Consiglio Comunale per l’approvazione entro novanta giorni dall’insediamento dello stesso.

4. Il documento contenente le linee programmatiche dell’azione amministrative e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in consiglio comunale, mediante deposito nella sede consiliare, e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con votazione palese.

5. Il documento così approvato costituisce il principale atto d’indirizzo dell’attività amministrativa e riferimento per l’esercizio della funzione di controllo politico - amministrativa del consiglio.

Art. 15
Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell’emanazione dei seguenti atti fondamentali:

a) atti normativi

- Statuto dell’Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni

- regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell’esercizio della propria potestà regolamentare

b) atti di programmazione

- programmi

- piani finanziari

- relazioni previsionali e programmatiche

- piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici

- piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione

- bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni

- ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti dalla legge

- conti consuntivi

c) atti di decentramento

- tutti gli atti necessari all’istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini

d) atti relativi al personale

- atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante organiche e per l’approvazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

- autorizzazione alla polizia municipale a portare armi

e) atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti

- convenzioni fra comuni e fra Comune e provincia

- accordi di programma

- costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti locali

f) atti relativi a spese pluriennali

- tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo

g) atti relativi ad acquisti ed alienazioni d’immobili, permute, concessioni non previsti in atti fondamentali del consiglio

h) atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

- atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

- assunzione diretta di pubblici servizi

- costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria

- concessioni di pubblici servizi

- affidamento di servizi o attività

i) atti relativi alla disciplina dei tributi

- atti di istituzione di tributi e tariffe, nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge

- disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici

- modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenza della Giunta

l) accensione di mutui e prestiti obbligazionari

- contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del consiglio

- emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione

- emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione

m) atti di nomina

- definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni

- nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge

- nomina d’ogni altra rappresentanza del comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari

n) atti elettorali e politico - amministrativi

- esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti

- surrogazione dei consiglieri

- approvazione delle linee programmatiche di governo dell’Ente

- approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia

- nomina della commissione elettorale comunale

- esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno

o) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico - amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.

Art. 16
Commissioni consiliari straordinarie,
temporanee e speciali

2. Il Consiglio può istituire - con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica - commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, determinando nell’atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all’espletamento del mandato.

3. I lavori delle commissioni cosi nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione.

Art. 17
Sessioni ed adunanze del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all’ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

2. Il regolamento del consiglio disciplina il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute in prima e seconda convocazione e per la validità delle deliberazioni.

3. L’attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria

4. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le seduta nella quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti alle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

5. La convocazione ai consiglieri deve essere fatta da Sindaco con avvisi scritti da trasmettere agli stessi nel domicilio eletto nel territorio comunale a mezzo di:

6. messo comunale, mediante servizio postale e mediante via fax.

7. La convocazione può essere richiesta da almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la convocazione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ ordine del giorno gli argomenti proposti purché di competenza consiliare.

8. L’avviso contenente elenco degli argomenti, per le sessioni ordinarie deve essere trasmesso ai Consiglieri almeno cinque giorni prima, salvo il caso di cui all’ art. 14 del presente statuto , e per le altre almeno tre.

9. Sono ammesse le comunicazioni urgenti del Consiglio da parte del Sindaco.

10. In tal caso l’avviso è consegnato 24 ore prima.

11. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione e può essere effettuato con avviso consegnato 24 ore prima del giorno in cui è convocata la seduta.

12. L’elenco degli argomenti da trattare deve esser affisso all’albo pretorio almeno entro il giorno precedente l’adunanza.

13. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri in caso di sessioni ordinarie e straordinarie tre giorni prima ed in caso di convocazioni di urgenza o di integrazione ordine del giorno almeno 12 ore prima della seduta.

14. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo gli astenuti e, nelle votazioni a scrutino segreto,le schede bianche e nulle.

15. Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto o dai regolamenti .

16. Per gli atti di nomina è sufficiente salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di regolamento la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti corrispondenti al numero di soggetti da nominare; a parità di voti prevale il criterio della maggiore anzianità.

Art. 18
Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

2. Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni eventualmente istituite.

CAPO III
Il Sindaco

Art. 19
Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo dell’amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell’amministrazione dell’Ente.

3. Sovrintende all’andamento generale dell’Ente, provvede a dare impulso all’attività degli altri organi comunali e ne coordina l’attività.

4. Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell’attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.

5. Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegate dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo statuto.

6. Per l’esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

7. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione, pronunciando la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana ”.

8. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

Art. 20
Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale, e fissa l’ordine del giorno dello stesso.

2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.

3. Il sindaco coordina ed organizza, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari

4. d’apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.

5. Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni

6. pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza.

7. Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all’eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.

8. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore generale, ove previsto, e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché, quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

9. Il Sindaco indice i referendum comunali.

10. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.

11. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.

12. Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell’Ente e la proposizione delle liti.

13. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

14. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al comune.

Art. 21
Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.

2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l’Assessore più anziano di età.

Art. 22
Deleghe ed incarichi

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l’esercizio delle proprie attribuzioni.

2. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell’amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per compimento di singoli atti o procedimenti.

5. L’atto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica l’oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera trasferimento della competenza.

6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

7. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

8. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell’interesse dell’Amministrazione.

9. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e lo studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell’interesse dell’Amministrazione.

10. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

11. Non è consentita la mera delega di firma.

Art. 23
Cessazione dalla carica di Sindaco

1. L’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.

3. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.

4. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Consiglio.

5. Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all’immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

6. Di tale evenienza il Segretario comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché, questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario.

CAPO IV
La Giunta

Art. 24
Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da n.4 Assessori, compreso il Vice Sindaco.

2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori, prima dell’insediamento del consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale.

3. Possono essere nominati Assessori sia i consiglieri comunali sia cittadini non facenti parti del Consiglio; la carica di Assessore non è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.

4. Non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

5. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune presso enti, aziende istituzioni ed organismi interni ed esterni all’ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò non competa loro per effetto della carica rivestita.

6. La Giunta all’atto dell’insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.

7. Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all’espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.

Art. 25
Funzionamento della Giunta

1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.

2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della giunta, assicura l’unità d’indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.

3. La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

4. Per la validità delle sedute è richiesto l’intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.

5. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.

6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

7. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della giunta dirigenti e funzionari del comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

Art. 26
Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune e per l’attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d’impulso nei confronti del Consiglio.

2. La Giunta compie gli atti di Amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

3. Rientra altresì nella competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo statuto in materia di organizzazione e di personale.

Art. 27
Revoca degli Assessori

1. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall’incarico uno o più Assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.

2. La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unicamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

CAPO V
Norme comuni

Art. 28
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell’assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

Art. 29
Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali e’ vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

2. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell’ambito del territorio comunale.

3. Tutti gli amministratori hanno altresì l’obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

4. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell’atto e specifici interessi degli amministratori o di loro partenti ed affini fino al quarto grado.

5. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazioni ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE

CAPO I
Partecipazione e diritto all’informazione

Art. 30
Libere forme associative

Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative ed il volontariato operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all’Amministrazione locale.

A tal fine il Comune:

a) sostiene i programmi e l’attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell’intera comunità attraverso l’erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, l’assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;

b) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l’organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all’Ente;

c) può coinvolgere le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.

Per esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d’iscrizione all’associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l’elettività delle cariche, nonché, la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

Art. 31
Proposte di iniziativa popolare e forme
di consultazione della popolazione

1. Gli elettori del Comune in numero non inferiore a un terzo possono presentare al Consiglio Comunale proposte per l’adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione.

2. Le proposte di iniziativa popolare sono portate all’esame del Consiglio entro novanta giorni dalla loro presentazione.

3. Il Comune può promuovere forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.

4. La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso confronto diretto tramite assemblea pubblica ,inchieste o sondaggi d’opinione da affidare di norma a ditte specializzate.

Art. 32
Referendum comunali

1. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti allo Statuto, alla finanza comunale, al Bilancio ed al Piano degli Investimenti, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all’organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l’abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.

2. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.

3. I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno un terzo dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell’inizio della raccolta delle firme.

4. Il Consiglio Comunale decide sulla ammissibilità della richiesta referendaria.

5. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.

6. I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali, salvo diverse disposizioni vigenti al riguardo.

7. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà più uno dei cittadini aventi diritto al voto. S’intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.

8. Nei referendum abrogativi, l’approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell’atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo dalla proclamazione dell’esito del voto. Entro tale data il consiglio comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all’orientamento scaturito dalla consultazione.

9. Nei referendum consultivi, il consiglio comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell’esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.

10. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 33
Consulte comunali

1. Le consulte comunali sono chiamate ad esprime pareri ed a formulare proposte su specifiche problematiche ed indirizzi su cui l’Amministrazione vuole acquisire pareri.

2. Le consulte comunali sono istituite dal consiglio comunale.

3. Ogni consulta è costituita dai rappresentanti delle associazioni, dei comitati, delle organizzazioni sindacali e professionali riconosciute, degli organismi portatori di interessi settoriali e da cittadini con particolare qualificazione ed esperienza.

4. Ne fanno parte di diritto di assessori competenti per la materia. Il Sindaco prende atto, con proprio provvedimento delle designazioni effettuate dalle associazioni e dalle organizzazioni.

5. Ogni consulta elegge il proprio Presidente.

6. Le consulte rimangono in carica per tutta la durata del consiglio comunale che le ha istituite.

Art. 34
Diritto d’accesso e d’informazione dei cittadini

1. Il Comune esercita l’attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza e trasparenza.

2. Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale - a domanda o d’ufficio - deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.

3. I cittadini hanno diritto, come da regolamento, a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali per legge debbono intervenire.

4. L’attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità.

5. I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.

6. Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l’accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l’accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell’attività amministrativa.

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I
L’organizzazione amministrativa

Art. 35
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all’impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.

2. I regolamenti di cui al precedente comma, sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal consiglio comunale.

3. Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

4. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.

5. La struttura organizzativa si articola secondo criteri di omogeneità, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

6. La dotazione organica e l’organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell’ente.

7. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l’esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dell’incarico.

Art. 36
Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale determina nell’ambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri diretti cui la giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Nell’esercizio di tale attribuzione in particolare il consiglio comunale provvede a definire le linee essenziali dell’organizzazione dell’ente, nonché, i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico - amministrativo.

3. Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno di personale.

Art. 37
Incarichi ed indirizzi di gestione

1. Gli organi istituzionali dell’ente uniformano la propria attività al principio dell’attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Stabiliscono in atti provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive per l’azione amministrativa e la gestione.

3. Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.

4. La direzione degli Uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario Comunale o a Dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all’interno dell’Ente, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

5. Gli incarichi di direzione degli Uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell’ente.

6. Il comune può associarsi con altri enti locali per l’esercizio in comune di funzioni amministrative o per l’espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.

7. Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del sindaco.

8. In caso di inerzia o ritardo nella assunzione di atti dovuti, di competenza degli stessi o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il sindaco assegna ove possibile un termine per l’adempimento e nomina un commissario ad acta ove l’inerzia permanga ulteriormente.

9. E’ in ogni caso fatta salva l’eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l’incarico di direzione.

Art. 38
Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede alla stesura dei relativi verbali.

3. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l’attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

4. Il Sindaco può affidare al segretario la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dell’ente.

5. Il Segretario per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell’Ente.

Art. 39
Il Direttore Generale

1. Il Comune può convenzionarsi con altri Enti Locali aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare un Direttore Generale.

2. L’incarico deve essere conferito a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.

3. La convenzione disciplina le modalità di nomina del Direttore, i requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dall’incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e della ripartizione dei costi fra gli Enti convenzionati e quant’altro necessario a disciplinarne il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del Segretario Comunale, dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi e, ove istituito, dell’ufficio per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo

4. Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l’attuazione degli obiettivi e del programma dell’amministrazione.

5. Egli è responsabile dell’andamento complessivo dell’attività gestionale, dell’efficienza ed efficacia dell’azione di governo dell’ente.

