Bollettino Ufficiale n. 06 del 7 / 02 / 2001

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Comunicato della Direzione Regionale Politiche sociali 21 dicembre 2000, Prot. n. 16462/30

Competenze del profilo professionale di A.D.E.S.T. - Chiarimenti

Ai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie Locali

Alle Commissioni di  Vigilanza
sui presidi socio-assistenziali

Ai Soggetti Gestori
delle funzioni socio-assistenziali

All’Assessorato regionale alla Sanità
Direzione Programmazione Sanitaria

All’Assessorato regionale alla Sanità
Direzione Controllo della Attività Sanitarie

Al Comando Carabinieri per la Sanità
N.A.S. di Alessandria

Al Comando Carabinieri per la Sanità

N.A.S. di Torino

All’Associazione A.R.I.A.

All’A.R.e.P. I.P.A.B.

All’A.N.A.S.T.E.

All’U.N.E.B.A. regionale

All’Associazione Provinciale Cuneese

Case di Riposo I.P.A.B.e Private

Loro Sedi

E’ da tempo attesa, a livello nazionale, l’individuazione di  un profilo professionale assistenziale di base, riferito ad un operatore in grado d’intervenire sia in ambito sanitario che sociale.

I Ministeri della Sanità e della Solidarietà Sociale, hanno predisposto un decreto d’istituzione del profilo dell’operatore socio-sanitario, il cui iter è attualmente sospeso a causa di un rilievo giuridico da parte della Corte dei Conti.

Nell’attesa di uno sblocco del Decreto in questione e quindi di una puntuale definizione di un profilo professionale in ambito sociale e sanitario, che passerà anche attraverso la riqualificazione degli operatori in possesso della qualifica tradizionale (ADEST e OTA), quest’Assessorato ritiene indispensabile, viste anche le richieste al riguardo pervenute, dissipare dubbi e meglio chiarire le competenze del profilo professionale dell’ADEST.

La deliberazione C.R. del 31 luglio 1995, n. 17-13219 “Aggiornamento del profilo professionale e dei requisiti di formazione dell’Assistente domiciliare e dei servizi tutelari”, definisce i compiti di tale figura professionale finalizzandoli al recupero, al mantenimento ed allo sviluppo del livello d’autonomia dell’utente, nel rispetto della sua autodeterminazione.

“L’ADEST - precisa la sopra richiamata norma - è un operatore il quale, attraverso una specifica preparazione professionale di tipo teorico pratico, fornisce prestazioni sostitutive delle cure familiari attraverso attività integrate di aiuto domestico, di assistenza diretta alla persona, di aiuto nella vita di relazione, di prestazioni igienico sanitarie di semplice attuazione, qualora esse siano complementari alle attività socio-assistenziali e coincidano con quelle svolte normalmente da un familiare”.

In particolare per quanto riguarda gli “Interventi igienico-sanitari di semplice attuazione in collaborazione con il servizio sanitario”, si prevede, fra l’altro:

- aiuto alla persona, in sostituzione o appoggio dei familiari, per: la corretta esecuzione delle prestazioni farmacologiche prescritte dal medico, la rilevazione della temperatura, manovre dirette alla prevenzione delle piaghe da decubito (frizioni, massaggi e simili), cura e vestizione della salma, in assenza di servizi sostitutivi;

- pratiche di semplici interventi di pronto soccorso.

E’ comunque desumibile dal corpo delle disposizioni normative e da un’attenta verifica della pratica quotidiana, che le funzioni dell’ADEST, sia per l’aiuto che tale figura professionale fornisce nell’attività di supporto alla persona quanto negli interventi per l’esecuzione di prescrizioni, sono svolte in collegamento funzionale e collaborazione con il personale sanitario al quale deve prontamente segnalare qualsiasi manifestazione sintomatica difforme dalla normalità.

L’intervento dell’ADEST, così come definito dalla sopra richiamata normativa regionale, prevede, quindi, l’esecuzione delle ordinarie azioni che un familiare compie a casa nell’assistere un proprio congiunto per la corretta esecuzione delle prescrizioni farmacologiche prescritte dal medico.

Per “corretta esecuzione delle prescrizioni farmacologiche prescritte dal medico”, s’intende:

per i farmaci da assumersi per via orale o rettale:

1) lettura delle prescrizioni farmacologiche fornite dal medico curante ad ogni singolo ospite/assistito, riassunte in una scheda riepilogativa della terapia farmacologica dell’intera giornata, nominativa per ogni ospite/assistito, comprendente il nome dei farmaci, relative posologie e ore di somministrazione. La tabella riepilogativa deve essere aggiornata dall’infermiere professionale, nell’esercizio delle competenze a tale profilo professionale attribuite dalla specifica normativa con riferimento al compito di garantire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;

2) individuazione della confezione del farmaco prescritto nella dotazione personale di farmaci dell’ospite/assistito;

3) preparazione del farmaco da somministrare, nella posologia prescritta (apertura della confezione, prelievo di compresse o capsule o supposte dal “blister”, preparazione delle soluzioni per i farmaci in gocce, per quelli in compresse effervescenti, dosaggio con i misuratori, etc.);

4) somministrazione all’ospite, controllandone l’effettiva e corretta assunzione.

Per i farmaci da assumersi tramite inalazione e aerosol:

1) lettura delle prescrizioni farmacologiche fornite dal medico curante ad ogni singolo ospite/assistito, riassunte in una scheda riepilogativa della terapia farmacologica dell’intera giornata (predisposta e aggiornata dall’infermiere professionale - come sopra), nominativa per  ogni ospite, comprendente il nome dei farmaci, relative posologie e ore di somministrazione;

2) individuazione della confezione del farmaco prescritto nella dotazione personale di farmaci dell’ospite;

3) preparazione del farmaco da somministrare e dell’attrezzatura idonea per realizzarne l’inalazione;

4) somministrazione all’ospite, controllandone l’effettiva e corretta assunzione.

Per i farmaci da assumersi per via topica:

1) lettura delle prescrizioni farmacologiche fornite dal medico curante ad ogni singolo ospite/assistito, riassunte in una scheda riepilogativa della terapia farmacologica dell’intera giornata (predisposta e aggiornata dall’infermiere professionale - come sopra), nominativa per ogni ospite, comprendente il nome dei farmaci, relative posologie, ore di somministrazione e zone corporee d’applicazione;

2) individuazione della confezione del farmaco prescritto nella dotazione personale di farmaci dell’ospite;

3) applicazione del farmaco.

Si precisa, inoltre, che sono da ricomprendersi nelle prestazioni dell’ADEST, anche:

a) il rilievo del tasso ematico di glicemia mediante gli apparecchi portatili di misurazione funzionanti con strisce reagenti, quali quelli di comune utilizzo e liberamente commercializzate al pubblico nelle farmacie;

b) rilevazione dei parametri vitali, temperatura corporea, controllo del peso, raccolta di campioni biologici che non richiedono manovre invasive;

c) medicazioni e fasciature di semplice attuazione (pratiche di semplici interventi di pronto soccorso).

Si fa presente, infine, che l’aiuto, da parte dell’ADEST, per la corretta assunzione della terapia, con la supervisione del personale sanitario competente (medico - infermiere), secondo le modalità sopra indicate, non ricomprende alcuna terapia iniettiva.

Il Direttore
Ruggero Teppa