Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 06

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Comune di Villanova Mondovì (Cuneo)

Statuto comunale (Allegato alla deliberazione Consiglio comunale n. 52 del 26.06.2000)

TITOLO I
NORME FONDAMENTALI

Art.1
Principi generali

1. Il Comune di Villanova Mondovì è un Ente locale autonomo e rappresenta la propria Comunità , ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Esso è dotato di autonomia statutaria e autonomia finanziaria nell’ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica, è titolare di funzioni proprie ed esercita funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

3. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l’organizzazione e lo svolgimento della propria attività, nel rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica Italiana, delle leggi dello Stato e della Regione e del presente Statuto.

4. Il Comune ha personalità giuridica, può proporre azioni e può comparire in giudizio per la difesa dei propri diritti.

Art.2
Finalità e compiti

1. Nel rispetto dei principi fondamentali di cui all’articolo precedente, lo Statuto disciplina la conformazione dei rapporti tra il Comune e i cittadini e l’organizzazione interna dell’Ente.

2. Lo Statuto si ispira, quale termine di riferimento, alla tradizione storico-politica delle autonomie comunali, tenendo altresì conto delle peculiarità culturali e della specificità geografica, sociale ed economica del Comune di Villanova Mondovì.

3. Il Comune rappresenta l’intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e cultural1. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all’attività amministrativa.

4. Nell’ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con gli altri Enti, attiva tutte le funzioni amministrative per l’assetto e l’utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno assistenziale ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio.

5. Nelle forme e nei modi previsti dalle leggi statali e regionali, il Comune concorre alla formazione ed alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

6. Con riferimento agli interessi ed alle materie di cui non ha competenza per intervenire direttamente, il Comune esercita il potere di esternazione e rappresentanza nei confronti degli Enti o degli organi ai quali ne è attribuita la competenza.

7. Il Comune, ai sensi di legge, può partecipare a qualsiasi forma di cooperazione e di collaborazione anche promuovendo la costituzione di Istituti finalizzati allo svolgimento ed alla gestione in modo coordinato ed efficace di funzioni e servizi ovvero diretti al raggiungimento di obiettivi conformi ai principi fondamentali espressi nello Statuto.

8. Il Comune, al fine di promuovere un ordinato sviluppo economico- sociale, si impegna:

a) Ad utilizzare la legislazione statale e regionale che prevede lo stanziamento di contributi a beneficio di iniziative dell’Ente locale o privati operatori;

b) A registrare e ad aggiornare costantemente nel tempo una mappa delle esigenze della collettività;

c) Ad adottare normative urbanistiche e programmatorie che, nel rispetto delle istanze di tutela del suolo e dell’ambiente, valgano a favorire la crescita dell’imprenditorialità e l’aumento dei livelli occupazionali;

d) A valorizzare le organizzazioni sociali ed economiche ed a promuovere e sostenere un valido sistema di forme associative, cooperative, consortili interessanti i vari comparti economici;

e) A rivendicare un sistema di finanza locale che consenta di disporre di adeguate strutture civili e di servizi sociali efficienti.

9. Per realizzare le sue finalità il Comune adotta il metodo e gli strumenti della programmazione. La programmazione comunale si propone di suscitare e valorizzare tutte le energie, di utilizzare ogni risorsa e favorire gli apporti nel determinare e soddisfare organicamente il fabbisogno e le esigenze della Comunità locale.

10. Il Comune, nell’esplicazione della sua attività programmatoria, adotta - nei limiti delle competenze di legge - le misure atte a conservare e difendere l’ambiente naturale e ad assicurare alla collettività condizioni che ne favoriscano lo sviluppo civile e ne salvaguardino la salute.

11. Il Comune difende e valorizza, altresì, il proprio patrimonio culturale in tutte le espressioni e a tal fine coordina e indirizza gli strumenti e le iniziative esistenti e concorre allo sviluppo e al miglioramento dei mezzi educativi e di formazione. Il Comune incoraggia e favorisce lo Sport ed il Turismo favorendone l’istituzione di Enti ed Organismi che assieme ai singoli cittadini potranno utilizzare tutte le strutture del Comune.Il modo di utilizzo delle medesime saranno disciplinate da apposito regolamento.

Il Comune favorisce la tutela del patrimonio storico ed artistico adottando misure necessarie per la sua difesa ed al fine di eliminare la cause di inquinamento e di degrado.

12. Si riconosce che presupposto della partecipazione è l’informazione sui programmi, le decisioni e gli atti di rilievo soprattutto locale e provinciale e si cura a tal fine l’istituzione di strumenti idone1. Il Comune cura i contatti con la scuola, le organizzazioni di varia natura e con gli altri Enti e soggetti presenti sul territorio. Esso stabilisce rapporti permanenti con gli organi di informazione e diffusione e provvede a istituire forme di comunicazione che consentano alla collettività locale di esprimere le proprie esigenze.

a) Adotta, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all’art. 10 del D.Lgs 29/93 tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità.

13. Il Comune promuove ed auspica la partecipazione di entrambi i sessi negli organi politici collegiali ed in particolare nella Giunta Comunale, ove possibile.

14. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni ed Enti nel quadro della normativa nazionale e regionale mediante accordi di programma, per interventi di riqualificazione, riordinamento e potenziamento dei servizi esistenti, nonchè socio assistenziali etc..

Art.3
Territorio

1. Il Comune di Villanova Mondovì è costituito dalle Comunità delle popolazioni residenti nella parte di suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall’Istituto Centrale di Statistica.

2. Alla data di approvazione del presente Statuto il territorio del Comune di Villanova Mondovì si estende per kmq. 28,39 e confina con i Comuni di Mondovì, Pianfei, Roccaforte, Frabosa Sottana, Chiusa Pesio e Monastero Vasco.

3. Eventuali modificazioni del territorio, deliberate dal Consiglio comunale e proposte dalla Regione ed eventuali variazioni della denominazione o dell’entità dei Comuni confinanti elencati non comportano necessariamente modifiche al presente Statuto.

Art.4
Sede comunale, gonfalone e stemma

1. La sede comunale è fissata in Villanova Mondovì - Capoluogo via Orsi - e può essere trasferita in altra località con deliberazione del Consiglio comunale e proposta alla Regione. Presso di essa si riuniscono il Consiglio, la Giunta e le Commissioni, salvo esigenze particolari che possono consentire le riunioni in altre sedi.

2. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, che sono quelli storicamente in uso, e possono essere modificati o sostituiti con apposita deliberazione del Consiglio comunale.

3. L’uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti od Associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità saranno disciplinate con apposito Regolamento.

Art.5
Albo pretorio

1. Il Palazzo civico deve essere dotato di apposito spazio da destinare ad “Albo pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti (ordinanze, manifesti, ecc., che devono essere portati a conoscenza del pubblico).

2. L’ubicazione dell’Albo pretorio deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario comunale, o un dipendente comunale da questi delegato, è responsabile della pubblicazione che opportunamente certificata.