6. A tal fine il direttore:

a) collabora con l’amministrazione nella predisposizione della relazione previsionale e programmatica e dello schema del bilancio annuale e pluriennale, nonché, dei piani e dei programmi amministrativi;

b) predispone, d’intesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta di programma di gestione e definizione degli obiettivi;

c) verifica nel corso dell’esercizio finanziario, d’intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e propone le eventuali modifiche ed integrazioni;

d) sovrintende alla gestione e coordina l’attività dei responsabili degli uffici e dei servizi, attraverso difettive operative, disposizioni ed altre forme di coordinamento da adottare comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze degli stessi;

e) definisce i criteri per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ed adotta le relative misure attuative;

7. Entro quindici giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario il Direttore Generale relazione alla giunta sull’andamento della gestione dell’anno precedente per ciascun settore di attività dell’ente

8. La Giunta entro i successivi quindici giorni si esprime con motivato parere, confermando la fiducia al Direttore o adottando l’eventuale provvedimento di revoca ove il livello dei risultati non risulti soddisfacente

9. Ove il Direttore Generale non sia nominato, il Sindaco - sulla base delle direttive del Consiglio Comunale e previa deliberazione della Giunta Municipale - può attribuire in tutto o in parte le relative funzioni al Segretario comunale per l’intero periodo del mandato amministrativo.

10. Compete in tal caso al Segretario un elemento aggiuntivo di retribuzione adeguato alla gravosità dell’incarico.

Art. 40
Gestione amministrativa

1. I Responsabili di Servizio sono preposti, secondo l’ordinamento dell’ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell’attività delle strutture che da essi dipendono

2. A tal fine ai Responsabili di Servizio sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d’indirizzo.

3. Nell’ambito dei servizi cui sono preposti, i Responsabili di Servizio in particolare:

a) assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedono all’espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla giunta, alla stipula del contratto

b) individuale di lavoro, all’attribuzione del trattamento economico accessorio.

4. Hanno poteri di iniziativa per l’applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza;

b) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;

c) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all’ufficio e individuano i dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale;

d) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;

e) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell’ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti e dagli altri atti di programmazione approvati;

f) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal sindaco.

5. Sono di competenza dei Responsabili di Servizio gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, d’intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni i verbali e le diffide.

6. Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al Sindaco, alla giunta ed al Consiglio i Responsabili di Servizio nell’esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo,

7. provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche a carattere discrezionale.

Art. 41
Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei Responsabili di Servizio

1. Oltre ai compiti indicati al precedente articolo, spettano ai Responsabili di Servizio nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione:

a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;

b) l’applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l’adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l’ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.

Art. 42
Le determinazioni ed i decreti

1. Gli atti dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati da altre, assumono la denominazione di “determinazioni” e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Gli atti di liquidazione dei responsabili assumono la denominazione di “ disposizioni ”.

3. Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di “decreti”.

4. Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell’adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell’attestazione di copertura finanziaria.

5. A tal fine sono trasmessi all’ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell’impegno contabile entro cinque giorni.

6. Tutti gli atti del Sindaco e dei dirigenti e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitariamente con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l’ufficio di provenienza.

CAPO II
I servizi pubblici locali

Art. 43
I servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.

2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obbiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti.

3. Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.

4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.

5. I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all’apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.

6. La compartecipazione alla spesa per l’erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.

7. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.

8. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull’attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all’anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l’economicità della gestione e la rispondenza dell’attività alle esigenze dei cittadini.

Art. 44
L’Azienda Speciale

1. L’Azienda Speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.

2. Sono organi dell’azienda il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.

3. Il Presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale , fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa.

4. Lo statuto dell’azienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli amministratori, oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente statuto.

5. Il Sindaco può revocare dall’incarico il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.

6. La nomina, conferma e revoca del Direttore competono al Consiglio di amministrazione dell’azienda.

7. Il Comune conferisce all’azienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo statuto e gli atti fondamentali; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8. I Revisori dei conti dell’Azienda sono nominati dal Consiglio Comunale.

Art. 45
Società per azioni od a responsabilità limitata.

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente anche provvedendo alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali Enti Pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata a cui il Comune vi partecipi.

6. Il Sindaco o suo delegato partecipa all’ assemblea dei soci in rappresentanza dell’ Ente.

Art. 46
L’Istituzione

1. L’Istituzione è un organismo strumentale dell’ente per l’esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.

2. Sono organi dell’Istituzione il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore.

3. Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e restano in carica per l’intero periodo del mandato amministrativo del sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.

4. Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dell’istituzione, l’ordinamento interno, le prestazioni all’utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.

5. I bilanci preventivi e consuntivi dell’Istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.

6. L’organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull’attività dell’Istituzione.

Art. 47
Gestione dei servizi in forma associata

1. Il comune può ricercare e promuovere forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l’obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l’economicità della gestione.

2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvolgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l’esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all’apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un’efficiente erogazione dei servizi.

3. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

4. Per l’esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il comune può partecipare a consorzi.

5. L’approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del consiglio comunale.

6. Allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di servizi si può procedere anche mediante l’unione di Comuni con le modalità di cui all’art. 32 legge 267/2000.

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA

Art. 48
Autonomia finanziaria e beni comunali

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l’applicazione di imposte e tasse o la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l’erogazione dei servizi comunali.

3. Entro il termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo.

4. Il bilancio è corredato degli atti indispensabili richiesti dalla normativa vigente.

5. Nel corso dell’esercizio l’azione amministrativa è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate e all’andamento della spesa.

6. I risultati della gestione sono rilevati mediante gli atti contabili dell’ente e dimostrati nel rendiconto secondo le disposizioni della legge .

7. La Giunta comunale nei tempi di normativa vigente presenta al Consiglio, per l’approvazione, il bilancio consuntivo dell’anno precedente, accompagnato dagli atti indispensabili previsti dalla relativa normativa.

Art. 49
Demanio e patrimonio

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici

2. La gestione dei beni comunali s’ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell’utilità pubblica.

3. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell’ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un’adeguata redditività, ovvero in comodato sulla base di relativa motivazione.

4. I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni vigenti, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale.

Art. 50
Revisione economico-finanziaria

1. Un Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del comune e delle istituzioni.

2. Il Revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

3. La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorare l’efficienza ed i risultati.

4. Nell’esercizio delle sue attribuzioni, il Revisore dei Conti ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l’espletamento dell’incarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.

5. Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Revisore dei Conti e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché, di supporto all’attività degli organi amministrativi dell’ente.

6. Il regolamento di contabilità disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’organo e specifica i rapporti del Revisore con gli organi elettivi e burocratici.

7. Il revisore dei conti rimane in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; egli è revocabile per inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’ espletamento del suo mandato e sul regolare funzionamento dell’ organo.

8. Il Comune mette a disposizione del Revisore le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti

TITOLO VI
DIFENSORE CIVICO

Art. 51
Nomina

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. Resta in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all’insediamento del successore.

3. Il Difensore Civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene.

Art. 52
Incompatibilità e decadenza

1. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa.

2. Non può essere nominato Difensore Civico:

a) chi si trova in condizione di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;

c) i ministri di culto;

d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l’Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi.

e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l’oggetto di rapporti giuridici con l’Amministrazione comunale;

f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al IV grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.

3. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma 2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall’ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri d’ufficio.

Art. 53
Mezzi e prerogative

1. L’ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall’Amministrazione comunale, provvisti di attrezzature d’ufficio e di quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’ufficio stesso.

2. Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l’Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari dei servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell’abito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio.

4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto, il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l’intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinari le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

6. L’Amministrazione ha l’obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell’atto adottando non recepisce i suggerimenti del Difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.

7. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all’ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.

8. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all’attività del Difensore Civico.

Art. 54
Rapporti con il consiglio

1. Il Difensore Civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio nella prima seduta utile e resa pubblica.

2. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore Civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio.

Art. 55
Indennità di funzione

1. Al Difensore Civico viene corrisposta la stessa indennità di presenza prevista per gli Assessori comunali.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI  E TRANSITORIE

Art. 56
Entrata in vigore

2. Lo Statuto come precisato dall’art.4 entra in vigore decorsi i trenta giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio successiva all’ esame senza rilievi da parte dell’ organo di controllo.

3. Lo stesso è pubblicato sul bollettino ufficiale della regione ed inviato al Ministero degli interni per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.



Comune di Vignale Monferrato (Alessandria)

Statuto comunale

INDICE

TITOLO I

Principi Generali

Art. 1 - Principi fondamentali

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

Art. 4 - Territorio e sede comunale

Art. 5 - Albo Pretorio

Art. 6 - Stemma e gonfalone

TITOLO II

Ordinamento strutturale

Capo I - Organi e loro attribuzioni

Art. 7 - Organi

Art. 8 - Deliberazioni degli organi collegiali

Art. 9 - Consiglio Comunale

Art. 10 - Sessioni e convocazione

Art. 11 - Linee programmatiche di mandato

Art. 12 - Commissioni

Art. 13 - Consiglieri

Art. 14 - Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 15 - Gruppi consiliari

Art. 16 - Sindaco

Art. 17 - Attribuzioni di amministrazione

Art. 18 - Attribuzioni di vigilanza

Art. 19 - Attribuzioni di organizzazione

Art. 20 - Vicesindaco

Art. 21 - Giunta Comunale

Art. 22 - Composizione

Art. 23 - Nomina

Art. 24 - Funzionamento della Giunta

Art. 25 - Competenze

TITOLO III

Istituti di partecipazione

Capo I - Partecipazione e decentramento

Art. 26 - Partecipazione popolare

Art. 27 - Associazionismo

Art. 28 - Diritti delle associazioni

Art. 29 - Contributi alle associazioni

Art. 30 - Volontariato

Art. 31 - Consultazioni

Art. 32 - Petizioni

Art. 33 - Proposte

Art. 34 - Referendum

Art. 35 - Accesso agli atti

Art. 36 - Diritto di informazione

Art. 37 - Istanze

TITOLO IV

Attività amministrativa

Art. 38 - Obiettivi dell’attività amministrativa

Art. 39 - Servizi pubblici comunali

Art. 40 - Forme di gestione di servizi pubblici

Art. 41 - Aziende speciali

Art. 42 - Struttura delle aziende speciali

Art. 43 - Istituzioni

Art. 44 - Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali

Art. 45 - Convenzioni

Art. 46 - Consorzi

Art. 47 - Accordi di programma

TITOLO V

Uffici e Personale

Capo I - Uffici

Art. 48 - Principi strutturali e organizzativi

Art. 49 - Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 50 - Regolamento degli Uffici e dei Servizi

Art. 51 - Diritti e doveri dei dipendenti

Capo II - Personale Direttivo

Art. 52 - Direttore Generale

Art. 53 - Responsabili degli Uffici e dei Servizi

Art. 54 - Funzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 55 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

Art. 56 - Collaborazioni esterne

Art. 57 - Ufficio di indirizzo e di controllo

Capo III - Il Segretario Comunale

Art. 58 - Il Segretario Comunale

Art. 59 - Funzioni del Segretario Comunale

Art. 60 - Ordinamento

Art. 61 - Amministrazione dei beni comunali

Art. 62 - Bilancio Comunale e rendiconto della gestione

Art. 63 - Revisore dei conti

Art. 64 - Attività contrattuale

TITOLO VI

Disposizioni diverse

Art. 65 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

Art. 66 - Pareri obbligatori

Art. 67 - Regolamenti

Art. 68 - Norme finali

TITOLO I
Principi generali

Art. 1
Principi fondamentali

1. La comunità di Vignale Monferrato è Ente autonomo locale, il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. Considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché l’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

3. L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

Art. 2
Finalità

1. Il comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione.

3. Il comune, istituzione autonoma entro l’unità della Repubblica, è l’ente che rappresenta e cura gli interessi generali della comunità, con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.

4. Il Comune, per il raggiungimento dei propri fini, può promuovere rapporti di scambio con altre comunità locali anche di altre nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

5. Il comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a. coordina l’attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento delle proprie strutture affinché provveda a soddisfarli;

b. assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione ai principi di equità e solidarietà per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità, nella difesa della vita umana e della famiglia, nella tutela della maternità e della prima infanzia, nonché nella tutela della salute pubblica in generale per garantire alla collettività un miglior qualità della vita;

c. sviluppa le risorse naturali ed ambientali, tutela i beni storici, culturali, artistici e monumentali presenti nel proprio territorio, impegnandosi altresì nella salvaguardia degli usi, costumi, tradizioni, idiomi, arti e mestieri dell’area e della realtà locale a cui storicamente appartiene;

d. concorre allo sviluppo e al sostegno della vita di relazione, promuovendo le attività ricreative, sportive e delle altre funzioni comprese nel settore organico dei servizi socioculturali;

e. per il raggiungimento di tali finalità, il comune favorisce l’istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuovendo la realizzazione di idonee strutture, servizi ed impianti, assicurandone l’accesso agli stessi enti, organismi ed associazioni;

f. promuove ed attiva un organico assetto del territorio nel quadro di un programma di sviluppo degli insediamenti residenziali, delle infrastrutture e dei servizi sociali, delle aree destinate alle attività industriali/commerciali e del terziario, avendo la maggior cura di impedire insediamenti aventi potenzialità inquinanti; attiverà altresì le opere infrastrutturali primarie e secondarie in relazione alle esigenze e priorità, nel rispetto delle indicazioni stabilite dagli strumenti urbanistici generali vigenti, nonché anche dagli eventuali piani attuativi pluriennali adottati in rapporto alle capacità di investimento proprie ed acquisibili e finanziabili dalle disposizioni legislative in materia;

g. attiva e partecipa a forme di collaborazione e di cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie per l’esercizio associato di funzioni e servizi sovracomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia economica nella loro gestione, ricercando quindi il miglior processo complessivo di sviluppo;

h. rimuove tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui;

i. facilita il superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità.

