Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 06

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Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio-Assistenziali dell’Ovest Ticino - Romentino (Novara)

Statuto

SOMMARIO

ART. 1 - Costituzione e denominazione del Consorzio

ART. 2 - Natura giuridica del Consorzio

ART. 3 - Comuni aderenti al Consorzio quali Enti fondatori

ART. 4 - Nuove adesioni al Consorzio

ART. 5 - Sede del Consorzio

ART. 6 - Finalità del Consorzio

ART. 7 - Durata del Consorzio

ART. 8 - Recesso dal Consorzio

ART. 9 - Adozione dello statuto

ART. 10 - Modifiche dello Statuto

ART. 11 - Quota di partecipazione

ART. 12 - Gli organi del Consorzio

ART. 13 - La composizione dell’Assemblea

ART. 14 - Competenze dell’Assemblea

ART. 15 - Funzionamento dell’Assemblea

ART. 16 - Il Presidente dell’Assemblea

ART. 17 - Composizione e durata in carica del Consiglio di Amministrazione

ART. 18 - Revoca e decadenza del Consiglio di Amministrazione

ART. 19 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

ART. 20 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

ART. 21 - Indennità e rimborso spese

ART. 22 - Competenze del Presidente del Consorzio

ART. 23 - Rimozione e sospensione del Presidente del Consorzio e dei

componenti del Consiglio di Amministrazione

ART. 24 - Nomina e revoca del Direttore

ART. 25 - Competenze del Direttore

ART. 26 - Il Segretario

ART. 27 - Nomina e revoca del Revisore

ART. 28 - Competenze del Revisore

ART. 29 - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

ART. 30 - Il Responsabile di Servizio

ART. 31 - Principi generali della contabilità e gestione economico-finanziaria

ART. 32 - Bilancio di previsione annuale

ART. 33 - Informazione

ART. 34 - Piano Esecutivo di Gestione

ART. 35 - Bilancio pluriennale

ART. 36 - Relazione Previsionale e Programmatica

ART. 37 - Controllo di gestione

ART. 38 - Rendiconto

ART. 39 - Provvedimenti di riequilibrio di bilancio

ART. 40 - Patrimonio

ART. 41 - Mezzi finanziari

ART. 42 - Trasferimenti e quote di partecipazione degli enti consorziati

ART. 43 - Servizio di Tesoreria

ART. 44 - Convenzioni e contratti

ART. 45 - Responsabilità

ART. 46 - Controllo e vigilanza

ART. 47 - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

ART. 48 - Partecipazione, informazione e diritto di accesso

ART. 49 - Funzioni normative

ART. 50 - Norma di rinvio

Art. 1
(Costituzione e denominazione del Consorzio)

1. E’ costituito il Consorzio denominato “Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Socio-Assistenziali dell’Ovest-Ticino”, con sigla C.I.S.A. OVEST-TICINO.

Art. 2
(Natura giuridica del Consorzio)

1. Il Consorzio è ente strumentale degli Enti Locali, dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

Art. 3
(Comuni aderenti al Consorzio quali Enti fondatori)

1.Aderiscono al Consorzio, quali Enti fondatori, i Comuni di Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago e Trecate.

Art. 4
(Nuove adesioni al Consorzio)

1. Ferma restando l’esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione consortile, è consentita l’adesione di altri Comuni al Consorzio, dopo la sua istituzione, a condizione che essi accettino integralmente le norme dello Statuto e della Convenzione, subordinatamente all’approvazione dell’Assemblea.

2. L’ammissione di altri enti al Consorzio è deliberata dall’Assemblea a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti che devono comunque rappresentare complessivamente almeno il 50% delle quote di partecipazione.

3. Successivamente, gli enti consorziati, prendendo atto della nuova adesione, procedono alla modifica dello Statuto e della Convenzione.

4. In sede di ammissione al Consorzio, l’Assemblea potrà richiedere al nuovo Ente aderente la corresponsione di una quota aggiuntiva, a partecipazione “una tantum”, non superiore al 20% della quota dovuta per l’anno in corso.

Art. 5
(Sede del Consorzio)

1. Il Consorzio ha sede legale provvisoriamente in Romentino, presso Villa Paglino, sita in Via Gambaro Battista n. 47.

2.L’Assemblea del Consorzio ha facoltà di disporre, con provvedimento motivato, la variazione della sede, dandone adeguato preavviso agli Enti aderenti.