Art.6
Conferenza Stato- Città- Autonomie locali

1. Nell’ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato- Città- Autonomie locali, in particolare per:

a) L’informazione e le iniziative per il miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici locali;

b) La promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell’articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

c) Le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art.7
Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I
Organi del Comune e Uffici

Art.8
Organi elettivi e burocratici

Il Comune è dotato di organi del Comune, di organi burocratici e di uffic1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, Il Sindaco, la Giunta Comunale. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo. Il Sindaco è responsabile dell’Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune, esercita, inoltre, le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

Gli organi burocratici sono rappresentati dal personale ed in particolare:

a) Dal Segretario Comunale

b) Dai Dipendenti Comunali

Art.9
Organi collegiali

1. Il Consiglio comunale, la Giunta e le Commissioni consiliari e comunali sono organi collegiali.

2. Gli organi collegiali deliberano validamente con l’intervento della metà dei loro componenti ed a maggioranza dei voti favorevoli, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dal presente Statuto. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti coloro che si astengono. Le schede bianche o nulle non vengono computate nel numero dei voti favorevol1. Nel caso in cui debbano essere nominati i rappresentanti della minoranza, gli stessi saranno designati a voto limitato, tenendo conto dei nominativi proposti dalla minoranza.

3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

4. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici, la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio comunale e della Giunta comunale è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del C.C.

5. Le deliberazioni comunali diventano esecutive a sensi art.47, comma 2, della legge 142/90 e dell’art.17, comma 40, della legge127/97. Le deliberazioni comunali in caso d’urgenza possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi art.47, comma 3, della legge 142/90.

6. La Giunta può deliberare, nelle materie di competenza del Consiglio comunale, solo nel caso previsto dall’art.32, comma 3, della legge 142/90, sottoponendo la deliberazione alla ratifica del Consiglio comunale nei termini stabiliti dalla legge.

7. Le deliberazioni comunali devono essere pubblicate mediante affissione all’Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche prescrizioni di legge.

8. I componenti l’organo collegiale devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Nel caso specifico, trattandosi di astensione obbligatoria, i consiglieri non si computano tra i presenti.

9. I verbali delle sedute del Consiglio comunale sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal Consigliere anziano presente alla seduta; i verbali delle deliberazioni di Giunta sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal Vice sindaco ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall’Assessore Delegato.

Art.10
Controllo sugli atti

1. Le modalità ed i termini del controllo sulle deliberazioni e sui provvedimenti comunali sono stabiliti dalla legge.

CAPO II
Consiglio Comunale

Art.11
Funzioni, composizione e durata in carica

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale ed è l’organo di indirizzo e di controllo politico- amministrativo. É dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

2. L’elezione del Consiglio, la sua durata in carica ed il numero dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, resta in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio, limitandosi ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art.12
Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio comunale è il massimo organo di indirizzo e di controllo politico- amministrativo del Comune. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalle leggi statali e regionali e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentar1. Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento dell’attività comunale. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione provinciale, regionale e statale.

2. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

3. Sono di competenza esclusiva del Consiglio comunale gli atti di cui all’art. 32 della legge 142/90.

4. La Giunta, a sua discrezione, può chiedere al Consiglio di pronunciarsi su qualsiasi argomento ritenuto rilevante o di particolare interesse per la Comunità locale.

Art.13
Funzionamento

1. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. Sono considerate sessioni ordinarie quelle in cui si discute il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.

2. La seduta del Consiglio in seconda convocazione, il cui avviso con i medesimi oggetti da trattarsi può essere contenuto in quello di prima convocazione, non può avere luogo nella stessa giornata in cui è stata stabilita la seduta in prima convocazione.

3. In prima convocazione la seduta è valida se intervengono la metà dei consiglieri assegnati, mentre in seconda convocazione è valida con la presenza di 1/3 dei consiglieri assegnati.

4. Le sedute sono pubbliche, salvo nei casi previsti da leggi statali o regionali oppure quella in cui, in presenza di questioni concernenti persone, il Consiglio comunale è tenuto a fare apprezzamenti o a esprimere un giudizio discrezionale sulle qualità morali, intellettuali, economiche e sugli atti di una persona oppure lo decida, per garantire il corretto e libero svolgimento della riunione. Il Consiglio comunale lo decide con votazione favorevole dei 2/3 dei consiglieri presenti.

5. Fatto salvo quanto previsto dalla legge, il Consiglio è convocato dal Sindaco che ne presiede i lavori e che, nel formulare l’ordine del giorno, può sentire la Giunta.

6. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta con avvisi scritti e con l’elenco degli oggetti da trattarsi.

7. L’avviso di convocazione deve essere recapitato almeno cinque giorni prima della seduta in prima convocazione per le sedute ordinarie; per le altre sedute, salvo casi particolari previsti dalla legge o dal presente Statuto, l’avviso di convocazione deve essere recapitato almeno tre giorni prima dell’adunanza in prima convocazione. In caso d’urgenza, l’avviso con relativo elenco deve essere recapitato almeno ventiquattro ore prima della seduta consiliare. In aggiunta all’ordine del giorno già notificato il Sindaco può far recapitare un elenco aggiuntivo almeno ventiquattro ore prima della data di convocazione del Consiglio.

8. La prima convocazione del Consiglio comunale, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco entro giorni 10 dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro giorni 10 dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

9. L’avviso di convocazione di cui al comma 8 deve essere recapitato prima della seduta nei termini di cui al precedente comma 7. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

10. Nel caso in cui un quinto dei Consiglieri lo richieda il Consiglio deve essere convocato dal Sindaco nel termine di venti giorni, inserendo nell’ordine del giorno le questioni richieste se l’argomento proposto rientra nelle materie di competenza del Consiglio stesso ovvero trattasi di richiesta di mozioni, di votazione di ordini del giorno o questioni proposte nelle forme e nei termini previsti dal Regolamento consiliare.

11. Negli stessi termini stabiliti ai commi 7 e 9 l’elenco degli oggetti all’ordine del giorno deve essere pubblicato all’Albo pretorio.

12. Con votazione adottata all’unanimità dei presenti il Consiglio può chiedere la convocazione nei tempi e per gli argomenti ritenuti opportuni, dandone comunicazione ai Consiglieri assenti alla seduta e pubblicizzato almeno con la pubblicazione all’Albo pretorio.

13. E facoltà del Consiglio comunale pubblicizzare le sedute con idonei strumenti.

14. Il funzionamento del Consiglio comunale, per le fattispecie non regolate dalla legge e dal presente Statuto, è disciplinato da apposito Regolamento per la cui approvazione e modificazione è necessaria la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

15. Al Sindaco, Vice sindaco, Assessori e ai Consiglieri comunali è fatto divieto di ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art.14
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di giorni 60, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta Comunale, al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Il documento contenente le linee programmatiche è messo a disposizione dei Consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale.

3. Il documento così approvato costituisce il principale atto d’indirizzo dell’attività amministrativa.

4. Il Consiglio comunale entro il 30/9 di ogni anno provvede a verificare l’attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessor1. Può provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali o modifiche le linee programmatiche.

Art.15
Consiglieri comunali

1. Ciascun Consigliere rappresenta l’intero Comune e le cause di ineleggibilità ed incompatibilità e la sua posizione giuridica sono regolate dalla legge. Gli Istituti di decadenza e di revoca sono disciplinati dalla legge e dal presente Statuto.

2. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni di cui fanno parte.

3. I Consiglieri esercitano il diritto d’iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio e possono formulare interrogazioni e mozioni.

4. I Consiglieri comunali che non intervengono a quattro sedute consiliari consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, a sensi art. 7 della legge 241/90 a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere comunale ha la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questo ultimo termine, Il Consiglio esamina e delibera, tenuto conto adeguatamente delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

5. Le dimissioni dalla carica devono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficac1. Il C.C., entro e non oltre giorni 10, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga, qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio comunale a sensi di legge.

Il posto è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente il dimissionario.

Art.16
Consigliere anziano

1. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate da colui che, nella consultazione elettorale, ha riportato il maggior numero di voti e che non rivesta la carica di Sindaco. A parità di voti si ha per anziano il Consigliere maggiore di età.

Art.17
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si possono costituire in Gruppi consiliari e ne danno comunicazione, designando anche il Capogruppo, al Consiglio comunale che ne prende atto.

2. In attesa o in mancanza di designazione dei Capigruppo, sono considerati tali i Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista, in ossequio al criterio della maggiore rappresentatività, non facenti parte della Giunta.

3. Il funzionamento dei Gruppi consiliari e le loro attribuzioni sono disciplinate da apposito Regolamento approvato dal Consiglio comunale.

Art. 18
Commissioni

1. Oltre alle Commissioni previste dalle leggi dello Stato e della Regione, il Consiglio istituisce Commissioni permanenti la cui composizione, le attribuzioni ed il funzionamento dono regolati dai relativi Regolamenti.

2. Il Consiglio comunale può istituire commissioni comunali temporanee di inchiesta, speciali o aventi funzioni di controllo o di garanzia, incaricata di esaminare argomenti ritenuti di particolare interesse, di esperire indagini conoscitive ovvero di supportare l’attività del Consiglio stesso e della Giunta.

3. La Presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita ad un consigliere di minoranza.

4. La composizione delle Commissioni deve essere ispirata ai principi della proporzionalità riscontrabile all’interno del Consiglio.

5. Nelle Commissioni consiliari temporanee possono essere nominati a farne parte anche cittadini non eletti nel Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, nonché di doti di professionalità e di esperienza amministrativa.

6. Le Commissioni istituite dal Consiglio possono essere soltanto consultive e ad esse non possono essere attribuiti poteri sostitutivi di organi comunali.

7. Tutte le Commissioni, qualunque siano le loro competenze, sono tenute a sentire il Sindaco o gli Assessori ogniqualvolta questi lo richiedano. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni ma senza diritto di voto.

CAPO III
Giunta Comunale

Art.19
Funzione e composizione

1. La Giunta è l’organo esecutivo e di governo del Comune, realizza i programmi approvati dal Consiglio, adotta i provvedimenti necessari per l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegial1. La Giunta compie gli atti amministrativi che le siano attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

3. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 6 Assessor1. Spetta al Sindaco determinare il numero dei componenti della Giunta.

4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco la Giunta è presieduta dal Vice Sindaco. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco e del Vice Sindaco la Giunta è presieduta dall’Assessore delegato.

5. Uno o più Assessori possono essere nominati tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità alla carica di Consigliere, nonché di riconoscimento, prestigio, professionalità e competenza amministrativa. La presenza degli Assessori ivi citati non modifica il numero degli Assessori componenti la Giunta di cui al comma 3 del presente articolo. L’Assessore esterno può partecipare alle sedute dl Consiglio Comunale, senza diritto di voto, e può intervenire per illustrare argomenti concernenti le proprie deleghe. Se sono nominati n. 6 Assessori esterni le sedute consiliari sono presiedute dal Consigliere anziano in caso di assenza del Sindaco.

6. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui il Vice Sindaco e l’Assessore delegato e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta del Consiglio successiva all’elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Sindaco nella nomina della Giunta deve, ove possibile, promuovere la presenza di entrambi i sess1. I soggetti chiamati alla carica di Assessore, ivi compresi quelli nominati Vice Sindaco e Assessore delegato devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale;

- non essere coniuge, ascendente, parente o affine fino al terzo grado del Sindaco.

7. La Giunta Comunale nella sua prima seduta, prima di trattare di qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco, dell’Assessore delegato e degli altri Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

8. Al Vice Sindaco spetta surrogare il Sindaco assente o impedito sia quale capo dell’Amministrazione che quale Ufficiale del Governo. In caso di assenza o di impedimento sia del Sindaco che del Vice Sindaco i compiti di surroga sia delle funzioni di capo dell’Amministrazione che di Ufficiale di Governo sono attribuiti all’Assessore delegato.

9. La Giunta rimane in carica fino alla proclamazione del nuovo Sindaco. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Nei casi di cui al comma precedente il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco e le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

10. In caso di dimissioni presentate dal Sindaco queste diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio ,con contestuale nomina di un commissario.

11. Gli Assessori non possono ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti e Istituzioni dipendenti e/o comunque sottoposte al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art.20
Decadenza

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.

2. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

3. Il voto contrario del Consiglio su una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

4. Gli Assessori cessano dalla carica per:

a) morte;

b) dimissioni;

c) revoca;

d) decadenza;

5. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco. In caso di accettazione il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva a tale provvedimento. Le dimissioni degli Assessori sono revocabili fino all’atto formale di accettazione del Sindaco. La revoca dei membri della Giunta è disposta dal Sindaco, con obbligo di darne motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all’adozione di tale provvedimento. Gli Assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dalla carica per altra causa, provvede il Sindaco con proprio atto, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva al provvedimento.

6. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata il Segretario comunale ne dà immediata comunicazione al Prefetto e si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario a sensi delle leggi vigent1. La mozione di sfiducia va presentata al Segretario comunale affinchè ne disponga l’immediata acquisizione al Protocollo generale del Comune, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco ed agli Assessor1. Da tale momento decorrono i termini di cui al precedente comma.

Art.21
Competenze ed attribuzioni

1. La Giunta, impostando la propria attività ispirata ai principi della trasparenza, della efficienza e della efficacia delle proprie azioni, adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune, nel quadro degli indirizzi generali in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

2. Alla Giunta competono tutti gli atti di gestione e di amministrazione che, dalla legge e dal presente Statuto, non siano riservati al Consiglio comunale, al Sindaco, al Segretario comunale e ai Responsabili dei serviz1. In particolare alla Giunta sono attribuiti i compiti inerenti alla gestione del Governo locale ed alla organizzazione comunale e la competenza di tutti gli atti, di qualsiasi natura, che attengano alla gestione ed alla esecuzione dei programmi e delle direttive generali o particolari deliberate dal Consiglio:

a) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

b) definire i contratti deliberati in via di massima dal Consiglio o costituenti esecuzione di atti fondamentali del Consiglio;

c) incaricare la progettazione o avvalendosi degli uffici tecnici comunali o affidando i relativi incarichi professionali;

d) approvare i progetti e determinare le procedure di affidamento degli stessi;

e) costituire le Commissioni degli appalti;

f) deliberare la motivata ammissione od esclusione dall’invito alla gara a seguito della pre qualificazione;

g) deliberare il conferimento, conferma, correzione ed annullamento dell’aggiudicazione dei lavori, nelle ipotesi previste dalla legge;

h) approvare le perizie di variante e degli atti di concordemente di nuovi prezzi nel limite del quadro economico originale;

i) approvare gli atti di collaudo e dei certificati di regolare esecuzione delle opere;

l) contrarre mutui;

m) eseguire gli interventi urgenti di salvaguardia del patrimonio e del demanio, nel limite di cui all’art. 32, legge n. 142/90;

n) deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e disporre l’utilizzazione delle somme prelevate;

o) deliberare i prelievi dal fondo di riserva di cassa.