6. Il comune promuove e tutela l’equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell’inquinamento, assicurando, nell’ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.

Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4
Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del comune è costituita dal concentrico, dagli agglomerati, dalle case sparse storicamente riconosciute dalla comunità.

2. Il territorio del comune si estende per 18,81 Km.2 confinante con i seguenti comuni:

- a nord con il Comune di Frassinello Monferrato

- a sud con il Comune di Fubine

- a est con i Comuni di Camagna Monferrato e Cuccaro

- a ovest con i Comuni di Altavilla Monferrato e Casorzo.

La circoscrizione del Comune è costituita dal Capoluogo e da:

- Frazione San Lorenzo

- Frazione Molignano

- Regioni Cordera e Corona

- Regione Moretta

- Regione Bergantino

- Regione Orti

- Regione Mongetto.

3. La denominazione dei nuovi rioni o la modifica di quelli esistenti può essere disposta dal Consiglio Comunale.

4. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel concentrico che è il capoluogo.

5. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono, di norma, nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il consiglio può riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5
Albo Pretorio

1. Il sindaco individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “albo pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione viene eseguita a cura del messo comunale, per gli atti deliberativi su conforme attestazione di questi il Segretario Comunale certifica l’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome “Comune di Vignale Monferrato”

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale, approvato con D.P.R. .

3. La giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

TITOLO II
Ordinamento strutturale

CAPO I
Organi e loro attribuzioni

Art. 7
Organi

1. Sono organi del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta, le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

4. La giunta collabora con il sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

Art. 8
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici e servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito, in via temporanea, dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

5. Le sedute del Consiglio Comunale di norma sono pubbliche, salvo casi particolari disciplinati nell’apposito Regolamento.

Art. 9
Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del consiglio comunale è attribuita al sindaco.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico - amministrativo dell’organo consiliare.

5. Il consiglio comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 10
Sessioni e convocazione

1. L’attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie, almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

6. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L’elenco degli argomenti da trattare dev’essere affisso nell’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e dev’essere adeguatamente pubblicizzato.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Art. 11
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza annuale, entro il 30 settembre, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee da parte del sindaco e dei rispettivi assessori. E facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 12
Commissioni

1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, ove istituite, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti alle minoranze qualora presenti in Consiglio.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni ove istituite verranno disciplinate con il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Art. 13
Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie e/o straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo il sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 07.08.1990 n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 14
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di cui al 1° comma sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, le notizie e le informazioni utili all’espletamento del loro mandato. I consiglieri sono tenuti al segreto d’ufficio nei casi stabiliti dalla legge.

4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del consiglio comunale.

Art. 15
Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all’indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.

3. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l’ufficio protocollo del comune.

Art. 16
Sindaco

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.

2. Egli rappresenta il comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici e servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede nei termini di legge alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art. 17
Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune; in particolare il sindaco:

a. dirige e coordina l’attività politica ed amministrativa del comune nonché l’attività della giunta e dei singoli assessori;

b. promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

c. convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000.;

d. adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e. nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo;

f. conferisce al segretario comunale, se lo ritiene opportuno le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base alle esigenze dell’ente, secondo i principi e criteri previsti dallo Statuto e dal regolamento.

Art. 18
Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, può acquisire direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del comune.

3. Il sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 19
Attribuzioni di organizzazione

1. Il sindaco, nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a. stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri, purchè gli argomenti proposti da inserire all’ordine del giorno siano di competenza del Consiglio secondo le disposizioni di legge vigenti;

b. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c. propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio se ed in quanto di competenza consiliare.

Art. 20
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco, nominato tale dal sindaco, è l’assessore che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

Art. 21
Giunta comunale

1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente, nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico e amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrative e della gestione agli indirizzi impartiti.

Art. 22
Composizione

1. La giunta è composta dal sindaco e da un numero massimo di quattro assessori, di cui uno è investito delle carica di vicesindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 23
Nomina

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro venti giorni gli assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 24
Funzionamento della Giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se presente la maggioranza dei componenti, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 25
Competenze

1. La giunta collabora con il sindaco nell’amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a. propone al consiglio i regolamenti di competenza consiliare;

b. approva i progetti di OO.PP. qualora gli stessi non comportino variante agli strumenti urbanistici e qualora gli interventi siano stati già previsti nei documenti programmatici già approvati dal Consiglio Comunale;

c. elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

d. assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;

e. nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

f. approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

g. dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

h. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per i referendum, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

i. esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

j. autorizza la sottoscrizione degli accordi di contrattazione decentrata;

k. in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente;

l. fissa,. ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il direttore generale;

m. approva il piano delle risorse e degli obiettivi su proposta del direttore, qualora nominato.

TITOLO III
Istituti di partecipazione dei cittadini

CAPO I
Partecipazione e decentramento

Art. 26
Partecipazione popolare

1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

4. Il Comune tutela altresì i diritti del contribuente, tenuto conto delle disposizione contenute nella Legge 112 del 27.07.2000; a tal fine il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento che disciplina le modalità con cui i contribuenti possono far valere i diritti e le prerogative di cui alla citata Legge 112/2000.

CAPO II
Associazionismo e volontariato

Art. 27
Associazionismo

1. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la giunta comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il comune può promuovere o istituire la consulta delle associazioni.

Art. 28
Diritti delle associazioni

1. Le scelte amministrative che incidono sull’attività delle associazioni registrate devono essere precedute dall’acquisizione di pareri, non vincolanti, espressi dagli organi collegiali delle stesse.

2. I pareri devono pervenire all’ente nei termini stabiliti nella richiesta.

Art. 29
Contributi alle associazioni

1. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell’apposito albo regionale; l’erogazione dei contributi e le modalità di collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall’ente devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.

Art. 30
Volontariato

1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente

CAPO III
Modalità di partecipazione

Art. 31
Consultazioni

1. L’amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 32
Petizioni

1. Chiunque può rivolgersi in forma collettiva, a nome di almeno 100 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, agli organi dell’Amministrazione per sollecitare l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva; in tal caso il referente viene individuato nel primo firmatario.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 60 giorni, la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno il 20% (a discrezione dei consigli comunali) degli elettori l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro 90 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune e notificato al referente di cui al comma

Art. 33
Proposte

1. Qualora un numero di elettori del comune non inferiore al 20% avanzi al sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto ed il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all’organo competente ed ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento.

2. L’organo competente è la Giunta comunale, essa può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 60 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente al primo firmatario della proposta.

Art. 34
Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 35% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a. statuto comunale;

b. personale e sua organizzazione;

c. piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

d. Scuola e Servizi Sociali

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

5. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all’oggetto della stessa.

6. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Art. 35
Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell’amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative o regolamentari dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire con richiesta motivata dell’interessato.

4. La consultazione degli atti di cui al 1° comma deve avvenire durante l’orario di ricevimento al pubblico, senza costituire intralcio all’attività istituzionale dell’ Ente e comunque in modo tale da consentire il regolare funzionamento degli uffici.

5. In caso di diniego da parte dell’impiegato o funzionario che ha in deposito l’atto l’interessato può rinnovare la richiesta al sindaco del comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

6. n caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell’atto richiesto.

7. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 36
Diritto di informazione

1. Gli atti dell’amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all’albo pretorio.

3. Oltre alle forme di pubblicità previste dalla legge e dal vigente Statuto, l’Amministrazione può potenziare il diritto all’informazione dei cittadini sull’attività dell’Ente attraverso la pubblicazione periodica di Notiziario comunale.

Art. 37
Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa.

2. La risposta all’interrogazione deve essere fornita entro 30 giorni dall’interrogazione.

TITOLO IV
Attività amministrativa

Art. 38
Obiettivi dell’attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del comune e i responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme associative e di cooperazione con altri comuni.

Art. 39
Servizi pubblici comunali

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 40
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a. in economia, quando, per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;

b. in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d. a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

f. a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma del successivo art. 44
g. a mezzo di convenzioni, consorzi, nonché in ogni altra forma consentita dalla Legge.

2. Il comune può partecipare a società a prevalente capitale pubblico locale, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.

3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 41
Aziende speciali

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

Art. 42
Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotati di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25, in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 43
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell’istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione.

4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione della istituzione deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell’istituzione.

Art. 44
Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali

1. Il Comune può, per l’esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubbica maggioritaria anche in deroga a disposizioni di legge specifica.

2. Qualora l’Ente si avvale della possibilità di cui al precedente comma 1, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 116, c. 2 e ss. del D.Lgs. 267/2000.

Art. 45
Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e Province per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati..

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 46
Consorzi

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti pubblici per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio di funzioni secondo le norme previste dalla legge.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati all’albo pretorio.

4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 47
Accordi di programma

1. Il sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del -comune sull’opera o sugli interventi o di programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma consiste nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito ove necessario in un’apposita conferenza ed approvato ai sensi di Legge.

3. Qualora l’accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso dev’essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V
Uffici e personale

CAPO I
Uffici

Art. 48
Principi strutturali e organizzativi

1. L’amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e dev’essere improntata ai seguenti principi:

a. un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b. l’analisi e l’individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c. l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 49
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 50
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e servizi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento.

4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 51
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento di organizzazione determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio della libertà e dei diritti sindacali.

4. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II
Personale direttivo

Art. 52
Direttore Generale

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

3. Qualora non risultino stipulate le convenzioni di cui al c. 1 ed in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario.

Art. 53
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

2. Essi, nell’ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l’attività dell’ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

Art. 54
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono tutte le altre funzioni previste dalla legge.

3. Essi rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

4. Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 55
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Il comune può prevedere, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento degli uffici e dei servizi, l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. Il comune, nel caso di vacanza del posto o per altri motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 56
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 57
Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici poste alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l’ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all’art. 242 del D.Lgs. 267/2000.

CAPO III
Il segretario comunale

Art. 58
Il Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell’ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune.

Art. 59
Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio comunale e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.

2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.

3. Egli riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;

4. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l’ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dal regolamento o conferitagli dal sindaco.

5. Al Segretario Comunale potranno essere affidate le funzioni di cui al precedente art. 52 c. 3.

CAPO IV
Finanza e contabilità

Art. 60
Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento di contabilità.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 61
Amministrazione dei beni comunali

1. Il responsabile del servizio finanziario provvede alla compilazione dell’inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi annualmente ed è responsabile dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte o modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.

Art. 62
Bilancio comunale e rendiconto della gestione

1. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell’universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.

2. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

Art. 63
Revisore dei Conti

1. Il consiglio comunale elegge il revisore dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma, il revisore/l’organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 64
Attività contrattuale

1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

TITOLO VI
Disposizioni diverse

Art. 65
Iniziativa per il mutamento
delle circoscrizioni provinciali

1. Il comune esercita l’iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all’art. 33 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L’iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 66
Pareri obbligatori

1. Il comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi di Legge.

Art. 67
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) Nelle materie ad esso demandate dalla Legge e dallo Statuto;

b) In tutte le altre materie di competenza.

2. I Regolamenti sono pubblicati all’albo pretorio dell’Ente contestualmente alla delibera di approvazione e in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione di questa;

diventano esecutivi ed entrano in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della delibera di approvazione. I regolamenti dichiarati urgenti in sede di approvazione del Consiglio o della Giunta, per quelli di propria competenza, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all’albo pretorio della deliberazione di approvazione e della contestuale pubblicazione dello stesso.

Art. 68
Norme finali

1. Dopo l’espletamento delle formalità previste dall’art. 6 c. 5 del D.Lgs. 267/2000, lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’Ente.

2. Con l’entrata in vigore del presente Statuto è abrogato quello precedente.





ALTRI ANNUNCI

Biamino Cav. Giuseppe e Figli S.r.l. - Asti

Tariffe erogazione gas metano

Tariffe erogazione gas metano tal quale a 9.200 Mcal/mc distribuito a mezzo rete urbana relativamente ai seguenti comuni:

Provincia di Asti

Refrancore, Castagnole M.to, Scurzolengo, Portacomaro, Calliano, Moncalvo, Castell’Alfero, Montemagno, Grana, Tonco, Grazzano Badoglio, Penango, Frinco, Viarigi, Corsione, Casorzo, Fr. S. Carlo di Villa S. Secondo;

Provincia di Alessandria

Alfiano Natta, Castelletto Merli.