Art. 6
(Finalità del Consorzio)

1. Il Consorzio finalizza, ai sensi di legge, l’esercizio delle proprie attività ed interventi al raggiungimento del benessere psico-fisico, alla crescita sociale e relazionale del singolo e della comunità.

In particolare svolge:

-Interventi di segretariato sociale, aventi finalità di informazione e orientamento ai cittadini sui servizi socio-assistenziali, nonché sulle possibilità e modalità di utilizzo dei medesimi;

-Interventi connessi al sostegno relazionale e di aiuto, nell’ambito dei quali vanno ricomprese prestazioni specifiche di servizio sociale, quali:

a) esenzioni dal pagamento o riduzioni di tariffe per i servizi di competenza del Consorzio;

b) assistenza domiciliare;

c) affidamenti presso famiglie, persone singole, comunità di tipo familiare o istituti;

d) adozioni nazionali ed internazionali;

e) tutela materno-infantile, specie nei casi di assistenza socio-educativa territoriale ai minori, da realizzare d’intesa con i Comuni consorziati e nelle modalità stabilite dall’Assemblea, mediante progetti finanziati dalla Regione o altro ente pubblico. Rimane salva la facoltà dei Comuni aderenti di promuovere autonomamente iniziative progettuali nell’ambito dell’assistenza ai minori in armonia con le linee programmatiche del Consorzio;

f) assistenza socio-giudiziaria;

g) interventi per minori nell’ambito dei rapporti con l’autorità giudiziaria;

h) gestione tutele, minori e adulti incapaci;

i) attività integrative di base, nella fattispecie:

- strutture residenziali per anziani non autosufficienti e autosufficienti;

- centri diurni, presidi residenziali e iniziative di sostegno per portatori di handicap.

Il Consorzio organizza altresì corsi di formazione per gli operatori socio-assistenziali e per le organizzazioni di volontariato del territorio.

Ed ogni altro servizio o adempimento connesso o conseguente o comunque riferibile alle finalità del Consorzio.

2. Il Consorzio ha facoltà di ampliare e/o modificare le proprie funzioni, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, dei Comuni aderenti.

3. Il Consorzio può erogare servizi, attinenti allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal precedente comma 1, in favore degli enti consorziati, su richiesta degli enti stess1. I relativi oneri sono a carico degli enti richiedenti.

Art. 7
(Durata del Consorzio)

1. Il Consorzio ha la durata di 35 (trentacinque) anni a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Art. 8
(Recesso dal Consorzio)

1. Il recesso dell’ente consorziato è subordinato a ragioni di pubblico interesse di segno contrario rispetto a quelle che hanno costituito il presupposto di partecipazione al Consorzio.

2. Il recesso è comunicato all’Assemblea, che ne prende atto, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza dell’esercizio finanziario, ed è efficace dal 1° gennaio dell’anno successivo.

3. Gli enti consorziati, prendendo atto del recesso, procedono alla modifica dello Statuto e della Convenzione.

4. L’ente recedente resta obbligato al versamento dell’intera quota di partecipazione, sia per l’intero periodo annuale in corso al momento di ricevimento della delibera di recesso, sia per il successivo intero periodo annuale nonché per gli impegni assunti con effetti permanenti e pluriennali.

5. L’ente recedente dovrà lasciare a disposizione del Consorzio immobili e/o infrastrutture già comunque utilizzate ai fini consortili fintantoché il Consorzio stesso non avrà provveduto, con modalità diverse e alle condizioni già previste, all’atto della presa in carico.

Art. 9
(Adozione dello statuto)

1. Lo Statuto, unitamente alla Convenzione, è approvato dai consigli degli enti consorziati, secondo le norme vigenti.

Art. 10
(Modifiche dello Statuto)

1. Le modifiche che riguardano i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, sono approvate dai rispettivi consigli, su proposta adottata dall’Assemblea a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti che devono, comunque, rappresentare complessivamente almeno il 50% delle quote di partecipazione.

2. Ogni altra modifica dello Statuto è deliberata dall’Assemblea a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti che devono, comunque, rappresentare complessivamente almeno il 50% delle quote di partecipazione.

Art. 11
(Quota di partecipazione)

1. Annualmente l’Assemblea del Consorzio stabilisce la quota di finanziamento da porre a carico degli enti aderenti, dandone tempestiva comunicazione scritta a tutti i Comuni consorziati.