3. La Giunta svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale. Nell’esercizio dell’attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:

a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale;

b) proporre i Regolamenti da sottoporsi all’approvazione del Consiglio;

c) proporre al Consiglio:

- le convenzioni con altri Comuni, con la Provincia o altri Enti, la costituzione e la modificazione di forme associative, l’assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;

- l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;

- gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute.

4. La Giunta può adottare in via d’urgenza deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. Il Consiglio, ove neghi la ratifica, o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art.22
Funzionamento

1. La Giunta esercita collegialmente le proprie funzioni ed è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori, ogni qualvolta si renda necessario o egli lo giudichi opportuno.

2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta è convocata e presieduta dal Vice Sindaco o, in sua assenza o impedimento, dall’Assessore delegato.

3. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite mediante apposito Regolamento.

4. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche e alle medesime possono partecipare, senza diritto di voto, Consiglieri comunali, esperti, tecnici e funzionari invitati da chi presiede a riferire su particolari problem1. Le deliberazioni sono pubblicate all’Albo pretorio in modo da assicurarne la conoscenza da parte della Comunità.

CAPO IV
Sindaco

Art.23
Funzioni

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all’elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio. In caso di dimissioni del Sindaco queste vengono presentate al Consiglio Comunale e diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione, con nomina del Commissario prefettizio.

2. Il Sindaco è il capo dell’Amministrazione comunale e Ufficiale di Governo. Egli rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, salvo i casi previsti dalla legge o dal presente Statuto , sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, alla esecuzione degli atti ed all’espletamento delle funzioni attribuite o delegate al Comune dallo Stato o da altri Enti.

3. Il Sindaco risponde politicamente dell’esercizio delle proprie funzioni al Consiglio comunale ed ha competenza di indirizzo e di vigilanza dell’attività degli Assessori e delle strutture gestionali- esecutive.

4. La legge ed il presente Statuto disciplinano la sua situazione giuridica, le modalità per l’elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità e le cause di cessazione dalla carica.

5. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento innanzi il Consiglio Comunale nella prima riunione pronunciando la seguente formula “Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”.

6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art.24
Competenze ed attribuzioni

1. Il Sindaco, oltre ai compiti definiti e assegnati dalla legge, ha competenza in ordine alle incombenze attinenti alla sua funzione di capo dell’Amministrazione comunale e in materia di vigilanza e di organizzazione dell’Ente;

2. Il Sindaco, in quanto capo dell’Amministrazione comunale:

a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale e ne fissa l’ordine del giorno secondo le modalità previste dal Regolamento;

b) coordina ed organizza, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d’intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate ,gli orari di apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio ,al fine di armonizzare l’attività dei servizi alle esigenze degli utenti;

c) può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici ,nonché d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio in caso di emergenza ,ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza;

d) sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti;

e) nomina la Giunta ed il Vice Sindaco e provvede alla revoca dei singoli Assessori ed alla loro surroga;

f) provvede alla designazione, alla nomina e all’eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società e Istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative;

g) nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell’apposito Albo;

h) indice i referendum comunali;

i) promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma;

l) ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell’Ente e la proposizione di liti;

m) informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile;

n) ha la facoltà di assegnare ai singoli Assessori l’esercizio delle proprie attribuzion1. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procediment1. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto amministrativo meramente discrezionale nell’interesse dell’amministrazione;

o) adotta le ordinanze contingibili e urgenti;

p) sottoscrive gli atti e i documenti relativi alla costituzione e alla partecipazione del Comune in Società, Enti e Consorzi;

q) nomina i responsabili degli uffici e servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base a esigenze effettive e verificabil1. L’incarico può essere in qualunque momento revocato dal Sindaco.;

r) ha la funzione di garantire la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività politico-amministrativa del Comune;

s) coordina l’attività dei singolo Assessori, assicura l’unità di indirizzo della Giunta e impartisce direttive generali al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali o di vigilanza sull’intera gestione amministrativa;

3. Al Sindaco sono attribuite le seguenti competenze in materia di vigilanza:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali , le istituzioni e le società per azioni , appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale;

b) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

c) promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi , aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta .

4. Il Sindaco svolge le seguenti funzioni in materia di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri assegnati;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge;

c) propone argomenti da trattare in Giunta , ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

5. Al Sindaco sono attribuite in qualità di ufficiale di governo le seguenti competenze

a) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale di leva militare e di statistica;

b) emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria ,delle funzioni affidategli;

d) vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto;

e) adotta, quale ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadin1. Per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto , ove occorra, l’assistenza della forza pubblica. Se l’ordinanza ,adottata ai sensi del comma precedente, è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all’ordine impartito, il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

6. I provvedimenti contingibili ed urgenti sono comunicati al Prefetto.

7. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un Commissario per l’adempimento delle funzioni stesse.

8. Alle spese per il Commissario provvede il Comune.

9. Ove il Sindaco, il suo sostituto o il suo delegato non adottino i provvedimenti di cui al 2° comma del presente articolo, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

Art.25
IL Vice Sindaco

1) Il Vice sindaco è l’Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l’esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

2) Il Vice sindaco deve essere designato nel documento programmatico e può essere sostituito con revoca, da parte del Sindaco, della delega generale che deve essere immediatamente conferita ad altro Assessore.

3) Il Vice sindaco non può trasferire ad altri le deleghe conferitegli.

4) Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice sindaco e dell’Assessore delegato, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l’ordine di anzianità anagrafica.

CAPO V
Il Segretario Comunale

Art.26
Funzioni

Il Comune ha un Segretario Comunale con compiti di collaborazione, di consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti o orali .

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede alla stesura dei relativi verbali.

Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l’attività secondo le direttive impartite dal Sindaco.

Definisce, al fine di assicurare unitarietà e complementarità all’azione amministrativa dei vari settori di attività, previa consultazione con i responsabili dei servizi e d’intesa con l’Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative.

Il Segretario è il capo del personale e ne è responsabile.

Presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco ,degli Assessori e dei consiglieri nonché proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

Il Segretario roga i contratti del Comune, nei quali l’Ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza del Notaio.

Adotta provvedimenti di mobilità interna con l’osservanza delle modalità previste nel Regolamento.