La Società Biamino Cav. Giuseppe e Figli S.r.l. comunica che, in applicazione alla Deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 245/00 del 28/12/2000 con decorrenza 1/1/2001 in relazione alle variazioni del costo della materia prima le tariffe di vendita gas metano distribuito a mezzo reti urbane conseguenti all’applicazione del Decreto 19.11.1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 300 del 23.12.1996 vengono aumentate di:

Lit/Mc. 44,1

Pertanto i nuovi livelli tariffari, imposte escluse, sono i seguenti:

    L/Mc
T1 Tariffa per usi domestici    783,3
T2 Tariffa per uso riscaldamento individuale (con o senza uso promiscuo)    727,42
T3 Tariffa per altri usi:
1° scaglione - fino a 150.000 mc/anno    678,2
2° scaglione - oltre 150.0000 mc/anno    665,32
T4 Tariffa usi industriali ed artigianali con consumi compresi tra 100.000 e 200.000 mc/anno
1° scaglione - fino a 100.000 mc/anno    574,7
2° scaglione - oltre 100.000 mc/anno    547,1

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata la quota fissa nei termini e nei limiti previsti dal Provv. CIP n. 16/93 del 23.12.1993 e precisamente:

Quota fissa di 36.000 L/anno pari a 3.000 L/mese per gli usi domestici di cui alla tariffa T1.

Quota fissa di 60.000 L/anno pari a 5.000 L/mese per gli usi di riscaldamento individuale (con o senza uso promiscuo) di cui alla tariffa T2.

Nella misura di 41,4 L/Mc per gli altri usi di cui alle tariffe T3 T4.

Le tariffe saranno applicate con il criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito dal punto 3.1.6 del Provv. CIP N. 24/88 del 9.12.1988.

Le tariffe e le quote fisse sopra esposte verranno applicate in forma provvisoria e salvo conguaglio fino alla determinazione delle nuove tariffe come previsto dalla Deliberazione n. 237/00 del 28/12/2000.

L’Amministratore
Filippo Finello




Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Cuneo

Pubblicazione della graduatoria definitiva - Comune di Alba

La Commissione per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.3.1995 n. 46, è stata pubblicata nell’Albo Pretorio del Comune di Alba e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 1.3.2000 dal Comune di Alba.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Cuneo, 23 gennaio 2001

Il Presidente
Carlo Maroglio




Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Cuneo

Pubblicazione della graduatoria definitiva - Comune di Bra

La Commissione per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.3.1995 n. 46, è stata pubblicata nell’Albo Pretorio del Comune di Bra e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 17/5/2000 dal Comune di Bra.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi c/o l’A.T.C. di Cuneo - Via Santa Croce, 11 - entro 30 giorni dalla pubblicazione nell’Albo Pretorio del Comune suindicato.

Cuneo, 23 gennaio 2001

Il Presidente
Carlo Maroglio




Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Cuneo

Pubblicazione della graduatoria definitiva - Comune di Manta

La Commissione per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.3.1995 n. 46, è stata pubblicata nell’Albo Pretorio del Comune di Manta e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 24/7/2000 dal Comune di Manta.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Cuneo, 23 gennaio 2001

Il Presidente
Carlo Maroglio




Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Cuneo

Pubblicazione della graduatoria definitiva - Comune di Vernasca

La Commissione per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.3.1995 n. 46, è stata pubblicata nell’Albo Pretorio del Comune di Venasca e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 15/5/2000 dal Comune di Venasca.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Cuneo, 23 gennaio 2001

Il Presidente
Carlo Maroglio




Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Cuneo

Pubblicazione della graduatoria definitiva - Comune di Verzuolo

La Commissione per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.3.1995 n. 46, è stata pubblicata nell’Albo Pretorio del Comune di Verzuolo e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 19/4/2000 dal Comune di Verzuolo.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Cuneo, 23 gennaio 2001

Il Presidente
Carlo Maroglio




Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Torino

Graduatoria definitiva relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Borgaro

La Commissione per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995 n. 46 e successive modificazioni e/o integrazioni, nell’Albo Pretorio dei Comuni di Borgaro T.se - San Maurizio C.se - Caselle e nella sede dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino in data 25 gennaio 2001, la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Borgaro il 2/5/2000 per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di e.r.p.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente
Nicolò Franco




Commissione assegnazione alloggi c/o ATC - Torino

Graduatoria definitiva relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Beinasco

La Commissione per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995 n. 46 e successive modificazioni e/o integrazioni, nell’Albo Pretorio dei Comuni di Beinasco - Bruino - Orbassano - Piossasco - Rivalta - Volvera e nella sede dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino in data 31 gennaio 2001, la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Beinasco il 1/6/2000 per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di e.r.p.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente
Nicolò Franco




Comune di Arona (Novara)

Estratto di avviso di asta pubblica in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 6 del 22.01.2001

si rende noto

A) che il giorno 2 marzo 2001 alle ore 10.00 in Arona presso la Sede Municipale di Via San Carlo n.2 avrà luogo la gara per l’alienazione del seguente bene di proprietà comunale:

- Lotto unico - intero fabbricato sito in Via Bellini composto da n. 1 appartamento ed un rustico, importo a base d’asta L. 704.295.800 (Euro 363.738,42).

B) che il giorno 16 marzo 2001 alle ore 10.00 in Arona presso la Sede Municipale di Via San Carlo n. 2 avrà luogo la gara per l’alienazione del seguente bene di proprietà comunale:

- Lotto 1 - porzione di fabbricato ad uso civile sito in Via Piave con pertinente piccola area comune a tutto il fabbricato, più un appezzamento di terreno, importo a base d’asta L. 123.144.000 (Euro 63.598,57);

- Lotto 2 - appezzamento di terreno ad uso orto importo a base d’asta L. 13.500.000 (Euro 6.972,17).

C) che il giorno 30 marzo 2001 alle ore 10.00 in Arona presso la Sede Municipale di Via San Carlo n.2 avrà luogo la gara per l’alienazione del seguente bene di proprietà comunale:

- Lotto unico - intero fabbricato sito in Via Cadorna con pertinente piccola area, importo a base d’asta L. 222.822.600 (Euro 115.078,27).

D) che il giorno 6 aprile 2001 alle ore 10.00 in Arona presso la Sede Municipale di Via San Carlo n.2 avrà luogo la gara per l’alienazione del seguente bene di proprietà comunale:

- Lotto 1 - porzione di immobile sito in Vicolo Sant’Anna composto da n.4 appartamenti con pertinente piccola area, importo a base d’asta L. 1.192.318.875 (Euro 615.781,31).

- Lotto 2 - porzione di immobile sito in Vicolo Sant’Anna angolo Via Marconi composto da n.1 ristorante e cantina; si da atto che attualmente il ristorante è ceduto in locazione con scadenza del contratto fissata al 31 gennaio 2003 (1º scadenza) ed inoltre il conduttore ha diritto di prelazione sulla vendita in oggetto, importo a base d’asta L. 906.688.000 (Euro 468.265,27).

L’asta verrà espletata con le modalità di cui all’art. 73, lettera c), del R.D. 23.5.1924, n. 827, e cioè con la presentazione di offerte segrete esclusivamente in aumento rispetto al prezzo base sopra indicato.

Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 (dodici) del giorno lavorativo precedente a quello in cui si svolgerà l’asta.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al comune di Arona, Ufficio Patrimonio in orario di ufficio, tel. 0322-231111.

Arona, 29 gennaio 2001

Il Dirigente
Michele Regis Milano




Comune di Balangero (Torino)

Legge regionale 5.12.1977 n. 56 e s.m.i. - Avviso di pubblicazione e deposito della deliberazione di adozione delle controdeduzioni alle osservazioni e di adozione del progetto definitivo del P.R.G.C.

Il Sindaco

- Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 25.1.2001 ad oggetto “Piano regolatore generale comunale - Adozione delle controdeduzioni alle osservazioni e adozione del progetto definitivo”.

- Vista la circolare del P.G.R. n. 16/URE del 18.7.1989.

- Visto il comunicato del P.G.R. del 6.11.2000.

rende noto

a) che gli atti della citata deliberazione sono pubblicati per estratto all’albo pretorio comunale per 30 giorni consecutivi e precisamente dal 15.2.2001 al 16.3.2001 e, nello stesso periodo, sono depositati nella segreteria comunale ed in visione presso l’ufficio tecnico comunale con il seguente orario:

- dal lunedì al sabato: dalle ore 9,30 alle ore 12,30;

- domenica e festivi: dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

b) che gli atti sono adottati anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della L.R. 14.12.1998 n. 40, pertanto chiunque intenda formulare osservazioni in ordine alla compatibilità ambientale delle scelte di piani potrà farlo per iscritto alla Regione Piemonte - Assessorato Urbanistica - Direzione n. 19 - Pianificazione e gestione urbanistica di Corso Bolzano n. 44 - (TO) e per conoscenza al Comune di Balangero.

Balangero, 1 febbraio 2001

Il Sindaco
Franco Fenocchi




Comune di Bruino (Torino)

Piano Urbano del Traffico - Adozione Progetto

Il Responsabile dei Servizi Tecnici

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del 24 novembre 1998, n. 56 - C.R. 14260;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 8/6/2000 divenuta esecutiva il 4/7/2000 di adozione del Piano Urbano del Traffico;

avverte

Che gli atti relativi all’adozione del progetto del Piano Urbano del Traffico, unitamente alla delibera della Giunta Comunale n. 75 del 8/6/2000 a partire dal giorno 7/2/2001 per trenta giorni consecutivi, compresi i festivi, sono depositati presso la Segreteria Comunale e contemporaneamente pubblicati all’Albo Pretorio.

Nel periodo di deposito e precisamente dal 7/2/2001 al 8/3/2001 gli atti sono a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, presso il Settore Servizi Tecnici nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed il sabato e i giorni festivi dalle ore 8.00 alle ore 10.00.

Nei 30 giorni successivi al deposito e precisamente dal 9/3/2001 al 7/4/2001 chiunque potrà presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

Bruino, 30.1.2001

Il Responsabile dei Servizi Tecnici
Giancarlo Bolognesi




Comune di Cannobio (Verbano Cusio Ossola)

Determinazione nr. 3/tecn. del 12.1.2001

Il Responsabile del Servizio

(omissis)

determina

1) di prendere atto di quanto dichiarato dai Sigg. Brandalesi Agnese e Ragazzi Norberto in merito all’accettazione dell’indennità provvisoria di esproprio del terreno di loro comproprietà individuato al N.C.T. al Foglio 49-mappale 183 ed acquisito dal Comune di Cannobio per la Cooperativa “La Quiete”, ammontante a L. 3.333.600;

2) di dare atto che si provvederà, in conseguenza di quanto sopra dichiarato, all’emissione del Decreto di Svincolo della somma di L. 2.000.160 depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti con quietanza n. 427 del 8.1.1995 della Banca d’Italia - Servizio Cassa Depositi e Prestiti;

3) di liquidare quindi ai Sigg. Brandalesi A. / Ragazzi N., la somma di L. 1.333.440 non depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti, a saldo dell’indennità complessiva di L. 3.333.600 dagli stessi accettata, dando atto che la stessa è già prevista al PEG 4340 del Bilancio c.e. Rp1989.

Il Responsabile di Settore
Valerio Trisconi




Comune di Castell’Alfero (Asti)

Avviso di deposito - Progetto preliminare variante parziale n. 4 PRGC

Il Responsabile di Settore

Visto l’art. 17 LR 56/77 e s.m.i. (LR 41/97),

rende noto

che il Consiglio Comunale con delibera 77 del 29/11/2000 adottò il preliminare di variante parziale n. 4 al PRGC, che trovasi in visione in orario d’ufficio presso la Segreteria per chiunque possa avervi interesse.

Dal 15° al 30° giorno a partire dalla presente pubblicazione sarà possibile presentare osservazioni nel pubblico interesse.

Il Responsabile di Settore
Vito Andrea Colucci




Comune di Castell’Alfero (Asti)

Avviso di deposito alienazione scuola elementare loc. Serra Perno

Il Responsabile di Settore

Richiamate le proprie determinazioni n.ri n. 65/2000 del 5/12/2000 e 6/2001 del 25/1/2001;

rende noto

che il giorno 27/3/2001 alle ore 9.00, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale, avrà luogo la gara informale per la vendita al migliore offerente dell’edificio già adibito a scuola elementare della loc. Serra Perno. Il prezzo a base d’asta è di L. 140,000,000 (centoquarantamilioni), al quale dovranno aggiungersi le spese di pubblicità che verranno effettivamente sostenute dal Comune, quantificabili al momento in via provvisoria in circa L. 2,600,000 (duemilioniseicentomila). Il deposito cauzionale è stabilito in L. 14,000,000 (quattordicimilioni).