2. Ciascun Comune partecipa al Consorzio secondo la quota della presente tabella:

COMUNE Popolazione residente al 31.12.1999 Quote spettanti

TRECATE 16.554 321

GALLIATE 13.631 265

CAMERI 9.588 186

CERANO 6.718 130

ROMENTINO 4.216 82

SOZZAGO 815 16

3. La tabella soprariportata sarà variata annualmente, in funzione della variazione della popolazione residente, al 31 dicembre dell’anno precedente, in sede di definizione della quota di finanziamento da porre a carico degli Enti aderenti; dovrà, per contro, essere obbligatoriamente modificata a seguito di entrata o recesso di nuovi Enti.

Art.12
(Gli organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio:

a) l’Assemblea;

b) il Presidente dell’Assemblea;

c) il Consiglio di Amministrazione;

d) il Presidente del Consorzio;

e) il Direttore;

f) il Segretario;

g) il Revisore.

Art. 13
(Composizione dell’Assemblea )

1. L’Assemblea è composta dai rappresentanti degli enti consorziati nelle persone del Sindaco o di un suo delegato.

2. La delega e la revoca della rappresentanza devono avvenire per iscritto e essere comunicate al Presidente dell’Assemblea.

3. Ciascun Ente associato aderisce al Consorzio con pari responsabilità e dignità.

Art. 14
(Competenze dell’Assemblea)

1. L’Assemblea è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. L’Assemblea:

a) elegge il Presidente dell’Assemblea;

b) elegge il Consiglio di Amministrazione;

c) pronuncia la decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto;

d) nomina il Revisore;

e) determina le indennità spettanti agli amministratori e al Revisore;

3. L’Assemblea approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione:

a) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, i conti consuntivi;

b) i criteri generali per l’adozione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

c) i regolamenti che non siano di competenza del Consiglio di Amministrazione;

d) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali e la emissione dei prestiti obbligazionari;

e) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e alla fornitura di servizi a carattere continuativo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Consorzio;

f) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell’Assemblea stessa o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni o servizi di competenza del Consiglio di Amministrazione, del Direttore o dei Responsabili di Servizio.

g) le convenzioni con le amministrazioni pubbliche;

h) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di servizi.

4. L’Assemblea adotta, altresì, le modifiche dello Statuto di cui all’art. 10.

5. Gli atti di competenza dell’Assemblea sono atti fondamentali e, pertanto, ai sensi dell’art.25, 3° comma, della legge 142/1990, sono trasmessi agli enti consorziati.

Art. 15
(Funzionamento dell’Assemblea)

1. L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che formula l’ordine del giorno.

2. L’avviso di convocazione, deve contenere, unitamente all’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della seduta. Detto avviso oltre che pubblicato agli albi pretori della sede consortile e dei comuni consorziati, dev’essere consegnato al domicilio dei membri dell’Assemblea almeno:

-5 giorni prima della seduta per le sessioni ordinarie;

-3 giorni prima della seduta per le sessioni straordinarie;

-24 ore prima della seduta nei casi di convocazione urgente.

3. L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

4. L’Assemblea si riunisce, altresì, in sessione straordinaria su iniziativa del Presidente ovvero su richiesta di almeno due membri o su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero del Direttore.

5. L’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei comuni aderenti purché i medesimi rappresentino almeno il 50% delle quote di partecipazione.

6. Le deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole di almeno tre componenti e, comunque, con il 50% delle quote millesimali, ferme restando le diverse maggioranze richieste dalla legge o dallo Statuto.

7. Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche, salvo quando vengono trattate questioni, riguardanti persone, che richiedono la tutela del diritto alla riservatezza; le deliberazioni sono assunte con votazione a scrutinio palese, salvo le nomine.

8. Alle deliberazioni dell’Assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale per quanto attiene all’istruttoria, alla forma e alle modalità di redazione, pubblicazione e controllo.

Art. 16
(Il Presidente dell’Assemblea)

1. Il Presidente è eletto, per un quinquennio, dall’Assemblea consortile nel suo seno, a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei componenti, che devono, comunque rappresentare complessivamente il 50% delle quote di partecipazione.

2. In caso di impedimento temporaneo o di assenza, le funzioni del Presidente dell’Assemblea sono svolte dal componente più anziano di età.