Autorizza le prestazioni straordinarie, le missioni, i congedi e i permessi del personale, con l’osservanza delle norme vigenti e delle direttive ricevute dall’Amministrazione.

Presiede le commissioni di gara e dei concorsi con l’osservanza dei criteri e dei principi fissati nell’apposito Regolamento comunale.

Stabilisce l’orario di servizio dei dipendenti comunali nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge, sentita l’Amministrazione.

Oltre alle funzioni espressamente previste dalla Legge e dallo Statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale , ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze dell’Ente e agli obiettivi programmatici dell’Amministrazione.

Il Segretario per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell’Ente.

Il Segretario è responsabile della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione della struttura burocratica comunale, nonché direttamente per le iniziative e i compiti affidatigli.

CAPO VI
Uffici

Art.27
Principi strutturali ed organizzativi

1) La struttura organizzativa è definita e regolamentata dalla Giunta comunale per assolvere le esigenze funzionali e gestionali dell’attività comunali, tenendo conto delle caratteristiche, dimensionali e socio - economiche del Comune.

2) L’articolazione della struttura interna , le forme e le modalità di organizzazione ed il funzionamento degli uffici sono disciplinati dall’apposito Regolamento in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo principi di professionalità e responsabilità.

3) La Giunta comunale può stabilire forme e modalità di decentramento, in diverse località del territorio comunale, di uffici e strutture comunali in genere.

Art.28
Uffici Comunali

1) All’interno dell’organizzazione strutturale gli uffici sono articolati in modo da assicurare la flessibilità della struttura stessa in relazione ai compiti istituzionali del Comune, agli obiettivi individuati dalla Giunta comunale e ai progetti da realizzare.

2) Le competenze e le attività dei vari uffici sono collegate funzionalmente, integrate fra di loro e garantiscono il totale svolgimento di tutte le funzioni comunali.

Art.29
Personale

1) La disciplina del personale è riservata agli atti normativi del Comune in esecuzione di leggi e del presente statuto.

2) Il Regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina , in particolare, i rapporti tra il Comune ed il personale dipendente.

3) L’Amministrazione comunale promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale con l’ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione del personale.

4) Il Comune disciplina, con appositi Regolamenti, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme di legge e del presente Statuto, l’organizzazione dei serviz1. Il Regolamento degli uffici e del personale, in applicazione del D.Lgs. 29/93 e s.m.i., provvederà a disciplinare, in particolare:

a) i poteri di spesa dei funzionari, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio;

b) i criteri di individuazione dell’idonea dotazione della pianta organica previa rilevazione biennale dei carichi funzionali di lavoro;

c) i criteri e le modalità per la nomina da parte del Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi, l’affidamento di incarichi dirigenziali e le collaborazioni esterne;

d) l’attribuzione ai funzionari e/o ai responsabili dei servizi della responsabilità gestionale e di quanto richiesto per il conseguimento degli obiettivi fissati dall’Amministrazione relativi alle competenze dell’ufficio o servizio diretto, comprese le azioni possessorie e cautelari;

e) l’attribuzione ai dirigenti o ai responsabili degli uffici dei poteri di adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, in quanto esecutivi, atti di ordinaria gestione e privi di valutazioni discrezionali;

f) la definizione della Presidenza delle Commissioni di concorso;

g) l’istituzione di una Commissione interna di controllo e valutazione dei risultati.

Art.30
Responsabili dei servizi

1) Nel caso in cui gli uffici non siano preposti Dirigenti, il Sindaco, su proposta della Giunta comunale e in osservanza delle disposizioni di legge e contrattuali, può assegnare funzioni di responsabilità a dipendenti comunali.

2)I funzionari direttivi, incaricati dal Sindaco, sono preposti, secondo l’ordinamento dell’Ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell’attività delle strutture che da essi dipendono.

3) Al tal fine ai funzionari direttivi incaricati dal Sindaco sono riconosciute risorse finanziarie e strumentali che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo.

4) Nell’ambito dei servizi cui sono preposti, i funzionari direttivi svolgono le seguenti funzioni:

a) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all’ufficio e individuano i dipendenti responsabili dell’istruttoria;

b) esprimono pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazioni;

c) assumono atti di gestione finanziaria, di acquisizione di entrate rientranti nella competenza dell’ufficio, di spesa e di liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai Regolamenti e da atti di programmazione approvati;

d) rilasciano autorizzazioni, licenze e concessioni che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, regolamenti e di atti di attuazione di strumenti di pianificazione generali o particolareggiati;

e) applicano le sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e regolamenti comunali, anche in materia edilizia , e l ‘adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l’ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi;

f) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

g) stipulano in rappresentanza dell’Ente i contratti già deliberati

h) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla Legge, dallo Statuto o eventualmente conferita dal Sindaco.

Art.31
Le determinazioni e i decreti

Gli atti dei responsabili dei servizi assumono la denominazione di “determinazioni” e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.

Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di “decreti”.

Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell’adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell’attestazione di copertura finanziaria.

A tal fine sono trasmessi all’ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell’impegno contabile, entro cinque giorni.

Entro i successivi cinque giorni sono pubblicati all’Albo Pretorio per dieci giorni e depositati in copia presso la Segreteria comunale.

Tutti gli atti del Sindaco e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l’ufficio di provenienza.

Art.32
Collaborazioni Esterne

1) Per il raggiungimento di obiettivi determinati il Comune può avvalersi di collaborazioni esterne a termine e ad alto contenuto di professionalità nei casi previsti dalla legge.

2) Gli incarichi di collaborazione ed i relativi rapporti, di natura privatistica, sono disciplinati di volta in volta da specifiche convenzioni approvate dalla Giunta comunale.

CAPO VII
Servizi

Art.33
Servizi pubblici locali

1) La gestione di servizi pubblici da parte del Comune, la cui competenza viene stabilita dalla legge, può avvenire :

a) in economia;

b) con concessione a terzi;

c) a mezzo Aziende speciali;

d) a mezzo Istituzione;

e) a mezzo Società per Azioni a prevalente capitale pubblico;

f) altre forme fissate dalla legge stessa;

2) Il Consiglio comunale, con deliberazione motivata, può partecipare con proprie quote a Società di capitale che consentano la gestione d servizi pubblici ritenuti di grande rilevanza sociale nell’interesse Comunità locale.

3) La scelta della forma di gestione per ciascun servizio viene effettuata previa valutazione comparativa tra diverse possibilità previste dalla legge o dal presente Statuto, privilegiando la collaborazione con altri Enti, Società cooperative, Associazioni di volontariato, imprese senza fini di speculazione privata.

4) Le forme e le modalità di organizzazione e di svolgimento dei servizi sono oggetto di apposito Regolamento e la costituzione di Aziende speciali e di Istituzioni avviene nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari.

Art.34
Aziende speciali e Istituzioni,

1) L’ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati dal loro Statuto approvato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e dal Regolamenti interni approvati dal Consiglio di amministrazione delle Aziende stesse.