La gara informale si svolgerà mediante presentazione delle offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo a base d’asta sopra indicato. Non sono ammesse offerte in ribasso.

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26/03/2001, esclusivamente a mezzo di raccomandata postale. Tutte le spese contrattuali (stipula dell’atto pubblico) comprese quelle accessorie (imposte, bolli, ecc.), saranno interamente a carico dell’aggiudicatario, ad esclusione dell’INVIM.

Copia integrale del bando, nonché ulteriori informazioni relative all’immobile di cui trattasi e di natura procedimentale, potranno essere richieste all’ufficio tecnico comunale dalle ore 10.00 alle ore 12.00, esclusi il mercoledì ed i festivi (tel. 0141 - 204127 - fax 204632) o assunte direttamente dall’Albo Pretorio.

Il Responsabile di Settore
Vito Andrea Colucci




Comune di Cossato (Biella)

Decreto n. 1/2001

Il Dirigente

(omissis)

- Vista la delibera della G.C. n. 194 del 31.7.2000, con la quale veniva approvato il progetto definitivo e il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione area esterna palestra comunale “Paschetto”.

- Considerato che con la medesima deliberazione, di cui al punto precedente, veniva dato mandato al Dirigente Settore Area Tecnica ing. Gianni Tasso, di promuovere gli atti di espropriazione necessari per addivenire alla acquisizione delle aree occorrenti per i lavori in questione.

decreta

art. 1 - In favore del Comune di Cossato è autorizzata l’occupazione d’urgenza delle sotto indicate aree:

- partita catastale n. 5402 - proprietà: Ottina Vittoria, Paschetto Fernanda - foglio n. 21 - particella n. 487 - superficie tot. mq. 470 - superficie da acquisire mq. 470;

- partita catastale n. 1 - proprietà: Bocca Anna - Bocca Carlo - Ferrarappa Andreina - Ferrarappa Antonio - foglio n. 21 - particella n. 480 - superficie tot. mq. 11.505 - superficie da acquisire mq. 2350.

art. 2 - Il presente Decreto perderà la propria efficacia ove l’occupazione degli immobili di cui al precedente articolo, non segua entro il termine di tre mesi dalla data di emissione del Decreto stesso.

art. 3 - Il Comune di Cossato corrisponderà agli aventi diritto, la relativa indennità che sarà stabilita in relazione ai criteri previsti dalla vigente legislazione in materia.

art. 4 - Il presente Decreto sarà notificato agli aventi diritto e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Biella.

ordina

Il geom. Mauro Gibba procederà all’occupazione a termini di Legge ed in conformità a quanto disposto dall’art. 3 commi 2 e 3 della citata Legge 1/1978, con la redazione dello stato di consistenza dei terreni da occupare per gli scopi indicati in premessa e la compilazione del verbale di immissione nel possesso dei beni stessi.

A tal fine il predetto tecnico potrà introdursi nelle proprietà private, previo avviso da notificare agli aventi diritto a cura di questo Comune almeno venti giorni prima dell’accesso, con le modalità di cui all’art. 3, ultimo comma, della citata Legge 1/1978.

Cossato, 17 gennaio 2001

Il Dirigente Settore Tecnico
Gianni Tasso




Comune di Fenestrelle (Torino)

Bando di concorso generale per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

si rende noto

che, in esecuzione alla delibera della G.C. n. 85 del 13.12.2000, è stato pubblicato il bando di concorso generale per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria nel comune di Fenestrelle o disponibili per risulta in uno dei comuni dell’ex U.S.S.L. 42.

Possono concorrere all’assegnazione tutti i cittadini residenti o che prestino la loro attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei comuni di Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, Usseaux, Villar Perosa.

Le domande dovranno essere presentate dal 25.1.2001 al 15.3.2001.

Il Segretario Comunale
Giacomo Scalzulli




Comune di Lu (Alessandria)

Estratto Deliberazione C.C. n. 37 del 27.11.2000 - Approvazione Regolamento Edilizio Comunale

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di approvare il regolamento edilizio comunale composto di n. 70 articoli e relativi allegati.

Di dare atto che fra gli allegati sono contenuti i seguenti modelli:

Modello 1 Certificato Urbanistico (C.U.)

Modello 2 Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)

Modello 3 Relazione Illustrativa del Progetto Municipale

Modello 4 Concessione Edilizia

Modello 5 Autorizzazione Edilizia

Modello 6 Comunicazione di Inizio dei Lavori

Modello 7 Comunicazione di Ultimazione dei Lavori

Modello 8 Richiesta della verifica finale e del certificato di abitabilità

Modello 9 Atto di Impegno per Interventi Edificatori nelle Zone Agricole

Modello 10 Certificato di abitabilità

Di dare atto che il regolamento approvato è conforme al regolamento tipo formato dalla Regione.

Di inviare alla Giunta Regionale, ad esecutività avvenuta della presente deliberazione, copia del regolamento corredato dalla deliberazione di approvazione.

Di dare atto che il presente regolamento assume efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione.




Comune di Mondovì (Cuneo)

Modifica del Progetto Preliminare della Variante di Revisione al vigente Piano Regolatore Generale Comunale

Il Dirigente

Visto l’art. 17 della Legge Regionale n. 56 del 5.12.77 come in ultimo modificato dall’art. 3 della Legge Regionale n. 70 del 27.12.91 e così come sostituito dall’art. 1 della Legge Regionale n. 41 del 29.7.97

Visto l’art. 15 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.

rende noto

che con atto deliberativo n. 121, assunto in data 29.12.2000, il Consiglio Comunale ha proceduto ad una modifica del Progetto Preliminare della Variante di Revisione al vigente Piano Regolatore Generale Comunale, adottato con atto deliberativo n. 72, assunto in data 24.7.2000.

Gli atti relativi a tale modifica del Progetto Preliminare della Variante di Revisione sono depositati, per 30 (trenta) giorni consecutivi, dal 31.1.2001 al 1.3.2001, presso la Segreteria del Dipartimento Gestione del Territorio e contestualmente sono pubblicati, per lo stesso periodo, presso l’Albo Pretorio del Comune.

Durante il citato periodo di deposito e pubblicazione chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può prenderne visione e nei successivi 30 (trenta) giorni, dal 2.3.2001 al 31.3.2001, potrà presentare presso l’Ufficio Protocollo del Comune le proprie osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

L’orario di accesso agli uffici è il seguente:

- martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la Segreteria del Dipartimento Gestione del Territorio

- domenica e lunedì: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso l’Ufficio di Polizia Urbana.

Mondovì, 25 gennaio 2001

Il Dirigente Dipartimento
Gestione del Territorio
Gianfranco Meineri




Comune di Murello (Cuneo)

Estratto della deliberazione n. 37 del 18.12.2000 adottata dal consiglio comunale per l’approvazione del regolamento edilizio comunale

(omissis)

delibera

- Di approvare il Regolamento Edilizio del Comune di Murello, conforme a quello tipo approvato dal Consiglio Regionale, nel testo che si compone di n. 70 articoli - n. 1 art. 27 bis relativo a disposizioni transitorie - n. 10 allegati - n. 1 appendice all’art. 31 e certificato con gli estremi di approvazione.

(omissis)

- Di dare atto, ai sensi dell’art. 27 bis della bozza di regolamento Edilizio che le definizioni di cui agli artt. 13 - 14 - 15 - 16 - 17- 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - entreranno in vigore con successivo adeguamento del P.R.G.C. come previsto dall’art. 12, comma 5, della L.R. 8.7.1999, n. 19.




Comune di Verbania

Deliberazione C.C. n. 166 del 27.9.2000 - Controdeduzioni alle osservazioni presentate - Strumento Urbanistico Esecutivo di Iniziativa Privata (adottato con deliberazione C.C. n. 58 del 12.4.1999)

(omissis)

Il Consiglio Comunale

Visto l’art. 32, comma 2, lettera b), della legge 8.9.90 n. 142;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica espressi dal responsabile ai sensi dell’art. 53 L. 142/90, come modificato dalla L. 265/99, ed il visto di legittimità del segretario, previsto dall’art. 17 comma 68, lett. c) della L. 127/97, allegati all’originale della presente deliberazione;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge;

delibera

- di approvare, come approva, le controdeduzioni appresso descritte, relative alle osservazioni al Piano Esecutivo Convenzionato di Libera Iniziativa, riferita agli immobili in Via Cavalieri a Suna, adottato con atto C.C. n. 58 del 12.4.1999, e precisamente:

Osserv. n. 1 - Spadacini Giancarlo. Per quanto attiene alla definizione della quota altimetrica +/-0,00 la stessa era già stata definita all’interno dell’elaborato grafico Tav. n. 5 di cui all’allegato C. Relativamente alla seconda parte dell’osservazione riferita al piano sottotetto, si richiama quanto precisato all’interno dello schema di convenzione, di cui all’allegato D: gli elaborati allegati al P.d.R. sono da considerarsi a titolo documentario e non vincolanti del progetto edilizio che verrà realizzato. Gli stessi saranno ulteriormente precisati negli atti a corredo della domanda di Concessione Edilizia, fatto salvo il rispetto della sagoma limite, dell’altezza, e della volumetria complessiva. Pertanto in sede di richieste di C.E. verrà verificato il rispetto delle Norme Urbanistico Edilizie vigenti. Si propone il parziale accoglimento dell’osservazione Oserv. n. 2 - Canali Bruno

Per quanto attiene alla definizione della quota altimetrica +/-0,00 la stessa era già stata definita all’interno dell’elaborato grafico Tav. n. 5 di cui all’allegato C. Relativamente alla seconda parte dell’osservazione, riferita al rispetto della distanza da parere finestrata, si rileva che detta apertura si configura, ai sensi del Codice Civile, come luce. Eventuali ulteriori verifiche, nel rispetto della normativa vigente, verranno espletate in sede di esame della richiesta di Concessione Edilizia. Infine si precisa che per quanto concerne l’osservazione riferita al piano sottotetto, si richiama quanto precisato all’interno dello schema di convenzione di cui all’allegato D: gli elaborati allegati al P.d.R. sono da considerarsi a titolo documentario e non vincolanti del progetto edilizio che verrà realizzato. Gli stessi saranno ulteriormente previsti negli atti a corredo della domanda di concessione Edilizia, fatto salvo il rispetto della sagoma limite, dell’altezza, e della volumetria complessiva. Si propone il parziale accoglimento dell’osservazione. - di approvare in via definitiva il Piano Esecutivo Convenzionato di Libera Iniziativa, relativo agli immobili siti in Suna - Via Cavalieri, presentata dal Sig. Frattini Luciano, redatto dall’Arch. Sasso Severino di Verbania, per l’esecuzione di un intervento di Ristrutturazione Urbanistica, adottato con atto C.C. n. 58 del 12.4.1999, così come descritto nei seguenti elaborati tecnici che si allegano all’originale del presente atto, quale parte integrante e sostanziale:

A) Relazione illustrativa e documentazione fotografica

B) Norme Tecniche di Attuazione

C) Elaborati grafici Tav. 1 - Estratto della Tav. PR3 F. 3 PRGI scala 1:2000 Tav. 2 - Estratto N.C.T. superficie territoriale scala 1:1000 Tav. 3 - Comparto di intervento con individuazione sagoma limite, profili regolatori e quote scala 1:2000 Tav. 4 - Fabbricati di cui è prevista la demolizione scala 1:1000 Tav. 5 - Planimetria OO.UU. primarie scala 1:200 Tav. 6 - Planimetria di progetto: piano interrato scala 1:200 Tav. 7 - Planimetria di progetto: piano terra scala 1:200 Tav. 8 - Planimetria di progetto: 1º e 2º piano scala 1:200 Tav. 9 - Planimetria di progetto: sottotetto non abitabile e copertura scala 1:200 Tav. 10 - Prospetto Ovest, prospetto Sud scala 1:200 Tav. 11 - Prospetto Est, progetto Nord scala 1:200 Tav. 12 - Sezione A-A scala 1:200 Tav. 13 - Sezione B-B scala 1:200 Tav. 14 - Calcolo planovolumetrico della verifica densità territoriale scala 1:500 D - Schema di convezione.

di dar corso ai successivi adempimenti previsti dalla L.R. n. 56 del 5.12.1977 e S.M.I.