3. Il Presidente dell’Assemblea esercita le seguenti attribuzioni:

a) rappresenta, convoca e presiede l’Assemblea; stabilisce gli argomenti da porre all’ordine del giorno delle sedute; firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli Enti consorziati;

b) sovrintende all’attività complessiva dell’ente e promuove, occorrendo, indagini e verifiche;

c) compie gli atti che gli sono attribuiti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti;

d) ha diritto di assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17
(Composizione e durata in carica
del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è eletto per un quinquennio dall’Assemblea nella sua prima adunanza e si compone di un numero di consiglieri pari a quello dei Comuni aderenti, compreso il Presidente, esterni all’Assemblea, segnalati dai rispettivi Sindaci.

2. L’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a maggioranza assoluta con le modalità dell’art.15 - 6° e 7° commi sulla base di una proposta contenente i nomi dei candidati alle cariche di Presidente e di Consigliere, sottoscritta da almeno 2/3 dei componenti dell’Assemblea.

3. I componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nonché competenza tecnica e amministrativa.

4. I componenti del Consiglio durano in carica fino all’insediamento dei loro successor1. I consiglieri che sostituiscono i componenti cessati anticipatamente dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso.

5. Qualora, a seguito di elezioni amministrative, vengano rinnovati uno o più Consigli Comunali, si procede al rinnovo anticipato dei Consiglieri segnalati dai Comuni interessati dalle suddette elezioni.

Art. 18
(Revoca e decadenza
del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato a seguito di presentazione di una mozione di sfiducia motivata, proposta da 2/5 dei membri assegnati e approvata dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti che rappresentino almeno la metà più uno delle quote di partecipazione.

2. Nella stessa seduta l’Assemblea nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione.

3. Il mancato intervento, da parte di un consigliere senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza, che deve essere dichiarata dall’Assemblea su proposta del suo Presidente.

Art. 19
(Competenze del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione compie, in attuazione degli indirizzi espressi dall’Assemblea, tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

Al Consiglio di Amministrazione in particolare compete:

1) Approvare i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel bilancio e nel programma e non attribuiti ad altro organo.

2) Approvare la dotazione organica e il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall’Assemblea.

3) Deliberare intorno alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati.

4) Approvare gli accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali che non determinano modifiche regolamentari.

5) Approvare accordi o convenzioni con enti privati e organizzazioni di volontariato per la gestione di specifiche attività.

6) Nominare le commissioni di esperti per le selezioni pubbliche e riservate e per gli appalti-concorso.

7) L’approvazione di regolamenti di organizzazione per la gestione dei servizi.

8) Adottare, in via di urgenza, deliberazioni relative a variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica da parte dell’Assemblea nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza, e comunque entro l’anno.

2. Propone all’Assemblea gli atti fondamentali di cui all’art. 14, 3° comma.

3. Adotta tutti gli atti necessari per l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea.

4. Riferisce annualmente all’Assemblea sulla propria attività.

Art.20
(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta motivata di due componenti o del Direttore.

2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se adottate a maggioranza dai present1. In caso di parità dei voti, il voto del Presidente vale doppio.

3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

4. I consiglieri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio di Amministrazione.

Art.21
(Indennità e rimborso spese)

1. Al Presidente e ai Consiglieri sono concesse le indennità di carica con apposita deliberazione annuale dell’Assemblea del Consorzio.

Agli stessi compete, oltre al rimborso delle spese di viaggio, l’indennità di missione nella misura stabilita in materia dalla legge dello Stato.

Analoghe indennità e rimborsi spese possono essere riconosciuti al Presidente e ai membri dell’Assemblea.

Art. 22
(Competenze del Presidente del Consorzio)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio e può stare in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione; esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. E’ l’organo di raccordo tra Assemblea e Consiglio di Amministrazione, coordina l’attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione e assicura l’unità delle attività del Consorzio.

3. Sovrintende e vigila sull’esecuzione delle deliberazioni e sull’andamento degli uffici.

4. Presiede il Consiglio di Amministrazione e ne promuove e coordina l’attività; sottoscrive le deliberazioni, la corrispondenza e i documenti relativi all’attività del Consiglio.

5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha diritto, e se richiesto l’obbligo, di assistere alle sedute dell’Assemblea. Deve essere sentito ogni volta che lo richiede.