2) I Consigli di amministrazione delle Aziende speciali sono nominati dal Consiglio comunale, tenendo presente i diritti delle minoranze. Gli amministratori possono essere Consiglieri comunali ovvero membri esterni del Consiglio comunale in possesso dei requisiti per l’eleggibilità e la compatibilità alla carica di Consigliere e devono presentare requisiti di professionalità o provata capacità amministrativa.

3) Le disposizioni stabilite ai commi 1 e 2 si osservano anche per le Istituzioni , ad eccezione dei regolamenti interni che devono essere approvati dal Consiglio comunale.

4) I Presidenti delle Aziende speciali e delle Istituzioni sono eletti nel seno dei rispettivi Consigli d’amministrazione.

5) La nomina dei Direttori, ai quali compete la responsabilità gestionale dell’Azienda speciale o dell’Istituzione, spetta ai rispettivi Consigli d’amministrazione.

6) La revoca delle nomine previste dai commi 2 e 3 avvengono , con le stesse modalità previste per la nomina , su proposta motivata del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri comunali.

Art.35
Gestione associata con altri Enti

1) Il Comune sviluppa e promuove rapporti con altri Enti per lo svolgimento , tramite appropriate forme associative di servizi pubblici di qualsiasi natura interessanti la Comunità locale.

TITOLO III
Forme associative, di cooperazione e di collaborazione

Art.36
Principi generali -
Rapporto con gli altri Enti locali

1. Il Comune, avvalendosi degli strumenti previsti dalla legge, si adopera per promuovere con gli altri Enti forme di cooperazione e di collaborazione finalizzate allo svolgimento ed alla gestione in modo coordinato di funzioni e serviz1. Nel rispetto della dimensione dei problemi e dei rispettivi interessi, il Comune si impegna ad operare in modo coordinato e con interventi complementari con la Provincia ed altri Enti, in relazione alle funzioni ed ai compiti attribuiti a quest’ultima dall’ordinamento alle autonomie local1. Il Comune, in particolare, cura l’adozione di strumenti che gli consentano di fruire dei dati e dell’assistenza tecnico - amministrativa che la Provincia o altri Enti pongono a disposizione degli Enti locali.

Art.37
Convenzioni

1. Il Comune può stipulare con Provincia e Comuni convenzioni per consentire l’esercizio associato di funzioni e di servizi ed il loro coordinamento.

2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 38
Consorzi

1. Il Comune partecipa a Consorzi, anche aventi carattere plurifunzionale, per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, mediante Aziende speciali, per la gestione di servizi che per caratteristiche funzionali o dimensionali necessitano di particolari strutture amministrative e tecniche, ovvero per economicità di gestione.

2. Gli Statuti dei Consorzi e le relative convenzioni, nel rispetto delle disposizioni di legge, sono approvati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art.39
Unione di Comuni

1. Il Comune, per l’esercizio di una pluralità di funzioni e di servizi e con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività, può costituirsi in unione con altri Comuni contermini nelle forme e con le finalità previste dalla legge.

2. L’atto costitutivo ed i Regolamenti dell’unione sono approvati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art.40
Accordi di programma

1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi che necessitano di un complesso procedimento per il coordinamento e l’integrazione dell’attività di vari soggetti dell’Amministrazione locale, regionale e centrale, può concludere accordi di programma.

2. Il Sindaco può convocare conferenze tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di concordare azioni integrate e coordinate tramite la definizione di accordi di programma.

3. Gli accordi di programma sono stipulati dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio comunale, con l’osservanza delle formalità previste dalla legge.

TITOLO IV
Diritti e Istituti di partecipazione

CAPO I
Principi Fondamentali

Art.41
Partecipazione e iniziative popolari

1. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità, la trasparenza, la tempestività e l’efficacia dell’attività dell’Ente e garantisce l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalla legge.

2. Il Comune privilegia, incentiva e tutela le libere forme associative e cooperative e le organizzazioni di volontariato. A tal fine, considera con favore ogni attività intesa a concorrere con metodo democratico alla vita politico- amministrativa, economica e sociale della Comunità.

3. L’Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i cittadini, singoli o associati, e può attivare forme di consultazione.

4. In materie di competenza locale ritenute di particolare interesse da parte dell’Amministrazione comunale, al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, possono essere avviate forme di partecipazione popolare.

Art.42
Azione popolare e diritti di accesso
ed informazione

1. Il Comune, nel rispetto delle disposizioni di legge, si adopera per favorire la partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi, per la semplificazione dell’azione amministrativa e per garantire il diritto di accesso ad atti e documenti.

2. Le materie di cui al comma 1, se non regolate da leggi o Regolamenti statali o regionali, sono disciplinate da Regolamenti comunali deliberati dal Consiglio.

Art.43
Diritto di partecipazione

1. I cittadini, le Associazioni rappresentative di interessi diffusi e tutti coloro che sono titolari di interessi pubblici o privati, hanno diritto di conoscere le scelte amministrative comunali.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di prendere visione degli atti dei procedimenti e di presentare istanze, memorie scritte, documenti e proposte pertinenti all’oggetto del provvedimento medesimo.

3. Le modalità ed i termini di esercizio del diritto di partecipazione sono disciplinati da apposito Regolamento.

Art.44
Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il Comune, in base ai principi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto e fatti salvi i casi disciplinati dalla legge stessa, nella definizione delle modalità e dei termini di svolgimento dei procedimenti amministrativi garantisce la partecipazione dei cittadini ed il loro diritto all’accesso e all’informazione.

2. Le modalità, le responsabilità operative, i criteri di pubblicità ed i termini di comunicazione e di svolgimento dei procedimenti amministrativi, se non stabiliti dalla legge, sono definiti e disciplinati da Regolamenti comunali.

Art.45
Pubblicità degli atti

1. Gli atti dell’Amministrazione comunale sono pubblici, fatti salvi i casi previsti da leggi e Regolamenti; i criteri e le modalità di pubblicità sono disciplinati dal presente Statuto e dal Regolamento.

2. Il Sindaco, con provvedimento motivato, può vietare temporaneamente l’esibizione di atti e documenti ovvero limitarne la divulgazione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di Enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.

3. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono pubblicate mediante affissione all’Albo pretorio per quindici giorni, salvo diverse specifiche prescrizioni di legge.

4. Debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della “Gazzetta Ufficiale” della Repubblica, del “Bollettino Ufficiale” della Regione e dei Regolamenti comunali.

Art.46
Diritto di accesso

1. Ai cittadini, singoli ed associati, è garantito il diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi comunali, nonché la facoltà di ottenere il rilascio di copie.

2. Le modalità di accesso e di rilascio degli atti e dei provvedimenti o di loro copie, previo pagamento delle somme stabilite, sono disciplinate dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

Art.47
Diritto di informazione

1. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile e completa.

2. Al fine di consentire e agevolare il diritto dei cittadini all’informazione il Comune può avvalersi di qualsiasi mezzo che permetta di soddisfare tale diritto e, oltre ai sistemi tradizionali quali la notificazione e la pubblicazione all’Albo pretorio, può utilizzare altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei ad assicurare la massima divulgazione di atti, provvedimenti o notizie.