Il Segretario Generale    Il Dirigente
Giulio Gasparini    Vittorio Brignardello




Edigas S.r.l. - Cernusco sul Naviglio (Milano)

Tariffe gas naturale

La Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.r.l. di Cernusco S. Naviglio - Via S. Francesco n. 3, comunica che per il Bacino Tariffario di Salussola relativo ai Comuni di Borriana, Cavaglia, Cerrione, Dorzano, Roppolo, Salussola, Sandigliano, Viverone, (BI) - Albano V.se, Alice C.llo, Borgo D’Ale, Carisio, Greggio, Olcenengo, Oldenico, Quinto V.se, F.ne Strella di S. Germano V.e, Villarboit, (VC) - Piverone (TO), le tariffe di vendita del gas naturale con P.C.R. 9.200 Kcal/mc. nell’anno 2000 hanno subito le seguenti variazioni della componente materia prima:

delibera Autorità n. 193/99 decorrenza 1º Gennaio L.m 3 -23,7

delibera Autorità n. 195/99 decorrenza 1º Gennaio L.m 3 27,0

delibera Autorità n. 40/00 decorrenza 1º Marzo L.m 3 28,5

delibera Autorità n. 82/00 decorrenza 1º Maggio L.m 3 27,0

delibera Autorità n. 114/00 decorrenza 1º Luglio L.m 3 19,6

delibera Autorità n. 160/00 decorrenza 1º Settembre L.m 3 21,8

delibera Autorità n. 199/00 decorrenza 1º Novembre L.m 3 28,0

per un totale di L.m 3 128,2 ed al 31 dicembre 2000 hanno i seguenti valori:


Tariffa    al 31/12/99    Variaz. 2000    31/12/00

T1 Cott. cibi e produ. acqua calda    L/m3 611,00    128,3    739,2
T2 Risc. indi. con o senza uso promis.    L/m
3 439,7    128,3    567,9
T3/a Altri usi da 0 a 12.000 mc/anno    L/m
3 428,6    128,3    556,8
T3/b Altri usi oltre 12.000 mc/anno    L/m
3 410,2    128,3    538,4
T3/d Enti pubblici e interni    L/m
3 374,8    128,3    503,0
T4/a industriali sino a 100.000 mc/a.    L/m
3 402,4    128,3    530,6
T4/b industriali oltre 100.000 mc/a.    L/m
3374,8    128,3    503,0

Cernusco sul Naviglio, 11 gennaio 2001

Edigas Esercizio
Distribuzione Gas S.r.l.




Edigas S.r.l. - Cernusco sul Naviglio (Milano)

Tariffe gas naturale

La Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.r.l. di Cernusco S. Naviglio - Via S. Francesco n. 3, come prescirtto dalla deliberazione n. 126/99 del 26/8/99 dell’Autorità, comunica che per il Comune di Tronzano V.se (VC), le tariffe di vendita del gas naturale con P.C.S. 9.200 Kcal/mc. distribuito a mezzo rete urbana, nel corso dell’anno 2000 hanno subito le seguenti variazioni della componente materia prima:

delibera Autorità n. 193/99 decorrenza 1º Gennaio L.m 3 -23,7

delibera Autorità n. 195/99 decorrenza 1º Gennaio L.m 3 27,0

delibera Autorità n. 40/00 decorrenza 1º Marzo L.m 3 28,5

delibera Autorità n. 82/00 decorrenza 1º Maggio L.m 3 27,0

delibera Autorità n. 114/00 decorrenza 1º Luglio L.m 3 19,6

delibera Autorità n. 160/00 decorrenza 1º Settembre L.m 3 21,8

delibera Autorità n. 199/00 decorrenza 1º Novembre L.m 3 28,0

Totale variazioni anno 2000 L.m 3 128,2

ed alla data del 31 dicembre 2000 hanno i seguenti valori:


Tariffa    al 31/12/99    Variaz. 2000    31/12/00

T1 Cott. cibi e produ. acqua calda    L/m3 611,00    128,3    739,2
T2 Risc. indi. con o senza uso promis.    L/m
3 432,6    128,3    560,8
T3/a Altri usi da 0 a 12.000 mc/anno    L/m
3 413,3    128,2    541,5
T3/b Altri usi oltre 12.000 mc/anno    L/m
3 408,7    128,3    536,9
T4/a industriali sino a 100.000 mc/a.    L/m
3 402,4    128,3    530,6
T4/b industriali oltre 100.000 mc/a.    L/m
3 374,8    128,3    503,0


Cernusco sul Naviglio, 11 gennaio 2001

Edigas Esercizio
Distribuzione Gas S.r.l.




Enel Distribuzione - Torino

Avviso

Visto l’art. 3 della L.R. 26.4.84, n. 23

si rende noto

che in data 22/1/1 è stata presentata al Presidente della Giunta della Regione Piemonte, la domanda per ottenere l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto elettrico alla tensione di 15000/380 Volt, nonchè di una cabina elettrica minibox denominata “Via Dogliani” nel comune di Bossolasco in località Travaglia-Finazzi" (CN).

Con la stessa domanda è stato richiesto a termini dell’art. 9 della L.R. 26.4.84 n. 23 che l’autorizzazione dell’impianto in argomento abbia efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, nonchè, in deroga all’art. 122 del T.U. 11.12.1933, n. 1775, di inamovibilità delle opere relative alla cabina minibox denominata “Via Dogliani”.

La domanda ed i documenti ad essa allegati sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Chiunque ne abbia interesse può presentare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della L.R. 26.4.84 n. 23 osservazioni al Settore sopraccitato entro 30 giorni dalla data della presente pubblicazione.

Torino, 22 gennaio 2001

Responsabile della Funzione
Ingegneria
Mario Marchesini




Environment Park - Torino

Bando di gara Partecipazione al Progetto: “EMAS, verso l’eco-efficienza: 15 progetti d’impresa”

Oggetto

Il Bando riguarda l’assistenza gratuita alle PMI per l’implementazione delle prime fasi dell’EMAS, che concernono:

- la definizione della Politica Ambientale all’interno dell’azienda;

- l’attuazione dell’Analisi Ambientale iniziale;

- la predisposizione del Programma Ambientale per l’azienda, comprendente gli obiettivi mirati al raggiungimento dell’eco-efficienza.

Copertura geografica

Area territoriale della Regione Piemonte con particolare riferimento ad aggregazione di distretti industriali e specifici comparti produttivi come di seguito riportato:


Settore di specializzazione    Distretti aggregati    Rif.
Rif. Meccanico (componentistica auto e altri del settore meccanico)    Torinese    A
Tessile e abbigliamento    Biellese    B
Meccanico (stampaggio a caldo e altri del settore meccanico)    Canavese    C
Meccanico (frigoriferi industriali e altri del settore meccanico)    Casalese    D
Tessile e abbigliamento    Valsesia    E
Orafa    Valenza Po    F
Meccanico (componentistica auto e altri del settore meccanico)    Vercellese    G
Tessile e abbigliamento    Novarese    H
Strutture ricettive /meccanica (rubinetteria, valvolame e casalinghi)    Verbano-Cusio    I
Alimentare (vino e altri del settore alimentare)    Valle Belbo    L
Alimentare (vino e altri del settore alimentare)    La Morra    M
Settore di specializzazione    Comparti produttivi
Lavorazione riso    Vercelli    N
Allevamento zootecnico (suinicolo e/o avicolo)    Cuneo    O
Chimico    Novara    P


Tipo di intervento

Promozione e diffusione dei criteri di eco-efficienza attraverso le prime fasi dell’adozione di sistemi di gestione ambientale (EMAS) all’interno di PMI appartenenti a distretti / comparti produttivi regionali, da parte dell’Environment Park, nell’ambito di un progetto sviluppato in collaborazione con la Regione Piemonte, ARPA Piemonte e le Associazioni di Categoria. I risultati saranno oggetto di elaborazioni e pubblicazioni, garantendo l’anonimato delle imprese.

Beneficiari

Possono presentare la domanda le PMI, definite ai sensi della disciplina comunitaria, i cui settori di specializzazione siano analoghi a quelli sopra indicati, siano prioritariamente insediate all’interno dei distretti industriali piemontesi e comparti produttivi e che presentino i requisiti di cui al Regolamento di Attuazione facente parte integrante del presente bando.

Domande di partecipazione

Le domande di partecipazione, inserite in una busta che deve essere marcata con dicitura “EMAS, verso l’eco-efficienza: 15 progetti d’impresa”, possono essere presentate a partire dal 7 febbraio 2001 e fino al 23 marzo 2001. I soggetti interessati devono presentare domanda utilizzando, a pena di inammissibilità, il modulo appositamente predisposto dall’Environment Park (Domanda partecipazioen al Progetto “EMAS, verso l’ecoefficienza: 15 progetti d’impresa”) compilato in ogni sua parte. Le domande di partecipazione, debitamente compilate, indirizzate all’Environment Park - Via Livorno 60 - 10144 Torino, possono essere consegnate a mano (direttamente agli uffici Palazzo A2, Livello 1, Environment Park S.p.A. Via Livorno 60) o fatte pervenire tramite raccomandata, posta celere o corriere all’indirizzo sopra citato. A tal fine in ipotesi di consegna a mano o mezzo corriere farà fede l’apposito protocollo ovvero, in caso di invio di raccomandata e/o posta celere, farà fede la data di arrivo all’ufficio postale territorialmente competente. Le domande pervenute oltre i termini prescritti non verranno prese in considerazione.

Criteri e modalità di valutazione

Un’apposita Commissione Tecnica, istituita presso l’Environment Park, procederà all’istruttoria delle domande stilando una graduatoria, tenendo conto della necessità di raccogliere un campione di aziende significativo della realtà piemontese e dunque distribuito in maniera omogenea all’interno dei distretti e dei comparti produttivi.

Il presente bando, trasmesso al BUR per la pubblicazione sul n. 6 del giorno 7 febbraio 2001, il Regolamento di Attuazione, scheda di Programma e Modulo di Domanda sono scaricabili da Internet all’indirizzo www.envipark.com

Il presente Bando completo di Regolamento di Attuazione, Scheda di Programma e Modulo di Domanda obbligatorio sono anche in distribuzione gratuita presso gli uffici dell’Environment Park dalle ore 9.00 alle 17.30 in Via Livorno 60, 10144 Torino (Palazzina A2, Livello 1).




Provincia di Asti

Delibera del Consiglio Provinciale n. 65752 del 13 dicembre 2000; Regolamento per l’attuazione dell’art. 22, commi 3 e 3-bis e dell’art. 27 della legge 31.12.1996, n. 675 e del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135

Il Presidente

rende noto

che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 65752 del 13 dicembre 2000, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento per l’attuazione dell’art. 22, commi 3 e 3-bis e dell’art. 27 della Legge 31.12.1996, n. 675 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e del D.Lgs. 11.05.1999, n. 135 “Disposizioni integrative della Legge 31.12.1996, n. 675 sul trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici”. Il Regolamento, ripubblicato all’Albo Pretorio Provinciale dal 23 gennaio 2001 al 6 febbraio 2001, entrerà in vigore il 7 febbraio 2001.

Il Presidente
Roberto Marmo




Provincia di Asti

Delibera del Consiglio Provinciale n. 64879 del 13 dicembre 2000; Approvazione del Regolamento per la gestione dell’Albo Fornitori e per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia

Il Presidente

rende noto

che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64879 del 13 dicembre 2000, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il nuovo Regolamento per la gestione dell’Albo Fornitori e per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia. Il Regolamento, ripubblicato all’Albo Pretorio Provinciale dal 23 gennaio 2001 al 6 febbraio 2001, entrerà in vigore il 7 febbraio 2001.

Il Presidente
Roberto Marmo




Provincia di Asti

Determinazione dirigenziale n. 70182 del 11.12.2000 - T.U. 1775/1933 - Domanda presentata in data 4.7.1997 alla Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche dalla Ditta Bosticco Giuseppe per concessione trentennale di derivazione d’acqua dal rio Riccarello in Comune di Valfenera (At) ad uso irriguo

Il Dirigente
del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ditta Bosticco Giuseppe la derivazione di mod. max. 0,20 di acqua dal rio Riccarello in Comune di Valfenera (At) per uso irriguo;

2) di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla data suddetta del canone annuo di L. 15.000 (Euro 7.8), soggetto a periodici aggiornamenti I.S.T.A.T., ai sensi dell’art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36;

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

(omissis)

Disciplinare

(omissis)

Art. 6
Garanzie da osservarsi

A carico della Ditta concessionaria sarà l’esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito. - (omissis) -

Art. 7
Condizioni particolari cui dovrà
soddisfare la derivazione

- (omissis) - la ditta concessionaria dovrà:

a) garantire il libero rilascio a valle delle proprie opere di presa, del Deflusso Minimo Vitale (D.M.V.) pari in questo caso a litri/sec. 9,76.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qual volta la portata istantanea disponibile risulti inferiore o uguale al valore minimo suindicato.