Art. 23
(Rimozione e sospensione del Presidente
del Consorzio e dei componenti
del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Presidente del Consorzio e i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere rimossi o sospesi ai sensi dell’art. 40 della legge 142/1990 e negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 24
(Nomina e revoca del Direttore)

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi stabiliti dall’Assemblea e in conformità alle modalità previste dalla legge.

Di norma è nominato per tre anni e può essere confermato. Durante il triennio il Direttore non può essere revocato se non per giusta causa riguardante il Consorzio, o comunque, la sua funzionalità ed efficienza.

2. I motivi della revoca dovranno essere contestati all’interessato, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, per iscritto con invito a presentare sempre per iscritto ed in congruo termine, le proprie difese.

Art. 25
(Competenze del Direttore)

1. Il Direttore è l’organo preposto alla gestione dell’attività del Consorzio; cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione secondo principi di efficacia e di efficienza.

2. Il Direttore assume la direzione tecnico-amministrativa del Consorzio, che si esplica attraverso il coordinamento degli uffici e dei servizi, nonché mediante il potere di impartire direttive ai responsabili; ha potestà di iniziativa e autonomia di scelta degli strumenti operativi, con responsabilità di risultato; dirige il personale, irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge o dallo Statuto ad altri organi, presiede le commissioni di gara, nonché le commissioni per la selezione del personale nei concorsi relativi a posti apicali.

3. Interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea senza diritto di voto.

4. Esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 26
(Il Segretario)

1. Il Segretario del Consorzio viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, preferibilmente tra uno dei segretari dei Comuni consorziati.

2. Il Segretario partecipa alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e cura la redazione dei verbali, roga i contratti.

3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti del Consorzio.

4. Il Segretario svolge ogni altra funzione che gli è attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 27
(Nomina e revoca del Revisore)

1. La revisione economica-finanziaria del Consorzio è affidata ad un Revisore, nominato dall’Assemblea a maggioranza assoluta e scelto tra i soggetti previsti dalla legge.

2. Il Revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività dell’atto di nomina ed è rieleggibile una sola volta.

3.Il Revisore è revocabile solo per inadempienza e cessa dall’incarico per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l’incarico per un periodo di tempo superiore a un mese.

Art. 28
(Competenze del Revisore)

1. L’attività ed il funzionamento dell’organo di revisione sono disciplinate dalla legge.

2. Il Revisore, nell’esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell’ente, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio ed ai relativi uffici e può partecipare alle sedute dell’Assemblea. L’avviso di convocazione con l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, della data e dell’ora della seduta è consegnato al Revisore con le medesime modalità dei membri dell’Assemblea.

3. Il Revisore collabora con l’Assemblea fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e consuntive di efficienza e di efficacia dell’attività del Consorzio nel perseguire gli scopi consortili.

Art. 29
(Ordinamento degli uffici e dei Servizi)

1. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base degli indirizzi stabiliti dall’Assemblea, approva la dotazione organica del Consorzio e il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in cui sono determinate le competenze e le responsabilità del personale.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale è disciplinato dalla legge e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli Enti Locali.

3. Il Consorzio per il conseguimento dei propri fini istituzionali può avvalersi anche del personale dei Comuni associati, o di altri enti pubblici mediante incarico o comando e previo assenso delle amministrazioni interessate.

Art. 30
(Il Responsabile di Servizio)

1. Il Responsabile di Servizio è il dipendente che è preposto alla direzione di una delle aree individuate nell’art. 3, 3° comma, del Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

2. I Responsabili dei Servizi vengono individuati con decreto del Presidente del Consorzio; spettano ai suddetti responsabili tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli altri organi del Consorzio. Sono a essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali:

- presiedono alle commissioni di gara, su richiesta del Direttore;

- presiedono altresì alle commissioni di concorso, eccetto quelle relative a posti apicali;

- curano l’istruttoria e la formazione degli atti procedimentali relativi alle gare ed ai concorsi, assumendone la relativa responsabilità;

- stipulano i contratti quali atti conclusivi dei procedimenti di rispettiva competenza;

- adottano atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa, nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento di Contabilità;

- emettono provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale;

- rilasciano attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza;

- adottano gli atti ad essi demandati dal vigente Regolamento di Contabilità;

- esercitano attività di proposizione ed impulso nei confronti degli organi politici.