CAPO II
Partecipazione popolare

Art.48
Consultazioni, riunioni ed Assemblee

1. Il Consiglio comunale adotta il Regolamento relativo alle consultazioni di cittadini, di operatori economici, di forze sociali, di Associazioni e di altri organismi nelle forme di volta per volta ritenute più idonee.

2. Il Comune favorisce il libero svolgimento in forme democratiche di attività culturali, politiche, sociali, assistenziali, sportive e ricreative e garantisce la possibilità di promuovere riunioni e Assemblee da parte di tutti i cittadini, gruppi, organismi ed Associazioni, mettendo a disposizione locali e strutture comunal1. Le condizioni e le modalità d’uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull’esercizio dei locali pubblic1. La consultazione è obbligatoria in occasione dell’approvazione del Piano Regolatore Generale. Il Regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione. Le consultazioni, nelle forme previste nell’apposito Regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

Art.49
Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove iniziative che abbiano per finalità la creazione di benefici alla Comunità locale, e favorisce la costituzione di appositi organismi verificandone l’attività.

Art.50
Incentivazione

1. Per favorire la partecipazione popolare il Comune può prevedere forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria- patrimoniale che tecnico- professionale ed organizzativa.

2. Le forme, i criteri e le modalità di concessione delle incentivazioni previste dal comma 1 sono disciplinati da Regolamenti comunali.

Art.51
Referendum consultivi

1. E ammessa l’indizione di referendum consultivi tra la popolazione comunale su questioni di rilevanza generale interessanti l’intera collettività comunale e in materie di esclusiva competenza locale.

2. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

a) Statuto comunale;

b) tributi, tariffe e bilancio;

c) espropriazioni per pubblica utilità;

d) designazioni e nomine;

e) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

f) materie che sono già state oggetto di referendum negli ultimi cinque anni.

3. La proposta di indizione di referendum può essere di iniziativa consiliare o di iniziativa popolare. I soggetti promotori possono essere:

a)il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;

b)un quarto degli elettori iscritti nelle liste elettorali aggiornate al 31 dicembre dell’anno precedente.

4. Nel caso di referendum su iniziativa popolare il Consiglio comunale deve deliberare in merito entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta e la consultazione elettorale deve essere indetta entro novanta giorni dalla data di indizione del referendum.

5. Il Regolamento comunale disciplina l’apposita Commissione composta da tre esperti nominati dal Consiglio comunale al di fuori dei suoi componenti, le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori, i requisiti di ammissibilità del referendum, i criteri di formulazione del requisito e lo svolgimento delle operazioni di voto.

6. Fatte salve le disposizioni di legge, il referendum non può aver luogo nei sei mesi antecedenti le consultazioni elettorali che riguardino organi comunali.

7. Per la validità del referendum occorre la partecipazione al voto di oltre il cinquanta per cento degli aventi diritto. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei votanti.

8. I referendum possono essere revocati o sospesi, previo parere dell’apposita Commissione di cui al comma 5, con deliberazione motivata del Consiglio comunale assunta dei suoi componenti, quando l’oggetto del quesito referendario non abbia più ragion d’essere ovvero sussistano gravi impedimenti temporanei.

9. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato del referendum la Giunta è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a consultazione popolare. Il mancato recepimento del risultato del referendum dichiarato accolto deve essere deliberato con la maggioranza del 2/3 dei Consiglieri in carica.

CAPO III
Iniziative popolari

Art.52
Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco per quanto riguarda le materie di loro competenza con riferimento a problemi di rilevanza comunale.

2. Le istanze devono essere sottoscritte da uno o più elettori.

3. Le petizioni e le proposte devono essere sottoscritte da non meno di un decimo degli elettori iscritti nelle liste elettorali aggiornate al 31 dicembre dell’anno precedente, e le firme devono essere assistite dall’annotazione degli estremi del documento di riconoscimento. L’esame delle petizioni e delle proposte da parte dell’organo destinatario deve avvenire entro novanta giorni dalla data di ricevimento

4. Sono escluse dal diritto di iniziativa popolare tramite petizioni e proposte le seguenti materie:

a) tributi, tariffe e bilancio;

b) espropriazioni per pubblica utilità;

c)designazioni e nomine.

5. Qualora sia costituita la Commissione consiliare, sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni decide quest’ultima preventivamente entro 45 giorni presentando in merito la propria relazione al Consiglio comunale. Le istanze, le petizioni e le proposte sono ricevute dal Consiglio comunale e dalla Giunta, che provvedono a deliberare nel merito entro sessanta giorni.

6. L’autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del Regolamento sul referendum.

CAPO IV
Difensore civico

Art.53
Istituzione del Difensore civico

1. Il Difensore civico svolge il ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento dell’Amministrazione pubblica locale, segnalando al Sindaco, sia di propria iniziativa che su istanza di cittadini singoli o associati, abusi, carenze, ritardi e disfunzioni dell’Amministrazione comunale, degli Enti e delle Aziende dipendenti dal Comune o di cui il Comune fa parte.

2. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, può nominare il Difensore civico ovvero promuoverne l’istituzione in collaborazione con altri Comuni o con gli altri Ent1. Il Difensore civico è tenuto alla riservatezza delle notizie pervenute in suo possesso per ragioni d’ufficio ed ha l’obbligo di segnalarle al Sindaco.

Art.54
Nomina e durata del Difensore civico

1. Nel caso di nomina da parte del Consiglio comunale, il Difensore civico è nominato a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei Consiglier1. Prima di assumere le funzioni presta giuramento di fronte al Sindaco di adempiere il mandato ricevuto nell’interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi.

2. Può essere nominato Difensore civico chiunque risulti iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica Italiana, sia in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e abbia la necessaria preparazione, maturata anche attraverso l’esperienza professionale, in materia giuridica ed amministrativa.

3. La carica di Difensore civico è incompatibile con le seguenti cause che ne provocano anche la decadenza:

a) la carica di membro del Parlamento, di Consigliere regionale, provinciale, comunale o membro del Consiglio di Comunità Montane e di Assemblee di Unità Socio Sanitarie Locali;

b) la mansione di ministro di culto;

c) la qualifica di amministratore o Dirigente di Enti pubblici, Istituti pubblici, Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica;

d) l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di attività professionale o commerciale che costituisca oggetto di rapporti giuridici o economici in corso con l’Amministrazione comunale.

4. L’incarico del Difensore civico può essere revocato con deliberazione motivata del Consiglio per gravi inadempienze ai doveri di ufficio e decade, pur esercitando le sue funzioni fino all’insediamento del successore, con lo scioglimento del Consiglio comunale che lo ha eletto.

5. Al Difensore civico ai sensi del Regolamento verrà riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente giustificate e riconosciute.

Art.55
Rapporti con il Consiglio comunale

1. Il Difensore civico, di propria iniziativa ed in qualunque momento, può inviare relazioni al Sindaco.

2. Deve annualmente presentare al Consiglio comunale una dettagliata relazione sull’attività svolta nel precedente anno.

TITOLO V
FINANZA, CONTABILITA E PATRIMONIO

CAPO I
Gestione economica e finanziaria

Art.56
Principi generali

1. L’ordinamento della finanza locale, le direttive e le competenze in materia di finanza e di contabilità comunali sono definite e regolate dalla legge e dagli appositi Regolamenti.