(omissis)

Art. 8
Deflusso Minimo Vitale

E’ fatto salva la possibilità della Amministrazione concedente di introdurre ulteriori disposizioni o modificare quelle esistenti in merito al rispetto di portate minime di rilascio nel campo dei valori del flusso naturale superiore al D.M.V., preso quale valore di base.

(omissis)

Asti, 7 settembre 2000

(omissis)

Il Capo Servizio Ambiente
Oreste Meschia




Provincia di Asti

Determinazione dirigenziale n. 73429 del 28.12.2000 - T.U. 1775/1933 - Domanda presentata in data 26.6.1997 alla Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche dalla Ditta Torchio Pasqualina in Bordone per concessione trentennale di derivazione d’acqua dal torrente nei Comuni di Baldichieri d’Asti (At) e di Tigliole d’Asti (At) ad uso irriguo

Il Dirigente
del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ditta Torchio Pasqualina in Bordone la derivazione di mod. max. 0,15 di acqua dal torrente Triversa nei Comuni di Baldichieri d’Asti (At) e di Tigliole d’Asti (At) per uso irriguo;

2) di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla data suddetta del canone annuo di L. 11.200 (Euro 5.8), soggetto a periodici aggiornamenti I.S.T.A.T., ai sensi dell’art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36;

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

(omissis)

Disciplinare

(omissis)

Art. 6
Garanzie da osservarsi

A carico della Ditta concessionaria sarà l’esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito. - (omissis) -

Art. 7
Condizioni particolari cui dovrà
soddisfare la derivazione

- (omissis) - la ditta concessionaria dovrà:

a) garantire il libero rilascio a valle delle proprie opere di presa, del Deflusso Minimo Vitale (D.M.V.) pari in questo caso a litri/sec. 102,41.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qual volta la portata istantanea disponibile risulti inferiore o uguale al valore minimo suindicato.

(omissis)

Art. 8
Deflusso Minimo Vitale

E’ fatto salva la possibilità della Amministrazione concedente di introdurre ulteriori disposizioni o modificare quelle esistenti in merito al rispetto di portate minime di rilascio nel campo dei valori del flusso naturale superiore al D.M.V., preso quale valore di base.

(omissis)

Asti, 8 settembre 2000

(omissis)

Il Capo Servizio Ambiente
Oreste Meschia




Provincia di Asti

Determinazione dirigenziale n. 73430 del 28.12.2000 - T.U. 1775/1933 - Domanda presentata in data 27.3.1998 alla Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche dalla Ditta Diotto Franco e Diotto Pietro per concessione trentennale di derivazione d’acqua dal fiume Bormida di Millesimo in Comune di Vesime (At) ad uso irriguo

Il Dirigente
del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ditta Diotto Franco e Diotto Pietro la derivazione di mod. max. 0,20 di acqua dal fiume Bormida di Millesimo in Comune di Vesime (At) per uso irriguo;

2) di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla data suddetta del canone annuo di L. 15.000 (Euro 7.8), soggetto a periodici aggiornamenti I.S.T.A.T., ai sensi dell’art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36;

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

(omissis)

Disciplinare

(omissis)

Art. 6
Garanzie da osservarsi

A carico della Ditta concessionaria sarà l’esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito. - (omissis) -

Art. 7
Condizioni particolari cui dovrà
soddisfare la derivazione

- (omissis) - la ditta concessionaria dovrà:

a) garantire il libero rilascio a valle delle proprie opere di presa, del Deflusso Minimo Vitale (D.M.V.) pari in questo caso a litri/sec. 332,556, relativamente alle particelle 346 e 534, ed a litri/sec. 333,333, relativamente alla particella 105.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qual volta la portata istantanea disponibile risulti inferiore o uguale al valore minimo suindicato.

(omissis)

Art. 8
Deflusso Minimo Vitale

E’ fatto salva la possibilità della Amministrazione concedente di introdurre ulteriori disposizioni o modificare quelle esistenti in merito al rispetto di portate minime di rilascio nel campo dei valori del flusso naturale superiore al D.M.V., preso quale valore di base.

(omissis)

Asti, 19 settembre 2000

(omissis)

Il Capo Servizio Ambiente
Oreste Meschia




Provincia di Asti

Determinazione dirigenziale n. 73431 del 28.12.2000 - T.U. 1775/1933 - Domanda presentata in data 24.3.1998 alla Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche dalla Ditta Azienda Agricola Don Bosco s.s. per concessione trentennale di derivazione d’acqua dal rio Traversola in Comune di Buttigliera d’Asti (At) ad uso irriguo

Il Dirigente
del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ditta Azienda Agricola Don Bosco s.s. la derivazione di mod. max. 0,20 di acqua dal rio Traversola in Comune di Buttigliera d’Asti (At) per uso irriguo;

2) di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla data suddetta del canone annuo di L. 15.000 (Euro 7.8), soggetto a periodici aggiornamenti I.S.T.A.T., ai sensi dell’art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36;

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

(omissis)

Disciplinare

(omissis)

Art. 6
Garanzie da osservarsi

A carico della Ditta concessionaria sarà l’esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito. - (omissis) -

Art. 7
Condizioni particolari cui dovrà
soddisfare la derivazione

- (omissis) - la ditta concessionaria dovrà:

a) garantire il libero rilascio a valle delle proprie opere di presa, del Deflusso Minimo Vitale (D.M.V.) pari in questo caso a litri/sec. 20.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qual volta la portata istantanea disponibile risulti inferiore o uguale al valore minimo suindicato.

(omissis)

Art. 8
Deflusso Minimo Vitale

E’ fatto salva la possibilità della Amministrazione concedente di introdurre ulteriori disposizioni o modificare quelle esistenti in merito al rispetto di portate minime di rilascio nel campo dei valori del flusso naturale superiore al D.M.V., preso quale valore di base.

(omissis)

Asti, 18 ottobre 2000

(omissis)

Il Capo Servizio Ambiente
Oreste Meschia




Provincia di Asti

Determinazione dirigenziale n. 73432 del 28.12.2000 - T.U. 1775/1933 - Domanda presentata in data 6.5.1998 alla Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche dalla Ditta Azienda Agricola Forneris Giacomino per concessione trentennale di derivazione d’acqua dal rio Isolabella in Comune di Valfenera (At) ad uso irriguo

Il Dirigente
del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ditta Azienda Agricola Forneris Giacomino la derivazione di mod. max. 0,20 di acqua dal rio Isolabella in Comune di Valfenera (At) per uso irriguo;

2) di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla data suddetta del canone annuo di L. 15.000 (Euro 7.8), soggetto a periodici aggiornamenti I.S.T.A.T., ai sensi dell’art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36;

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

(omissis)

Disciplinare

(omissis)

Art. 6
Garanzie da osservarsi

A carico della Ditta concessionaria sarà l’esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito. - (omissis) -

Art. 7
Condizioni particolari cui dovrà
soddisfare la derivazione

- (omissis) - la ditta concessionaria dovrà:

a) garantire il libero rilascio a valle delle proprie opere di presa, del Deflusso Minimo Vitale (D.M.V.) pari in questo caso a litri/sec. 20.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qual volta la portata istantanea disponibile risulti inferiore o uguale al valore minimo suindicato.

(omissis)

Art. 8
Deflusso Minimo Vitale

E’ fatto salva la possibilità della Amministrazione concedente di introdurre ulteriori disposizioni o modificare quelle esistenti in merito al rispetto di portate minime di rilascio nel campo dei valori del flusso naturale superiore al D.M.V., preso quale valore di base.

(omissis)

Asti, 21 settembre 2000

(omissis)

Il Capo Servizio Ambiente
Oreste Meschia




Provincia di Asti

Determinazione dirigenziale n. 73433 del 28.12.2000 - T.U. 1775/1933 - Domanda presentata in data 26.2.1999 alla Provincia di Asti - Servizio Ambiente - Sezione Risorse Idriche dalla Ditta Azienda Agricola Stella di Abbracchio Mario per concessione trentennale di derivazione d’acqua dal torrente Versa nei Comuni di Asti e di Castell’Alfero (At) ad uso irriguo

Il Dirigente
del Servizio Ambiente

(omissis)

determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ditta Azienda Agricola Stella di Abbracchio Mario la derivazione di mod. max. 0,10 di acqua dal torrente Versa nei Comuni di Asti e di Castell’Alfero (At) per uso irriguo;

2) di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla data suddetta del canone annuo di L. 15.000 (Euro 3.9), soggetto a periodici aggiornamenti I.S.T.A.T., ai sensi dell’art. 18, comma 5, della L. 5.1.1994 n. 36;

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -

(omissis)

Disciplinare

(omissis)

Art. 6
Garanzie da osservarsi

A carico della Ditta concessionaria sarà l’esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito. - (omissis) -

Art. 7
Condizioni particolari cui dovrà
soddisfare la derivazione

- (omissis) - la ditta concessionaria dovrà:

a) garantire il libero rilascio a valle delle proprie opere di presa, del Deflusso Minimo Vitale (D.M.V.) pari in questo caso a litri/sec. 40,52 fino al 31.12.1999, a litri/sec. 53,47 dal 1.1.2000, a litri/sec. dal 1.1.2005.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qual volta la portata istantanea disponibile risulti inferiore o uguale al valore minimo suindicato.

(omissis)

Art. 8
Deflusso Minimo Vitale

E’ fatto salva la possibilità della Amministrazione concedente di introdurre ulteriori disposizioni o modificare quelle esistenti in merito al rispetto di portate minime di rilascio nel campo dei valori del flusso naturale superiore al D.M.V., preso quale valore di base.

(omissis)

Asti, 7 settembre 2000

(omissis)

Il Capo Servizio Ambiente
Oreste Meschia




Provincia di Biella

Determinazione dirigenziale n. 1099 in data 5 maggio 2000

Il Dirigente del Settore

Omissis

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 29 novembre 1999 dal Sig. Zumella Roberto, in qualità di Presidente pro-tempore del “Consorzio Acque Potabili Frazioni Superiori di Valle Mosso”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, al “Consorzio Acque Potabili Frazioni Superiori di Valle Mosso” (omissis), il rinnovo in sanatoria, con varianti, della concessione di derivazione da un gruppo di 9 sorgenti tributarie del bacino del torrente Venalba, ubicate in località “Prapian” del Comune di Mosso Santa Maria (ora Comune di Mosso), di moduli massimi 0,0153 (lt/sec. 1,53) e medi 0,0044 (lt./sec. 0,44) d’acqua da utilizzarsi per scopi potabili e domestici degli abitanti delle frazioni Cravello, Biebolche, Culà, Bonde, Zanone, Lovrino, Cerruti e Rivetti del Comune di Valle Mosso, con obbligo di restituzione dei reflui di scarico.

Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 1º gennaio 1985, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 1º gennaio 1985, dell’annuo canone di L. 30.000 (Euro 15,49), pari al minimo ammesso, ai sensi della L. 1 dicembre 1981 n. 692; dal 1º gennaio 1990 dell’annuo canone di L. 30.000 (Euro 15,49), pari al minimo ammesso ai sensi del D.M. 20 luglio 1990; dal 1º gennaio 1994 dell’annuo canone di L. 500.000 (Euro 258,23), pari al minimo ammesso dall’art. 18 della L. 5 gennaio 1994 n. 36; dal 1º gennaio 1997 dell’annuo canone di L. 512.500 (Euro 264,68), pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20marzo 1998; dal 1º gennaio 1998 dell’annuo canone di L. 521.725 (Euro 269,45), pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998 e dal 1º gennaio 1999 dell’annuo canone di L. 529.550 (Euro 273,49), pari al minimo ammesso, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 742 di Rep. in data 29 novembre 1999

Art. 7
Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea indipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.

Biella, 24 gennaio 2001

Il Responsabile
del Servizio Risorse Idriche
Luciano Bosticco




Provincia di Novara

Estratto del processo verbale della seduta del Consiglio Provinciale - Deliberazione n. 99/200 N. Codice 22881 - S.P. Solarolo - Barengo - Borgomanero e S.P. Fontaneto - Cressa - Divignano - SS. 32 (1º tronco) - Declassificazione a comunali di 2 tratti di strade provinciali e contestuale classificazione a provinciale di un tratto di strada comunale

Il Consiglio Provinciale

(omissis)

delibera

1) di declassificare a comunale l’attuale tratto interno all’abitato di ml. 1.570 della Strada Provinciale Solarolo-Barengo-Borgomanero e il tratto iniziale di ml 290, della strada provinciale Fontaneto d’Agogna, Cressa, Divignano - SS. 32 (1º tronco), (dal km. 0+000 al Km. 0+290);

2) di classificare a provinciale, da inserire nel percorso della Strada Provinciale Solarolo - Barengo - Borgomanero il tratto di ml. 2160, precedentemente classificato a comunale, e compreso tra le ex progressive Km. 4+610 e Km. 6+180 della strada provinciale stessa;

3) di dare atto che sono stati espressi i pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti apposti sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi interessati e di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo n. 267, del 18.8.2000, nonchè dal Segretario Generale.