Art. 31
(Principi generali della contabilità
e gestione economico-finanziaria)

1. Il Consorzio esplica la sua attività con autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale, sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

2. Nel rispetto dei principi dell’ordinamento finanziario e contabile, al fine di consentire il controllo economico sulla gestione e sull’efficacia dell’azione del Consorzio, i documenti contabili sono redatti in modo da consentire una lettura per programmi, servizi-interventi ed obiettivi.

3. Nel regolamento di contabilità sono previste, in applicazione di quanto disposto dall’art.37, metodologie di analisi e valutazione, nonché rilevazioni che consentano il controllo sull’equilibrio economico della gestione del bilancio, la valutazione dei costi dei servizi e dell’uso ottimale del patrimonio e delle risorse.

Art. 32
(Bilancio di previsione annuale)

1. Il bilancio di previsione annuale è lo strumento dell’azione politico-amministrativa del Consorzio.

Nel bilancio sono rappresentate le operazioni finanziarie che si presume vengano effettuate nel corso dell’anno.

2. Il bilancio di previsione annuale è informato ai principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione economica, come definita dall’art. 4, comma 6, del decreto legislativo 77/1995, non può presentare un disavanzo.

3. Il bilancio di previsione annuale, predisposto dal Direttore, è proposto dal Consiglio di Amministrazione all’Assemblea per l’approvazione entro il termine previsto dall’art.55 della legge 142/1990.

4. Le variazioni di bilancio di previsione sono adottate non oltre il 30 novembre. Le variazioni di bilancio possono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione, in via d’urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’Assemblea entro i sessanta giorni seguenti e, comunque, entro il 31 dicembre. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dal Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea è tenuta ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

5. La variazione di assestamento generale, approvata dall’Assemblea entro il 30 novembre, consiste nella verifica generale di tutte le voci di bilancio al fine di assicurare mantenimento del pareggio di bilancio.

Art. 33
(Informazione)

1. Il Consorzio assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione di cui all’art. 6 della legge 142/1990 la conoscenza del bilancio annuale, nei suoi contenuti caratteristici e significativi, nonché degli allegati.

2. L’informazione ai cittadini e agli organismi è realizzata mediante appositi avvisi pubblici o notiziari.

Art. 34
(Piano esecutivo di gestione)

1. Sulla base del bilancio di previsione annuale, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, approva il Piano Esecutivo di Gestione nel quale sono individuati gli obiettivi di gestione e viene affidata la realizzazione degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie al responsabile del servizio.

Art. 35
(Bilancio pluriennale)

1. Il Consorzio allega al bilancio annuale di previsione un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della Regione e comunque non inferiore a tre anni, informato ai principi di cui all’art. 31, escluso quello dell’annualità.

2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che prevede di destinare alla copertura delle spese per ciascuno degli anni considerati.

Art. 36
(Relazione Previsionale e Programmatica)

1. La relazione previsionale e programmatica, riferita ad un periodo pari a quello del bilancio pluriennale ed allegata al bilancio annuale, determina gli indirizzi dell’attività del Consorzio.

2. La relazione previsionale e programmatica è redatta per programmi, con riferimento a quanto indicato nei bilanci annuale e pluriennale, specificandone le finalità e le risorse umane e strumentali ad essi destinate; comprende una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento e fornendo la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente, in termini finanziari ed in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 37
(Controllo di gestione)

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l’imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell’azione amministrativa, il Consorzio applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi sostenuti e la qualità e la quantità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione del Consorzio, l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Art. 38
(Rendiconto)

1. I risultati della gestione conclusasi il 31 dicembre dell’anno precedente sono dimostrati attraverso il rendiconto redatto in conformità alla legge.

2. Lo schema di rendiconto, predisposto dal Direttore, viene presentato al Consiglio di Amministrazione.

3. Lo schema di rendiconto, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è trasmesso al Revisore che redige la relazione prevista dall’art. 57, 5° e 6° comma, della legge 142/1990.

4. Lo schema di rendiconto con i relativi allegati è messo a disposizione dei componenti dell’Assemblea entro un termine non inferiore a venti giorni prima della seduta prevista per l’esame e l’approvazione dello stesso.

5. Il rendiconto è approvato dall’Assemblea entro il 30 giugno dell’anno successivo all’esercizio finanziario cui si riferisce, tenuto motivatamente conto della relazione del Revisore.

Art. 39
(Provvedimenti di riequilibrio del bilancio)

1. Entro il 30 settembre, l’Assemblea provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione

dei programmi, dando atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottando contestualmente i provvedimenti di ripiano.