Art.57
Autonomia finanziaria e impositiva

1. Il Comune ha propria autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e trasferite, nell’ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza pubblica e locale.

2. Il Comune esercita autonoma potestà impositiva nel rispetto dei precetti costituzionali e dei principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.

Art.58
Bilancio e programmazione

1. I criteri ed i termini per la predisposizione e la redazione di documenti programmatici, del bilancio e del conto consuntivo sono stabiliti dalla legge.

2. Nel rispetto delle norme legislative il Comune caratterizza la propria azione privilegiando il metodo e gli strumenti della programmazione.

3. La gestione delle risorse finanziarie e la redazione degli strumenti contabili avvengono nel rispetto dei principi della chiarezza, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.

4. Le approvazioni del bilancio di previsione e del conto consuntivo sono assistite dalla relazione della Giunta che consente di individuare rispettivamente gli indirizzi gestionali per l’anno di riferimento ed il loro rispetto.

CAPO II
Controllo finanziario E contabile

Art.59
Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un collegio di Revisori dei conti ovvero, se previsto e consentito dalla legge, ad un solo Revisore, nominato dal Consiglio comunale.

2. I requisiti, le funzioni ed i rapporti tra il Comune ed il collegio dei Revisori ovvero il Revisore dei conti sono stabiliti o disciplinati dalla legge, dal presente Statuto, da accordi di carattere nazionale e dal Regolamento comunale.

3. Il collegio dei Revisori ovvero il Revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo e vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

4. Dall’attività di revisione deriva la formulazione di proposte dell’Amministrazione comunale in materia di gestione economico-finanziaria ed eventualmente in ordine ai metodi di organizzazione e gestione dei servizi.

CAPO III
Proprietà comunale

Art.60
Beni comunali

1. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale dei beni di cui dispone.

2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali e la loro definizione è riservata alla legge.

Art.61
Inventario

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali viene redatto un apposito inventario compilato nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia.

2. L’attività gestionale dei beni, relativamente all’acquisizione, alla manutenzione, alla conservazione e all’utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità e la responsabilità della tenuta e dell’aggiornamento dell’inventario, sono disciplinati da apposito Regolamento, nell’ambito della normativa di legge in materia.

CAPO IV
Contratti

Art.62
Principi e procedure

1. La stipulazione dei contratti riguardanti acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni, appalti o quanto altro soggetto a formalizzazione contrattuale, viene effettuata nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.

2. Nell’ambito delle forme stabilite dalla legge e nel rispetto dei principi di economicità, di chiarezza, di pubblicità dell’attività amministrativa, è ammesso il ricorso a qualsiasi metodo di scelta del contraente.

3. Nella scelta delle procedure e nel loro svolgimento viene rivolta particolare attenzione all’applicazione della normativa antimafia.

4. La disciplina dei contratti è normata da apposito Regolamento.

TITOLO VI
Funzione normativa

Art.63
Principi generali

1. La funzione normativa del Comune si esplica con la deliberazione di norme statutarie, con la attuazione della potestà regolamentare e con la emanazione di ordinanze.

2. Il Comune, nelle materie di propria competenza, ha potestà normativa che, nel rispetto dei principi e delle disposizioni legislative statali e regionali, deve essere conforme alle direttive stabilite dallo Statuto.

3. Per quanto non previsto dalle norme statutarie o regolamentari si fa riferimento alle leggi dello Stato o della Regione.

Art.64
Statuto

1. Lo Statuto, nel rispetto dei principi fondamentali, sanciti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato in materia di autonomia locale, stabilisce la normativa fondamentale dell’ordinamento comunale, disciplina l’organizzazione interna del Comune e la conformazione dei rapporti tra lo stesso ed i cittadini.

2. La normativa statutaria si ispira alla storia, alle tradizioni ed agli usi della Comunità villanovese e riafferma i principi di libertà, di democrazia e di uguaglianza dei cittadini.

3 Le modalità ed i termini di approvazione, di modifica e di entrata in vigore dello Statuto sono regolati dalla legge.

Art.65
Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifiche statutarie possono essere di iniziativa consiliare, su richiesta di 1/3 dei Consiglieri comunali, ovvero effettuate dalla Giunta.

2. Il Consiglio comunale, con la stessa maggioranza fissata dalla legge per l’approvazione dello Statuto, nella prima seduta successiva alla data di proposta stabilisce di volta in volta le modalità ed i termini di esame delle richieste di cui al comma 1.

Art.66
Regolamenti

1. Il Comune emana Regolamenti nelle materie ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto e in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. I Regolamenti sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali e delle disposizioni statutarie, tenendo conto di eventuali altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi competenza nelle materie stesse.

3. La proposta di adozione e di modifica di Regolamenti comunali può essere di iniziativa del Consiglio comunale o della Giunta.

4. I Regolamenti sono deliberati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

5. Le materie regolamentari possono essere sottoposte a referendum consultivo nei limiti fissati dal presente Statuto.

Art.67
Entrata in vigore e pubblicità dei Regolamenti

1. La pubblicazione all’Albo pretorio della deliberazione consiliare di adozione dei Regolamenti comunali avviene nei termini fissati dalla legge e dal presente Statuto. L’esecutività delle norme regolamentari, ottenuto il visto di legittimità, decorre alla scadenza del termine della loro nuova pubblicazione all’Albo pretorio.

2. I Regolamenti comunali sono sottoposti a forme di pubblicità che garantiscano l’effettiva possibilità di conoscenza delle norme ivi contenute e sono concessi in visione a chiunque intenda consultarli.

Art.68
Piani e programmi generali o settoriali

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera in merito alla pianificazione di interventi e progetti e approva programmi generali o settoriali nelle varie materie di competenza comunale.

2. L’esecuzione di quanto contenuto nei piani e nei programmi deliberati dal Consiglio è demandata alla Giunta che, d’iniziativa o su richiesta del Consiglio stesso, deve riferire periodicamente in merito.

TITOLO VII
Disposizioni finali e transitorie

Art.69
Termini per l’adozione dei Regolamenti

1. Il Consiglio comunale, entro un anno dall’entrata in vigore del presente Statuto, approva i Regolamenti ivi previsti la cui adozione risulti necessaria per il corretto ed efficace funzionamento dell’attività amministrativa.

2. Fino all’adozione dei Regolamenti di cui al comma 1 restano in vigore le disposizioni adottate dal Comune secondo la normativa vigente che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

Art.70
Pubblicità della normativa statutaria

1. All’entrata in vigore dello Statuto il Consiglio comunale fissa le modalità per assicurarne la conoscenza da parte dei cittadini che risiedono nel Comune e degli Enti e delle persone giuridiche che vi hanno sede.

Art.71
Entrata in vigore dello Statuto

1 Il presente Statuto, adottato ai sensi di legge, entr.a in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio.

2. Con l’entrata in vigore dello Statuto cessa l’applicazione del regime transitorio disposto dalla legge.

Art.72
Mancanza di disciplina

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni legislative vigenti in quanto compatibili con lo stesso.