Società Geico S.p.A. - Cremona

Tariffe distribuzione gas metano

La società Geico S.p.A. con sede in Cremona, Galleria del Corso n. 3, concessionaria per la distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana per l’utenza del bacino costituito dagli esercizi di Rondissone (TO), Terzo (AL), Orsara B.da (AL), Castel Boglione (AT), Casaleggio Boiro (AL) e Rocchetta Palafea (AT) relativamente ai seguenti Comuni:

Provincia di Torino: Rondissone, Torrazza Piemonte, Mazzè e Vische.

Provincia di Alessandria: Terzo, Melazzo, Cartosio, Cavatore, Ponzone, Grognardo, Morbello, Cassinelle, Orsara B.da, Montaldo B.da, Trisobbio, Casaleggio Boiro, Lerma, Mornese, Montaldeo, Alice Bel Colle, Ricaldone, Pareto.

Provincia di Asti: Castel Boglione, Castel Rocchero, Quaranti, Rocchetta Palafea, Montabone, Bubbio, Loazzolo, Cassinasco, Cessole, Besime, Sessame.

Provincia di Cuneo: Cortemilia, Castino, Perletto e Rocchetta Belbo.

Provincia di Savona: Sassello, Urbe, Mioglia

Provincia di Genova: Tiglieto

con riferimento alla deliberazione n. 52/99 del 22/4/1999 dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas,

comunica

le tariffe per gli usi domestici di cucina e produzione acqua calda, di riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo e per tutti gli altri usi in vigore dal 1º gennaio 2001:

Tariffe    L/mc
T1 uso domestico    783,3
T2 uso riscaldamento individuale    707,2
T3 altri usi:
- fino a 50.000 mc/anno    673,6
- oltre 50.000 mc/anno    655,2
- Enti Pubblici Comunali    535,8
T4 usi industriali e artigianali con consumo compreso fra 100.000 e 200.000 mc/anno:
- fino a 100.000 mc/anno    574,7
- oltre 100.000 mc/anno    547,1

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata la quota fissata nei termini e nei limiti previsti dal Provv. C.I.P. n. 16/93 del 23 dicembre 1993 e precisamente:

uso domestico    3.000 L/mese
uso riscaldamento    5.000 L/mese
altri usi L/Mcal. 4,5 per l’effettivo consumo.

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del Provv. C.I.P. n. 24/88 del 9 dicembre 1988.

Cremona, 22 gennaio 2001

Il Presidente




Società Impianti Metano S.p.A. S.I.Me. - Crema (Cremona)

Tariffe distribuzione gas metano

La Società S.I.Me. Società Impianti Metano S.p.A. con Sede in Crema - fraz. Ombriano - P.zza Benvenuti 11 concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nei Comuni di Carignano (TO) - Gavi (AL) - Pozzolo Formigaro (AL) - comunica che, con riferimento alla Deliberazione n. 52/99 del 22/4/99 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 100 del 30/4/1999 le tariffe in vigore dall’1 Gennaio 2001 nei Comuni sopra indicati salvo variazioni di cui alla Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 237/00 pubblicata sulla G.U. n. 4 del; 5.1.2001, sono le seguenti:

Comune di Carignano (TO) -

T.1 - Tariffa domestica

(cottura cibi e produzione acqua calda):

L/mc. 783,3 -

T.2 - Tariffa riscaldamento individuale:

L/mc. 605,4 -

T.3 - Tariffa altri usi:

1º scaglione (fino a 100.000 mc./anno)

L/mc. 600,4 -

2º scaglione (oltre i 100.000 mc./anno)

L/mc. 598,4 -

T.4 - Tariffe per piccole imprese industriali ed artigianali con consumo fra 100.000 e 200.000 mc./anno:

1º scaglione (fino a 100.000 mc./anno)

L/mc. 574,7 -

2º scaglione (oltre i 100.000 mc./anno)

L/m,c. 547,1 -

T.5 - Tariffa per Enti Pubblici

L/mc. 591,9 -

Comune di Gavi (AL)

T.1 - Tariffa domestica

(cottura cibi e produzione acqua calda):

L/mc. 783,3 -

T.2 - Tariffa riscaldamento individuale:

L/mc. 704,4 -

T.3 - Tariffa altri usi:

1º scaglione (fino a 100.000 mc./anno)

L/mc. 691,4 -

2º scaglione (oltre i 100.000 mc./anno)

L/mc. 686,4 -

T.4 - Tariffe per piccole imprese industriali ed artigianali con consumo fra 100.000 e 200.000 mc./anno:

1º scaglione (fino a 100.000 mc./anno)

L/mc. 574,7 -

2º scaglione (oltre i 100.000 mc./anno)

L/m,c. 547,1 -

T.5 - Tariffa per Enti Pubblici

L/mc. 682,4 -

Comune di Pozzolo Formigaro (AL)

T.1 - Tariffa domestica

(cottura cibi e produzione acqua calda):

L/mc. 783,3 -

T.2 - Tariffa riscaldamento individuale:

L/mc. 626,4 -

T.3 - Tariffa altri usi:

1º scaglione (fino a 100.000 mc./anno)

L/mc. 619,4 -

2º scaglione (oltre i 100.000 mc./anno)

L/mc. 609,4 -

T.4 - Tariffe per piccole imprese industriali ed artigianali con consumo fra 100.000 e 200.000 mc./anno:

1º scaglione (fino a 100.000 mc./anno)

L/mc. 574,7 -

2º scaglione (oltre i 100.000 mc./anno)

L/m,c. 547,1 -

T.5 - Tariffa per Enti Pubblici

L/mc. 609,4 -

Crema, 19 gennaio 2001

S.I.Me. S.p.A.
Società Impianti Metano
Roberto Bonaventura




Società Italimpianti S.r.l. - Isola d’Asti (Asti)

Tariffe distribuzione gas metano

La Società Italimpianti S.r.l. con sede in Isola d’Asti - Via Valtiglione 31/Bis - concessionaria per la distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nei comuni di Isola d’Asti - Montergrosso d’Asti - Vigliano d’Asti - Montaldo Scarampi - Cervere (CN) - Marene (CN) - Mongardino comunica l’aggiornamento per il bimestre gennaio-febbraio del 2001 delle tariffe dei gas distribuiti a mezzo reti urbane ai sensi delle deliberazioni dell’Autorità dell’Energia Elettrica e il Gas 22 aprile 1999, n. 52/99 e per la modificazione della deliberazione dell’Autorità dell’Energia Elettrica e il Gas 24 ottobre 2000 n. 199/00 (delibera n. 245/00, a decorrere dal 1º Gennaio 2001 ha adeguato, salvo conguaglio, la presente struttura tariffaria da applicare alle utenze dei Comuni sopra elencati.

Tariffe in vigore dal 1º Gennaio 2001 conseguenti:

- all’aumento di 44,1 L/m3.

Tariffe in    L/M3
T1 uso domestico    783,30
T2 uso riscaldamenti individuale    639,74
T3 altri usi    589,24
T4 usi industriali e artigianali con consumo compreso fra 100.000 e 200.000 mc/anno:
- fino a 100.000 m3/anno    574,70
- oltre 100.000 m3/anno    547,10

Ai sensi del punto 2) del Provvedimento CIP n. 16/1993 pubblicato sulla G.U. n. 303 del 28/12/93, oltre alle tariffe di cui sopra si applicheranno le quote fisse stabilite in detto provvedimento. I valori aggiornati delle tariffe verranno applicati con il criterio del pro-die al punto 3.1.6 del Provvedimento CIP n. 24/1988.




Società Mariani Energia Duemila S.p.A. - Milano

Tariffe distribuzione gas metano

La Società Mariani Energia Duemila S.p.A. con sede Legale in Milano, Via Orobia n. 3, Concessionaria per la distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nel Bacino di Bra (Cn) - Comuni serviti: Bra, Belvedere, Langhe, Bene Vagienna, Carrù, Clavesana, Dogliani, Farigliano, La Morra, Lequio Tanaro, Magliano Alpi, Margarita, Monchiero, Monforte d’Alba, Morozzo, Murazzano, Novello, Pianfei, Piozzo, Rocca de’ Baldi, Verduno in Provincia di Cuneo - Altavilla Monferrato, Camagna, Castelletto Monferrato, Conzano, Cuccaro Monferrato, Frassinello Monferrato, Lu, Mirabello Monferrato, Occimiano, Olivola, Ottiglio, Pomaro, San Salvatore Monferrato, Valmacca, Vignale Monferrato in Provincia di Alessandria, in con conformità alle disposizioni vigenti (Provv. CIP n. 16/1993 del 23/12/1993 e successive modifiche, Deliberazioni Autorità per l’Energia - art. 3 Delibera n. 52/99 del 22/4/1999 - Delibera n. 245/00 del 28/12/2000) comunica le tariffe gas metano in vigore dal 1 gennaio 2001 alle utenze dei Comuni sopra elencati.

Tariffe in    L/m3
T1 Uso domestico    783,3
T2 Uso riscaldamento individuale    650,6
T3 altri usi:
- fino a 50.000 m3/anno    602,3
- oltre 50.000 m3/anno    586,2
T3.d usi Comunali:
- Comuni di La Morra, Monchiero, Monforte Novello e Verduno    586,2
T4 usi industriali e artigianali con consumo compreso fra 100.000 e 200.000 m3/anno
- fino a 100.000 m3/anno    574,7
- oltre 100.000 m3/anno    547,1

Ai sensi del punto 2) del Provvedimento CIP n. 16/1993 pubblicato sulla G.U. n. 303 del 28/12/93, oltre alle tariffe di cui sopra si applicheranno le quote fisse stabilite in detto provvedimento. I valori aggiornati delle tariffe verranno applicati con il criterio del pro-die stabilito al punto 3.1.6 del Provvedimento CP n. 24/1988.

Milano, 26 gennaio 2001

Mariani Energia Duemila S.p.A.
Un Procuratore
M. Colombo




Società So.Gas S.p.A. - Asti

Tariffe distribuzione gas metano

La Società So.Gas S.p.A. con sede in Asti - Via del Lavoro n. 23 - concessionaria per la distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nei Comuni di: Maretto - Chiusano - Cortazzone - Montafia - Viale - Camerano Casasco - Cinaglio - Settime - Soglio - Cortandone - Cortanze - Montechiaro d’Asti - Piea - Cocconato - Montiglio Monferrato - Piovà Massaia - Villa San Secondo - Capriglio - Cossombrato - Cunico - Cerreto - Passerano Marmorito - Frabosa Soprana - Frabosa Sottana - Lesegno - Niella Tanaro - Monastero Vasco - Montaldo Mondovì - Roburent - Revello 0 Pagno - Sanfront - Paesana - Gambasca - Envie - Martiniana Po - Castellar - Rifreddo - Brondello - Pamparato - comunica che, l’aggiornamento per il bimestre gennaio - febbraio 2001 delle tariffe dei gas distribuiti a mezzo di reti urbane ai sensi della deliberazione dell’autorità per l’energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99 e per la modificazione della deliberazione dell’autorità per l’energia elettrica e il gas 24 ottobre 2000, n. 199/00 (Delibera 245/00), a decorrere dal 1º Gennaio 2001 ha adeguato la seguente struttura tariffaria, da intendersi salvo conguaglio, da applicare alle Utenze dei Comuni sopra elencati

Tariffe in vigore dal 1º Gennaio 2001 conseguenti all’aumento di L. 44,1:

Tariffe in    L./M3    L/Mcal.
T1 uso domestico    783,30    85,14
T2 riscaldamento individuale    748,03    81,30
T3 altri usi    685,19    74,47
T4 usi industriali e artigianali
Consumo compreso fra 100.000 e 200.000 mc. annui
- fino a 100.000 mc. anno    574,70    62,46
- oltre 100.000 mc. anno    547,10    59,46

Ai sensi del punto 2) del Provvedimento CIP n. 16/1993 pubblicato sulla G.U. n. 303 del 28/12/93, oltre alle tariffe di cui sopra si applicheranno le quote fisse stabilite in detto provvedimento. I valori aggiornati delle tariffe verranno applicati con criterio del pro-die stabilito al punto 3.1.6 del Provvedimento CIP n. 24/1988.