2. La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo.

Art. 40
(Patrimonio)

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni immobili e mobili eventualmente trasferiti dagli enti consorziati, nonché dai beni acquisiti dal Consorzio stesso.

2. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 41
(Mezzi finanziari)

1. Il Consorzio provvede al conseguimento degli scopi statutari mediante i trasferimenti annuali degli enti consorziati, proporzionali alle quote di partecipazione, i contributi ed i trasferimenti statali, regionali e di altri enti pubblici e altre entrate.

Art. 42
(Trasferimenti e quote di partecipazione
degli enti consorziati)

1. I trasferimenti annuali degli enti consorziati, proporzionali alle quote di partecipazione, sono determinati in sede di approvazione del bilancio di previsione.

2. I trasferimenti degli enti consorziati sono versati alla tesoreria del Consorzio con le seguenti modalità:

-il 50% sulla base del bilancio preventivo d’esercizio, entro il mese di gennaio

-l’ulteriore 50%, sempre sulla base del bilancio preventivo, entro il 30 giugno

3. In caso di ritardo nei versamenti sono applicati gli interessi di mora nella misura stabilita dall’art.1224 del codice civile.

4. Il Consiglio di Amministrazione, trascorso infruttuosamente il termine stabilito, deve, previa diffida, richiedere al competente organo regionale di controllo la nomina del commissario ad acta presso il Comune inadempiente per l’evasione del mandato d’ufficio per un importo calcolato come sopra specificato.

Art. 43
(Servizio di tesoreria)

1. Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito abilitato a svolgere tale attività in conformità alla legge.

2. L’oggetto del servizio di tesoreria, le modalità di affidamento, i relativi adempimenti e responsabilità, sono disciplinati dalla legge.

Art. 44
(Convenzioni e contratti)

1. Il Consorzio esercita le attività socio-assistenziali a rilievo sanitario e le attività inerenti alla tutela materno infantile e dell’età evolutiva, stipulando apposita convenzione con l’ASL n.13, in conformità alla legislazione regionale.

2. Il Consorzio può stipulare apposite convenzioni per estendere la propria attività ad enti locali singoli o associati non aderenti, previa quantificazione dei costi ed attribuzione dei relativi oneri a carico di tali enti.

3. Il Consorzio può stipulare apposite convenzioni per l’affidamento della gestione di attività o servizi socio-assistenziali in conformità a quanto stabilito dalla legge regionale, utilizzando, in via prioritaria, le risorse del territorio.

4. Mediante apposito regolamento sono disciplinati gli appalti dei lavori, le forniture di beni e servizi, le vendite, gli acquisti, le permute, le locazioni.

5. Nel regolamento di cui al comma 4 sono determinate la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che possono essere sostenute in economia.

Art. 45
(Responsabilità)

1. Agli amministratori, al Direttore, al Revisore ed al personale del Consorzio si applicano le disposizioni in materia di responsabilità previste dall’ordinamento delle autonomie locali.

Art. 46
(Controllo e vigilanza)

1. Al Consorzio si applicano le disposizioni sul controllo e sulla vigilanza previste dall’art. 49 della legge 142/1990.

Art. 47
(Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate all’albo pretorio della sede consortile e degli enti consorziati.

2. Ai fini dell’esecutività delle deliberazioni, si applicano le disposizioni previste dall’art. 47 della legge 142/1990.

Art. 48
(Partecipazione, informazione e diritto di accesso)

1. Al Consorzio si applicano le disposizioni in materia di partecipazione previste dalle leggi 142/1990 e 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Al fine di assicurare trasparenza ed imparzialità all’attività amministrativa del Consorzio, è riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse, a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto d’accesso ai documenti amministrativi del Consorzio, secondo le modalità stabilite dalle leggi citate al precedente comma 1.

3. Con apposito regolamento vengono disciplinati il diritto di accesso e l’informazione dei cittadini dei comuni consorziati.

Art. 49
(Funzioni normative)

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell’Ente.

La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, della Convenzione e dello Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del Consorzio.

I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’Albo del Consorzio, per quindici giorni dopo l’adozione della deliberazione e per ulteriori quindici giorni una volta intervenuta l’esecutività della deliberazione stessa.

2. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscenza. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 50
(Norma di rinvio)

1.Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme della legge 8.6.1990 n.142 e successive modificazioni ed integrazioni ed i principi generali dell’ordinamento giuridico.